N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2020

Ordinanza del 23 dicembre 2020 del Giudice di pace di  Frosinone  nel
procedimento  relativo  a  Iona  Erminio  contro  la  Prefettura   di
Frosinone. 
 
Sanzioni amministrative - Misure urgenti per  evitare  la  diffusione
  del COVID-19 - Previsione che le autorita' competenti  sono  tenute
  ad adottare ogni misura  di  contenimento  e  gestione  adeguata  e
  proporzionata  all'evolversi  della  situazione  epidemiologica   -
  Attuazione delle misure di contenimento con uno o piu' decreti  del
  Presidente del Consiglio dei ministri - Sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da euro 400 a  euro  1.000  per  il  mancato
  rispetto delle misure di contenimento indicate. 
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia  di
  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 5  marzo  2020,  n.  13,
  artt. 1, 2 e 3; decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure  urgenti
  per   fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020,  n.  35,
  artt. 1, 2 e 4. 
(GU n.10 del 10-3-2021 )
 
              UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE 
 
    Il Giudice onorario di pace designato, avv.  Emilio  Manganiello,
all'udienza del 23 dicembre 2020, nel processo iscritto  al  R.G.A.C.
n. 984/2020, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art.  23,  comma
3, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 
    tra  Iona  Erminio,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.   Silvio
Grazioli, nel cui studio in Frosinone e' elettivamente domiciliato; 
    opponente  contro  il  prefetto  di  Frosinone,  in  persona  del
dirigente reggente dell'Area IIIª-bis, dott.ssa Stefania Galella; 
    opposto 
    Oggetto: questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 1, 2 e 3, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  45  del  23  febbraio
2020), convertito nella legge  5  marzo  2020,  n.  13  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020) e degli articoli
1, 2 e 4, del decreto-legge del 25 marzo 2020,  n.  19  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 79 del  25  marzo  2020),  convertito
nella legge 22 maggio 2020, n. 35  (in  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 132 del 23 maggio 2020) per violazione  degli  articoli
76 e 77 della Costituzione, per violazione degli  articoli  77  e  78
della  Costituzione;  nel  giudizio   di   opposizione   a   sanzione
amministrativa: SPV Carabinieri di Trevi nel Lazio n. FRCS21-009  del
20 aprile 2020. 
    Conclusioni: come in atti 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con  ricorso   tempestivamente   depositato   e   successivamente
notificato, il ricorrente si opponeva all'atto  di  cui  all'oggetto,
con il quale  ha  ricevuto  la  contestazione  della  violazione  del
divieto di spostarsi in  conseguenza  della  emergenza  sanitaria  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  22
marzo 2020, emanato in attuazione  degli  articoli  1,  2  e  3,  del
decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito  nella  legge  5
marzo 2020, n. 13, e degli articoli 1, 2 e 4, del  decreto-legge  del
25 marzo 2020, n. 19, convertito nella legge 22 maggio 2020,  n.  35,
chiedendo l'annullamento della sanzione pecuniaria irrogata  di  euro
400,00, perche' il giorno 20 aprile  2020  si  spostava  a  piedi  in
assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza  o  di
motivi di salute, all'interno del comune. 
    L'ente opposto si  costituiva  con  memoria  difensiva,  con  cui
chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' e l'infondatezza del  ricorso
con il rigetto dello stesso. 
    Dopo il  rinvio  della  causa  per  la  discussione,  il  giudice
emetteva la seguente ordinanza, con cui rimette la causa innanzi alla
Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita'
costituzionale di cui all'oggetto, sollevata d'ufficio, ritenendo  la
rilevanza e la non manifesta  infondatezza  della  questione  per  le
seguenti ragioni di diritto. 
Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    A)  Nella  presente  fattispecie  il   ricorrente   sostiene   la
legittimita'  del   proprio   comportamento.   Tuttavia,   l'illecito
contestato dai Carabinieri  di  Trevi  nel  Lazio  consisterebbe  nel
divieto di spostarsi dalla propria abitazione stabilito  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020,  emanato
in attuazione degli articoli 1, 2  e  3,  del  decreto-legge  del  23
febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020,  n.  13,  e
degli articoli 1, 2 e 4, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n.  19,
convertito nella legge  22  maggio  2020,  n.  35.  Pertanto,  questo
giudicante,  per  decidere  la  presente  controversia,   deve   fare
applicazione  delle  disposizioni  citate,  la   cui   illegittimita'
costituzionale condurrebbe  a  ritenere  legittimo  il  comportamento
tenuto dal ricorrente, in via preliminare, e  cio',  prescindendo  da
ogni ulteriore valutazione sulla illegittimita'  dell'atto  impugnato
nel presente giudizio. Infatti, secondo il  consolidato  orientamento
di codesta Corte costituzionale «l'applicabilita' della  disposizione
al giudizio principale e' sufficiente a radicare la  rilevanza  della
questione, che non postula un sindacato piu'  incisivo  sul  concreto
pregiudizio   ai   principi    costituzionali    coinvolti»    (Corte
costituzionale n. 174/2016). Sempre in tal senso e'  stato  affermato
che «ai  fini  della  rilevanza  della  questione,  e'  necessario  e
sufficiente che ricorra una situazione tale,  valutata  a  priori  in
limine litis, per cui la disposizione contestata sia  applicabile  ai
fini della decisione del giudizio a quo»  (Corte  costituzionale,  n.
241/1990), proprio come bella specie. 
    B) Peraltro, solo per completezza, sulla  rilevanza,  si  osserva
inoltre, che il ricorso appare ammissibile. Infatti, a fronte  di  un
testo normativo non chiaro, ed anzi  effettivamente  contraddittorio,
perche',  da  un  lato  richiama  l'applicabilita'  della  legge   n.
689/1981, e  dall'altro  dispone  l'applicazione  dell'art.  202  del
decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285  (d'ora  in  poi  CdS)
deve ritenersi che se il legislatore avesse voluto introdurre un atto
non impugnabile, ma introduttivo del procedimento  ex  art.  181,  n.
689/1981, non avrebbe avuto motivo di richiamare l'art. 202  CdS,  ma
avrebbe richiamato l'art. 17 della legge n. 689/1981, che  stabilisce
il pagamento in misura ridotta nei casi di contestazione ex  art.  18
della legge n. 689/1981,  ma  anche  l'obbligo  di  trasmissione  del
rapporto al prefetto per adottare l'ordinanza ingiuntiva. Invece,  il
legislatore, con  le  disposizioni  sopra  riportate,  ha  richiamato
l'art. 202 CdS, che non prevede l'obbligo del rapporto,  diversamente
da quanto stabilisce l'art. 17 della legge n. 689/1981.  Quindi  cio'
conferma, inequivocabilmente, l'autonoma impugnabilita'  del  verbale
in virtu' dell'applicazione analogica degli articoli 203 e  204  CdS,
perche' altrimenti, non essendovi la  prova  della  trasmissione  del
rapporto, come imposto dall'art. 17 della legge n. 689/81, il verbale
sarebbe radicalmente  nullo,  o  totalmente  inesistente,  mentre  la
interpretazione  qui  adottata  e'  effettuata  in  applicazione  del
generale   principio   della   conservazione   degli   atti,    anche
amministrativi,  e  costituzionalmente  orientata  dal  principio  di
effettivita' della tutela dei diritti ex art. 24 della  Costituzione.
In   conseguenza,   seguendo   l'insegnamento   di   codesta    Corte
costituzionale, secondo cui «il  giudice  a  quo  non  e'  tenuto  ad
osservare  un  rigido  ordine  nell'affrontare  le  diverse   domande
proposte nel giudizio e dunque ad individuare questioni pregiudiziali
e  preliminari  da  ritenersi  prioritarie  rispetto  al  dubbio   di
costituzionalita', salvo che  la  relativa  valutazione  trasmodi  in
manifesta  arbitrarieta',  comportando  la  mancata  trattazione   di
domande o motivi aventi  priorita'  logica  o  la  prospettazione  di
questioni di legittimita' costituzionali astratte o premature» (Corte
Costituzionale, n. 179/2014),  deve  affermarsi  la  rilevanza  della
questione di costituzionalita' in oggetto. 
La  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale 
Premessa: il «diritto vivente» della giurisprudenza di  merito  e  la
prassi applicativa. 
    Questo giudicante con la sentenza n. 516/2020 aveva affermato  la
illegittimita' del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 22  marzo  2020  anche  per  la  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione, in  quanto  «deve  ritenersi  condivisibile  autorevole
dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo  cui  la  previsione  di
norme  generali  e  astratte,  peraltro  limitative  di  fondamentali
diritti costituzionali, mediante decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri sia contraria alla  Costituzione.  In  particolare,  non
appare  meritevole  di  accoglimento  la  tesi  di  chi   invoca   la
legittimita' di tali previsioni in virtu'  del  rinvio  a  tali  atti
amministrativi, i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza  di
legge equiparerebbero alla fonte legislativa i decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri evitandone in tal guisa la loro nullita' e
la conseguente  disapplicazione  da  parte  del  giudice  ordinario».
Tuttavia, dopo tale decisione e' intervenuta la sentenza n.  797  del
20 novembre 2020, del giudice  di  pace  di  Busto  Arsizio,  che  ha
affermato «il decreto-legge n.  6  del  23  febbraio  2020  autorizza
espressamente  l'emissione  di  atti  amministrativi  con   finalita'
contenutistiche  integrative  delle  linee  generali   adottate   per
fronteggiare  l'incombente  epidemia,  poi   rivelatasi   di   natura
pandemica. Il rinvio a decreti  ministeriali  e'  prassi  comune  del
legislatore. Nel caso dei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri essi sono decreti assunti dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri che in quanto tale, ha poteri di indirizzo generali,  ovvero
piu' estesi dei  poteri  dei  singoli  ministri  sulle  materie  loro
devolute. Quindi nessuno  conflitto  con  norme  costituzionali  puo'
ravvisarsi nel ricorso ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  che  dunque  appaiono  pienamente  legittimi,   in   quanto
espressamente  autorizzati   dal   Parlamento   con   l'approvazione,
necessariamente successiva alla loro emissione, del decreto-legge  n.
6 del 23 febbraio 2020». 
    Al di la' del mero errore circa una «approvazione successiva» dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  che  non  risulta
conforme alla reale  vicenda  normativa,  in  quanto  i  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono emessi dal Presidente  del
Consiglio dei ministri e  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale,  senza
alcuna approvazione del Parlamento, che semmai e' stato investito  di
una mera «informativa» ed il decreto-legge n. 6/2020 e' successivo al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  risulta  evidente
che con tale pronuncia si e' disatteso l'orientamento  interpretativo
di questo giudicante adottato con la citata sentenza n.  516  del  29
luglio 2020. Peraltro, pur decidendo  la  sentenza  n.  516  un  caso
concreto e non vincolando il Presidente del Consiglio dei ministri  a
modificare l'adottata fonte di produzione normativa, comunque  questo
giudicante non puo' che prendere atto che l'esecutivo  ha  continuato
con la  procedura  di  produzione  normativa  fondata  dal  combinato
disposto del decreto-legge del 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito
nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e  del  decreto-legge  del  25  marzo
2020, n. 19, convertito nella legge 22  maggio  2020,  n.  35  e  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri delegati,  tra  cui
quello del 22  marzo  2020.  Questo  giudicante  e'  consapevole  che
secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale,  anche  di  codesta
Corte costituzionale, il diritto vivente  e'  dettato  dall'indirizzo
interpretativo della Corte suprema di  cassazione,  come  giudice  di
legittimita' (ex multis sentenza n. 252/2020) dotato  del  potere  di
nomofilachia, ai sensi  dell'art.  68  della  legge  sull'ordinamento
giudiziario.  Tuttavia,  nel  caso  qui  in  esame,  trattandosi   di
normativa emergenziale  ad  efficacia  temporanea,  l'attesa  per  la
formazione di un diritto vivente, da parte  della  giurisprudenza  di
legittimita', potrebbe rendere totalmente ineffettivo l'intervento di
codesta Corte, se  la  pronuncia  interverra'  quando  la  situazione
emergenziale  sara'  terminata.  Peraltro,  la  notevole   importanza
concreta della questione relativa  alla  fonte  di  produzione  delle
norme in oggetto,  che  investono  fondamentali  diritti  e  liberta'
costituzionali gravemente limitati di tutta la popolazione nel nostro
Stato, inducono il giudicante a ritenere indispensabile  l'intervento
di codesto giudice delle leggi sulla  conformita'  alla  Costituzione
della nuova fonte di produzione normativa introdotta  dagli  articoli
1, 2 e 3, del decreto-legge del 23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito
nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e  degli  articoli  1,  2  e  4,  del
decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  nella  legge  22
maggio 2020, n. 35, che hanno delegato al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri od  ad  ordinanze  ministeriali  o  locali  il
potere  di  dettare  vere  e  proprie  norme  generali  ed   astratte
derogatorie di fonti normative di rango ordinario o primario,  aventi
cioe' forza  di  legge,  in  virtu'  del  rinvio  operato  agli  atti
amministrativi dalle nonne citate dei decreti legge sopraindicati. 
    2.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli   1,   2   e   3,   del
decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6  (in  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), convertito nella  legge
5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale  - n.  61
del 9 marzo 2020) e degli articoli 1, 2 e 4, del decreto-legge del 25
marzo 2020 n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79  del
25 marzo 2020), convertito nella legge 22  maggio  2020,  n.  35  (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 132 del 23 maggio 2020)  per
violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 
A) La normativa in dubbio d'incostituzionalita'. 
    Il decreto-legge del 23 febbraio  2020,  n.  6,  stabilisce  agli
articoli 1, 2 e 3, le seguenti disposizioni «Art. 1. (Misure  urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19). - 1. Allo scopo  di  evitare
il diffondersi del COVID-19,  nei  comuni  o  nelle  aree  nei  quali
risulta positiva almeno una persona per la quale non  si  conosce  la
fonte di trasmissione  o  comunque  nei  quali  vi  e'  un  caso  non
riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'  interessata
dal contagio del  menzionato  virus,  le  autorita'  competenti  sono
tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata  e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 
    2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti: 
        a)  divieto  di  allontanamento  dal   comune   o   dall'area
interessata da parte di tutti gli  individui  comunque  presenti  nel
comune o nell'area; 
        b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
        c) sospensione di manifestazioni o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
        d) sospensione dei servizi educativi  dell'infanzia  e  delle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle
attivita' scolastiche e  di  formazione  superiore,  compresa  quella
universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
        e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei  musei
e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
        f) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione  organizzati  dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul
territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la
disposizione di cui all'art. 41, comma 4, del decreto legislativo  23
maggio 2011, n. 79; 
        g) sospensione delle procedure concorsuali  per  l'assunzione
di personale; 
        h)   applicazione   della   misura   della   quarantena   con
sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto  contatti  stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 
        i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno
fatto ingresso in Italia  da  zone  a  rischio  epidemiologico,  come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
        j) chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  esclusi  gli
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
        k)  chiusura  o  limitazione  dell'attivita'   degli   uffici
pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno
1990, n. 146, specificamente individuati; 
        i) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e
agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'
sia  condizionato   all'utilizzo   di   dispositivi   di   protezione
individuale  o  all'adozione  di  particolari   misure   di   cautela
individuate dall'autorita' competente; 
        m) limitazione all'accesso  o  sospensione  dei  servizi  del
trasporto di  merci  e  di  persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,
marittimo e nelle  acque  interne,  su  rete  nazionale,  nonche'  di
trasporto pubblico locale,  anche  non  di  linea,  salvo  specifiche
deroghe previste dai provvedimenti di cui all'art. 3; 
        n) sospensione delle attivita' lavorative per le  imprese,  a
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'
domiciliare; 
        o)  sospensione  o  limitazione   dello   svolgimento   delle
attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle
attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte  al
di fuori del comune o dall'area indicata, salvo  specifiche  deroghe,
anche in ordine  ai  presupposti,  ai  limiti  e  alle  modalita'  di
svolgimento del lavoro  agile,  previste  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 3. 
    Art. 2.  (Ulteriori misure di gestione dell'emergenza).  - 1.  Le
autorita'   competenti   possono   adottare   ulteriori   misure   di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui
all'art. 1, comma 1. 
    Art. 3. (Attuazione delle misure di contenimento). - 1. Le misure
di cui agli articoli 1 e 2 sono  adottate,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,
sentito il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   Ministri
competenti  per  materia,  nonche'  dai  presidenti   delle   regioni
competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola
regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino
il territorio nazionale. 
    2. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono
essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,
n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
e dell'art. 50 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, approvato con decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267. 
    3. Sono fatti salvi gli effetti delle  ordinanze  contingibili  e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
    4. Salvo che il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
mancato rispetto delle misure di  contenimento  di  cui  al  presente
decreto e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 
    5.  Il   prefetto,   informando   preventivamente   il   Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali. 
    6. I termini del controllo preventivo della Corte dei  conti,  di
cui all'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
    Inoltre, gli articoli 1, 2 e 4, del decreto-legge  del  25  marzo
2020,  n.  19,  convertito  nella  legge  22  maggio  2020,  n.   35,
stabiliscono: 
        «Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19. -  1.
Per  contenere  e  contrastare  i  rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus. 
        2. Ai sensi e per le finalita' di cui  al  comma  1,  possono
essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e  proporzionalita'
al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure: 
          a) limitazione  della  circolazione  delle  persone,  anche
prevedendo  limitazioni  alla  possibilita'  di  allontanarsi   dalla
propria  residenza,  domicilio  o  dimora  se  non  per   spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da  esigenze
lavorative, da situazioni di  necessita'  o  urgenza,  da  motivi  di
salute o da altre specifiche ragioni; 
          b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,  aree
gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
          c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale; 
          d) applicazione della misura della quarantena precauzionale
ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi  confermati  di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di
fuori del territorio italiano; 
          e)  divieto  assoluto   di   allontanarsi   dalla   propria
abitazione o dimora per  le  persone  sottoposte  alla  misura  della
quarantena perche' risultate positive al virus; 
          f)  limitazione  o   divieto   delle   riunioni   o   degli
assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
          g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative
di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di  riunione  in
luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo, ricreativo e religioso; 
          h)  sospensione  delle  cerimonie   civili   e   religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
          i) chiusura di cinema, teatri, sale  da  concerto  sale  da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione; 
          l) sospensione dei congressi, di ogni tipo  di  riunione  o
evento  sociale  e  di   ogni   altra   attivita'   convegnistica   o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
          m) limitazione  o  sospensione  di  eventi  e  competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o  privati,
ivi compresa la possibilita' di disporre la  chiusura  temporanea  di
palestre,  centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e
impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi; 
          n)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in  luoghi  aperti
al pubblico; 
          o) possibilita' di disporre  di  affidare  alle  competenti
autorita' statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; 
          p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,  e  delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
o prove di esame, ferma  la  possibilita'  del  loro  svolgimento  di
attivita' in modalita' a distanza; 
          q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 
          r) limitazione o sospensione dei  servizi  di  apertura  al
pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e  luoghi  della
cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari  sull'accesso
libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
          s) limitazione della presenza fisica dei  dipendenti  negli
uffici delle  amministrazioni  pubbliche,  fatte  comunque  salve  le
attivita'  indifferibili  e  l'erogazione  dei   servizi   essenziali
prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; 
          t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali  e
selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla
legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di
svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici
incarichi; 
          u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le
condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; 
          v)   limitazione   o   sospensione   delle   attivita'   di
somministrazione al  pubblico  di  bevande  e  alimenti,  nonche'  di
consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 
          z) limitazione o sospensione di altre  attivita'  d'impresa
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale; 
          aa) limitazione allo svolgimento  di  fiere  e  mercati,  a
eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; 
          bb) specifici divieti o limitazioni per gli  accompagnatori
dei pazienti nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti  emergenze  e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); 
          cc) limitazione dell'accesso  di  parenti  e  visitatori  a
strutture  di  ospitalita'  e  lungo  degenza,  residenze   sanitarie
assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture
residenziali  per  anziani,  autosufficienti,  e  non,  nonche'  agli
istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; 
          dd)  obblighi  di  comunicazione  al   servizio   sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato
in    zone    a    rischio    epidemiologico    come     identificate
dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  o  dal  Ministro  della
salute; 
          ee) adozione di misure di  informazione  e  di  prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico; 
          ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche  in
deroga alla disciplina vigente; 
          gg) previsione che  le  attivita'  consentite  si  svolgano
previa assunzione da parte del  titolare  o  del  gestore  di  misure
idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre
le condizioni per garantire il rispetto della distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anticontagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale; 
          hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni
alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso
per caso affidata a autorita' pubbliche  specificamente  individuate.
3. Per la durata dell'emergenza  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto  assunto  dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. 
        Art. 2. (Attuazione delle misure di  contenimento)  -  1.  Le
misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  ministri
competenti  per  materia,  nonche'   i   presidenti   delle   regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
competenti per  materia.  Per  i  profili  tecnico-scientifici  e  le
valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il  Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 
        2. Nelle more dell'adozione dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per
situazioni sopravvenute le misure di cui all'art.  1  possono  essere
adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della  legge
23 dicembre 1978, n. 833. 
        3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti  adottati
sulla base dei  decreti  e  delle  ordinanze  emanati  ai  sensi  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei  termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,
9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come  ancora  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure,
ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite
di ulteriori dieci giorni. 
        4. Per gli atti adottati ai  sensi  del  presente  decreto  i
termini per il controllo preventivo della Corte  dei  conti,  di  cui
all'art. 27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
        5.  I  provvedimenti  emanati  in  attuazione  del   presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e comunicati alle Camere entro  il  giorno  successivo  alla
loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  un
Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere
sulle misure adottate ai sensi del presente decreto. 
        Art.  3.   (Misure   urgenti   di   carattere   regionale   o
infraregionale)  -  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma  1,  e
con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in  relazione
a specifiche situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del  rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di
cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito  delle  attivita'
di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e  di
quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. 
        2. I sindaci non possono adottare,  a  pena  di  inefficacia,
ordinanze contingibili e urgenti dirette a  fronteggiare  l'emergenza
in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto
cui al comma 1. 
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. 
        Art. 4. (Sanzioni e  controlli)  -  1.  Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure  di  contenimento
di  cui  all'art.  1,  comma  2,  individuate  e  applicate   con   i
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   ovvero
dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le  sanzioni
contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da  ogni
altra disposizione di legge attributiva  di  poteri  per  ragioni  di
sanita', di cui all'art. 3, comma 3. Se  il  mancato  rispetto  delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni
sono aumentate fino a un terzo. 
        2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i),  m),  p),
u), v), z) e aa), si applica altresi' -  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a
trenta giorni. 
        3. Le violazioni sono  accertate  ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art.  202
del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  in  materia  di
pagamento in misura ridotta. Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle
misure di cui all'art. 2, comma 1, sono  irrogate  dal  prefetto.  Le
sanzioni per le violazioni  delle  misure  di  cui  all'art.  3  sono
irrogate  dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi
procedimenti si applica l'art. 103 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18. 
        4. All'atto dell'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al
comma  2,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura provvisoria dell'attivo' o dell'esercizio per una  durata
non superiore a cinque giorni. Il periodo di chiusura provvisoria  e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. 
        5.  In  caso   di   reiterata   violazione   della   medesima
disposizione la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella
accessoria e' applicata nella misura massima. 
        6. Salvo che il fatto costituisca  violazione  dell'art.  452
del codice penale o comunque piu' grave reato,  la  violazione  della
misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera e),  e'  punita  ai  sensi
dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo  unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
        7. Al comma 1 dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, le parole "con  l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire  800.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a diciotto mesi
e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000". 
        8. Le disposizioni del presente  articolo  che  sostituiscono
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano  anche  alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, ma in tali casi  le  sanzioni  amministrative  sono
applicate nella misura minima ridotta alla  meta'.  Si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni  degli  articoli  101  e  102  del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
        9.  Il  prefetto,  informando  preventivamente  il   Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e, ove  occorra,  delle,  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali.  Al  personale  delle  Forze  armate
impiegato,  previo  provvedimento  del   prefetto   competente,   per
assicurare l'esecuzione delle misure  di  contenimento  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e' attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza». 
    In attuazione delle citate disposizioni, per quel che rileva  nel
presente giudizio, e' stato emanato il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  22  marzo  2020  che  stabiliva,  ratione
temporis, all'art. 1 «1. Allo scopo di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono
adottate le seguenti misure:  a)  sono  sospese  tutte  le  attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 1 e salvo quanto  di  seguito  disposto.  Le  attivita'
professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni  di  cui
all'art. 1,  punto  7,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta  fermo
quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18.
Resta fermo,  per  le  attivita'  commerciali,  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11  marzo  2020  e
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.  L'elenco
dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato  con  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; b) e' fatto divieto a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta
urgenza ovvero per motivi di  salute;  conseguentemente  all'art.  1,
comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o  residenza»  sono  soppresse;  c)  le
attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera  a)
possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza  o
lavoro agile; 
    e)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono
funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita'
di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei
servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al
prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella
quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni
beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita'
consentite; il prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora
ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo
precedente.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione
dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata  sulla  base  della
comunicazione resa; 
    Sono comunque consentite le  attivita'  che  erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio
di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'art. 101 del codice beni  culturali,  nonche'  dei
servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza  o  in
modalita' da remoto nei  limiti  attualmente  consentiti;  e'  sempre
consentita l'attivita' di produzione, trasporto,  commercializzazione
e  consegna  di   farmaci,   tecnologia   sanitaria   e   dispositivi
medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. 
    Resta altresi' consentita ogni attivita'  comunque  funzionale  a
fronteggiare l'emergenza;  g)  sono  consentite  le  attivita'  degli
impianti  a  ciclo  produttivo  continuo,  previa  comunicazione   al
prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla
cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un
pericolo di  incidenti.  Il  prefetto  puo'  sospendere  le  predette
attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui  al
periodo  precedente.   Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   di
sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente  esercitata  sulla
base della dichiarazione resa.  In  ogni  caso,  non  e'  soggetta  a
comunicazione  l'attivita'  dei  predetti  impianti   finalizzata   a
garantire l'erogazione di un servizio pubblico  essenziale;  h)  sono
consentite  le  attivita'  dell'industria  dell'aerospazio  e   della
difesa, nonche'  le  altre  attivita'  di  rilevanza  strategica  per
l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  prefetto   della
provincia ove sono ubicate le attivita' produttive». 
    Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
9  marzo  2020,  in  vigore  al  momento  della  presunta  violazione
stabiliva  che  «1.  Allo  scopo  di  contrastare  e   contenere   il
diffondersi del virus COVID-19  le  misure  di  cui  all'art.  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  sono
estese all'intero territorio nazionale», ed il rinviato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  marzo  2020,   ove
stabilisce che «Art. 1. Misure urgenti di contenimento  del  contagio
nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,  Piacenza,
Reggio nell'Emilia,  Rimini,  Pesaro  e  Urbino,  Alessandria,  Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria,
Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e
Venezia, sono adottate le seguenti misure: 
        a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in  entrata
e in uscita dai  territori  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'
all'interno dei medesimi territori, salvo  che  per  gli  spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita'
ovvero spostamenti per motivi di salute». 
B) Le ragioni del dubbio di costituzionalita'. 
    Dalle  disposizioni  riportate  risulta  delineato   il   sistema
normativo introdotto dai citati decreti-legge/decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri:  le  disposizioni  dei  decreti-legge  n.
6/2020 e n. 19/2020 hanno delegato ad atti amministrativi, i  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri,  la  disciplina  di  nuovi
illeciti,  prima  penali  e,   poi   amministrativi.   In   sostanza,
considerato che  la  legge  n.  689/1981  all'art.  1  stabilisce  il
principio di riserva di legge per la responsabilita'  amministrativa,
prevedendo  che  «nessuno   puo'   essere   sottoposto   a   sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima   della   commissione    della    violazione»,    il    sistema
decreti-legge/decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
previsto una forma di vera e propria delega legislativa, in quanto, i
decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  hanno  introdotto
degli illeciti amministrativi, come il  divieto  di  spostamento,  ad
esempio, innovando e modificando quanto previsto dal  citato  art.  1
della legge n. 689/1981, cioe' ricevendo una vera e propria «forza di
legge», nonostante tali decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri siano pacificamente meri atti amministrativi. Peraltro, tale
commistione tra decreti-legge ed  atti  amministrativi,  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  e'  stata  anche  di  recente
ritenuta non prevista dalla Costituzione (S. Cassese,  «Troppe  norme
scritte senza  buon  senso  -  cosi'  si  alimenta  la  sfiducia  dei
cittadini», in «Il Messaggero», del 20 dicembre 2020). 
    In sostanza, il sistema normativo sopra riportato ha previsto una
forma di delegazione  legislativa,  quella  cioe'  dei  decreti-legge
deleganti ai  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delegati, non solo non prevista  dalla  Costituzione,  ma  in  aperto
contrasto  con  la  stessa  ed,  in  particolare,  con  il  principio
indiscusso di tipicita' delle  fonti-atto  di  produzione  normativa.
Infatti,  la  Costituzione  della  Repubblica,  dopo  aver   previsto
all'art. 76, primo comma,  che  la  funzione  legislativa  spetta  al
Parlamento, stabilendo che «l'esercizio  della  funzione  legislativa
non puo' essere delegato [724 ] al Governo se non con  determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato  e  per
oggetti definiti», prosegue all'art. 77, imponendo, al  comma  1  che
«il Governo non puo', senza delegazione delle  Camere  [76],  emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria». 
    Appare, allora, evidente come la Costituzione  preveda  solo  una
possibilita' di delega legislativa, quella della legge-delega  e  del
decreto-legislativo. Tale binomio non appare derogabile senza  andare
in aperto contrasto con la Carta costituzionale. Se poi, come,  nella
specie, si prevede addirittura che il  Governo  deleghi  la  funzione
legislativa, addirittura ad un atto amministrativo, come  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  allora,  a  ritenerne  la
illegittimita'   costituzionale   soggiunge   anche   il   precedente
orientamento della Corte costituzionale, la quale ha gia' avuto  modo
di affermare che un atto avente  forza  di  legge,  come  il  decreto
legislativo  e'  viziato  da  illegittimita'  costituzionale  qualora
domandi di fatto  la  funzione  legislativa  ad  atti  amministrativi
(Corte Costituzionale, n. 104/2017). In conclusione, sul punto,  deve
ritenersi come il sistema sopra riportato  decreti-legge/decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri  abbia  aggirato  il  principio
cardine di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per  cui  la
funzione legislativa e' affidata al Parlamento,  che  puo'  delegarla
solo con una legge-delega e comunque giammai ad  atti  amministrativi
come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, cioe' ad un
solo, ancorche' autorevole, componente del Governo. Appare, pertanto,
sussistente, nella specie, una  vera  e  propria  lesione  del  patto
costituzionale sottostante alla nostra Carta fondamentale, in  quanto
il sistema delle fonti normative delineato dalla  Costituzione  della
Repubblica non  appare  suscettibile  di  modifiche  di  fatto  senza
innescare un grave vulnus che solo il giudice  delle  leggi  potrebbe
ricomporre. 
    3.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli   1,   2   e   3,   del
decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6  (in  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), convertito nella  legge
5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  61
del 9 marzo 2020) e degli articoli 1, 2 e 4, del decreto-legge del 25
marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del
25 marzo 2020), convertito nella legge 22  maggio  2020,  n.  35  (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 132 del 23 maggio 2020)  per
violazione degli articoli 78 e 77 della Costituzione. 
A) La normativa in dubbio d'incostituzionalita'. 
    Sul punto si rinvia alla lettera A) del numero che precede. 
B) Le ragioni del dubbio di costituzionalita'. 
    Dalle disposizioni riportate  nel  numero  che  precede,  risulta
delineato   il    sistema    normativo    introdotto    dai    citati
decreti-legge/decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
oltreche' come sistema di  produzione  di  una  fonte  normativa  non
prevista dalla Costituzione ed, in sostanziale aggiramento  dell'art.
76 della stessa, anche come nuovo sistema di  uno  statuto  normativo
della emergenza. In sostanza, le disposizioni  dei  decreti-legge  n.
6/2020 e n. 19/2020 ed i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri delegati hanno inteso dettare le regole  normative  primarie
per  la  disciplina   della   emergenza   sanitaria.   Tuttavia,   la
Costituzione  della  Repubblica  prevede  un  unico   statuto   della
emergenza previsto per la ipotesi  disciplinata  dall'art.  78  dello
«Stato  di  guerra».  Solo  per  tale  ipotesi  si  prevedono  poteri
necessari per il Governo deliberati dalle camere e con  dichiarazione
del Presidente della Repubblica (art. 87 della Costituzione). Nessuna
altra ipotesi di emergenza, nel  nostro  ordinamento  costituzionale,
puo'  essere  fonte  di  poteri  speciali  o  legittimanti  fonti  di
produzione normativa  diverse  da  quelle  previste,  cioe'  il  mero
decreto-legge, con conseguente illegittimita'  costituzionale  di  un
sistema  non   previsto   dalla   Costituzione,   come   quello   dei
decreti-legge/decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
(Osservatorio permanente della legalita' costituzionale,  Il  governo
giuridico  della  pandemia,  2020).  Basti   pensare   che,   secondo
autorevole dottrina, (P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni  di
diritto pubblico, Padova, 7ª edizione,  1985,  461-462)  addirittura,
sarebbero di dubbia legittimita' costituzionale, il  decreto-legge  o
la legge-delega, che a causa  della  emergenza  sospendessero  alcuni
diritti    costituzionali,    ritenendo    necessaria    una    legge
costituzionale, neppure immaginando la fattispecie,  ben  piu'  grave
dal   punto   di   visto   della    lesione    costituzionale,    del
decreto-legge/decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sicuramente,  ritenuto  costituzionalmente  illegittimo  per   logica
conseguenziale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  giudice,  visto  l'art.  23  della  legge  n.  87/1953,   non
definitivamente pronunciando: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale di cui all'oggetto; 
        dispone la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        sospende il presente giudizio sino alla  pubblicazione  della
pronunzia della Corte costituzionale; 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza alle parti e per la notifica della stessa al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Frosinone, il 23 dicembre 2020. 
 
              Il Giudice onorario di pace: Manganiello