DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020
Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert. (21A00828)(GU n.36 del 12-2-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17; Visto il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 28 che introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le definizioni di Sistema di allarme pubblico, di servizio «Cell broadcast», di «messaggio IT-Alert» e di «servizio IT-Alert», nonche' l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di operatore nazionale; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e successive modificazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; Viste le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018; Visto lo Standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020; Considerata la necessita' di organizzare lo svolgimento dell'attivita' di allertamento al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta dell'8 ottobre 2020; Emana la seguente direttiva: 1. Premesse. 1.1 Finalita'. La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante «codice della protezione civile» al fine di garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina: a) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni; b) le modalita' di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile; c) le modalita' di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert». Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' costituito dall'insieme delle procedure e attivita' che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonche' della sorveglianza di fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a tale attivazione le autorita' competenti pongono in essere le pertinenti attivita' di previsione e prevenzione degli eventi nonche' quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima anche in relazione alla pianificazione di protezione civile. IT-Alert e', invece, il sistema di allarme pubblico - istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee)-quinquies, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», nell'ambito della piu' ampia definizione di Sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee)-bis del medesimo decreto - che dirama ai terminali presenti in una determinata area geografica «messaggi IT-Alert», consentendo alla popolazione ivi presente di assumere comportamenti di autoprotezione in relazione a situazioni di rischio. 1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert. L'allertamento di protezione civile e il sistema di allarme pubblico si realizzano attraverso una complessa serie di attivita' svolte da parte di una pluralita' di soggetti competenti afferenti a piu' istituzioni e loro articolazioni. Le attivita' di allertamento e quelle di allarme pubblico risentono di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacita' tecnologiche disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' dalle circostanze in cui le attivita' di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate. Pertanto, e' necessario assicurare il miglior assetto organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti indicati, tenuto conto che il Sistema d'allertamento di protezione civile e IT-Alert non sono salvifici in se', ma sono finalizzati, in ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello territoriale e individuare una piu' specifica azione di protezione e tutela della collettivita' e del singolo, nel piu' generale contesto della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di prevenzione e salvaguardia. Le procedure e le attivita' finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico devono quindi esplicitare, quando e ove possibile, i limiti delle attivita' di valutazione e decisionali. In particolare, e' opportuno dare conto: a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche; b) della latenza, incertezza e/o indisponibilita' dei dati, delle misure e delle informazioni; c) del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalita' degli apparati e delle reti; d) del margine di errore derivante dall'imprescindibile discrezionalita' delle attivita' di valutazione e decisionali. A fini di trasparenza, le procedure e le attivita' finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico contengono sistemi di tracciabilita' non modificabili delle decisioni assunte cosi' che sia conoscibile il contesto in cui si e' operato, e si renda conto del ragionamento sviluppato per assumere una scelta. Ai sensi della normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei documenti informatici, al fine di garantirne l'autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita' e reperibilita'. A fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attivita' finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico, anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonche' per una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel contesto dell'allertamento. Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile informazioni sulle procedure esistenti relative all'allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la stesura di procedure e attivita' per l'allertamento sulla base delle buone pratiche raccolte. 2. Termini e definizioni. a) Allerta. In base ad un livello di pericolosita' o di rischio previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione di una fase operativa. E' identificata attraverso un livello di allerta. b) CAP, «Common Alerting Protocol». E' un formato standard internazionale per allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici di emergenza, configurato secondo specifiche e necessita' di comunicazione di allerte e allarmi che mantiene l'interoperabilita' con altri profili CAP. c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche e necessita' del Sistema nazionale della protezione civile. d) Codice colore. Esprime con i colori «verde», «giallo», «arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta. e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danni alla popolazione, alle attivita', alle strutture e infrastrutture presenti nel territorio. f) Fase operativa. Lo stato di configurazione e le conseguenti azioni di contrasto che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile interessate da una allerta devono porre in essere in accordo con il proprio piano di protezione civile. g) IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo n. 259 del 2003. h) Livello di allerta. Espresso con un codice colore, e' finalizzato all'attivazione di una fase operativa. Il numero dei livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio. i) Livello di pericolosita'. Per ciascuna tipologia di rischio, esprime una valutazione della pericolosita' o della gravita' dello scenario d'evento atteso o in atto, sulla base di indicatori e parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro. j) Livello di criticita'. Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, corrisponde a valori assunti nel sistema di soglie definito sulla base di indicatori a cui associare prefigurati scenari di rischio. k) Livello di rischio. Definito sulla base di indicatori e parametri, qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravita' dello scenario atteso o in atto. l) Misure di autoprotezione. Azioni poste in essere dalla popolazione utili a ridurre l'impatto dei rischi o il loro verificarsi, nonche' ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018. m) Monitoraggio. Attivita' finalizzata a osservare, a scopo di controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse di protezione civile mediante strumenti e reti strumentali. n) Pericolosita'. Processo, fenomeno o attivita' umana che puo' causare la perdita di vite umane, lesioni o altri impatti sulla salute, danni alle cose e alle proprieta', disordini sociali ed economici o degrado ambientale. o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati di modelli numerici, dati di monitoraggio e informazioni provenienti dalla sorveglianza, che consente di prevedere la possibile evoluzione di un fenomeno con un tempo di anticipo e per un periodo di tempo limitato, variabile in base alla rapidita' di evoluzione del fenomeno stesso. p) Rischio. Potenziale perdita di vite umane, lesioni, o beni distrutti o danneggiati che potrebbero verificarsi a un sistema, societa' o comunita' in un determinato periodo di tempo, determinata in termini probabilistici in funzione della pericolosita', dell'esposizione, della vulnerabilita' e della capacita' di risposta. q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento atteso o in atto. Considera la pericolosita' dell'evento. r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo degli effetti di un evento atteso o in atto. Considera la distribuzione e la tipologia degli elementi esposti, la loro vulnerabilita', e la capacita' di risposta del sistema di protezione civile. s) Sorveglianza. Attivita' finalizzata a mantenere sotto controllo i fenomeni d'interesse di protezione civile attraverso i dati del monitoraggio e altre informazioni e azioni, incluso il presidio territoriale. 3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le attivita' di prevenzione di protezione civile distinguendo tra attivita' «non strutturali» e attivita' «strutturali». Tra le attivita' di prevenzione non strutturale e' compreso l'allertamento del Servizio nazionale della protezione civile. Il Sistema di allertamento nazionale e' costituito dal livello regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia possibile svolgere un'attivita' di preannuncio, sulla base dei risultati di modelli empirici o matematici, del monitoraggio di fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento. Il Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si articola in due fasi: a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando e dove possibile, la situazione attesa, nonche' gli effetti che tale situazione puo' determinare; b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha lo scopo di osservare e seguire, quando e dove possibile, l'evoluzione della situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio. Le fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e, se del caso, per la gestione dell'emergenza secondo la pertinente pianificazione di protezione civile. 3.1 Fase di previsione. La fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica della situazione attesa, nonche' dei relativi possibili effetti. In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche attraverso sistemi di modellistica che simulano i fenomeni in esame. In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, puo' essere effettuata la valutazione probabilistica della sola pericolosita' o del rischio; quest'ultima e' effettuata dove e quando e' possibile la valutazione, ancorche' speditiva, dei possibili danni a elementi vulnerabili. La fase di previsione si articola nelle seguenti attivita', svolte anche attraverso l'utilizzo di apparati e strumenti hardware, di software e di modelli: a) integrazione e assimilazione di dati osservati e informazioni disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura, l'estensione geografica, l'evoluzione temporale, l'intensita' e la magnitudo degli eventi attesi; b) previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi puo' determinare sul territorio; c) valutazione del livello di pericolosita' o di rischio, anche confrontando le previsioni elaborate con criteri decisionali, predefiniti e adottati; d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti. Le modalita' con cui i soggetti competenti attuano la fase di previsione variano a seconda della tipologia di rischio, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. 3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonche' di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attivita' territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate. La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti attivita', svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati hardware, software e di modelli matematici: a) elaborazione, composizione, integrazione, e rappresentazione di (i) dati di monitoraggio, rilevati da piattaforme satellitari o aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e in mare, (ii) informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso il presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali e storiche, ove disponibili; b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione di un evento e dei relativi effetti; c) valutazione dello scenario di rischio in atto, e previsione della sua evoluzione spazio-temporale e di intensita' nel breve termine anche confrontando i dati di monitoraggio, le informazioni provenienti dal territorio, e gli ulteriori dati e informazioni disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati; d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti. Le modalita' con cui i soggetti competenti attuano la fase di monitoraggio e sorveglianza variano a seconda della tipologia di rischio, dei livelli di allerta, o dello stato di attivita' dei fenomeni, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. 3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile. Alle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosita' o di rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei piani di protezione civile. A ciascun livello di pericolosita' o di rischio e' associato un livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui e' associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli effetti attesi. Per ciascuna tipologia di rischio, le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5, definiscono: a) le condizioni per la diramazione del messaggio di allertamento; b) il soggetto competente alla diramazione del messaggio di allertamento, secondo l'articolazione di competenze e funzioni definite dall'ordinamento per i diversi livelli territoriali, in ossequio al principio di precauzione e di omogeneita' organizzativa; c) i contenuti minimi del messaggio di allertamento; d) la relazione tra i livelli di pericolosita' o di rischio, i livelli di allerta, e le fasi operative dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da attivare per ciascuna tipologia di rischio, anche considerando contesti multi-rischio. Il livello di allerta comporta per i comuni l'attivazione delle fasi operative previste nel proprio piano di protezione civile. La regione, nonche' gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto, della probabilita' di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria capacita' di risposta. In relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si rinvia alle seguenti direttive e decreti: a) per il rischio idrogeologico e idraulico, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, nonche' la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative su «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»; b) per il rischio da maremoto, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018; c) per il rischio valanghe, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019; d) per il rischio vulcanico, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014, il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016. 4. Organizzazione di IT-Alert. 4.1 Scopi. Il Servizio nazionale della protezione civile utilizza anche IT-Alert per informare la popolazione affinche' quest'ultima valuti e adotti le misure di autoprotezione di cui al comma 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Con IT-Alert, il Dipartimento della protezione civile, le regioni e i comuni, ciascuna per le proprie competenze, possono trasmettere «messaggi IT-Alert» per informare la popolazione attraverso la tecnologia «cell broadcast», scelta dal legislatore. 4.2 Interoperabilita'. IT-Alert adotta lo standard internazionale «Common Alerting Protocol» (CAP) per garantire la completa interoperabilita' con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato «CAP-IT» che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessita' del Servizio nazionale della protezione civile. 4.3 Canali. IT-Alert puo' diramare messaggi attraverso i seguenti canali di comunicazione: il canale istantaneo «cell broadcast», gestito in autonomia da ciascun operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui «terminali utente» presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, tablet); la «App» per «smartphone», attraverso la quale il messaggio viene ricevuto da un cellulare sul quale sia stata installata la «App» stessa, e in presenza di connessione dati; il canale pubblico «Machine to Machine» (M2M), attraverso il quale altre «App» e altri sistemi per la comunicazione di emergenza utilizzati dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile possono essere alimentate con i messaggi IT-Alert per la loro ulteriore propagazione. 4.4 Organizzazione. Un «messaggio IT-Alert» e' inviato in applicazione di indicazioni operative e procedure definite secondo i principi di cui alla presente direttiva e dei criteri minimi indicati al paragrafo 4.5, assicurando che nelle singole indicazioni operative e procedure siano previsti sistemi di tracciabilita' immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticita' nell'operativita' di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonche' per assicurare una comunicazione il piu' possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarieta' e omogeneita' organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. 4.5 Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione. In riferimento a quanto prescritto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e successive modificazioni, e fermo restando quanto riportato al comma 1.2 in relazione alla messa in atto di specifiche azioni di tutela della collettivita' e del singolo, il «messaggio IT-Alert» ha lo scopo di informare la popolazione di situazioni previste o in atto al fine di consentire a quest'ultima la quanto piu' tempestiva adozione di misure di autoprotezione. Le misure di autoprotezione da attivarsi da parte della popolazione si distinguono in: a) attivita' preparatorie, anche informative, e associate a modifiche dei comportamenti abituali; b) attivita' di messa in sicurezza; c) attivita' di aggiornamento informativo sull'evento e sui suoi sviluppi anche mediante la fruizione dei canali di informazione ufficiali ulteriori e diversi rispetto a quelli utilizzati da IT-Alert. Un «messaggio IT-Alert» e' preparato e inviato dal Dipartimento della protezione civile, dalle regioni e dai comuni, in relazione allo stato di sviluppo del sistema e secondo le rispettive competenze previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. Un «messaggio IT-Alert» e' di una delle seguenti tipologie: messaggio di «ALLERTA». Puo' conseguire alla fase previsionale del sistema di allertamento, e informa di una possibile situazione di rischio che puo' essere mitigata dalla popolazione adottando le misure di autoprotezione di cui alla lettera a). Utilizza una modalita' di diramazione automatica o semi-automatica; messaggio di «PERICOLO!». Puo' conseguire alla fase di monitoraggio e sorveglianza e, ove diramato, utilizza una modalita' automatica che interviene al superamento di soglie strumentali e/o modellistiche, compatibili con l'incertezza intrinseca dei fenomeni naturali e con i limiti, anche tecnologici, degli strumenti di monitoraggio in tempo reale. Il messaggio informa di una situazione di rischio che puo' essere mitigata dalla popolazione adottando le misure di cui alle lettere b) e c); messaggio di «EMERGENZA». Diramato in modalita' manuale, si riferisce a eventi in corso o ad una fase di post-evento. Il messaggio informa, allorquando possibile, su di una grave situazione avvenuta o in corso per la quale e' fortemente consigliato che la popolazione adotti le misure di cui alle lettere b) e c); messaggio di «TEST». Diramato in modalita' manuale durante la fase di sperimentazione e comunque periodicamente, ha lo scopo di verificare il funzionamento del sistema e la corretta configurazione dei dispositivi e dei terminali; messaggio di «ESERCITAZIONE». Diramato in modalita' manuale durante periodi predeterminati, ha lo scopo di verificare il funzionamento delle procedure che saranno messe in atto in caso di emergenze reali. Per rendere il piu' possibile omogenea l'informazione trasmessa, i messaggi IT-Alert adottano uno schema minimo che prevede una intestazione, l'indicazione della tipologia del messaggio, dello scenario di evento, se possibile, e del periodo di tempo relativi alla situazione comunicata. Il «messaggio IT-Alert» puo' essere integrato con ulteriori informazioni in funzione della tipologia del messaggio stesso e dello scenario di evento. IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarieta', di auto-responsabilita' e di autoprotezione della popolazione, e di omogeneita' comunicativa, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, e dei modelli previsionali adottati, nonche' il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile. 4.6 Sperimentazione di IT-Alert. Attese le novita' di IT-Alert ed essendo noti i limiti, anche tecnologici, del canale «cell broadcast», che non consente al mittente di conoscere l'avvenuta o la mancata ricezione dei messaggi inviati, si rende necessario un periodo di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, di cui gli ultimi sei volti a valutare gli esiti della sperimentazione. Durante tale periodo gli esiti della sperimentazione, e gli eventuali possibili correttivi, saranno valutati da un'apposita Commissione tecnica i cui componenti, individuati in numero di due dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, due dall'Associazione nazionale comuni italiani, due dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e uno dal Dipartimento della protezione civile, operano a titolo gratuito. La Commissione tecnica e' coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che potra' delegare il direttore di un Ufficio del Dipartimento della protezione civile. La Commissione tecnica si insediera' all'avvio della fase di sperimentazione, e alla stessa saranno inviati dal Dipartimento della protezione civile rapporti periodici derivanti dalle segnalazioni che perverranno dai soggetti operanti nel Sistema di allarme pubblico, che saranno oggetto di valutazione periodica da parte della Commissione tecnica. Nei sei mesi finali della sperimentazione, la Commissione tecnica redigera' un rapporto sulla sperimentazione di IT-Alert, valutandone le prestazioni, specifiche e generali, anche suggerendo eventuali integrazioni, modificazioni e azioni correttive. Per pervenire a regime a un sistema di invio automatico della messaggistica diretta a comunicare alla popolazione il livello di allerta, le attivita' di sperimentazione sono finalizzate ad individuare le modalita' e la tempistica di invio automatico dei messaggi IT-Alert. Decorsi i ventiquattro mesi, ove siano necessarie integrazioni, modifiche o azioni correttive, IT-Alert per i successivi sei mesi operera' in regime transitorio per consentire gli adeguamenti necessari, decorsi i quali il Servizio di allarme pubblico sara' operativo. I componenti della Commissione tecnica operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile. Ai fini di un'ampia condivisione e per garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, le indicazioni operative di cui alla presente direttiva sono adottate previa intesa in sede tecnica acquisita nell'ambito di un tavolo composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Per le indicazioni operative di cui al paragrafo 3.1 della presente direttiva il citato tavolo tecnico e' composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e delle regioni. I componenti del tavolo tecnico operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 6. Norme di salvaguardia. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della presente direttiva. Roma, 23 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2670