PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNICATO

Scioglimento  della  «Tartaruga  societa'  cooperativa   sociale   in
liquidazione», in Trento (21A01598) 
(GU n.65 del 16-3-2021)

 
                        LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
    (Omissis); 
 
                              Delibera: 
 
    1) di disporre, (Omissis) lo scioglimento per atto dell'autorita'
della Tartaruga societa' cooperativa  sociale  in  liquidazione,  con
sede a Trento, via Mariani n. 2, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e  degli  articoli
34 e 36 della legge regionale  9  luglio  2008,  n.  5  e  successive
modificazioni; 
    2) di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore non
essendovi rapporti patrimoniali da definire  in  misura  superiore  a
euro  5.000,00,  secondo   quanto   disposto   dall'art.   17   della
deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009; 
    3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta  alcun
impegno di spesa a carico del bilancio provinciale; 
    4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge  17  luglio
1975, n. 400,  i  creditori  o  altri  interessati  possono  avanzare
espressa e motivata domanda di nomina di un  commissario  liquidatore
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale del presente provvedimento; 
    5) di dare atto che  il  procedimento,  avviato  e  sospeso  come
indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento; 
    6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro  imprese  ai  sensi
dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio  2008,  n.  5  e
successive modificazioni; 
    7) di rendere noto che, ferma restando la possibilita'  di  adire
la  competente  autorita'  giurisdizionale,   avverso   il   presente
provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente  della  Repubblica
nel  termine   di   centoventi   giorni   dalla   notificazione   del
provvedimento stesso.