MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2020 

Determinazione in merito alla compensazione dei crediti  vantati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  nei  confronti  delle  imprese
beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982,  sulla
misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA  Innovazione
e sul Fondo per la crescita sostenibile - Interventi per programmi di
ricerca e sviluppo, con crediti  vantati  dalle  stesse  imprese  nei
confronti del Ministero. (21A01116) 
(GU n.47 del 25-2-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,   che
istituisce, presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica (FIT); 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per   la
concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in   favore   delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000,  concernente  il
testo unico delle direttive per la concessione e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
della citata legge n. 488 del 1992; 
  Vista la circolare esplicativa del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000,  n.  900315,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  175  del  28
luglio 2000, supplemento ordinario n. 122; 
  Visto   il   Programma   operativo   nazionale   (PON)    «Sviluppo
imprenditoriale  locale»  2000-2006,  approvato   dalla   Commissione
europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo
complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza
del PON il 10 luglio  2001  e,  in  particolare,  la  misura  2.1.a -
Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca  e  competitivita'»
2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C  (2007)
6882 del 21 dicembre 2007; 
  Viste le circolari esplicative del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 28 novembre 2001, n. 1167509, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  17
dicembre 2001, supplemento ordinario n. 271, e  28  aprile  2004,  n.
946130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 13 maggio 2004, supplemento ordinario n. 92; 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  16  gennaio  2001,  recante   «Direttive   per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2001; 
  Vista la circolare esplicativa del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.  1034240,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  133  dell'11
giugno 2001, supplemento ordinario n. 143, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10  luglio
2008 recante l'adeguamento della citata  direttiva  16  gennaio  2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  in
base al quale il FIT ha assunto la denominazione  di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Vista la circolare direttoriale 14 maggio 2018, n. 1447 - Fondo per
la crescita sostenibile -  Interventi  per  programmi  di  ricerca  e
sviluppo; 
  Considerato che la sfavorevole congiuntura economica  degli  ultimi
anni ha creato situazioni di  difficolta'  anche  per  molte  imprese
agevolate a valere sulla legge n. 46 del  1982,  sulla  misura  2.1.a
Pacchetto   integrato   di   agevolazioni   -   PIA   Innovazione   e
sull'intervento del Fondo per la crescita  sostenibile  a  favore  di
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici; 
  Considerato che tali situazioni di  difficolta'  hanno  determinato
per le imprese rilevanti carenze sul piano dei  flussi  finanziari  e
crisi di liquidita' e, quindi, inadempimenti rispetto  agli  obblighi
di restituzione dei ratei  di  finanziamento  agevolato  erogati  dal
Ministero dello sviluppo economico e di  somme  comunque  dovute  per
effetto di rideterminazione in riduzione delle agevolazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  276  del  25  novembre
2016,  che  disciplina  la  compensazione  dei  crediti  vantati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  nei  confronti  delle  imprese
beneficiarie di agevolazioni a valere sulla legge 17  febbraio  1982,
n. 46, e/o sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni -
PIA Innovazione del Programma  operativo  nazionale  (PON)  «Sviluppo
imprenditoriale locale» 2000-2006,  con  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati dalle stesse imprese nei  confronti  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Ritenuto opportuno estendere l'efficacia  del  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016 anche  alle  imprese
agevolate  a  valere  sul  Fondo  per  la  crescita  sostenibile   in
considerazione della omogeneita' dei progetti  e  delle  agevolazioni
concesse; 
  Ritenuto  opportuno,  pertanto,  in  ragione   di   quanto   sopra,
procedere,  con  riferimento  agli   interventi   agevolativi   sopra
indicati, a compensazione dei suddetti crediti vantati dal  Ministero
dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie con
crediti  certi,  liquidi   ed   esigibili   vantati   dalle   imprese
beneficiarie medesime nei  confronti  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, applicando il dettato degli articoli 1241 e  seguenti  del
codice civile; 
  Ritenuto opportuno, per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  assumere
determinazioni al riguardo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina, per le imprese  beneficiarie  di
agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  e/o  a
valere sulla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni  -  PIA
Innovazione e/o a valere sul Fondo  per  la  crescita  sostenibile  -
Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, la compensazione, per
il tramite delle banche concessionarie, tra i crediti di cui al comma
2 facenti capo alla medesima impresa  in  relazione  ad  uno  o  piu'
programmi cui si riferiscono le agevolazioni medesime. 
  2. Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono: 
    a) per i crediti vantati dall'impresa: le somme certe, liquide ed
esigibili da  erogare,  per  i  progetti  agevolati  ai  sensi  della
predetta legge n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento agevolato  e
contributo alla spesa, per i progetti agevolati ai sensi della misura
2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, a titolo
di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la  parte  di
sviluppo precompetitivo, e a titolo di contributo in conto  impianti,
per la parte di industrializzazione, nonche' per i progetti agevolati
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile  -  Interventi  per
programmi di ricerca e sviluppo, a titolo di finanziamento  agevolato
e di contributo alla spesa; 
    b) per i crediti vantati dal Ministero dello  sviluppo  economico
nei confronti dell'impresa: le somme dovute da  questa  al  Ministero
per l'effetto di  rate  scadute  del  finanziamento  agevolato  o  di
rideterminazione in riduzione delle  agevolazioni  concesse  relative
alle misure agevolative previste nel presente decreto, maggiorate dei
relativi previsti interessi. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la possibilita'  di
effettuare la compensazione,  a  seguito  di  richiesta  dell'impresa
beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria,  dopo
avere  acquisito  da  quest'ultima  i  conteggi  delle  somme  dovute
dall'impresa stessa, comprensive di eventuali interessi  ordinari  ed
interessi moratori. 
  4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione,
il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ne   da'   comunicazione
all'impresa interessata, specificando l'eventuale debito che  residua
in capo all'impresa, che deve essere versato anticipatamente a  saldo
al  Ministero  prima  dell'emissione  del   decreto   di   variazione
compensativa. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico effettua  una  valutazione
caso per  caso  e  si  riserva  la  facolta'  di  non  effettuare  la
compensazione per  particolari  esigenze  di  tutela  dell'integrita'
delle finanze pubbliche. 
  6. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico  gli
obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di  inadempimenti
contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti erariali. 
  7. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca  gia'  previste  dalla
normativa di riferimento, nonche' la  facolta'  del  Ministero  dello
sviluppo economico di sospendere le  erogazioni  ai  sensi  dell'art.
1461 del codice civile. 
  8. Il  presente  decreto  integra  e  sostituisce  il  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016. 
  9. Con successivo decreto del direttore generale per gli  incentivi
alle imprese del Ministero dello sviluppo  economico  possono  essere
definite modalita' attuative delle presenti disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 novembre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 92