AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Doclevo» (21A00722) 
(GU n.35 del 11-2-2021)

 
      Estratto determina AAM/AIC n. 12/2021 del 2 febbraio 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOCLEVO,  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e  domicilio
fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano - Italia. 
    Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da  5
ml - A.I.C. n. 047432012(in base 10) 1F7JBD (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' Prodotto Integro: tre anni. 
    Dopo la prima apertura: usare entro ventotto giorni. 
    Conservare il flacone nell'astuccio per proteggere il  medicinale
dalla luce. 
    Condizioni particolari di conservazione:  Questo  medicinale  non
richiede  alcuna  particolare  condizione  di  temperatura   per   la
conservazione. 
    Conservare il flacone nell'astuccio per proteggere il  medicinale
dalla luce. 
    Dopo la prima apertura: vedere paragrafo 6.3 del Riassunto  delle
caratteristiche del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: 1 ml di collirio, soluzione contiene 5,12  mg
di levofloxacina emiidrato equivalenti a 5 mg di levofloxacina. 
    Ogni goccia contiene circa 0.2  mg  di  levofloxacina  emiidrato,
pari a 0,195 mg di levofloxacina. 
    Eccipienti: 
      sodio cloruro, 
      sodio idrossido (E524), 
      acido cloridrico (E507), 
      acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio lotti:  Rafarm  SA  -  Thesi
Pousi Xatzi, Agiou Louka 19002, Paiania - Attiki, Grecia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Doclevo» 5 mg/ml collirio e' indicato per il trattamento  topico
di infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di eta'
≥ 1  anno  causate  da  microrganismi  sensibili  alla  levofloxacina
(vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto (RCP). 
    Prestare  attenzione  alle  linee  guida  ufficiali   per   l'uso
appropriato di agenti antibatterici. 
    «Doclevo» e' indicato negli adulti, nei bambini di eta'  compresa
tra ≥1 anno e 12 anni e negli adolescenti di eta' compresa tra  12  e
18 anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C(nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.