N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri).. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo straordinario ad Enti - Previsto incremento di euro 200.000,00 per l'anno 2020 del fondo sociale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione - Destinazione dell'incremento indicato all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 - Istituzione di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022 con le cui risorse si provvede ai relativi oneri - Assicurazione della copertura finanziaria mediante avanzi di spesa corrente. - Legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni), art. 2.(GU n.7 del 17-2-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo del 20 novembre 2020, n. 32, pubblicata sul BUR n. 187 del 25 novembre 2020, recante: «Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.», per violazione dell'art. 81, comma terzo della Costituzione. Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e' stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, per assicurare un'omogeneita' effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilita' patrimoniale a tutti gli enti, cosi' migliorando la complessiva qualita' dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale. Il richiamato decreto e' stato elaborato anche tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2011/85/UE, che ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli piu' trasparenti, confrontabili e il piu' possibile completi e veritieri, nonche' con un medesimo orizzonte temporale pluriennale - almeno triennale - di programmazione. Il nuovo titolo III, introdotto ad opera del decreto legislativo n. 126/2014, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle regioni. Si tratta di disposizioni finanziarie di particolare rilievo posto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. A tal fine, le regioni si conformano ai principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e sono chiamate al rispetto dei relativi obblighi documentali tra cui il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la legge di stabilita' regionale, che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Piu' in generale puo' dunque affermarsi che il titolo terzo del decreto legislativo citato disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle regioni a statuto ordinario e costituisce una norma interposta che fornisce attuazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. L'art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato «Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19», prevede al primo comma che: «In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.». L'ipotesi derogatoria prevista dalla disposizione richiamata, cronologicamente limitata al solo esercizio finanziario 2020, deve essere interpretata ed attuata in senso rigoroso e restrittivo senza che se ne possa ammettere un'applicazione estensiva. La legge della Regione Abruzzo del 20 novembre 2020, n. 32, contiene provvedimenti adottati in dichiarata attuazione dell'art. 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni. L'art. 2 della medesima legge, rubricato «Contributo straordinario ad enti» ha tuttavia previsto che: «1. Il Fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), e' incrementato per l'anno 2020 di euro 200.000,00. 2. L'incremento di cui al comma 1 e' destinato, quale contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo famigliare rispetti le condizioni previste al riguardo dall'art. 29 della legge regionale n. 96/1996. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell'Ater di L'Aquila", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 08, programma 02, titolo 1 per euro 200.000,00. 4. La copertura finanziaria degli oneri cui al comma 3 e' assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 08, programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell'Ater di L'Aquila" per euro 200.000,00; b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 500, categoria 02, capitolo 35026/9 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 30.000,00; c) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 500, categoria 02, capitolo 35026/10 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 170.000,00. 5. Per gli anni successivi all'esercizio 2020 si provvede con legge di bilancio.». Detta disposizione ha quindi disciplinato l'allocazione di risorse finanziarie rinvenenti da avanzi per spese correnti, per finalita' che appaiono ictu oculi completamente diverse rispetto a quelle contemplate dall'art. 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020 che prevede, prioritariamente, la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e, subordinatamente, il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso. La norma regionale citata destina invece dette risorse finanziarie all'incremento della dotazione finanziaria di un fondo sociale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione con l'intento di calmierare i canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009. A tale proposito si deve evidenziare che l'aumento della suddetta entrata non e' giustificato da alcuna disposizione normativa volta a produrre tali effetti. La copertura finanziaria potrebbe eventualmente ritenersi compatibile con la cornice normativa fin qui descritta solo a condizione che i correlati stanziamenti di spesa fossero utilizzati solo previo accertamento delle maggiori entrate, risultanti da un'apposita relazione tecnica recante dettagliati elementi giustificativi al riguardo. Nel caso di specie l'approvazione della norma regionale che s'impugna non sembra essere stata preceduta ne' dalla fase dell'accertamento delle entrate, ne' dalla relazione tecnica. Codesta Corte (con la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha gia' posto in rilievo come una legge «complessa», quale puo' considerarsi quella scrutinata nel presente giudizio, dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilita' di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse gia' disponibili». Il ricorso ad una fonte di finanziamento estranea rispetto a quelle effettivamente disponibili, in base alle regole di contabilita' degli enti territoriali, rende pertanto la disposizione censurata con il presente mezzo, completamente priva del necessario presupposto di una valida copertura finanziaria. Nei termini sopra evidenziati la norma regionale si pone dunque in contrasto il principio di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. il quale prevede che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.», stante la palese inidoneita' della clausola finanziaria complessivamente posta dalla norma regionale censurata. Codesta Corte ha del resto ripetutamente affermato in modo incisivo che la richiamata norma costituzionale mostra una immutata «forza espansiva» e conserva il carattere di «presidio degli equilibri di finanza pubblica», di «clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). L'art. 81 Cost, pertanto, ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo parametro inconferente. (C. Cost. 244/2020).
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo del 20 novembre 2020, n. 32, pubblicata sul BUR n. 187 del 25 novembre 2020, recante: «Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.», per violazione dell'art. 81, comma terzo della Costituzione. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, 23 gennaio 2021 L'avvocato dello Stato: Aiello