AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dipront» (21A01569) 
(GU n.72 del 24-3-2021)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 33/2021 del 9 marzo 2021 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  DIPRONT,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale
e domicilio fiscale in via Bagnulo, 95  -  80063  Piano  di  Sorrento
(NA), Italia; 
      «10.000  U.I./ml  gocce  orali,  soluzione»   1   flacone   con
contagocce in vetro da 10 ml -  A.I.C.  n.  046366011  (in  base  10)
1D6Z9V (in base 32); 
      «25.000  U.I.  soluzione  orale  in  contenitori  monodose»   1
contenitore monodose in vetro da 2,5 ml -  A.I.C.  n.  046366023  (in
base 10) 1D6ZB7 (in base 32); 
      «25.000  U.I.  soluzione  orale  in  contenitori  monodose»   2
contenitori monodose in vetro da 2,5 ml -  A.I.C.  n.  046366035  (in
base 10) 1D6ZBM (in base 32); 
      «50.000  U.I.  soluzione  orale  in  contenitore  monodose»   1
contenitore monodose in vetro da 2,5 ml -  A.I.C.  n.  046366047  (in
base 10) 1D6ZBZ (in base 32); 
      forme farmaceutiche: gocce orali, soluzione e  soluzione  orale
in contenitore monodose. 
    Validita' prodotto integro: 
      confezione: 
        «10.000  U.I./ml  gocce  orali,  soluzione»  1  flacone   con
contagocce in vetro da 10 ml; 
      due anni a confezionamento integro.  Dopo  prima  apertura  del
flacone cinque mesi. 
    Validita' prodotto integro: 
      confezioni: 
        «25.000 U.I.  soluzione  orale  in  contenitori  monodose»  1
contenitore monodose in vetro da 2,5 ml; 
        «25.000 U.I.  soluzione  orale  in  contenitori  monodose»  2
contenitori monodose in vetro da 2,5 ml; 
        «50.000 U.I.  soluzione  orale  in  contenitore  monodose»  1
contenitore monodose in vetro da 2,5 ml; 
      due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare nella confezione originale per tenere il  medicinale
al riparo dalla luce; 
      non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Dipront» 10.000 U.I./ml: 10 ml di soluzione contengono:  2,5
mg di colecalciferolo (vitamina D3) pari a 100.000  U.I.  - 1  goccia
contiene: 250 U.I. di vitamina D3; 
        «Dipront»  25.000  U.I.  soluzione   orale   in   contenitore
monodose:   un   contenitore   monodose   contiene:   0,625   mg   di
colecalciferolo (vitamina D3) pari a 25.000 U.I.; 
        «Dipront»  50.000  U.I.  soluzione   orale   in   contenitore
monodose:   un   contenitore   monodose   contiene:   1,25   mg    di
colecalciferolo (vitamina D3) pari a 50.000 U.I.; 
      eccipienti: olio di oliva raffinato. 
    Produttore responsabile del  rilascio  lotti:  Lachifarma  S.r.l.
Laboratorio Chimico Salentino, S.S. 16 Adriatica - Zona Industriale -
73010 Zollino (LE). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Dipront»  10.000  U.I./ml:  prevenzione  e  trattamento  della
carenza di vitamina D; 
      «Dipront» 25.000 U.I. soluzione orale in contenitore  monodose:
prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei soli casi  in
cui   l'aderenza   terapeutica   non   sia   ottenuta   mediante   la
somministrazione giornaliera di  bassi  dosaggi  di  colecalciferolo.
Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto; 
      «Dipront» 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore  monodose:
trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    Sono approvati i riassunti  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegati alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7) della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.