PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 marzo 2021 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
751). (21A01718) 
(GU n.66 del 17-3-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n.
630 del 2020 con cui si dispone che il Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, per il superamento dell'emergenza in  rassegna  si
avvale di un  Comitato  tecnico-scientifico,  istituito  con  proprio
provvedimento, composto dal segretario generale del  Ministero  della
salute,  dal  direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  del
Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio  di  coordinamento
degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto  nazionale  per
le  malattie  infettive   «Lazzaro   Spallanzani»,   dal   presidente
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  da  un  rappresentante  della
commissione salute designato dal Presidente  della  Conferenza  delle
regioni  e  province  autonome  e   dal   coordinatore   dell'Ufficio
promozione e integrazione del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile del Dipartimento della  protezione  civile,  con  funzioni  di
coordinatore del Comitato; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 663 del 18 aprile 2020, n.  673
del 15 maggio 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 715 del 25 novembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021  e  n.  742  del  16  febbraio  2021
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed  in  particolare
l'art. 122 con cui e' stato nominato un Commissario straordinario per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante:  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in  particolare  l'art.
1-ter; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  recante:
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
marzo   2021   recante:   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   "Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19"»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 663 del 18 aprile  2020,  con  cui  il  predetto
Comitato-tecnico scientifico e' stato modificato ed integrato; 
  Considerato che il dott. Agostino Miozzo, nominato coordinatore  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 706 del 7 ottobre 2020,  ha  formulato  le  dimissioni  dal
citato incarico con nota del 14 marzo 2021; 
  Considerato che il perdurare della situazione emergenziale in  atto
sul territorio nazionale impone di mantenere e rafforzare il Comitato
tecnico-scientifico, di cui al citato art. 2  dell'ordinanza  n.  630
del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del
18  aprile  2020,  al   fine   di   supportare   sotto   il   profilo
tecnico-scientifico ogni iniziativa di contenimento della pandemia in
atto e di ripresa delle attivita' sociali, economiche e produttive; 
  Ravvisata la necessita' di razionalizzare le attivita' del Comitato
tecnico-scientifico,  al  fine  di  ottimizzarne  il   funzionamento,
attraverso la modifica della  sua  composizione,  anche  mediante  la
riduzione del numero dei componenti e prevedendo,  nel  contempo,  la
presenza di esperti appartenenti non solo al campo medico ma anche ad
altri  settori  quali  quello  statistico-matematico-previsionale,  o
altri utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad
effettuare   l'analisi   dei   dati    raccolti,    necessaria    per
l'approntamento delle misure di contrasto alla pandemia; 
  Vista la nota del 16 marzo 2021 con cui il Capo  di  Gabinetto  del
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  comunica  il
nominativo del rappresentante  indicato  dalle  regioni  in  seno  al
Comitato tecnico-scientifico; 
  Sentiti la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  il  Ministero
della salute; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1.  L'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile  n.  630  del  3  febbraio   2020   e   successive
modificazioni ed integrazioni e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Al fine  di  fornire
il  necessario  supporto  ai   soggetti   preposti   a   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e'  istituito  un  Comitato
tecnico-scientifico   costituito,   in   considerazione   del   ruolo
istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti: 
      prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio  superiore  di
sanita' del Ministero della salute con funzioni di  coordinatore  del
comitato; 
      prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore  di
sanita' - con funzioni di portavoce del comitato; 
      dott.  Sergio  Fiorentino,  avvocato  dello  Stato,  Capo   del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario verbalizzante; 
      prof.   Sergio   Abrignani,   rappresentante   indicato   dalla
Conferenza delle regioni e province autonome; 
      dott.ssa  Cinzia  Caporale,  presidente  del   Comitato   etico
dell'Istituto  nazionale   per   le   malattie   infettive   «Lazzaro
Spallanzani»; 
      dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato,
esperto  di  medicina  delle   catastrofi   in   rappresentanza   del
Dipartimento della protezione civile; 
      dott. Giuseppe Ippolito,  direttore  scientifico  dell'Istituto
nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»; 
      dott.  Giorgio  Palu',  presidente  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, AIFA; 
      prof. Giovanni  Rezza,  direttore  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute. 
    2. Sono altresi' componenti del Comitato  tecnico-scientifico  di
cui al comma 1 i seguenti esperti: 
      ing.  Alberto  Giovanni  Gerli,  esperto  informatico   analisi
previsionali; 
      prof. Donato Greco, esperto epidemiologico; 
      prof.ssa  Alessia  Melegaro  -  direttore  Covid   Crisis   Lab
Universita' Bocconi. 
    3. I soggetti di cui ai commi  1  e  2  operano  nell'ambito  dei
doveri  d'ufficio  ovvero  ai  sensi  dell'art.  5,   comma   9   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per la partecipazione al  Comitato
non sono dovuti compensi, gettoni di  presenza  o  altri  emolumenti.
Eventuali oneri di  missione,  derivanti  dalla  partecipazione  alle
riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti  o  delle
amministrazioni e strutture di appartenenza. 
    4. Il coordinatore del Comitato puo', in relazione  a  specifiche
esigenze, convocare qualificati esperti nelle materie da trattare  in
apposite sedute. 
    5. Il Comitato opera  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 marzo 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio