N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2019
Ordinanza del 30 novembre 2019 del Giudice di pace di Taranto nel procedimento penale a carico di F. C. e altri. Reati e pene - Obbligo dell'istruzione elementare dei minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo inadempimento fino ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore - Omessa previsione. - Codice penale, art. 731.(GU n.6 del 10-2-2021 )
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento a carico di F. C. +15, in atti generalizzati, per il reato di cui all'art. 731 del codice penale; vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 28 ottobre 2019, perche' il fatto non e' previsto come reato; rileva: che trattasi del procedimento penale RG Mod. 21 bis n. 2019/001114 ed RG. Mod. 16 bis n. 1105/19, in merito alla violazione dell'art. 731 del codice penale, da parte dei genitori in epigrafe che esercitano la potesta' sui minori frequentanti la scuola di primo grado presso l'Istituto Comprensivo; che dagli accertamenti dei Carabinieri e' risultato che detti minori avevano effettuato numerose assenze nel periodo settembre 2018-maggio 2019, e che i genitori, interpellati dal dirigente scolastico, non davano alcun riscontro, dimostrando indifferenza alla problematica segnalata; che, secondo il recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, la contravvenzione di cui all'art. 731 del codice penale e' configurabile solo in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare (Cass. n. 50624/2017); rileva: che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e' stato abrogato a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 13 dicembre, n. 212, nel prevedere che l'inosservanza dell'obbligo di frequenza scolastica per almeno otto anni comportava l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale dall'art. 731, in tema, di istruzione elementare; che la successiva legislazione scolastica ovvero la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, non hanno fatto riferimento a quest'ultima precisazione, pur prolungando il periodo di formazione obbligatoria fino a dodici anni, a cominciare dalla prima classe della scuola elementare o comunque fino all'ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il compimento del diciottesimo anno d'eta'; che, parimenti, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha fatto si' che l'obbligo scolastico debba essere rispettato per almeno dieci anni(cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola media inferiore e due anni della scuola media secondaria di secondo grado), in quanto obbligo diretto a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o ancora una qualifica professionale triennale entro i diciotto anni; che l'art. 731 del codice penale dev'essere considerato manifestamente incostituzionale, nella parte in cui fa riferimento solo all'istruzione elementare, in violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione, atteso che, in questo modo, si verrebbe a creare una palese discriminazione tra l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino alla scuola elementare, con conseguenti sanzioni penali, e l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino ai primi due anni della scuola superiore, come previsto dalla suindicata legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza alcuna sanzione penale; che l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 afferma che: «L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni»; che - pertanto, l'art. 30 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attiene al dovere, e, quindi, all'obbligo, dei genitori di istruire i figli fino ai primi due anni della scuola superiore, a fronte di quanto sancito dall'art. 34 della Costituzione, che fa solo riferimento alla scuola primaria o inferiore; che la mancanza di sanzioni penali o amministrative per la violazione dell'obbligo scolastico riferito ai primi due anni della scuola secondaria superiore inficerebbe l'art. 30 della Costituzione; che, nel caso di specie, si ritiene che non debba ravvisarsi l'ingerenza del giudice di pace nella funzione legislativa, atteso che trattasi di un adeguamento della norma di cui all'art. 731 del codice penale - ai principi sovraordinati della legislazione ordinaria attuale, sanciti dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
P. Q. M. Il Giudice di pace di Taranto, in funzione di GIP, dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 731 del codice penale, in violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui si fa riferimento all'istruzione elementare e non fino ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore, tenendo presente che, adottando il metodo teleologico di interpretazione, alla ratio della legge penale in questione (art. 731 del codice penale) va data un'interpretazione progressiva, dato che lo scopo oggettivamente inteso di tale norma e' certamente mutato col variare delle circostanze e dei rapporti sociali ovvero con l'imposizione dell'obbligo scolastico fino ai due primi anni della scuola superiore; sospende il presente giudizio; manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza agli indagati, ai loro difensori, al P.M., alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato. Taranto, 28 novembre 2019 Il Giudice: Russo