N. 40 ORDINANZA 25 febbraio - 16 marzo 2021

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento -  Immunita'  parlamentari  -  Opinioni  espresse  da  una
  senatrice per le quali e' pendente processo penale  -  Delibera  di
  insindacabilita' adottata dal Senato della Repubblica  -  Conflitto
  di attribuzione tra poteri dello Stato  promosso  dal  Giudice  per
  l'udienza preliminare del Tribunale di Verona  -  Tardivo  deposito
  degli atti notificati, ai fini dell'introduzione  del  giudizio  di
  merito - Improcedibilita' del ricorso. 
- Delibera del Senato della  Repubblica  del  9  gennaio  2019  (Doc.
  IV-ter, n. 5-A). 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.11 del 17-3-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del  Senato  della  Repubblica  del  9
gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter,  n.  5-A),  promosso  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  ordinario  di  Verona
con ricorso notificato il 21 maggio-1°  giugno  2020,  depositato  in
cancelleria il  10  luglio  2020,  iscritto  al  n.  6  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2019  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; 
    udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 18  novembre  2019  (reg.
confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera  del  9  gennaio
2019, con la quale il Senato della  Repubblica  ha  ritenuto  che  le
dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca dei fatti, fossero
espresse nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili
alla garanzia di insindacabilita' di cui all'art.  68,  primo  comma,
della Costituzione  (delibera  del  Senato  della  Repubblica  del  9
gennaio 2019, Doc. IV-ter, n. 5-A); 
    che,  secondo  quanto  riferito  dal  giudice   ricorrente,   nel
procedimento penale instaurato innanzi a esso, A.C.  B.  e'  imputata
per i delitti di cui agli artt. 416, comma 1, e 318 del codice penale
per avere, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi  poteri,  in
qualita' di senatrice  della  Repubblica,  accettato  la  promessa  e
ricevuto denaro  e  altre  utilita'  dal  direttore  generale  di  un
consorzio, per la promozione, il rafforzamento e l'appoggio  politico
al  sodalizio  criminoso  costituito  dallo  stesso   consorzio,   da
realizzarsi,  in  particolare,  attraverso  la  presentazione  di  un
emendamento  a  esso  favorevole,  nonche'  attraverso  il   concreto
interessamento circa l'iter legislativo di tale emendamento; 
    che,   nel   corso   del   giudizio,   A.C.   B.   ha    eccepito
l'insindacabilita' delle opinioni espresse,  ai  sensi  dell'art.  68
Cost.; 
    che, con ordinanza del 26 aprile 2018,  il  Giudice  dell'udienza
preliminare ha trasmesso gli atti al Senato  della  Repubblica  e  ha
sospeso il processo, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4,  della  legge
20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per  l'attuazione  dell'articolo
68 della Costituzione nonche'  in  materia  di  processi  penali  nei
confronti delle alte cariche dello Stato); 
    che, con  la  delibera  del  9  gennaio  2019,  il  Senato  della
Repubblica ha approvato la relazione con la  quale  la  Giunta  delle
elezioni e delle immunita' parlamentari ha proposto di deliberare che
le dichiarazioni  della  senatrice  A.C.  B.  costituiscono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art.  68,  primo
comma, Cost.; 
    che, in particolare, il Senato ha  ritenuto  l'insussistenza  del
reato di corruzione  per  mancanza  dell'elemento  soggettivo  e,  in
particolare, della cosiddetta voluntas accipiendi; 
    che, ad avviso del ricorrente, il Senato avrebbe in  questo  modo
esercitato  un  sindacato   sulla   non   manifesta   implausibilita'
dell'accusa, attribuendosi il  potere  di  valutarne  il  fondamento,
potere che non rientra nell'ambito delle attribuzioni della Camera di
appartenenza del parlamentare, spettando esclusivamente all'autorita'
giudiziaria; 
    che, d'altra parte, nel caso in cui si proceda nei  confronti  di
un parlamentare per il reato  di  corruzione  per  l'esercizio  della
funzione,    non    potrebbe    essere    invocata    la     garanzia
dell'insindacabilita'; a questo riguardo, sono richiamate le sentenze
della Corte di cassazione, sesta sezione penale, del 6  giugno  2017,
n. 36769, e 11 settembre 2018,  n.  40347,  con  le  quali  e'  stato
ritenuto che l'immunita' prevista dall'art. 68 Cost. non preclude  la
perseguibilita' del  delitto  di  corruzione  per  l'esercizio  della
funzione,  di  cui  all'art.  318  cod.  pen.,   il   quale   sarebbe
configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento; 
    che  il  ricorrente  ha,  quindi,  chiesto  a  questa  Corte   di
dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che
i fatti per i quali e' pendente  procedimento  penale  nei  confronti
della senatrice A.C. B. concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.  68,
primo comma, Cost.  e  ha  altresi'  richiesto  l'annullamento  della
delibera di insindacabilita' adottata dal Senato il 9 gennaio 2019; 
    che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020; 
    che la predetta ordinanza e' stata notificata dal  ricorrente  al
Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in  data
21 maggio 2020, mentre ai fini del prescritto deposito, gli atti sono
stati successivamente inviati a  mezzo  del  servizio  postale  il  6
luglio 2020  e  depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte  il
successivo 10 luglio 2020; 
    che, in questa fase di giudizio, con atto depositato il 15 luglio
2020, si e' costituito il Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o
comunque infondato; 
    che, in prossimita' della camera di consiglio,  il  Senato  della
Repubblica ha depositato una memoria illustrativa in cui  ha  chiesto
che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile   o   improcedibile,
ribadendo la perentorieta' dei termini processuali; 
    che, in data 18 agosto 2020, il Sindacato cronisti romani  presso
l'Associazione stampa romana ha  depositato  un'opinione  scritta  in
qualita' di amicus curiae,  ai  sensi  dell'art.  4-ter  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  in  cui
si chiede che, nei provvedimenti di questa Corte, siano  indicate  le
generalita' complete delle parti, anziche' le sole iniziali dei nomi. 
    Considerato che con ricorso depositato il 18 novembre 2019  (reg.
confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera con la quale  il
Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C.
B., senatrice all'epoca dei fatti,  fossero  espresse  nell'esercizio
delle sue  funzioni  e,  pertanto,  riconducibili  alla  garanzia  di
insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della  Costituzione
(delibera del Senato  della  Repubblica  del  9  gennaio  2019,  doc.
IV-ter, n. 5-A); 
    che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con  l'ordinanza
n. 69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020; 
    che la predetta ordinanza e' stata  regolarmente  notificata  dal
ricorrente  al  Senato  della  Repubblica,  unitamente   al   ricorso
introduttivo, il 21 maggio 2020; 
    che ai sensi dell'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'ulteriore adempimento in
capo al ricorrente, ai fini del  giudizio  di  merito,  consiste  nel
deposito - nella cancelleria di questa Corte - degli atti notificati,
entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione; 
    che, nel caso in esame, gli atti  sono  stati  depositati  il  10
luglio 2020 e quindi oltre il  termine  di  trenta  giorni  stabilito
dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative; 
    che, secondo la costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  tale
termine - al pari di quello per la notificazione del ricorso e  della
relativa ordinanza di ammissibilita' - ha carattere perentorio e deve
essere osservato  a  pena  di  decadenza,  perche'  da  esso  decorre
l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione
del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con  la
decisione definitiva sul merito (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005
e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211
e n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del  2011,
n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del  2007  e
n. 304 del 2006); 
    che, pertanto, non risultando rispettato  il  termine  perentorio
per il deposito degli atti notificati  nella  cancelleria  di  questa
Corte, non puo' procedersi allo svolgimento della fase di merito  del
giudizio sul conflitto di attribuzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza  preliminare
del Tribunale ordinario di Verona  nei  confronti  del  Senato  della
Repubblica, indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA