MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 febbraio 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  per  la  Regione  Puglia.
(21A00830) 
(GU n.34 del 10-2-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  16  gennaio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  per  le  Regioni
Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia,  Lazio,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale  sono
state applicate, tra l'altro, alla Regione Puglia, le misure  di  cui
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  14
gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  gennaio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  per  le  Regioni
Puglia, Sicilia, Umbria e per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  31
gennaio 2021, n. 25, con la quale per la Regione  Puglia  sono  state
reiterate le misure di cui alla predetta ordinanza 16 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 5 febbraio 2021 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  29  maggio  2020,
unitamente all'allegato report n. 38, nel quale, con riferimento alla
settimana dal 25 al 31 gennaio 2021, per la Regione Puglia  e'  stata
documentata un'incidenza settimanale pari a 170,16 casi ogni  100.000
abitanti, uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «alto»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  5  febbraio  2021  del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la nota dell'8 febbraio 2021 con la quale la  Regione  Puglia
ha chiesto un riesame dei  dati  da  parte  della  Cabina  di  regia,
precisando di non aver provveduto  a  comunicare  i  dati  aggiornati
relativi ai posti letto e rappresentando che «sono  stati  aggiornati
sul  sistema  informativo  del  Ministero  della   salute   i   posti
effettivamente attivi di terapia intensiva ed area medica, a far data
dal 23 gennaio u.s., rinvenienti dalla completa messa a regime  delle
strutture  realizzate  anche   dalla   Protezione   civile»   e,   in
particolare, che «sono stati  comunicati  ulteriori  centonove  posti
letto di terapia intensiva e centotredici posti letto di area medica,
gia'  predisposti  per  essere  conferiti  alla  rete   assistenziale
COVID-19 dalla predetta data»; 
  Visto il verbale dell'8 febbraio 2021 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, e, in
particolare,  la  relazione  specifica  relativa   a   «Rivalutazione
classificazione  del  rischio  nella  Regione  Puglia»,  allegata  al
medesimo; 
  Considerato che, nel richiamato verbale,  la  Cabina  di  regia  ha
preso atto della richiesta  della  Regione  Puglia  di  «operare  una
rivalutazione  della  classificazione  del  rischio  calcolata  nella
settimana 38 e relativa alla settimana 25-31  gennaio  2021,  facendo
seguito ad una rettifica nella dotazione di  posti  letto  attivi  in
terapia intensiva ed in area medica riportata dalla regione al flusso
dedicato e coordinato dal Ministero della salute DG Programmazione»; 
  Considerato, altresi', che la Cabina di regia,  nel  precisare  che
«La rivalutazione del dato  rettificato  dalla  regione  comporta  un
aumento nella dotazione  dei  posti  letto  riportati  nel  giorno  2
febbraio 2021 (utilizzato nella classificazione della  settimana  38)
con conseguente riduzione del tasso di  occupazione  sia  in  terapia
intensiva che in area medica [...]», ha ritenuto  di  operare  «(...)
una  riclassificazione  della  regione  stessa  a  rischio   moderato
confermando la compatibilita' della trasmissibilita' con uno scenario
di trasmissione di tipo 1»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  9  febbraio  2021  del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla
rettifica dei dati relativi alla settimana 25/31 gennaio  2021,  come
certificati dalla Cabina di regia ora per allora,  della  sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione
Puglia; 
  Sentito il Presidente della Regione Puglia; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
            dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge  16  maggio
2020,  n.  33,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione
Puglia, cessa l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  2  del
medesimo decreto. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 258