N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2020

Ordinanza del 2 ottobre 2020 del Tribunale di Verona nel procedimento
civile  promosso  da  Saccomanni  Cav.  Attilio  srl  e   liquidatore
giudiziario  del  concordato   preventivo   c/Filca   Casa   societa'
cooperativa edilizia. 
 
Contratto, atto, negozio  giuridico  -  Tutela  degli  acquirenti  di
  immobili da costruire - Previsione che per immobili da costruire si
  intendono quelli per i quali sia stato  richiesto  il  permesso  di
  costruire - Riconoscimento all'acquirente del diritto di prelazione
  - Condizioni. 
- Decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la
  tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti  di  immobili  da
  costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,  n.  210),  artt.  1,
  lettera d), e 9; legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per
  la tutela degli acquirenti di immobili da costruire), art. 1. 
(GU n.9 del 3-3-2021 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
 
 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il Tribunale di Verona, riunito  in  Camera  di  consiglio  nelle
persone di: 
        dott.ssa Monica Attanasio, Presidente rel; 
        dott. Luigi Pagliuca, giudice; 
        dott.ssa Cristiana Bottazzi, giudice. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Filca Casa societa' cooperativa edilizia, societa' senza scopo di
lucro la cui  attivita'  prevalente  consiste  nella  costruzione  di
fabbricati  residenziali  e  relative  pertinenze  da  assegnare,  in
locazione o in proprieta',  ai  propri  soci  a  condizioni  migliori
rispetto a quelle  di  mercato,  nel  corso  del  2008  e'  risultata
assegnataria della UMI n. 3 dell'Area Peep del Comprensorio n. 74  di
Verona, frazione di Poiano, area sulla quale essa  ha  poi  costruito
ventisei appartamenti da attribuire in proprieta' ai soci.  Molti  di
questi alloggi hanno formato  oggetto  di  contratti,  stipulati  con
soci, denominati «prenotazione di alloggio», in forza  dei  quali  la
cooperativa si e' impegnata  a  trasferire  ai  soci  prenotatari  il
diritto di proprieta' dietro il pagamento del corrispettivo, in parte
gia' versato  al  momento  della  sottoscrizione  della  prenotazione
dell'alloggio  ed  in  parte  da  corrispondere  al   momento   della
sottoscrizione del contratto di vendita. 
    Filca, formulata richiesta di permesso di costruire il 14  aprile
2010, ed ottenuto il titolo  abilitativo  il  7  febbraio  2011,  nel
luglio  2013,  a  seguito   dell'ottenimento   del   certificato   di
agibilita', ha  assegnato  provvisoriamente  ai  soci  prenotatari  i
rispettivi alloggi e li ha immessi nel  possesso,  ma,  nonostante  i
numerosi solleciti, non  ha  provveduto  all'assegnazione  definitiva
degli  immobili,  rimanendo   cosi'   inadempiente   all'obbligo   di
trasferimento della proprieta'. 
    Successivamente, con atto trascritto  in  data  20  ottobre  2017
l'intero complesso edilizio edificato da Filca e' stato pignorato  da
Saccomanni Cav. Attilio S.r.l. in concordato preventivo, e nel  corso
del  procedimento  esecutivo  cosi'  instaurato  -  nel  quale  hanno
spiegato intervento vari creditori  -,  il  professionista  delegato,
premesso che diciotto lotti sono occupati da soci  prenotatari  degli
alloggi, i quali hanno depositato istanze dirette  al  riconoscimento
del diritto di prelazione di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
n. 122/2005, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi  -
oltre che su altre questioni, qui non  rilevanti  perche'  non  fatte
oggetto di reclamo - sulla spettanza del diritto in questione  e,  in
caso di risposta positiva, sulle modalita' del suo esercizio. 
    Con decreto pronunciato ex art. 591-ter del codice  di  procedura
civile il 5 febbraio 2020, il giudice dell'esecuzione ha disposto che
gli immobili venissero posti in vendita con  indicazione  nell'avviso
di vendita  dell'esistenza  di  un  diritto  di  prelazione  soltanto
laddove la prenotazione fosse successiva alla richiesta del  permesso
di costruire. 
    Tale provvedimento ha formato oggetto di  reclamo  da  parte  dei
soci prenotatari Bolo Alberto, Zampieri Donatella, Mantovani  Alessio
e Reggiani Francesca,  Piazza  Silvano  e  Borsati  Donatella,  Bruno
Leonardo, Dodoni Stefano  e  Manganelli  Francesca,  Belloni  Simone,
Gaule Sabina e Rossi Gianluca, Malizia  Flavia  e  Antolini  Giovanni
Giorgio, Modesti Cristian, Rigo Damiano, nonche' - con separati  atti
-  da  Tacchella  Elena  e  Squaranti   Angelina,   ed   il   giudice
dell'esecuzione,  disposta  la  riunione  di  tutti  i  reclami,  con
ordinanza di data 4 agosto 2020 ne ha disposto il rigetto,  ritenendo
- in estrema sintesi - che il diritto di prelazione sia  riconosciuto
dall'art. 9 del decreto legislativo n. 122/2005 in  favore  dei  soli
soggetti acquirenti di immobili da costruire quali definiti dall'art.
1 della legge n. 210/2004 e dall'art. 1, comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo, al tempo stesso escludendo la  possibilita'  sia
di  un'applicazione  analogica  dell'art.   9,   stante   la   natura
eccezionale della prelazione legale, sia di una  sua  interpretazione
costituzionalmente orientata, in quanto essa  porrebbe  la  norma  in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione. 
    Avverso  tale  provvedimento  hanno  proposto  reclamo  ex   art.
669-terdecies del codice  di  procedura  civile,  da  un  lato,  Bolo
Alberto, Zampieri Donatella, Mantovani Alessio e Reggiani  Francesca,
Piazza Silvano e Borsati Donatella, Bruno Leonardo, Dodoni Stefano  e
Manganelli Francesca, Belloni Simone, Gaule Sabina e Rossi  Gianluca,
Malizia Flavia e Antolini Giovanni Giorgio, Modesti Cristian, e  Rigo
Damiano,  e  dall'altro  Tacchella  Elena,  anche  questa  volta  con
distinti reclami. 
    I reclami propongono tutti una lettura dell'art.  9  del  decreto
legislativo n. 122/2005 che renderebbe  possibile  il  riconoscimento
del diritto  di  prelazione  a  prescindere  dall'anteriorita'  della
stipula del contratto rispetto alla richiesta del titolo abilitativo.
Cio' in quanto: 
        a differenza di altri articoli  del  decreto  legislativo  n.
122/2005,  l'art.  9  utilizza,  non  la   locuzione   «immobili   da
costruire», ma il termine «immobile» non altrimenti  qualificato,  la
qual cosa assume particolare  pregnanza  nel  contesto  normativo  in
questione, che alla regolamentazione della materia ha fatto precedere
alcune definizioni, tra cui quella di «immobile da costruire», il cui
mancato  utilizzo  e'  segno  della  volonta'  del   legislatore   di
fuoriuscire dall'ambito applicativo da essa segnato; 
        gli specifici requisiti richiesti dall'art. 9 -  la  consegna
dell'immobile  e  la  sua   adibizione   ad   abitazione   principale
dell'acquirente o di un suo parente  entro  il  primo  grado  -  sono
incompatibili con la definizione di «immobile da  costruire»  dettata
dall'art. 1, comma 1, lettera d), posto che un immobile  abitato  e',
necessariamente, un immobile per il quale e' stato gia' rilasciato il
certificato di agibilita'; 
        anche altre disposizioni del decreto legislativo n. 122/2005,
che non utilizzano del pari l'espressione  «immobili  da  costruire»,
sono  applicabili  a  tutti  i  contratti  aventi   ad   oggetto   il
trasferimento ad effetto differito del diritto di proprieta' su  beni
immobili, e non solo a quelli riguardanti «immobili da  costruire»  a
mente  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  giacche'  il   decreto
legislativo n. 122/2005 contempla tutele di diversa natura, destinate
ad operare in ipotesi fra loro diverse,  alle  specifiche  condizioni
richieste da ciascuna norma; 
        l'interesse   tutelato   dall'art.   9    e'    rappresentato
dall'affidamento ingenerato nell'acquirente di un immobile che ne  ha
ricevuto  la  consegna  a  non  veder  sradicato  il  proprio  nucleo
familiare dalla  propria  abitazione  principale,  e  tale  ratio  e'
confermata dalla  previsione  secondo  la  quale  l'escussione  della
fideiussione non esclude  l'esercizio  della  prelazione,  in  quanto
espressione della volonta'  del  legislatore  di  tutelare,  non  una
situazione di  diritto  conseguente  alla  vicenda  contrattuale,  ma
quella di fatto caratterizzata dalla consegna dell'immobile  e  dalla
sua adibizione ad abitazione principale. 
    Entrambi   i   reclami   propongono   inoltre,   in   alternativa
all'interpretazione   letterale    caldeggiata,    un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art.  9  citato,  e,  in  ulteriore
subordine, chiedono che venga  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera d) e 9 del  decreto
legislativo n. 122/2005, per violazione degli articoli 3 e  47  della
Costituzione. 
    All'udienza fissata per la comparizione delle parti e'  comparso,
per i resistenti, il solo avv.  Tonni  per  Filca,  il  quale  si  e'
limitato a far presente  che  il  luglio  2020  e'  stata  dichiarata
l'insolvenza della cooperativa  ai  sensi  dell'art.  195  l.  fall.,
mentre gli altri resistenti (e cioe' i  creditori  intervenuti  Monte
dei Paschi di Siena S.p.a., Termoidraulica Degani di Degani Federico,
Rewal  S.n.c.  di  Milani  e  Reggiani,   Sitta   S.r.l.,   Corradini
Costruzioni S.r.l., AMCO - Asset Management Company  S.p.a.,  nonche'
la socia prenotataria Squaranti  Angelina)  non  hanno  provveduto  a
costituirsi in giudizio malgrado la regolarita'  della  notifica  dei
reclami. 
    Va innanzi tutto disposta la riunione dei due reclami, in  quanto
proposti avverso il medesimo decreto. 
    I reclamanti propongono  una  lettura  dell'art.  9  del  decreto
legislativo n. 122/2005  che  porta  a  differenziarne  il  perimetro
applicativo  rispetto  ad  altre  disposizioni  del  medesimo   testo
legislativo, rendendo, inoltre, la delimitazione  di  tale  perimetro
insensibile alle definizioni dettate dall'art. 1 del decreto. 
    L'assunto e' stato gia' ampiamento  trattato,  e  disatteso,  col
provvedimento impugnato, che al riguardo osserva: 
        «Come e' noto, non e' possibile interpretare il comma di  una
disposizione  (in  questo  caso  l'art.  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 122/2005) come se fosse avulso  dalla  restante  parte
del testo normativo (il decreto  legislativo  n.  122/2005)  e  dalla
legge delega in forza del  quale  il  decreto  legislativo  e'  stato
emanato ed il cui rispetto costituisce ex art. 76 della  Costituzione
parametro  di  costituzionalita'  interposto  della  disposizione  in
esame. 
    11. L'interpretazione proposta dai reclamanti, in prima  battuta,
non tiene conto della scelta legislativa di prevedere all'art. 1  del
decreto legislativo n. 122/2005 le "definizioni" che,  evidentemente,
hanno la funzione  di  perimetrare  l'ambito  di  applicazione  della
tutela prevista dal legislatore alle fattispecie in  esse  riportate.
Il verbo definire, infatti, deriva dal latino definire che  significa
"limitare" e a sua volta deriva dal sostantivo finis che vuol dire  a
sua  volta  "confine".   Il   verbo   definire   significa,   quindi,
letteralmente "determinare fissando i limiti". Pertanto, la scelta di
cominciare  il  testo  del  decreto  legislativo  con  una  serie  di
definizioni, senza al contempo  precisare  che  esse  si  riferiscono
soltanto ad alcune norme del testo  medesimo,  e'  un  chiaro  indice
della volonta'  di  applicare  le  definizioni  ad  ogni  fattispecie
normativa e non soltanto a quelle che  esplicitamente  richiamano  al
loro interno le parole oggetto di definizione. 
    12.1. La necessita' di leggere in combinato disposto l'art. 9 con
l'art. 1, comma d) del decreto legislativo n. 122/2005 e con le altre
previsioni  che  costituiscono  l'ordito  normativo  del  testo   che
contiene le tutele per gli acquirenti degli  immobili  da  costruire,
senza, invero, attribuire alla disposizione  in  commento  un  ambito
applicativo eccentrico rispetto  al  testo  della  legge  in  cui  e'
inserito, emerge poi dallo stesso  art.  9,  il  quale  espressamente
disciplina il concorso tra l'esercizio del diritto di prelazione  del
promittente acquirente e l'escussione della fideiussione in relazione
agli acconti pagati al costruttore (cfr. art. 9, commi 1 e 4, decreto
legislativo n. 122/2005). Ebbene, non avrebbe senso  disciplinare  il
cumulo di tutele, se il legislatore non presupponesse, sia pure senza
esplicitarlo expressi verbis nel testo dell'art. 9, che la prelazione
debba venire esercitata in relazione ad un immobile da costruire come
definito dall'art. 1, lettera d): la fideiussione prevista  dall'art.
2 del decreto legislativo n. 122/2005 non puo' che essere rilasciata,
infatti, esclusivamente in favore al solo acquirente dell'immobile da
costruire. 
    12.2. Inoltre,  sempre  il  comma  quarto  del  medesimo  decreto
legislativo n. 122/2005 richiama, in caso di necessita' di coordinare
il concorso tra l'esercizio della prelazione e l'avvenuta  escussione
della  fideiussione,  uno  dei  requisiti  di  forma  contenuto   del
contratto stipulato tra  acquirente  e  costruttore  (trattasi  delle
"caratteristiche tipologiche e di finitura  corrispondenti  a  quelle
previste nel contratto stipulato con il costruttore") previsto a pena
di nullita' dall'art. 6, lettera d) del medesimo decreto  legislativo
n. 122/2005; il quale art. 6, in forza del rinvio  all'art.  2  dello
stesso decreto delegato, non puo' che applicarsi ai soli "immobili da
costruire" come definiti in base all'art. 1,  lettera  d)  del  testo
legislativo. 
    12.3. La formulazione  letterale  dell'art.  9  non  e',  dunque,
affatto muta, ma anzi contiene una serie di rinvii ad altre norme del
medesimo testo legislativo che presuppongono  un  ambito  applicativo
della disposizione limitato ai soli immobili da costruire. 
    13. Ma, a  ben  vedere,  la  piu'  forte  ragione  che  porta  ad
escludere la possibilita' di estendere la  prelazione  in  favore  di
acquirenti che abbiano concluso il contratto ad  effetti  obbligatori
(o ad effetti reali differiti) quando l'immobile era ancora  soltanto
progettato risiede nell'art. 1, comma 1, della legge 2  agosto  2004,
n. 210. Si tratta della legge delega in forza del quale il Parlamento
ha delegato al Governo di adottare entro sei mesi uno o piu'  decreti
delegati «per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di
immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di  costruire  e
siano ancora da edificare o la cui  costruzione  non  risulti  essere
ultimata». Ora e' evidente a chiunque che interpretare l'art.  9  nel
senso di estendere la prelazione anche agli  acquirenti  di  immobili
"sulla carta" vorrebbe dire violare l'art. 76 della  Costituzione  e,
in particolare,  ritenere  che  il  legislatore  delegato,  eccedendo
l'oggetto della legge delega, abbia  inteso  tutelare  con  l'art.  9
anche soggetti e  fattispecie  che  non  era  affatto  legittimato  a
disciplinare sulla base della delega conferita dal Parlamento». 
    A tali rilievi puo' aggiungersi che: 
        l'asserita  incompatibilita'   tra   i   requisiti   previsti
dall'art. 9 e quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e'  solo
apparente,  giacche'  l'immobile  cui  quest'ultima  disposizione  si
riferisce  e'  quello  oggetto  del  contratto  diretto   al   futuro
trasferimento del diritto reale: al  fine  del  riconoscimento  delle
tutele previste dal decreto legislativo n. 122/2005, ivi  incluso  il
diritto di prelazione, e' dunque necessario  che  il  certificato  di
agibilita' non sia stato ancora rilasciato al momento  della  stipula
del contratto, e non in quello  della  sua  consegna  al  promissario
acquirente o al prenotatario; 
        pur rimanendo  all'altezza  di  un'interpretazione  meramente
letterale, non puo' ritenersi che l'«immobile» menzionato dall'art. 9
sia qualcosa di diverso dall'«immobile da costruire» di cui  all'art.
1, comma 1, lettera d): l'art. 9 rende destinatario della  tutela  da
esso prevista l'«acquirente», e tale e', ai sensi dell'art. 1,  comma
1, lettera a), «la persona fisica che sia  promissaria  acquirente  o
che acquisti un immobile da costruire,  ovvero  che  abbia  stipulato
ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia  o  possa
avere  per  effetto  l'acquisto  o  comunque  il  trasferimento   non
immediato, a se' o ad  un  proprio  parente  in  primo  grado,  della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su un
immobile da costruire ovvero, colui il quale, ancorche' non socio  di
una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto   obbligazioni   con   la
cooperativa medesima per  ottenere  l'assegnazione  in  proprieta'  o
l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento  su  di
un immobile  da  costruire»  (enfasi  di  chi  scrive);  insomma,  il
concetto di «immobile da costruire»,  quale  delineato  dall'art.  1,
comma  1,  lettera  d),  viene  a  delimitare  l'ambito   applicativo
dell'art. 9 se non direttamente, per il tramite della definizione del
termine «acquirente» in esso adoperato. 
    Del resto, la Suprema Corte si e' gia' espressa nel senso che  il
perimetro applicativo  dell'intera  disciplina  dettata  dal  decreto
legislativo n. 122/2002 sia tracciato dall'art. 1, ed in  particolare
- per quanto di interesse nella fattispecie all'esame della  Corte  e
nella presente sede - dalla sua lettera d); la Cassazione ha al tempo
stesso escluso la praticabilita' di  un'interpretazione  adeguatrice,
stante «La chiarezza testuale della  formula  adoperata  nel  decreto
legislativo n. 122/2005,  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  tra
l'altro corrispondente  alle  indicazioni  contenute  nella  legge  2
agosto 2004, n. 210, il cui art. 1, comma 1, delegava il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per  la  tutela
degli acquirenti di immobili per  i  quali  sia  stato  richiesto  il
permesso di costruire e che  siano  ancora  da  edificare  o  la  cui
costruzioni non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale
da non consentire ancora il rilascio del certificato  di  agibilita'»
(cosi' Cassazione, 10 marzo 2011, 5749). 
    Questa stessa pronuncia ha, peraltro, evidenziato la  medesimezza
delle esigenze di tutela dell'acquirente che si pongono nelle ipotesi
contemplate dalla legge n. 201/2004  e  dal  decreto  legislativo  n.
122/2005 ed in quelle in cui il contratto sia stato, invece, concluso
allorquando il titolo edilizio abilitativo non e'  stato  ancora  ne'
rilasciato ne' richiesto. Si tratta di rilievo che porta  a  revocare
in dubbio la rispondenza ai dettami costituzionali, ed in particolare
al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3  della  Costituzione,
degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo n.
122/2005, nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004, ed induce,  in
presenza  dell'ulteriore  requisito  rappresentato  dalla   rilevanza
(assente nel caso esaminato dalla Corte ma sussistente  nel  caso  di
specie, per come si dira' in  prosieguo),  a  sollevare  la  relativa
questione. 
    Non ignora questo collegio che analoga questione di  legittimita'
costituzionale, proposta  con  riguardo  all'obbligo  della  garanzia
fideiussoria di cui all'art. 2 del decreto legislativo  n.  122/2005,
e' stata  recentemente  disattesa  dalla  Corte  costituzionale,  sul
rilievo che la disparita' di  trattamento  tra  le  due  ipotesi  qui
considerate corrisponde ad una  loro  oggettiva  diversita',  si'  da
risultare giustificata. Si e' infatti  osservato  che  «La  normativa
censurata persegue la finalita' di approntare una garanzia  specifica
dell'affidamento,  meritevole  di  tutela,  che  l'acquirente  ripone
nell'effettiva realizzazione  (o  completamento,  se  gia'  iniziata)
della costruzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare  di
compravendita; affidamento indotto dalla circostanza dell'intervenuto
rilascio del permesso di costruire o  almeno  della  gia'  presentata
richiesta per il suo ottenimento. Nel primo caso il completamento del
procedimento amministrativo sfociato  nell'intervenuto  rilascio  del
provvedimento con cui e' stata assentita la costruzione dell'edificio
prima della stipulazione del contratto rafforza la concretezza  della
prospettiva che la costruzione dell'edificio sia iniziata e portata a
termine, con conseguente possibilita'  per  la  parte  acquirente  di
stipulare il contratto definitivo  di  compravendita.  Ma  anche  nel
secondo caso il solo avvio del procedimento  amministrativo  mediante
la richiesta di permesso di costruire aggiunge  parimenti,  anche  se
non nella stessa misura, concretezza all'iniziativa edificatoria  del
promittente alienante secondo un progetto ormai definito ed  allegato
alla richiesta  stessa.  Nell'uno  e  nell'altro  caso  l'offerta  di
vendita dell'immobile da costruire si presenta incanalata nel binario
rispettivamente, in un caso, della gia' verificata compatibilita' con
gli  strumenti  urbanistici,  nell'altro  caso  dell'attivazione  del
procedimento amministrativo diretto ad operare tale verifica.  Questo
contesto di legalita' sotto l'aspetto urbanistico, che  aggiunge  una
qualitas alla cosa futura promessa in vendita, costituisce di per se'
un fattore rassicurante ed un indiretto incentivo all'acquisto per il
promittente acquirente, persona fisica, radicando in quest'ultimo  un
affidamento maggiore  nella  determinazione  di  assentire  l'impegno
contrattuale di acquisto dell'immobile  da  costruire  assumendone  i
relativi  oneri  economici  ...   Il   dato   caratterizzante   della
fattispecie alla quale tale disciplina  si  riferisce  e'  costituito
quindi dalla sua collocazione nell'alveo del prescritto  procedimento
amministrativo di rilascio del permesso  di  costruire  e  quindi  di
verifica  della  compatibilita'  di  cio'  che   l'imprenditore   sta
costruendo - o si accinge a costruire  -  con  la  vigente  normativa
urbanistica. Cio' rappresenta l'elemento differenziale rispetto  alla
diversa fattispecie dell'immobile da costruire per il quale  non  sia
stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non  vede
sorgere nel promittente acquirente quel particolare  affidamento  nel
contesto di legalita' in cui si colloca l'iniziativa  imprenditoriale
di costruzione dell'immobile ove almeno tale permesso sia gia'  stato
richiesto» (cosi Corte Costituzionale, n. 32 del 19 febbraio 2018). 
    Va tuttavia osservato che nella fattispecie contemplata dall'art.
9 - immobile gia' consegnato ed adibito dall'acquirente ad abitazione
principale propria o di un proprio  parente  in  primo  grado  -,  la
concretezza  dell'operazione  immobiliare  a  suo  tempo  progettata,
l'affidamento riposto dall'acquirente nel buon  esito  del  programma
negoziale, e quindi nel trasferimento in suo favore della  proprieta'
del bene,  le  esigenze  di  tutela  del  medesimo  acquirente,  sono
presenti  in  massimo  grado:  l'acquirente   ha   versato   acconti,
frequentemente, ormai, l'intero prezzo pattuito,  cosi'  finanziando,
pro quota, la realizzazione dell'opera, sin  dal  momento  della  sua
progettazione; il progetto e'  stato  portato  ad  attuazione  in  un
contesto di piena regolarita' sotto il  profilo  urbanistico,  atteso
che, se cosi' non fosse, non potrebbe esser rilasciato il certificato
di agibilita' e l'immobile non  potrebbe  essere  utilizzato  a  fini
abitativi;   l'acquirente   ha   inoltre   (legittimamente)   adibito
l'immobile ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare o  di
un proprio stretto parente. 
    Per altro verso, nell'ipotesi che si sta esaminando, diversamente
da quanto accade per le tutele assicurate dalla garanzia fideiussoria
di cui all'art. 2, dall'obbligo di contrarre una polizza assicurativa
ex art. 4, e dalla  predeterminazione  di  un  contenuto  minimo  del
contratto di  cui  all'art.  6,  il  tipo  di  tutela  accordato  dal
legislatore non richiede  di  essere  necessariamente  apprestato  al
momento della stipula del contratto, ed esso non  comporta,  inoltre,
l'imposizione di oneri a carico del costruttore: non appare  pertanto
ragionevole ancorarne il riconoscimento alla situazione esistente  al
momento  della  stipula  del  contratto  piuttosto   che   a   quello
dell'esercizio del diritto, ovvero a quello della consegna del  bene,
si da correlare a tale  momento  la  verifica  della  sua  necessaria
regolarita' sotto il profilo urbanistico. 
    Deve dunque sollevarsi questione di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo n.
122/2005, nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004, per violazione
dell'art.  3  della  Costituzione,   questione   non   manifestamente
infondata per le ragioni in precedenza esposte, e  la  cui  rilevanza
nel presente giudizio consegue  al  fatto  che  dalla  sua  decisione
dipende il riconoscimento o meno in favore dei reclamanti del diritto
di prelazione di cui  all'art.  9,  ed  il  conseguente  accoglimento
ovvero rigetto dei reclami proposti. 
    In  attesa  della  decisione  della  Corte   costituzionale,   la
procedura esecutiva riguardante i lotti occupati dai reclamanti  deve
essere sospesa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante  e
non  manifestamente  infondata,  con  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli 1, lettera d), e 9  del  decreto  legislativo  n.  122/2005,
nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004. 
    Sospende la procedura esecutiva limitatamente ai  lotti  occupati
dagli odierni reclamanti. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui  all'art.  23,
ultimo comma, della legge n.  87  del  1953,  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Verona, 25 settembre 2020 
 
                 Il Presidente estensore: Attanasio