N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 - Disavanzo di amministrazione presunto - Modalita' di copertura del disavanzo. - Legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), art. 4 e allegato O2.(GU n.9 del 3-3-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore, con sede in Potenza, via Vincenzo
Verrastro, n. 4.
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge
regionale n. 40 del 9 dicembre 2020 recante: «Prima variazione al
Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione
Basilicata», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29
gennaio 2021.
Sul BUR n. 118 del 9 dicembre 2020 e' stata pubblicata la L.R.
Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 recante: «Collegato alla legge di
stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di attivita'
produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione
professionale, attivita' culturali, sanita'. Disposizioni varie».
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 4 ed i prospetti allegati relativi al disavanzo presunto
(allegato O2) e al ripiano dello stesso, presentino aspetti di
illegittimita' costituzionale rispetto all'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa
esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici. Pertanto propone questione di legittimita' costituzionale
ai sensi dell'art. 127, comma l Cost. per il seguente
Motivo
Illegittimita' dell'art. 4 L.R. Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 per
contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del
2011 (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione.
L'art. 4, rubricato «Disavanzo di amministrazione presunto» cosi'
dispone:
«Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli
esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto
nell'allegato O2, accluso alla presente legge, in applicazione del
disposto dell'art. 42 del decreto legislativo, n. 118/2011 e del
principio 9.11».
L'allegato O2 cosi' prevede:
Parte di provvedimento in formato grafico
Preliminarmente si evidenzia che l'ultimo rendiconto approvato
dalla Regione Basilicata e' relativo all'esercizio finanziarlo 2017.
Pertanto, non e' possibile dare riscontro al risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2019.
Con riferimento al disavanzo 2018, nella Nota integrativa alla
L.R. n. 40/2020 e' specificato che, a seguito della parifica della
Corte dei conti del rendiconto 2018, si e' pervenuti ad una
quantificazione del risultato di amministrazione (2018) pari a meno
euro 17.688.239,00 (1) .
Tale importo e' rappresentato nella suddetta tabella O2, nella
sezione «Modalita' copertura del disavanzo».
Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del
decreto legislativo n. 118/2011 prevede:
«9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non
applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva
approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del
disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e'
assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del
paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo
all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione
del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove
obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare
accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non
consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato».
A sua volta la lettera b) del principio contabile 9.2.26,
prevede:
«b) il disavanzo non ripianato e' pari alla differenza tra
l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di
Amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera
a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28».
Dunque, a mente dei principi contabili sopra citati, la legge
regionale avrebbe dovuto prevedere l'applicazione del disavanzo 2018
all'esercizio 2020.
Tuttavia, ad esercizio 2020 ormai concluso, la quota di disavanzo
2018 doveva essere interamente applicata all'esercizio 2021.
Con riferimento al disavanzo 2019 l'art. 42, comma 12, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che:
«Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso
non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori».
Il principio applicato 9.2.24, ultimo periodo, dell'Allegato 4/2
del decreto legislativo n. 118/2011 fornisce la corretta
interpretazione della suddetta disposizione normativa, chiarendo:
«Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina
nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato
entro tale secondo esercizio».
Pertanto, alla luce di tali principi, il disavanzo 2019 dovra'
essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (di cui la stessa L.R. 40/2020 costituisce «prima
variazione»), ovvero nel triennio 2020/2022 (salvo terminare prima,
nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore) ed
in tali termini dev'essere predisposta la delibera consiliare.
Cio' premesso, in primo luogo l'allegato O2 alla legge regionale
impugnata, relativo all'analisi del disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2019 e alle modalita' di copertura negli esercizi
2020/2022, non appare conforme a quanto previsto dal punto 9.11.7
dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011.
In particolare, l'importo della prima colonna, rubricata
«Composizione disavanzo presunto», della tabella «Modalita' copertura
del disavanzo» deve corrispondere all'importo della seconda colonna,
rubricata «Disavanzo presunto», della tabella «Analisi del disavanzo
presunto».
Dalla lettura delle tabelle di cui all'allegato O2, supra
riportate, emerge invece che l'importo della colorma «Composizione
disavanzo presunto» della tabella «Modalita' copertura del disavanzo»
sia pari a euro 64.539.546,46 mentre quello della colonna «Analisi
del disavanzo presunto alla data di riferimento del rendiconto del
penultimo esercizio precedente (1) (31 dicembre 2018) (a)» della
tabella «analisi del disavanzo presunto» sia pari a euro
17.688.239,00 (cio' in quanto risulta vuota la casella «Disavanzo
derivante dalla gestione dell'esercizio precedente» relativa al 2019
nella stessa colonna).
In secondo luogo, la predetta tabella «Modalita' copertura del
disavanzo» evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019
che non rispettano quanto disposto dall'art. 42, comma 12 del citato
decreto legislativo n. 118/2011, il quale, come evidenziato, prevede
che il disavanzo di amministrazione sia applicato al primo esercizio
del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. [ ]
Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non
oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori».
Orbene, i piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 superano
il limite temporale suddetto. La tabella «Modalita' copertura del
disavanzo», alla sezione «Copertura del disavanzo presunto per
esercizio», prevede infatti il ripiano del disavanzo fino agli
«Esercizi successivi (2023 e 2024)», come riportato nell'ultima
colonna della sezione stessa.
La previsione di un ripiano dei disavanzi fino al 2024, pertanto,
si pone in palese contrasto con il citato art. 42 del decreto
legislativo n. 118/2011 che nel caso di specie, costituisce norma
interposta all'art. 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, in forza del quale «Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
[...] e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
perequazione delle risorse finanziarie;».
In terzo luogo, la Regione non risulta avere ancora approvato la
delibera consiliare prevista dal medesimo art. 42, avente ad oggetto
il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Per quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 4 della legge
regionale impugnata, laddove dispone il ripiano del disavanzo di
amministrazione presunto, in conformita' all'allegato O2, nonche'
l'allegato stesso, non rispettando le disposizioni di cui all'art. 42
del decreto legislativo n. 118/2011, prevedenti norme di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, violino l'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, concernente la potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
(1) Nella nota integrativa si legge: «Nella presente legge si e',
inoltre, proceduto alla verifica del risultato di amministrazione
2018 a valle della Decisione di parifica del Rendiconto Generale
per l'esercizio 2018 n. 42/2020PARI, intervenuta il 27 luglio
2020. Nello specifico, con la richiamata Decisione, la Sezione di
Controllo della Corte dei conti di Basilicata ha parificato il
rendiconto 2018 con alcune eccezioni che riguardano, tra le
altre, la necessita' di prevedere, nel risultato di
amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e
poste vincolate non iscritti con il disegno di legge 2018
approvato dalla Giunta. Sulla base dell'inserimento dei predetti
maggiori accantonamenti e vincoli si e' pervenuti ad una
quantificazione del risultato di amministrazione 2018 pari a -
euro 17.688.239,00»
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 4 e l'allegato O2, della legge Regione Basilicata n. 40 del 9 dicembre 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2021; 2. L.R. 40/2020 con Nota integrativa e tabella O2. Roma, 8 febbraio 2021 Il vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis L'Avvocato dello Stato: Rocchitta