AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina Baxter». (21A01663) 
(GU n.70 del 22-3-2021)

 
        Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40 del 15 marzo 2021 
 
    Procedura europea n. NL/H/5020/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA
BAXTER,  nella  forma  e  confezione  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare  A.I.C.:  Baxter  Holding  B.V.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht, Paesi Bassi; 
      confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per  soluzione  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C.  n.  048389011  (in
base 10) 1G4QWM (in base 32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione; 
      per le condizioni di conservazione dopo  la  diluizione  vedere
paragrafo 6.3.  del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
(RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di concentrato  contiene  dexmedetomidina  cloridrato
equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina; 
        ogni  flaconcino  da  2  ml  contiene  200   microgrammi   di
dexmedetomidina; 
      eccipienti: 
        sodio cloruro 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Norameda UAB, Meistru G. 8°, 02189 Vilnius, Lituania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per la sedazione  di  pazienti  adulti  in  Unita'  di  terapia
intensiva (Intensive care unit, ICU) che necessitano di un livello di
sedazione  non  piu'  profondo  del  risveglio   in   risposta   alla
stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a -3 della  scala
Richmond  sedazionea-gitazione  (Richmond  agitation-sedation  scale,
RASS). 
    Per la sedazione  di  pazienti  adulti  non  intubati  prima  e/o
durante  procedure  diagnostiche   o   chirurgiche   che   richiedono
sedazione, cioe' sedazione procedurale/cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 2 ml; 
      classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione al fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
flaconcini in vetro da 2 ml. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   Medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.