N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (della Regione Campania). Bilancio e contabilita' pubblica - Edilizia residenziale pubblica - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonche' gli enti aventi le stesse finalita' sociali, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo istituito al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, attestanti la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica - Previsione che le modalita' di attuazione della misura sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo istituito al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico - Previsione che le risorse del fondo, volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, di specifiche tipologie di interventi, sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Bilancio e contabilita' pubblica - Spettacolo - Legge di bilancio 2021 - Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz - Previsione che i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Ricerca scientifica e tecnica - Legge di bilancio 2021 - Ecosistemi dell'innovazione - Previsione che i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso e il contributo concedibile per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale ripartito tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - Previsione che le modalita' di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile sono individuati con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Impresa - Legge di bilancio 2021 - Previsione che i criteri, gli importi e le modalita' di erogazione del fondo istituito per sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unita' produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilita' territoriale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Finanziamento per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, di cui al comma 153 dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, in Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna - Previsione che le iniziative relative alla costruzione delle scuole innovative sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce - Previsione che le modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Previsione che i centri di riferimento e le modalita' di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri sono individuati con decreto del Ministro della salute - Previsione che i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse per le finalita' di cui alla legge n. 10 del 2020, anche al fine di individuare specifiche attivita' oggetto di finanziamento, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Fondo per ampliare l'offerta formativa dei licei musicali - Previsione che le modalita' di utilizzazione delle risorse del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio 2021 - Fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base - Previsione che i criteri di gestione delle risorse del fondo sono individuati con decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di una banca dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, identificati mediante un codice - Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati relativi alle strutture ricettive e ai predetti immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati - Previsione che le modalita' di realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici regionali, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni ivi contenute, sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio 2021 - Fondo per l'erogazione di contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - Previsione che le modalita' di riparto delle risorse del fondo sono definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Bilancio e contabilita' pubblica - Trasporto pubblico - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' per mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione che i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Bilancio e contabilita' pubblica - Ambiente - Caccia - Legge di bilancio 2021 - Istituzione del Fondo per il recupero della fauna selvatica, destinato a sostenere l'attivita' di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientalistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, il cui statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e per il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157 del 1992 - Previsione che le modalita' di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute - Trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle citate associazioni. Bilancio e contabilita' pubblica - Ambiente - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali, di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141 del 2019, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita' - Previsione che i criteri e le modalita' di riparto del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - Ripartizione del fondo tra le Regioni interessate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758, 759 e 821.(GU n.12 del 24-3-2021 )
Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del
Presidente della Giunta regionale, on.le Vincenzo De Luca, quale
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z), Massimo Consoli (c.f.
CNSMSM72R08H703N) e Tiziana Monti (c.f. MNTTZN69B51F839V)
dell'Avvocatura regionale (pec: us01@pec.regione.campania.it - fax
0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art.
136 del codice di procedura civile) domiciliati in Roma, alla Via
Poli, n. 29 in virtu' di mandato a margine del presente atto e
provvedimento autorizzativo;
contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;
per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511,
562, 597, 606, 649, 757, 758, 759, 821 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», per
violazione degli articoli 3, 97, 117 commi 3 e 4, 118, 119 e 120
della Costituzione.
Fatto
1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30
dicembre 2020 - S.O. n. 46, e' stata pubblicata la legge 30 dicembre
2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
2. L'art. 1 della menzionata legge, per quanto d'interesse ai
fini del presente ricorso:
2.1 al comma 71, prevede che: «71. Per l'anno 2021, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di
euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari
comunque denominati, nonche' gli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le
esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a prestazioni
professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e
dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti»;
2.2 ai commi 89 e 90, prevede che: «89. Al fine di
incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei
limiti delle disponibilita' del medesimo fondo, ai cittadini italiani
residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete
dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza
pubblica, di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 90.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 89 anche
al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo
comma 89.»;
2.3 ai commi 91, 92, 93 e 94, dispone che: «91. Al fine di
garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare
interesse geologico o speleologico, nonche' di sostenerne lo sviluppo
e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la
fruizione pubblica, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di
euro per l'anno 2021. 92. Il fondo di cui al comma 91 e' volto al
finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica,
degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti
di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di
superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione
pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi
con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone,
l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione
delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite
fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le
seguenti caratteristiche: a) un percorso visitabile, esclusivamente
mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della
lunghezza minima di 2 chilometri: b) una media annua di almeno
300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione in siti di
interesse comunitario. 94. Le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie
competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e
ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi
carsici di cui al comma 93.»;
2.4 ai commi 114 e 115, dispone che: «114 Al fine di
sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e
della musica jazz, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il
"Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande
musicali e della musica jazz", con una dotazione di 3 milioni di euro
per l'anno 2021. 115. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le
modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti
beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il
riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del
limite di spesa di cui al medesimo comma.»;
2.5 ai commi 188, 189 e 190, prevede che: «188. Al fine di
favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il
perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitivita' dei
territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione di
Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la
creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo
svolgimento di attivita' di formazione, ricerca multidisciplinare e
creazione di impresa, con la collaborazione di universita', enti di
ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del
Terzo settore. 189. Per la costituzione delle strutture di cui al
comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero
dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e
coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione
2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma
possono contribuire altresi' le risorse relative ai fondi strutturali
europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonche' ulteriori
risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 190. Per le finalita' di cui
al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di
cui al comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle
risorse, le modalita' di accesso al finanziamento e l'ammontare del
contributo concedibile.»;
2.6 al comma 195, dispone che: «195. Al fine di migliorare le
competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale
per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a
migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a
rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della
sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra le regioni di
cui al comma 188 ed e' vincolato all'organizzazione di corsi di
formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera
del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188,
in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con
decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri
per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo
concedibile.»;
2.7 ai commi 201 e 202, prevede che: «201. Al fine di
sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non
industriali, con sede legale o unita' produttiva nei comuni in cui si
sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della
viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per
la mobilita' territoriale, e' istituito un fondo con una dotazione di
500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo
perduto. 202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalita' di
erogazione del fondo di cui al comma 201.»;
2.8 ai commi 203 e 204, dispone che: «203. Per le finalita'
di cui ai commi 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli
comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano
triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore
somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal
fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla
costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo,
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un
avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.»;
2.9 ai commi 479 e 480, prevede che: «479. Al fine di
garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in
stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di
informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti
chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19
per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno
2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, e'
istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui,
destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto,
anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici
per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 480.
Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalita' di
accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui
al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto
dal medesimo comma.»;
2.10 ai commi 499, 500 e 501, stabilisce che: «499. Per le
finalita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia
di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di
studio, di formazione e di ricerca scientifica) e' autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua i centri di riferimento e le modalita' di svolgimento della
formazione e della simulazione sui cadaveri. 501. Il Ministro della
salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri
e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499
anche al fine di individuare le specifiche attivita' oggetto di
finanziamento.»;
2.11 ai commi 510 e 511, prevede che: «510. Al fine di
ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire
l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi
musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. 511. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.»;
2.12 ai commi 561 e 562, prevede che: «561. Al fine di
potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per tutte le
fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio
fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle risorse
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 562.
Con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di sport
sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui
al comma 561.»;
2.13 al comma 597, prevede che: «597. All'art. 13-quater del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni: - a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai
fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di
dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle
locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi
regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni
inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di
cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali,
ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di
acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita'
di accesso alle informazioni che vi sono contenute" - b) i commi 5 e
6 sono abrogati, - c) al comma 7, dopo le parole: "strutture
ricettive," sono inserite le seguenti: "i soggetti che concedono in
locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," e le parole: "il codice
identificativo" sono sostituite dalle seguenti: "i codici di cui al
comma 4"»;
2.14 ai commi 605 e 606, stabilisce che: «605. Al fine di
valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare
all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive
atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale
che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 606. Il
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto,
definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al
comma 605»;
2.15 al comma 649, prevede che: «649. All'art. 85 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti: "1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di
trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, destinato: -a) nella misura di 20 milioni di euro
per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti
i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di
contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020
al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel
medesimo periodo del precedente biennio; - b) nella misura di 20
milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio
2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli
nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti
i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al
comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di
esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in
ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo
danno»;
2.16 ai commi 666 e 667, stabilisce che: «666. In
considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal
portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa
dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e la competitivita' e l'efficienza del
settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei
terminal portuali, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati
e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. 667. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di
cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di
concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, nonche' all'art. 36 del codice della
navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni,
sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono
esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso,
arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.»;
2.17 ai commi 757 e 758, prevede che: «757. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna
selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di tutela e cura
della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il cui statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della
fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992. n. 157, con
particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse
comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della
salute, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al
presente comma. 758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero
della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti
alle associazioni di cui al comma 757.»;
2.18 al comma 759, prevede che: «759. Al fine di realizzare
progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli
istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone
economiche ambientali di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti
naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita', e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
periodo precedente. Alle attivita' previste dal presente comma,
comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel
limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei
limiti delle disponibilita' del fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.»;
2.19 al comma 821, prevede che: «821. Al fine di concorrere
agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di
concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente e' ripartito tra
le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano, entro il 28
febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli
indennizzi corrisposti.»;
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115,
190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758,
759, 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» sono costituzionalmente illegittime ciascuna per
i seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71.
Violazione degli articoli 117, commi 3 e 4; 118; 119 e 120 della
Costituzione.
Il comma 71 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce un fondo
finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonche'
gli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, in
relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attivita'
tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli
appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Codesta ecc. ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del
2007, ha affermato che «la materia dell'edilizia residenziale
pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la
determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare
le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione - che,
qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce
la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformita' dei
criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo
quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del
territorio", ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come
precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006.
Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117
Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti
ad opera della legislazione regionale.».
Con specifico riferimento all'istituzione di fondi con
destinazione vincolata in materia regionale, poi, la sentenza n. 254
del 2013 ha chiarito che «secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in
materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente,
nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di
soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti
indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio
delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonche' di
sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di
propria competenza» (sentenza n. 168 del 2008, nonche', in termini
sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n.
201 del 2007 e n. 118 del 2006).».
Ebbene, il comma 71 in oggetto, pur introducendo una misura
relativa alla «gestione del patrimonio immobiliare di edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli II.AA.CC.PP.», di
competenza c.d. residuale regionale, con riflessi, altresi',
nell'ambito del «governo del territorio», di competenza regionale
concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di
ripartizione dei fondi, in patente violazione del principio di leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost.
La norma censurata, pertanto, e' illegittima nella parte in cui
istituisce un fondo e ne disciplina la gestione e la relativa
distribuzione, senza prevedere alcun coinvolgimento delle regioni,
ovvero della Conferenza Stato-regioni, in evidente contrasto con il
principio di leale collaborazione (in tal senso, cfr. altresi'
sentenze della Corte costituzionale n. 398 del 1998 e n. 162 del
2005).
Codesta Corte costituzionale, a piu' riprese, ha precisato che
l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla funzione
amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il
vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, che devono
essere condotte in base al principio di lealta'. (In tal senso, cfr.
sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 331 del
2010, n. 182 del 2013, n. 261/2015, n. 21/2016, e le sentenze n.
211/2016 e n. 61/2018 emesse su ricorsi in via principale per
questione di legittimita' costituzionale promossi dalla Regione
Campania avverso rispettivamente l'art. 1, comma 224, ed il comma 202
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)»).
Alla luce di quanto precede, la disposizione in esame si pone in
contrasto con gli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 della
Costituzione.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 90.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4;
118 e 119 della Costituzione.
I commi 89 e 90 dell'art. 1, innanzi riportati, prevedono
l'istituzione di un fondo che, al fine di incentivare la ripresa dei
flussi di turismo di ritorno, consenta ai cittadini italiani
residenti all'estero l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle
aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, previsti
dall'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza prevedere alcun
tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalita'
attuative di tale misura. Le disposizioni, in quanto rispondono alla
espressa finalita' di «incentivare la ripresa dei flussi di turismo
di ritorno» afferiscono, in via principale e diretta, alla materia
«turismo», oggetto di competenza legislativa residuale delle regioni;
e, in quanto realizzano tale finalita' attraverso l'accesso gratuito
nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di
pertinenza pubblica, intervengono altresi' nella materia della
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali», oggetto di competenza
concorrente, peraltro involgendo istituzioni museali pubbliche non
statali, in assenza di alcuna forma di coinvolgimento delle regioni.
Alla luce di quanto precede, le disposizioni in esame si pongono
in palese contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 4, 118, 119
e 120 della Costituzione, alla stregua di quanto chiarito da codesta
Corte in plurime pronunce (cfr., ex multis, sentenza n. 214/2006 e n.
90/2006 e n. 197/2003, ivi richiamate).
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 92 e 93.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4;
118 e 119 della Costituzione.
Anche la disposizione in rubrica interviene nella materia del
«turismo» e in quella della «valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali »,
istituendo un fondo al precipuo scopo di tutelare e valorizzare le
aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonche' di
sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di
promuoverne la fruizione pubblica, specificando nel dettaglio la
destinazione dei finanziamenti, previsti in favore dei complessi
carsici a vocazione turistica individuati in ragione di specifiche e
predefinite caratteristiche, con riferimento agli interventi di
riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione
ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli
ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante
la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che
garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la
tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e
la conservazione del patrimonio ipogeo, omettendo, tuttavia, di
prevedere alcuna forma di coinvolgimento regionale nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel
fondo.
In ragione di quanto innanzi, anche la disposizione in esame e'
affetta da illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma 3
e comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione, sulla base di quanto
codesta Corte costituzionale ha chiarito nelle pronunce segnalate al
precedente motivo n. 2.
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 115.
Violazione del principio di leale collaborazione dl cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
Le disposizioni di cui al comma 115 dell'art. 1, innanzi
riportato, afferiscono alla materia dello spettacolo. Esse sono,
pertanto, riconducibili - secondo quanto chiarito dalla
giurisprudenza costituzionale - alla «valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali», che comprende anche le azioni di sostegno allo
spettacolo. Anche in tale ambito, pertanto, la norme statali
avrebbero dovuto prevedere il previo coinvolgimento e condivisione
delle regioni in ordine ai criteri e modalita' di riparto delle
risorse statali stanziate (cfr. sentenze n. 255/2004; n. 285/2005),
trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa regionale
concorrente.
Il comma 115 e', pertanto, in contrasto con gli articoli 117,
comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 190.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
Come noto, secondo il riparto di competenze operato dall'art. 117
Cost., costituiscono oggetto della competenza legislativa concorrente
delle regioni le materie afferenti alla «ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi». E'
parimenti noto che alle regioni spetta competenza legislativa in via
«residuale» in materia di industria, commercio e artigianato (cfr.
sentenza n. 44/2014; n. 273/2013; n. 50/2008; n. 251/2016), cui va
altresi' attratta la materia della formazione strettamente connessa
allo sviluppo d'impresa; nonche' competenza concorrente nella materia
della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi.
Le disposizioni indicate in rubrica, con le quali si dispone in
ordine alla costituzione degli Ecosistemi dell'innovazione nelle
regioni svantaggiate, ancorche' attengano a profili inerenti alle
sopra indicate materie, obliterano totalmente le competenze
regionali, escludendole - del tutto illegittimamente - dal
procedimento di determinazione dei criteri di ripartizione delle
risorse stanziate, delle modalita' di accesso al finanziamento e
dell'ammontare dei contributi concedibili.
Alla luce di quanto rilevato nelle sentenze di codesta Corte in
subiecta materia, anche le disposizioni di cui al menzionato comma
190 si pongono in contrasto con gli articoli 117, commi 3 e 4; 118,
119 e 120 della Costituzione, laddove non prevedono che la
determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate,
delle modalita' di accesso al finanziamento e dell'ammontare dei
contributi concedibili venga effettuata con il coinvolgimento delle
regioni, sub specie della previa intesa.
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 195.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione.
Il comma 195 dell'art. 1, innanzi riportato, concerne la materia,
coperta da competenza legislativa regionale residuale, della
«formazione professionale», nonche' quella - parimenti oggetto di
competenza residuale delle regioni - del «turismo», istituendo un
fondo vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica
esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte
dei soggetti individuati dal precedente comma 188 (Ecosistemi
dell'innovazione). La riferita disposizione, in quanto non prevede
alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle somme stanziate nel
fondo, viola patentemente gli articoli 117, comma 4, 118, 119 e 120
della Costituzione.
7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 202.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione.
Le disposizioni di cui ai commi 201 e 202 dell'art. 1, innanzi
riportati, prevedono la costituzione di un fondo finalizzato alla
concessione di contributi alle imprese non industriali, incidendo in
settori notoriamente attratti alla competenza regionale, quali, a
titolo esemplificativo, il commercio o l'agricoltura. In proposito,
come noto, rientrano nella competenza c.d. residuale delle regioni i
titoli relativi all'industria, al commercio ed all'artigianato,
mentre afferiscono alla competenza concorrente Stato/regioni quelli
relativi al commercio con l'estero ed al sostegno all'innovazione per
i settori produttivi. Le disposizioni statali e regionali non vanno,
pertanto, considerate come contrapposte e confliggenti, quanto
piuttosto come complementari, determinando la necessita' del ricorso
ad un'adeguata attivita' di coordinamento.
In tal senso si e' espressa codesta ecc. ma Corte costituzionale
nella sentenza n. 63 del 2008, evidenziando che: «Nella specie non si
configurano, pertanto, materie di competenza statale esclusiva sulle
quali la norma impugnata incide, in quanto quelle interessate dai
finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori (ad
esempio, il commercio, l'agricoltura, il turismo, l'industria) nei
quali operano le imprese in difficolta' che siano beneficiarie dei
medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale ...
Pertanto, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalita' di
politica economica - costituite dal sostegno alle imprese in
difficolta', la cui scomparsa dal mercato potrebbe danneggiare il
sistema economico produttivo nazionale - che, almeno in parte,
sfuggono alla sola dimensione regionale ... e che sono, percio', tali
da giustificare la deroga al normale riparto di competenze fra lo
Stato e le regioni e la conseguente "attrazione in sussidiarieta'"
allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (sentenza n. 242 del
2005). Tuttavia, "l'attrazione in sussidiarieta'" allo Stato di
funzioni spettanti alle regioni, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, comporta la necessita' che lo Stato coinvolga le
regioni stesse "poiche' l'esigenza di esercizio unitario che consente
di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella
legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere
condotte in base al principio di lealta'" (sentenza n. 303 del
2003)».
Le disposizioni di cui al comma 202, non prevedendo alcuna forma
di coinvolgimento delle regioni nella determinazione delle modalita'
e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate, come chiarito
dalla pronuncia sopra riportata, risultano in contrasto con gli
articoli 117, comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione.
8. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 204.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 203 e 204 dell'art. 1, innanzi riportati, finanziano la
costruzione di scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania,
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna senza
prevedere alcun tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione
delle modalita' e dei criteri di riparto dei fondi.
Il comma 153 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
richiamato dalle disposizioni oggetto della presente impugnativa,
stabilisce che: «Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico,
tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale
e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio
decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui
al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa».
Il comma teste' riportato e' stato oggetto di sindacato della
Corte costituzionale con sentenza n. 284 del 2016, nella quale:
«questa Corte ha chiarito come "[n]ella disciplina in esame si
intersecano piu' materie, quali il 'governo del territorio',
'l'energia' e la 'protezione civile', tutte rientranti nella
competenza concorrente Stato-regioni di cui al terzo comma dell'art.
117 Cost.", rilevando altresi' che "nelle materie di competenza
concorrente, allorche' vengono attribuite funzioni amministrative a
livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica
che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale
improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle
scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni puo'
limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265
del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del
2005)" (sentenza n. 62 del 2013). Nel caso di specie, tale
coinvolgimento regionale non e' previsto e la disposizione impugnata,
di conseguenza, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella
parte in cui non prevede che il decreto del Ministro che provvede
alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza
Stato-regioni».
I commi 203 e 204 dell'art. 1 oggetto del presente ricorso
intervengono, dunque, nelle materie «governo del territorio»,
«energia», «protezione civile» e «istruzione», ascritte alla
competenza legislativa regionale concorrente; e la disposizione di
cui al comma 204, nella parte in cui non si prevede alcuna forma di
coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri e delle
modalita' di ripartizione delle somme stanziate, risulta illegittima
per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della
Costituzione.
9. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 480.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 479 e 480 dell'art. 1, innanzi riportati, intervengono
nella materia, coperta da competenza legislativa regionale
concorrente, della «tutela della salute», istituendo un fondo a
destinazione vincolata al rimborso diretto delle spese sostenute da
ospedali pubblici e privati convenzionati per l'acquisto di test
genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio
precoce. Anche in tale caso non si prevede, nella disposizione di cui
al comma 480 - che disciplina la competenza alla determinazione delle
modalita' di accesso e dei requisiti per l'erogazione delle risorse -
alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, con conseguente
violazione degli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della
Costituzione.
10. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 499, 500 e 501, innanzi riportati, intervengono nella
materia, coperta da competenza legislativa regionale concorrente,
della «tutela della salute», finanziando lo svolgimento della
formazione e della simulazione sui cadaveri per le finalita' di cui
alla legge n. 10 del 2010. Le stesso, peraltro, omettono di
assicurare il coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei
centri di riferimento e delle modalita' e dei criteri di riparto
delle risorse, espressamente demandati a decreto del Ministro della
salute.
Quanto precede, in contrasto con lo stesso art. 4 della legge n.
10/2020, richiamata dal comma 499, rubricato «Centri di riferimento»
a mente del quale «1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano, individua
le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta
specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui
alla presente legge.».
Alla luce di quanto riportato, le disposizioni di cui ai commi in
epigrafe si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118,
119 e 120 della Costituzione.
11. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 511.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 510 e 511, innanzi riportati, istituendo un fondo
destinato al finanziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa
dei licei musicali, merce' l'istituzione di nuovi corsi di studio,
afferiscono alla materia dell'istruzione, coperta da competenza
legislativa regionale concorrente. E, tuttavia, nel comma 511 non e'
prevista alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel
fondo, con conseguente violazione degli articoli 117, comma 3, 118,
119 e 120 della Costituzione.
12. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 562.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 561 e 562 dell'art. 1, innanzi riportati, istituiscono un
fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per
tutte le fasce della popolazione e ottimizzare gli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio
fisico. Esse afferiscono, pertanto, alla materia, coperta da
competenza legislativa regionale concorrente, dell'«ordinamento
sportivo», senza, tuttavia, prevedere, al comma 562, alcuna forma di
coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri di
ripartizione del fondo.
In conseguenza, tale comma risulta in contrasto con gli articoli
117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
13. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 597.
Violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione
- Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.
120 della Costituzione.
Il comma 597 dell'art. 1, innanzi riportato, interviene in
materia di «turismo», appartenente all'ambito della competenza c.d.
residuale regionale.
In tale ambito, come chiarito dalla sentenza di codesta Corte
costituzionale n. 80 del 2012, la possibilita' d'intervento statale
e' ridotta alle disposizioni relative al diritto privato del turismo,
quali i contratti del turismo organizzato, con la relativa disciplina
della risarcibilita' del danno da vacanza rovinata e le locazioni
turistiche.
Al contrario, la creazione di una banca dati statale, in aggiunta
a quelle regionali, delle strutture ricettive, nonche' degli immobili
destinati alle locazioni brevi, invade la competenza residuale delle
regioni, come confermato nella sentenza di codesta ecc. ma Corte
costituzionale n. 84 del 2019, che ha riconosciuto la legittimita'
costituzionale dell'istituzione, con legge regionale, del codice
identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze,
evidenziando che appartiene all'ordinamento civile la sola
regolamentazione dell'attivita' negoziale e dei suoi effetti (cfr.
altresi' sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015,
n. 290 del 2013). Nella citata sentenza, e' stato altresi' precisato
che la previsione di un codice identificativo di riferimento per ogni
singola unita' ricettiva si inserisce nelle competenze regionali atte
ad esercitare «al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza
e controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche».
Si evidenzia, inoltre, che il terzo periodo del comma oggetto
della presente impugnativa prevede che le regioni trasmettano al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati
inerenti alle strutture ricettive, mentre il quarto ed ultimo
periodo, nel prevedere che il decreto del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo definisca le modalita' di
acquisizione dei codici identificativi regionali non prevede alcun
coinvolgimento delle regioni nella definizione delle stesse.
Peraltro, quand'anche si volesse ritenere la materia in esame
attratta alla potesta' normativa statale in tema di coordinamento
informativo statistico e informatico (art. 117, secondo comma,
lettera r), comunque la stessa, per l'evidente interferenza con
quella del turismo, dovrebbe essere esercitata nel rispetto del
principio di leale collaborazione. Si rimanda, a tal proposito, alla
sentenza n. 384 del 2005, con la quale e' stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 124/2004, nella parte in cui non prevedeva
che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
concernente le modalita' di attuazione e funzionamento della banca
dati che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro
ispezionati, dovesse adottarsi previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Alla luce di quanto riportato, il comma in questione viola
patentemente l'art. 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, oltre
che l'art. 97, in considerazione del danno, in termini di certezza
dell'attivita' amministrativa e del buon andamento pregiudicato dalla
duplicazioni di adempimenti e di dati informativi oltre che della
sovrapposizione tra le finalita' del codice identificativo previsto
dalle disposizioni impugnate e quelli che le singole regioni - quali
la Regione Campania - hanno previsto nell'esercizio della competenza
legislativa alle stesse riconosciuta dalla Carta costituzionale.
14. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 606.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
I commi 605 e 606, con i quali viene istituito un fondo destinato
alle regioni per l'organizzazione di gare sportive, atletiche,
ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale,
intervengono nella materia, coperta da competenza legislativa
regionale concorrente, dell'«ordinamento sportivo» non prevedendo,
tuttavia, alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel
fondo.
Le disposizioni di cui al comma 606, che affidano a decreto del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport - senza prevedere
alcun coinvolgimento delle regioni - la disciplina del riparto del
fondo, sono illegittime per contrasto con gli articoli 117, comma 3,
118, 119 e 120 della Costituzione.
15. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione.
Il comma 649 dell'art. 1, innanzi riportato, interviene in
materia di «trasporto pubblico locale» che, come confermato da
costante giurisprudenza costituzionale, rientra nell'ambito della
competenza c.d. residuale delle regioni di cui all'art. 117, quarto
comma (ex multis, sentenze n. 78 e n. 137 del 2018, n. 30 del 2016 e
n. 452 del 2007).
In particolare, codesta ecc. ma Corte costituzionale, con la
sentenza del 14 giugno 2016, n. 211, emessa su ricorso in via
principale per questione di legittimita' costituzionale promosso
dalla Regione Campania avverso l'art. 1, comma 224 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 ha affermato che «proprio perche' tale
finanziamento interessa materia comunque di competenza residuale
regionale quale e' il trasporto pubblico locale occorre assicurare il
piu' ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine
al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che
si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la
Conferenza permanente Stato-regioni (in tal senso, ex multis,
sentenza n. 168 del 2008 ma anche, da ultimo, sentenza n. 147 del
2016).».
Cio' posto, con le suindicate sentenze, nel giustificare
l'intervento statale «nella perdurante situazione di mancata
attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia
dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e
degli enti locali, e del vigente finanziamento statale nel settore
del trasporto pubblico locale, la cui disciplina di riferimento e'
contenuta nel citato art. 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997,
il cui comma 5 stabilisce le modalita' di trasferimento delle risorse
erogate dallo Stato», la Corte dichiara l'illegittimita' delle
disposizioni statali istitutive di fondi nel settore trasporti, nella
parte in cui prevedono che la dotazione del fondo venga ripartita con
decreto presidenziale o ministeriale, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anziche' stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la
Conferenza stessa.
Ed invero, trattandosi di finanziamento che interviene in un
ambito di competenza regionale, sorge la necessita' di assicurare il
rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle
regioni attraverso il pieno coinvolgimento nei processi decisionali
concernenti il riparto dei fondi.
Alla luce di quanto sopra riportato, il comma 649 e' illegittimo
nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 85 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non prevede che i criteri di
cui al comma 1 siano definiti d'intesa con le regioni, per contrasto
con l'art. 117, comma 4, 118, 119 e 120 Cost.
16. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 757 e 758.
Violazione degli articoli 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione.
Le disposizioni di cui ai commi 757 e 758 dell'art. 1 sono
rivolti a sostenere i cosiddetti «centri di recupero fauna selvatica
o animali selvatici» (acronimo: CRAS) come desumibile anche
dall'onere imposto alle regioni di comunicare l'elenco dei centri
gestiti dalle suddette associazioni, evidentemente al fine di
quantificare le somme cui parametrare la destinazione.
Tali disposizioni risultano inquadrabili nelle materie tutela
dell'ambiente - art. 117, comma 2, lettera s), Cost. - di esclusiva
pertinenza statale e nella disciplina del prelievo venatorio - art.
117, comma 4, Cost. - materia residuale regionale strettamente
correlata e limitata dalla tutela dell'ambiente.
La vigente normativa in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), risalente al precedente
riparto costituzionale (in cui la caccia era elencata tra le materie
concorrenti), ma ritenuta dalla codesta Corte, nel vigente assetto
costituzionale, disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia
della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato
sull'intero territorio nazionale (ex multis, Corte costituzionale,
sentenze n. 233 del 2010 e n. 104 del 2014).
La stessa giurisprudenza di codesta Corte costituzionale ha, sul
punto, affermato che «[...] spetta allo Stato, nell'esercizio della
potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna,
ponendo regole che possono essere modificate dalle regioni
nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia,
esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di
tutela» (sentenze n. 303 del 2013; n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).
I centri adibiti alla cura e alla reintroduzione di animali
selvatici si sono sviluppati in Italia a partire dagli anni 70. Fino
agli anni novanta non e' intervenuta alcuna normativa a definire e
regolarne l'attivita', che continuavano a sorgere e a prestare la
loro opera su iniziativa di privati, di associazioni ambientaliste o
di istituzioni pubbliche.
Con la legge n. 157/1992, pur senza menzionare espressamente i
centri di recupero fauna selvatica, il legislatore statale individua
un nucleo minimo di tutela, attribuendo, pero', alle regioni ed alle
province autonome la regolamentazione delle attivita' di soccorso
della fauna selvatica. Nel testo di legge si dispone:
all'art. 1, comma 3, che le regioni e le Province di Trento e
Bolzano dispongano autonomamente delle norme relative alla gestione e
alla tutela della fauna selvatica, in conformita' alle Convenzioni
internazionali, alle direttive comunitarie e alla legge n. 157/1992
stessa;
all'art. 4, comma 6, che le regioni devono emanare «norme in
ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva
liberazione di fauna selvatica in difficolta'».
Il termine centro di recupero fauna selvatica non viene
utilizzato e tale struttura va intesa, indirettamente, come una delle
forme in cui le regioni attuano la tutela della fauna selvatica che
lo stato ha inteso attribuire alle regioni stesse.
A partire quindi dal 1992, le regioni e le province autonome
hanno provveduto, ognuna con modalita' proprie, a legiferare in
materia di recupero della fauna selvatica. Ne e' scaturito un quadro
nazionale eterogeneo, in cui le regioni hanno individuato
autonomamente i requisiti autorizzatori, le modalita' di svolgimento
delle attivita' di recupero, il finanziamento e hanno adottato
formule organizzative e gestionali di conduzione dei centri
estremamente variegate: gestione diretta pubblica regionale, delega
alle province, affidamento a istituzioni scientifiche pubbliche
(specialmente Universita') o private in convenzione, ad associazioni
di protezione ambientale ad associazioni venatorie o a organizzazioni
professionali agricole.
In Regione Campania, la gestione della fauna selvatica e'
disciplinata dalla legge regionale n. 26/2012 che, all'art. 4 comma
1, demanda alla Giunta regionale il compito di autorizzare, sentito
l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), l'istituzione
di centri di recupero della fauna selvatica, con le finalita' di
soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna
selvatica feriti, da affidare al Corpo forestale dello Stato, ai
dipartimenti scientifici delle universita', alle associazioni
venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania. L'autorizzazione
e' subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che
illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia
finanziarie sia professionali, e di un programma di gestione. Con
regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per
l'attuazione delle norme di legge regionale, che, tra l'altro, non si
applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale.
In tale contesto, i commi 757 e 758 dell'art. 1 della legge n.
178/2020 violano le competenze normative e le funzioni amministrative
regionali in materia cosi' come attribuite dalla stessa legislazione
statale, in violazione degli articoli 3, 97, 118, 119 e 120 della
Costituzione.
In particolare, le indicate disposizioni risultano in contrasto:
a) con gli articoli 3 e 97 Cost., laddove, in maniera del
tutto irrazionale e in spregio al buon andamento e al corretto
funzionamento della pubblica amministrazione, limitano il
finanziamento ai soli centri di recupero gestiti dalle associazioni
di protezione ambientale, determinando, in presenza di esplicata
eterogeneita' regionale della disciplina, una disparita' di
trattamento tra le regioni, a seconda della modalita' organizzativa e
gestionale individuata autonomamente, e tra soggetti gestori
(associazioni ambientali contro enti pubblici, istituti scientifici,
associazioni venatorie) in pregiudizio al conseguimento della
finalita' comune di soccorso della fauna.
Cio' appare evidente nel caso della Regione Campania, laddove,
pur in presenza di diverse strutture private gestite da associazioni
di protezione ambientale, l'unico CRAS autorizzato e' il CRAS «ex
Frullone» dell'Istituto di patologia e sanita' animale
dell'Universita' Federico II - Facolta' di medicina veterinaria,
presso il Presidio ospedaliero veterinario di Napoli-ASL, che, in
modo del tutto illogico si vedrebbe sottratta la possibilita' di
ricevere un contributo finanziario statale;
b) con l'art. 118 Cost., in quanto incidono sul rispetto dei
principi di adeguatezza e sussidiarieta' nell'esercizio delle
funzioni amministrative correlate al soccorso della fauna selvatica.
Il meccanismo di finanziamento non risulta omogeneo rispetto alle
stesse funzioni amministrative che lo Stato ha inteso conferire alle
regioni, determinando anche il condizionamento di altri compiti
regionali in tema prelievo venatorio, per l'impatto che l'attivita'
delle strutture in parola ha sulla pianificazione venatoria e sulle
modalita' di esercizio della caccia. Le modifiche del calendario
venatorio, infatti, possono comportare variazioni delle cause e dei
periodi di ricovero. Lo stato senza appropriarsi, per ragioni di
adeguatezza, di funzioni amministrative regionale, incide sul
corretto funzionamento delle stesse attraverso fonti di finanziamento
disomogenee che non garantiscono un'uniforme e unitaria gestione
nazionale della tutela della fauna selvatica;
c) con gli articoli 118 e 120 Cost., in quanto confliggenti
con il principio di leale collaborazione interistituzionale, non
prevedendosi adeguate forme di coinvolgimento regionale in ordine
all'assolvimento dei compiti che le regioni devono assolvere.
L'intreccio tra competenze legislative statali in tema di tutela
dell'ambiente e competenze regionali legislative residuali (oltre che
funzioni amministrative) in tema di prelievo venatorio avrebbe dovuto
imporre il dialogo interistituzionale e la creazione di meccanismi di
condivisione;
d) con l'art. 119 Cost. (correlato al precedente), per il
mancato coinvolgimento delle regioni nella istituzione di
finanziamenti a destinazione vincolata in ambito in cui e' presente
intreccio con competenze regionali.
20. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 759.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione.
Il comma 759 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce un fondo
per il finanziamento di progetti pilota di educazione ambientale
nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui
all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle
riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO
patrimonio dell'umanita', intervenendo in materia coperta da
competenza legislativa regionale concorrente «istruzione», senza,
tuttavia, prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni
nella determinazione dei criteri di ripartizione delle somme
stanziate nel fondo.
In conseguenza, il comma in questione risulta in contrasto con
gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
21. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 821.
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120
della Costituzione - Mancata intesa; violazione degli articoli 117,
comma 3; 118 e 119 della Costituzione.
Il comma 821 prevede il concorso statale nel finanziamento degli
indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendone il riparto tra le
regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano in proporzione
al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
Alla luce del carattere concorrente regionale della competenza
coinvolta, quella della «tutela della salute», e delle rilevanti
ripercussioni delle ripartizioni previste dal comma in esame sul
sistema regionale, il necessario coinvolgimento delle regioni e delle
province autonome deve essere assicurato attraverso l'intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni.
Nell'attuale formulazione, pertanto, il comma 821 risulta in
contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della
Costituzione.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del
presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle
disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti.
Avv. Bove - Avv. Consoli - Avv. Monti