Modifica dello Statuto. (21A01303)(GU n.56 del 6-3-2021)
IL RETTORE Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale rep. n. 3276 del 16 dicembre 2011 e successive modifiche; Vista la delibera dell'assemblea costituente in data 18 dicembre 2020 che ha approvato la modifica all'art. 11, comma 2 dello statuto vigente; Richiamata la nota prot. n. 462434 del 23 dicembre 2020 inviata a mezzo Pec al Ministero dell'universita' e della ricerca con cui e' stata comunicata la predetta modifica statutaria, a norma della legge n. 168/1989 e della legge n. 240/2010; Vista la nota pec prot. n. 26555 del 22 febbraio 2021 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica l'assenza di osservazioni in esito all'istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Ritenuto opportuno quindi procedere all'emanazione del testo modificato dell'art. 11, comma 2 dello statuto di Ateneo; Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformita' del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; Decreta: 1. Di emanare la seguente modifica all'art. 11, comma 2 dello statuto di Ateneo, che entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: 2. l'elettorato attivo spetta: a) ai professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010; b) ai componenti del consiglio degli studenti e ai rappresentanti degli studenti nei consigli di Dipartimento e nei consigli delle scuole di Ateneo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei docenti di cui alla precedente lettera a). Lo studente eletto in piu' di un organo puo' esprimere un solo voto; c) al personale tecnico amministrativo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 16% dei docenti di cui alla precedente lettera a); d) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei docenti di cui alla precedente lettera a); e) agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'Ateneo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto alla categoria sia corrispondente all'1% dei docenti di cui alla precedente lettera a);. 2. Di incaricare l'Ufficio affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti. Padova, 25 febbraio 2021 Il rettore: Rizzuto