AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». (21A01209) 
(GU n.54 del 4-3-2021)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 106/2021 del 19 febbraio 2021 
 
    Codice pratica: N1B/2019/1831 
      si  autorizza  la  variazione,  B.II.e.1.b.1  -  Modifica   del
confezionamento primario del prodotto finito; modifica  del  tipo  di
contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore;  forme  farmaceutiche
solide, semisolide e  liquide  non  sterili  e  altre  variazioni  in
grouping; 
      si autorizza l'immissione in commercio del medicinale  Voltaren
Emulgel  (A.I.C.  n.  034548)  anche  nelle  forme  farmaceutiche   e
confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle gia' autorizzate: 
    Confezioni: 
      «1   %   gel»   tubo   da   60   g   in   LDPE/Al/miscela    di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio - A.I.C. n.  034548178  (base  10)
10YBG2 (base 32); 
      «1  %  gel»  2   tubi   da   60   g   in   LDPE/Al/miscela   di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio - A.I.C. n.  034548180  (base  10)
10YBGN (base 32); 
      «1   %   gel»   tubo   da   100   g   in   LDPE/Al/miscela   di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio - A.I.C. n.  034548192  (base  10)
10YBHO (base 32); 
      «1   %   gel»   tubo   da   120   g   in   LDPE/Al/miscela   di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio - A.I.C. n.  034548216  (base  10)
104BHS (base 32); 
      «1   %   gel»   tubo   da   120   g   in   LDPE/Al/miscela   di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio con tappo applicatore - A.I.C.  n.
034548204 (base 10) 10YBHD (base 32); 
      «1   %   gel»   tubo   da   150   g   in   LDPE/Al/miscela   di
LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio - A.I.C. n.  034548228  (base  10)
10YBJ4 (base 32). 
    Forma farmaceutica: gel. 
    Principio attivo: Diclofenac Dietilammonio. 
    Codice pratica: N1B/2019/1831. 
    Titolare  A.I.C.:  Novartis  Farma  S.p.a.  (codice  fiscale   n.
07195130153). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': «C bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: «OTC». 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.