DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020
Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert. (21A00828)(GU n.36 del 12-2-2021)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;
Visto il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle
comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in
particolare l'art. 28 che introduce nel Codice delle comunicazioni
elettroniche le definizioni di Sistema di allarme pubblico, di
servizio «Cell broadcast», di «messaggio IT-Alert» e di «servizio
IT-Alert», nonche' l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia
mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni
amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di
operatore nazionale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per
il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle
strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle
pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa
della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile,
prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti
«Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di
allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico
e della risposta del sistema di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi
Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto
2016;
Viste le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento
nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle
strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per
l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il
rischio maremoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2018;
Visto lo Standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) -
Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System
(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12
agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale
nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2020, recante «Modalita' e criteri di attivazione e gestione
del servizio IT-Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222
del 7 settembre 2020;
Considerata la necessita' di organizzare lo svolgimento
dell'attivita' di allertamento al fine di garantire un quadro
coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i
sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
Considerato che il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del
Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi
del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera
ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta dell'8
ottobre 2020;
Emana
la seguente direttiva:
1. Premesse.
1.1 Finalita'.
La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n.
1 del 2018, recante «codice della protezione civile» al fine di
garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli
organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente
normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina:
a) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni;
b) le modalita' di organizzazione strutturale e funzionale del
Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione
civile;
c) le modalita' di organizzazione strutturale e funzionale del
Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert».
Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione
civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018,
e' costituito dall'insieme delle procedure e attivita' che, ove e
quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del
monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con
un evento o con suoi possibili effetti, nonche' della sorveglianza di
fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il
presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale
della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a
tale attivazione le autorita' competenti pongono in essere le
pertinenti attivita' di previsione e prevenzione degli eventi nonche'
quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima anche in relazione
alla pianificazione di protezione civile.
IT-Alert e', invece, il sistema di allarme pubblico - istituito ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee)-quinquies, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni
elettroniche», nell'ambito della piu' ampia definizione di Sistema di
allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee)-bis del
medesimo decreto - che dirama ai terminali presenti in una
determinata area geografica «messaggi IT-Alert», consentendo alla
popolazione ivi presente di assumere comportamenti di autoprotezione
in relazione a situazioni di rischio.
1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di
protezione civile e di IT-Alert.
L'allertamento di protezione civile e il sistema di allarme
pubblico si realizzano attraverso una complessa serie di attivita'
svolte da parte di una pluralita' di soggetti competenti afferenti a
piu' istituzioni e loro articolazioni.
Le attivita' di allertamento e quelle di allarme pubblico risentono
di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali,
alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacita' tecnologiche
disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilita' delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, nonche' dalle circostanze in cui le
attivita' di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in
contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.
Pertanto, e' necessario assicurare il miglior assetto
organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti
indicati, tenuto conto che il Sistema d'allertamento di protezione
civile e IT-Alert non sono salvifici in se', ma sono finalizzati, in
ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello
territoriale e individuare una piu' specifica azione di protezione e
tutela della collettivita' e del singolo, nel piu' generale contesto
della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale
di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di
prevenzione e salvaguardia.
Le procedure e le attivita' finalizzate all'allertamento e
all'allarme pubblico devono quindi esplicitare, quando e ove
possibile, i limiti delle attivita' di valutazione e decisionali. In
particolare, e' opportuno dare conto:
a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche;
b) della latenza, incertezza e/o indisponibilita' dei dati, delle
misure e delle informazioni;
c) del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalita' degli
apparati e delle reti;
d) del margine di errore derivante dall'imprescindibile
discrezionalita' delle attivita' di valutazione e decisionali.
A fini di trasparenza, le procedure e le attivita' finalizzate
all'allertamento e all'allarme pubblico contengono sistemi di
tracciabilita' non modificabili delle decisioni assunte cosi' che sia
conoscibile il contesto in cui si e' operato, e si renda conto del
ragionamento sviluppato per assumere una scelta. Ai sensi della
normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei
documenti informatici, al fine di garantirne l'autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita' e reperibilita'.
A fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attivita'
finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi
di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico,
anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonche' per
una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel
contesto dell'allertamento.
Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione
civile informazioni sulle procedure esistenti relative
all'allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle
procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la
stesura di procedure e attivita' per l'allertamento sulla base delle
buone pratiche raccolte.
2. Termini e definizioni.
a) Allerta. In base ad un livello di pericolosita' o di rischio
previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno
stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione di una
fase operativa. E' identificata attraverso un livello di allerta.
b) CAP, «Common Alerting Protocol». E' un formato standard
internazionale per allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici
di emergenza, configurato secondo specifiche e necessita' di
comunicazione di allerte e allarmi che mantiene l'interoperabilita'
con altri profili CAP.
c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche
e necessita' del Sistema nazionale della protezione civile.
d) Codice colore. Esprime con i colori «verde», «giallo»,
«arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta.
e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o antropica in
grado di arrecare danni alla popolazione, alle attivita', alle
strutture e infrastrutture presenti nel territorio.
f) Fase operativa. Lo stato di configurazione e le conseguenti
azioni di contrasto che le componenti del Servizio nazionale della
protezione civile interessate da una allerta devono porre in essere
in accordo con il proprio piano di protezione civile.
g) IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello
standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency
Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT)
using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia il Sistema
di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
ee-bis) del decreto legislativo n. 259 del 2003.
h) Livello di allerta. Espresso con un codice colore, e'
finalizzato all'attivazione di una fase operativa. Il numero dei
livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio.
i) Livello di pericolosita'. Per ciascuna tipologia di rischio,
esprime una valutazione della pericolosita' o della gravita' dello
scenario d'evento atteso o in atto, sulla base di indicatori e
parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro.
j) Livello di criticita'. Ai sensi della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, corrisponde a valori
assunti nel sistema di soglie definito sulla base di indicatori a cui
associare prefigurati scenari di rischio.
k) Livello di rischio. Definito sulla base di indicatori e
parametri, qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra
loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravita' dello
scenario atteso o in atto.
l) Misure di autoprotezione. Azioni poste in essere dalla
popolazione utili a ridurre l'impatto dei rischi o il loro
verificarsi, nonche' ad attenuare le conseguenze derivanti dagli
eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
m) Monitoraggio. Attivita' finalizzata a osservare, a scopo di
controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse di
protezione civile mediante strumenti e reti strumentali.
n) Pericolosita'. Processo, fenomeno o attivita' umana che puo'
causare la perdita di vite umane, lesioni o altri impatti sulla
salute, danni alle cose e alle proprieta', disordini sociali ed
economici o degrado ambientale.
o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati di
modelli numerici, dati di monitoraggio e informazioni provenienti
dalla sorveglianza, che consente di prevedere la possibile evoluzione
di un fenomeno con un tempo di anticipo e per un periodo di tempo
limitato, variabile in base alla rapidita' di evoluzione del fenomeno
stesso.
p) Rischio. Potenziale perdita di vite umane, lesioni, o beni
distrutti o danneggiati che potrebbero verificarsi a un sistema,
societa' o comunita' in un determinato periodo di tempo, determinata
in termini probabilistici in funzione della pericolosita',
dell'esposizione, della vulnerabilita' e della capacita' di risposta.
q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo di un
evento atteso o in atto. Considera la pericolosita' dell'evento.
r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo degli
effetti di un evento atteso o in atto. Considera la distribuzione e
la tipologia degli elementi esposti, la loro vulnerabilita', e la
capacita' di risposta del sistema di protezione civile.
s) Sorveglianza. Attivita' finalizzata a mantenere sotto controllo
i fenomeni d'interesse di protezione civile attraverso i dati del
monitoraggio e altre informazioni e azioni, incluso il presidio
territoriale.
3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale
della protezione civile.
L'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le
attivita' di prevenzione di protezione civile distinguendo tra
attivita' «non strutturali» e attivita' «strutturali». Tra le
attivita' di prevenzione non strutturale e' compreso l'allertamento
del Servizio nazionale della protezione civile.
Il Sistema di allertamento nazionale e' costituito dal livello
regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili
fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia
possibile svolgere un'attivita' di preannuncio, sulla base dei
risultati di modelli empirici o matematici, del monitoraggio di
fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento.
Il Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si
articola in due fasi:
a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando e
dove possibile, la situazione attesa, nonche' gli effetti che tale
situazione puo' determinare;
b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha lo scopo di
osservare e seguire, quando e dove possibile, l'evoluzione della
situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio.
Le fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono
definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri
omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del
Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli
territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e, se
del caso, per la gestione dell'emergenza secondo la pertinente
pianificazione di protezione civile.
3.1 Fase di previsione.
La fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica
della situazione attesa, nonche' dei relativi possibili effetti. In
tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate
valutazioni probabilistiche attraverso sistemi di modellistica che
simulano i fenomeni in esame.
In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, puo'
essere effettuata la valutazione probabilistica della sola
pericolosita' o del rischio; quest'ultima e' effettuata dove e quando
e' possibile la valutazione, ancorche' speditiva, dei possibili danni
a elementi vulnerabili.
La fase di previsione si articola nelle seguenti attivita', svolte
anche attraverso l'utilizzo di apparati e strumenti hardware, di
software e di modelli:
a) integrazione e assimilazione di dati osservati e informazioni
disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura, l'estensione
geografica, l'evoluzione temporale, l'intensita' e la magnitudo degli
eventi attesi;
b) previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi
puo' determinare sul territorio;
c) valutazione del livello di pericolosita' o di rischio, anche
confrontando le previsioni elaborate con criteri decisionali,
predefiniti e adottati;
d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti.
Le modalita' con cui i soggetti competenti attuano la fase di
previsione variano a seconda della tipologia di rischio, e sono
definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5.
3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza.
La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta,
concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati
e reti di monitoraggio, nonche' di informazioni non strumentali
reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso
attivita' territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere
disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per
consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti
e di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto
potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle
prefigurate.
La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti
attivita', svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati
hardware, software e di modelli matematici:
a) elaborazione, composizione, integrazione, e rappresentazione
di (i) dati di monitoraggio, rilevati da piattaforme satellitari o
aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e in mare,
(ii) informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso il
presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali
e storiche, ove disponibili;
b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione di
un evento e dei relativi effetti;
c) valutazione dello scenario di rischio in atto, e previsione
della sua evoluzione spazio-temporale e di intensita' nel breve
termine anche confrontando i dati di monitoraggio, le informazioni
provenienti dal territorio, e gli ulteriori dati e informazioni
disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati;
d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti.
Le modalita' con cui i soggetti competenti attuano la fase di
monitoraggio e sorveglianza variano a seconda della tipologia di
rischio, dei livelli di allerta, o dello stato di attivita' dei
fenomeni, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del
Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalita' di
cui al paragrafo 5.
3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione
civile.
Alle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosita' o di
rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della
protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto
preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e
di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei
piani di protezione civile.
A ciascun livello di pericolosita' o di rischio e' associato un
livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui e'
associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli
effetti attesi.
Per ciascuna tipologia di rischio, le indicazioni operative del
Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui
al paragrafo 5, definiscono:
a) le condizioni per la diramazione del messaggio di
allertamento;
b) il soggetto competente alla diramazione del messaggio di
allertamento, secondo l'articolazione di competenze e funzioni
definite dall'ordinamento per i diversi livelli territoriali, in
ossequio al principio di precauzione e di omogeneita' organizzativa;
c) i contenuti minimi del messaggio di allertamento;
d) la relazione tra i livelli di pericolosita' o di rischio, i
livelli di allerta, e le fasi operative dei piani di protezione
civile ai diversi livelli territoriali, da attivare per ciascuna
tipologia di rischio, anche considerando contesti multi-rischio.
Il livello di allerta comporta per i comuni l'attivazione delle
fasi operative previste nel proprio piano di protezione civile.
La regione, nonche' gli enti locali, ciascuno nell'ambito di
propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale
fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto,
della probabilita' di accadimento dei fenomeni, della distanza
temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria
capacita' di risposta.
In relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si
rinvia alle seguenti direttive e decreti:
a) per il rischio idrogeologico e idraulico, la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante
«Indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento
nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di
protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2004, nonche' la nota del Capo del Dipartimento della
protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con
indicazioni operative su «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei
messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di
protezione civile»;
b) per il rischio da maremoto, la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del
Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma -
SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 e
il decreto del Capo del Dipartimento del 2 ottobre 2018, recante
«Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile per l'aggiornamento delle
pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;
c) per il rischio valanghe, la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019, recante «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di
protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019;
d) per il rischio vulcanico, la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni
per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio
vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 12 maggio 2014, il decreto del Capo Dipartimento della protezione
civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e
alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento
delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione
cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 e il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016,
recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.
4. Organizzazione di IT-Alert.
4.1 Scopi.
Il Servizio nazionale della protezione civile utilizza anche
IT-Alert per informare la popolazione affinche' quest'ultima valuti e
adotti le misure di autoprotezione di cui al comma 4.5, in rapporto
alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.
Con IT-Alert, il Dipartimento della protezione civile, le regioni e
i comuni, ciascuna per le proprie competenze, possono trasmettere
«messaggi IT-Alert» per informare la popolazione attraverso la
tecnologia «cell broadcast», scelta dal legislatore.
4.2 Interoperabilita'.
IT-Alert adotta lo standard internazionale «Common Alerting
Protocol» (CAP) per garantire la completa interoperabilita' con altri
sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e
allarmi di emergenza e avvisi pubblici.
Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie
indicazioni operative adottate con le modalita' di cui al paragrafo
5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato «CAP-IT» che,
rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e
alle necessita' del Servizio nazionale della protezione civile.
4.3 Canali.
IT-Alert puo' diramare messaggi attraverso i seguenti canali di
comunicazione:
il canale istantaneo «cell broadcast», gestito in autonomia da
ciascun operatore nazionale di telefonia mobile per le celle
telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono
ricevuti dalla popolazione sui «terminali utente» presenti in una
determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle
reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, tablet);
la «App» per «smartphone», attraverso la quale il messaggio viene
ricevuto da un cellulare sul quale sia stata installata la «App»
stessa, e in presenza di connessione dati;
il canale pubblico «Machine to Machine» (M2M), attraverso il
quale altre «App» e altri sistemi per la comunicazione di emergenza
utilizzati dalle componenti del Servizio nazionale della protezione
civile possono essere alimentate con i messaggi IT-Alert per la loro
ulteriore propagazione.
4.4 Organizzazione.
Un «messaggio IT-Alert» e' inviato in applicazione di indicazioni
operative e procedure definite secondo i principi di cui alla
presente direttiva e dei criteri minimi indicati al paragrafo 4.5,
assicurando che nelle singole indicazioni operative e procedure siano
previsti sistemi di tracciabilita' immodificabili e modelli di
segnalazione anonima di eventuali criticita' nell'operativita' di
IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o
misure di adeguamento, nonche' per assicurare una comunicazione il
piu' possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi
di precauzione, sussidiarieta' e omogeneita' organizzativa. Le
procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del
Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le
modalita' di cui al paragrafo 5.
4.5 Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione.
In riferimento a quanto prescritto dall'art. 31 del decreto
legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e successive
modificazioni, e fermo restando quanto riportato al comma 1.2 in
relazione alla messa in atto di specifiche azioni di tutela della
collettivita' e del singolo, il «messaggio IT-Alert» ha lo scopo di
informare la popolazione di situazioni previste o in atto al fine di
consentire a quest'ultima la quanto piu' tempestiva adozione di
misure di autoprotezione.
Le misure di autoprotezione da attivarsi da parte della popolazione
si distinguono in:
a) attivita' preparatorie, anche informative, e associate a
modifiche dei comportamenti abituali;
b) attivita' di messa in sicurezza;
c) attivita' di aggiornamento informativo sull'evento e sui suoi
sviluppi anche mediante la fruizione dei canali di informazione
ufficiali ulteriori e diversi rispetto a quelli utilizzati da
IT-Alert.
Un «messaggio IT-Alert» e' preparato e inviato dal Dipartimento
della protezione civile, dalle regioni e dai comuni, in relazione
allo stato di sviluppo del sistema e secondo le rispettive competenze
previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di
indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione
civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5.
Un «messaggio IT-Alert» e' di una delle seguenti tipologie:
messaggio di «ALLERTA». Puo' conseguire alla fase previsionale
del sistema di allertamento, e informa di una possibile situazione di
rischio che puo' essere mitigata dalla popolazione adottando le
misure di autoprotezione di cui alla lettera a). Utilizza una
modalita' di diramazione automatica o semi-automatica;
messaggio di «PERICOLO!». Puo' conseguire alla fase di
monitoraggio e sorveglianza e, ove diramato, utilizza una modalita'
automatica che interviene al superamento di soglie strumentali e/o
modellistiche, compatibili con l'incertezza intrinseca dei fenomeni
naturali e con i limiti, anche tecnologici, degli strumenti di
monitoraggio in tempo reale. Il messaggio informa di una situazione
di rischio che puo' essere mitigata dalla popolazione adottando le
misure di cui alle lettere b) e c);
messaggio di «EMERGENZA». Diramato in modalita' manuale, si
riferisce a eventi in corso o ad una fase di post-evento. Il
messaggio informa, allorquando possibile, su di una grave situazione
avvenuta o in corso per la quale e' fortemente consigliato che la
popolazione adotti le misure di cui alle lettere b) e c);
messaggio di «TEST». Diramato in modalita' manuale durante la
fase di sperimentazione e comunque periodicamente, ha lo scopo di
verificare il funzionamento del sistema e la corretta configurazione
dei dispositivi e dei terminali;
messaggio di «ESERCITAZIONE». Diramato in modalita' manuale
durante periodi predeterminati, ha lo scopo di verificare il
funzionamento delle procedure che saranno messe in atto in caso di
emergenze reali.
Per rendere il piu' possibile omogenea l'informazione trasmessa, i
messaggi IT-Alert adottano uno schema minimo che prevede una
intestazione, l'indicazione della tipologia del messaggio, dello
scenario di evento, se possibile, e del periodo di tempo relativi
alla situazione comunicata. Il «messaggio IT-Alert» puo' essere
integrato con ulteriori informazioni in funzione della tipologia del
messaggio stesso e dello scenario di evento.
IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza,
di sussidiarieta', di auto-responsabilita' e di autoprotezione della
popolazione, e di omogeneita' comunicativa, fermi restando i vincoli
tecnologici, strumentali, e dei modelli previsionali adottati,
nonche' il riferimento alla locale pianificazione di protezione
civile.
4.6 Sperimentazione di IT-Alert.
Attese le novita' di IT-Alert ed essendo noti i limiti, anche
tecnologici, del canale «cell broadcast», che non consente al
mittente di conoscere l'avvenuta o la mancata ricezione dei messaggi
inviati, si rende necessario un periodo di sperimentazione della
durata di ventiquattro mesi, di cui gli ultimi sei volti a valutare
gli esiti della sperimentazione.
Durante tale periodo gli esiti della sperimentazione, e gli
eventuali possibili correttivi, saranno valutati da un'apposita
Commissione tecnica i cui componenti, individuati in numero di due
dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, due dall'Associazione
nazionale comuni italiani, due dalla Commissione per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi, e uno dal Dipartimento della
protezione civile, operano a titolo gratuito.
La Commissione tecnica e' coordinata dal Capo del Dipartimento
della protezione civile, che potra' delegare il direttore di un
Ufficio del Dipartimento della protezione civile.
La Commissione tecnica si insediera' all'avvio della fase di
sperimentazione, e alla stessa saranno inviati dal Dipartimento della
protezione civile rapporti periodici derivanti dalle segnalazioni che
perverranno dai soggetti operanti nel Sistema di allarme pubblico,
che saranno oggetto di valutazione periodica da parte della
Commissione tecnica. Nei sei mesi finali della sperimentazione, la
Commissione tecnica redigera' un rapporto sulla sperimentazione di
IT-Alert, valutandone le prestazioni, specifiche e generali, anche
suggerendo eventuali integrazioni, modificazioni e azioni correttive.
Per pervenire a regime a un sistema di invio automatico della
messaggistica diretta a comunicare alla popolazione il livello di
allerta, le attivita' di sperimentazione sono finalizzate ad
individuare le modalita' e la tempistica di invio automatico dei
messaggi IT-Alert.
Decorsi i ventiquattro mesi, ove siano necessarie integrazioni,
modifiche o azioni correttive, IT-Alert per i successivi sei mesi
operera' in regime transitorio per consentire gli adeguamenti
necessari, decorsi i quali il Servizio di allarme pubblico sara'
operativo.
I componenti della Commissione tecnica operano nell'ambito dei
doveri d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono
dovuti ai componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione
civile.
Ai fini di un'ampia condivisione e per garantire un quadro
coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i
sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, le
indicazioni operative di cui alla presente direttiva sono adottate
previa intesa in sede tecnica acquisita nell'ambito di un tavolo
composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile,
delle regioni e dell'Associazione nazionale comuni italiani.
Per le indicazioni operative di cui al paragrafo 3.1 della presente
direttiva il citato tavolo tecnico e' composto da rappresentanti del
Dipartimento della protezione civile e delle regioni.
I componenti del tavolo tecnico operano nell'ambito dei doveri
d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai
componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati.
6. Norme di salvaguardia.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le
competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme
di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della
presente direttiva.
Roma, 23 ottobre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
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