N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 gennaio  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Trasferimento  straordinario  di  euro  870.000,00  a  favore   del
  Consorzio  di  Bonifica  Interno  finalizzato   all'esecuzione   di
  interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti
  e nei luoghi di lavoro - Copertura finanziaria mediante  variazione
  al bilancio regionale di  previsione  2020/2022,  annualita'  2020,
  Parte Entrata: titolo IV, Tipologia 500. 
- Legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2020, n. 31 ("Riconoscimento
  della  legittimita'  dei  debiti  fuori   bilancio   derivanti   da
  acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per
  le attivita' relative all'escavazione  del  porto  di  Pescara,  ai
  sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
  23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione
  dei sistemi contabili e degli schemi  di  bilancio  delle  Regioni,
  degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli  1  e  2
  della legge 5 maggio 2009, n.  42)  ed  ulteriori  disposizioni)"),
  art. 3. 
(GU n.5 del 3-2-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del  Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi uffici in Roma - via dei Portoghesi  n.  12
contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore,  con
sede in L'Aquila - via Leonardo da Vinci n. 6 - c.a.p.  67100  (posta
elettronica  certificata  presidenza@pec.regione.abruzzo.it)  per  la
dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   dell'art.    3
(Trasferimento  straordinario  al  Consorzio  bonifica  interno   per
interventi di somma urgenza) della legge della Regione Abruzzo n.  31
del 6 novembre 2020, recante «Riconoscimento della  legittimita'  dei
debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di  beni  in  assenza
del  preventivo  impegno  di  spesa   per   le   attivita'   relative
all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'art. 73, comma 1,
lettera  e)  del  decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni,  degli  enti  locali  e  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) ed ulteriori disposizioni», pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione 6 novembre 2020, n. 174 -  Speciale  -  ed  entrata  in
vigore il 7 novembre 2020. 
    La legge della Regione Abruzzo n. 31 del 6 novembre 2020, recante
«Riconoscimento  della  legittimita'  dei   debiti   fuori   bilancio
derivanti da acquisizione di beni in assenza del  preventivo  impegno
di spesa per le  attivita'  relative  all'escavazione  del  porto  di
Pescara, ai sensi dell'art. 73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni»,  e'
censurabile con riferimento  alla  disposizione  di  cui  all'art.  3
(Trasferimento  straordinario  al  Consorzio  bonifica  interno   per
interventi di somma urgenza). Tale disposizione,  infatti,  contrasta
con l'art. 81, terzo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  con  gli
articoli 117, primo comma, e 11 della Costituzione, in  relazione  al
regolamento (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  dell'Unione  europea
dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul  Fondo  europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 
    Il tutto alla luce dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    L'art.  3  della   legge   regionale   rubricato   «Trasferimento
straordinario al Consorzio bonifica interno per interventi  di  somma
urgenza»,  testualmente  prevede:  «E'  concesso   un   trasferimento
straordinario di euro 870.000,00 a favore del Consorzio  di  bonifica
interno - bacino Aterno e Sagittario - con sede  in  Pratola  Peligna
(AQ)  finalizzato  all'esecuzione  di  interventi  di  somma  urgenza
riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  successive  modifiche  ed
integrazioni). A tal fine sono apportate le  seguenti  variazioni  di
competenza e di cassa al bilancio regionale di previsione  2020/2022,
annualita' 2020: 
        a) parte entrata: titolo IV, tipologia 500 - in  aumento  per
euro 870.000,00; 
        b)  parte  spesa:  titolo  II,  missione  16,  programma   1,
macroaggregato 4 - in aumento per euro 870.000,00. 
    La disposizione, per far fronte alla nuova  spesa  di  870.000,00
euro,  finalizzata  alla  realizzazione  del   previsto   intervento,
individua una modalita' di copertura finanziaria non coerente con  la
normativa vigente, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 81,  terzo
comma, il cui disposto, stabilisce che «ogni legge che importi  nuovi
o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», ed  esprime  il
principio secondo cui  la  copertura  finanziaria  delle  spese  deve
essere certa ed attuale. 
    Al   riguardo,   si   evidenzia   che   l'ipotizzata    copertura
dell'intervento previsto dall'art. 3 e' illegittimamente  individuata
nell'aumento del  titolo  IV  delle  entrate,  dove  confluiscono  le
rinvenienze conseguenti all'impiego del  microcredito  del  Programma
operativo Fondo sociale europeo (PO FSE) 2007/2013. 
    Tali disponibilita'  finanziarie,  tuttavia,  sono  espressamente
destinate  dalla  inderogabile   disciplina   derivante   dall'Unione
europea,  a  specifiche  finalita',  tra   le   quali   non   rientra
l'intervento previsto dalla norma regionale oggetto di impugnazione. 
    In  tal  senso,  appare  errata  la  relazione  illustrativa  del
progetto  di  legge,  secondo  cui  la  copertura   finanziaria   del
trasferimento  straordinario  «e'  assicurata  dalle  risultanze  del
microcredito FSE Abruzzo  2007/2013,  che  costituiscono,  in  quanto
rinvenienze della  passata  programmazione,  risorse  regionali.  Per
quanto concerne il profilo della coerenza nella destinazione di dette
rinvenienze si richiama  il  regolamento  n.  1083/2006  (regolamento
sulle  disposizioni  comuni  applicabile  al  FSE  per   il   periodo
2007/2013) ed in particolare l'art. 78 del medesimo che cosi' dispone
al paragrafo 7: "Le risorse restituite all'operazione  a  partire  da
investimenti  avviati  dai  fondi  di  cui  all'art.  44   o   ancora
disponibili dopo che tutte le garanzie sono  state  soddisfatte  sono
riutilizzate  dalle   autorita'   competenti   degli   Stati   membri
interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e
medie imprese". Nel caso di specie  l'intervento  e'  finalizzato  ad
assicurare continuita' al  servizio  che  il  Consorzio  di  bonifica
interno rende a favore delle imprese del territorio». 
    In attuazione della disposizione  regionale  censurata  e'  stata
adottata la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  794  del  7
dicembre 2020 avente ad oggetto: articoli 3 e 4 della legge regionale
6  novembre  2020,  n.  31  -   Variazione   documento   tecnico   di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2020-2022,  ove  si
legge: «Visto l'art. 3 della  suddetta  legge  regionale  n.  31/2020
rubricato "Trasferimento straordinario al Consorzio bonifica  interno
per  interventi  di  somma  urgenza":  con  il   quale   sono   state
espressamente disposte le seguenti variazioni per competenza e  cassa
al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualita' 2020: 
        a) parte entrata: titolo IV, tipologia 500 - in  aumento  per
euro 870.000,00; 
        b)  parte  spesa:  titolo  II,  missione  16,  programma   1,
macroaggregato 4 - in aumento per euro 870.000,00. 
    [...] Preso atto della nota prot. n. RA/407563/20 del 30 novembre
scorso, a firma congiunta del direttore del Dipartimento  agricoltura
e del direttore del Dipartimento lavoro -  sociale,  nella  quale  si
attesta  che  la  copertura  finanziaria  dell'art.  3  della   legge
regionale n. 31/2020 suddetta  e'  assicurata  dalle  risultanze  del
microcredito del PO FSE  Abruzzo  2007/2013,  che  costituiscono,  in
quanto rinvenienze della passata programmazione, risorse regionali  e
che l'intervento de quo e' coerente  con  la  destinazione  di  dette
risorse, in ossequio al  regolamento  n.  1083/2006  con  particolare
riferimento all'art. 78 del medesimo; 
    [...] Ritenuto, pertanto, di procedere alle  seguenti  variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e del  bilancio  finanziario
gestionale, per le tutte le annualita' 2020 e 2021: 
        annualita' 2020 - per competenza e per cassa 
        capitolo  di  entrata  44050  -  titolo  4,  tipologia   500,
categoria 3 - denominato «Restituzione di fondi vincolati relativi al
programma  microcredito  FSE  2007/2013»  -  in  aumento   per   euro
870.000,00». 
    Si rammenta che il PO FSE  2007/2013  della  Regione  Abruzzo  e'
stato  adottato  con  decisione  della  Commissione  europea   dell'8
novembre 2007, n. 5495, ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio, recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione. 
    In base all'art. 78, paragrafo 7, secondo comma, del  regolamento
CE n. 1083/2006, «Le risorse restituite all'operazione a  partire  da
investimenti  avviati  dai  fondi  di  cui  all'art.  44   o   ancora
disponibili dopo che tutte le garanzie sono  state  soddisfatte  sono
riutilizzate  dalle   autorita'   competenti   degli   Stati   membri
interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole  e
medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo  di  energie
rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti». 
    La  norma  europea,  dunque,  impone  un   preciso   vincolo   di
destinazione delle rinvenienze, che comporta che  le  stesse  possano
essere impiegate  soltanto  per  la  realizzazione  degli  scopi  ivi
indicati. 
    Si tratta di una regola pienamente coerente con  i  principi  del
diritto dell'Unione europea, secondo cui i  trasferimenti  finanziari
in favore degli Stati membri e delle loro articolazioni  territoriali
devono collegarsi  strettamente  a  puntuali  scopi,  definiti  dagli
organi comunitari. 
    Tale  regola   europea   condiziona,   in   modo   evidente,   le
determinazioni statali e regionali in materia di bilancio  ed  incide
sulla corretta individuazione della copertura finanziaria delle nuove
spese. 
    Come noto, nella contabilita' pubblica il vincolo di destinazione
si pone quale deroga al principio generale di  unita'  del  bilancio,
per garantire la finalizzazione di determinate risorse,  come  quelle
erogate a titolo di sovvenzioni,  contributi  o  finanziamenti,  alla
realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. 
    Orbene, l'art. 3 della legge regionale n. 31/2020 prevede che  le
risultanze del microcredito FSE  Abruzzo  2007/2013  siano  destinate
alla copertura del trasferimento straordinario al Consorzio  bonifica
interno finalizzato all'esecuzione di  interventi  di  somma  urgenza
riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Si tratta, con ogni evidenza, di un utilizzo  delle  risorse  non
coerente con quanto  previsto  dalla  normativa  UE  richiamata,  che
limita l'utilizzo delle  predette  risorse  a  progetti  di  sviluppo
urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e
l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. 
    La Regione ha  rappresentato,  genericamente,  che  nel  caso  di
specie l'intervento sarebbe finalizzato ad assicurare continuita' del
servizio che il Consorzio di bonifica  interno  renderebbe  a  favore
delle imprese del territorio; ma tale servizio non risulta riferibile
alle finalita' definite dall'art. 78, comma 7 del regolamento  CE  n.
1083/2006. 
    L'ipotizzato collegamento  con  le  utilita'  conseguibili  dalle
imprese e' del tutto indiretto e marginale e non si connette ad alcun
«progetto di sviluppo», che costituisce il presupposto  indefettibile
per l'utilizzo delle risorse europee. 
    Pertanto, la copertura individuata nelle rinvenienze  conseguenti
all'impiego  del  microcredito  del  PO  FSE  2007/2013  risulta   in
contrasto  con  la  citata  normativa  europea,   contenuta   in   un
regolamento, la cui diretta applicazione,  da  parte  del  giudice  e
dell'amministrazione, e'  assolutamente  obbligatoria  e  prevale  su
qualsiasi norma legislativa interna, statale e regionale. 
    Ne consegue che,  esercitando  il  necessario  sindacato  diffuso
sulla  illegittimita'  della  norma  nazionale   anticomunitaria   in
contrasto  con  il  regolamento,   gli   organi   giurisdizionali   e
amministrativi sono tenuti a non  applicare  la  norma  regionale  di
copertura  finanziaria  di  cui  trattasi,  e  l'intervento  previsto
dall'art. 3 rimane evidentemente senza copertura. 
    Stante, dunque, l'inidoneita' della copertura  finanziaria  cosi'
individuata, l'art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo  n.  31/2020
si  pone  in  contrasto  con  l'articolo  81,  terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Ed  infatti,  in  forza  dell'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione, il legislatore (statale o regionale), laddove introduca
innovazioni nell'ordinamento giuridico, modificando le previsioni  di
entrata e spesa del bilancio, ha l'obbligo, per non alterare i  saldi
complessivi fissati  dalla  legge  di  bilancio,  di  individuare  le
risorse finanziarie con cui provvedere alla copertura delle  maggiori
spese previste. 
    Per consolidato orientamento il principio della previa  copertura
della spesa in sede legislativa e'  inderogabile  (ex  multis,  Corte
costituzionale,  sentenza  19  luglio  2012,  n.  192),  e  la  forza
espansiva dell'art. 81, comma 3, della Costituzione,  presidio  degli
equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in  una  vera  e  propria
clausola  generale  in  grado  di  invalidare  tutti  gli   enunciati
normativi che non siano coerenti con i principi della  sana  gestione
finanziaria e contabile  (Corte  costituzionale,  sentenza  28  marzo
2013, n. 51). 
    Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte precisato che  il  legislatore
regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di
chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81  della  Costituzione
si ispira (ex plurimis, sentenza  n.  359  del  2007);  ed  ha  anche
chiarito che la copertura  di  nuove  spese  deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e adeguatamente
calibrata sui nuovi oneri finanziari da sostenere (sentenze  n.  272,
n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213  del  2008,
n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). 
    Il rispetto dell'obbligo di copertura  finanziaria  e'  la  prima
condizione di  legittimita'  costituzionale  degli  atti  legislativi
adottati dallo Stato o dalle regioni, in  assenza  del  quale  si  e'
innanzi ad una legge del tutto carente  di  soluzioni  attendibili  e
quindi inidonea al controllo democratico ex ante  ed  ex  post  degli
elettori (cosi' Corte  costituzionale,  sentenza  n.  184  del  2016,
ripresa dalla sentenza n. 227 del  2019,  secondo  cui  l'«accentuato
rigore rispetto al passato» della  formulazione  dell'art.  81  della
Costituzione trova una delle  principali  ragioni  «nell'esigenza  di
evitare leggi-proclama sul futuro, del  tutto  carenti  di  soluzioni
attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed  ex
post degli elettori»). 
    Si tratta di considerazioni che si ricollegano  al  principio  di
rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il  quale
ha diritto di essere  informato  sull'attendibilita'  della  stima  e
sull'esistenza delle  risorse  destinate  ad  attuare  le  iniziative
legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede  di
rendicontazione. 
    Nella richiamata sentenza n. 227/2019, la Corte ha  concluso  che
«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un
fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe
sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio]  per  realizzare
nuove e maggiori spese (sentenza n. 197 del 2019)». 
    Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' affermato il  principio  secondo
cui nessuna risorsa puo' essere  «estratta»  da  esercizi  precedenti
senza  la  previa  verifica  della  sua  disponibilita'  giuridica  e
contabile in sede di approvazione del bilancio consuntivo;  pertanto,
laddove si tratti di risorse di natura vincolata, le  stesse  possono
essere utilizzate per operazioni di copertura finanziaria  nel  nuovo
bilancio di esercizio soltanto nel rispetto  dell'originario  vincolo
di destinazione, che ne esclude una riprogrammazione per la copertura
finanziaria di nuovi interventi (sentenza n.  192/2012;  sentenza  n.
170/2012). 
    E d'altro canto, nella  sentenza  n.  172/2018  la  Corte  si  e'
pronunciata sul divieto di copertura di  oneri  regionali  con  fondi
statali  a  destinazione  vincolata,  con   affermazioni   pienamente
applicabili al caso in cui il vincolo di indisponibilita' delle somme
sia previsto dalla disciplina europea: «La  normativa  suindicata  ha
impresso, dunque, alle  risorse  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione una destinazione vincolata, che rende illegittima  qualunque
autorizzazione di spesa che ne preveda l'impiego al  di  fuori  degli
interventi  programmati,  traducendosi  in  un'assenza  di  copertura
finanziaria  derivante   dall'indisponibilita'   delle   somme   (con
riferimento all'obbligo di corrispondenza tra le risorse  finanziarie
e i vincoli normativi di destinazione, sentenza n. 272 del 2011)». 
    I citati principi sono elusi dall'art. 3 della legge regionale de
qua, che individua, quale modalita' di  copertura  dell'intervento  a
favore del Consorzio di bonifica,  l'utilizzo  di  risorse  che,  per
espressa previsione del regolamento n. 1083/2006 (art.  78,  par.  7)
possono essere destinate unicamente a progetti  di  sviluppo  urbano,
delle piccole  e  medie  imprese  o  per  l'efficienza  energetica  e
l'utilizzo  di  energie  rinnovabili  negli  edifici,  incluso  negli
alloggi esistenti. 
    2. Violazione dell'art. 117, primo comma,  della  Costituzione  e
dell'art. 11 della  Costituzione,  in  relazione  al  regolamento  n.
1083/2006 (art. 78, par. 7). 
    Dal precedente motivo si ricava agevolmente un ulteriore  profilo
di incostituzionalita' dell'art.  3  della  legge  n.  31/2020  della
Regione Abruzzo, ossia il contrasto con l'art. 117, comma primo della
Costituzione e con l'art. 11 della  Costituzione  (che  vincolano  il
legislatore al rispetto  degli  obblighi  comunitari),  in  relazione
all'art. 78, par. 7 del regolamento n. 1083/2006. 
    La  ricostruzione  sopra  delineata  appalesa  l'incompatibilita'
dell'art. 3 della legge n. 31/2020 con la normativa  europea,  ed  in
particolare con il disposto dell'art. 78, par. 7 dell'art. 1083/2006. 
    Si ribadisce, infatti, che la norma  regionale,  laddove  prevede
che le  risultanze  del  microcredito  FSE  Abruzzo  2007/2013  siano
utilizzate  per  l'esecuzione  di   interventi   di   somma   urgenza
riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contempla un utilizzo di
tali risorse non coerente con  quanto  previsto  dalla  normativa  UE
richiamata, che ne limita l'utilizzo a progetti di  sviluppo  urbano,
delle piccole  e  medie  imprese  o  per  l'efficienza  energetica  e
l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. 
    Tanto basta per configurare il contrasto con l'art. 117, comma  1
e dell'art. 11 della Costituzione, per effetto della violazione della
norma interposta di cui  all'art.  78,  par.  7,  regolamento  CE  n.
1083/2006. 
    Va aggiunto che l'utilizzazione di fondi dell'Unione  europea  in
contrasto  con  la  disciplina  stabilita  dalle  fonti   comunitarie
esporrebbe lo Stato italiano e gli organi  regionali  alle  forme  di
responsabilita' previste dall'ordinamento UE. 
    E' appena il caso di ricordare che, gia' a partire dalla sentenza
n. 94 del 1995, codesta Ecc.ma Corte ha  confermato  l'ammissibilita'
di  un  controllo  accentrato  di  legittimita'  costituzionale   per
l'ipotesi di impugnazione statale di leggi regionali che si  assumano
in contrasto con la disciplina dell'Unione europea. 
    In altre parole, nell'ambito dei giudizi di costituzionalita'  in
via principale, in caso  di  riscontrata  difformita'  rispetto  alle
norme comunitarie, la Corte dichiara l'illegittimita'  costituzionale
della   legge   regionale,   con   efficacia   erga   omnes    (Corte
costituzionale, sentenza n. 102 del 2008). 
    E cio' sul presupposto secondo cui le norme  comunitarie  fungono
da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione
di conformita' della normativa regionale all'art. 117,  primo  comma,
della Costituzione (ex multis: sentenza n. 406 del 2005)  e  all'art.
11 della Costituzione (la stretta correlazione tra l'art. 11 e l'art.
117, primo comma, e' valorizzata, ex aliis, dalla  ordinanza  n.  103
del 2008). 
    Alla luce di quanto esposto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e  domiciliata,
chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale adita accogliere il presente
ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimita'  costituzionale
della disposizione oggetto di  censura,  art.  3  della  legge  della
Regione Abruzzo n. 31 del 6 novembre 2020. 
    Con ogni conseguente statuizione. 
    Si deposita: 
        1) attestazione della delibera del Consiglio dei ministri  di
impugnazione; 
        2) relazione per il Consiglio dei ministri; 
        3) relazione illustrativa della legge n. 31/2020; 
        4) DGR n. 794 del 7 novembre 2020; 
        5) legge della Regione Abruzzo n.  31  del  6  novembre  2020
pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  del 6
novembre 2020, n. 174 - Speciale. 
          Roma, 30 dicembre 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 
 
 
                                   Il Procuratore dello Stato: Lipari