Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia. (21A00830)(GU n.34 del 10-2-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono state applicate, tra l'altro, alla Regione Puglia, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 31 gennaio 2021, n. 25, con la quale per la Regione Puglia sono state reiterate le misure di cui alla predetta ordinanza 16 gennaio 2021; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 5 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 38, nel quale, con riferimento alla settimana dal 25 al 31 gennaio 2021, per la Regione Puglia e' stata documentata un'incidenza settimanale pari a 170,16 casi ogni 100.000 abitanti, uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «alto»; Vista, altresi', la nota del 5 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la nota dell'8 febbraio 2021 con la quale la Regione Puglia ha chiesto un riesame dei dati da parte della Cabina di regia, precisando di non aver provveduto a comunicare i dati aggiornati relativi ai posti letto e rappresentando che «sono stati aggiornati sul sistema informativo del Ministero della salute i posti effettivamente attivi di terapia intensiva ed area medica, a far data dal 23 gennaio u.s., rinvenienti dalla completa messa a regime delle strutture realizzate anche dalla Protezione civile» e, in particolare, che «sono stati comunicati ulteriori centonove posti letto di terapia intensiva e centotredici posti letto di area medica, gia' predisposti per essere conferiti alla rete assistenziale COVID-19 dalla predetta data»; Visto il verbale dell'8 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, e, in particolare, la relazione specifica relativa a «Rivalutazione classificazione del rischio nella Regione Puglia», allegata al medesimo; Considerato che, nel richiamato verbale, la Cabina di regia ha preso atto della richiesta della Regione Puglia di «operare una rivalutazione della classificazione del rischio calcolata nella settimana 38 e relativa alla settimana 25-31 gennaio 2021, facendo seguito ad una rettifica nella dotazione di posti letto attivi in terapia intensiva ed in area medica riportata dalla regione al flusso dedicato e coordinato dal Ministero della salute DG Programmazione»; Considerato, altresi', che la Cabina di regia, nel precisare che «La rivalutazione del dato rettificato dalla regione comporta un aumento nella dotazione dei posti letto riportati nel giorno 2 febbraio 2021 (utilizzato nella classificazione della settimana 38) con conseguente riduzione del tasso di occupazione sia in terapia intensiva che in area medica [...]», ha ritenuto di operare «(...) una riclassificazione della regione stessa a rischio moderato confermando la compatibilita' della trasmissibilita' con uno scenario di trasmissione di tipo 1»; Vista, altresi', la nota del 9 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Preso atto, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati relativi alla settimana 25/31 gennaio 2021, come certificati dalla Cabina di regia ora per allora, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Puglia; Sentito il Presidente della Regione Puglia; E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto. 2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 258