N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2020
Ordinanza dell'11 dicembre 2020 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di B. A. e altri. Processo penale - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che, quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. - Codice di procedura penale, art. 578.(GU n.10 del 10-3-2021 )
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione unica penale Composta dai sigg.: dott. Vincenzo Scardia, Presidente; dott. Domenico Toni, Consigliere; dott. Giuseppe Biondi, Consigliere rel. Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di: 1) B ... A ... , nato a difeso di fiducia dall'avv. Andrea D'Agostino del Foro di Brindisi; 2) M ... G ..., nato a Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Della Corte del Foro di Brindisi; 3) C ... A ..., nato a Difeso di ufficio dall'avv. Giovanni Barba del Foro di Brindisi; 4) C ... G ..., nato a Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Della Corte del Foro di Brindisi; 5) C ... V ..., nato Difeso di fiducia dall'avv. Andrea D'Agostino del Foro di Brindisi; Imputati: (vedi imputazione allegata) Imputati dei reati di: B ... A ..., M ... G ..., C ... A .., C... G... B ... P ... T ... D ..., C ... V ..., C ... M ... L ..., B ... R ... M ... e D ... C ...; A) 416, 1°, 2° e 3° comma, 640 del codice penale, 61 n. 7 e 11, del codice penale, per avete B ... A ... e P ..., M ... G ..., C ... A ... e G ..., T ... D ... e C ... V ..., in qualita' di promotori ed organizzatori, C ... M ..., B ... R ... M ... e D ... C ..., in qualita' di partecipi, rispettivamente costituito e preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio ed, in particolare, di delitti di appropriazione indebita e truffa ai danni di numerosi produttori di latte della ..., tra i quali i delitti di truffa descritti nei capi di imputazione che seguono, con condotte consistite, in particolare: B ... A ... (sodo della ...), M ... Giordano (amministratore e rappresentante legale della ... dal 28 febbraio 2012), C ... G ... (socio della ... T ... D ... (socio della ...) e C ... V ... (amministratore della ... sino al 28 febbraio 2012 e' successivamente socio della ditta), nell'avete costituito la ditta ... avente ad oggetto l'attivita' di trasporto del latte, societa' con sede legale fittizia in ... alla via ... e priva di operativita' commerciale; B ... A ..., M ..., C ... G ..., T ... e C ..., nel presentarsi di volta in volta ai vari produttori di latte, in qualita' di soci della « ... » o di amministratori della stessa, fornendo false garanzie sulla solvibiiita' della ditta - indicata quale nuova societa' emergente nel settore della raccolta del latte e dotata di «buone credenziali» - e provvedendo, in tale veste, a concordare con le pp.oo. le modalita' di pagamento delle varie forniture di latte, consegnando somme in contanti c/o in assegno a titolo di caparra - cosi' carpendo la buona fede delle vittime e dimostrando la serieta' dell'offerta - salvo poi a consegnare, a saldo delle forniture, assegni bancari tratti su conti correnti intestati a cortei che, prima dell'incasso, veniva privati di copertura finanziaria; C ... e A ..., M ... e B ... P ..., nel prelevare, di volta in volta, le varie forniture di latte, in qualita' di autisti della ditta; C ..., C ..., B ... e D ... nell'accendere diversi conti correnti bancari presso diverse filiali della Puglia e della Basilicata (UBI Carime di ..., Banca Popolare di ... con sede in ..., BNL di ..., Banca di ... filiali di ...) utilizzati per l'emissione degli assegni consegnati a saldo delle forniture, previo versamento di somme contanti sui suddetti conti, ai solo scopo di garantire la copertura minima necessaria ad ottenere il rilascio dei carnet, salvo, poi, a ritirare, poco dopo tempo la valuta, cosi' lasciandoli senza provvista al momento dell'incasso da pane dei fornitoti; In ... sede legale della societa' ... e in altre localita' della province di ... sino al luglio 2012. B ... A ... M ... G ... e C ... A ...; B) 81 cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi e raggiri consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che aveva pregiassi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di latte), fine di carpirne la buona fede delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta. « ... » quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), nonche' B ... A ... e M ... G ... nel consegnare una caparra di euro 500,00 mediante assegno bancario rilasciato dallo stesso B ... A ... indotto in errore il produttore di latte B ... R ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta al M ... ed al C ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, pagamento a saldo, in quanto il B ... consegnava alla vittima diversi assegni post-datati, poi risultati privi di copertura e protestati, in tal modo procurando a se' e ai correi ingiusto profitto, pari a complessivi euro 23.879.10, con pari danno per la vittima; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dal giugno 2011 sino al marzo 2012. B ... A ... M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... C) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di altro produttore di latte (P ... L ...), loro cliente e conoscente della vittima (e a sua volta vittima della truffa contestata al capo Q) nonche' nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - indotto in errore il produttore di latte M ... A ... (nato a ... circa la solvibilita' della stessa ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima, accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del latte, contattando B ... A ..., M ... G ... per concordare il ritiro del prodotto, consegnando di' volta in volta le partite di latte al C ... A ... e a M... G ... , incaricati per il ritiro, senza ottenere il pagamento a saldo delle varie partite di latte; in particolare, C ... A ... consegnava alla vittima, al momento del ritiro del prodotto, alcune cambiali e alcuni assegni, tutti rimasti insoluti, mentre B ... A ..., C ... G ... e M ... G .... tentavano, a loro volta, di convincere la vittima a non incassare tali titoli, in tal modo procurando a se' stessi un ingiusto profitto pari ad euro 120.104.19, con pari danno per la vittima; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' cd abusando del rapporto di prestazione d'opera In ... dal novembre 2011 all'aprile 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... D) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di' latte) al fine di carpirne la buona fede delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di « buone credeziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), nonche' B ... A ..., M ... G ... e C .... G ... nel presentarsi alla vittima proponendogli una di euro 2.000.00 , poi ridotta a 500,00 euro in contanti indotto in errore il produttore di latte P ... F ... titolare della Societa' Agricola « ... » circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M ... G ..., C ... A ... e B ... P ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto il B ... ed il M ... consegnavano alla vittima alcuni assegni post-datati, poi risultati privi di copertura e protestati, in tal modo procurando a se' e ai correi un ingiusto profitto, pari a complessivi euro 33.125.40; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre 2011 al marzo 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e C ... V ... E) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di latte) al fine di carpirne la buona fede delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), in particolare, M ... G ... e B ... A ... presentandosi alla vittima e proponendogli una caparra di euro 1.500.00, consegnata dal M ... mediante assegno post-datato di giorni 60, a firma di C ... V ..., successivamente risultato scoperto - indotto in errore il produttore di latte S ... V ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M ... G ... a C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto il B ..., il M ... e C ... G ... consegnavano alla vittima, di volta in volta, alcuni assegni post-datati, poi risultati privi di copertura e protestati, in tal modo procurando a se' stessi un ingiusto profitto pari ad euro 49.441.39; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dal dicembre 2011 al mazzo 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... F) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di latte) al fine di carpirne la buona fede delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativa lecita), in particolare, M ... e B ... A ... presentandosi alla vittima e proponendogli una caparra di euro 1.000.00, consegnata dal M ... in contanti - indotto in errore D ... F ... G ..., gestore della Azienda « ... » proprieta' della madre S ... C ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M ... G..., B... P... e C... A..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto il B ... e il M ... consegnavano alla vittima, di volta in volta, alcuni assegni post-datati, poi risultati privi di copertura e protestati, in tal modo procurando a se' stessi un ingiusto profitto pari ad euro 9.531.28; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre al giugno 2012. M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... G) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nel garantire la solvibilita' della ditta « ... », quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), in particolare, C ... G ... presentandosi alla vittima e consegnandole un assegno post-datato a 45 giorni titolo di caparra - indotto in errore G ... G ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidate alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a B ... P .... e C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto M ... G ... e C ... G ... consegnavano alla vittima alcuni assegni post-datati per un importo complessivo di euro 8100,00, successivamente risultati privi di copertura, in tal modo procurando a se' stessi un ingiusto profitto pari ad euro 30.000.00; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre 2011 al luglio 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... H) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11, del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di altro produttore di latte (P ... L ...), loro cliente e conoscente della vittima (e a sua volta vittima della truffa contestata al capo Q) nonche' nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - indotto in errore il produttore di latte M ... V ... N ... circa la solvibilita' della stessa ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima, accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del latte, contattando B .. A ... telefonicamente, e, successivamente, prendendo accordi diretti con M ... G ... e C ... G ... per concordare il ritiro del prodotto, consegnando di volta in volta le partite di latte a C ... A ... e a M ... G ..., incaricati per il ritiro, senza ottenere il pagamento a saldo delle varie partite di latte; in particolare, C ... A ... consegnava dapprima alla vittima, al momento del ritiro del prodotto, una cambiale pari ad euro 5.413.80, con scadenza 5 maggio 2012, poi risultata priva di copertura, e, successivamente, ometteva di versare le somme dovute, in tal modo procurando a se' stesso ed ai correi un ingiusto profitto pari ad euro 34.025.24, con pari danno per la vittima; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre 2011 al maggio 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e T ... D ... I) 81 cpv., 110, 640 del codice penale, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'av-valersi della intermediazione di altro produttore di latte (P ... L ...), loro cliente e conoscente della vittima (e a sua volta vittima della truffa contestata al capo Q), nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) nonche' B ... A ... presentandosi alla vittima e proponendogli una caparra di euro 5.000.00, consegnata a mezzo assegno bancario - indotto in errore il produttore di latte M ... A ... circa la solvibilita' della stessa ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima, accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del latte, contattando B ... A ... telefonicamente e, successivamente, prendendo accordi per il ritiro del prodotto e le modalita' di pagamento direttamente con M ... G... e T ... D ... - quest'ultimo presentato alla vittima dal M ... quale nuovo socio della ditta - consegnando di volta in volta le partite di latte a C ... A ... e a M ... G ..., incaricati per il ritiro, senza ottenere, tuttavia, il pagamento a saldo delle varie partite di latte; in particolare M ... G ... e C ... A ... consegnavano alla vittima alcune cambiali e alcuni assegni post-datati, poi risultati privi di copertura e C ... G ..., a sua volta, tentava di convincere la vittima a non incassare una delle cambiali emesse in suo favore, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto, pari ad euro 120.104.19, con pari danno per la vittima; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante graviti ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre 2011 al maggio 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... L) 81 cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di latte) al fine di carpirne la buona fede delle vittime, in particolare, M ... G ... e B ... A ... presentandosi alla vittima, quali soci della ditta « ... », indicata falsamente quale nuova ditta emergente nel settore c dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - indotto in errore il produttore di latte T ... C ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M .. G .... e a C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento, al momento del ritiro della merce; in particolare, in una occasione, B ... P ... e C ... G ... consegnavano alla vittima un assegno bancario dell'importo di euro 7.500,00, a firma B ... A ..., poi risultato privo di copertura mentre B ... A ..., M ... G ... e C ... A ... tentavano di convincere la vittima a dilazionare pagamenti, senza mai versare in realta' quanto dovuto ed in tal modo procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 41.594.00; Con l'aggravante di avete arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dal settembre 2011 al maggio 2012. B ... A ..., M ... G ... e C ... A ... M) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... G ..., altro produttore di latte che conosceva la vittima ed aveva avuto pregressi rapporti commerciali con la ditta, al fine di carpire la buona fede di quest'ultima, in particolare, B ... A ... presentandosi alla vittima quale socio della ditta « ... », indicata falsamente quale nuova ditta emergente nel settore e dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), induceva in errore B ... P ... , circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidate alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M ... G ... e a C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento, al momento del ritiro della merce; in particolare, M ... G ... e C ... A ... consegnavano alla vittima, al momento del ritiro del prodotto, un assegno compilato solo in parte, senza indicazione del beneficiario, dell'importo di euro 1.700,00, rifiutato dalla vittima perche' non emesso dalla ditta e, successivamente, tentavano di convincerlo a dilazionare i pagamenti, senza mai versare quanto dovuto, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 25.511,48; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dal febbraio 2012 al maggio 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... N) 81, cpv., 110, 640 del codice penale, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione dei programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'avvalersi della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di una azienda di mangimi della zona che a-veva pregressi rapporti di collaborazione con i diversi produttori di latte) al fine di carpire la buona fede della vittima, in particolare, M ... G ... e B ... A ... presentandosi alla vittima, quali soci della ditta « ... », indicata falsamente quale nuova ditta emergente nel settore e dotata di «buone credenziali» (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - indotto in errore il produttore di latte in danno di D'O ... A ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a M ... G ... e a C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il saldo, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 2.124,40; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dall'ottobre 2011 al dicembre 2011. B ... A ... O) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - indotto in. errore M ... G ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad e 4.000,00. Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravidi ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dal settembre 2011 al gennaio 2012. B ... A ... e M ... G ... P) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti il B ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativa lecita) - ed il M ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore M ... M ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 32.295.56. Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., da novembre 2011 ad aprile 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... Q) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali« (ma, in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), in particolare, e B ... A ... presentandosi alla vittima quali soci della ditta e nei consegnare delle somme in contanti a titolo di caparra indotto in errore P ... L ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di affidate alla ditta « l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta a B ... P ... e C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto B ... A ... ed il M ... consegnavano alla vittima, di volta in volta, alcune cambiali di importi variabili (euro 6.0000, 10.0000 e 9.992.53) tutte post-datate e poi protestate, in tal modo procurando a se' stessi un ingiusto profitto con pari danno per la vittima pari ad Euro 90.000. Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., nel mese di novembre 2011. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... R) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti il B ... A ... ed il M ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nei settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita), C ... A ... e B ... P ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore M ... F ... circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento dei prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 55.000. Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita'. ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dal luglio al marzo 2012 B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... S) 81, cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti il B ... A ... ed il M ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - C ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore P ... P ... rappresentante legale della ditta ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versate le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto' pari ad euro 150.000; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dal luglio 2011 al giugno 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... T) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti il B ... A ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativa lecita) - C ... A ..., C ... G ... e M ... G ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore C ... P ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 26.000; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ..., dall'agosto 2011 al dicembre 2011. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... U) 81, cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso che cui al capo A) - con artifizi consistiti B ... A ... e M ... G ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore D ... D ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 27.500,00; Con l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di prestazione d'opera. In ... dal gennaio 2011 al marzo 2012. B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... V) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11, del codice penale, per avere, in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti il B ... A ... e M ... G ... nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa - quale nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia e priva di operativita' lecita) - C ... A ... e B ... P ... nel recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore T ... M ..., circa la solvibilita' della societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 4.060.00; Coni l'aggravante di avere arrecato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravita' ed abusando del rapporto di Prestazione d'opera. In ... dall'agosto 2011 all'aprile 2012. Con recidiva per C ... A ... ai sensi dell'art. 99, primo comma del codice penale. Con recidiva reiterata, ed infraquinquennale per D ... G ... O ..., ai sensi dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, secondo comma, n. 2 del codice penale. Parti civili costituite: I) M ... A ..., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuomo del Foro di Taranto; 2) G ... G ... rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuomo del Foro di Taranto; 3) M ... V ... N ..., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane del Foro di Taranto; 4) T ... C ..., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane di Foro di Taranto; 5) B ... P ..., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuomo del Foro di Taranto; 6) B ... R ..., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane del Foro di Taranto; 7) P ... L ..., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magistro del Foro di Bari; 8) M ... D ... L. ..., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuomo del Foro di Taranto; 9) M ... A ... rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane del Foro di Taranto; 10) P ... F ..., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magistro del Foro di Bari; 11) ..., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magistro del Foro di Bari; Osserva: 1. Premessa e svolgimento del processo. Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 settembre 2018, B ... A ... M ... G ... A ..., C ... G ... e C ... V ... venivano ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, quanto al capo C) limitatamente ad un danno di euro 38.874,60, esclusa, in relazione al capo A), la qualifica di promotore ed organizzatore per C ... A ... e, in relazione ai capi N), O) e V), l'aggravante di cui all'art. 61, p. 7) del codice penale, ritenuti, altresi', i reati avvinti dal vincolo della continuazione, venivano condannati B ... alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, M ... alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione, C ... A ... la pena di anni tre di reclusione, escluso l'aumento per la recidiva, C ... G ... alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e C ... V ... alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati venivano dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e venivano condannati, in solido, ai risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e spese di costituzione, ponendo a loro carico provvisionali liquidate in euro 15.000,00 per le parti civili M ... A ..., M ... D ... L ..., G ... G ..., M ... V ... N ..., T ... C ..., M ... A ..., B ... P ..., B ... R ..., in euro 45.000,00 per le parti civili P ... L ... e P ... F ..., euro 150.000,00 per la parte civile. Avverso la citata sentenza proponevano tempestivo appello i difensori degli imputati, censurando la pronuncia sulla base di motivi sostanzialmente analoghi, chiedendo l'assoluzione sia dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A), sia con riguardo ai reati-fine di truffa. L'udienza in appello del 18 marzo 2020 veniva rinviata di ufficio ai sensi dell'art. 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 18/20, convertito con modifiche in legge n. 27/20. La successiva udienza del 21 ottobre 2020 veniva rinviata per l'incompatibilita' alla trattazione del processo di uno dei consiglieri. All'odierna udienza dell'11 dicembre 2020, trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, decreto-legge n. 149/20, e' stata emessa la seguente ordinanza, che verra' comunicata alle partt. 2. In punto di rilevanza della questione. Va osservato che tutti i reati-fine contestati dal capo B) al capo V) sono estinti per prescrizione a fare data dal mese di ottobre dei 2020. Invero, la contestazione piu' recente riguarda quella di cui al capo S), che concerne la truffa in danno di P ... P ..., legale rappresentante della ..., commessa dal luglio del 2011 al giugno del 2012. Il termine massimo sarebbe maturato nel mese di dicembre del 2019. Va aggiunto poi un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a mesi sei e giorni ventisei relativo al rinvio dell'udienza di primo grado del 24 marzo 2017 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dal competente organismo forense e il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 per il rinvio di ufficio dell'udienza del 18 marzo 2020 ai sensi dell'art. 83, decreto-legge n. 18/20, convertito con modifiche nella legge n. 27/20. Anche il delitto di cui al capo A), con riguardo al mero partecipante all'associazione, C ... A ..., risulterebbe estinto per prescrizione a fare data dal mese di novembre del 2020. Residuerebbe, quindi, sotto il profilo penale, esclusivamente la contestazione di cui al capo A) riguardante gli imputati individuati come promotori o organizzatori del sodalizio criminoso. Orbene, pur residuando la suddetta contestazione penale, deve osservarsi che le costituzioni di parte civile risultano tutte soprattutto incentrate sui singoli reati-fine. Anche la provvisionale, attualmente disposta dal- primo giudice, risulta determinata per tutte le parti civili costituite sulla base della prova raggiunta per i singoli reati-fine. Cio' posto, e' noto che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorieta' o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilita', salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione p.m. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art, 530, comma secondo, del codice di procedura penale (Cass. pen. sez. un. 28 maggio 2009, n. 35490). Invero, la previsione di cui all'art. 578 del codice di procedura penale - per la quale il giudice di appello o quello di legittimita', che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilita' dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155; in senso conforme Cass. pen. sez. un. 18 luglio 2013, n. 40109; Cass. pen. sez. V, 7 ottobre 2014, n. 3869/15). All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorieta' o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilita', salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilita' penale (Cass. per. sez. II, 18 luglio 2014, n. 38049). Come ha chiarito di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 176 dei 2019), nel processo penale l'azione civile «assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicche' e' destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati c alla rapida definizione dei processi» (ex plurimis, sentenza Corte Costitzionale n. 12 del 2016); l'assetto generale dei nuovo processo penale e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. Sicche' «l'idea di fondo sottesa alla nuova codificazione [...] e' che la costituzione di parte civile non dovesse essere comunque "incoraggiata"» (sentenza n. 12 del 2016). Il fulcro di questo sistema e' imperniato sull'art. 538 del codice di procedura penale: il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno se - e solo se - pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili. Il giudice penale, neppure quando emette sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente, puo' pronunciarsi distintamente sulle pretese restitutorie o risarcitorie della costituita parte civile. a' sufficiente ricordare in proposito il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza di condanna relativa a reato successivamente abrogato, nel dichiarare che il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili proprio perche' questi non possono, non accompagnarsi a una pronuncia di condanna dell'imputato (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 settembre - 7 novembre 2016, n. 46688). Cio' conferma il carattere accessorio di tali pretese civilistiche, quando fatte valere nella sede penale. Alla regola generale dell'alt 538 del codice di procedura penale, pero', l'art. 578 del codice di procedura penale, introduce una deroga. Se il giudice (penale) dell'impugnazione perviene a una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, non di meno decide sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata - con la sentenza impugnata - la condanna, anche generica, alle restituzioni al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, Inoltre, in sede di giudizio di cassazione, quando, infine, i gradi di merito sono esauriti, la cognizione delle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile puo' essere, a quel punto, devoluta al giudice civile. Infatti, l'art. 622 del codice di procedura penale prescrive che la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. Questo sistema complessivo, dunque, e' retto da una regola (art. 538 del codice di procedura penale) declinata con eccezioni (articoli 578 e 622 del codice di procedura penale). Orbene, a differenza della mera sentenza dichiarativa della prescrizione del reato in primo grado, che non puo' mai essere ritenuta sentenza di «condanna», non comportando l'attribuzione dello Corte costituzionale di condannato nei riguardi dell'imputato, la sentenza di appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di «condanna», e cio' si ricava espressamente anche dalla giurisprudenza di legittimita', e segnatamente dalla recente sentenza, delle Sezioni Unite, che ha affermato l'ammissibilita', sia agli effetti penali che civili della revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato in condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (Cass. pen. sez. un. 25 ottobre 2018, n. 6141/19). Invero, si legge nella sentenza, nel caso previsto dall'art. 578 del codice di procedura penale, come nell'analogo caso di cui all'art. 578-bis del codice di procedura penale, l'imputato va ritenuto «condannato» sebbene ai soli fini delle statuizioni civili o di confisca, e, dunque, la relativa sentenza potra' essere oggetto di revisione; ma questi casi sono radicalmente diversi da quelli in cui alla sentenza di prescrizione non si accompagna la statuizione civile o quella di confisca, perche' in questi casi l'imputato non potra' essere ritenuto un «condannato». Cosi ricostruito il sistema, deve osservarsi che, benche' estinti per prescrizione i reati-fine contestati agli imputati (e, come detto, in parte anche il delitto associativo di cui al capo A), almeno con riguardo alla contestazione elevata all'imputato C ... A ..., che, pertanto, vedrebbe dichiararsi estinti per prescrizione tutti i reati a lui ascritti), la presenza delle parti civili, in uno con i motivi di appello, tutti incentrati sull'assenza di penale responsabilita' in capo agli appellanti, obbligherebbero questa Corte ad una rivalutazione piena della responsabilita' «penale» degli imputati, in ordine agli stessi fatti-reato loro contestati, peraltro, sulla base del medesimo materiale probatorio avuto a disposizione dal giudice di prime cure, sia pure ai fini di confermare o meno le statuizioni civili disposte dal primo giudice. E' rilevante, pertanto, la questione della conformita' di tale sistema e, in particolare, dell'art. 578 del codice di procedura penale, che di esso e' la trasfusione normativa, relativamente al diritto fondamentale al rispetto della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, comma 2 CEDU, cosi' come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, da intendersi come parametro interposto dell'art. 117 Costituzione. Peraltro, la questione assume rilevanza anche in ordine alla conformita' dei sistema sopra delineato e, quindi, dell'art. 578 del codice di procedura penale, rispetto al diritto dell'Unione europea, e, in specie, in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE, anche in questo caso letti come parametri interposti degli articoli 11 e 117 Costituzione. 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 3.1. Rispetto alla CEDU. Come e' noto, l'art. 6, comma 2, CEDU tutela li «diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria». Considerata come una garanzia procedurale nel contesto di un processo penale, la presunzione di innocenza impone requisiti relativi, tra l'altro, all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alla pubblicita' preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato (Corte EDU, grande camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 93). Tuttavia, in linea con la necessita' di assicurare che diritto garantito dall'art. 6, comma 2, CEDU sia pratico e effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto. Il suo scopo generale, in questo secondo aspetto, e' quello di proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali e' stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorita' come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato (cfr. Corte Edu, grande camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 94; Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, § 314). Come espressamente indicato nell'articolo stesso, l'art. 6, comma 2, CEDU si applica quando una persona e' accusata di un reato. La Corte europea dei diritti umani ha ripetutamente sottolineato che si tratta di un concetto autonomo, che deve essere interpretato secondo i tre criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza, i noti Engel criteria (Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi). Per valutare qualsiasi denuncia ai sensi dell'art. 6, comma 2, CEDU, che insorga nell'ambito di un procedimento giudiziario, e' innanzitutto necessario accertare se il procedimento contestato comporti la determinazione di un'accusa penale, ai sensi della giurisprudenza della Corte (Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 95). Tuttavia, nei casi che riguardano il secondo aspetto della protezione offerta dall'art. 6, comma 2, CEDU, che si verifica quando il procedimento penale e' terminato, e' chiaro che l'applicazione di tale criterio e' inappropriata. In questi casi, il procedimento penale si e' necessariamente concluso e, a meno che il successivo procedimento giudiziario non dia luogo a una nuova imputazione penale ai sensi della Convenzione, se l'art. 6, comma 2 CEDU e' impiegato, deve esserlo per motivi diversi (Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 96). Sotto questo profilo, la Corte EDU e' stata chiamata a considerare l'applicazione dell'art. 6, comma 2, CEDU alte decisioni giudiziarie prese a seguito della conclusione del procedimento penale, a titolo di interruzione o dopo un'assoluzione, in procedimenti riguardanti, tra l'altro, l'imposizione di una responsabilita' civile per il pagamento di un risarcimento alla vittima (vedi Corte EDU 11 febbraio 2003, Ringvold c. Norvegia; Corte EDU 15 maggio 2008, Orr c. Norvegia; Corte EDU 19 aprile 2011, Erkol c. Turchia; Corte EDU 12 aprile 2012, Lagardere c. Francia). Nella gia' citata causa Allen c. Regno Unito, la Corte EDU ha formulato il principio della presunzione di innocenza nel contesto del secondo aspetto dell'art. 6, comma 2, CEDU sostanzialmente affermando che la presunzione di innocenza significa che, in presenza di un'accusa penale e di un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione, la persona che e' stata oggetto del procedimento penale e' innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza. In tale senso; pertanto, la presunzione di innocenza permarra' anche dopo la conclusione del procedimento penale, al fine di garantire che, per quanto riguarda qualsiasi accusa non provata, l'innocenza della persona in questione sia rispettata. Questa preoccupazione prioritaria e' alla base dell'approccio della Corte in merito all'applicabilita' dell'articolo 6, comma 2, CEDU in questi casi. Ogni qualvolta la questione dell'applicabilita' dell'articolo 6, comma 2, CEDU si pone nel contesto di un procedimento successivo, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un legame, come sopra indicato, tra il procedimento penale concluso e il procedimento successivo. Tale legame e' probabile che sussista, ad esempio, quando il procedimento successivo richiede l'esame dell'esito del procedimento penale precedente e, in particolare, quando obbliga il giudice ad analizzare la sentenza penale; a procedere a un esame o a una valutazione delle prove contenute nel fascicolo penale; a valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni o a tutti gli eventi che hanno portato all'accusa penale; a commentare le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente. Cio' posto, recentemente la Corte europea dei diritti umani e' stata chiamata ad occuparsi di un caso (Pasquini c. San Marino, n. 23349/17, sentenza della III Sezione della Corte EDU del 20 ottobre 2020) del tutto sovrapponibile a quello in esame in questo procedimento. Si trattava di un caso in cui il ricorrente, condannato in primo grado, non solo penalmente ma anche a risarcire il danno nei confronti della costituita parte civile, in sede di appello si vedeva dichiarare estinto il reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, sulla base dell'art. 196-bis del codice di procedura penale sanmarinese, che cosi' recita: «quando l'imputato e' stato condannato a reintegrare le cose o a risarcire alla parte civile i danni causati da un reato - anche se il danno e' ancora da quantificare - il giudice di appello, che dichiara il reato prescritto, decide sulle eccezioni relative agli obblighi derivanti dal reato, ai sensi dell'articolo 140 del codice penale». Il ricorrente adiva la Corte dei diritti umani lamentando la violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU. Ebbene la Corte europea, ribadendo consolidarti principi sopra riportati, riteneva, innanzitutto applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 6, comma 2, CEDU. Invero, il procedimento penale si era concluso in appello con l'interruzione del procedimento per prescrizione. In conseguenza dell'art. 196-bis del codice di procedura penale sanmarinese, io stesso giudice dell'appello penale che si pronunciava sull'imputazione penale era anche competente a decidere il risarcimento dovuto alla vittima. Tuttavia, la determinazione del risarcimento alla vittima era una fase successiva all'interruzione del procedimento penale. In quella fase, il giudice dell'appello penale era tenuto ad analizzare i precedenti accertamenti penali e ad avviare una revisione o una valutazione delle prove contenute nel fascicolo penale. Egli doveva anche valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni o a tutti gli eventi che avevano portato all'accusa penale e commentare le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente. Dunque, esisteva un nesso tra le due determinazioni (vedi § 38 della sentenza Corte EDU 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino). I giudici di Strasburgo ribadivano che il secondo aspetto della tutela della presunzione di innocenza entra in gioco quando il procedimento penale si conclude con un risultato diverso da una condanna, sicche' senza una tutela che garantisca il rispetto dell'assoluzione o della decisione di interruzione in qualsiasi altro procedimento, le garanzie del processo equo di cui all'art. 6, comma 2, CEDU rischiano di diventare teoriche o illusone. Cio' che e' in gioco, una volta terminato procedimento penale, e' anche la reputazione della persona e il modo in cui essa viene percepita dal pubblico. In una certa misura, la protezione offerta dall'art. 6, comma 2, CEDU a questo riguardo puo' sovrapporsi alla protezione offerta dall'art. 8 CEDU (vedi ancora Corte EDU, grande camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri e, Italia, § 314). Con riguardo a dichiarazioni successive alla cessazione del procedimento penale non con sentenza di assoluzione, ma comunque senza che l'imputato sia stato precedentemente dimostrato colpevole secondo la legge, risulta violata la presunzione di' innocenza se una decisione giudiziaria che lo riguarda riflette un'opinione di colpevolezza. In questi casi, il linguaggio utilizzato dal giudice sara' di fondamentale importanza per valutare la compatibilita' della decisione e la sua motivazione all'art. 6, comma 2, CEDU. Nei casi di richieste di risarcimento civile presentate dalle vittime, indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso con l'interruzione o con l'assoluzione, la Corte sottolineava che, sebbene l'esonero dalla responsabilita' penale debba essere rispettato nel procedimento di risarcimento civile, non dovrebbe precludere l'accertamento della responsabilita' civile per il pagamento del risarcimento derivante dagli stessi fatti sulla base di un onere probatorio meno rigoroso. Tuttavia, se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione di responsabilita' penale della parte convenuta, cio' solleverebbe una questione rientrante nell'art. 6. comma 2, CEDU. In particolare, la Corte riteneva elle la presunzione di innocenza fosse violata in situazione in cui i Tribunali avevano ritenuto «chiaramente probabile» che ricorrente avesse commesso un reato o avevano espressamente indicato che le prove disponibili erano sufficienti per stabilire che era stato commesso un reato (vedi §§ da 49 a 53 della citata sentenza Pasquini c. San Marino). Facendo applicazione dei su riportati principi, la Corte esaminava il caso, notando che: 1) la causa civile era stata trattata nell'ambito del procedimento penale; 2) la determinazione del giudice dell'appello penale che riguardava proprio gli stessi fatti imputati al ricorrente nei corso del procedimento penale era stata effettuata senza alcuna distinzione circa la qualificazione giuridica; 3) il giudice dell'appello penale si era dovuto basare sulle stesse prove esistenti nei fascicolo penale e non erano state presentate nuove prove; 4) il giudice dell'appello penale, pur facendo una propria valutazione di tali fatti, aveva confermato la constatazione di fatto del giudice penale di prima istanza e aveva proceduto a confermare l'ordine di risarcimento del danno senza intraprendere alcuna considerazione rilevante per quanto riguarda l'ammontare di tale danno, basandosi pertanto interamente sulla sentenza di primo grado; 5) il giudice dell'appello penate aveva basato la sua decisione sulla constatazione che la parte civile aveva subito un danno dagli atti posti in essere dal ricorrente, che corrispondevano ai reato imputatogli e, quindi, giudice dell'appello penale aveva stabilito in modo inequivocabile che le azioni del ricorrente corrispondevano agli atti criminali di cui era stato accusato, andando ancora oltre, dichiarando esplicitamente che il ricorrente aveva commesso tali atti con dolo (cfr. §. da 59 a 62). E' vero che il ricorrente era gia' stato dichiarato colpevole in prima istanza. Tuttavia, aggiungevano i giudici di Strasburgo, la giurisprudenza della Corte non distingueva tra i casi in cui le accuse venivano sospese perche' cadute in prescrizione prima di qualsiasi accertamento penale e quelli che venivano sospese per lo stesso motivo dopo una prima constatazione di colpevolezza. Pertanto, affermava la Corte, le constatazioni di prima istanza, che non sono definitive, non possono condizionare le determinazioni successive e ]a Corte ribadiva che si dovrebbe esercitare una maggiore cautela nel formulare il ragionamento in una sentenza civile dopo l'interruzione del procedimento penale (§ 63). In conclusione, siccome le parole usate dal giudice dell'appello penale nel decidere in materia di risarcimento erano tali che rappresentavano il comportamento del ricorrente come riconducibile agli atti criminali che gli erano stati imputati, rispetto ai quali non vi era alcun dubbio sull'esistenza del dolo, queste parole equivalevano ad una dichiarazione inequivocabile che il ricorrente avesse commesso un reato, e cio' non era coerente con la cessazione delle relative imputazioni a causa della scadenza del termine di prescrizione. Conseguenzialmente la Corte riscontrava la violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU (§ 64). I principi espressi nella sentenza Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino, costituiscono «diritto consolidato» (secondo quanto ritenuto da Corte costituzionale n. 49/2015; d'altra parte, come sottolinea la Corte europea dei diritti umani, «le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e la loro autorita' interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate»: vedi Corte EDU, grande camera, 28 giugno 2018, G.I.E. S.r.l. c. Italia, § 252), ricollegandosi invero ad una consolidata e datata giurisprudenza europea (oltre alle sentenze sopra citate si veda anche Corte EDU, 4 giugno 2013, Teodor c. Romania, e, piu' di recente, con riguardo alla natura pregiudizievole per il diritto alla presunzione di innocenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato, che presentava l'indagato come colpevole, si veda Corte EDU, 29 gennaio 2019, Stirmanov c. Russia, e ancora Corte EDU, 3 ottobre 2019, Fleischner c. Germania). La fattispecie appena descritta, oggetto della sentenza Pasquini c. San Marino, peraltro, si attaglia perfettamente al caso in esame, poiche' l'art. 578 del codice di procedura penale risulta formulato in termini del tutto simmetrici all'art. 196-bis del codice di procedura penale di San Marino. Secondo la Cassazione, infatti, dopo la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale, ma anche al risarcimento del danno, il giudice dell'appello penale, che riscontra l'estinzione del reato per prescrizione, deve statuire anche in ordine alle questioni civili, e, a tale fine, non puo' limitarsi a richiamare l'art. 129, comma 2 del codice del procedura penale, ma deve prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall'imputato, anche in punto di responsabilita' penale, sicche' se giunge a confermare le statuzioni civili, cio' puo' fare soltanto implicitamente riconoscendo la colpevolezza del l'imputato. Se cio' non emerge dall'ordito motivazionale della decisione, se con la sentenza il giudice di appello non compie un esaustivo apprezzamento sulla responsabilita' dell'imputato, la pronuncia deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (vedi la gia' citata Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155). Non e' possibile, pertanto, procedere ad un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 578 del codice di procedura penale, ammettendo che il giudice di appello, che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, possa confermare le statuizioni civili semplicemente richiamando l'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero limitandosi a descrivere uno stato di sospetto, che non violerebbe di per se' l'art. 6, comma 2, CEDU (vedi Corte EDU 26 marzo 1996, Leutscher c. Paesi Bassi). Secondo l'interpretazione della Cassazione, e cioe' del diritto vivente, il giudice di appello deve compiere un esaustivo apprezzamento della responsabilita' dell'imputato, deve affermarne, cioe', implicitamente la colpevolezza, poiche' nella sostanza la sentenza emessa ai sensi dell'art. 578 del codice di procedura penale e' una sentenza di condanna suscettibile anche di revisione. Non essendo possibile interpretare in maniera convenzionalmente conforme l'art. 578 del codice di procedura penale, secondo quanto stabilito a partire dalle c.d. sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, e' necessario sollevare incidente di costituzionalita' della predetta norma per contrasto con gli artt. 6, comma 2, CEDU e 117, comma 1, Costituzione nella parte in cui stabilisce che il giudice dell'appello penale, che dichiara estinto per prescrizione il reato per cui e' intervenuta in primo grado condanna, e' tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Spetta, infatti, alta Corte costituzionale intervenire, nell'impossibilita' di un'interpretazione convenzionalmente conforme della norma di diritto interno in contrasto con la CEDU, che procedera' al necessario bilanciamento degli interessi e dei diritti fondamentali in gioco. A quest'ultimo riguardo, vale la pena soffermarsi sulla circostanza che, come la stessa Corte costituzionale ha ricordato, la norma di cui all'art. 578 del codice di procedura penale rappresenta un'eccezione nel rapporto che regola l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (vedi la gia' citata Corte Costituzione n. 176/2019), che non viene pregiudicato nell'ipotesi in cui alla pronuncia di non doversi precedere. per estinzione del reato da parte del giudice di appello non dovesse fare seguito la conferma delle statuizioni civili, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'incidente di costituzionalita' proposto. Invero, la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, cominciando a decorrere nuovamente da tale data (Cass. civ. sez. III, 20 giugno 1978, n. 3036). Peraltro, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato non avrebbe alcun effetto nell'eventuale giudizio civile di risarcimento del danno. Quanto al diritto della parte civile di ottenere in tempi ragionevoli il risarcimento dei danno patito per effetto del reato, diritto certamente costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 111, comma 2, Costituzione, deve osservarsi che lo stesso e' certamente assicurato dal riconoscere alla vittima o danneggiato dal reato la possibilita' di citare autonomamente davanti al giudice civile l'autore del reato per ottenere il ristoro, e, in ogni caso, dovrebbe cedere passo di fronte ad altri diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati, quali il diritto di difesa dell'imputato e, come nel caso di specie, il suo diritto a vedersi presumere innocente tino all'accertamento definitivo della sua colpevolezza. Sul punto, si richiamano le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2016, relativamente alle questioni sollevate in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente al giudice penale di condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in caso di proscioglimento per qualsiasi causa, compreso il vizio totale di mente, ha superato i profili riguardanti l'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Costituzione), ovvero il richiamo all'art. 6 CEDU nella parte in cui tutela anche i diritti civili. Invero, si legge testualmente nella sentenza: «con riguardo, infine, all'asserire violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Costituzione), questa Corte ha ripetutamente affermato che - alla luce dello stesso richiamo al connotato di «ragionevolezza», che compare nella formula costituzionale - possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza» (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005). Tale ipotesi non e' ravvisabile nel caso considerato. La preclusione della decisione sulle questioni civili, nel caso di proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa - compreso il vizio totale di mente - se pure procrastina la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, trova pero' giustificazione, come gia' rimarcato, nel carattere accusarlo e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalita' di quest'ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilita', riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti. Cio', in linea, una volta ancora, con il favore per la separazione dei giudizi cui ispirato il vigente sistema processuale. [...] Parimenti non probanti appaiono, da ultimo, i riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo operati dalla parte privata: anche in questo caso, con semplice finzione rafforzativa delle denunciate violazioni degli artt. 24 e 111 Costituzione, non figurando tra i parametri dell'odierno scrutinio quello piu' direttamente conferente (l'art. 117, primo comma, Costituzione). La Corte di Strasburgo e', in effetti, costante nel riconoscere che, nella misura in cui la legislazione nazionale accordi alla vittima del reato la possibilita' di intervenire nel processo penale per difendere i propri interessi tramite la costituzione di parte civile, tale diritto va considerato un «diritto civile» agli effetti dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con conseguente spettanza, alla vittima stessa, delle garanzie in tema di equo processo ivi stabilite, compresa quella relativa alla ragionevole durata (Grande Camera, sentenza 12 febbraio 2004, Perez contro Francia; in senso conforme, tra le altre, sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; Grande Camera, sentenza 20 marzo 2009, Gorou contro Grecia). In questa logica, la Corte europea si e', peraltro, specificamente occupata, in piu' occasioni, dell'ipotesi del mancato esame della domanda della parte civile per essersi il procedimento penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato. in applicazione di una regola condivisa - sia pure con diverse varianti e gradazioni - da plurimi ordinamenti nazionali. Tale regime non e' stato affatto ritenuto, in se' e per se', contrastante con le garanzie convenzionali. La violazione dell'art. 6 della CEDU, in particolare sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, e' stata ravvisata dai giudici di Strasburgo solo in due ipotesi. In primo luogo, quando la vittima del reato non fruisca di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le sue pretese (sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; sezione prima, sentenza ottobre 2007, Forum Maritime s.a. contro Romania): rimedi che, nell'ordinamento italiano, sono invece offerti dalla possibilita' di rivolgersi al giudice civile. In secondo luogo, la violazione e' stata riscontrata allorche' il concreto funzionamento del meccanismo frustri indebitamente le legittime aspettative dei danneggiato, come nel caso in cui la prescrizione della responsabilita' penale dell'autore del reato, impeditiva dell'esame della domanda civile, sia imputabile a ingiustificati ritardi della autorita' giudiziarie nella conduzione del procedimento penale (Grande Camera, sentenza 2 ottobre 2008, Atanasova contro Bulgaria; sezione prima, sentenza 3 aprile 2003, Anagnostopoulos contro Grecia): malfunzionamento che non dipende, peraltro, dalla norma e che comunque non viene in considerazione nell'ipotesi qui in esame.» (Corte costituzionale n. 12/2016). 3.2. Rispetto al diritto dell'Unione europea. Infine, volendo esaminare la questione anche sul piano del diritto dell'U.E., deve osservarsi che l'Unione europea ha emanato da tempo, ai sensi dell'art. 22 § 2 lett. b) TFUE, una specifica direttiva sui rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (la direttiva del Parlamento e del Consiglio 2016/UF/343 del 9 marzo 2016, entrata in vigore il 1° aprile 2016, con obbligo di recepimento fino al 1° aprile 2018). In particolare, l'art. 3, rubricato «Presunzione di innocenza», stabilisce che gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. All'articolo 4, rubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», si afferma che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita' pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Cio' lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorita' giudiziarie o da altre autorita' competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reita'. Il Considerando 11 chiarisce che la direttiva si applica ai procedimenti penali nell'accezione data dall'interpretazione della Corte di Giustizia UE, fatta salva la giurisprudenza della Corte EDU. Il Considerando 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita' pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Cio' dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonche' le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono effetti di una pena sospesa, purche' siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero, altresi', restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorita' giudiziarie o da altre autorita' competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reita', quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purche' non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorita' competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. Il Considerando 17 della direttiva precisa che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita' pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato proveniente da un'autorita' coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorita' giudiziarie, di polizia e altre autorita' preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorita' pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che cio' lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunita'. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva nessuna disposizione della stessa puo' essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla carta dei diritti fondamentali UE, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione piu' elevato. Come ha definitivamente chiarito di recente la Corte di Giustizia UE (vedi Corto di Giustizia UE, I Sez., 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro, punti da 29 a 37), le direttive emanate ai sensi dell'art. 82, § 2, comma 1, TFUE, si applicano a qualunque procedimento penale, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una dimensione transnazionale, nel senso di avere ad oggetto materie penali aventi dimensione transnazionaie. Di conseguenza, devono essere tenute presenti in qualsiasi procedimento penale. Cio' comporta, come logico corollario, l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali UE, ai sensi dell'art. 51, § 1, della medesima, che stabilisce che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nel l'attuazione del diritto dell'U.E. (Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Akerberg Fransson, punto 17). Pertanto, nell'attuazione del diritto dell'U.E. non si puo' prescindere dall'art. 48 della CDFUE, e, siccome la Carta e' equiparata ai Trattati (art. 6, § 1, TUE) e ne ha lo stesso valore giuridico, ne consegue che trattasi di diritto primario dell'UE. Dunque, tutti i principi espressi dalla Corte EDU con riguardo alla presunzione di innocenza sancita dall'art. 6, comma 2, CEDU, possono ritenersi pienamente viventi ed operanti anche in ambito UE attraverso la citata direttiva e l'art. 48 della CDFUE (tenuto conto che il diritto alla presunzione di innocenza in esso sancito, conformemente all'ara 52, paragrafo 3, della CDFUE, ha significato e portata identici allo stesso diritto garantito dalla CEDU), con la conseguente possibilita' di disapplicare le norme interne che dovessero porsi in contrasto con le norme UE aventi efficacia diretta. Peraltro, trattandosi di questione che coinvolge diritti fondamentali che godono tutela sia in ambito UE che interno (vedi art. 27 Costituzione), la relativa questione puo' essere sottoposta all'attenzione anche della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione, come chiarito da Corte costituzionale n. 269/2917, n. 20/2019 e n. 63/2019. Secondo la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE, II Sez., 5 settembre 2019, causa C-377/18, Ah e altri), ai sensi dell'art. 4, § 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che, segnatamente, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino un indagato o un imputato come colpevole fino a quando la stia colpevolezza non sia stata legalmente provata. Secondo il Considerando 16 tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Nonostante l'articolo 4, § 1, della citata direttiva lasci agli Stati membri un margine di discrezionalita' per l'adozione delle misure necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto che, come si evince dal Considerando 48 di tale direttiva, il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, segnatamente quelle sulla presunzione di innocenza. A tale riguardo, sottolinea la Corte del Lussemburgo (vedi punto 41), occorre rilevare che la presunzione di innocenza e' sancita dall'art. 48 della CDFUE, il quale, come risulta dalle spiegazioni relative a quest'ultima, corrisponde all'articolo 6, commi 2 e 3, CEDU. Ne consegue che, conformemente all'articolo 52, § 3, della Carta, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 48 di quest'ultima occorre prendere in considerazione l'articolo 6, commi 2 e 3, CEDU, quale soglia di protezione minima. Sicche', in assenza di indicazioni precise nella direttiva 2016/UE/343 e nella giurisprudenza relativa all'articolo 48 della CDFUE su come debba stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una decisione giudiziaria, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 4, § 1, della direttiva 2016/UE/343 occorre ispirarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 6, comma 2, CEDU (punto 42: nel caso di specie la Corte di Giustizia UE, proprio rifacendosi ad un precedente della Corte EDU, riteneva che l'articolo 4 della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che non ostasse a che un accordo nel quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che deve essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato non soltanto tale imputato ma anche altre persone imputate in un procedimento separato, che procede ordinariamente, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilita' giuridica dell'imputato che ha concluso l'accordo, dall'altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non e' stata legalmente accertata; in altra sentenza - Corte di Giustizia UE, I Sez., 19 settembre 2018, causa C-310/18 PPU, Milev -, la Corte ha affermato che l'art. 4, § 3, della direttiva 2016/UE/343 deve essere letto alla luce del Considerando 16, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza non pregiudica le decisioni riguardanti, ad esempio, la custodia cautelare, purche' non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Ai sensi dello stesso Considerando, prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorita' competente potrebbe anzitutto dovere verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e quest'ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. Da quanto precede risulta che, nell'ambito dei procedimenti penali, la direttiva in questione e, in particolare, i suoi arte 3 e 4, § 1, non ostano all'adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un'autorita' giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reita', purche' tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole). Alla luce di cio', si dubita che sia conforme al diritto UE una decisione giudiziaria, emessa in grado di appello, costituita da una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, previa accertamento della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, nell'ambito della quale, dunque, l'imputato, senza essere stato Legalmente dichiarato colpevole, e' presentato non come sospettato o imminente indiziato di avere commesso il reato, bensi' come colpevole, sebbene ai fini della conferma del riconoscimento del risarcimento del danno, gia' disposto dal giudice di primo grado, in favore della costituita parte civile. Anche in questo caso, eventuali bilanciamenti con altri interessi o diritti tutelati dall'ordinamento U.E. (con riguardo, ad esempio, alla parte civile «vittima» del reato, come si evince dall'art. 16 della direttiva 2012/UE/29), spettano alla Corte costituzionale. Al riguardo, vanno ancora una volta richiamate le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2016, relativamente alle questioni sollevate in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente al giudice penale di condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in caso di proscioglimento per qualsiasi causa, compreso vizio totale di mente, ha superato i profili riguardanti l'asserita violazione anche del diritto dell'U.E. Invero, si legge testualmente nella sentenza: «non giova, altresi', alle tesi del giudice a quo il richiamo alla direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: richiamo destinato, peraltro, a fungere da mero argomento di supporto delle altre doglianze, non avendo il rimettente evocato i parametri costituzionali che imporrebbero - in ipotesi l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle istanze sovranazionali richiamale (ossia gli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione). Al riguardo, e' sufficiente osservare che l'obbligo degli Stati membri - sancito dall'art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva - di garantire alla vittima «il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», risulta espressamente subordinato alla condizione che «il diritto nazionale [non] preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario». Il che e' proprio quanto si verifica, secondo l'ordinamento italiano, nell'ipotesi in esame».
P. Q. M. La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; solleva, di ufficio, questione di legittimita'. costituzionale, in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma. 1, Cost, con riferimento all'art. 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alte restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, giudice di appello, nei dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del Senato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Cosi deciso in Lecce all'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2020. Il presidente: Scardia Il consigliere est.: Biondi