N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2020
Ordinanza del 2 ottobre 2020 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Saccomanni Cav. Attilio srl e liquidatore giudiziario del concordato preventivo c/Filca Casa societa' cooperativa edilizia. Contratto, atto, negozio giuridico - Tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Previsione che per immobili da costruire si intendono quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire - Riconoscimento all'acquirente del diritto di prelazione - Condizioni. - Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), artt. 1, lettera d), e 9; legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire), art. 1.(GU n.9 del 3-3-2021 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Seconda sezione civile Il Tribunale di Verona, riunito in Camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Monica Attanasio, Presidente rel; dott. Luigi Pagliuca, giudice; dott.ssa Cristiana Bottazzi, giudice. Ha pronunciato la seguente ordinanza. Filca Casa societa' cooperativa edilizia, societa' senza scopo di lucro la cui attivita' prevalente consiste nella costruzione di fabbricati residenziali e relative pertinenze da assegnare, in locazione o in proprieta', ai propri soci a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, nel corso del 2008 e' risultata assegnataria della UMI n. 3 dell'Area Peep del Comprensorio n. 74 di Verona, frazione di Poiano, area sulla quale essa ha poi costruito ventisei appartamenti da attribuire in proprieta' ai soci. Molti di questi alloggi hanno formato oggetto di contratti, stipulati con soci, denominati «prenotazione di alloggio», in forza dei quali la cooperativa si e' impegnata a trasferire ai soci prenotatari il diritto di proprieta' dietro il pagamento del corrispettivo, in parte gia' versato al momento della sottoscrizione della prenotazione dell'alloggio ed in parte da corrispondere al momento della sottoscrizione del contratto di vendita. Filca, formulata richiesta di permesso di costruire il 14 aprile 2010, ed ottenuto il titolo abilitativo il 7 febbraio 2011, nel luglio 2013, a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilita', ha assegnato provvisoriamente ai soci prenotatari i rispettivi alloggi e li ha immessi nel possesso, ma, nonostante i numerosi solleciti, non ha provveduto all'assegnazione definitiva degli immobili, rimanendo cosi' inadempiente all'obbligo di trasferimento della proprieta'. Successivamente, con atto trascritto in data 20 ottobre 2017 l'intero complesso edilizio edificato da Filca e' stato pignorato da Saccomanni Cav. Attilio S.r.l. in concordato preventivo, e nel corso del procedimento esecutivo cosi' instaurato - nel quale hanno spiegato intervento vari creditori -, il professionista delegato, premesso che diciotto lotti sono occupati da soci prenotatari degli alloggi, i quali hanno depositato istanze dirette al riconoscimento del diritto di prelazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 122/2005, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi - oltre che su altre questioni, qui non rilevanti perche' non fatte oggetto di reclamo - sulla spettanza del diritto in questione e, in caso di risposta positiva, sulle modalita' del suo esercizio. Con decreto pronunciato ex art. 591-ter del codice di procedura civile il 5 febbraio 2020, il giudice dell'esecuzione ha disposto che gli immobili venissero posti in vendita con indicazione nell'avviso di vendita dell'esistenza di un diritto di prelazione soltanto laddove la prenotazione fosse successiva alla richiesta del permesso di costruire. Tale provvedimento ha formato oggetto di reclamo da parte dei soci prenotatari Bolo Alberto, Zampieri Donatella, Mantovani Alessio e Reggiani Francesca, Piazza Silvano e Borsati Donatella, Bruno Leonardo, Dodoni Stefano e Manganelli Francesca, Belloni Simone, Gaule Sabina e Rossi Gianluca, Malizia Flavia e Antolini Giovanni Giorgio, Modesti Cristian, Rigo Damiano, nonche' - con separati atti - da Tacchella Elena e Squaranti Angelina, ed il giudice dell'esecuzione, disposta la riunione di tutti i reclami, con ordinanza di data 4 agosto 2020 ne ha disposto il rigetto, ritenendo - in estrema sintesi - che il diritto di prelazione sia riconosciuto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 122/2005 in favore dei soli soggetti acquirenti di immobili da costruire quali definiti dall'art. 1 della legge n. 210/2004 e dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, al tempo stesso escludendo la possibilita' sia di un'applicazione analogica dell'art. 9, stante la natura eccezionale della prelazione legale, sia di una sua interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto essa porrebbe la norma in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile, da un lato, Bolo Alberto, Zampieri Donatella, Mantovani Alessio e Reggiani Francesca, Piazza Silvano e Borsati Donatella, Bruno Leonardo, Dodoni Stefano e Manganelli Francesca, Belloni Simone, Gaule Sabina e Rossi Gianluca, Malizia Flavia e Antolini Giovanni Giorgio, Modesti Cristian, e Rigo Damiano, e dall'altro Tacchella Elena, anche questa volta con distinti reclami. I reclami propongono tutti una lettura dell'art. 9 del decreto legislativo n. 122/2005 che renderebbe possibile il riconoscimento del diritto di prelazione a prescindere dall'anteriorita' della stipula del contratto rispetto alla richiesta del titolo abilitativo. Cio' in quanto: a differenza di altri articoli del decreto legislativo n. 122/2005, l'art. 9 utilizza, non la locuzione «immobili da costruire», ma il termine «immobile» non altrimenti qualificato, la qual cosa assume particolare pregnanza nel contesto normativo in questione, che alla regolamentazione della materia ha fatto precedere alcune definizioni, tra cui quella di «immobile da costruire», il cui mancato utilizzo e' segno della volonta' del legislatore di fuoriuscire dall'ambito applicativo da essa segnato; gli specifici requisiti richiesti dall'art. 9 - la consegna dell'immobile e la sua adibizione ad abitazione principale dell'acquirente o di un suo parente entro il primo grado - sono incompatibili con la definizione di «immobile da costruire» dettata dall'art. 1, comma 1, lettera d), posto che un immobile abitato e', necessariamente, un immobile per il quale e' stato gia' rilasciato il certificato di agibilita'; anche altre disposizioni del decreto legislativo n. 122/2005, che non utilizzano del pari l'espressione «immobili da costruire», sono applicabili a tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento ad effetto differito del diritto di proprieta' su beni immobili, e non solo a quelli riguardanti «immobili da costruire» a mente dell'art. 1, comma 1, lettera d), giacche' il decreto legislativo n. 122/2005 contempla tutele di diversa natura, destinate ad operare in ipotesi fra loro diverse, alle specifiche condizioni richieste da ciascuna norma; l'interesse tutelato dall'art. 9 e' rappresentato dall'affidamento ingenerato nell'acquirente di un immobile che ne ha ricevuto la consegna a non veder sradicato il proprio nucleo familiare dalla propria abitazione principale, e tale ratio e' confermata dalla previsione secondo la quale l'escussione della fideiussione non esclude l'esercizio della prelazione, in quanto espressione della volonta' del legislatore di tutelare, non una situazione di diritto conseguente alla vicenda contrattuale, ma quella di fatto caratterizzata dalla consegna dell'immobile e dalla sua adibizione ad abitazione principale. Entrambi i reclami propongono inoltre, in alternativa all'interpretazione letterale caldeggiata, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 citato, e, in ulteriore subordine, chiedono che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera d) e 9 del decreto legislativo n. 122/2005, per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione. All'udienza fissata per la comparizione delle parti e' comparso, per i resistenti, il solo avv. Tonni per Filca, il quale si e' limitato a far presente che il luglio 2020 e' stata dichiarata l'insolvenza della cooperativa ai sensi dell'art. 195 l. fall., mentre gli altri resistenti (e cioe' i creditori intervenuti Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Termoidraulica Degani di Degani Federico, Rewal S.n.c. di Milani e Reggiani, Sitta S.r.l., Corradini Costruzioni S.r.l., AMCO - Asset Management Company S.p.a., nonche' la socia prenotataria Squaranti Angelina) non hanno provveduto a costituirsi in giudizio malgrado la regolarita' della notifica dei reclami. Va innanzi tutto disposta la riunione dei due reclami, in quanto proposti avverso il medesimo decreto. I reclamanti propongono una lettura dell'art. 9 del decreto legislativo n. 122/2005 che porta a differenziarne il perimetro applicativo rispetto ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo, rendendo, inoltre, la delimitazione di tale perimetro insensibile alle definizioni dettate dall'art. 1 del decreto. L'assunto e' stato gia' ampiamento trattato, e disatteso, col provvedimento impugnato, che al riguardo osserva: «Come e' noto, non e' possibile interpretare il comma di una disposizione (in questo caso l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 122/2005) come se fosse avulso dalla restante parte del testo normativo (il decreto legislativo n. 122/2005) e dalla legge delega in forza del quale il decreto legislativo e' stato emanato ed il cui rispetto costituisce ex art. 76 della Costituzione parametro di costituzionalita' interposto della disposizione in esame. 11. L'interpretazione proposta dai reclamanti, in prima battuta, non tiene conto della scelta legislativa di prevedere all'art. 1 del decreto legislativo n. 122/2005 le "definizioni" che, evidentemente, hanno la funzione di perimetrare l'ambito di applicazione della tutela prevista dal legislatore alle fattispecie in esse riportate. Il verbo definire, infatti, deriva dal latino definire che significa "limitare" e a sua volta deriva dal sostantivo finis che vuol dire a sua volta "confine". Il verbo definire significa, quindi, letteralmente "determinare fissando i limiti". Pertanto, la scelta di cominciare il testo del decreto legislativo con una serie di definizioni, senza al contempo precisare che esse si riferiscono soltanto ad alcune norme del testo medesimo, e' un chiaro indice della volonta' di applicare le definizioni ad ogni fattispecie normativa e non soltanto a quelle che esplicitamente richiamano al loro interno le parole oggetto di definizione. 12.1. La necessita' di leggere in combinato disposto l'art. 9 con l'art. 1, comma d) del decreto legislativo n. 122/2005 e con le altre previsioni che costituiscono l'ordito normativo del testo che contiene le tutele per gli acquirenti degli immobili da costruire, senza, invero, attribuire alla disposizione in commento un ambito applicativo eccentrico rispetto al testo della legge in cui e' inserito, emerge poi dallo stesso art. 9, il quale espressamente disciplina il concorso tra l'esercizio del diritto di prelazione del promittente acquirente e l'escussione della fideiussione in relazione agli acconti pagati al costruttore (cfr. art. 9, commi 1 e 4, decreto legislativo n. 122/2005). Ebbene, non avrebbe senso disciplinare il cumulo di tutele, se il legislatore non presupponesse, sia pure senza esplicitarlo expressi verbis nel testo dell'art. 9, che la prelazione debba venire esercitata in relazione ad un immobile da costruire come definito dall'art. 1, lettera d): la fideiussione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 122/2005 non puo' che essere rilasciata, infatti, esclusivamente in favore al solo acquirente dell'immobile da costruire. 12.2. Inoltre, sempre il comma quarto del medesimo decreto legislativo n. 122/2005 richiama, in caso di necessita' di coordinare il concorso tra l'esercizio della prelazione e l'avvenuta escussione della fideiussione, uno dei requisiti di forma contenuto del contratto stipulato tra acquirente e costruttore (trattasi delle "caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore") previsto a pena di nullita' dall'art. 6, lettera d) del medesimo decreto legislativo n. 122/2005; il quale art. 6, in forza del rinvio all'art. 2 dello stesso decreto delegato, non puo' che applicarsi ai soli "immobili da costruire" come definiti in base all'art. 1, lettera d) del testo legislativo. 12.3. La formulazione letterale dell'art. 9 non e', dunque, affatto muta, ma anzi contiene una serie di rinvii ad altre norme del medesimo testo legislativo che presuppongono un ambito applicativo della disposizione limitato ai soli immobili da costruire. 13. Ma, a ben vedere, la piu' forte ragione che porta ad escludere la possibilita' di estendere la prelazione in favore di acquirenti che abbiano concluso il contratto ad effetti obbligatori (o ad effetti reali differiti) quando l'immobile era ancora soltanto progettato risiede nell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210. Si tratta della legge delega in forza del quale il Parlamento ha delegato al Governo di adottare entro sei mesi uno o piu' decreti delegati «per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata». Ora e' evidente a chiunque che interpretare l'art. 9 nel senso di estendere la prelazione anche agli acquirenti di immobili "sulla carta" vorrebbe dire violare l'art. 76 della Costituzione e, in particolare, ritenere che il legislatore delegato, eccedendo l'oggetto della legge delega, abbia inteso tutelare con l'art. 9 anche soggetti e fattispecie che non era affatto legittimato a disciplinare sulla base della delega conferita dal Parlamento». A tali rilievi puo' aggiungersi che: l'asserita incompatibilita' tra i requisiti previsti dall'art. 9 e quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e' solo apparente, giacche' l'immobile cui quest'ultima disposizione si riferisce e' quello oggetto del contratto diretto al futuro trasferimento del diritto reale: al fine del riconoscimento delle tutele previste dal decreto legislativo n. 122/2005, ivi incluso il diritto di prelazione, e' dunque necessario che il certificato di agibilita' non sia stato ancora rilasciato al momento della stipula del contratto, e non in quello della sua consegna al promissario acquirente o al prenotatario; pur rimanendo all'altezza di un'interpretazione meramente letterale, non puo' ritenersi che l'«immobile» menzionato dall'art. 9 sia qualcosa di diverso dall'«immobile da costruire» di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): l'art. 9 rende destinatario della tutela da esso prevista l'«acquirente», e tale e', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), «la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire ovvero, colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire» (enfasi di chi scrive); insomma, il concetto di «immobile da costruire», quale delineato dall'art. 1, comma 1, lettera d), viene a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 9 se non direttamente, per il tramite della definizione del termine «acquirente» in esso adoperato. Del resto, la Suprema Corte si e' gia' espressa nel senso che il perimetro applicativo dell'intera disciplina dettata dal decreto legislativo n. 122/2002 sia tracciato dall'art. 1, ed in particolare - per quanto di interesse nella fattispecie all'esame della Corte e nella presente sede - dalla sua lettera d); la Cassazione ha al tempo stesso escluso la praticabilita' di un'interpretazione adeguatrice, stante «La chiarezza testuale della formula adoperata nel decreto legislativo n. 122/2005, dall'art. 1, comma 1, lettera d), tra l'altro corrispondente alle indicazioni contenute nella legge 2 agosto 2004, n. 210, il cui art. 1, comma 1, delegava il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per la tutela degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzioni non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita'» (cosi' Cassazione, 10 marzo 2011, 5749). Questa stessa pronuncia ha, peraltro, evidenziato la medesimezza delle esigenze di tutela dell'acquirente che si pongono nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 201/2004 e dal decreto legislativo n. 122/2005 ed in quelle in cui il contratto sia stato, invece, concluso allorquando il titolo edilizio abilitativo non e' stato ancora ne' rilasciato ne' richiesto. Si tratta di rilievo che porta a revocare in dubbio la rispondenza ai dettami costituzionali, ed in particolare al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo n. 122/2005, nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004, ed induce, in presenza dell'ulteriore requisito rappresentato dalla rilevanza (assente nel caso esaminato dalla Corte ma sussistente nel caso di specie, per come si dira' in prosieguo), a sollevare la relativa questione. Non ignora questo collegio che analoga questione di legittimita' costituzionale, proposta con riguardo all'obbligo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 122/2005, e' stata recentemente disattesa dalla Corte costituzionale, sul rilievo che la disparita' di trattamento tra le due ipotesi qui considerate corrisponde ad una loro oggettiva diversita', si' da risultare giustificata. Si e' infatti osservato che «La normativa censurata persegue la finalita' di approntare una garanzia specifica dell'affidamento, meritevole di tutela, che l'acquirente ripone nell'effettiva realizzazione (o completamento, se gia' iniziata) della costruzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita; affidamento indotto dalla circostanza dell'intervenuto rilascio del permesso di costruire o almeno della gia' presentata richiesta per il suo ottenimento. Nel primo caso il completamento del procedimento amministrativo sfociato nell'intervenuto rilascio del provvedimento con cui e' stata assentita la costruzione dell'edificio prima della stipulazione del contratto rafforza la concretezza della prospettiva che la costruzione dell'edificio sia iniziata e portata a termine, con conseguente possibilita' per la parte acquirente di stipulare il contratto definitivo di compravendita. Ma anche nel secondo caso il solo avvio del procedimento amministrativo mediante la richiesta di permesso di costruire aggiunge parimenti, anche se non nella stessa misura, concretezza all'iniziativa edificatoria del promittente alienante secondo un progetto ormai definito ed allegato alla richiesta stessa. Nell'uno e nell'altro caso l'offerta di vendita dell'immobile da costruire si presenta incanalata nel binario rispettivamente, in un caso, della gia' verificata compatibilita' con gli strumenti urbanistici, nell'altro caso dell'attivazione del procedimento amministrativo diretto ad operare tale verifica. Questo contesto di legalita' sotto l'aspetto urbanistico, che aggiunge una qualitas alla cosa futura promessa in vendita, costituisce di per se' un fattore rassicurante ed un indiretto incentivo all'acquisto per il promittente acquirente, persona fisica, radicando in quest'ultimo un affidamento maggiore nella determinazione di assentire l'impegno contrattuale di acquisto dell'immobile da costruire assumendone i relativi oneri economici ... Il dato caratterizzante della fattispecie alla quale tale disciplina si riferisce e' costituito quindi dalla sua collocazione nell'alveo del prescritto procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire e quindi di verifica della compatibilita' di cio' che l'imprenditore sta costruendo - o si accinge a costruire - con la vigente normativa urbanistica. Cio' rappresenta l'elemento differenziale rispetto alla diversa fattispecie dell'immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non vede sorgere nel promittente acquirente quel particolare affidamento nel contesto di legalita' in cui si colloca l'iniziativa imprenditoriale di costruzione dell'immobile ove almeno tale permesso sia gia' stato richiesto» (cosi Corte Costituzionale, n. 32 del 19 febbraio 2018). Va tuttavia osservato che nella fattispecie contemplata dall'art. 9 - immobile gia' consegnato ed adibito dall'acquirente ad abitazione principale propria o di un proprio parente in primo grado -, la concretezza dell'operazione immobiliare a suo tempo progettata, l'affidamento riposto dall'acquirente nel buon esito del programma negoziale, e quindi nel trasferimento in suo favore della proprieta' del bene, le esigenze di tutela del medesimo acquirente, sono presenti in massimo grado: l'acquirente ha versato acconti, frequentemente, ormai, l'intero prezzo pattuito, cosi' finanziando, pro quota, la realizzazione dell'opera, sin dal momento della sua progettazione; il progetto e' stato portato ad attuazione in un contesto di piena regolarita' sotto il profilo urbanistico, atteso che, se cosi' non fosse, non potrebbe esser rilasciato il certificato di agibilita' e l'immobile non potrebbe essere utilizzato a fini abitativi; l'acquirente ha inoltre (legittimamente) adibito l'immobile ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare o di un proprio stretto parente. Per altro verso, nell'ipotesi che si sta esaminando, diversamente da quanto accade per le tutele assicurate dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 2, dall'obbligo di contrarre una polizza assicurativa ex art. 4, e dalla predeterminazione di un contenuto minimo del contratto di cui all'art. 6, il tipo di tutela accordato dal legislatore non richiede di essere necessariamente apprestato al momento della stipula del contratto, ed esso non comporta, inoltre, l'imposizione di oneri a carico del costruttore: non appare pertanto ragionevole ancorarne il riconoscimento alla situazione esistente al momento della stipula del contratto piuttosto che a quello dell'esercizio del diritto, ovvero a quello della consegna del bene, si da correlare a tale momento la verifica della sua necessaria regolarita' sotto il profilo urbanistico. Deve dunque sollevarsi questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo n. 122/2005, nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione non manifestamente infondata per le ragioni in precedenza esposte, e la cui rilevanza nel presente giudizio consegue al fatto che dalla sua decisione dipende il riconoscimento o meno in favore dei reclamanti del diritto di prelazione di cui all'art. 9, ed il conseguente accoglimento ovvero rigetto dei reclami proposti. In attesa della decisione della Corte costituzionale, la procedura esecutiva riguardante i lotti occupati dai reclamanti deve essere sospesa.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo n. 122/2005, nonche' dell'art. 1 della legge n. 210/2004. Sospende la procedura esecutiva limitatamente ai lotti occupati dagli odierni reclamanti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Verona, 25 settembre 2020 Il Presidente estensore: Attanasio