Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali. (21G00017)(GU n.43 del 20-2-2021)
Vigente al: 7-3-2021
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019; Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 gennaio 2019, n. 13; Rilevata la necessita' di adeguare il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, al nuovo assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019; Tenuto conto dei risultati positivi raggiunti in termini di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale a seguito dell'introduzione, nel 2014, del libero accesso ai luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicita' di comunicazione di tale iniziativa; Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il giorno di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali e' la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilita' per gli istituti dotati di autonomia speciale di individuare ulteriori giornate o fasce orarie di libero accesso, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della cultura o dell'ambito territoriale di riferimento; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690 del 26 marzo 2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»; b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei mesi da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni mese»; c) all'articolo 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario e' pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.»; d) all'articolo 4, al comma 7-bis, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse. 2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, siano gia' state programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facolta' prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto n. 507 del 1997, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2020 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 168