PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2021 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
738). (21A00827) 
(GU n.36 del 12-2-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021 nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei  ministri
del 13 gennaio 2021 con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato
prorogato fino al 30 aprile 2021; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del  2  febbraio  2021  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 733 del  31  dicembre  2020  recante  «Ulteriori
interventi di protezione civile in relazione  all'emergenza  relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti virali»; 
  Tenuto  conto  che  a  causa   del   perdurare   della   situazione
epidemiologica  alcune  Federazioni  nazionali  degli  ordini   delle
professioni sanitarie hanno rappresentato al Ministero  della  salute
la  necessita'  di  differire  ulteriormente  le  elezioni   per   il
rinnovamento  degli  organi  di  taluni  ordini   delle   professioni
sanitarie con conseguente differimento anche delle  elezioni  per  il
rinnovamento degli organi delle medesime Federazioni di  riferimento,
attesi  gli  elevati  rischi  di   contagio   anche   connessi   agli
spostamenti, ivi inclusi quelli per lo svolgimento delle elezioni dei
predetti organi; 
  Vista la nota del Ministero della salute del 29 gennaio 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni  e
delle Province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termini elezioni Ordini e  Federazioni  nazionali  delle
                        professioni sanitarie 
 
  1. In ragione dell'attuale situazione  pandemica  e  del  perdurare
dello stato di  emergenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.
31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  il  termine  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n.  233  e  successive  modificazioni,
relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi  degli
Ordini delle professioni sanitarie in  scadenza  non  ancora  avviate
ovvero gia' avviate e non  ancora  concluse,  gia'  differito  al  31
gennaio 2021, e' ulteriormente differito fino al 31 marzo 2021. 
  2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1  in  carica
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e'  prorogata
fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre  il  31
marzo 2021. 
  3. Sono fatte salve le  elezioni  degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie gia' effettuate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza. 
  4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo  degli
organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a  deliberare
nuove iscrizioni ovvero la cancellazione  o  il  trasferimento  degli
iscritti che ne facciano richiesta. 
  5. Il termine di cui all'art. 8, comma 8, del  decreto  legislativo
del Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233  e
successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali  per  il
rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali degli  Ordini  delle
professioni sanitarie di cui al comma 1,  e'  differito  fino  al  30
aprile 2021 e la durata degli organi in carica alla data  di  entrata
in vigore della presente ordinanza e' prorogata  fino  alla  elezione
dei nuovi organi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli