LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito:
decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);
Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), n. 3), del decreto n.
252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di
dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per
tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle
informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche
agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase
di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di
cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della COVIP;
Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale
sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza»;
Vista la comunicazione del 15 febbraio 2021 con la quale le
associazioni rappresentative degli operatori del settore hanno
richiesto la proroga di alcuni termini previsti in sede di prima
applicazione della deliberazione di cui sopra, anche avuto riguardo
all'attuale periodo emergenziale;
Rilevata l'opportunita' di modificare i termini di prima
applicazione di alcune disposizioni della deliberazione del 22
dicembre 2020 sopra citata, cosi' da agevolarne l'adeguamento
uniforme da parte delle forme pensionistiche complementari e dei
soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»;
Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a
pubblica consultazione in quanto volta meramente a prorogare i
termini entro i quali le forme pensionistiche complementari e i
soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti
a adeguarsi ad alcune delle disposizioni adottate dalla COVIP con la
deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata;
Delibera
di apportare le seguenti modificazioni alla propria deliberazione del
22 dicembre 2020:
a) alla lettera b) della deliberazione le parole: «fatta eccezione
per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), e) e f)» sono
sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto riportato
nelle seguenti lettere c), d), d-bis), d-ter), d-quater), e) e f)»;
b) alla lettera c) della deliberazione e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati dai
periodi precedenti possono continuare ad essere utilizzati, per la
raccolta delle adesioni, i documenti informativi gia' in uso alla
data del 30 aprile 2021, redatti sulla base delle deliberazioni e
delle circolari COVIP di cui alla lettera g), numeri 3), 4), 5), 6),
10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni, in materia di nota
informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di cui
alla lettera h) della presente deliberazione»;
c) la lettera d) della deliberazione e' sostituita dalla seguente:
«d) per l'anno 2021, l'informativa periodica agli aderenti e'
trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformita' alle disposizioni
relative al "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di
accumulo", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di
vigilanza in materia di trasparenza"»;
d) dopo la lettera d) della deliberazione sono inserite le seguenti
lettere:
«d-bis) le disposizioni relative al "Prospetto in caso di
liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita", contenute nella
sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con
riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle
liquidazioni di prestazioni effettuate anteriormente alla predetta
data continuano a trovare applicazione le previsioni di cui alla
deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, recante "Disposizioni in materia di
comunicazioni agli iscritti", e successive modificazioni;
d-ter) le previsioni relative al "Prospetto in caso di
liquidazione di prestazione in rendita", contenute nella sezione IV
delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza",
si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle
conversioni in rendita effettuate a partire da tale data;
d-quater) le previsioni relative al "Prospetto delle prestazioni
pensionistiche - fase di erogazione", contenute nella sezione IV
delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza",
si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021»;
e) alla lettera e) della deliberazione e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«I documenti, le informazioni e gli strumenti individuati dalla
citata sezione VI, al paragrafo 3.1, devono essere oggetto di
pubblicazione sul sito web - area pubblica entro il 31 luglio 2021,
ad eccezione delle informazioni in materia di trasparenza della
politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento
azionario dei fondi pensione, di cui al regolamento COVIP del 2
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre
2020, n. 310, la cui pubblicazione resta fissata al 28 febbraio
2021»;
f) alla lettera g) della deliberazione, prima delle parole: «dalla
data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando
quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo, e dalla lettera
d-bis), secondo periodo,»;
g) alla lettera h) della deliberazione, prima delle parole: «dalla
data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando
quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo,».
Roma, 25 febbraio 2021
Il Presidente: Padula
Il segretario: Tais