N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2021 (della Regione Campania). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Misure urgenti in  materia
  di sostegno ai lavoratori e  alle  imprese  connesse  all'emergenza
  epidemiologica  da  COVID-19  -  Fondo  per   il   sostegno   delle
  associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche  -   Prevista
  destinazione del Fondo all'adozione di misure di sostegno e ripresa
  delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche  che  hanno
  cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito  dei
  provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Misure urgenti in  materia
  di sostegno ai lavoratori e  alle  imprese  connesse  all'emergenza
  epidemiologica  da  COVID-19  -  Fondo  per   il   sostegno   delle
  associazioni e societa' sportive dilettantistiche - Previsione  che
  i criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  sono  stabiliti
  con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo  sport  della
  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che  dispone   la   loro
  erogazione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Universita' - Misure  urgenti  per
  il  sostegno  dei  settori  del  turismo  e  della  cultura  e  per
  l'internazionalizzazione - Riconoscimento di  un  contributo  di  3
  milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere  le  strutture
  destinate all'ospitalita' degli studenti universitari  fuori  sede,
  ai collegi universitari di merito accreditati  di  cui  al  decreto
  legislativo n. 68  del  2012  -  Previsione  che  le  modalita'  di
  attuazione   sono   stabilite    con    decreto    del    Ministero
  dell'universita' e della ricerca. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Disposizioni
  per favorire l'accesso a prestazioni di  telemedicina  nei  piccoli
  centri - Contributo sotto forma di credito d'imposta  nella  misura
  del 50 per cento, fino a un  importo  massimo  di  3.000  euro  per
  ciascun soggetto beneficiario  delle  spese  per  l'acquisto  e  il
  noleggio,  nell'anno  2021,  di  apparecchiature   necessarie   per
  l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui  all'articolo
  3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica  -  Finanziamento
  della diagnostica molecolare -  Autorizzazione  della  spesa  di  5
  milioni di euro da destinare  per  il  potenziamento  dei  test  di
  Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori. 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, artt. 3, comma 2; 6-bis, comma  16;
  19-septies, comma 4; e 19-octies, comma 2. 
(GU n.11 del 17-3-2021 )
    Ricorso per la Regione Campania (c.f.  80011990636),  in  persona
del Presidente della Giunta regionale, on.le Vincenzo De Luca,  quale
legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa  dagli  avv.ti  Almerina
Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z), Massimo Consoli (c.f. CNSMSM72R08H703N)
e Tiziana Monti  (c.f.  MNTTZN69B51F839V)  dell'Avvocatura  regionale
(pec:  us01@pec.regione.campania.it -  fax  0817963684   presso   cui
desiderano  ricevere  ogni  comunicazione   ex   art.   136   c.p.c.)
domiciliati in Roma, alla via Poli, n. 29  in  virtu'  di  mandato  a
margine del presente atto e provvedimento autorizzativo; 
    contro la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nella  persona
del  Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,   rapp.to   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex  lege  in  Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli: 3,  comma  2;  6-bis,  comma  16;  19-septies,  comma  4  e
19-octies, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  per  violazione
degli articoli 3; 117, comma 3; 117, comma 4; 118; 119  e  120  della
Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  319  del  24
dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 43, e' stata  pubblicata  la
legge 18  dicembre  2020,  n.  176  di  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
    2. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato
con la citata legge di conversione n. 176 del 18  dicembre  2020  per
quanto di interesse ai fini del presente ricorso: 
        all'art.  3,  rubricato  «Fondo   per   il   sostegno   delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche»,  stabilisce  che:
«1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle  associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID19, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  il  "Fondo  unico  per  il
sostegno delle associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche",
con una dotazione di  142  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite di spesa,  le  cui  risorse,  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per
essere assegnate al Dipartimento per lo sport. 2. Il Fondo di cui  al
comma 1 e' destinato all'adozione di misure  di  sostegno  e  ripresa
delle associazioni e societa'  sportive  dilettantistiche  che  hanno
cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale  a  seguito  dei
provvedimenti statali di  sospensione  delle  attivita'  sportive.  I
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il
provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione. 2-bis.  Le
risorse di cui all'art. 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento,  nell'ambito  del
predetto bilancio, delle risorse provenienti  dal  Fondo  di  cui  al
comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'art. 34.»; 
        all'art. 6-bis, rubricato «Misure urgenti per il sostegno dei
settori del turismo e della cultura e per  l'internazionalizzazione»,
commi 15, 16 e 17, prevede che: «15. Al fine di sostenere, nel limite
dello stanziamento di cui al presente comma, le  strutture  destinate
all'ospitalita' degli studenti universitari fuori  sede,  ai  collegi
universitari di merito accreditati di cui al decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro
per l'anno 2021. 16. Con decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto.»; 
        all'art. 19-septies,  rubricato  «Disposizioni  per  favorire
l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri»,  dispone
che: «1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di  telemedicina
da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle  farmacie  che
operano nei comuni o centri abitati con  meno  di  3.000  abitanti  e
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro  per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa  di  cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della  salute
16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57  del  10
marzo 2011. 2. Le prestazioni di  telemedicina  di  cui  al  presente
articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma  1
previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento  che  definisce
il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti  dello  stesso,
sulla base di prescrizione del medico  di  medicina  generale  o  del
pediatra di  libera  scelta,  applicando  le  tariffe  stabilite  dal
nomenclatore  tariffario  regionale  ovvero  l'eventuale  regime   di
esenzione  previsto,  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui
all'art. 34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  4.  Con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo,  con  particolare  riguardo
agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle  procedure  di
concessione  e  di  utilizzo  del  contributo,  alla   documentazione
richiesta,  alle  condizioni  di  revoca  e   all'effettuazione   dei
controlli. 5. Il credito d'imposta di cui  al  presente  articolo  e'
concesso ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis". 6. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma
200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato
dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»; 
        all'art.   19-octies,    rubricato    «Finanziamento    della
diagnostica  molecolare»,  stabilisce  che:  «1.  Per  consentire  il
miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi  di  cura  e   delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e  dei  progressi
della ricerca  scientifica  applicata  con  specifico  riguardo  alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro da destinare per il potenziamento dei  test  di  Next-Generation
Sequencing  di  profilazione  genomica  dei  tumori  dei  quali  sono
riconosciute  evidenza  e  appropriatezza,  nel   limite   di   spesa
autorizzato ai sensi  del  presente  articolo.  2.  Con  decreto  del
Ministero della salute, da adottare, di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche
con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate
ai  sensi  del   presente   articolo.   3.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto.». 
    3. I citati articoli 3, comma 2;  6-bis,  comma  16;  19-septies,
comma 4, e 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137 «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela  della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse   all'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19»,    sono
costituzionalmente illegittimi ciascuno per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
A. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2. 
    I. Violazione dei principi di uguaglianza  e  ragionevolezza,  di
cui all'art. 3 della Costituzione, in connessione con la tutela della
salute, di cui all'art. 32 Cost. 
    L'art. 3 (Fondo per il sostegno  delle  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche) del decreto-legge n. 137/2020, conv.,  con
modifiche, in legge  n.  176/2020,  testualmente  riportato  innanzi,
prevede l'intervento finanziario dello Stato, finalizzato al sostegno
e  alla  ripresa  delle  associazioni  e  delle   societa'   sportive
dilettantistiche esclusivamente per far fronte alla  crisi  economica
derivante alle medesime  dai  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive, adottati nel contesto  del  contenimento  e
della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
    Il Fondo istituto  con  la  menzionata  disposizione  e'  infatti
destinato - secondo  quanto  disposto  dal  comma  2  dell'art.  3  -
all'adozione di misure di sostegno e  ripresa  delle  associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche che hanno  cessato  o  ridotto  la
propria attivita' istituzionale a seguito dei  provvedimenti  statali
di sospensione delle attivita' sportive. 
    La disposizione e'  costituzionalmente  illegittima  laddove  non
comprende  nell'ambito  dei  destinatari  dell'istituita  misura   di
sostegno  economico-finanziario  anche  le  associazioni  e  societa'
sportive  dilettantistiche  costrette  alla  cessazione  ovvero   che
abbiano registrato una riduzione  dell'attivita'  in  conseguenza  di
provvedimenti di sospensione adottati in sede regionale (o comunale),
a  tutela  della  salute  nell'ambito  del   medesimo   contesto   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
secondo quanto, peraltro, testualmente  previsto  dalla  legislazione
speciale in materia emergenziale. 
    E  cosi',  a  titolo  esemplificativo,  per  quanto  riguarda  le
palestre e le piscine - ma analoghi provvedimenti  (anche  regionali)
hanno  interessato  anche  altri   ambiti   di   attivita'   sportiva
dilettantistica (quali golf,  tennis,  ecc.)  -  in  armonia  con  le
previsioni dell'art. 32 della Costituzione; degli articoli da 1  a  3
del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020; dell'art. 32 della legge
n. 833 del 23 dicembre 1978; dell'art. 50 del decreto legislativo  n.
267 del 18 agosto 2000; dell'art. 117 del decreto legislativo n.  112
del 31 marzo 1998 e dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, la Regione Campania  ha
disposto, con l'Ordinanza n. 8  dell'8  marzo  2020,  con  decorrenza
immediata e fino al 15 aprile 2020, la  sospensione  delle  attivita'
delle palestre, delle piscine e dei centri benessere  nel  territorio
campano. Tale misura, in attuazione delle previsioni di cui  innanzi,
oltre che di quelle  di  cui  ai  successivi  decreti  legge,  ed  in
particolare dell'art. 3 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19  e
dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020,  e
successivi decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
stata  successivamente  mantenuta  nel  territorio   campano   -   in
considerazione   della   situazione   epidemiologica   rilevata   sul
territorio - per effetto dell'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio
2020, con decorrenza immediata e fino al 25 maggio 2020,  anche  dopo
la cessazione del periodo di sospensione disposto  in  precedenza  in
virtu' di disposizioni statali (successive alla  precitata  Ordinanza
regionale n. 8 dell'8 marzo 2020). 
    Ebbene, a fronte del sistema normativo delineato dalla  normativa
statale sopra  riportata,  che  affidava  (ed  affida)  alle  Regioni
l'adozione di ogni urgente  misura  sanitaria,  piu'  restrittiva  di
quelle vigenti  sull'intero  territorio  nazionale,  necessaria  alla
tutela della salute nel grave contesto  pandemico  in  atto,  risulta
irragionevolmente sperequata la previsione di  un  ristoro  da  parte
dello  Stato  in  favore  di   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche  che   consideri   la   sospensione   di   attivita'
conseguenziale soltanto a disposizioni statali e non anche  a  quelle
regionali, ancorche' adottate per  le  medesime  esigenze  di  tutela
della salute pubblica e in armonia ed attuazione, oltre che dell'art.
32 della Costituzione e delle leggi statali  fondanti  il  potere  di
ordinanza extra ordinem regionale in materia sanitaria, proprio delle
stesse norme statali, di rango  legislativo  e  non,  preordinate  al
contenimento e alla gestione dell'emergenza da  Covid-19,  che  danno
giustamente rilevanza alla peculiare e contingente situazione locale.
Risulta sancita da  norma  di  legge  primaria  a  tutt'oggi  vigente
(articoli 1, comma 16, del decreto-legge n.  33/2020,  convertito  in
legge n. 74/2020) (1) , la possibilita' - ed anzi,  il  potere-dovere
dei Presidenti delle Regioni, quali Autorita' sanitarie  regionali  -
di adottare misure piu' restrittive rispetto a  quelle  disposte  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a livello nazionale
o  con  riferimento,  in  via  generalizzata,  a  tutte  le   Regioni
rispondenti ad una determinata  classificazione  (nella  specie,  cd.
«zona gialla»), purche' sulla scorta  di  specifica  istruttoria  che
valga  a  dimostrare  la  sussistenza  di  specificita'  locali  che,
successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ne impongano l'adozione. 
    Cio' posto, l'omessa previsione, ai fini del  riconoscimento  del
sostegno  finanziario  statale  introdotto  col  citato  art.  3  del
decreto-legge n. 137/2020, conv. con modifiche in legge n.  176/2020,
delle   conseguenze   economiche    derivanti    dalla    sospensione
dell'attivita' dovuta a disposizioni regionali, che  della  peculiare
situazione locale  hanno  tenuto  conto,  si  traduce  nella  patente
violazione  dei  principi  di   ragionevolezza   e   di   uguaglianza
sostanziale, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. 
    II. Violazione degli articoli 117, comma 3; 118; 119 e 120  della
Costituzione. 
    L'art. 3 in menzione  afferisce  alla  materia  dell'«ordinamento
sportivo» ricadente, ai sensi dell'art. 117, comma  3,  Cost.,  nella
competenza legislativa concorrente. Codesta Corte costituzionale, con
sentenza n. 254/2013 ha chiarito che «mentre lo Stato  e'  pienamente
legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli  impianti
e sulle attrezzature necessarie per l'organizzazione delle  attivita'
sportive agonistiche, le regioni  vantano  invece  la  corrispondente
competenza in relazione all'organizzazione delle  attivita'  sportive
non  agonistiche  (sentenza  n.  517  del  1987)».  In  merito   alla
istituzione del fondo, la sentenza in parola stabilisce: «secondo  la
giurisprudenza di questa Corte "l'art. 119 Cost. vieta al legislatore
statale di prevedere, in materie di competenza legislative  regionale
residuale  o  concorrente,   nuovi   finanziamenti   a   destinazione
vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure,  infatti,
possono divenire strumenti  indiretti,  ma  pervasivi,  di  ingerenza
dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli  enti
locali, nonche'  di  sovrapposizione  di  politiche  e  di  indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi  dalle  Regioni
negli ambiti materiali di propria competenza" (sentenza  n.  168  del
2008, nonche' in termini sostanzialmente  coincidenti,  ex  plurimis,
sentenze n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006)». 
    Il secondo comma dell'art. 3, nella  parte  in  cui  non  prevede
alcuna  forma  di  coinvolgimento   del   sistema   delle   autonomie
territoriali - quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza  Stato
Regioni - nella determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi,
viola, pertanto, il principio di leale collaborazione di cui all'art.
120 Cost. e si pone in contrasto con gli articoli 117, comma 3,  118,
119 e 120 della Costituzione, sostanziandosi in  un  finanziamento  a
destinazione vincolata a favore di soggetti  privati  espressione  di
politiche e indirizzi centralmente definiti nella loro totalita'  con
conseguenziale compromissione delle  prerogative  e  della  sfera  di
autonomia costituzionalmente garantita alle  regioni  dagli  articoli
117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione. 
    Codesta Corte ha  a  piu'  riprese  evidenziato  che  l'esercizio
unitario,  che   consente   di   attrarre   insieme   alla   funzione
amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare  il
vaglio  di  legittimita'  costituzionale  solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di coordinamento orizzontale,  ovverosia  le
intese, che devono essere condotte in base al  principio  di  lealta'
(cfr., in tal senso, Corte costituzionale nn. 3030 del  2003,  6  del
2004, 383 del 2005, 331 del 2010, 182 del 2013, 261 del 2015, 21  del
2016 e le sentenze n. 211 del 2016 e n. 61  del  2018,  all'esito  di
ricorsi promossi dalla Regione Campania). 
    III. Sulla base di quanto sopra rilevato, la disposizione di  cui
all'art.  3,  comma  2  del   decreto-legge   in   menzione   risulta
costituzionalmente illegittima: 
        nella parte in cui non comprende nell'ambito di  operativita'
dell'istituita misura  di  sostegno  economico-finanziario  anche  le
ipotesi di cessazione ovvero di riduzione dell'attivita'  degli  enti
sportivi di cui alla  norma  impugnata  che  siano  conseguenziali  a
provvedimenti di sospensione adottati  in  sede  regionale  ai  sensi
della disciplina emergenziale sopra richiamata; 
        nella parte in cui non prevede che i criteri di  ripartizione
delle risorse del Fondo siano stabiliti previa intesa delle Regioni. 
B. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16. 
    I. Violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma
4; 118 e 119 della Costituzione. 
    In via subordinata, violazione degli articoli 120; 117, comma  3;
118 e 119 della Costituzione. 
    I.1. L'art. 6-bis  del  decreto-legge  n.  137/2020,  conv.,  con
modifiche, in legge n. 176/2020, rubricato  «Misure  urgenti  per  il
sostegno  dei  settori  del   turismo   e   della   cultura   e   per
l'internazionalizzazione»,  ai  commi  15,  16  e  17,   testualmente
riportati in punto di fatto, riconosce un contributo di  tre  milioni
di euro  per  l'anno  2021  per  sostenere  le  «strutture  destinate
all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede» ed «i collegi
universitari di merito accreditati ...», prevedendo, al comma 16, che
le modalita' di attuazione di tale disposizione siano  stabilite  con
decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca. 
    Ebbene, la misura in parola interviene, a regime, in  materia  di
«diritto  allo  studio  universitario»,  appartenente  all'ambito  di
competenza legislativa regionale  residuale  e  parallelo  ambito  di
competenza amministrativa ed autonomia finanziaria  regionali,  senza
garantire,   tuttavia,   il   rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione, quale sistema di composizione dialettica tra esigenze
di interventi unitari ed esigenze di garanzia per  l'autonomia  e  la
responsabilita'  politica  delle  Regioni  in  una   prospettiva   di
funzionalita' istituzionale, merce' la doverosa previsione  di  forme
di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle  modalita'
di attuazione del finanziamento previsto,  quali  l'intesa,  ai  fini
dell'adozione del decreto ministeriale. 
    Ed invero, le politiche di rimozione  degli  ostacoli  di  ordine
economico e sociale per la concreta realizzazione  del  diritto  agli
studi  universitari,  che  non  compaiono  ne'  fra  le  materie   di
competenza  esclusiva  statale,  ne'   fra   quelle   di   competenza
concorrente, non possono non rientrare fra quelle di natura  sociale,
sulle quali, ferma restando la  competenza  esclusiva  statale  nella
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  che  devono
essere garantite sul territorio nazionale», le Regioni, insieme  alle
Universita', hanno da sempre svolto pregnanti funzioni attive, almeno
a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
in  poi  (cfr.  art.  44),  come  peraltro  confermato  da  tutta  la
successiva normativa legislativa, statale  e  regionale,  in  materia
(cfr. decreto-legge n. 536 del 1979, conv. in legge n. 642 del  1979;
legge quadro n. 390 del 1991; decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 aprile 1994; 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;  decreto
legislativo n. 68/2012; e le connesse leggi regionali fra cui  quelle
della Regione Campania fra le quali si segnalano le  leggi  regionali
n. 7 del 23 gennaio 1979; n. 14 del  20  marzo  1982;  n.  3  del  24
gennaio 1986; n. 8 dell'8 febbraio 1993; n. 14 del 26 marzo 1993;  n.
41 del 31 dicembre 1994; n. 2 del  15  gennaio  1997;  n.  21  del  3
settembre 2002; n. 22 12 settembre 2002; n. 8 del 29 marzo  2006;  n.
12 del 18 maggio 2016; n. 41 del 20 novembre 2018,  in  virtu'  delle
quali  la  Regione  ha,  dapprima   nell'esercizio   della   potesta'
legislativa  concorrente  in  materia  di  «beneficenza  pubblica»  e
«assistenza  scolastica»  e,  dopo   la   riforma   del   Titolo   V,
nell'esercizio della potesta' legislativa c.d.  residuale,  attivato,
organizzato e disciplinato gli interventi volti alla rimozione  degli
ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta  realizzazione
sul  territorio  del  diritto  allo  studio   universitario,   merce'
l'erogazione  di  servizi  collettivi,  fra   cui   mense,   alloggi,
trasporti, contributi monetari,  assegnazione  di  borse  di  studio,
orientamento al lavoro, assistenza  sanitaria  e  soprattutto  merce'
l'istituzione delle Aziende regionali  per  il  diritto  allo  studio
universitario. 
    In ragione di quanto innanzi detto, e' evidente come il comma  16
dell'art. 6-bis in parola si pone in contrasto con le  prerogative  e
con l'autonomia garantite alle Regioni dagli articoli 117,  comma  4;
118; 119 e 120 della Costituzione, in quanto non coinvolge le Regioni
nel processo decisionale relativo alla definizione delle modalita' di
attuazione del finanziamento previsto  dalla  disposizione  di  legge
statale oggetto di impugnativa (cfr., sentenza  Corte  costituzionale
n. 88 del 2003). 
    I.2.  In  via  subordinata  rispetto  a  quanto  evidenziato   al
precedente punto  I,  ove  si  ritenesse  che  la  misura  introdotta
dall'art. 6-bis,  commi  15,  16  e  17,  intervenga  in  materia  di
«istruzione», comunque il richiamato comma 16, non prevedendo  alcuna
forma di coinvolgimento decisionale  delle  Regioni  in  merito  alle
modalita'  attuative  di   utilizzo   del   finanziamento   previsto,
inciderebbe  in  una  materia  di  competenza  legislativa  regionale
concorrente e nel parallelo ambito di  competenza  amministrativa  ed
autonomia finanziaria regionali (2) , senza garantire,  tuttavia,  il
rispetto del principio di leale collaborazione, ai fini dell'adozione
del previsto decreto ministeriale. 
    In ragione di quanto precede, il  comma  16  dell'art.  6-bis  in
parola viola le prerogative  e  l'autonomia  garantite  alle  regioni
dagli articoli 117, comma 3; 118; 119 e 120 della Costituzione. 
C. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4. 
    Violazione del principio di leale collaborazione di cui  all'art.
120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e
119 della Costituzione. 
    La disposizione in epigrafe prevede che i criteri e le  modalita'
di  attuazione  della  misura  di  promozione   dell'utilizzo   della
telemedicina presso le farmacie dei comuni con popolazione  inferiore
ai 3.000 abitanti, con particolare  riguardo  agli  investimenti  che
danno accesso al  beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e  di
utilizzo  del  contributo,  alla   documentazione   richiesta,   alle
condizioni  di  revoca  e  all'effettuazione  dei  controlli,   siano
stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Si tratta, all'evidenza, di  misura  afferente,  oltre  che  alla
materia «sistema tributario»,  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale, anche alla competenza concorrente delle regioni  in  materia
di «tutela della salute». 
    Alla luce delle possibili incidenze sulle competenze regionali in
materia di tutela della salute, di cui al terzo comma  dell'art.  117
della  Costituzione,  il  legislatore  statale,  nel   rispetto   del
principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto invece garantire la
partecipazione delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle
modalita' di attuazione delle disposizioni. 
    Vale la pena di rimarcare come il significativo contenzioso degli
ultimi anni  innanzi  alla  Corte  costituzionale  abbia  evidenziato
l'esistenza  di  numerosi  provvedimenti  che,  pur  avendo   stretta
attinenza al settore sanitario, riguardavano altresi' una  pluralita'
di altre situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto
il  profilo  della  competenza  legislativa   (come   nella   specie,
«assistenza  e  organizzazione   sanitaria»,   «coordinamento   della
finanzia pubblica  e  sistema  tributario»,  «ricerca  scientifica  e
tecnologica», ecc.). In tali casi, Codesta Corte ha fatto riferimento
ai principi di prevalenza della materia e della leale  collaborazione
dei diversi livelli istituzionali, affermando,  in  particolare  che,
laddove l'intreccio inestricabile tra le molteplici competenze  (cfr.
sentenze nn. 334  del  2010  e  n.  50  del  2005)  non  consente  di
individuare la prevalenza di una  sulle  altre  dal  punto  di  vista
qualitativo e quantitativo, deve trovare  applicazione  il  principio
generale, costantemente ribadito  dalla  giurisprudenza  della  Corte
(cfr. sentenza n. 1 del 2016), per cui in  ambiti  caratterizzati  da
una pluralita' di competenze, qualora non risulti possibile  comporre
il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di
prevalenza, non e' costituzionalmente  illegittimo  l'intervento  del
legislatore statale, «purche' agisca nel rispetto  del  principio  di
leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di se' i rapporti
tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis,  sentenze  n.
44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del  2008)  e  che  puo'
ritenersi congruamente attuato mediante  la  previsione  dell'intesa»
(sentenza n. 1 del 2016). 
    Anche l'art. 19-septies, comma 4, si pone, pertanto, in contrasto
con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
D) Illegittimita' costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2. 
    Violazione del principio di leale collaborazione di cui  all'art.
120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e
119 della Costituzione. 
    Considerazioni analoghe a quelle di cui alla  precedente  lettera
C) valgono anche per l'art. 19-octies, comma 2 del  decreto-legge  n.
137/2020, conv., con  modifiche,  in  legge  n.  176/2020,  rubricato
«Finanziamento della diagnostica molecolare»,  innanzi  riportato  in
punto di fatto. 
    Tale norma prevede che con decreto del Ministro della salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
stabilite  le  modalita'  attraverso   le   quali   dare   attuazione
all'autorizzazione di spesa di cinque  milioni  di  euro  prevista  e
destinata alla diagnostica molecolare. 
    Orbene, data l'incidenza delle disposizioni  introdotte  da  tale
articolo sulle competenze regionali nella materia  concorrente  della
«tutela della salute»,  le  stesse  avrebbero  dovuto  garantire,  in
ossequio al principio  di  leale  collaborazione,  la  partecipazione
delle Regioni nella individuazione delle modalita' con le quali  dare
attuazione all'autorizzazione di spesa. 
    Stante, invece, la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento in tal
senso delle regioni, e' evidente la violazione della  relativa  sfera
di autonomia costituzionalmente garantita dagli articoli  117,  comma
3; 118; 119 e 120 della Costituzione, sulla scorta di quanto rilevato
nelle  pronunce  di  Codesta  Corte  costituzionale   richiamate   al
precedente punto C (ex plurimis, sentenza n. 1 del 2016,  n.  44  del
2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008). 

(1) Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito  dalla  legge  14
    luglio 2020, n. 74: art.  1:  «(omissis)  16.  Per  garantire  lo
    svolgimento  in   condizioni   di   sicurezza   delle   attivita'
    economiche, produttive  e  sociali,  le  regioni  monitorano  con
    cadenza giornaliera l'andamento della  situazione  epidemiologica
    nei propri  territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le
    condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati
    del monitoraggio sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al
    Ministero della salute, all'Istituto superiore di  sanita'  e  al
    comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del
    Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630,
    e successive  modificazioni.  In  relazione  all'andamento  della
    situazione epidemiologica sul  territorio,  accertato  secondo  i
    criteri stabiliti con decreto del Ministro della  salute  del  30
    aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  112  del  2
    maggio  2020,  e  sue   eventuali   modificazioni,   nelle   more
    dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del  2020,  la
    Regione, informando contestualmente  il  Ministro  della  salute,
    puo' introdurre misure  derogatorie,  ampliatine  o  restrittive,
    rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo art. 2». 

(2) Nella  sentenza  n.  200/2009,  Codesta  Corte  ha  rilevato  che
    appartengono alla  categoria  delle  disposizioni  espressive  di
    principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle  norme
    che, nel fissare criteri,  obiettivi,  discipline,  pur  tese  ad
    assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul  territorio
    nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio,  da
    un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del
    sistema  di  istruzione  che  caratterizza  le  norme   generali,
    dall'altro, necessitano «per la loro attuazione (e non  gia'  per
    la loro  semplice  esecuzione)  dell'intervento  del  legislatore
    regionale».  In  particolare,  «la  relazione  tra  normativa  di
    principio e normativa di dettaglio ... va intesa  ...  nel  senso
    che alla prima spetta prescrivere criteri  e  obiettivi,  essendo
    riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti  concreti
    da utilizzare per raggiungere detti obiettivi».  Nello  specifico
    settore dell'istruzione, la Corte ha ritenuto che «lo svolgimento
    attuativo dei predetti principi e' necessario quando si tratta di
    disciplinare situazioni  legate  a  valutazioni  coinvolgenti  le
    specifiche realta' territoriali delle  regioni,  anche  sotto  il
    profilo  socio-economico».  In  conseguenza,  codesta  Corte   ha
    dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni  di
    cui alle lettera f-bis) ed f-ter) del comma 4  dell'art.  64  del
    decreto-legge 112/2008, in materia di dimensionamento della  rete
    delle istituzioni  scolastiche,  ambito  ritenuto  di  competenza
    concorrente. In proposito, la Corte, richiamando le sentenze  nn.
    13/2004 e 34/2005, ha evidenziato che «e' da  escludersi  che  il
    legislatore costituzionale del 2001  abbia  voluto  spogliare  le
    regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita» sia  pure
    sul piano amministrativo, dall'art. 138 del  decreto  legislativo
    n.  112/1998,  che  ha  delegato   alle   regioni   le   funzioni
    amministrative, prima statali, relative alla programmazione della
    rete scolastica, che ha una  diretta  e  immediata  incidenza  su
    situazioni strettamente legate alle varie realta' territoriali ed
    alle connesse esigenze socio-economiche  di  ciascun  territorio,
    che devono essere apprezzate in sede regionale.  (In  tal  senso,
    anche le sentenze nn. 92/2011  e  147/2012).  Ancora,  la  Corte,
    nella  sentenza  n.  50/2008,  nel  dichiarare   l'illegittimita'
    costituzionale dell'art. 1, comma 635 della legge  296/2006,  che
    aveva disposto un incremento per complessivi 100 milioni di euro,
    a decorrere dal 2007, degli stanziamenti  iscritti  nelle  unita'
    previsionali  di  base  «Scuole  non  statali»  dello  stato   di
    previsione del MIUR, da destinare alle scuole per l'infanzia,  ha
    affermato che il settore  dei  contributi  relativi  alle  scuole
    paritarie «incide sulla materia dell'istruzione» attribuita  alla
    competenza  legislativa  concorrente  (sentenza   n.   423/2004),
    evidenziando che gia' prima della riforma del  Titolo  V,  l'art.
    138, comma 1, lettera e)  del  decreto  legislativo  n.  112/1998
    avesse conferito alle regioni le funzioni amministrative relative
    ai «contributi alle scuole  non  statali»  nel  cui  ambito  sono
    comprese quelle paritarie. «Da quanto  esposto  discende  che  la
    norma, nella parte in cui prevede un finanziamento  vincolato  in
    un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in  contrasto
    con gli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione». In
    argomento e', altresi',  intervenuta  la  sentenza  n.  298/2012,
    relativa all'art. 33, comma 16, della legge 183/2011, con cui era
    stata autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012
    a   sostegno   delle   scuole   paritarie   e    prioritariamente
    dell'infanzia. In tale sentenza, con riferimento al  profilo  del
    coinvolgimento regionale, la Corte  ha  rilevato  che  l'art.  2,
    comma  47,  della  legge  203/2008,  fermo  il   rispetto   delle
    prerogative  regionali  in  materia  di  istruzione   scolastica,
    disponeva  che  con   decreto   interministeriale,   sentita   la
    Conferenza Stato-Regioni, dovevano essere stabiliti i criteri per
    la distribuzione alle regioni delle  risorse  finanziarie,  quale
    sede  istituzionale  nella  quale  e'  possibile  far  valere  le
    differenti  istanze  regionali.  Con   riferimento   all'edilizia
    scolastica,  codesta   Corte   costituzionale,   nell'evidenziare
    l'intersecazione della materia «istruzione» con  altre  parimenti
    di competenza concorrente regionale,  fra  cui  il  «governo  del
    territorio»,  «energia»  e  «protezione  civile»  (sentenze   nn.
    62/2013; 284/2016; 71/2018), ha,  con  la  sentenza  n.  284/2016
    dichiarato incostituzionale l'art.  1,  comma  153,  della  legge
    107/2015, che prevedeva il riparto di  risorse  con  decreto  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
    d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia  scolastica,
    senza che fosse sentita la Conferenza Unificata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del
presente ricorso, dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni impugnate, nei profili e termini  sopra  esposti,  anche
mediante pronuncia «additiva» in funzione della garanzia del rispetto
del  principio  di  uguaglianza  ovvero  della  sfera  di   autonomia
regionale costituzionalmente garantita. 
 
                Avv. Bove - Avv. Consoli - Avv. Monti