MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 marzo 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nella  Regione  Sardegna.
(21A01800) 
(GU n.69 del 20-3-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  27  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella  Regione
Sardegna»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 28 febbraio 2021, n. 50, Edizione straordinaria; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 19 marzo 2021 della Cabina di regia di cui  al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente all'allegato report n. 44, dal quale risulta che  «Per  la
settima settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello
generale del rischio epidemico in Italia con un livello  generale  di
rischio alto» nonche' la necessita' «alla luce del  continuo  aumento
sostenuto della prevalenza  di  alcune  varianti  virali  a  maggiore
trasmissibilita' di mantenere la drastica riduzione delle interazioni
fisiche tra le persone e della mobilita'»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  19  marzo   2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis  del  richiamato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con ordinanza del Ministro della
salute sono individuate, tra l'altro, le regioni che si collocano  in
uno scenario di tipo 1 e con un livello di  rischio  basso,  ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti; 
  Rilevato che, dall'analisi dei dati del monitoraggio relativo  alla
settimana 8-14 marzo 2021, la Regione Sardegna presenta uno  scenario
«di  tipo  1»  (Rt  0.97-1.2),  un  livello  di  rischio  moderato  e
un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000
abitanti e, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per la
permanenza della medesima Regione nella c.d. «zona bianca»; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona  gialla",
le regioni nei cui territori sono presenti  parametri  differenti  da
quelli indicati alle lettere a), b) e c)»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n.
30, il quale prevede che «Dal 15 marzo  al  2  aprile  2021  e  nella
giornata del 6 aprile 2021, nelle  regioni  e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi
dell'art. 1, comma  16-septies,  lettera  d),  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio  2020,  n.  74,  si  applicano   le   misure   stabilite   dai
provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
per la zona arancione di cui all'art. 1,  comma  16-septies,  lettera
b), del decreto-legge n. 33 del 2020»; 
  Sentito il Presidente della Regione Sardegna; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
     Misure di contenimento del contagio nella Regione Sardegna 
 
  1.Allo scopo di contrastare e contenere il  diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate, alla Regione Sardegna  cessano
di applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della
salute 27 febbraio 2021 e, di conseguenza, alla medesima Regione,  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021,  n.  30,
si applicano le misure  di  cui  alla  c.d.  «zona  arancione»,  come
disciplinate dal Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021. 
  2. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 34 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 marzo 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 589