N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2020

Ordinanza dell'11 dicembre 2020 della Corte d'appello  di  Lecce  nel
procedimento penale a carico di B. A. e altri. 
 
Processo  penale  -  Decisione  sugli  effetti  civili  nel  caso  di
  estinzione del reato per prescrizione - Previsione che, quando  nei
  confronti  dell'imputato  e'  stata  pronunciata   condanna   anche
  generica alle restituzioni o al risarcimento  dei  danni  cagionati
  dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello,  nel
  dichiarare   estinto   il   reato    per    prescrizione,    decide
  sull'impugnazione ai soli effetti delle  disposizioni  e  dei  capi
  della sentenza che concernono gli effetti civili. 
- Codice di procedura penale, art. 578. 
(GU n.10 del 10-3-2021 )
 
                    LA CORTE DI APPELLO DI LECCE 
                        Sezione unica penale 
 
    Composta dai sigg.: 
      dott. Vincenzo Scardia, Presidente; 
      dott. Domenico Toni, Consigliere; 
      dott. Giuseppe Biondi, Consigliere rel. 
    Letti gli atti del procedimento penale  in  epigrafe  indicato  a
carico di: 
      1) B ... A ... , nato a 
        difeso di fiducia dall'avv. Andrea  D'Agostino  del  Foro  di
Brindisi; 
      2) M ... G ..., nato a 
        Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Della Corte del Foro di
Brindisi; 
      3) C ... A ..., nato a 
        Difeso di  ufficio  dall'avv.  Giovanni  Barba  del  Foro  di
Brindisi; 
      4) C ... G ..., nato a 
        Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Della Corte del Foro di
Brindisi; 
      5) C ... V ..., nato 
        Difeso di fiducia dall'avv. Andrea  D'Agostino  del  Foro  di
Brindisi; 
 
                              Imputati: 
                     (vedi imputazione allegata) 
 
    Imputati dei reati di: 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A .., C... G... B ... P ... T ...
D ..., C ... V ..., C ... M ... L ..., B ... R ... M ... e  D  ...  C
...; 
    A) 416, 1°, 2° e 3° comma, 640 del codice penale, 61 n. 7  e  11,
del codice penale, per avete B ... A ... e P ..., M ... G ..., C  ...
A ... e G ..., T ... D ... e C ... V ..., in qualita' di promotori ed
organizzatori, C ... M ..., B ... R ... M ...  e  D  ...  C  ...,  in
qualita' di partecipi, rispettivamente costituito e  preso  parte  ad
un'associazione per delinquere finalizzata alla  commissione  di  una
serie indeterminata di reati contro il patrimonio ed, in particolare,
di delitti di appropriazione indebita e truffa ai danni  di  numerosi
produttori di latte della ...,  tra  i  quali  i  delitti  di  truffa
descritti  nei  capi  di  imputazione  che  seguono,   con   condotte
consistite, in particolare: 
      B ... A ... (sodo della ...), M ... Giordano (amministratore  e
rappresentante legale della ... dal 28 febbraio 2012), C  ...  G  ...
(socio della ... T ... D  ...  (socio  della  ...)  e  C  ...  V  ...
(amministratore della ... sino al 28 febbraio 2012 e' successivamente
socio della ditta), nell'avete costituito  la  ditta  ...  avente  ad
oggetto l'attivita' di trasporto del latte, societa' con sede  legale
fittizia in ... alla via ... e priva di operativita' commerciale; 
      B ... A ..., M ..., C ... G ..., T ... e C ..., nel presentarsi
di volta in volta ai vari produttori di latte, in  qualita'  di  soci
della « ... »  o  di  amministratori  della  stessa,  fornendo  false
garanzie sulla  solvibiiita'  della  ditta  -  indicata  quale  nuova
societa' emergente nel settore della raccolta del latte e  dotata  di
«buone credenziali» - e provvedendo, in tale veste, a concordare  con
le pp.oo. le modalita' di pagamento delle varie forniture  di  latte,
consegnando somme in contanti c/o in assegno a titolo  di  caparra  -
cosi' carpendo la buona fede delle vittime e dimostrando la  serieta'
dell'offerta - salvo poi  a  consegnare,  a  saldo  delle  forniture,
assegni bancari tratti su conti  correnti  intestati  a  cortei  che,
prima dell'incasso, veniva privati di copertura finanziaria; 
      C ... e A ..., M ... e B ... P ..., nel prelevare, di volta  in
volta, le varie forniture di latte,  in  qualita'  di  autisti  della
ditta; 
      C ..., C ..., B  ...  e  D  ...  nell'accendere  diversi  conti
correnti  bancari  presso  diverse  filiali  della  Puglia  e   della
Basilicata (UBI Carime di ..., Banca Popolare di ... con sede in ...,
BNL di ..., Banca di ... filiali di ...) utilizzati  per  l'emissione
degli assegni consegnati a saldo delle forniture,  previo  versamento
di somme contanti sui suddetti conti, ai solo scopo di  garantire  la
copertura minima necessaria  ad  ottenere  il  rilascio  dei  carnet,
salvo, poi, a ritirare, poco dopo tempo la valuta, cosi'  lasciandoli
senza provvista al momento dell'incasso da pane dei fornitoti; 
    In ... sede legale della societa' ... e in altre localita'  della
province di ... sino al luglio 2012. 
    B ... A ... M ... G ... e C ... A ...; 
    B) 81 cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo A) - con artifizi  e  raggiri  consistiti  nell'avvalersi  della
intermediazione di D ... F ...  (rappresentante  di  una  azienda  di
mangimi della zona che aveva pregiassi rapporti di collaborazione con
i diversi produttori di latte), fine di carpirne la buona fede  delle
vittime, nell'indicare falsamente la ditta. « ... » quale nuova ditta
emergente nel settore, dotata di «buone credenziali» (ma, in realta',
societa' con sede legale fittizia e priva  di  operativita'  lecita),
nonche' B ... A ... e M ... G ... nel consegnare una caparra di  euro
500,00 mediante assegno bancario rilasciato dallo stesso B ... A  ...
indotto in errore il produttore  di  latte  B  ...  R  ...  circa  la
solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito  dell'affare;   in
particolare, la vittima accettava di affidare  alla  ditta  «  ...  »
l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta
al M ... ed al C ...,  incaricati  per  il  ritiro,  senza  ricevere,
tuttavia, pagamento a saldo, in  quanto  il  B  ...  consegnava  alla
vittima diversi assegni post-datati, poi risultati privi di copertura
e protestati, in tal modo procurando  a  se'  e  ai  correi  ingiusto
profitto, pari a complessivi euro 23.879.10, con pari  danno  per  la
vittima; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dal giugno 2011 sino al marzo 2012. 
    B ... A ... M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... 
    C) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di altro produttore di latte  (P  ...  L  ...),  loro
cliente e conoscente della vittima  (e  a  sua  volta  vittima  della
truffa contestata al capo  Q)  nonche'  nell'indicare  falsamente  la
ditta « ... » quale nuova  ditta  emergente  nel  settore  dotata  di
«buone  credenziali»  (ma,  in  realta',  societa'  con  sede  legale
fittizia e priva di operativita'  lecita)  -  indotto  in  errore  il
produttore di latte M ... A ... (nato a  ...  circa  la  solvibilita'
della stessa  ed  il  buon  esito  dell'affare;  in  particolare,  la
vittima, accettava di affidare alla ditta  «  ...  »  l'attivita'  di
raccolta del latte, contattando  B  ...  A  ...,  M  ...  G  ...  per
concordare il ritiro del prodotto, consegnando di' volta in volta  le
partite di latte al C ... A ... e a M... G ... ,  incaricati  per  il
ritiro, senza ottenere il pagamento a saldo delle  varie  partite  di
latte; in particolare, C  ...  A  ...  consegnava  alla  vittima,  al
momento del ritiro del prodotto, alcune cambiali  e  alcuni  assegni,
tutti rimasti insoluti, mentre B ... A ..., C ... G ...  e  M  ...  G
.... tentavano,  a  loro  volta,  di  convincere  la  vittima  a  non
incassare tali titoli,  in  tal  modo  procurando  a  se'  stessi  un
ingiusto profitto pari ad euro 120.104.19,  con  pari  danno  per  la
vittima; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  cd  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera 
    In ... dal novembre 2011 all'aprile 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... 
    D) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di D ... F ...  (rappresentante  di  una  azienda  di
mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con
i diversi produttori di' latte) al fine di  carpirne  la  buona  fede
delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale  nuova
ditta emergente nel settore, dotata di « buone  credeziali»  (ma,  in
realta', societa' con sede legale fittizia e  priva  di  operativita'
lecita), nonche' B ... A ..., M  ...  G  ...  e  C  ....  G  ...  nel
presentarsi alla vittima proponendogli una di  euro  2.000.00  ,  poi
ridotta a 500,00 euro in contanti indotto in errore il produttore  di
latte P ... F ... titolare della Societa' Agricola « ... »  circa  la
solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito  dell'affare,   in
particolare, la vittima accettava di affidare  alla  ditta  «  ...  »
l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta
a M ... G ..., C ... A ... e B ... P ..., incaricati per  il  ritiro,
senza ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto il B ... ed
il M ... consegnavano alla vittima alcuni  assegni  post-datati,  poi
risultati privi di copertura e protestati, in tal modo  procurando  a
se' e ai  correi  un  ingiusto  profitto,  pari  a  complessivi  euro
33.125.40; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre 2011 al marzo 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e C ... V ... 
    E) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di D ... F ...  (rappresentante  di  una  azienda  di
mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con
i diversi produttori di latte) al fine  di  carpirne  la  buona  fede
delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale  nuova
ditta emergente nel settore, dotata di «buone  credenziali»  (ma,  in
realta', societa' con sede legale fittizia e  priva  di  operativita'
lecita), in particolare, M ... G ... e B ... A ... presentandosi alla
vittima e proponendogli una caparra di euro 1.500.00, consegnata  dal
M ... mediante assegno post-datato di giorni 60, a firma di C  ...  V
..., successivamente  risultato  scoperto  -  indotto  in  errore  il
produttore di latte S ... V ... circa la solvibilita' della  societa'
ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di
affidare alla ditta « ... » l'attivita'  di  raccolta  del  prodotto,
consegnandolo di volta in volta a  M  ...  G  ...  a  C  ...  A  ...,
incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia,  il  pagamento  a
saldo, in quanto il B ..., il M ... e C ... G ...  consegnavano  alla
vittima, di volta in volta, alcuni assegni post-datati, poi risultati
privi di copertura e protestati, in tal modo procurando a se'  stessi
un ingiusto profitto pari ad euro 49.441.39; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dal dicembre 2011 al mazzo 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... 
    F) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di D ... F ...  (rappresentante  di  una  azienda  di
mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con
i diversi produttori di latte) al fine  di  carpirne  la  buona  fede
delle vittime, nell'indicare falsamente la ditta « ... » quale  nuova
ditta emergente nel settore, dotata di «buone  credenziali»  (ma,  in
realta', societa' con sede  legale  fittizia  e  priva  di  operativa
lecita), in particolare, M ... e  B  ...  A  ...  presentandosi  alla
vittima e proponendogli una caparra di euro 1.000.00, consegnata  dal
M ... in contanti - indotto in errore D ...  F  ...  G  ...,  gestore
della Azienda « ... » proprieta' della madre S ... C  ...,  circa  la
solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito  dell'affare;   in
particolare, la vittima accettava di affidare  alla  ditta  «  ...  »
l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta
a M ... G..., B... P... e C... A..., incaricati per il ritiro,  senza
ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto il B ... e  il  M
... consegnavano alla vittima, di  volta  in  volta,  alcuni  assegni
post-datati, poi risultati privi di copertura e  protestati,  in  tal
modo procurando a se'  stessi  un  ingiusto  profitto  pari  ad  euro
9.531.28; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre al giugno 2012. 
    M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... 
    G) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo A) - con artifizi consistiti nel garantire la solvibilita' della
ditta « ... », quale nuova ditta emergente  nel  settore,  dotata  di
«buone  credenziali»  (ma,  in  realta',  societa'  con  sede  legale
fittizia e priva di operativita' lecita), in particolare, C ... G ...
presentandosi alla vittima e consegnandole un assegno  post-datato  a
45 giorni titolo di caparra - indotto in errore G ... G ... circa  la
solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito  dell'affare;   in
particolare, la vittima accettava di affidate  alla  ditta  «  ...  »
l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di volta in volta
a B ... P .... e C  ...  A  ...,  incaricati  per  il  ritiro,  senza
ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto M ... G ...  e  C
... G ... consegnavano alla vittima alcuni assegni post-datati per un
importo complessivo di euro 8100,00, successivamente risultati  privi
di copertura, in  tal  modo  procurando  a  se'  stessi  un  ingiusto
profitto pari ad euro 30.000.00; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre 2011 al luglio 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... 
    H) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11, del codice penale, per avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di altro produttore di latte  (P  ...  L  ...),  loro
cliente e conoscente della vittima  (e  a  sua  volta  vittima  della
truffa contestata al capo  Q)  nonche'  nell'indicare  falsamente  la
ditta « ... » quale nuova  ditta  emergente  nel  settore  dotata  di
«buone  credenziali»  (ma,  in  realta',  societa'  con  sede  legale
fittizia e priva di operativita'  lecita)  -  indotto  in  errore  il
produttore di latte M ... V ... N ...  circa  la  solvibilita'  della
stessa ed il buon esito  dell'affare;  in  particolare,  la  vittima,
accettava di affidare alla ditta « ... » l'attivita' di raccolta  del
latte, contattando B .. A ...  telefonicamente,  e,  successivamente,
prendendo accordi diretti con  M  ...  G  ...  e  C  ...  G  ...  per
concordare il ritiro del prodotto, consegnando di volta in  volta  le
partite di latte a C ... A ... e a M ... G  ...,  incaricati  per  il
ritiro, senza ottenere il pagamento a saldo delle  varie  partite  di
latte; in particolare, C ... A ... consegnava dapprima alla  vittima,
al momento del  ritiro  del  prodotto,  una  cambiale  pari  ad  euro
5.413.80,  con  scadenza  5  maggio  2012,  poi  risultata  priva  di
copertura, e, successivamente, ometteva di versare le  somme  dovute,
in tal modo procurando a se' stesso ed ai correi un ingiusto profitto
pari ad euro 34.025.24, con pari danno per la vittima; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre 2011 al maggio 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e T ... D ... 
    I) 81 cpv., 110, 640 del codice penale, 61 n. 7 e 11  del  codice
penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione del  programma
criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti nell'av-valersi
della intermediazione di altro produttore di latte  (P  ...  L  ...),
loro cliente e conoscente della vittima (e a sua volta vittima  della
truffa contestata al capo Q), nell'indicare falsamente la ditta « ...
»  quale  nuova  ditta  emergente  nel  settore  dotata   di   «buone
credenziali» (ma, in realta', societa' con  sede  legale  fittizia  e
priva di operativita' lecita) nonche' B ... A ... presentandosi  alla
vittima e proponendogli una caparra di euro  5.000.00,  consegnata  a
mezzo assegno bancario - indotto in errore il produttore di  latte  M
... A ... circa  la  solvibilita'  della  stessa  ed  il  buon  esito
dell'affare; in particolare, la vittima, accettava di  affidare  alla
ditta « ... » l'attivita' di raccolta del latte, contattando B ...  A
... telefonicamente e,  successivamente,  prendendo  accordi  per  il
ritiro del prodotto e le modalita' di pagamento  direttamente  con  M
... G... e T ... D ... - quest'ultimo presentato alla vittima  dal  M
... quale nuovo socio della ditta - consegnando di volta in volta  le
partite di latte a C ... A ... e a M ... G  ...,  incaricati  per  il
ritiro, senza ottenere, tuttavia, il pagamento a  saldo  delle  varie
partite di latte;  in  particolare  M  ...  G  ...  e  C  ...  A  ...
consegnavano  alla  vittima  alcune   cambiali   e   alcuni   assegni
post-datati, poi risultati privi di copertura e C ... G  ...,  a  sua
volta, tentava di convincere la vittima a  non  incassare  una  delle
cambiali emesse in suo favore, in tal modo procurandosi  un  ingiusto
profitto, pari ad euro 120.104.19, con pari danno per la vittima; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale  di  rilevante  graviti  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre 2011 al maggio 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... 
    L) 81 cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo   A)   -   con   artifizi   consistiti   nell'avvalersi    della
intermediazione di D ... F ...  (rappresentante  di  una  azienda  di
mangimi della zona che aveva pregressi rapporti di collaborazione con
i diversi produttori di latte) al fine  di  carpirne  la  buona  fede
delle  vittime,  in  particolare,  M  ...  G  ...  e  B  ...  A   ...
presentandosi alla vittima, quali soci della ditta « ... »,  indicata
falsamente quale nuova ditta emergente nel settore c dotata di «buone
credenziali» (ma, in realta', societa' con  sede  legale  fittizia  e
priva di operativita' lecita) - indotto in errore  il  produttore  di
latte T ... C ..., circa la solvibilita' della societa'  ed  il  buon
esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava  di  affidare
alla  ditta  «  ...  »  l'attivita'   di   raccolta   del   prodotto,
consegnandolo di volta in volta a M .. G  ....  e  a  C  ...  A  ...,
incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento,  al
momento del ritiro della merce; in particolare, in una  occasione,  B
... P ... e C ... G ... consegnavano alla vittima un assegno bancario
dell'importo di euro 7.500,00, a firma B ...  A  ...,  poi  risultato
privo di copertura mentre B ... A ..., M ... G ...  e  C  ...  A  ...
tentavano di convincere la vittima a dilazionare pagamenti, senza mai
versare in realta' quanto dovuto  ed  in  tal  modo  procurandosi  un
ingiusto profitto pari ad euro 41.594.00; 
    Con  l'aggravante  di  avete  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dal settembre 2011 al maggio 2012. 
    B ... A ..., M ... G ... e C ... A ... 
    M) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo A) con artifizi consistiti nell'avvalersi della  intermediazione
di D ... F ... G ..., altro produttore  di  latte  che  conosceva  la
vittima ed aveva avuto pregressi rapporti commerciali con  la  ditta,
al fine di carpire la buona fede di quest'ultima, in  particolare,  B
... A ... presentandosi alla vittima quale socio della ditta « ... »,
indicata falsamente quale nuova ditta emergente nel settore e  dotata
di «buone credenziali» (ma, in  realta',  societa'  con  sede  legale
fittizia e priva di operativita' lecita), induceva in errore B ...  P
...  ,  circa  la  solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito
dell'affare; in particolare, la vittima accettava  di  affidate  alla
ditta « ... » l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo  di
volta in volta a M ... G ... e a C  ...  A  ...,  incaricati  per  il
ritiro, senza ricevere, tuttavia, il pagamento, al momento del ritiro
della merce; in particolare, M ... G ... e C ... A  ...  consegnavano
alla  vittima,  al  momento  del  ritiro  del  prodotto,  un  assegno
compilato  solo  in  parte,  senza  indicazione   del   beneficiario,
dell'importo di euro 1.700,00, rifiutato dalla  vittima  perche'  non
emesso dalla ditta e, successivamente,  tentavano  di  convincerlo  a
dilazionare i pagamenti, senza mai versare quanto dovuto, in tal modo
procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 25.511,48; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dal febbraio 2012 al maggio 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... 
    N) 81, cpv., 110, 640 del codice penale, 61, n. 7 e 11 del codice
penale, per avere, in concorso tra loro, in esecuzione dei  programma
criminoso di cui al capo A) - con artifizi consistiti  nell'avvalersi
della intermediazione di D ... F ... (rappresentante di  una  azienda
di mangimi della zona che a-veva pregressi rapporti di collaborazione
con i diversi produttori di latte) al fine di carpire la  buona  fede
della  vittima,  in  particolare,  M  ...  G  ...  e  B  ...  A   ...
presentandosi alla vittima, quali soci della ditta « ... »,  indicata
falsamente quale nuova ditta emergente nel settore e dotata di «buone
credenziali» (ma, in realta', societa' con  sede  legale  fittizia  e
priva di operativita' lecita) - indotto in errore  il  produttore  di
latte in danno di D'O ... A ..., circa la solvibilita' della societa'
ed il buon esito dell'affare; in particolare, la vittima accettava di
affidare alla ditta « ... » l'attivita'  di  raccolta  del  prodotto,
consegnandolo di volta in volta a M ... G  ...  e  a  C  ...  A  ...,
incaricati per il ritiro, senza ricevere, tuttavia, il saldo, in  tal
modo procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 2.124,40; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dall'ottobre 2011 al dicembre 2011. 
    B ... A ... 
    O) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per  avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti nel presentarsi quale socio della ditta « ... » e
nel garantire la  solvibilita'  della  stessa  -  quale  nuova  ditta
emergente nel settore, dotata di  «buone  credenziali»  (in  realta',
societa' con sede legale fittizia e priva di operativita'  lecita)  -
indotto in. errore M ... G ... circa la solvibilita'  della  societa'
ed il buon esito dell'affare, ottenendo da quest'ultimo  la  consegna
del latte  senza  versare  le  somme  dovute  per  il  pagamento  del
prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto pari ad e
4.000,00. 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale  di  rilevante  gravidi  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dal settembre 2011 al gennaio 2012. 
    B ... A ... e M ... G ... 
    P) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti il B ... nel presentarsi quale socio della  ditta
« ... » e nel garantire la solvibilita' della stessa  -  quale  nuova
ditta emergente  nel  settore,  dotata  di  «buone  credenziali»  (in
realta', societa' con sede  legale  fittizia  e  priva  di  operativa
lecita) - ed il M ... nel recarsi presso il cliente per  ritirare  il
latte, indotto in errore M ... M ...,  circa  la  solvibilita'  della
societa' ed il buon esito dell'affare, ottenendo da  quest'ultimo  la
consegna del latte senza versare le somme dovute per il pagamento del
prodotto, in tal modo procurando a se' un ingiusto profitto  pari  ad
euro 32.295.56. 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., da novembre 2011 ad aprile 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... 
    Q) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in concorso tra loro, in esecuzione del programma criminoso di cui al
capo A) - con artifizi consistiti nell'indicare falsamente la ditta «
... » quale nuova ditta  emergente  nel  settore,  dotata  di  «buone
credenziali« (ma, in realta', societa' con  sede  legale  fittizia  e
priva di  operativita'  lecita),  in  particolare,  e  B  ...  A  ...
presentandosi alla vittima quali soci della ditta  e  nei  consegnare
delle somme in contanti a titolo di caparra indotto in errore P ... L
...  circa  la  solvibilita'  della  societa'  ed   il   buon   esito
dell'affare; in particolare, la vittima accettava  di  affidate  alla
ditta « l'attivita' di raccolta del prodotto, consegnandolo di  volta
in volta a B ... P ... e C ... A ..., incaricati per il ritiro, senza
ricevere, tuttavia, il pagamento a saldo, in quanto B ... A ... ed il
M ... consegnavano alla vittima, di volta in volta,  alcune  cambiali
di  importi  variabili  (euro  6.0000,  10.0000  e  9.992.53)   tutte
post-datate e poi protestate, in tal modo procurando a se' stessi  un
ingiusto profitto con pari danno per la vittima pari ad Euro 90.000. 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., nel mese di novembre 2011. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... 
    R) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti il B ... A ... ed il M ... nel presentarsi  quale
socio della ditta « ... »  e  nel  garantire  la  solvibilita'  della
stessa - quale nuova ditta emergente nei settore,  dotata  di  «buone
credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia  e  priva
di operativita' lecita), C ... A ... e B ... P ... nel recarsi presso
il cliente per ritirare il latte, indotto in errore M ... F ... circa
la  solvibilita'  della  societa'  ed  il  buon  esito   dell'affare,
ottenendo da quest'ultimo la consegna  del  latte  senza  versare  le
somme dovute per il pagamento dei prodotto, in tal modo procurando  a
se' un ingiusto profitto pari ad euro 55.000. 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di rilevante  gravita'.  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dal luglio al marzo 2012 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... 
    S) 81, cpv, 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti il B ... A ... ed il M ... nel presentarsi  quale
socio della ditta « ... »  e  nel  garantire  la  solvibilita'  della
stessa - quale nuova ditta emergente nel settore,  dotata  di  «buone
credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia  e  priva
di operativita' lecita) - C ... nel recarsi  presso  il  cliente  per
ritirare il latte, indotto in  errore  P  ...  P  ...  rappresentante
legale della ditta ..., circa la solvibilita' della  societa'  ed  il
buon esito dell'affare, ottenendo da  quest'ultimo  la  consegna  del
latte senza versate le somme dovute per il pagamento del prodotto, in
tal modo procurando a se' un ingiusto profitto' pari ad euro 150.000; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dal luglio 2011 al giugno 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e C ... G ... 
    T) 81 cpv., 110, 640, 61, n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti il B ... A ... nel presentarsi quale socio  della
ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della  stessa  -  quale
nuova ditta emergente nel settore, dotata di «buone credenziali»  (in
realta', societa' con sede  legale  fittizia  e  priva  di  operativa
lecita) - C ... A ..., C ... G ... e M ... G ... nel  recarsi  presso
il cliente per ritirare il latte, indotto in  errore  C  ...  P  ...,
circa la solvibilita' della societa' ed il  buon  esito  dell'affare,
ottenendo da quest'ultimo la consegna  del  latte  senza  versare  le
somme dovute per il pagamento del prodotto, in tal modo procurando  a
se' un ingiusto profitto pari ad euro 26.000; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ..., dall'agosto 2011 al dicembre 2011. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ..., C ... G ... e B ... P ... 
    U) 81, cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11 del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma criminoso  che  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti B ... A ... e M ... G ... nel  presentarsi  quale
socio della ditta « ... »  e  nel  garantire  la  solvibilita'  della
stessa - quale nuova ditta emergente nel settore,  dotata  di  «buone
credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia  e  priva
di operativita' lecita) - C ... A ..., C ... G ... e B ... P ...  nel
recarsi presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore  D
... D ..., circa la solvibilita' della  societa'  ed  il  buon  esito
dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna  del  latte  senza
versare le somme dovute per il pagamento del prodotto,  in  tal  modo
procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 27.500,00; 
    Con  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un   danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
prestazione d'opera. 
    In ... dal gennaio 2011 al marzo 2012. 
    B ... A ..., M ... G ..., C ... A ... e B ... P ... 
    V) 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7 e 11, del codice penale, per avere,
in esecuzione del programma  criminoso  di  cui  al  capo  A)  -  con
artifizi consistiti il B ... A ... e M  ...  G  ...  nel  presentarsi
quale socio della ditta « ... » e nel garantire la solvibilita' della
stessa - quale nuova ditta emergente nel settore,  dotata  di  «buone
credenziali» (in realta', societa' con sede legale fittizia  e  priva
di operativita' lecita) - C ... A ... e  B  ...  P  ...  nel  recarsi
presso il cliente per ritirare il latte, indotto in errore  T  ...  M
...,  circa  la  solvibilita'  della  societa'  ed  il   buon   esito
dell'affare, ottenendo da quest'ultimo la consegna  del  latte  senza
versare le somme dovute per il pagamento del prodotto,  in  tal  modo
procurando a se' un ingiusto profitto pari ad euro 4.060.00; 
    Coni  l'aggravante  di  avere  arrecato  alla  vittima  un  danno
patrimoniale di  rilevante  gravita'  ed  abusando  del  rapporto  di
Prestazione d'opera. 
    In ... dall'agosto 2011 all'aprile 2012. 
    Con recidiva per C ... A ... ai sensi dell'art. 99,  primo  comma
del codice penale. 
    Con recidiva reiterata, ed infraquinquennale per D ...  G  ...  O
..., ai sensi dell'art. 99, quarto comma,  seconda  ipotesi,  secondo
comma, n. 2 del codice penale. 
    Parti civili costituite: 
      I) M ... A ..., rappresentato e difeso dall'avv. Michele  Cuomo
del Foro di Taranto; 
      2) G ... G ... rappresentato e difeso dall'avv.  Michele  Cuomo
del Foro di Taranto; 
      3) M ... V ... N ..., rappresentato e difeso  dall'avv.  Angelo
Dragane del Foro di Taranto; 
      4) T ... C ..., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane
di Foro di Taranto; 
      5) B ... P ..., rappresentato e difeso dall'avv. Michele  Cuomo
del Foro di Taranto; 
      6) B ... R ..., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Dragane
del Foro di Taranto; 
      7) P ... L  ...,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe
Magistro del Foro di Bari; 
      8) M ... D ... L. ..., rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Cuomo del Foro di Taranto; 
      9) M ... A ... rappresentato e difeso dall'avv. Angelo  Dragane
del Foro di Taranto; 
      10) P ... F ...,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe
Magistro del Foro di Bari; 
      11) ..., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magistro del
Foro di Bari; 
 
                              Osserva: 
 
1. Premessa e svolgimento del processo. 
    Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 settembre  2018,  B
... A ... M ... G ... A ..., C ... G ...  e  C  ...  V  ...  venivano
ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, quanto
al capo C) limitatamente ad un danno di euro 38.874,60,  esclusa,  in
relazione al capo A), la qualifica di promotore ed organizzatore  per
C ... A ... e, in relazione ai capi N), O) e V), l'aggravante di  cui
all'art. 61, p. 7) del codice penale,  ritenuti,  altresi',  i  reati
avvinti dal vincolo della continuazione, venivano  condannati  B  ...
alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, M ... alla pena  di
anni sette e mesi tre di reclusione, C ... A ... la pena di anni  tre
di reclusione, escluso l'aumento per la recidiva, C ...  G  ...  alla
pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e C ... V  ...  alla
pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al  pagamento  delle
spese processuali. Gli imputati venivano  dichiarati  interdetti  dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque e  venivano  condannati,
in solido, ai risarcimento del danno in favore delle costituite parti
civili, da liquidarsi in separata  sede,  e  spese  di  costituzione,
ponendo a loro carico provvisionali liquidate in euro  15.000,00  per
le parti civili M ... A ..., M ... D ... L ..., G ... G ..., M ...  V
... N ..., T ... C ..., M ... A ..., B ... P ..., B  ...  R  ...,  in
euro 45.000,00 per le parti civili P ... L ... e P ...  F  ...,  euro
150.000,00 per la parte civile. 
    Avverso la  citata  sentenza  proponevano  tempestivo  appello  i
difensori degli imputati,  censurando  la  pronuncia  sulla  base  di
motivi sostanzialmente  analoghi,  chiedendo  l'assoluzione  sia  dal
reato di associazione per delinquere di  cui  al  capo  A),  sia  con
riguardo ai reati-fine di truffa. 
    L'udienza in appello del 18 marzo 2020 veniva rinviata di ufficio
ai sensi dell'art. 83, commi 1, 2 e 3  del  decreto-legge  n.  18/20,
convertito con modifiche in legge n. 27/20. La successiva udienza del
21  ottobre  2020  veniva  rinviata   per   l'incompatibilita'   alla
trattazione del processo di uno dei consiglieri. 
    All'odierna udienza dell'11 dicembre 2020, trattata in camera  di
consiglio ai sensi dell'art. 23, decreto-legge n.  149/20,  e'  stata
emessa la seguente ordinanza, che verra' comunicata alle partt. 
2. In punto di rilevanza della questione. 
    Va osservato che tutti i reati-fine contestati  dal  capo  B)  al
capo V) sono estinti per prescrizione a fare data dal mese di ottobre
dei 2020. Invero, la contestazione piu' recente  riguarda  quella  di
cui al capo S), che concerne la truffa in  danno  di  P  ...  P  ...,
legale rappresentante della ..., commessa  dal  luglio  del  2011  al
giugno del 2012. Il termine massimo  sarebbe  maturato  nel  mese  di
dicembre del 2019. Va aggiunto poi  un  periodo  di  sospensione  del
termine di prescrizione pari a mesi sei e giorni ventisei relativo al
rinvio dell'udienza di primo grado del 24 marzo 2017  per  l'adesione
del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dal  competente
organismo forense e il periodo dal 9 marzo 2020  all'11  maggio  2020
per il rinvio di ufficio dell'udienza del  18  marzo  2020  ai  sensi
dell'art. 83, decreto-legge n. 18/20, convertito con modifiche  nella
legge n. 27/20. Anche il delitto di cui al capo A), con  riguardo  al
mero partecipante all'associazione, C ... A ..., risulterebbe estinto
per  prescrizione  a  fare  data  dal  mese  di  novembre  del  2020.
Residuerebbe, quindi, sotto  il  profilo  penale,  esclusivamente  la
contestazione di cui al capo A) riguardante gli imputati  individuati
come promotori o organizzatori del sodalizio criminoso. 
    Orbene, pur residuando la  suddetta  contestazione  penale,  deve
osservarsi che  le  costituzioni  di  parte  civile  risultano  tutte
soprattutto   incentrate   sui   singoli   reati-fine.    Anche    la
provvisionale,  attualmente  disposta  dal-  primo  giudice,  risulta
determinata per tutte le parti civili  costituite  sulla  base  della
prova raggiunta per i singoli reati-fine. 
    Cio'  posto,  e'   noto   che,   all'esito   del   giudizio,   il
proscioglimento  nel  merito,  in  caso   di   contraddittorieta'   o
insufficienza della prova, non prevale  rispetto  alla  dichiarazione
immediata di una causa di non punibilita',  salvo  che,  in  sede  di
appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il  giudice  sia
chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio
probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata
nel merito l'impugnazione  p.m.  proposta  avverso  una  sentenza  di
assoluzione in primo grado ai sensi dell'art, 530, comma secondo, del
codice di procedura penale (Cass. pen. sez. un. 28  maggio  2009,  n.
35490). 
    Invero, la previsione di cui all'art. 578 del codice di procedura
penale - per la quale il giudice di appello o quello di legittimita',
che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per
cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti  a  decidere
sull'impugnazione agli effetti  delle  disposizioni  dei  capi  della
sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i  motivi
di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati  compiutamente,
non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento  del  danno
in ragione della  mancanza  di  prova  dell'innocenza  dell'imputato,
secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, del  codice  di
procedura penale; pertanto, la sentenza di appello che non compia  un
esaustivo  apprezzamento  sulla  responsabilita'  dell'imputato  deve
essere  annullata  con  rinvio,  limitatamente  alla  conferma  delle
statuizioni civili (Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2013, n.  16155;  in
senso conforme Cass. pen. sez. un. 18 luglio 2013,  n.  40109;  Cass.
pen. sez. V, 7 ottobre 2014, n. 3869/15). All'esito del giudizio,  il
proscioglimento  nel  merito,  in  caso   di   contraddittorieta'   o
insufficienza della prova, non prevale  rispetto  alla  dichiarazione
immediata di una causa di non punibilita',  salvo  che,  in  sede  di
appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il  giudice  sia
chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in  seguito
ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai  fini
delle  statuizioni  civili,  previa  incidentale  valutazione   della
responsabilita' penale (Cass.  per.  sez.  II,  18  luglio  2014,  n.
38049). 
    Come ha chiarito di recente la Corte Costituzionale (sentenza  n.
176 dei 2019), nel processo penale l'azione civile «assume  carattere
accessorio e  subordinato  rispetto  all'azione  penale,  sicche'  e'
destinata a subire tutte le conseguenze e gli  adattamenti  derivanti
dalla funzione e dalla struttura del  processo  penale,  cioe'  dalle
esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei  reati
c alla rapida definizione dei processi» (ex plurimis, sentenza  Corte
Costitzionale n. 12 del 2016); l'assetto generale dei nuovo  processo
penale e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi,  penale  e
civile, essendo prevalente, nel disegno  del  codice,  l'esigenza  di
speditezza e di sollecita definizione del processo  penale,  rispetto
all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria  azione
nel processo medesimo. Sicche' «l'idea di fondo  sottesa  alla  nuova
codificazione [...] e'  che  la  costituzione  di  parte  civile  non
dovesse essere comunque "incoraggiata"» (sentenza n. 12 del 2016). Il
fulcro di questo sistema e' imperniato sull'art. 538  del  codice  di
procedura penale: il giudice  penale  decide  sulla  domanda  per  le
restituzioni e il risarcimento del danno se - e solo se  -  pronuncia
sentenza di condanna dell'imputato,  soggetto  debitore  quanto  alle
obbligazioni  civili.  Il  giudice  penale,  neppure  quando   emette
sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto  non  imputabile  per
vizio totale di mente, puo' pronunciarsi distintamente sulle  pretese
restitutorie  o  risarcitorie  della  costituita  parte  civile.   a'
sufficiente ricordare in  proposito  il  principio,  affermato  dalle
Sezioni Unite della Corte  di  cassazione,  secondo  cui  il  giudice
dinanzi al  quale  sia  stata  impugnata  una  sentenza  di  condanna
relativa a reato successivamente  abrogato,  nel  dichiarare  che  il
fatto non e' piu' previsto dalla  legge  come  reato,  deve  revocare
anche i capi della  sentenza  che  concernono  gli  interessi  civili
proprio perche' questi non possono, non accompagnarsi a una pronuncia
di condanna dell'imputato (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 29 settembre - 7 novembre 2016, n. 46688). Cio' conferma  il
carattere accessorio  di  tali  pretese  civilistiche,  quando  fatte
valere nella sede penale.  Alla  regola  generale  dell'alt  538  del
codice di procedura penale, pero', l'art. 578 del codice di procedura
penale,   introduce   una   deroga.   Se    il    giudice    (penale)
dell'impugnazione   perviene    a    una    pronuncia    dichiarativa
dell'estinzione del reato per amnistia o  per  prescrizione,  non  di
meno decide sull'impugnazione, ai soli effetti delle  disposizioni  e
dei capi della sentenza che concernono gli interessi  civili,  quando
nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata -  con  la  sentenza
impugnata  -  la  condanna,  anche  generica,  alle  restituzioni  al
risarcimento dei danni cagionati  dal  reato  a  favore  della  parte
civile, Inoltre, in sede di giudizio di cassazione, quando, infine, i
gradi  di  merito  sono  esauriti,  la   cognizione   delle   pretese
restitutorie o risarcitorie della parte civile puo'  essere,  a  quel
punto, devoluta al giudice civile. Infatti, l'art. 622 del codice  di
procedura penale prescrive che la Corte  di  cassazione,  se  annulla
solamente le disposizioni  i  capi  che  riguardano  l'azione  civile
ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro  la  sentenza
di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al  giudice
civile  competente  per  valore  in  grado  di  appello,   anche   se
l'annullamento ha per  oggetto  una  sentenza  inappellabile.  Questo
sistema complessivo, dunque, e' retto da una  regola  (art.  538  del
codice di procedura penale) declinata con eccezioni (articoli  578  e
622 del codice di procedura penale). 
    Orbene, a  differenza  della  mera  sentenza  dichiarativa  della
prescrizione del reato in  primo  grado,  che  non  puo'  mai  essere
ritenuta sentenza di «condanna», non comportando l'attribuzione dello
Corte costituzionale di condannato  nei  riguardi  dell'imputato,  la
sentenza di appello  che,  dichiarando  l'estinzione  del  reato  per
prescrizione,  confermi  le  statuizioni  civili,  viene  ad   essere
equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di «condanna», e cio'  si
ricava espressamente anche dalla giurisprudenza  di  legittimita',  e
segnatamente dalla recente sentenza,  delle  Sezioni  Unite,  che  ha
affermato l'ammissibilita', sia agli effetti penali che civili  della
revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1,  lett.  c),  del
codice di procedura penale, della sentenza  del  giudice  di  appello
che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del  reato  dovuta  a
prescrizione  o  amnistia,  e  decidendo  sull'impugnazione  ai  soli
effetti delle disposizioni  e  dei  capi  concernenti  gli  interessi
civili, abbia confermato in condanna al risarcimento  dei  danni  nei
confronti della parte civile (Cass. pen. sez. un. 25 ottobre 2018, n.
6141/19).  Invero,  si  legge  nella  sentenza,  nel  caso   previsto
dall'art. 578 del codice di procedura penale, come nell'analogo  caso
di cui all'art. 578-bis del codice di procedura penale, l'imputato va
ritenuto «condannato» sebbene ai soli fini delle statuizioni civili o
di confisca, e, dunque, la relativa sentenza potra' essere oggetto di
revisione; ma questi casi sono radicalmente diversi da quelli in  cui
alla sentenza di prescrizione non si accompagna la statuizione civile
o quella di confisca, perche' in questi casi  l'imputato  non  potra'
essere ritenuto un «condannato». 
    Cosi ricostruito il sistema, deve osservarsi che, benche' estinti
per prescrizione i  reati-fine  contestati  agli  imputati  (e,  come
detto, in parte anche il delitto  associativo  di  cui  al  capo  A),
almeno con riguardo alla contestazione elevata all'imputato C  ...  A
..., che, pertanto, vedrebbe  dichiararsi  estinti  per  prescrizione
tutti i reati a lui ascritti), la presenza delle parti civili, in uno
con i motivi di appello,  tutti  incentrati  sull'assenza  di  penale
responsabilita' in capo agli appellanti, obbligherebbero questa Corte
ad una  rivalutazione  piena  della  responsabilita'  «penale»  degli
imputati,  in  ordine  agli  stessi  fatti-reato   loro   contestati,
peraltro, sulla  base  del  medesimo  materiale  probatorio  avuto  a
disposizione  dal  giudice  di  prime  cure,  sia  pure  ai  fini  di
confermare o meno le statuizioni civili disposte dal primo giudice. 
    E' rilevante, pertanto, la questione della  conformita'  di  tale
sistema e, in particolare, dell'art.  578  del  codice  di  procedura
penale, che di esso e' la  trasfusione  normativa,  relativamente  al
diritto fondamentale al rispetto della presunzione  di  innocenza  di
cui  all'art.  6,  comma  2  CEDU,   cosi'   come   declinato   dalla
giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti   dell'uomo,   da
intendersi come parametro interposto dell'art. 117 Costituzione. 
    Peraltro, la questione assume  rilevanza  anche  in  ordine  alla
conformita' dei sistema sopra delineato e, quindi, dell'art. 578  del
codice di procedura penale, rispetto al diritto dell'Unione  europea,
e, in  specie,  in  relazione  agli  artt.  3  e  4  della  direttiva
2016/UE/343 e  art.  48  CDFUE,  anche  in  questo  caso  letti  come
parametri interposti degli articoli 11 e 117 Costituzione. 
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. Rispetto alla CEDU. 
    Come e' noto, l'art. 6, comma 2, CEDU  tutela  li  «diritto  alla
presunzione di innocenza fino a prova  contraria».  Considerata  come
una garanzia procedurale nel  contesto  di  un  processo  penale,  la
presunzione di innocenza  impone  requisiti  relativi,  tra  l'altro,
all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto,
al   privilegio   contro   l'autoincriminazione,   alla   pubblicita'
preprocessuale e alle espressioni premature,  da  parte  della  Corte
processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di  un
imputato (Corte EDU, grande camera, 12 luglio 2013,  Allen  c.  Regno
Unito, § 93). 
    Tuttavia, in linea con la necessita' di  assicurare  che  diritto
garantito dall'art. 6, comma 2, CEDU  sia  pratico  e  effettivo,  la
presunzione di innocenza ha anche un  altro  aspetto.  Il  suo  scopo
generale, in questo secondo  aspetto,  e'  quello  di  proteggere  le
persone che sono state assolte da un'accusa penale, o  nei  confronti
delle quali e' stato interrotto un procedimento  penale,  dall'essere
trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorita' come se fossero  di
fatto colpevoli del reato contestato (cfr. Corte Edu, grande  camera,
12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, §  94;  Corte  EDU,  28  giugno
2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, § 314). 
    Come espressamente indicato nell'articolo stesso, l'art. 6, comma
2, CEDU si applica quando una persona e' accusata  di  un  reato.  La
Corte europea dei diritti umani ha ripetutamente sottolineato che  si
tratta di un concetto autonomo, che deve essere interpretato  secondo
i tre criteri  stabiliti  dalla  sua  giurisprudenza,  i  noti  Engel
criteria (Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri  c.  Paesi  Bassi).
Per valutare qualsiasi denuncia ai sensi dell'art. 6, comma 2,  CEDU,
che  insorga  nell'ambito  di   un   procedimento   giudiziario,   e'
innanzitutto  necessario  accertare  se  il  procedimento  contestato
comporti la  determinazione  di  un'accusa  penale,  ai  sensi  della
giurisprudenza della Corte (Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2013,
Allen c. Regno Unito, § 95). 
    Tuttavia, nei  casi  che  riguardano  il  secondo  aspetto  della
protezione offerta dall'art. 6, comma 2, CEDU, che si verifica quando
il procedimento penale e' terminato, e' chiaro che l'applicazione  di
tale criterio e'  inappropriata.  In  questi  casi,  il  procedimento
penale si e' necessariamente concluso e, a  meno  che  il  successivo
procedimento giudiziario non dia luogo a una nuova imputazione penale
ai sensi della Convenzione, se l'art. 6, comma 2 CEDU  e'  impiegato,
deve esserlo per motivi diversi (Corte EDU, Grande Camera, 12  luglio
2013, Allen c. Regno Unito, § 96). 
    Sotto  questo  profilo,  la  Corte  EDU  e'  stata   chiamata   a
considerare l'applicazione dell'art. 6, comma 2, CEDU alte  decisioni
giudiziarie  prese  a  seguito  della  conclusione  del  procedimento
penale,  a  titolo  di  interruzione  o   dopo   un'assoluzione,   in
procedimenti  riguardanti,  tra   l'altro,   l'imposizione   di   una
responsabilita' civile per  il  pagamento  di  un  risarcimento  alla
vittima (vedi Corte EDU 11 febbraio 2003, Ringvold c. Norvegia; Corte
EDU 15 maggio 2008, Orr c. Norvegia; Corte EDU 19 aprile 2011,  Erkol
c. Turchia; Corte EDU 12 aprile 2012, Lagardere  c.  Francia).  Nella
gia' citata causa Allen c. Regno Unito, la Corte EDU ha formulato  il
principio della presunzione di innocenza  nel  contesto  del  secondo
aspetto dell'art. 6, comma 2, CEDU sostanzialmente affermando che  la
presunzione di innocenza significa  che,  in  presenza  di  un'accusa
penale e di un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione,  la
persona che e' stata oggetto del  procedimento  penale  e'  innocente
agli occhi della legge e deve essere trattata in  modo  coerente  con
tale innocenza. In tale senso; pertanto, la presunzione di  innocenza
permarra' anche dopo la conclusione del procedimento penale, al  fine
di garantire che, per quanto riguarda qualsiasi accusa  non  provata,
l'innocenza  della  persona  in  questione  sia  rispettata.   Questa
preoccupazione prioritaria e' alla base dell'approccio della Corte in
merito all'applicabilita' dell'articolo 6, comma 2,  CEDU  in  questi
casi. Ogni qualvolta la questione  dell'applicabilita'  dell'articolo
6, comma 2, CEDU si pone nel contesto di un procedimento  successivo,
il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un legame,  come  sopra
indicato, tra il  procedimento  penale  concluso  e  il  procedimento
successivo. Tale legame e' probabile che sussista, ad esempio, quando
il  procedimento   successivo   richiede   l'esame   dell'esito   del
procedimento penale precedente e, in particolare, quando  obbliga  il
giudice ad analizzare la sentenza penale; a procedere a un esame o  a
una  valutazione  delle  prove  contenute  nel  fascicolo  penale;  a
valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni  o  a  tutti  gli
eventi  che  hanno  portato  all'accusa  penale;  a   commentare   le
indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente. 
    Cio' posto, recentemente la Corte europea dei  diritti  umani  e'
stata chiamata ad occuparsi di un caso (Pasquini c.  San  Marino,  n.
23349/17, sentenza della III Sezione della Corte EDU del  20  ottobre
2020)  del  tutto  sovrapponibile  a  quello  in  esame   in   questo
procedimento. Si trattava di un caso in cui il ricorrente, condannato
in primo grado, non solo penalmente ma anche a risarcire il danno nei
confronti della costituita parte civile, in sede di appello si vedeva
dichiarare estinto il reato  per  prescrizione,  con  conferma  delle
statuizioni civili,  sulla  base  dell'art.  196-bis  del  codice  di
procedura penale sanmarinese, che cosi' recita: «quando l'imputato e'
stato condannato a reintegrare le  cose  o  a  risarcire  alla  parte
civile i danni causati da un reato - anche se il danno e'  ancora  da
quantificare  -  il  giudice  di  appello,  che  dichiara  il   reato
prescritto, decide sulle eccezioni relative agli  obblighi  derivanti
dal  reato,  ai  sensi  dell'articolo  140  del  codice  penale».  Il
ricorrente adiva la Corte dei diritti umani lamentando la  violazione
dell'art. 6, comma 2, CEDU. 
    Ebbene la Corte europea, ribadendo  consolidarti  principi  sopra
riportati, riteneva, innanzitutto applicabile nel caso di  specie  il
disposto dell'art. 6, comma 2, CEDU. Invero, il  procedimento  penale
si era concluso in appello con l'interruzione  del  procedimento  per
prescrizione.  In  conseguenza  dell'art.  196-bis  del   codice   di
procedura penale sanmarinese, io stesso giudice  dell'appello  penale
che si pronunciava sull'imputazione penale  era  anche  competente  a
decidere  il  risarcimento  dovuto   alla   vittima.   Tuttavia,   la
determinazione del risarcimento alla vittima era una fase  successiva
all'interruzione del procedimento penale. In quella fase, il  giudice
dell'appello  penale  era   tenuto   ad   analizzare   i   precedenti
accertamenti penali e ad avviare  una  revisione  o  una  valutazione
delle  prove  contenute  nel  fascicolo  penale.  Egli  doveva  anche
valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni  o  a  tutti  gli
eventi  che  avevano  portato  all'accusa  penale  e  commentare   le
indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza  del  richiedente.
Dunque, esisteva un nesso tra le due determinazioni (vedi § 38  della
sentenza Corte EDU 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino). 
    I giudici di Strasburgo ribadivano che il secondo  aspetto  della
tutela della presunzione  di  innocenza  entra  in  gioco  quando  il
procedimento penale si conclude  con  un  risultato  diverso  da  una
condanna,  sicche'  senza  una  tutela  che  garantisca  il  rispetto
dell'assoluzione o della decisione di interruzione in qualsiasi altro
procedimento, le garanzie del processo equo di cui all'art. 6,  comma
2, CEDU rischiano di diventare teoriche o illusone. Cio'  che  e'  in
gioco,  una  volta  terminato  procedimento  penale,  e'   anche   la
reputazione della persona e il modo in cui essa viene  percepita  dal
pubblico. In una certa misura, la  protezione  offerta  dall'art.  6,
comma 2, CEDU a questo  riguardo  puo'  sovrapporsi  alla  protezione
offerta dall'art. 8 CEDU (vedi ancora Corte EDU,  grande  camera,  28
giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri e, Italia, § 314). Con  riguardo
a dichiarazioni successive alla cessazione  del  procedimento  penale
non con sentenza di assoluzione, ma comunque senza che l'imputato sia
stato precedentemente dimostrato colpevole secondo la legge,  risulta
violata la presunzione di' innocenza se una decisione giudiziaria che
lo riguarda riflette un'opinione di colpevolezza. In questi casi,  il
linguaggio utilizzato dal giudice sara'  di  fondamentale  importanza
per valutare la compatibilita' della decisione e la  sua  motivazione
all'art. 6, comma 2, CEDU. Nei  casi  di  richieste  di  risarcimento
civile presentate dalle vittime, indipendentemente dal fatto  che  il
procedimento si sia concluso con l'interruzione o con  l'assoluzione,
la Corte sottolineava che, sebbene  l'esonero  dalla  responsabilita'
penale debba  essere  rispettato  nel  procedimento  di  risarcimento
civile, non dovrebbe precludere l'accertamento della  responsabilita'
civile per il pagamento del risarcimento derivante dagli stessi fatti
sulla base di un onere probatorio  meno  rigoroso.  Tuttavia,  se  la
decisione  nazionale   sul   risarcimento   dovesse   contenere   una
dichiarazione di responsabilita' penale della parte  convenuta,  cio'
solleverebbe una questione rientrante nell'art. 6. comma 2, CEDU.  In
particolare, la Corte riteneva elle la presunzione di innocenza fosse
violata  in  situazione  in  cui   i   Tribunali   avevano   ritenuto
«chiaramente probabile» che ricorrente avesse  commesso  un  reato  o
avevano  espressamente  indicato  che  le  prove  disponibili   erano
sufficienti per stabilire che era stato commesso un reato (vedi §§ da
49 a 53 della citata sentenza Pasquini c. San Marino). 
    Facendo  applicazione  dei  su  riportati  principi,   la   Corte
esaminava il caso, notando che: 1) la causa civile era stata trattata
nell'ambito del procedimento penale; 2) la determinazione del giudice
dell'appello penale che riguardava proprio gli stessi fatti  imputati
al ricorrente nei corso del procedimento penale era stata  effettuata
senza alcuna distinzione circa la  qualificazione  giuridica;  3)  il
giudice dell'appello penale si era dovuto basare sulle  stesse  prove
esistenti nei fascicolo penale e non  erano  state  presentate  nuove
prove; 4) il giudice dell'appello penale,  pur  facendo  una  propria
valutazione di tali fatti, aveva confermato la constatazione di fatto
del giudice penale di prima istanza e aveva  proceduto  a  confermare
l'ordine  di  risarcimento  del  danno  senza  intraprendere   alcuna
considerazione rilevante per  quanto  riguarda  l'ammontare  di  tale
danno, basandosi pertanto interamente sulla sentenza di primo  grado;
5) il giudice dell'appello penate aveva basato la sua decisione sulla
constatazione che la parte civile aveva subito un  danno  dagli  atti
posti  in  essere  dal  ricorrente,  che  corrispondevano  ai   reato
imputatogli e, quindi, giudice dell'appello penale aveva stabilito in
modo inequivocabile che le azioni del ricorrente corrispondevano agli
atti criminali di cui  era  stato  accusato,  andando  ancora  oltre,
dichiarando esplicitamente che il ricorrente aveva commesso tali atti
con dolo (cfr. §. da 59 a 62). 
    E' vero che il ricorrente era gia' stato dichiarato colpevole  in
prima istanza. Tuttavia, aggiungevano i  giudici  di  Strasburgo,  la
giurisprudenza della Corte non distingueva  tra  i  casi  in  cui  le
accuse venivano sospese  perche'  cadute  in  prescrizione  prima  di
qualsiasi accertamento penale e quelli che venivano  sospese  per  lo
stesso motivo dopo una prima constatazione di colpevolezza. Pertanto,
affermava la Corte, le constatazioni di prima istanza, che  non  sono
definitive, non possono condizionare le determinazioni  successive  e
]a Corte ribadiva che si dovrebbe esercitare una maggiore cautela nel
formulare il ragionamento in una sentenza civile dopo  l'interruzione
del procedimento penale (§ 63). 
    In conclusione, siccome le parole usate dal giudice  dell'appello
penale nel  decidere  in  materia  di  risarcimento  erano  tali  che
rappresentavano il comportamento del  ricorrente  come  riconducibile
agli atti criminali che gli erano stati imputati, rispetto  ai  quali
non vi era  alcun  dubbio  sull'esistenza  del  dolo,  queste  parole
equivalevano ad una dichiarazione inequivocabile  che  il  ricorrente
avesse commesso un reato, e cio' non era coerente con  la  cessazione
delle relative imputazioni a causa  della  scadenza  del  termine  di
prescrizione. Conseguenzialmente la Corte riscontrava  la  violazione
dell'art. 6, comma 2, CEDU (§ 64). 
    I principi espressi nella sentenza Corte EDU,  20  ottobre  2020,
Pasquini c. San Marino, costituiscono «diritto consolidato»  (secondo
quanto ritenuto da Corte costituzionale n.  49/2015;  d'altra  parte,
come sottolinea la Corte europea dei diritti umani, «le sue  sentenze
hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere  vincolante
e la loro autorita' interpretativa non possono pertanto dipendere dal
collegio giudicante che le ha pronunciate»: vedi  Corte  EDU,  grande
camera,  28  giugno  2018,  G.I.E.  S.r.l.   c.   Italia,   §   252),
ricollegandosi invero ad  una  consolidata  e  datata  giurisprudenza
europea (oltre alle sentenze sopra citate si veda anche Corte EDU,  4
giugno 2013, Teodor c. Romania, e, piu' di recente, con riguardo alla
natura pregiudizievole per il diritto alla presunzione  di  innocenza
di un decreto  di  archiviazione  per  prescrizione  del  reato,  che
presentava l'indagato come colpevole, si veda Corte EDU,  29  gennaio
2019, Stirmanov c. Russia,  e  ancora  Corte  EDU,  3  ottobre  2019,
Fleischner c. Germania). 
    La fattispecie appena descritta, oggetto della sentenza  Pasquini
c. San Marino, peraltro, si attaglia perfettamente al caso in  esame,
poiche' l'art. 578 del codice di procedura penale  risulta  formulato
in termini del  tutto  simmetrici  all'art.  196-bis  del  codice  di
procedura penale di San Marino. 
    Secondo la Cassazione, infatti,  dopo  la  sentenza  di  condanna
dell'imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale, ma anche
al risarcimento  del  danno,  il  giudice  dell'appello  penale,  che
riscontra l'estinzione del  reato  per  prescrizione,  deve  statuire
anche in ordine alle questioni civili,  e,  a  tale  fine,  non  puo'
limitarsi a richiamare l'art. 129, comma 2 del codice  del  procedura
penale, ma  deve  prendere  espressamente  posizione  sui  motivi  di
appello sollevati dall'imputato, anche in  punto  di  responsabilita'
penale, sicche' se giunge a confermare  le  statuzioni  civili,  cio'
puo' fare soltanto implicitamente riconoscendo  la  colpevolezza  del
l'imputato.  Se  cio'  non  emerge  dall'ordito  motivazionale  della
decisione, se con la sentenza il giudice di  appello  non  compie  un
esaustivo  apprezzamento  sulla  responsabilita'  dell'imputato,   la
pronuncia  deve  essere  annullata  con  rinvio,  limitatamente  alla
conferma delle statuizioni civili (vedi la  gia'  citata  Cass.  pen.
sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155). 
    Non  e'  possibile,  pertanto,  procedere  ad  un'interpretazione
convenzionalmente conforme dell'art.  578  del  codice  di  procedura
penale,  ammettendo  che  il  giudice  di   appello,   che   dichiara
l'estinzione  del  reato  per  prescrizione,  possa   confermare   le
statuizioni civili semplicemente richiamando l'art. 129, comma 2, del
codice di procedura penale, ovvero limitandosi a descrivere uno stato
di sospetto, che non violerebbe di per se' l'art. 6,  comma  2,  CEDU
(vedi Corte EDU 26 marzo 1996, Leutscher  c.  Paesi  Bassi).  Secondo
l'interpretazione della Cassazione, e cioe' del diritto  vivente,  il
giudice di appello deve compiere  un  esaustivo  apprezzamento  della
responsabilita' dell'imputato, deve affermarne, cioe', implicitamente
la colpevolezza, poiche' nella sostanza la sentenza emessa  ai  sensi
dell'art. 578 del codice di  procedura  penale  e'  una  sentenza  di
condanna suscettibile anche di revisione. 
    Non essendo possibile interpretare in  maniera  convenzionalmente
conforme l'art. 578 del codice di procedura  penale,  secondo  quanto
stabilito a partire dalle c.d. sentenze gemelle nn.  348  e  349  del
2007 della Corte costituzionale, e' necessario sollevare incidente di
costituzionalita' della predetta norma per contrasto con gli artt. 6,
comma 2, CEDU e  117,  comma  1,  Costituzione  nella  parte  in  cui
stabilisce che il giudice dell'appello penale, che  dichiara  estinto
per prescrizione il reato per  cui  e'  intervenuta  in  primo  grado
condanna, e' tenuto a decidere sull'impugnazione agli  effetti  delle
disposizioni dei capi della sentenza  che  concernono  gli  interessi
civili. 
    Spetta,   infatti,   alta   Corte   costituzionale   intervenire,
nell'impossibilita' di un'interpretazione convenzionalmente  conforme
della norma  di  diritto  interno  in  contrasto  con  la  CEDU,  che
procedera' al necessario bilanciamento degli interessi e dei  diritti
fondamentali in gioco. 
    A  quest'ultimo  riguardo,  vale  la   pena   soffermarsi   sulla
circostanza che, come la stessa Corte costituzionale ha ricordato, la
norma di cui all'art. 578 del codice di procedura penale  rappresenta
un'eccezione nel rapporto che regola l'esercizio  dell'azione  civile
nel processo penale  (vedi  la  gia'  citata  Corte  Costituzione  n.
176/2019), che  non  viene  pregiudicato  nell'ipotesi  in  cui  alla
pronuncia di non doversi precedere. per estinzione del reato da parte
del giudice di appello non dovesse fare  seguito  la  conferma  delle
statuizioni   civili,   per   effetto   dell'eventuale   accoglimento
dell'incidente di costituzionalita' proposto. Invero, la costituzione
di parte civile nel  processo  penale  interrompe  il  decorso  della
prescrizione del  diritto  al  risarcimento  del  danno  con  effetti
permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara
l'estinzione del reato  per  prescrizione,  cominciando  a  decorrere
nuovamente da tale data (Cass. civ. sez.  III,  20  giugno  1978,  n.
3036). Peraltro, la sentenza dichiarativa dell'estinzione  del  reato
non  avrebbe  alcun  effetto  nell'eventuale   giudizio   civile   di
risarcimento del danno. Quanto  al  diritto  della  parte  civile  di
ottenere in tempi ragionevoli il risarcimento dei  danno  patito  per
effetto del reato, diritto certamente costituzionalmente tutelato  ai
sensi dell'art. 111, comma 2, Costituzione, deve  osservarsi  che  lo
stesso e'  certamente  assicurato  dal  riconoscere  alla  vittima  o
danneggiato dal reato la possibilita' di citare autonomamente davanti
al giudice civile l'autore del reato per ottenere il ristoro,  e,  in
ogni  caso,  dovrebbe  cedere  passo  di  fronte  ad  altri   diritti
costituzionalmente e convenzionalmente tutelati, quali il diritto  di
difesa dell'imputato e, come nel caso di specie,  il  suo  diritto  a
vedersi presumere innocente tino  all'accertamento  definitivo  della
sua colpevolezza. 
    Sul punto, si richiamano le argomentazioni con le quali la  Corte
costituzionale, nella sentenza n. 12  del  2016,  relativamente  alle
questioni  sollevate  in  ordine  alla  legittimita'   costituzionale
dell'art. 538 del codice di procedura penale nella parte in  cui  non
consente al giudice penale di condannare l'imputato  al  risarcimento
del danno in favore della parte civile in caso di proscioglimento per
qualsiasi causa, compreso il vizio totale di  mente,  ha  superato  i
profili  riguardanti   l'asserita   violazione   del   principio   di
ragionevole durata del processo (art.  111,  secondo  comma,  secondo
periodo, Costituzione), ovvero il  richiamo  all'art.  6  CEDU  nella
parte in cui tutela anche i diritti civili. 
    Invero, si legge  testualmente  nella  sentenza:  «con  riguardo,
infine, all'asserire violazione del principio di  ragionevole  durata
del   processo   (art.   111,   secondo   comma,   secondo   periodo,
Costituzione), questa Corte ha ripetutamente  affermato  che  -  alla
luce dello stesso richiamo  al  connotato  di  «ragionevolezza»,  che
compare nella formula costituzionale - possono arrecare un  vulnus  a
quel principio solamente le norme «che comportino una dilatazione dei
tempi del processo  non  sorrette  da  alcuna  logica  esigenza»  (ex
plurimis, sentenze n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del
2005). Tale ipotesi non  e'  ravvisabile  nel  caso  considerato.  La
preclusione della decisione  sulle  questioni  civili,  nel  caso  di
proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa - compreso il vizio
totale di mente - se pure procrastina la pronuncia  definitiva  sulla
domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un
autonomo giudizio civile,  trova  pero'  giustificazione,  come  gia'
rimarcato, nel carattere accusarlo e subordinato  dell'azione  civile
proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle  finalita'  di
quest'ultimo, e segnatamente nel  preminente  interesse  pubblico  (e
dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale
che  non  si  concluda  con  un  accertamento   di   responsabilita',
riportando nella sede naturale le  istanze  di  natura  civile  fatte
valere nei suoi confronti. Cio', in linea, una volta ancora,  con  il
favore per la separazione dei giudizi cui ispirato il vigente sistema
processuale. [...] Parimenti non  probanti  appaiono,  da  ultimo,  i
riferimenti alla  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo operati dalla parte privata:  anche  in  questo  caso,  con
semplice finzione  rafforzativa  delle  denunciate  violazioni  degli
artt.  24  e  111  Costituzione,  non  figurando  tra   i   parametri
dell'odierno scrutinio quello piu'  direttamente  conferente  (l'art.
117, primo comma,  Costituzione).  La  Corte  di  Strasburgo  e',  in
effetti, costante  nel  riconoscere  che,  nella  misura  in  cui  la
legislazione nazionale accordi alla vittima del reato la possibilita'
di intervenire nel processo penale per difendere i  propri  interessi
tramite la costituzione di parte civile, tale diritto va  considerato
un «diritto civile» agli effetti  dell'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,  n.  848,  con
conseguente spettanza, alla vittima stessa, delle garanzie in tema di
equo  processo  ivi  stabilite,   compresa   quella   relativa   alla
ragionevole durata (Grande Camera, sentenza 12 febbraio  2004,  Perez
contro Francia; in senso  conforme,  tra  le  altre,  sezione  terza,
sentenza 25 giugno  2013,  Associazione  delle  persone  vittime  del
sistema s.c. Rompetrol  s.a.  e  s.c.  Geomin  s.a.  e  altri  contro
Romania; Grande Camera, sentenza 20 marzo 2009, Gorou contro Grecia).
In questa logica, la Corte europea si  e',  peraltro,  specificamente
occupata, in piu' occasioni, dell'ipotesi  del  mancato  esame  della
domanda della parte civile per essersi il procedimento penale  chiuso
con  provvedimento   diverso   dalla   condanna   dell'imputato.   in
applicazione di una regola condivisa - sia pure con diverse  varianti
e gradazioni - da plurimi ordinamenti nazionali. Tale regime  non  e'
stato affatto ritenuto,  in  se'  e  per  se',  contrastante  con  le
garanzie convenzionali. La violazione  dell'art.  6  della  CEDU,  in
particolare sotto il profilo del diritto di accesso ad un  tribunale,
e' stata ravvisata dai giudici di Strasburgo solo in due ipotesi.  In
primo luogo, quando la vittima del reato non fruisca di altri  rimedi
accessibili ed efficaci per far valere le sue pretese (sezione terza,
sentenza 25 giugno  2013,  Associazione  delle  persone  vittime  del
sistema s.c. Rompetrol  s.a.  e  s.c.  Geomin  s.a.  e  altri  contro
Romania; sezione prima, sentenza ottobre 2007,  Forum  Maritime  s.a.
contro Romania): rimedi che, nell'ordinamento italiano,  sono  invece
offerti dalla  possibilita'  di  rivolgersi  al  giudice  civile.  In
secondo luogo,  la  violazione  e'  stata  riscontrata  allorche'  il
concreto  funzionamento  del  meccanismo  frustri  indebitamente   le
legittime aspettative dei  danneggiato,  come  nel  caso  in  cui  la
prescrizione della  responsabilita'  penale  dell'autore  del  reato,
impeditiva  dell'esame  della  domanda  civile,  sia   imputabile   a
ingiustificati ritardi della autorita' giudiziarie  nella  conduzione
del procedimento penale (Grande  Camera,  sentenza  2  ottobre  2008,
Atanasova contro Bulgaria; sezione prima,  sentenza  3  aprile  2003,
Anagnostopoulos contro Grecia):  malfunzionamento  che  non  dipende,
peraltro, dalla norma e che  comunque  non  viene  in  considerazione
nell'ipotesi qui in esame.» (Corte costituzionale n. 12/2016). 
    3.2. Rispetto al diritto dell'Unione europea. 
    Infine, volendo  esaminare  la  questione  anche  sul  piano  del
diritto dell'U.E., deve osservarsi che l'Unione europea ha emanato da
tempo, ai sensi dell'art.  22  §  2  lett.  b)  TFUE,  una  specifica
direttiva sui rafforzamento di alcuni aspetti  della  presunzione  di
innocenza (la direttiva del Parlamento e  del  Consiglio  2016/UF/343
del 9 marzo 2016, entrata in vigore il 1° aprile 2016, con obbligo di
recepimento fino al 1° aprile 2018). 
    In particolare, l'art. 3, rubricato «Presunzione  di  innocenza»,
stabilisce che gli  Stati  membri  assicurano  che  agli  indagati  e
imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino  a  quando
non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. All'articolo  4,
rubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», si afferma che
gli Stati membri adottano le misure  necessarie  per  garantire  che,
fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata
legalmente  provata,  le  dichiarazioni   pubbliche   rilasciate   da
autorita' pubbliche e le  decisioni  giudiziarie  diverse  da  quelle
sulla colpevolezza non presentino la  persona  come  colpevole.  Cio'
lascia  impregiudicati  gli  atti  della  pubblica  accusa  volti   a
dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato  e  le  decisioni
preliminari di natura procedurale adottate da autorita' giudiziarie o
da altre autorita' competenti e fondate sul sospetto o su  indizi  di
reita'. 
    Il Considerando 11 chiarisce  che  la  direttiva  si  applica  ai
procedimenti penali nell'accezione  data  dall'interpretazione  della
Corte di Giustizia UE, fatta salva la giurisprudenza della Corte EDU.
Il Considerando 16 della direttiva chiarisce che  la  presunzione  di
innocenza sarebbe violata se dichiarazioni  pubbliche  rilasciate  da
autorita' pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da  quelle  sulla
colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole  fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente  provata.  Tali
dichiarazioni o decisioni  giudiziarie  non  dovrebbero  rispecchiare
l'idea  che  una  persona  sia  colpevole.  Cio'  dovrebbe   lasciare
impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare
la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonche'
le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono effetti
di una pena sospesa, purche' siano rispettati i diritti della difesa.
Dovrebbero, altresi', restare impregiudicate le decisioni preliminari
di natura procedurale, adottate da autorita' giudiziarie o  da  altre
autorita' competenti e fondate sul sospetto o su  indizi  di  reita',
quali le decisioni riguardanti la  custodia  cautelare,  purche'  non
presentino l'indagato o imputato come colpevole.  Prima  di  prendere
una  decisione  preliminare  di   natura   procedurale,   l'autorita'
competente potrebbe prima dover verificare che vi  siano  sufficienti
prove a carico dell'indagato  o  imputato  tali  da  giustificare  la
decisione e la decisione potrebbe contenere  un  riferimento  a  tali
elementi.  Il  Considerando  17  della  direttiva  precisa  che   per
«dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorita' pubbliche»  dovrebbe
intendersi  qualsiasi  dichiarazione   riconducibile   a   un   reato
proveniente da un'autorita' coinvolta nel procedimento penale che  ha
ad oggetto tale reato, quali le autorita' giudiziarie, di  polizia  e
altre autorita' preposte all'applicazione della legge, o da  un'altra
autorita' pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo
restando che cio'  lascia  impregiudicato  il  diritto  nazionale  in
materia di immunita'. Ai sensi dell'art. 13 della  direttiva  nessuna
disposizione  della  stessa  puo'  essere  interpretata  in  modo  da
limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali  garantiti
dalla carta  dei  diritti  fondamentali  UE,  dalla  CEDU,  da  altre
pertinenti disposizioni di diritto internazionale o  dal  diritto  di
qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di  protezione  piu'
elevato. 
    Come ha definitivamente chiarito di recente la Corte di Giustizia
UE (vedi Corto di  Giustizia  UE,  I  Sez.,  13  giugno  2019,  causa
C-646/17, Moro, punti da 29 a 37),  le  direttive  emanate  ai  sensi
dell'art.  82,  §  2,  comma  1,  TFUE,  si  applicano  a   qualunque
procedimento penale, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una
dimensione transnazionale, nel senso  di  avere  ad  oggetto  materie
penali  aventi  dimensione  transnazionaie.  Di  conseguenza,  devono
essere  tenute  presenti  in  qualsiasi  procedimento  penale.   Cio'
comporta, come logico  corollario,  l'applicazione  della  Carta  dei
diritti fondamentali UE, ai sensi dell'art. 51, § 1, della  medesima,
che stabilisce che le disposizioni  della  Carta  si  applicano  agli
Stati membri esclusivamente nel l'attuazione  del  diritto  dell'U.E.
(Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2013,  causa  C-617/10,  Akerberg
Fransson, punto 17). Pertanto, nell'attuazione del diritto  dell'U.E.
non si puo' prescindere dall'art. 48 della CDFUE, e, siccome la Carta
e' equiparata ai Trattati (art. 6, § 1, TUE) e ne ha lo stesso valore
giuridico, ne consegue che trattasi di diritto primario dell'UE. 
    Dunque, tutti i principi espressi dalla Corte  EDU  con  riguardo
alla presunzione di innocenza sancita dall'art.  6,  comma  2,  CEDU,
possono ritenersi pienamente viventi ed operanti anche in  ambito  UE
attraverso la citata direttiva e l'art. 48 della CDFUE (tenuto  conto
che il  diritto  alla  presunzione  di  innocenza  in  esso  sancito,
conformemente all'ara 52, paragrafo 3, della CDFUE, ha significato  e
portata identici allo stesso diritto garantito dalla  CEDU),  con  la
conseguente  possibilita'  di  disapplicare  le  norme  interne   che
dovessero porsi  in  contrasto  con  le  norme  UE  aventi  efficacia
diretta. 
    Peraltro,  trattandosi  di  questione   che   coinvolge   diritti
fondamentali che godono tutela sia in ambito  UE  che  interno  (vedi
art. 27 Costituzione), la relativa questione puo'  essere  sottoposta
all'attenzione anche della Corte costituzionale, ai sensi degli artt.
11  e  117,  comma  1,   Costituzione,   come   chiarito   da   Corte
costituzionale n. 269/2917, n. 20/2019 e n. 63/2019. 
    Secondo la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE,  II
Sez., 5 settembre  2019,  causa  C-377/18,  Ah  e  altri),  ai  sensi
dell'art. 4, § 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, gli Stati
membri sono tenuti ad adottare le  misure  necessarie  per  garantire
che, segnatamente, le decisioni giudiziarie diverse da  quelle  sulla
colpevolezza non presentino un indagato o un imputato come  colpevole
fino a quando la stia colpevolezza non sia stata legalmente  provata.
Secondo il Considerando 16 tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie
non dovrebbero rispecchiare l'idea che  una  persona  sia  colpevole.
Nonostante l'articolo 4, § 1, della citata direttiva lasci agli Stati
membri un margine di discrezionalita'  per  l'adozione  delle  misure
necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto  che,  come
si evince dal Considerando 48 di tale direttiva, il livello di tutela
previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai  essere  inferiore  alle
norme della Carta o della CEDU, segnatamente quelle sulla presunzione
di innocenza. A tale riguardo, sottolinea la  Corte  del  Lussemburgo
(vedi punto 41), occorre rilevare che la presunzione di innocenza  e'
sancita dall'art. 48  della  CDFUE,  il  quale,  come  risulta  dalle
spiegazioni relative  a  quest'ultima,  corrisponde  all'articolo  6,
commi 2 e 3, CEDU. Ne consegue che, conformemente all'articolo 52,  §
3, della Carta, ai  fini  dell'interpretazione  dell'articolo  48  di
quest'ultima occorre prendere in considerazione l'articolo 6, commi 2
e 3, CEDU, quale soglia di protezione minima. Sicche', in assenza  di
indicazioni   precise   nella   direttiva   2016/UE/343    e    nella
giurisprudenza relativa all'articolo 48 della  CDFUE  su  come  debba
stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una
decisione giudiziaria, ai fini dell'interpretazione dell'articolo  4,
§   1,   della   direttiva   2016/UE/343   occorre   ispirarsi   alla
giurisprudenza della Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  relativa
all'articolo 6, comma 2, CEDU (punto 42: nel caso di specie la  Corte
di Giustizia UE, proprio rifacendosi ad  un  precedente  della  Corte
EDU,  riteneva  che  l'articolo  4  della  direttiva  dovesse  essere
interpretato nel senso che non ostasse a che  un  accordo  nel  quale
l'imputato  riconosce  la  propria  colpevolezza  in  cambio  di  una
riduzione di  pena,  e  che  deve  essere  approvato  da  un  giudice
nazionale,  menzioni  espressamente  quali  coautori  del  reato  non
soltanto  tale  imputato  ma  anche  altre  persone  imputate  in  un
procedimento separato, che procede ordinariamente, a  condizione,  da
un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della
responsabilita' giuridica dell'imputato che  ha  concluso  l'accordo,
dall'altro, che il medesimo  accordo  indichi  chiaramente  che  tali
altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e  che
la loro colpevolezza non e'  stata  legalmente  accertata;  in  altra
sentenza - Corte di Giustizia UE, I Sez., 19  settembre  2018,  causa
C-310/18 PPU, Milev -, la Corte ha affermato che l'art. 4, § 3, della
direttiva 2016/UE/343 deve essere letto alla  luce  del  Considerando
16, secondo il quale il rispetto della presunzione di  innocenza  non
pregiudica  le  decisioni  riguardanti,  ad  esempio,   la   custodia
cautelare,  purche'  non  presentino  l'indagato  o   imputato   come
colpevole. Ai sensi dello stesso Considerando, prima di prendere  una
decisione preliminare di natura procedurale,  l'autorita'  competente
potrebbe anzitutto dovere verificare che vi siano sufficienti prove a
carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la  decisione  e
quest'ultima potrebbe contenere un riferimento a  tali  elementi.  Da
quanto precede risulta che, nell'ambito dei procedimenti  penali,  la
direttiva in questione e, in particolare, i suoi arte 3 e 4, § 1, non
ostano all'adozione di decisioni preliminari di  natura  procedurale,
come una decisione di mantenere  una  misura  di  custodia  cautelare
adottata da un'autorita'  giudiziaria,  fondate  sul  sospetto  o  su
indizi di reita', purche' tali decisioni non  presentino  la  persona
detenuta come colpevole). 
    Alla luce di cio', si dubita che sia conforme al diritto  UE  una
decisione giudiziaria, emessa in grado di appello, costituita da  una
sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  del  reato  per
prescrizione  con   conferma   delle   statuizioni   civili,   previa
accertamento della responsabilita' dell'imputato in ordine  al  reato
ascrittogli,  nell'ambito  della  quale,  dunque,  l'imputato,  senza
essere stato Legalmente dichiarato colpevole, e' presentato non  come
sospettato o imminente indiziato di avere commesso il  reato,  bensi'
come colpevole, sebbene ai fini della conferma del riconoscimento del
risarcimento del danno, gia' disposto dal giudice di primo grado,  in
favore della costituita parte civile. 
    Anche in questo caso, eventuali bilanciamenti con altri interessi
o diritti tutelati dall'ordinamento U.E. (con riguardo,  ad  esempio,
alla parte civile «vittima» del reato, come si  evince  dall'art.  16
della direttiva 2012/UE/29), spettano alla Corte costituzionale. 
    Al riguardo, vanno ancora una volta richiamate le  argomentazioni
con le quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del  2016,
relativamente alle questioni sollevate in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale dell'art. 538 del codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non consente al giudice penale di condannare  l'imputato
al risarcimento del danno in favore della parte  civile  in  caso  di
proscioglimento per qualsiasi causa, compreso vizio totale di  mente,
ha superato i profili riguardanti  l'asserita  violazione  anche  del
diritto dell'U.E. 
    Invero,  si  legge  testualmente  nella  sentenza:  «non   giova,
altresi', alle tesi del giudice a quo il richiamo alla  direttiva  25
ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
che istituisce norme minime  in  materia  di  diritti,  assistenza  e
protezione delle vittime di reato: richiamo  destinato,  peraltro,  a
fungere da mero argomento di  supporto  delle  altre  doglianze,  non
avendo  il  rimettente  evocato  i   parametri   costituzionali   che
imporrebbero - in  ipotesi  l'adeguamento  dell'ordinamento  italiano
alle istanze sovranazionali richiamale (ossia gli articoli 11 e  117,
primo comma, Costituzione). Al riguardo, e' sufficiente osservare che
l'obbligo degli Stati membri - sancito  dall'art.  16,  paragrafo  1,
della citata direttiva - di garantire alla  vittima  «il  diritto  di
ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore
del reato nell'ambito del procedimento penale  entro  un  ragionevole
lasso di tempo», risulta espressamente  subordinato  alla  condizione
che «il diritto  nazionale  [non]  preveda  che  tale  decisione  sia
adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario». Il che e'
proprio  quanto  si   verifica,   secondo   l'ordinamento   italiano,
nell'ipotesi in esame». 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    solleva, di ufficio, questione di  legittimita'.  costituzionale,
in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU,  quale  parametro  interposto
dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli  articoli  3  e  4
della direttiva  2016/UE/343  e  art.  48  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt.  11  e
117, comma. 1, Cost, con  riferimento  all'art.  578  del  codice  di
procedura penale, nella parte  in  cui  stabilisce  che,  quando  nei
confronti  dell'imputato  e'  stata   pronunciata   condanna,   anche
generica, alte restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal
reato,  a  favore  della  parte  civile,  giudice  di  appello,   nei
dichiarare   estinto    il    reato    per    prescrizione,    decide
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli effetti civili; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
      Cosi deciso  in  Lecce  all'esito  della  camera  di  consiglio
dell'11 dicembre 2020. 
 
                       Il presidente: Scardia 
 
 
                                          Il consigliere est.: Biondi