IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo
1, comma 16-septies, lett. a) secondo il quale sono denominate: «a)
"Zona bianca, le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui
territori l'incidenza settimanale di contagi e' inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio
basso»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visti i verbali del 12, 19 e 26 febbraio 2021 della Cabina di regia
di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020, unitamente agli allegati report nn. 39, 40 e 41, dai quali
risulta che la Regione Sardegna manifesta, per tre settimane
consecutive, un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti, nonche' uno scenario "di tipo 1" ed un livello
di rischio basso;
Viste, altresi', le note del 12, 19 e 26 febbraio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1,
commi 16-sexies e 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alla Regione Sardegna delle
misure previste per le "zone bianche", come determinate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Sentito il Presidente della Regione Sardegna e condivisa
l'opportunita' di convocare un tavolo tecnico istituzionale composto
dai rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto
superiore di sanita' e della Regione Sardegna, al fine di monitorare
gli effetti del rilascio delle misure anti contagio nel medesimo
territorio;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure di contenimento del contagio nella Regione Sardegna
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, alla Regione Sardegna si
applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021
e successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
2. Al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anti
contagio nella Regione Sardegna, e' istituito un tavolo tecnico
istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della salute,
dell'Istituto superiore di sanita' e della Regione Sardegna.
3. La presente ordinanza e' efficace a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 371