IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul
diritto agli studi universitari», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001) e in particolare l'art. 13,
comma 5, in forza del quale «con decreto del Ministro, emanato
d'intesa con il Ministro degli affari esteri», e' definito
annualmente l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, «in relazione
anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano», ai
fini della valutazione della condizione economica degli studenti
stranieri provenienti dai predetti Paesi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la
«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e
l'art. 8, comma 5;
Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, come da nota del 29 gennaio 2021, prot.
MAE00127362021-01-29, con la quale il medesimo Ministero - Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II ha trasmesso
al Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco dei Paesi
beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo valido per l'anno 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2021/2022, sono da intendere
particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al
seguente elenco:
+---------------------------------------+
|Afghanistan |
+---------------------------------------+
|Bangladesh |
+---------------------------------------+
|Benin |
+---------------------------------------+
|Bhutan |
+---------------------------------------+
|Burkina Faso |
+---------------------------------------+
|Burundi |
+---------------------------------------+
|Cambodia |
+---------------------------------------+
|Central African Republic |
+---------------------------------------+
|Chad |
+---------------------------------------+
|Comoros |
+---------------------------------------+
|Democratic People's Republic of Corea |
+---------------------------------------+
|Democratic Republic of the Congo |
+---------------------------------------+
|Djibouti |
+---------------------------------------+
|Eritrea |
+---------------------------------------+
|Ethiopia |
+---------------------------------------+
|Gambia |
+---------------------------------------+
|Guinea |
+---------------------------------------+
|Guinea-Bissau |
+---------------------------------------+
|Haiti |
+---------------------------------------+
|Kiribati |
+---------------------------------------+
|Lao People's Democratic Republic |
+---------------------------------------+
|Lesotho |
+---------------------------------------+
|Liberia |
+---------------------------------------+
|Madacascar |
+---------------------------------------+
|Malawi |
+---------------------------------------+
|Mali |
+---------------------------------------+
|Mauritania |
+---------------------------------------+
|Mozambique |
+---------------------------------------+
|Myanmar |
+---------------------------------------+
|Nepal |
+---------------------------------------+
|Niger |
+---------------------------------------+
|Rwanda |
+---------------------------------------+
|Sao Tome and Principe |
+---------------------------------------+
|Senegal |
+---------------------------------------+
|Sierra Leone |
+---------------------------------------+
|Solomon Islands |
+---------------------------------------+
|Somalia |
+---------------------------------------+
|South Sudan |
+---------------------------------------+
|Sudan |
+---------------------------------------+
|Tanzania |
+---------------------------------------+
|Timor-Leste |
+---------------------------------------+
|Togo |
+---------------------------------------+
|Tuvalu |
+---------------------------------------+
|Uganda |
+---------------------------------------+
|Yemen |
+---------------------------------------+
|Zambia |
+---------------------------------------+
|Zimbabwe |
+---------------------------------------+
2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli
studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi
regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei
rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
aprile 2001, citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Ministro: Manfredi
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 341