IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE
Vista la determinazione assunta nella seduta di Plenum del 12
novembre 2019 con delibera n. 6917, con la quale e' stata disposta
l'apertura di un dossier al fine di pervenire all'approvazione di una
regolamentazione che disciplini la materia del conferimento e della
durata degli incarichi dei magistrati della Segreteria del Consiglio
della magistratura militare;
Ritenuto che, per predisporre una disciplina che regoli in modo
unitario la materia in narrativa, risulta necessario procedere
preliminarmente alla modifica del testo del regolamento interno del
Consiglio della magistratura militare, approvato con delibera n. 5649
del 16 febbraio 2016;
Delibera:
di approvare la seguente modifica degli articoli 6, 8 e 9 del
regolamento interno del Consiglio della magistratura militare:
Regolamento interno del Consiglio della magistratura militare
approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016
(Omissis)
Segreteria del Consiglio
Art. 6 (Nomina dell'Ufficio di Segreteria). - 1. Il magistrato
dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono
nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno
successivo all'insediamento del Consiglio stesso, secondo i criteri
stabiliti con apposita circolare.
La scelta e', rispettivamente, indirizzata verso i nominativi di
magistrati che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari
militari e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto
conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere
disponibili all'incarico.
2. Per ciascuno degli incarichi e' nominato il magistrato che ha
riportato il maggior numero di voti. Il presidente provvede a dare
comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari
degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.
3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla
prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale
scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e
dal regolamento.
4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti
dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei
compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni
altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire
nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente
alla loro sostituzione con le modalita' di cui al primo comma,
inserendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta
utile, ovvero fissando apposita riunione.
5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica per la
durata del Consiglio che li ha nominati, salvo che non siano revocati
dallo stesso, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal
Consiglio.
Alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, essi continuano a
esercitare le funzioni limitatamente al periodo necessario alla
nomina dei segretari da parte del nuovo Consiglio.
Il magistrato dirigente e il magistrato addetto non possono restare
in carica per piu' di due consiliature intere.
Successivamente possono essere nuovamente nominati se
trascorsi otto anni dalla scadenza del precedente incarico.
(Omissis)
Art. 8 (Compiti del magistrato militare dirigente della
Segreteria). - 1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria
ha le seguenti attribuzioni:
a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali;
provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti
preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni
adottate;
b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le
segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di
rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;
c) coordina e dirige l'attivita' del personale dell'Ufficio di
Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio,
assicurando il buon andamento dei servizi;
d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del
Consiglio o specificamente affidatogli dal presidente, dal
vicepresidente o dal Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato
viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto
all'Ufficio di Segreteria.
Art. 9 (Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria). -
1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria ha le seguenti
attribuzioni:
a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle
Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria,
provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed
alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle
commissioni;
b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio,
l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i
lavori;
c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o
specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente o dal
Consiglio.
In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene
sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente
dell'Ufficio di Segreteria.
(Omissis)
Roma, 11 febbraio 2021
Il presidente: Curzio