AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Acetilcisteina E-Pharma Trento» (21A00713) 
(GU n.35 del 11-2-2021)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 11/2021 del 2 febbraio 2021 
 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata   l'immissione   in    commercio    del    medicinale:
ACETILCISTEINA  E-PHARMA  TRENTO  nella  forma  e   confezione   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.:  E-Pharma  Trento  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN). 
    Confezione: «600  mg  compresse  effervescenti»  30  compresse  -
A.I.C. n. 047378017 (in base 10) 1F5VM1 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa effervescente. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      tenere il tubo ben chiuso per proteggere  il  medicinale  dalla
luce e dall'umidita'; 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione; 
      dopo la prima apertura del tubo in polipropilene, conservare il
medicinale a temperatura inferiore a 25°C,  per  un  periodo  di  tre
mesi. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni   compressa   contiene   600   mg   di
N-acetilcisteina; 
      eccipienti: acido citrico anidro (E330),  maltodestrine,  sodio
bicarbonato, aroma arancio, leucina, saccarina sodica. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti:  E-Pharma  Trento
S.p.a. - via Provina n. 2 - Trento (TN) - 38123, Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento  delle  affezioni  respiratorie  caratterizzate  da
ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite  cronica
e  sue   riacutizzazioni,   enfisema   polmonare,   mucoviscidosi   e
bronchiectasie; 
      trattamento antidotico: 
        intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo; 
        uropatia da iso e ciclofosfamide. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD) di cui  all'art.  107-quater,  par.  7
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei  medicinali  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.