N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 febbraio 2021 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022  -
  Disavanzo di amministrazione presunto - Modalita' di copertura  del
  disavanzo. 
- Legge della Regione  Basilicata  9  dicembre  2020,  n.  40  (Prima
  variazione al Bilancio di previsione  pluriennale  2020-2022  della
  Regione Basilicata), art. 4 e allegato O2. 
(GU n.9 del 3-3-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore,  con  sede  in  Potenza,  via  Vincenzo
Verrastro, n. 4. 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
regionale n. 40 del 9 dicembre 2020  recante:  «Prima  variazione  al
Bilancio  di   previsione   pluriennale   2020-2022   della   Regione
Basilicata», come da delibera del Consiglio dei ministri in  data  29
gennaio 2021. 
    Sul BUR n. 118 del 9 dicembre 2020 e' stata  pubblicata  la  L.R.
Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 recante: «Collegato alla  legge  di
stabilita'  regionale  per  l'anno  2019  in  materia  di   attivita'
produttive, lavoro, territorio e ambiente,  istruzione  e  formazione
professionale, attivita' culturali, sanita'. Disposizioni varie». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 4 ed i prospetti allegati relativi  al  disavanzo  presunto
(allegato O2) e  al  ripiano  dello  stesso,  presentino  aspetti  di
illegittimita' costituzionale rispetto all'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, riguardante la  potesta'  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. Pertanto propone questione di  legittimita'  costituzionale
ai sensi dell'art. 127, comma l Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
Illegittimita' dell'art. 4 L.R. Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 per
contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118  del
2011 (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e)
della Costituzione. 
    L'art. 4, rubricato «Disavanzo di amministrazione presunto» cosi'
dispone: 
        «Il disavanzo di amministrazione  presunto  riveniente  dagli
esercizi  precedenti  viene   ripianato   secondo   quanto   previsto
nell'allegato O2, accluso alla presente legge,  in  applicazione  del
disposto dell'art. 42 del decreto  legislativo,  n.  118/2011  e  del
principio 9.11». 
    L'allegato O2 cosi' prevede: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Preliminarmente si evidenzia che  l'ultimo  rendiconto  approvato
dalla Regione Basilicata e' relativo all'esercizio finanziarlo  2017.
Pertanto,  non  e'  possibile  dare   riscontro   al   risultato   di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. 
    Con riferimento al disavanzo 2018, nella  Nota  integrativa  alla
L.R. n. 40/2020 e' specificato che, a seguito  della  parifica  della
Corte  dei  conti  del  rendiconto  2018,  si  e'  pervenuti  ad  una
quantificazione del risultato di amministrazione (2018) pari  a  meno
euro 17.688.239,00 (1) . 
    Tale importo e' rappresentato nella suddetta  tabella  O2,  nella
sezione «Modalita' copertura del disavanzo». 
    Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2  del
decreto legislativo n. 118/2011 prevede: 
        «9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un  esercizio  non
applicato  al  bilancio  e  non  ripianato  a  causa  della   tardiva
approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione  del
disavanzo gia' approvato,  ad  esempio  a  seguito  di  sentenza,  e'
assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla  lettera  b)  del
paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per  l'intero  importo
all'esercizio in corso di gestione.  Sono  escluse  dall'applicazione
del principio le sentenze  che  comportano  la  formazione  di  nuove
obbligazioni giuridiche per le quali  non  era  possibile  effettuare
accantonamenti. E' tardiva  l'approvazione  del  rendiconto  che  non
consente l'applicazione  del  disavanzo  al  bilancio  dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». 
    A sua  volta  la  lettera  b)  del  principio  contabile  9.2.26,
prevede: 
        «b) il disavanzo non ripianato e' pari  alla  differenza  tra
l'importo  iscritto  in  via  definitiva  alla  voce  «Disavanzo   di
Amministrazione» nel bilancio di previsione per  l'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla  lettera
a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28». 
    Dunque, a mente dei principi contabili  sopra  citati,  la  legge
regionale avrebbe dovuto prevedere l'applicazione del disavanzo  2018
all'esercizio 2020. 
    Tuttavia, ad esercizio 2020 ormai concluso, la quota di disavanzo
2018 doveva essere interamente applicata all'esercizio 2021. 
    Con riferimento al disavanzo 2019  l'art.  42,  comma  12,  terzo
periodo, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che: 
        «Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere  ripianato
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in  ogni  caso
non oltre la  durata  della  legislatura  regionale,  contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro  e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori». 
    Il principio applicato 9.2.24, ultimo periodo, dell'Allegato  4/2
del  decreto   legislativo   n.   118/2011   fornisce   la   corretta
interpretazione della suddetta disposizione normativa, chiarendo: 
        «Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina
nel  corso  del  secondo  esercizio  considerato  nel   bilancio   di
previsione, il disavanzo di  amministrazione  deve  essere  ripianato
entro tale secondo esercizio». 
    Pertanto, alla luce di tali principi, il  disavanzo  2019  dovra'
essere  ripianato  negli  esercizi  considerati   nel   bilancio   di
previsione  (di  cui  la  stessa  L.R.  40/2020  costituisce   «prima
variazione»), ovvero nel triennio 2020/2022 (salvo  terminare  prima,
nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata  inferiore)  ed
in tali termini dev'essere predisposta la delibera consiliare. 
    Cio' premesso, in primo luogo l'allegato O2 alla legge  regionale
impugnata, relativo all'analisi del disavanzo di  amministrazione  al
31 dicembre  2019  e  alle  modalita'  di  copertura  negli  esercizi
2020/2022, non appare conforme a quanto  previsto  dal  punto  9.11.7
dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011. 
    In  particolare,  l'importo  della   prima   colonna,   rubricata
«Composizione disavanzo presunto», della tabella «Modalita' copertura
del disavanzo» deve corrispondere all'importo della seconda  colonna,
rubricata «Disavanzo presunto», della tabella «Analisi del  disavanzo
presunto». 
    Dalla  lettura  delle  tabelle  di  cui  all'allegato  O2,  supra
riportate, emerge invece che l'importo  della  colorma  «Composizione
disavanzo presunto» della tabella «Modalita' copertura del disavanzo»
sia pari a euro 64.539.546,46 mentre quello  della  colonna  «Analisi
del disavanzo presunto alla data di riferimento  del  rendiconto  del
penultimo esercizio precedente (1)  (31  dicembre  2018)  (a)»  della
tabella  «analisi  del  disavanzo   presunto»   sia   pari   a   euro
17.688.239,00 (cio' in quanto risulta  vuota  la  casella  «Disavanzo
derivante dalla gestione dell'esercizio precedente» relativa al  2019
nella stessa colonna). 
    In secondo luogo, la predetta tabella  «Modalita'  copertura  del
disavanzo» evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019
che non rispettano quanto disposto dall'art. 42, comma 12 del  citato
decreto legislativo n. 118/2011, il quale, come evidenziato,  prevede
che il disavanzo di amministrazione sia applicato al primo  esercizio
del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione.  [  ]
Il disavanzo di amministrazione puo'  anche  essere  ripianato  negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni  caso  non
oltre  la  durata  della   legislatura   regionale,   contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro  e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori». 
    Orbene, i piani di rientro per i disavanzi 2018 e  2019  superano
il limite temporale suddetto. La  tabella  «Modalita'  copertura  del
disavanzo»,  alla  sezione  «Copertura  del  disavanzo  presunto  per
esercizio», prevede  infatti  il  ripiano  del  disavanzo  fino  agli
«Esercizi successivi  (2023  e  2024)»,  come  riportato  nell'ultima
colonna della sezione stessa. 
    La previsione di un ripiano dei disavanzi fino al 2024, pertanto,
si pone in palese  contrasto  con  il  citato  art.  42  del  decreto
legislativo n. 118/2011 che nel caso  di  specie,  costituisce  norma
interposta  all'art.   117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione, in forza del quale «Lo Stato ha legislazione  esclusiva
nelle seguenti materie: 
        [...] e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
tutela della concorrenza, sistema  valutario;  sistema  tributario  e
contabile  dello  Stato;   armonizzazione   dei   bilanci   pubblici;
perequazione delle risorse finanziarie;». 
    In terzo luogo, la Regione non risulta avere ancora approvato  la
delibera consiliare prevista dal medesimo art. 42, avente ad  oggetto
il piano di rientro dal  disavanzo  nel  quale  siano  individuati  i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. 
    Per quanto sopra detto, si  ritiene  che  l'art.  4  della  legge
regionale impugnata, laddove dispone  il  ripiano  del  disavanzo  di
amministrazione presunto, in  conformita'  all'allegato  O2,  nonche'
l'allegato stesso, non rispettando le disposizioni di cui all'art. 42
del  decreto   legislativo   n.   118/2011,   prevedenti   norme   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni,  violino  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, concernente la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

(1) Nella nota integrativa si legge: «Nella  presente  legge  si  e',
    inoltre, proceduto alla verifica del risultato di amministrazione
    2018 a valle della Decisione di parifica del Rendiconto  Generale
    per l'esercizio 2018 n. 42/2020PARI,  intervenuta  il  27  luglio
    2020. Nello specifico, con la richiamata Decisione, la Sezione di
    Controllo della Corte dei conti di Basilicata  ha  parificato  il
    rendiconto 2018 con  alcune  eccezioni  che  riguardano,  tra  le
    altre,   la   necessita'   di   prevedere,   nel   risultato   di
    amministrazione 2018 definitivo, una serie  di  accantonamenti  e
    poste vincolate  non  iscritti  con  il  disegno  di  legge  2018
    approvato dalla Giunta. Sulla base dell'inserimento dei  predetti
    maggiori  accantonamenti  e  vincoli  si  e'  pervenuti  ad   una
    quantificazione del risultato di amministrazione 2018  pari  a  -
    euro 17.688.239,00» 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 4 e l'allegato O2, della legge Regione Basilicata n.
40 del 9 dicembre 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 2021; 
        2. L.R. 40/2020 con Nota integrativa e tabella O2. 
          Roma, 8 febbraio 2021 
 
          Il vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis 
 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta