N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (della Regione Campania). Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche - Prevista destinazione del Fondo all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche - Previsione che i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione. Bilancio e contabilita' pubblica - Universita' - Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione - Riconoscimento di un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012 - Previsione che le modalita' di attuazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri - Contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Finanziamento della diagnostica molecolare - Autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori. - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4; e 19-octies, comma 2.(GU n.11 del 17-3-2021 )
Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, on.le Vincenzo De Luca, quale legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z), Massimo Consoli (c.f. CNSMSM72R08H703N) e Tiziana Monti (c.f. MNTTZN69B51F839V) dell'Avvocatura regionale (pec: us01@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136 c.p.c.) domiciliati in Roma, alla via Poli, n. 29 in virtu' di mandato a margine del presente atto e provvedimento autorizzativo; contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli: 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4 e 19-octies, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per violazione degli articoli 3; 117, comma 3; 117, comma 4; 118; 119 e 120 della Costituzione. Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 319 del 24 dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 43, e' stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». 2. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato con la citata legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020 per quanto di interesse ai fini del presente ricorso: all'art. 3, rubricato «Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche», stabilisce che: «1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche", con una dotazione di 142 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione. 2-bis. Le risorse di cui all'art. 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 34.»; all'art. 6-bis, rubricato «Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione», commi 15, 16 e 17, prevede che: «15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto.»; all'art. 19-septies, rubricato «Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri», dispone che: «1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011. 2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»; all'art. 19-octies, rubricato «Finanziamento della diagnostica molecolare», stabilisce che: «1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo. 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto.». 3. I citati articoli 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4, e 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono costituzionalmente illegittimi ciascuno per i seguenti Motivi A. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2. I. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in connessione con la tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost. L'art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche) del decreto-legge n. 137/2020, conv., con modifiche, in legge n. 176/2020, testualmente riportato innanzi, prevede l'intervento finanziario dello Stato, finalizzato al sostegno e alla ripresa delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche esclusivamente per far fronte alla crisi economica derivante alle medesime dai provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive, adottati nel contesto del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo istituto con la menzionata disposizione e' infatti destinato - secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 - all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. La disposizione e' costituzionalmente illegittima laddove non comprende nell'ambito dei destinatari dell'istituita misura di sostegno economico-finanziario anche le associazioni e societa' sportive dilettantistiche costrette alla cessazione ovvero che abbiano registrato una riduzione dell'attivita' in conseguenza di provvedimenti di sospensione adottati in sede regionale (o comunale), a tutela della salute nell'ambito del medesimo contesto di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto, peraltro, testualmente previsto dalla legislazione speciale in materia emergenziale. E cosi', a titolo esemplificativo, per quanto riguarda le palestre e le piscine - ma analoghi provvedimenti (anche regionali) hanno interessato anche altri ambiti di attivita' sportiva dilettantistica (quali golf, tennis, ecc.) - in armonia con le previsioni dell'art. 32 della Costituzione; degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020; dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978; dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, la Regione Campania ha disposto, con l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020, con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020, la sospensione delle attivita' delle palestre, delle piscine e dei centri benessere nel territorio campano. Tale misura, in attuazione delle previsioni di cui innanzi, oltre che di quelle di cui ai successivi decreti legge, ed in particolare dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e' stata successivamente mantenuta nel territorio campano - in considerazione della situazione epidemiologica rilevata sul territorio - per effetto dell'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020, con decorrenza immediata e fino al 25 maggio 2020, anche dopo la cessazione del periodo di sospensione disposto in precedenza in virtu' di disposizioni statali (successive alla precitata Ordinanza regionale n. 8 dell'8 marzo 2020). Ebbene, a fronte del sistema normativo delineato dalla normativa statale sopra riportata, che affidava (ed affida) alle Regioni l'adozione di ogni urgente misura sanitaria, piu' restrittiva di quelle vigenti sull'intero territorio nazionale, necessaria alla tutela della salute nel grave contesto pandemico in atto, risulta irragionevolmente sperequata la previsione di un ristoro da parte dello Stato in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche che consideri la sospensione di attivita' conseguenziale soltanto a disposizioni statali e non anche a quelle regionali, ancorche' adottate per le medesime esigenze di tutela della salute pubblica e in armonia ed attuazione, oltre che dell'art. 32 della Costituzione e delle leggi statali fondanti il potere di ordinanza extra ordinem regionale in materia sanitaria, proprio delle stesse norme statali, di rango legislativo e non, preordinate al contenimento e alla gestione dell'emergenza da Covid-19, che danno giustamente rilevanza alla peculiare e contingente situazione locale. Risulta sancita da norma di legge primaria a tutt'oggi vigente (articoli 1, comma 16, del decreto-legge n. 33/2020, convertito in legge n. 74/2020) (1) , la possibilita' - ed anzi, il potere-dovere dei Presidenti delle Regioni, quali Autorita' sanitarie regionali - di adottare misure piu' restrittive rispetto a quelle disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a livello nazionale o con riferimento, in via generalizzata, a tutte le Regioni rispondenti ad una determinata classificazione (nella specie, cd. «zona gialla»), purche' sulla scorta di specifica istruttoria che valga a dimostrare la sussistenza di specificita' locali che, successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ne impongano l'adozione. Cio' posto, l'omessa previsione, ai fini del riconoscimento del sostegno finanziario statale introdotto col citato art. 3 del decreto-legge n. 137/2020, conv. con modifiche in legge n. 176/2020, delle conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dell'attivita' dovuta a disposizioni regionali, che della peculiare situazione locale hanno tenuto conto, si traduce nella patente violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. II. Violazione degli articoli 117, comma 3; 118; 119 e 120 della Costituzione. L'art. 3 in menzione afferisce alla materia dell'«ordinamento sportivo» ricadente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., nella competenza legislativa concorrente. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 254/2013 ha chiarito che «mentre lo Stato e' pienamente legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti e sulle attrezzature necessarie per l'organizzazione delle attivita' sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente competenza in relazione all'organizzazione delle attivita' sportive non agonistiche (sentenza n. 517 del 1987)». In merito alla istituzione del fondo, la sentenza in parola stabilisce: «secondo la giurisprudenza di questa Corte "l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislative regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonche' di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza" (sentenza n. 168 del 2008, nonche' in termini sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006)». Il secondo comma dell'art. 3, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali - quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni - nella determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi, viola, pertanto, il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e si pone in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione, sostanziandosi in un finanziamento a destinazione vincolata a favore di soggetti privati espressione di politiche e indirizzi centralmente definiti nella loro totalita' con conseguenziale compromissione delle prerogative e della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni dagli articoli 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione. Codesta Corte ha a piu' riprese evidenziato che l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta' (cfr., in tal senso, Corte costituzionale nn. 3030 del 2003, 6 del 2004, 383 del 2005, 331 del 2010, 182 del 2013, 261 del 2015, 21 del 2016 e le sentenze n. 211 del 2016 e n. 61 del 2018, all'esito di ricorsi promossi dalla Regione Campania). III. Sulla base di quanto sopra rilevato, la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge in menzione risulta costituzionalmente illegittima: nella parte in cui non comprende nell'ambito di operativita' dell'istituita misura di sostegno economico-finanziario anche le ipotesi di cessazione ovvero di riduzione dell'attivita' degli enti sportivi di cui alla norma impugnata che siano conseguenziali a provvedimenti di sospensione adottati in sede regionale ai sensi della disciplina emergenziale sopra richiamata; nella parte in cui non prevede che i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo siano stabiliti previa intesa delle Regioni. B. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16. I. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione. In via subordinata, violazione degli articoli 120; 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I.1. L'art. 6-bis del decreto-legge n. 137/2020, conv., con modifiche, in legge n. 176/2020, rubricato «Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione», ai commi 15, 16 e 17, testualmente riportati in punto di fatto, riconosce un contributo di tre milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le «strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede» ed «i collegi universitari di merito accreditati ...», prevedendo, al comma 16, che le modalita' di attuazione di tale disposizione siano stabilite con decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca. Ebbene, la misura in parola interviene, a regime, in materia di «diritto allo studio universitario», appartenente all'ambito di competenza legislativa regionale residuale e parallelo ambito di competenza amministrativa ed autonomia finanziaria regionali, senza garantire, tuttavia, il rispetto del principio di leale collaborazione, quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilita' politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalita' istituzionale, merce' la doverosa previsione di forme di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle modalita' di attuazione del finanziamento previsto, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale. Ed invero, le politiche di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari, che non compaiono ne' fra le materie di competenza esclusiva statale, ne' fra quelle di competenza concorrente, non possono non rientrare fra quelle di natura sociale, sulle quali, ferma restando la competenza esclusiva statale nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite sul territorio nazionale», le Regioni, insieme alle Universita', hanno da sempre svolto pregnanti funzioni attive, almeno a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in poi (cfr. art. 44), come peraltro confermato da tutta la successiva normativa legislativa, statale e regionale, in materia (cfr. decreto-legge n. 536 del 1979, conv. in legge n. 642 del 1979; legge quadro n. 390 del 1991; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994; 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001; decreto legislativo n. 68/2012; e le connesse leggi regionali fra cui quelle della Regione Campania fra le quali si segnalano le leggi regionali n. 7 del 23 gennaio 1979; n. 14 del 20 marzo 1982; n. 3 del 24 gennaio 1986; n. 8 dell'8 febbraio 1993; n. 14 del 26 marzo 1993; n. 41 del 31 dicembre 1994; n. 2 del 15 gennaio 1997; n. 21 del 3 settembre 2002; n. 22 12 settembre 2002; n. 8 del 29 marzo 2006; n. 12 del 18 maggio 2016; n. 41 del 20 novembre 2018, in virtu' delle quali la Regione ha, dapprima nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di «beneficenza pubblica» e «assistenza scolastica» e, dopo la riforma del Titolo V, nell'esercizio della potesta' legislativa c.d. residuale, attivato, organizzato e disciplinato gli interventi volti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione sul territorio del diritto allo studio universitario, merce' l'erogazione di servizi collettivi, fra cui mense, alloggi, trasporti, contributi monetari, assegnazione di borse di studio, orientamento al lavoro, assistenza sanitaria e soprattutto merce' l'istituzione delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario. In ragione di quanto innanzi detto, e' evidente come il comma 16 dell'art. 6-bis in parola si pone in contrasto con le prerogative e con l'autonomia garantite alle Regioni dagli articoli 117, comma 4; 118; 119 e 120 della Costituzione, in quanto non coinvolge le Regioni nel processo decisionale relativo alla definizione delle modalita' di attuazione del finanziamento previsto dalla disposizione di legge statale oggetto di impugnativa (cfr., sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2003). I.2. In via subordinata rispetto a quanto evidenziato al precedente punto I, ove si ritenesse che la misura introdotta dall'art. 6-bis, commi 15, 16 e 17, intervenga in materia di «istruzione», comunque il richiamato comma 16, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni in merito alle modalita' attuative di utilizzo del finanziamento previsto, inciderebbe in una materia di competenza legislativa regionale concorrente e nel parallelo ambito di competenza amministrativa ed autonomia finanziaria regionali (2) , senza garantire, tuttavia, il rispetto del principio di leale collaborazione, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale. In ragione di quanto precede, il comma 16 dell'art. 6-bis in parola viola le prerogative e l'autonomia garantite alle regioni dagli articoli 117, comma 3; 118; 119 e 120 della Costituzione. C. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. La disposizione in epigrafe prevede che i criteri e le modalita' di attuazione della misura di promozione dell'utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, siano stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta, all'evidenza, di misura afferente, oltre che alla materia «sistema tributario», di competenza legislativa esclusiva statale, anche alla competenza concorrente delle regioni in materia di «tutela della salute». Alla luce delle possibili incidenze sulle competenze regionali in materia di tutela della salute, di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore statale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto invece garantire la partecipazione delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione delle disposizioni. Vale la pena di rimarcare come il significativo contenzioso degli ultimi anni innanzi alla Corte costituzionale abbia evidenziato l'esistenza di numerosi provvedimenti che, pur avendo stretta attinenza al settore sanitario, riguardavano altresi' una pluralita' di altre situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa (come nella specie, «assistenza e organizzazione sanitaria», «coordinamento della finanzia pubblica e sistema tributario», «ricerca scientifica e tecnologica», ecc.). In tali casi, Codesta Corte ha fatto riferimento ai principi di prevalenza della materia e della leale collaborazione dei diversi livelli istituzionali, affermando, in particolare che, laddove l'intreccio inestricabile tra le molteplici competenze (cfr. sentenze nn. 334 del 2010 e n. 50 del 2005) non consente di individuare la prevalenza di una sulle altre dal punto di vista qualitativo e quantitativo, deve trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 1 del 2016), per cui in ambiti caratterizzati da una pluralita' di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non e' costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, «purche' agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che puo' ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa» (sentenza n. 1 del 2016). Anche l'art. 19-septies, comma 4, si pone, pertanto, in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. D) Illegittimita' costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. Considerazioni analoghe a quelle di cui alla precedente lettera C) valgono anche per l'art. 19-octies, comma 2 del decreto-legge n. 137/2020, conv., con modifiche, in legge n. 176/2020, rubricato «Finanziamento della diagnostica molecolare», innanzi riportato in punto di fatto. Tale norma prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalita' attraverso le quali dare attuazione all'autorizzazione di spesa di cinque milioni di euro prevista e destinata alla diagnostica molecolare. Orbene, data l'incidenza delle disposizioni introdotte da tale articolo sulle competenze regionali nella materia concorrente della «tutela della salute», le stesse avrebbero dovuto garantire, in ossequio al principio di leale collaborazione, la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle modalita' con le quali dare attuazione all'autorizzazione di spesa. Stante, invece, la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento in tal senso delle regioni, e' evidente la violazione della relativa sfera di autonomia costituzionalmente garantita dagli articoli 117, comma 3; 118; 119 e 120 della Costituzione, sulla scorta di quanto rilevato nelle pronunce di Codesta Corte costituzionale richiamate al precedente punto C (ex plurimis, sentenza n. 1 del 2016, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008). (1) Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: art. 1: «(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliatine o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo art. 2». (2) Nella sentenza n. 200/2009, Codesta Corte ha rilevato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro, necessitano «per la loro attuazione (e non gia' per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, «la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio ... va intesa ... nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri e obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi». Nello specifico settore dell'istruzione, la Corte ha ritenuto che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi e' necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realta' territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico». In conseguenza, codesta Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui alle lettera f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 112/2008, in materia di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, ambito ritenuto di competenza concorrente. In proposito, la Corte, richiamando le sentenze nn. 13/2004 e 34/2005, ha evidenziato che «e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita» sia pure sul piano amministrativo, dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative, prima statali, relative alla programmazione della rete scolastica, che ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realta' territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che devono essere apprezzate in sede regionale. (In tal senso, anche le sentenze nn. 92/2011 e 147/2012). Ancora, la Corte, nella sentenza n. 50/2008, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 635 della legge 296/2006, che aveva disposto un incremento per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del MIUR, da destinare alle scuole per l'infanzia, ha affermato che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia dell'istruzione» attribuita alla competenza legislativa concorrente (sentenza n. 423/2004), evidenziando che gia' prima della riforma del Titolo V, l'art. 138, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998 avesse conferito alle regioni le funzioni amministrative relative ai «contributi alle scuole non statali» nel cui ambito sono comprese quelle paritarie. «Da quanto esposto discende che la norma, nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione». In argomento e', altresi', intervenuta la sentenza n. 298/2012, relativa all'art. 33, comma 16, della legge 183/2011, con cui era stata autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie e prioritariamente dell'infanzia. In tale sentenza, con riferimento al profilo del coinvolgimento regionale, la Corte ha rilevato che l'art. 2, comma 47, della legge 203/2008, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, disponeva che con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovevano essere stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, quale sede istituzionale nella quale e' possibile far valere le differenti istanze regionali. Con riferimento all'edilizia scolastica, codesta Corte costituzionale, nell'evidenziare l'intersecazione della materia «istruzione» con altre parimenti di competenza concorrente regionale, fra cui il «governo del territorio», «energia» e «protezione civile» (sentenze nn. 62/2013; 284/2016; 71/2018), ha, con la sentenza n. 284/2016 dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 153, della legge 107/2015, che prevedeva il riparto di risorse con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, senza che fosse sentita la Conferenza Unificata.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti, anche mediante pronuncia «additiva» in funzione della garanzia del rispetto del principio di uguaglianza ovvero della sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita. Avv. Bove - Avv. Consoli - Avv. Monti