N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 febbraio 2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Contributo straordinario ad Enti  -  Previsto  incremento  di  euro
  200.000,00 per l'anno 2020 del fondo sociale per  l'assegnazione  e
  la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  e  per
  la determinazione dei relativi canoni di locazione  -  Destinazione
  dell'incremento indicato all'abbattimento dei canoni  di  locazione
  degli affittuari degli alloggi del  Piano  Case  e  dei  MAP,  gia'
  assegnatari di alloggi di edilizia economica e  popolare  dell'Ater
  di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei  danni  subiti  da  detti
  alloggi a causa del  sisma  del  2009  -  Istituzione  di  apposito
  stanziamento nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio
  regionale 2020-2022 con le cui  risorse  si  provvede  ai  relativi
  oneri - Assicurazione della copertura finanziaria  mediante  avanzi
  di spesa corrente. 
- Legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2020, n. 32  (Provvedimenti
  di cui all'articolo 109, comma 2-bis,  lett.  b),  D.L.  18/2020  e
  s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle
  attivita'  produttive  e  turistiche  del  territorio  e  ulteriori
  disposizioni), art. 2. 
(GU n.7 del 17-2-2021 )
     Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587),  rappresentato  e  difeso
per legge dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000,  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    contro la Regione  Abruzzo  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo del
20 novembre 2020, n. 32, pubblicata sul BUR n. 187  del  25  novembre
2020, recante: «Provvedimenti  di  cui  all'art.  109,  comma  2-bis,
lettera b), decreto-legge n. 18/2020 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per interventi finalizzati alla ripresa  post  COVID-19
delle attivita' produttive e turistiche del  territorio  e  ulteriori
disposizioni.»,  per  violazione  dell'art.  81,  comma  terzo  della
Costituzione. 
    Con il decreto legislativo n. 118 del 2011  e'  stato  ridefinito
l'ordinamento contabile degli enti territoriali e  dei  loro  enti  e
organismi strumentali, per assicurare  un'omogeneita'  effettiva  dei
bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilita' patrimoniale  a
tutti gli enti, cosi' migliorando la complessiva qualita'  dei  conti
pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della
finanza territoriale. 
    Il richiamato decreto e' stato elaborato anche tenendo  conto  di
quanto previsto dalla direttiva  2011/85/UE,  che  ha  specificamente
fissato regole minime comuni  per  i  quadri  di  bilancio  nazionali
finalizzate a renderli piu'  trasparenti,  confrontabili  e  il  piu'
possibile completi e veritieri, nonche'  con  un  medesimo  orizzonte
temporale pluriennale - almeno triennale - di programmazione. 
    Il nuovo titolo III, introdotto ad opera del decreto  legislativo
n. 126/2014, disciplina l'ordinamento finanziario e  contabile  delle
regioni. 
    Si tratta di  disposizioni  finanziarie  di  particolare  rilievo
posto che la finanza regionale concorre  con  la  finanza  statale  e
locale  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  convergenza   e   di
stabilita'   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea. 
    A tal fine, le regioni si conformano ai principi contabili di cui
al decreto legislativo n. 118/2011 e sono chiamate  al  rispetto  dei
relativi obblighi documentali tra cui  il  Documento  di  economia  e
finanza regionale (DEFR) e la  legge  di  stabilita'  regionale,  che
contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio di previsione. 
    Piu' in generale puo' dunque affermarsi che il titolo  terzo  del
decreto legislativo citato  disciplina  l'ordinamento  finanziario  e
contabile delle regioni a statuto ordinario e costituisce  una  norma
interposta che  fornisce  attuazione  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    L'art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato «Utilizzo
avanzi  per  spese  correnti  di  urgenza  a  fronte   dell'emergenza
COVID-19», prevede al  primo  comma  che:  «In  considerazione  della
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,  in  deroga  alle
modalita'   di   utilizzo   della   quota   libera   dell'avanzo   di
amministrazione di cui all'art. 42, comma 6, del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, ferme restando  le  priorita'  relative  alla
copertura  dei  debiti  fuori  bilancio  e  alla  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, limitatamente  all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.». 
    L'ipotesi derogatoria  prevista  dalla  disposizione  richiamata,
cronologicamente limitata al solo esercizio  finanziario  2020,  deve
essere interpretata ed attuata in senso rigoroso e restrittivo  senza
che se ne possa ammettere un'applicazione estensiva. 
    La legge della Regione Abruzzo  del  20  novembre  2020,  n.  32,
contiene provvedimenti adottati in  dichiarata  attuazione  dell'art.
109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  interventi  finalizzati   alla
ripresa post COVID-19 delle attivita'  produttive  e  turistiche  del
territorio e ulteriori disposizioni. 
    L'art.   2   della   medesima   legge,   rubricato    «Contributo
straordinario ad enti» ha tuttavia previsto che: 
        «1. Il Fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale
25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione), e' incrementato  per  l'anno  2020  di
euro 200.000,00. 
        2. L'incremento  di  cui  al  comma  1  e'  destinato,  quale
contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari
degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari  di  alloggi
di  edilizia  economica  e  popolare  dell'Ater  di   L'Aquila,   ivi
trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi  a  causa  del
sisma del 2009 e il cui reddito annuale  riferito  all'intero  nucleo
famigliare rispetti le condizioni previste al riguardo  dall'art.  29
della legge regionale n. 96/1996. 
        3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  si  provvede
con  le  risorse  di  nuovo  ed  apposito   stanziamento   denominato
"Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari
degli alloggi del Piano case e dei MAP, gia' assegnatari  di  alloggi
di edilizia economica e popolare dell'Ater  di  L'Aquila",  istituito
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   regionale
2020-2022,  alla  missione  08,  programma  02,  titolo  1  per  euro
200.000,00. 
        4. La copertura finanziaria degli oneri cui  al  comma  3  e'
assicurata mediante la  seguente  variazione  al  bilancio  regionale
2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa: 
          a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 08, programma
02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei
canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano  case  e
dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare
dell'Ater di L'Aquila" per euro 200.000,00; 
          b) in aumento  parte  entrata:  titolo  3,  tipologia  500,
categoria 02, capitolo 35026/9 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi
vari" per euro 30.000,00; 
          c) in aumento  parte  entrata:  titolo  3,  tipologia  500,
categoria  02,  capitolo  35026/10  "Introiti  diversi,  rimborsi   e
recuperi vari" per euro 170.000,00. 
        5. Per gli anni successivi all'esercizio 2020 si provvede con
legge di bilancio.». 
    Detta  disposizione  ha  quindi  disciplinato  l'allocazione   di
risorse finanziarie rinvenenti da  avanzi  per  spese  correnti,  per
finalita' che appaiono ictu oculi completamente  diverse  rispetto  a
quelle  contemplate  dall'art.  109,   comma   2-bis,   lettera   b),
decreto-legge n. 18/2020 che prevede, prioritariamente, la  copertura
finanziaria  dei  debiti  fuori  bilancio  e  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio e, subordinatamente, il finanziamento di  spese
correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso. 
    La  norma  regionale  citata   destina   invece   dette   risorse
finanziarie all'incremento della dotazione finanziaria  di  un  fondo
sociale per l'assegnazione e la gestione degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni  di
locazione con l'intento di calmierare i  canoni  di  locazione  degli
affittuari degli alloggi del Piano case e dei MAP,  gia'  assegnatari
di alloggi di edilizia economica e popolare  dell'Ater  di  L'Aquila,
ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti  alloggi  a  causa
del sisma del 2009. 
    A tale proposito si deve evidenziare che l'aumento della suddetta
entrata non e' giustificato da alcuna disposizione normativa volta  a
produrre tali effetti. 
    La  copertura  finanziaria   potrebbe   eventualmente   ritenersi
compatibile con  la  cornice  normativa  fin  qui  descritta  solo  a
condizione che i correlati stanziamenti di spesa  fossero  utilizzati
solo  previo  accertamento  delle  maggiori  entrate,  risultanti  da
un'apposita   relazione   tecnica   recante   dettagliati    elementi
giustificativi al riguardo. 
    Nel caso di  specie  l'approvazione  della  norma  regionale  che
s'impugna  non  sembra  essere  stata  preceduta   ne'   dalla   fase
dell'accertamento delle entrate, ne' dalla relazione tecnica. 
    Codesta Corte (con la sentenza n.  227  del  2019),  in  tema  di
necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi  dell'art.  81,
terzo  comma,  Cost.,  ha  gia'  posto  in  rilievo  come  una  legge
«complessa», quale puo' considerarsi quella scrutinata  nel  presente
giudizio, dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro  degli
interventi integrati  finanziabili,  dall'indicazione  delle  risorse
effettivamente  disponibili  a  legislazione  vigente,  da  studi  di
fattibilita' di natura tecnica  e  finanziaria  e  dall'articolazione
delle  singole  coperture  finanziarie,  tenendo  conto   del   costo
ipotizzato  degli  interventi  finanziabili  e  delle  risorse   gia'
disponibili». 
    Il ricorso ad una fonte  di  finanziamento  estranea  rispetto  a
quelle  effettivamente  disponibili,   in   base   alle   regole   di
contabilita' degli enti territoriali, rende pertanto la  disposizione
censurata con il presente mezzo, completamente priva  del  necessario
presupposto di una valida copertura finanziaria. 
    Nei termini sopra evidenziati la norma regionale si  pone  dunque
in contrasto il principio di copertura finanziaria di  cui  al  terzo
comma dell'art. 81 Cost. il quale prevede che «Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi  fronte.»,  stante
la palese inidoneita'  della  clausola  finanziaria  complessivamente
posta dalla norma regionale censurata. 
    Codesta Corte  ha  del  resto  ripetutamente  affermato  in  modo
incisivo che la richiamata norma costituzionale mostra  una  immutata
«forza  espansiva»  e  conserva  il  carattere  di  «presidio   degli
equilibri di finanza pubblica», di «clausola  generale  in  grado  di
colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la
sana gestione finanziaria e contabile  (sentenza  n.  192  del  2012)
(sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). 
    L'art. 81 Cost, pertanto, ha conservato  una  portata  precettiva
sostanzialmente immutata, che non lo rende in  alcun  modo  parametro
inconferente. (C. Cost. 244/2020). 
 
                               P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo  del  20
novembre 2020, n. 32, pubblicata sul BUR n. 187 del 25 novembre 2020,
recante: «Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lettera b),
decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni ed  integrazioni,
per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita'
produttive e turistiche del territorio  e  ulteriori  disposizioni.»,
per violazione dell'art. 81, comma terzo della Costituzione. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2021; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 23 gennaio 2021 
 
                   L'avvocato dello Stato: Aiello