N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2020

Ordinanza del 2 novembre 2020 del  Tribunale  di  Massa  sul  ricorso
proposto da Ferri Matteo contro Comune di Massa e altri. 
 
Impiego  pubblico  -  Superamento  del  precariato  nelle   pubbliche
  amministrazioni - Omessa  applicazione della  possibilita'  per  le
  pubbliche amministrazioni di  assumere  a  tempo  indeterminato  il
  personale non dirigenziale gia' in servizio con contratti  a  tempo
  determinato, che si trovi nelle condizioni previste dalla normativa
  di riferimento,  anche  ai  lavoratori  titolari  di  contratti  di
  somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
  al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi  degli
  articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e),  e
  17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m),  n),  o),  q),
  r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art.  20,  comma
  9. 
(GU n.9 del 3-3-2021 )
 
                        IL TRIBUNALE DI MASSA 
                           sezione lavoro 
 
    Oggetto: ricorso Ferri Matteo contro Comune  di  Massa,  Societa'
«G.I. Group S.p.a.», Societa' «Lavorint  S.p.a.»,  Societa'  «Orienta
S.p.a.» - remissione atti alla Corte costituzionale. 
    Il giudice del lavoro, letti gli atti  relativi  alle  rispettive
domande e posizioni processuali assunte dalle parti in  causa  ed  al
contenuto dei rispettivi fascicoli di parte depositati  in  atti,  in
particolare  con  specifico  riferimento  alla  memoria   autorizzata
depositata dalla difesa del ricorrente per  l'udienza  del  2  aprile
2020, poi, esauriti i rinvii d'ufficio  dovuti  alla  nota  emergenza
sanitaria nazionale per COVID 19, per la successiva  udienza  del  22
ottobre u.s., memoria contenente la  richiesta  di  remissione  degli
atti alla Corte  costituzionale  finalizzata  all'accertamento  della
denunciata  illegittimita'  dell'art.  20,  comma  9,   del   decreto
legislativo sentite tutte le parti in  causa,  a  scioglimento  della
riserva espressa in esito all'udienza suddetta, osserva: 
        1)  premesso  che,   con   regolare   ricorso   introduttivo,
ritualmente  notificato,  il  sig.  Ferri  Matteo,  in  atti   meglio
generalizzato, conveniva in giudizio innanzi a questo  Tribunale,  in
composizione monocratica ed in funzione di  giudice  del  lavoro,  il
Comune di Massa, in persona del Sindaco «pro tempore, al fine di  far
accertare e dichiarare la nullita', l'illegittimita', o  comunque  la
simulazione dei contratti di lavoro subordinato a  tempo  determinato
intercorsi tra il sig.  Ferri  e  le  Societa'  «G.I  Group  S.p.a.»,
«Lavorint   S.p.a.»   e   «Orienta   S.p.a.»,   tutte   Agenzie    di
somministrazione lavoro meglio in atti indicate, complessivamente tra
il 2 novembre dell'anno 2006 e il 10 dicembre dell'anno 2018,  meglio
in atti indicati e documentati per quanto attiene le specifiche parti
contraenti, le relative scansioni  temporali  e  le  altre  modalita'
esecutive di ciascuno di essi, per effetto dei  quali  il  ricorrente
aveva pressoche' ininterrottamente, e comunque ben  oltre  il  limite
dei trentasei mesi previsti dal decreto legislativo 6  ottobre  2001,
n. 368 e poi dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  prestato
servizio  presso  il  Comune  di  Massa  in  qualita'  di  lavoratore
somministrato, con la qualifica contrattuale collettiva di operaio di
livello «B3», secondo le previsioni dei CCNL del Comparto regioni  ed
autonomie locali progressivamente  in  vigore  all'epoca  dei  fatti,
svolgendo concrete mansioni di autista  di  scuola  bus,  nonche'  di
accertare  e  dichiarare  la  condotta  del  Comune  di  Massa  nella
prosecuzione  di  offerte   e   sottoscrizioni   dei   contratti   di
somministrazione e/o  di  missioni  a  termine  con  le  Societa'  di
somministrazione lavoro meglio  sopra  indicate  come  in  violazione
della direttiva n. 70/1999 C.E.,  degli  articoli  1344  e  1418  del
codice civile, nonche', e soprattutto, degli articoli 35 e 36,  commi
1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni sui limiti dei poteri delle  pubbliche  amministrazioni
di ricorre  alle  assunzioni  di  personale  con  contratti  a  tempo
determinato,  con  contratti  di  formazione  lavoro,  contratti   di
somministrazione e con altre forme contrattuali flessibili  solo  per
comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e  comunque
nel rispetto  delle  condizioni  e  con  le  modalita'  previste  nel
precedente art. 35 e quindi, di conseguenza, al fine di condannare il
Comune di Massa a risarcire il sig. Ferri dei danni  provocati  dalla
condotta anzidetta corrispondendogli  l'indennita'  forfettizzata  di
cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  poi
dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  nella
misura di dodici mensilita' della retribuzione globale  di  fatto  da
egli percepita; 
        2) premesso, ancora, che il Comune di Massa, in  persona  del
sindaco  «pro  tempore,  si  costituiva  regolarmente  nel   presente
procedimento ed in tal senso, oltre  a  contestare  integralmente  le
tesi di parte ricorrente, chiedeva l'integrazione del contraddittorio
con  la  chiamata  in  giudizio  delle  tre  anzidette   Agenzie   di
somministrazione lavoro, che veniva autorizzata da  questo  scrivente
giudice del lavoro all'udienza del 18 aprile 2019 e che, a seguito di
detto provvedimento anche le Societa' «G.I. Group S.p.a.»,  «Lavorint
S.p.a.» e «Orienta S.p.a.», ciascuna in persona del rispettivo legale
rappresentante «pro tempore», si  sono  regolarmente  costituite  nel
presente  procedimento  contestando  anche   esse,   ciascuna   parte
resistente dal proprio punto di vista, le tesi  del  ricorrente  sig.
Ferri Matteo  e  che,  a  seguito  della  regolare  costituzione  nel
presente giudizio di tutte le parti costituite od  evocate  in  esso,
questo scrivente giudice ammetteva i mezzi di prova  richiesti  dalle
stesse parti in conflitto; 
        3) premesso, ancora,  che  alla  successiva  udienza  del  16
gennaio 2020, in sede di interrogatorio del dott. Federico Cuccolini,
segretario generale del Comune di Massa e dirigente «ad interim»  del
Servizio istruzione dell'ente stesso, emergeva la possibilita' di una
ipotesi conciliativa della presente controversia in  termini  di  una
stabilizzazione del rapporto di lavoro tra il Comune resistente ed il
sig. Ferri ai sensi dell'art. 20 del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75 (c.d. legge madia),  ipotesi  che,  pero',  il  dirigente
comunale suddetto precisava di non poter sostenere a causa di  quanto
previsto al comma 9 dell'art. 20 del decreto  legislativo  cit.,  che
esclude  dalla  possibilita'  delle  pubbliche   amministrazioni   di
assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale gia'  in
servizio con contratti  a  tempo  determinato,  che  si  trovi  nelle
condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, tra
gli  altri,   anche   i   lavoratori   titolari   di   contratti   di
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse
e che, a  seguito  di  quanto  emerso  dall'interrogatorio  suddetto,
questo  scrivente  giudice  chiedeva  alle  parti  di  redigere  note
illustrative sulla normativa di' cui al del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 in punto di procedura di stabilizzazione in  vista
di una possibile prospettazione  di  rilevanza  costituzionale  della
normativa  citata  sotto  il  profilo  di  una  possibile  violazione
dell'art. 3 della Costituzione e che,  esauriti  i  rinvii  d'ufficio
dovuti alla nota emergenza sanitaria nazionale  per  COVID  19,  alla
successiva udienza del 22 ottobre u.s., le parti  si  sono  riportate
alle note depositate; 
        4) tutto cio' premesso, ad avviso di questo scrivente giudice
del lavoro, la questione si presenta  non  manifestamente  infondata.
Posto  infatti  che  l'evidente  «ratio»  dell'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come  si  legge  d'altronde  dalla
rubrica stessa della disposizione in oggetto, e' il  superamento  del
precariato nelle pubbliche amministrazioni e che,  al  di  la'  della
formale dipendenza del lavoratore somministrato a  tempo  determinato
dall'impresa di somministrazione, come nella presente fattispecie, la
situazione che si viene a creare tra  il  lavoratore  medesimo  e  la
pubblica  amministrazione   utilizzatrice   della   sua   prestazione
lavorativa e' del tutto analoga a quella del lavoratore subordinato a
tempo determinato direttamente  alle  dipendenze  dell'ente  pubblico
medesimo, l'esclusione, posta dal comma 9 dell'art.  20  del  decreto
legislativo cit., della possibilita' delle pubbliche  amministrazioni
di regolarizzare, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche  i
lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso
le pubbliche  amministrazioni  stesse,  che  posseggano  i  requisiti
inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a)  e  c)
di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,
n. 75, esclusa naturalmente quella di cui alla lettera  b),  relativa
alle procedure concorsuali, che non possono sussistere rispetto  alla
posizione  dei  lavoratori  somministrati,   appare   discriminatoria
rispetto a questi ultimi e comunque non ragionevolmente differenziata
rispetto  alla  situazione  dei  lavoratori   subordinati   a   tempo
determinato  direttamente  alle  dipendenze   degli   enti   pubblici
utilizzatori,  tenuto  conto  del  richiamato   criterio   ispiratore
dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  che  e'
appunto il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
e che, nell'attuale assetto normativa, puo'  offrire  alle  pubbliche
amministrazioni, attraverso la previsione di cui al comma 9 dell'art.
20  del  decreto  legislativo  cit.,  cioe'  attraverso  il   ricorso
all'istituto della somministrazione  lavoro  in  luogo  dell'utilizzo
della forma contrattuale del rapporto di lavoro a tempo  determinato,
una sorta  di  «commodus  discessus»  per  continuare  ad  utilizzare
personale non dipendente a tempo determinato e quindi per eludere  lo
scopo finale dell'art. 20, teso, come gia' detto, al superamento  del
precariato nelle  pubbliche  amministrazioni,  da  cui  la  possibile
prospettazione di una questione  di  rilevanza  costituzionale  della
normativa citata sotto il profilo di una violazione del principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; 
        5) quanto, infine, alla rilevanza della prospettata questione
nella presente  controversia,  questa  e'  da  rinvenire,  con  tutta
evidenza, nella possibilita', per il sig. Ferri di poter ottenere una
piu' ampia tutela  della  sua  situazione  lavorativa  precaria,  con
l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
indeterminato con il Comune di Massa, rispetto alla  semplice  tutela
risarcitoria prevista dal combinato normativo disposto  di  cui  agli
articoli 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modificazioni, e 32, comma 5, della legge 4 novembre
2010,  n.  183,  oltre  che  una  piu'   rapida   definizione   della
controversia giudiziale introdotta con il presente ricorso. 
    Ritenute pertanto la non manifesta infondatezza  della  questione
posta dai difensori del sig. Ferri Matteo, la rilevanza della  stessa
nella  presente  vicenda  processuale   e   quindi   l'ammissibilita'
dell'incidente di costituzionalita' prospettato come sopra, nel senso
previsto dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11  marzo
1953, n. 87 e successive modificazioni  si  dispone  la  trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
questione prospettata. 
    Seguono le disposizioni esecutive a  cura  della  cancelleria  in
sede. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e  23  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  87  e
successive modificazioni, ordina la trasmissione degli atti di cui al
presente procedimento  alla  Corte  costituzionale  in  Roma  per  la
risoluzione della questione di costituzionalita' sopra prospettata  e
quindi per l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale,
sotto  il  profilo  della  possibile  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione, dell'art. 20,  comma  9,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 nella parte  in  cui  esclude  dalla  possibilita'
delle pubbliche amministrazioni di regolarizzare, mediante assunzione
a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale gia' in servizio
con contratti a tempo determinato,  che  si  trovi  nelle  condizioni
previste ai commi 1  e  2  della  disposizione  richiamata,  anche  i
lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso
le pubbliche  amministrazioni  stesse,  che  posseggano  i  requisiti
inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a)  e  c)
di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,
n. 75. 
    Ordina che,  a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata, nelle forme di legge, a tutte le  parti  in
causa e sia comunicata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri,
al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig.  Presidente
della Camere dei deputati. 
        Massa, 2 novembre 2020 
 
                          Il giudice: Lama