PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNICATO

Rivalutazione,  per  l'anno  2021,  della  misura  e  dei   requisiti
economici  dell'assegno  per   il   nucleo   familiare   numeroso   e
dell'assegno di maternita'. (21A00724) 
(GU n.36 del 12-2-2021)

 
    La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  calcolato  con  le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  81,  da  applicarsi
per l'anno 2021 ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159
(assegno al nucleo familiare numeroso e  assegno  di  maternita')  e'
pari allo -0,3 per cento  (Comunicato  ufficiale  dell'ISTAT  del  18
gennaio 2021). 
    L'art. 1,  comma  287  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
stabilisce che «con  riferimento  alle  prestazioni  previdenziali  e
assistenziali e ai parametri ad  esse  connessi,  la  percentuale  di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' essere inferiore a zero». 
    Pertanto, restano fermi per l'anno 2021 la misura e  i  requisiti
economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di
maternita' di cui al comunicato del  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  18
febbraio 2020.