IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,
commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni
Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono
state applicate, tra l'altro, alla Regione Umbria, le misure di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni
Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 31
gennaio 2021, n. 25, con la quale, tra l'altro, sono state reiterate
ed applicate rispettivamente alla Regione Umbria e alla Provincia
autonoma di Bolzano, le misure di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 39;
Vista, altresi', la nota del 12 febbraio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di reiterare, considerato che non ricorrono le condizioni
di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, le misure di cui alle citate ordinanze 16 gennaio 2021 e 29
gennaio 2021 rispettivamente per la Regione Umbria e per la Provincia
autonoma di Bolzano;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
commi 16-quater e 16-quinquies, del citato decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni
Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e
Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Abruzzo, Liguria,
Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la
possibilita' di una nuova classificazione:
a) per la Regione Umbria le misure di cui all'ordinanza 16
gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a
decorrere dal 15 febbraio 2021;
b) per la Provincia autonoma di Bolzano le misure di cui
all'ordinanza 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori
quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;
c) alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia
autonoma di Trento si applicano le misure di cui all'art. 2 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 269