N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2020

Ordinanza  del  24  settembre  2020  del  Tribunale  di  Genova   nel
procedimento civile promosso da G. G. contro Ministero  dell'interno,
Prefettura di Genova - Ufficio territoriale di governo. 
 
Elezioni  -  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
  incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche  elettive  e  di
  Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna  per  delitti
  non colposi - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione
  di diritto dalla carica di sindaco per coloro che abbiano riportato
  una condanna non definitiva per taluni delitti - Mancata previsione
  della   possibilita'   di    effettuare    una    valutazione    di
  proporzionalita' tra la condanna riportata e  il  provvedimento  di
  sospensione. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235  (Testo  unico  delle
  disposizioni  in  materia  di  incandidabilita'  e  di  divieto  di
  ricoprire cariche elettive e  di  Governo  conseguenti  a  sentenze
  definitive  di  condanna  per  delitti   non   colposi,   a   norma
  dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre  2012,  n.  190),
  art. 11, commi 1, lettera a), e 4. 
(GU n.5 del 3-2-2021 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA 
                            Prima Sezione 
 
    riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 
        dott. Mario Tuttobene, Presidente; 
        dott. Maria Cristina Scarzella, giudice; 
        dott. Francesca Lippi, giudice relatore, 
    a scioglimento della riserva decorrente  dal  14  luglio  2020  e
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 17  luglio  2020
ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione  degli  atti  alla
Corte costituzionale nel procedimento ex art. 22, decreto legislativo
n. 150/2011 promosso da G.  G.  rappresentato  e  difeso  dall'avv.to
prof. Daniele Granara e dall'avv.to Chiara Fatta  nei  confronti  di:
Ministero dell'interno Ufficio territoriale di governo  -  Prefettura
di Genova rappresentati e difesi  all'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato. 
Sui fatti dedotti e sulle questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate da G. G. 
    G. G. in occasione delle elezioni amministrative svoltesi in data
26 maggio 2019 e' stato eletto sindaco del Comune di ... 
    Con sentenza emessa in data 30 maggio 2019 il Tribunale di Genova
lo ha condannato alla  pena  della  reclusione  anche  per  il  reato
continuato di peculato commesso tra il 2010 e il 2012, nel periodo in
cui ricopriva la carica di consigliere regionale della  Liguria  (dal
2005 al 2015). 
    Con provvedimento prot. n. 40239 del 31 maggio 2019  il  Prefetto
di Genova, avuta  la  comunicazione  della  sentenza  non  definitiva
emessa dal Tribunale di Genova, ha sospeso di diritto G. G. ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera a) e comma 5, del decreto  legislativo
31 dicembre 2012, n. 2351 dalla carica di sindaco del Comune di ... 
    Nel presente giudizio G., sul presupposto  che  il  provvedimento
prefettizio sia ingiusto,  errato  e  lesivo  dei  suoi  diritti,  ha
chiesto al Tribunale di: 
        1. accertare e dichiarare la nullita' e/o illegittimita'  del
provvedimento prefettizio e conseguentemente la  disapplicazione  del
medesimo; 
        2.  accertare  e  dichiarare  il  diritto  del  sig.  G.   ad
esercitare la carica e le funzioni di sindaco; 
        3. previa sospensione del giudizio e proposizione degli  atti
nanti  la  Corte  costituzionale  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale illustrate in narrativa; 
        4. previa sospensione del giudizio e  proposizione  nanti  la
Corte di giustizia dell'UE della questione  pregiudiziale  illustrata
in narrativa. 
    In  primo  luogo  il  ricorrente  ha  dedotto  la  nullita'   e/o
illegittimita' del provvedimento prefettizio per violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera A) e comma 5 del  decreto
legislativo n. 235/2012 e  dell'art.  544,  comma  3  del  codice  di
procedura penale in quanto adottato anteriormente al  deposito  della
motivazione della sentenza penale di  condanna,  che  ne  costituisce
presupposto necessario ed indefettibile. 
    Ha inoltre denunciato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
11, comma 1, lettera A)  del  decreto  legislativo  n.  235/2012  per
violazione degli articoli 3,  24,  27  comma  2  della  Costituzione,
nonche' dell'art. 17, comma 1  Cost.  in  relazione  alla  violazione
dell'art. 6 Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' degli articoli 47  e
48 della Carta di Nizza e del principio di effettivita' della  tutela
giurisdizionale. 
    Ha evidenziato, infatti, che l'art. 28 codice penale  prevede  la
pena  accessoria  dell'interdizione  dai   pubblici   uffici   e   la
conseguente perdita da parte del condannato dei diritti di elettorato
attivo e passivo, dalla irrevocabilita' della sentenza, sottolineando
la disparita' di trattamento con la fattispecie, in esame, posto  che
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  e'  comminata  solo  dopo   il
passaggio in giudicato della sentenza e  per  reati  ben  piu'  gravi
rispetto a quelli indicati nell'art. 11 del  decreto  legislativo  n.
235/2012. 
    Ha inoltre rilevato che l'art. 27 della Costituzione e  l'art.  6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle  liberta'  fondamentali  enunciano  il  c.d.  principio   della
presunzione di  non  colpevolezza,  che  impone  di  non  considerare
colpevole l'imputato fino a che  non  sia  intervenuta  una  sentenza
definitiva. 
    Ha richiamato l'art. 588 c.p.p. secondo cui  «dal  momento  della
pronuncia, durante i termini  per  impugnare  e  fino  all'esito  del
giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e'
sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.» 
    In ogni caso G. ha sostenuto che, indipendentemente dalla  natura
sanzionatoria o cautelare del provvedimento  prefettizio,  l'art.  11
del  decreto  legislativo  n.  235/2012  dovrebbe  essere  dichiarato
incostituzionale nella parte in cui preclude al giudice civile, anche
in via d'urgenza adito ex art. 700 codice  di  procedura  civile,  la
possibilita' di riesaminare gli accertamenti del giudice penale. 
    Ha  osservato  che,  benche'  la  Corte  costituzionale  con   la
pronuncia n. 236/2015 abbia affermato che la sospensione dalla carica
elettiva sia una misura cautelare, il fatto che essa operi di diritto
- senza verifica del fumus bonis iuris e del periculum in  mora  -  e
che sia insindacabile  smentisce  intrinsecamente  la  natura  stessa
della cautela. 
    Il   ricorrente   ha    inoltre    denunciato    l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  A)  del   decreto
legislativo n. 235/2012 per violazione degli articoli 2, 3, 25  comma
2, 27 comma 2 e 51 Costituzione,  nonche'  per  violazione  dell'art.
117, comma 1 della Costituzione in relazione  agli  articoli  6  e  7
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e degli articoli 48, comma 1 e 49,  comma
1 della Carta di Nizza, evidenziando che il  decreto  legislativo  e'
entrato in vigore il 5 gennaio 2013, mentre i reati  a  lui  ascritti
risalgono agli anni compresi tra il 2010 ed il 2012. 
    Il   decreto   legislativo    n.    235/2012    sarebbe    quindi
costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui   prevede   la
sospensione dalla carica elettiva per  fatti  commessi  anteriormente
alla  sua  entrata  in  vigore,  per  violazione  del  principio   di
irretroattivita' della legge penale. 
    Infatti, secondo la  prospettazione  del  ricorrente,  la  misura
della sospensione avrebbe natura sanzionatoria in quanto: consegue ad
una condanna non  definitiva,  costituisce  una  anticipazione  della
punizione,  ha  carattere  essenzialmente  afflittivo,   per   essere
connessa ad un giudizio di indegnita' morale del soggetto che  ne  e'
colpito, e si  applica  automaticamente  senza  possibilita'  per  il
giudice di graduarne la durata., con conseguente applicabilita' degli
articoli 6 e 7 della  Convenzione  che  sanciscono  il  principio  di
irretroattivita' della sanzione penale. 
    In via subordinata il  ricorrente  ha  chiesto  al  Tribunale  di
sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 del codice di procedura
civile e di rimettere in via pregiudiziale gli  atti  alla  Corte  di
giustizia  dell'UE  ai  sensi  dell'art.   267   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea con riferimento agli  articoli  47,
48 e 49 della Carta di Nizza,  assumendo  che  l'art.  11,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 235/2012 si pone  in  contrasto
con: 
        art. 48 Carta di Nizza nella parte  in  cui  prevede  che  la
sospensione consegua ad una sentenza di condanna non definitiva; 
        art.  49  Carta  di  Nizza  nella  parte   in   cui   prevede
l'applicazione retroattiva della sospensione con natura evidentemente
sanzionatoria e affilittiva; 
        art. 47 Carta di Nizza nella parte  in  cui  non  prevede  la
giustiziabilita' della sospensione, precludendo qualsivoglia  rimedio
giurisdizionale, in violazione del principio  di  effettivita'  della
tutela giurisdizionale. 
    Secondo la Corte di giustizia dell'UE «le  modalita'  procedurali
dei ricorsi intesi a garantire la tutela  dei  diritti  spettanti  ai
singoli in forza del  diritto  comunitario  non  devono  essere  meno
favorevoli di  quelle  che  riguardano  ricorsi  analoghi  di  natura
interna (principio di equivalenza) ne'  devono  rendere  praticamente
impossibile  o  eccessivamente  difficile  l'esercizio  dei   diritti
conferiti  dall'ordinamento  giuridico  comunitario   (principio   di
effettivita')» (ex  multis  Corte  di  giustizia  C-432/05,  C-13/01,
C-87/90 e C-89/90). 
    Infine   il    ricorrente    ha    denunciato    l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  A)  del   decreto
legislativo n. 235/2012 per violazione degli articoli 76-77 Cost.  in
relazione al vizio di eccesso di delega. 
    Il decreto legislativo n. 235/2012 e' stato infatti adottato  dal
legislatore delegato in forza dell'art. 1, commi 63 e 64 della  legge
delega del 6 novembre 2012,  n.  190  ai  sensi  della  quale  veniva
richiesto di «m) disciplinare le ipotesi di sospensione  e  decadenza
di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in  casa  di  sentenza
definitiva di  condanna  per  delitti  non  colposi  successiva  alla
candidatura o all'affidamento della carica.». 
    L'art. 11,  comma  1,  lettera  A)  del  decreto  legislativo  n.
235/2012 sarebbe illegittimo per  eccesso  di  delega  in  quanto  il
legislatore delegato ha previsto  la  sospensione  di  diritto  delle
cariche elettive a seguito di  una  condanna  non  definitiva,  senza
specificare se che la stessa debba intervenire  successivamente  alla
candidatura o all'assunzione della carica, il  che  lascia  intendere
che essa possa essere  anche  antecedente  alla  presentazione  della
candidatura o all'assunzione della carica. 
    Il  ricorrente  -  pur   riconoscendo   che   tale   censura   di
incostituzionalita' per eccesso di  delega  e'  gia'  stata  delibata
dalla Consulta nella sentenza n. 276/2016 e che e' stata  esclusa  la
violazione dell'art. 76 Cost. in quanto l'art. 1 comma 64, lettera M)
della legge n. 190/2012 e' da interpretare nel senso che  il  periodo
che segue «decadenza di diritto» si riferisce solo alla  decadenza  e
non   alla   sospensione   -   ha   sostenuto   che,   pur   aderendo
all'interpretazione  prospettata  dalla  Corte   costituzionale,   la
locuzione «di diritto», per ragioni di coerenza  e  logica,  dovrebbe
essere riferita alla sola decadenza e non anche alla sospensione. 
    L'istituto della sospensione non  dovrebbe,  quindi,  operare  di
diritto,  ma  dovrebbe   essere   adottata   con   un   provvedimento
amministrativo discrezionale, nel rispetto delle prescrizioni imposte
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra cui la comunicazione di  avvio
del procedimento, la partecipazione procedimentale  del  destinatario
del  provvedimento  e  l'articolata  motivazione  del   provvedimento
finale. 
    Secondo le difese svolte  nel  presente  giudizio  dal  Ministero
dell'interno e dalla Prefettura, invece, tutte le doglianze  espresse
dall'attore  non  sono   meritevoli   di   accoglimento   in   quanto
presuppongono la natura sanzionatoria  della  misura  di  sospensione
prevista dal richiamato art. 11, che invece deve essere esclusa sulla
base del consolidato orientamento della Corte costituzionale  di  cui
alle sentenze n. 236/2015 e n. 276/2016 e n. 36/2019. 
    La Corte, infatti, investita in piu' occasioni della  valutazione
di eventuali profili di illegittimita' costituzionale della normativa
in  oggetto,  ha   affermato   costantemente   che   la   sospensione
«costituisce una misura cautelare diretta ad evitare che  coloro  che
sono stati condannati anche in via  non  definitiva  per  determinati
reati  gravi  o  comunque  offensivi  della  PA   rivestano   cariche
amministrative,  mettendo  cosi'  in  pericolo  il   buon   andamento
dell'amministrazione stessa e la sua onorabilita', e anche in  questi
casi il bilanciamento  operato  dal  legislatore  fra  il  menzionato
interesse pubblico e gli altri  interessi,  pubblici  e  privati,  in
gioco, non appare irragionevole.». La Corte ha escluso che «le misure
della incompatibilita', della decadenza e della  sospensione  abbiano
carattere sanzionatorio» rappresentando solo «conseguenze  del  venir
meno  di  un  requisito  soggettivo  per   l'accesso   alle   cariche
amministrative e  della  PA»  trattandosi  la  sospensione  «di  mera
anticipazione dell'effetto  interdittivo  derivatone  dal  giudicato,
anch'esso parimenti non diretto a finalita' punitive.». E ancora: «la
sospensione della carica prevista  nella  disposizione  all'esame  di
questa Corte  e'  limitata  a  diciotto  mesi,  decorsi  i  quali  la
sospensione viene meno» e pertanto «risulta assente quel connotato di
speciale gravita' necessario  perche'  la  misura  che  non  presenta
finalita' deterrente e punitiva possa essere  assimilata,  sul  piano
della sua afflittivita', a una  sanzione  penale  o  a  una  sanzione
amministrativa.». 
    La natura latu  sensu  cautelare  dell'istituto  era  gia'  stata
riconosciuta dalla Consulta con riferimento alla disciplina contenuta
nell'art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
    Secondo i convenuti non coglie nel  segno  la  tesi  secondo  cui
l'art. 11 del decreto legislativo n. 235 del  2012  costituirebbe  un
vulnus al diritto alla difesa in quanto non e'  vero  che  contro  la
misura sospensiva non sia dato strumento giurisdizionale, tanto  meno
in  sede  di  urgenza.  La  legge  infatti  non  sottrae  al   vaglio
giurisdizionale   il   provvedimento,   ma   semplicemente    sottrae
all'Amministrazione  la  scelta  dell'applicazione  della  misura   a
carattere vincolato. 
    Anche la doglianza relativa all'asserita violazione del principio
di irretroattivita' della sanzione penale sarebbe  infondata  perche'
si basa sull'assunto erroneo della natura sanzionatoria della misura.
In ordine alla violazione dell'art.  7  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  la
Corte asserisce che  «dal  quadro  delle  garanzie  apprestate  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  come  interpretate  dalla  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo non e' ricavabile un vincolo  ad  assoggettare  una
misura amministrativa cautelare, quale la sospensione  dalle  cariche
elettive in conseguenza di una condanna  penale  non  definitiva,  al
divieto convenzionale di retroattivita' della  legge  penale»  (Corte
cost. n. 276/2016). 
    Neppure la ritenuta violazione  degli  articoli  76  e  77  della
Costituzione per vizio di eccesso di delega avrebbe pregio in  quanto
tale aspetto e' stato gia' affrontato dal  giudice  delle  leggi.  La
determinazione dei principi e criteri direttivi  richiesta  dall'art.
76 Cost. per una valida delegazione  legislativa,  non  elimina  ogni
discrezionalita'  nell'esercizio  della  delega  «essendo  vero,   al
contrario, che tale discrezionalita'  sussiste  in  quell'ambito  che
principi e criteri,  proprio  perche'  tali,  circoscrivono,  ma  non
eliminano» (ex multis  Corte  costituzionale  n.  272/2012).  Occorre
considerare che la disciplina in questione muove da una rivisitazione
della normativa  previgente  per  realizzare  un  efficace  mezzo  di
prevenzione  delle  forme  di  corruzione  e   di   contrasto   delle
illegalita' contro la PA,  in  attuazione  della  legge  n.  190/2012
diretta a sua volta  all'attuazione  dell'art,  6  della  convenzione
dell'ONU contro la corruzione  ratificata  ai  sensi  della  legge  3
agosto 2009, n. 116, nonche' degli articoli 20 e 21 della convenzione
penale sulla corruzione stipulata da Strasburgo  e  ratificata  dalla
legge 28 giugno 2012, n. 110. Le finalita' di  implementazione  della
lotta  alla  corruzione  mal  si  concilierebbero  non  solo  con  la
sostanziale soppressione  di  fatto  della  figura  in  caso  di  sua
correlazione alla definitivita' della  condanna,  ma  anche  con  una
estensione  alla  medesima  dell'ulteriore  limite  della  necessaria
posteriorita' della condanna, in quanto  la  conseguente  restrizione
dell'ambito  di  operativita'  dell'istituto  si  tradurrebbe  in  un
ulteriore debilitazione dell'incisivita' del  sistema  delineato  dal
legislatore. Tali considerazioni sono state  anche  confermate  dalla
Corte  costituzionale  n.  276/2016  che  ha  ritenuto  infondata  la
questione di eccesso  di  delega  evidenziando  che  nella  normativa
precedente la sospensione operava senza una condanna definitiva e che
quindi se  il  legislatore  delegante  avesse  previsto  diversamente
sarebbe di fatto andato ad innovare la  disciplina  e  modificare  in
modo  significativo  la  situazione  previgente.   «L'intenzione   di
innovare cosi' radicalmente  il  regime  della  sospensione  e  della
decadenza  e,  in  definitiva,  di  ammorbidire  gli   strumenti   di
prevenzione dell'illegalita' nella pubblica amministrazione non trova
tuttavia  riscontro  nella  chiara  lettera  della  legge  delega.  A
differenza degli altri criteri direttivi, che esprimono  univocamente
una volonta' innovativa, non menziona  affatto  l'eliminazione  della
sospensione cautelare e della decadenza dalle cariche  elettive.».  A
cio' la Corte aggiunge che «la formulazione del comma 64, lettera m),
del resto, non e' tale da escludere un'interpretazione in continuita'
con il regime precedente,  secondo  la  quale  la  legge  delega  non
intendeva affatto stravolgere l'assetto anteriore.». 
Sulla giurisdizione del giudice  ordinario  e  sulla  competenza  per
territorio del Tribunale di Genova. 
    Le S.U. della Corte di cassazione hanno  costantemente  enunciato
il principio di  diritto  secondo  cui  «in  materia  di  contenzioso
elettorale, amministrativo sono  devolute  al  giudice  ordinario  le
controversie   concernenti   l'ineleggibilita',   la   decadenza    e
l'incompatibilita',  in  quanto  volte  alla   tutela   del   diritto
soggettivo  perfetto  inerente   all'elettorato   passivo,   ne'   la
giurisdizione del giudice ordinario incontra  limitazioni  o  deroghe
per il caso in cui la questione  di  eleggibilita'  venga  introdotta
mediante impugnazione del provvedimento di decadenza,  perche'  anche
in tale ipotesi la decisione verte  non  sull'annullamento  dell'alto
amministrativo,  bensi'  sul  diritto  soggettivo  perfetto  inerente
l'elettorato attivo o passivo» (cfr Cassazione,  S.U.  n.  5574/2012,
Cassazione, S.U. n. 11646/2003; Cassazione, S.U. n. 8469/2004). 
    Inoltre con la sentenza n.  11131/15  resa  a  Sezioni  unite  la
suprema  Corte,  risolvendo  il  conflitto   con   la   giurisdizione
amministrativa, adita in prima battuta, ha rilevato che «in  tema  di
enti pubblici locali la sospensione dalla  carica  elettiva  a  norma
dell'art. 11  del  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235
consegue  direttamente  ed  esclusivamente   alla   condanna   penale
dell'eletto  in  quanto  il  decreto  prefettizio  che   accerta   la
sussistenza  della  causa  di  sospensione   e'   provvedimento   non
discrezionale ma vincolato. Ha ritenuto pertanto  che  l'impugnazione
della sospensione rientri nella giurisdizione ordinaria a tutela  del
diritto soggettivo di elettorato passivo, che non si esaurisce con la
partecipazione all'elezione, ma si  estende  allo  svolgimento  della
funzione elettiva.». 
    Quanto alla competenza del Tribunale di Genova essa  e'  radicata
in virtu' dell'art.  25  del  codice  di  procedura  civile,  essendo
convenuta in giudizio una amministrazione dello Stato, oltre che  per
il fatto che la controversia ha ad oggetto il diritto  di  elettorato
passivo di organi di amministrazione locale operanti nell'ambito  del
circondario del Tribunale di Genova (art. 82,  primo  comma,  decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). 
Sull'interesse attuale e concreto del ricorrente. 
    Il ricorrente e' portatore di un interesse attuale e concreto  ex
art. 100 del codice di procedura civile ad ottenere una sentenza  che
accerti  il  diritto  di  elettorato  passivo,   diritto   soggettivo
costituzionalmente garantito ex  art.  51,  primo  comma,  Cost.,  in
quanto riveste tuttora  la  carica  di  sindaco,  pur  essendo  stato
temporaneamente  sospeso  per  il  periodo  di  diciotto  mesi  dalle
funzioni per effetto del provvedimento prefettizio  emesso  ai  sensi
dell'art. 11,  primo  comma,  lettera  a,  e  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 235/2012 di cui chiede la disapplicazione  e  denuncia
l'illegittimita' costituzionale. 
Sulla nullita' e/o illegittimita' del provvedimento  prefettizio  per
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera A) e
comma 5 del decreto legislativo n. 235/2012 e dell'art. 544, comma 3,
c.p.p in quanto adottato anteriormente al deposito della  motivazione
della sentenza penale di condanna. 
    L'art. 545 del codice di procedura civile prevede che la sentenza
e' pubblicata in udienza del presidente o da un giudice del  collegio
mediante la lettura del dispositivo. 
    La pubblicazione e il deposito  della  sentenza  hanno  finalita'
diverse. La prima conclude la fase della deliberazione in  Camera  di
consiglio e consacra la decisione definitiva non  piu'  modificabile.
Il secondo serve a mettere l'atto a disposizione della parti e  segna
i tempi per l'impugnazione (art. 585 c.p.p.). 
    Per tale ragione non sono condivisibili le ragioni di nullita' ed
illegittimita' del provvedimento prefettizio in quanto la sentenza di
condanna nei confronti di G. G. (pubblicata in data 30  maggio  2019)
e' intervenuta prima  dell'emissione  del  provvedimento  prefettizio
(emesso in data 31 maggio 2019). 
Sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale. 
    L'art. l della legge costituzionale n.  1  del  1948,  stabilisce
che: «La questione di legittimita' costituzionale di una legge  o  di
un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio  o
sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta  dal
giudice  non  manifestamente  infondata,  e'   rimessa   alla   Corte
costituzionale per la sua decisione». 
    Detta disposizione si salda con quella dell'art. 23  della  legge
n. 87  del  1953,  la  quale,  con  terminologia  letteralmente  piu'
restrittiva, prevede che:  «Nel  corso  di  un  giudizio  dinanzi  ad
un'autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico  ministero
possono sollevare questione di legittimita'  costituzionale  mediante
apposita istanza». 
    In base ad esse il giudice puo' sollevare questione relativamente
a una disposizione di legge solo e nei limiti in cui essa deve essere
applicata in una controversia concreta. 
    La necessaria applicabilita' dell'atto sindacato costituisce  una
logica, diretta derivazione del carattere incidentale  del  controllo
di  costituzionalita'.  Se  non  si  richiedesse  l'applicazione  nel
giudizio a  quo  della  disposizione  asseritamente  illegittima,  il
giudice potrebbe formulare questioni di costituzionalita'  del  tutto
sganciate dalle vicende applicative della legge e,  dunque,  astratte
od ipotetiche; la rilevanza e' cio' che assicura la concretezza della
questione e instaura un legame fra il giudizio  costituzionale  e  il
giudizio a quo. 
    Gli interessi tutelati nei due distinti ed autonomi  procedimenti
(giudizio costituzionale e  giudizio  a  quo)  devono  quindi  essere
diversi e non sovrapponibili. 
    Nel giudizio a quo si fa valere l'interesse soggettivo e concreto
delle parti a ottenere  un  bene  della  vita  o  a  non  subire  una
limitazione  della  propria  liberta'  per  effetto  di   una   legge
incostituzionale;  nel   giudizio   costituzionale   si   salvaguarda
l'interesse obiettivo dell'ordinamento alla legalita' costituzionale. 
    Il Giudice a quo deve quindi accertare ai sensi dell'art. 1 della
legge costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23, comma 2 della legge n.
87/1953 la sussistenza dei  due  presupposti  per  la  proponibilita'
della questione: la rilevanza e la non manifesta infondatezza. 
    Per  il  carattere  incidentale  del  giudizio  di   legittimita'
costituzionale  la  rilevanza  della  questione  ricorre  quando   il
giudizio a qua non puo' essere definito se prima non viene risolta il
dubbio di legittimita' costituzionale che investe la disposizione  di
legge che deve essere applicata. 
    Solo in seconda battuta il giudice a quo deve  accertare  che  la
questione non sia manifestamente infondata e deve quindi valutare  la
serieta' e la non pretestuosita' della proposta questione, escludendo
anche  che  non  sia  esperibile  nei  confronti  della  disposizione
contestata una interpretazione conforme a Costituzione. 
    Nel caso in esame, sul profilo della rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale, si osserva che  l'art.  11  del  decreto
legislativo n. 235/2012  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalla
carica di sindaco, provvedimento in relazione al  quale  il  Collegio
ritiene che non si possa  procedere  alla  disapplicazione  dell'atto
amministrativo per il fatto che sia stato emesso prima  del  deposito
della motivazione della sentenza  di  condanna  e  che  sia  pertanto
nullo, essendo pacifico che il ricorrente ha riportato  una  condanna
per i reati indicati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012
e si trova dunque nelle  condizioni  previste  dall'art.  11  per  la
sospensione di  diritto  dalla  carica  di  sindaco,  che  come  tale
prescinde dalla motivazione della sentenza. 
    Inoltre, sempre sotto il profilo della rilevanza della  questione
di legittimita' costituzionale, il  Collegio  ritiene  di  non  poter
addivenire   alla    soluzione    della    controversia    attraverso
un'interpretazione   adeguatrice   o   costituzionalmente   orientata
dell'art. 11 del decreto legislativo n. 235/2012, posto che  i  dubbi
prospettati dalla difesa del ricorrente  e  rilevati  dal  Tribunale,
anche alla luce delle pronunce gia' rese dalla Corte  costituzionale,
non possono essere superati sul piano ermeneutico. 
    La disapplicazione del provvedimento prefettizio non puo'  quindi
prescindere  dal  giudizio  di  costituzionalita'  sull'art.  11  del
decreto legislativo n. 235/2012. 
    Quanto  al  presupposto  della  non  manifesta  fondatezza  della
questione di  legittimita'  costituzionale  si  evidenzia,  in  primo
luogo, che con l'ordinanza n. 64  del  27  dicembre  2019  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 17 giugno  2020  il  Tribunale  di
Genova ha promosso incidente  di  costituzionalita'  con  riferimento
all'art. 8 del decreto legislativo n. 235/2012  -  che,  analogamente
all'art.  11,  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalle   cariche
regionali - e che la citata ordinanza richiama alcuni  dei  parametri
costituzionali che vengono in rilievo nel presente procedimento. 
    Al riguardo osserva il Collegio che peraltro  non  sia  possibile
ricorrere allo strumento della «sospensione impropria»  del  presente
procedimento in attesa dell'esito del giudizio  di  costituzionalita'
sull'art. 8 della legge citata, in quanto l'eventuale declaratoria di
illegittimita' di tale disposizione non potrebbe produrre effetti nel
presente giudizio nel quale viene in rilievo l'art. 11. 
    Tanto  premesso,  riguardo   alle   questioni   di   legittimita'
prospettate per violazione degli articoli 27 comma 2, 3 comma  1,  25
comma 2 della  Costituzione  sul  presupposto  che  la  misura  della
sospensione dalla carica elettiva abbia natura sanzionatoria, ritiene
il Collegio che i congrui precedenti della Consulta debbano portare a
valutare come manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalita'
dedotti dalla parte ricorrente con riferimento ai predetti  parametri
costituzionali. 
    In particolare si rileva che  la  giurisprudenza  costituzionale,
conformemente alla giurisprudenza della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, ha chiarito che i provvedimenti di sospensione conseguenti
alle condanne penali riportate per determinati reati non hanno natura
sanzionatoria e svolgono una funzione meramente  cautelare,  operante
ex lege, volta ad evitare  la  permanenza  in  cariche  pubbliche  di
rilievo di soggetti fortemente indiziati di gravi condotte delittuose
ovvero riconosciuti responsabili delle stesse. 
    Le  misure  della  incandidabilita',  della  decadenza  e   della
sospensione dalla  carica  non  costituirebbero  sanzioni  o  effetti
penali della  condanna,  ma  «l'espressione  del  venir  meno  di  un
requisito soggettivo per l'accesso  alle  cariche  elettive»  che  il
legislatore puo' disciplinare discrezionalmente sulla base  dell'art.
51 della Costituzione (cfr le pronunce della Corte costituzionale  n.
236/2015 e n. 276/2016). 
    Anche la questione di legittimita' costituzionale per  violazione
degli articoli 76 e 77 della Costituzione, per vizio  di  eccesso  di
delega, alla luce delle plurime ed  esaustive  argomentazioni  svolte
nella gia'  citata  pronuncia  n.  276/2016,  risulta  manifestamente
infondata. 
    Al contrario, ritiene il Collegio che  siano  non  manifestamente
infondate, con riferimento all'art. 11  del  decreto  legislativo  n.
235/2012, le questioni di illegittimita' costituzionale che sono gia'
prospettate in parte da codesto Tribunale nell'ordinanza n. 64 del 27
dicembre 2019 per le ragioni che sono qui di seguito illustrate. 
Questione di legittimita' dell'art. 11 in relazione agli articoli  24
e 113 della Costituzione. 
    Come gia'  evidenziato  l'art.  11  del  decreto  legislativo  n.
235/2012 introduce l'automatica sospensione dalla carica  di  sindaco
come conseguenza  della  condanna  per  determinati  reati,  elencati
all'art. 10 del medesimo  decreto  legislativo,  e  quindi  prescinde
dalla valutazione della gravita' del fatto accertato in sede penale e
dal criterio di proporzionalita' della misura applicata rispetto alla
fattispecie concreta. 
    La Corte costituzionale ha riconosciuto  l'esistenza  di  ragioni
pubbliche sufficienti a giustificare la disciplina introdotta con  la
legge Severino, nata come misura anti-corruzione e volta  a  tutelare
la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Cionondimeno il  rigido  automatismo  della  struttura  normativa
introdotta con il  decreto  legislativo  n.  235/2012  che  considera
esclusivamente il rapporto tra la permanenza in una carica elettiva e
l'intervenuta  condanna  penale  per  determinati   reati   -   senza
possibilita'  per   il   soggetto   interessato   di   sindacare   il
provvedimento di sospensione  e  decadenza  sotto  il  profilo  della
proporzionalita'  -  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  24   della
Costituzione, in quanto  e'  fortemente  limitativo  del  diritto  di
difesa. 
    La normativa in questione considera infatti de iure  «pericolosa»
la permanenza in carica del condannato in ragione  della  valutazione
fatta ex ante dal legislatore e  considera  il  condannato  «indegno»
della carica elettiva, circostanze entrambe che  contrastano  con  la
ritenuta natura cautelare e  non  sanzionatoria  della  misura  della
sospensione. 
    Si sottolinea a tal proposito  che  per  i  titoli  di  reato  in
relazione ai quali sono previste decadenza  e  correlata  sospensione
non e' consentito al giudice penale - di apprezzarne in  concreto  la
gravita' dei fatti. 
    Invero ad alcune fattispecie minori di peculato e  di  corruzione
(si pensi, quanto al reato di peculato, all'utilizzo di alcuni  fogli
di carta dell'amministrazione per scrivere una lettera  personale  e,
quanto al reato di corruzione impropria, al regalo di modesto  valore
economico da parte di  un  soggetto  beneficiato  da  un  determinato
provvedimento)  non  e'  applicabile  la  causa  di  non  punibilita'
prevista dall'art. 133-bis del codice penale (introdotto dal  decreto
legislativo n. 28 del 2015) in virtu' del quale la  punibilita'  puo'
essere esclusa previo vaglio concreto del giudice  delle  ipotesi  di
lieve entita'. 
    Tale disposizione infatti non e' applicabile  a  reati  con  pena
edittale massima superiore ad anni cinque. 
    Ne consegue che gli autori di condotte di peculato  e  corruzione
lievi,  de  iure  condito,  sono  soggetti  alla  decadenza  e   alla
sospensione da  cariche  politiche  ottenute  anche  con  larghissimo
consenso nella consapevolezza da parte dell'elettorato dell'esistenza
di un procedimento penale e dei fatti in esso ascritti all'eletto. 
    Il risultato  e'  che  anche  in  questi  casi,  in  forza  della
normativa che si intende sottoporre al vaglio  di  costituzionalita',
viene modificata  la  volonta'  dell'elettorato  sulla  base  di  una
valutazione fatta in astratto ex lege, senza che sia esperibile alcun
rimedio  che  consenta  l'apprezzamento   da   parte   dell'Autorita'
giudiziaria del fatto accertato in sede penale. 
    Al riguardo si osserva che la pericolosita' presunta ex  lege  e'
ormai totalmente espulsa sia dal novero delle  misure  cautelari  sia
dallo stesso ambito delle misure di sicurezza personali,  laddove  e'
stato  ritenuto  sulla  base  dei  soli   principi   dell'ordinamento
costituzionale italiano la necessita' assoluta dell'esame in concreto
del caso. 
    L'eccezione attinente alla  mancata  previsione  da  parte  della
legge Severino nel caso in esame da parte dell'art.  11  del  decreto
legislativo  n.  235/2012,  della  possibilita'  di  effettuare   una
valutazione di  proporzionalita'  tra  la  condanna  riportata  e  la
sospensione da pronunciarsi non pare quindi manifestamente  infondata
in  relazione  al  diritto  di  azione  sancito  dall'art.  24  della
Costituzione e dall'art. 113 della Costituzione. 
    L'art. 24 dispone che «tutti possono agire  in  giudizio  per  la
tutela dei propri diritti e interessi  legittimi.  La  difesa  e'  un
diritto inviolabile in ogni stato e grado del  procedimento»,  mentre
l'art. 113 della Costituzione commi l e 2  prevede  che  «contro  gli
atti della pubblica  amministrazione  e'  sempre  ammessa  la  tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Tale  tutela
giurisdizionale non puo' essere  esclusa  o  limitata  a  particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.». 
    Va precisato che la possibilita' ammessa dalla giurisprudenza  di
legittimita' di adire l'Autorita' giudiziaria ordinaria per impugnare
il   provvedimento   sospensivo   non   consente   un'interpretazione
adeguatrice  dell'art.  11  del  decreto  legislativo  n.   235/2012,
nell'ottica di sindacare il provvedimento sospensivo sotto il profilo
della  proporzionalita',   essendo   a   tal   scopo   indispensabile
l'intervento correttivo del giudice delle leggi o del legislatore. 
    La mancanza di  giustiziabilita'  della  sospensione,  anche  per
l'impossibilita' di ottenere tutela giurisdizionale in via  cautelare
allo scopo di riesaminare gli accertamenti del giudice penale, appare
dunque in contrasto con il principio  di  effettivita'  della  tutela
giurisdizionale  e   si   ritiene   pertanto   che   il   dubbio   di
costituzionalita' dell'art. 11 del decreto  legislativo  n.  235/2012
per violazione degli articoli 24 e 113  della  Costituzione  non  sia
manifestamente infondato e necessiti del vaglio della Corte. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Genova dichiara rilevanti  e  non  manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  11,
primo comma, lettera 'a' e comma 4, decreto legislativo  n.  235/2012
per contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone, a cura della cancelleria,  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza
alle parti e  al  Procuratore  generale  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai  presidenti
delle Camere del Parlamento. 
    Cosi deciso nella Camera di consiglio del 17 luglio 2020. 
 
                      Il Presidente: Tuttobene 
 
 
                                          Il Giudice estensore: Lippi