N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (della Regione Campania). Bilancio e contabilita' pubblica - Edilizia residenziale pubblica - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonche' gli enti aventi le stesse finalita' sociali, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo istituito al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, attestanti la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica - Previsione che le modalita' di attuazione della misura sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo istituito al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico - Previsione che le risorse del fondo, volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, di specifiche tipologie di interventi, sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Bilancio e contabilita' pubblica - Spettacolo - Legge di bilancio 2021 - Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz - Previsione che i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Ricerca scientifica e tecnica - Legge di bilancio 2021 - Ecosistemi dell'innovazione - Previsione che i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso e il contributo concedibile per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale ripartito tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - Previsione che le modalita' di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile sono individuati con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Impresa - Legge di bilancio 2021 - Previsione che i criteri, gli importi e le modalita' di erogazione del fondo istituito per sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unita' produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilita' territoriale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Finanziamento per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, di cui al comma 153 dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, in Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna - Previsione che le iniziative relative alla costruzione delle scuole innovative sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce - Previsione che le modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Previsione che i centri di riferimento e le modalita' di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri sono individuati con decreto del Ministro della salute - Previsione che i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse per le finalita' di cui alla legge n. 10 del 2020, anche al fine di individuare specifiche attivita' oggetto di finanziamento, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Fondo per ampliare l'offerta formativa dei licei musicali - Previsione che le modalita' di utilizzazione delle risorse del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio 2021 - Fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base - Previsione che i criteri di gestione delle risorse del fondo sono individuati con decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport. Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 - Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di una banca dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, identificati mediante un codice - Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati relativi alle strutture ricettive e ai predetti immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati - Previsione che le modalita' di realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici regionali, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni ivi contenute, sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio 2021 - Fondo per l'erogazione di contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - Previsione che le modalita' di riparto delle risorse del fondo sono definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Bilancio e contabilita' pubblica - Trasporto pubblico - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' per mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione che i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Bilancio e contabilita' pubblica - Ambiente - Caccia - Legge di bilancio 2021 - Istituzione del Fondo per il recupero della fauna selvatica, destinato a sostenere l'attivita' di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientalistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, il cui statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e per il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157 del 1992 - Previsione che le modalita' di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute - Trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle citate associazioni. Bilancio e contabilita' pubblica - Ambiente - Istruzione - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali, di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141 del 2019, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita' - Previsione che i criteri e le modalita' di riparto del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) - Legge di bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - Ripartizione del fondo tra le Regioni interessate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758, 759 e 821.(GU n.12 del 24-3-2021 )
Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, on.le Vincenzo De Luca, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z), Massimo Consoli (c.f. CNSMSM72R08H703N) e Tiziana Monti (c.f. MNTTZN69B51F839V) dell'Avvocatura regionale (pec: us01@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136 del codice di procedura civile) domiciliati in Roma, alla Via Poli, n. 29 in virtu' di mandato a margine del presente atto e provvedimento autorizzativo; contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758, 759, 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», per violazione degli articoli 3, 97, 117 commi 3 e 4, 118, 119 e 120 della Costituzione. Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - S.O. n. 46, e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». 2. L'art. 1 della menzionata legge, per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso: 2.1 al comma 71, prevede che: «71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; 2.2 ai commi 89 e 90, prevede che: «89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilita' del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 90. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.»; 2.3 ai commi 91, 92, 93 e 94, dispone che: «91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonche' di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. 92. Il fondo di cui al comma 91 e' volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo. 93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri: b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione in siti di interesse comunitario. 94. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.»; 2.4 ai commi 114 e 115, dispone che: «114 Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il "Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 115. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.»; 2.5 ai commi 188, 189 e 190, prevede che: «188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di universita', enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore. 189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresi' le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonche' ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 190. Per le finalita' di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.»; 2.6 al comma 195, dispone che: «195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed e' vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.»; 2.7 ai commi 201 e 202, prevede che: «201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unita' produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilita' territoriale, e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto. 202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalita' di erogazione del fondo di cui al comma 201.»; 2.8 ai commi 203 e 204, dispone che: «203. Per le finalita' di cui ai commi 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.»; 2.9 ai commi 479 e 480, prevede che: «479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 480. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.»; 2.10 ai commi 499, 500 e 501, stabilisce che: «499. Per le finalita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica) e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalita' di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri. 501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attivita' oggetto di finanziamento.»; 2.11 ai commi 510 e 511, prevede che: «510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.»; 2.12 ai commi 561 e 562, prevede che: «561. Al fine di potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 562. Con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.»; 2.13 al comma 597, prevede che: «597. All'art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: - a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute" - b) i commi 5 e 6 sono abrogati, - c) al comma 7, dopo le parole: "strutture ricettive," sono inserite le seguenti: "i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," e le parole: "il codice identificativo" sono sostituite dalle seguenti: "i codici di cui al comma 4"»; 2.14 ai commi 605 e 606, stabilisce che: «605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605»; 2.15 al comma 649, prevede che: «649. All'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: -a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; - b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno»; 2.16 ai commi 666 e 667, stabilisce che: «666. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' all'art. 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.»; 2.17 ai commi 757 e 758, prevede che: «757. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992. n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.»; 2.18 al comma 759, prevede che: «759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attivita' previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilita' del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.»; 2.19 al comma 821, prevede che: «821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»; 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758, 759, 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» sono costituzionalmente illegittime ciascuna per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71. Violazione degli articoli 117, commi 3 e 4; 118; 119 e 120 della Costituzione. Il comma 71 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce un fondo finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonche' gli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Codesta ecc. ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2007, ha affermato che «la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformita' dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio", ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.». Con specifico riferimento all'istituzione di fondi con destinazione vincolata in materia regionale, poi, la sentenza n. 254 del 2013 ha chiarito che «secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonche' di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 168 del 2008, nonche', in termini sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006).». Ebbene, il comma 71 in oggetto, pur introducendo una misura relativa alla «gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli II.AA.CC.PP.», di competenza c.d. residuale regionale, con riflessi, altresi', nell'ambito del «governo del territorio», di competenza regionale concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi, in patente violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. La norma censurata, pertanto, e' illegittima nella parte in cui istituisce un fondo e ne disciplina la gestione e la relativa distribuzione, senza prevedere alcun coinvolgimento delle regioni, ovvero della Conferenza Stato-regioni, in evidente contrasto con il principio di leale collaborazione (in tal senso, cfr. altresi' sentenze della Corte costituzionale n. 398 del 1998 e n. 162 del 2005). Codesta Corte costituzionale, a piu' riprese, ha precisato che l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealta'. (In tal senso, cfr. sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 331 del 2010, n. 182 del 2013, n. 261/2015, n. 21/2016, e le sentenze n. 211/2016 e n. 61/2018 emesse su ricorsi in via principale per questione di legittimita' costituzionale promossi dalla Regione Campania avverso rispettivamente l'art. 1, comma 224, ed il comma 202 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»). Alla luce di quanto precede, la disposizione in esame si pone in contrasto con gli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 della Costituzione. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 90. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4; 118 e 119 della Costituzione. I commi 89 e 90 dell'art. 1, innanzi riportati, prevedono l'istituzione di un fondo che, al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, consenta ai cittadini italiani residenti all'estero l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, previsti dall'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza prevedere alcun tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalita' attuative di tale misura. Le disposizioni, in quanto rispondono alla espressa finalita' di «incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno» afferiscono, in via principale e diretta, alla materia «turismo», oggetto di competenza legislativa residuale delle regioni; e, in quanto realizzano tale finalita' attraverso l'accesso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, intervengono altresi' nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali», oggetto di competenza concorrente, peraltro involgendo istituzioni museali pubbliche non statali, in assenza di alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. Alla luce di quanto precede, le disposizioni in esame si pongono in palese contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione, alla stregua di quanto chiarito da codesta Corte in plurime pronunce (cfr., ex multis, sentenza n. 214/2006 e n. 90/2006 e n. 197/2003, ivi richiamate). 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 92 e 93. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4; 118 e 119 della Costituzione. Anche la disposizione in rubrica interviene nella materia del «turismo» e in quella della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali », istituendo un fondo al precipuo scopo di tutelare e valorizzare le aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonche' di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, specificando nel dettaglio la destinazione dei finanziamenti, previsti in favore dei complessi carsici a vocazione turistica individuati in ragione di specifiche e predefinite caratteristiche, con riferimento agli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo, omettendo, tuttavia, di prevedere alcuna forma di coinvolgimento regionale nella determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel fondo. In ragione di quanto innanzi, anche la disposizione in esame e' affetta da illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione, sulla base di quanto codesta Corte costituzionale ha chiarito nelle pronunce segnalate al precedente motivo n. 2. 4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 115. Violazione del principio di leale collaborazione dl cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. Le disposizioni di cui al comma 115 dell'art. 1, innanzi riportato, afferiscono alla materia dello spettacolo. Esse sono, pertanto, riconducibili - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali», che comprende anche le azioni di sostegno allo spettacolo. Anche in tale ambito, pertanto, la norme statali avrebbero dovuto prevedere il previo coinvolgimento e condivisione delle regioni in ordine ai criteri e modalita' di riparto delle risorse statali stanziate (cfr. sentenze n. 255/2004; n. 285/2005), trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa regionale concorrente. Il comma 115 e', pertanto, in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 190. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. Come noto, secondo il riparto di competenze operato dall'art. 117 Cost., costituiscono oggetto della competenza legislativa concorrente delle regioni le materie afferenti alla «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi». E' parimenti noto che alle regioni spetta competenza legislativa in via «residuale» in materia di industria, commercio e artigianato (cfr. sentenza n. 44/2014; n. 273/2013; n. 50/2008; n. 251/2016), cui va altresi' attratta la materia della formazione strettamente connessa allo sviluppo d'impresa; nonche' competenza concorrente nella materia della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Le disposizioni indicate in rubrica, con le quali si dispone in ordine alla costituzione degli Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni svantaggiate, ancorche' attengano a profili inerenti alle sopra indicate materie, obliterano totalmente le competenze regionali, escludendole - del tutto illegittimamente - dal procedimento di determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate, delle modalita' di accesso al finanziamento e dell'ammontare dei contributi concedibili. Alla luce di quanto rilevato nelle sentenze di codesta Corte in subiecta materia, anche le disposizioni di cui al menzionato comma 190 si pongono in contrasto con gli articoli 117, commi 3 e 4; 118, 119 e 120 della Costituzione, laddove non prevedono che la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate, delle modalita' di accesso al finanziamento e dell'ammontare dei contributi concedibili venga effettuata con il coinvolgimento delle regioni, sub specie della previa intesa. 6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 195. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione. Il comma 195 dell'art. 1, innanzi riportato, concerne la materia, coperta da competenza legislativa regionale residuale, della «formazione professionale», nonche' quella - parimenti oggetto di competenza residuale delle regioni - del «turismo», istituendo un fondo vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal precedente comma 188 (Ecosistemi dell'innovazione). La riferita disposizione, in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle somme stanziate nel fondo, viola patentemente gli articoli 117, comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione. 7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 202. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione. Le disposizioni di cui ai commi 201 e 202 dell'art. 1, innanzi riportati, prevedono la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi alle imprese non industriali, incidendo in settori notoriamente attratti alla competenza regionale, quali, a titolo esemplificativo, il commercio o l'agricoltura. In proposito, come noto, rientrano nella competenza c.d. residuale delle regioni i titoli relativi all'industria, al commercio ed all'artigianato, mentre afferiscono alla competenza concorrente Stato/regioni quelli relativi al commercio con l'estero ed al sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Le disposizioni statali e regionali non vanno, pertanto, considerate come contrapposte e confliggenti, quanto piuttosto come complementari, determinando la necessita' del ricorso ad un'adeguata attivita' di coordinamento. In tal senso si e' espressa codesta ecc. ma Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2008, evidenziando che: «Nella specie non si configurano, pertanto, materie di competenza statale esclusiva sulle quali la norma impugnata incide, in quanto quelle interessate dai finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori (ad esempio, il commercio, l'agricoltura, il turismo, l'industria) nei quali operano le imprese in difficolta' che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale ... Pertanto, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalita' di politica economica - costituite dal sostegno alle imprese in difficolta', la cui scomparsa dal mercato potrebbe danneggiare il sistema economico produttivo nazionale - che, almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale ... e che sono, percio', tali da giustificare la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e le regioni e la conseguente "attrazione in sussidiarieta'" allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (sentenza n. 242 del 2005). Tuttavia, "l'attrazione in sussidiarieta'" allo Stato di funzioni spettanti alle regioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comporta la necessita' che lo Stato coinvolga le regioni stesse "poiche' l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'" (sentenza n. 303 del 2003)». Le disposizioni di cui al comma 202, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate, come chiarito dalla pronuncia sopra riportata, risultano in contrasto con gli articoli 117, comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione. 8. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 204. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 203 e 204 dell'art. 1, innanzi riportati, finanziano la costruzione di scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna senza prevedere alcun tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalita' e dei criteri di riparto dei fondi. Il comma 153 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, richiamato dalle disposizioni oggetto della presente impugnativa, stabilisce che: «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa». Il comma teste' riportato e' stato oggetto di sindacato della Corte costituzionale con sentenza n. 284 del 2016, nella quale: «questa Corte ha chiarito come "[n]ella disciplina in esame si intersecano piu' materie, quali il 'governo del territorio', 'l'energia' e la 'protezione civile', tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-regioni di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.", rilevando altresi' che "nelle materie di competenza concorrente, allorche' vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni puo' limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)" (sentenza n. 62 del 2013). Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non e' previsto e la disposizione impugnata, di conseguenza, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato-regioni». I commi 203 e 204 dell'art. 1 oggetto del presente ricorso intervengono, dunque, nelle materie «governo del territorio», «energia», «protezione civile» e «istruzione», ascritte alla competenza legislativa regionale concorrente; e la disposizione di cui al comma 204, nella parte in cui non si prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle somme stanziate, risulta illegittima per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 9. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 480. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 479 e 480 dell'art. 1, innanzi riportati, intervengono nella materia, coperta da competenza legislativa regionale concorrente, della «tutela della salute», istituendo un fondo a destinazione vincolata al rimborso diretto delle spese sostenute da ospedali pubblici e privati convenzionati per l'acquisto di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. Anche in tale caso non si prevede, nella disposizione di cui al comma 480 - che disciplina la competenza alla determinazione delle modalita' di accesso e dei requisiti per l'erogazione delle risorse - alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, con conseguente violazione degli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 10. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 499, 500 e 501, innanzi riportati, intervengono nella materia, coperta da competenza legislativa regionale concorrente, della «tutela della salute», finanziando lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri per le finalita' di cui alla legge n. 10 del 2010. Le stesso, peraltro, omettono di assicurare il coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei centri di riferimento e delle modalita' e dei criteri di riparto delle risorse, espressamente demandati a decreto del Ministro della salute. Quanto precede, in contrasto con lo stesso art. 4 della legge n. 10/2020, richiamata dal comma 499, rubricato «Centri di riferimento» a mente del quale «1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.». Alla luce di quanto riportato, le disposizioni di cui ai commi in epigrafe si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 11. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 511. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 510 e 511, innanzi riportati, istituendo un fondo destinato al finanziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali, merce' l'istituzione di nuovi corsi di studio, afferiscono alla materia dell'istruzione, coperta da competenza legislativa regionale concorrente. E, tuttavia, nel comma 511 non e' prevista alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel fondo, con conseguente violazione degli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 12. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 562. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 561 e 562 dell'art. 1, innanzi riportati, istituiscono un fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico. Esse afferiscono, pertanto, alla materia, coperta da competenza legislativa regionale concorrente, dell'«ordinamento sportivo», senza, tuttavia, prevedere, al comma 562, alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione del fondo. In conseguenza, tale comma risulta in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 13. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 597. Violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione - Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione. Il comma 597 dell'art. 1, innanzi riportato, interviene in materia di «turismo», appartenente all'ambito della competenza c.d. residuale regionale. In tale ambito, come chiarito dalla sentenza di codesta Corte costituzionale n. 80 del 2012, la possibilita' d'intervento statale e' ridotta alle disposizioni relative al diritto privato del turismo, quali i contratti del turismo organizzato, con la relativa disciplina della risarcibilita' del danno da vacanza rovinata e le locazioni turistiche. Al contrario, la creazione di una banca dati statale, in aggiunta a quelle regionali, delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi, invade la competenza residuale delle regioni, come confermato nella sentenza di codesta ecc. ma Corte costituzionale n. 84 del 2019, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale dell'istituzione, con legge regionale, del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze, evidenziando che appartiene all'ordinamento civile la sola regolamentazione dell'attivita' negoziale e dei suoi effetti (cfr. altresi' sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013). Nella citata sentenza, e' stato altresi' precisato che la previsione di un codice identificativo di riferimento per ogni singola unita' ricettiva si inserisce nelle competenze regionali atte ad esercitare «al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche». Si evidenzia, inoltre, che il terzo periodo del comma oggetto della presente impugnativa prevede che le regioni trasmettano al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive, mentre il quarto ed ultimo periodo, nel prevedere che il decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo definisca le modalita' di acquisizione dei codici identificativi regionali non prevede alcun coinvolgimento delle regioni nella definizione delle stesse. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere la materia in esame attratta alla potesta' normativa statale in tema di coordinamento informativo statistico e informatico (art. 117, secondo comma, lettera r), comunque la stessa, per l'evidente interferenza con quella del turismo, dovrebbe essere esercitata nel rispetto del principio di leale collaborazione. Si rimanda, a tal proposito, alla sentenza n. 384 del 2005, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124/2004, nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalita' di attuazione e funzionamento della banca dati che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, dovesse adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla luce di quanto riportato, il comma in questione viola patentemente l'art. 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, oltre che l'art. 97, in considerazione del danno, in termini di certezza dell'attivita' amministrativa e del buon andamento pregiudicato dalla duplicazioni di adempimenti e di dati informativi oltre che della sovrapposizione tra le finalita' del codice identificativo previsto dalle disposizioni impugnate e quelli che le singole regioni - quali la Regione Campania - hanno previsto nell'esercizio della competenza legislativa alle stesse riconosciuta dalla Carta costituzionale. 14. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 606. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. I commi 605 e 606, con i quali viene istituito un fondo destinato alle regioni per l'organizzazione di gare sportive, atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale, intervengono nella materia, coperta da competenza legislativa regionale concorrente, dell'«ordinamento sportivo» non prevedendo, tuttavia, alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel fondo. Le disposizioni di cui al comma 606, che affidano a decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport - senza prevedere alcun coinvolgimento delle regioni - la disciplina del riparto del fondo, sono illegittime per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 15. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della Costituzione. Il comma 649 dell'art. 1, innanzi riportato, interviene in materia di «trasporto pubblico locale» che, come confermato da costante giurisprudenza costituzionale, rientra nell'ambito della competenza c.d. residuale delle regioni di cui all'art. 117, quarto comma (ex multis, sentenze n. 78 e n. 137 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007). In particolare, codesta ecc. ma Corte costituzionale, con la sentenza del 14 giugno 2016, n. 211, emessa su ricorso in via principale per questione di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione Campania avverso l'art. 1, comma 224 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha affermato che «proprio perche' tale finanziamento interessa materia comunque di competenza residuale regionale quale e' il trasporto pubblico locale occorre assicurare il piu' ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la Conferenza permanente Stato-regioni (in tal senso, ex multis, sentenza n. 168 del 2008 ma anche, da ultimo, sentenza n. 147 del 2016).». Cio' posto, con le suindicate sentenze, nel giustificare l'intervento statale «nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la cui disciplina di riferimento e' contenuta nel citato art. 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, il cui comma 5 stabilisce le modalita' di trasferimento delle risorse erogate dallo Stato», la Corte dichiara l'illegittimita' delle disposizioni statali istitutive di fondi nel settore trasporti, nella parte in cui prevedono che la dotazione del fondo venga ripartita con decreto presidenziale o ministeriale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa. Ed invero, trattandosi di finanziamento che interviene in un ambito di competenza regionale, sorge la necessita' di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle regioni attraverso il pieno coinvolgimento nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi. Alla luce di quanto sopra riportato, il comma 649 e' illegittimo nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non prevede che i criteri di cui al comma 1 siano definiti d'intesa con le regioni, per contrasto con l'art. 117, comma 4, 118, 119 e 120 Cost. 16. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 757 e 758. Violazione degli articoli 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione. Le disposizioni di cui ai commi 757 e 758 dell'art. 1 sono rivolti a sostenere i cosiddetti «centri di recupero fauna selvatica o animali selvatici» (acronimo: CRAS) come desumibile anche dall'onere imposto alle regioni di comunicare l'elenco dei centri gestiti dalle suddette associazioni, evidentemente al fine di quantificare le somme cui parametrare la destinazione. Tali disposizioni risultano inquadrabili nelle materie tutela dell'ambiente - art. 117, comma 2, lettera s), Cost. - di esclusiva pertinenza statale e nella disciplina del prelievo venatorio - art. 117, comma 4, Cost. - materia residuale regionale strettamente correlata e limitata dalla tutela dell'ambiente. La vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), risalente al precedente riparto costituzionale (in cui la caccia era elencata tra le materie concorrenti), ma ritenuta dalla codesta Corte, nel vigente assetto costituzionale, disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (ex multis, Corte costituzionale, sentenze n. 233 del 2010 e n. 104 del 2014). La stessa giurisprudenza di codesta Corte costituzionale ha, sul punto, affermato che «[...] spetta allo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle regioni nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (sentenze n. 303 del 2013; n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012). I centri adibiti alla cura e alla reintroduzione di animali selvatici si sono sviluppati in Italia a partire dagli anni 70. Fino agli anni novanta non e' intervenuta alcuna normativa a definire e regolarne l'attivita', che continuavano a sorgere e a prestare la loro opera su iniziativa di privati, di associazioni ambientaliste o di istituzioni pubbliche. Con la legge n. 157/1992, pur senza menzionare espressamente i centri di recupero fauna selvatica, il legislatore statale individua un nucleo minimo di tutela, attribuendo, pero', alle regioni ed alle province autonome la regolamentazione delle attivita' di soccorso della fauna selvatica. Nel testo di legge si dispone: all'art. 1, comma 3, che le regioni e le Province di Trento e Bolzano dispongano autonomamente delle norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, in conformita' alle Convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e alla legge n. 157/1992 stessa; all'art. 4, comma 6, che le regioni devono emanare «norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'». Il termine centro di recupero fauna selvatica non viene utilizzato e tale struttura va intesa, indirettamente, come una delle forme in cui le regioni attuano la tutela della fauna selvatica che lo stato ha inteso attribuire alle regioni stesse. A partire quindi dal 1992, le regioni e le province autonome hanno provveduto, ognuna con modalita' proprie, a legiferare in materia di recupero della fauna selvatica. Ne e' scaturito un quadro nazionale eterogeneo, in cui le regioni hanno individuato autonomamente i requisiti autorizzatori, le modalita' di svolgimento delle attivita' di recupero, il finanziamento e hanno adottato formule organizzative e gestionali di conduzione dei centri estremamente variegate: gestione diretta pubblica regionale, delega alle province, affidamento a istituzioni scientifiche pubbliche (specialmente Universita') o private in convenzione, ad associazioni di protezione ambientale ad associazioni venatorie o a organizzazioni professionali agricole. In Regione Campania, la gestione della fauna selvatica e' disciplinata dalla legge regionale n. 26/2012 che, all'art. 4 comma 1, demanda alla Giunta regionale il compito di autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica, con le finalita' di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna selvatica feriti, da affidare al Corpo forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle universita', alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania. L'autorizzazione e' subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un programma di gestione. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l'attuazione delle norme di legge regionale, che, tra l'altro, non si applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. In tale contesto, i commi 757 e 758 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 violano le competenze normative e le funzioni amministrative regionali in materia cosi' come attribuite dalla stessa legislazione statale, in violazione degli articoli 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione. In particolare, le indicate disposizioni risultano in contrasto: a) con gli articoli 3 e 97 Cost., laddove, in maniera del tutto irrazionale e in spregio al buon andamento e al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, limitano il finanziamento ai soli centri di recupero gestiti dalle associazioni di protezione ambientale, determinando, in presenza di esplicata eterogeneita' regionale della disciplina, una disparita' di trattamento tra le regioni, a seconda della modalita' organizzativa e gestionale individuata autonomamente, e tra soggetti gestori (associazioni ambientali contro enti pubblici, istituti scientifici, associazioni venatorie) in pregiudizio al conseguimento della finalita' comune di soccorso della fauna. Cio' appare evidente nel caso della Regione Campania, laddove, pur in presenza di diverse strutture private gestite da associazioni di protezione ambientale, l'unico CRAS autorizzato e' il CRAS «ex Frullone» dell'Istituto di patologia e sanita' animale dell'Universita' Federico II - Facolta' di medicina veterinaria, presso il Presidio ospedaliero veterinario di Napoli-ASL, che, in modo del tutto illogico si vedrebbe sottratta la possibilita' di ricevere un contributo finanziario statale; b) con l'art. 118 Cost., in quanto incidono sul rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarieta' nell'esercizio delle funzioni amministrative correlate al soccorso della fauna selvatica. Il meccanismo di finanziamento non risulta omogeneo rispetto alle stesse funzioni amministrative che lo Stato ha inteso conferire alle regioni, determinando anche il condizionamento di altri compiti regionali in tema prelievo venatorio, per l'impatto che l'attivita' delle strutture in parola ha sulla pianificazione venatoria e sulle modalita' di esercizio della caccia. Le modifiche del calendario venatorio, infatti, possono comportare variazioni delle cause e dei periodi di ricovero. Lo stato senza appropriarsi, per ragioni di adeguatezza, di funzioni amministrative regionale, incide sul corretto funzionamento delle stesse attraverso fonti di finanziamento disomogenee che non garantiscono un'uniforme e unitaria gestione nazionale della tutela della fauna selvatica; c) con gli articoli 118 e 120 Cost., in quanto confliggenti con il principio di leale collaborazione interistituzionale, non prevedendosi adeguate forme di coinvolgimento regionale in ordine all'assolvimento dei compiti che le regioni devono assolvere. L'intreccio tra competenze legislative statali in tema di tutela dell'ambiente e competenze regionali legislative residuali (oltre che funzioni amministrative) in tema di prelievo venatorio avrebbe dovuto imporre il dialogo interistituzionale e la creazione di meccanismi di condivisione; d) con l'art. 119 Cost. (correlato al precedente), per il mancato coinvolgimento delle regioni nella istituzione di finanziamenti a destinazione vincolata in ambito in cui e' presente intreccio con competenze regionali. 20. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 759. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. Il comma 759 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce un fondo per il finanziamento di progetti pilota di educazione ambientale nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita', intervenendo in materia coperta da competenza legislativa regionale concorrente «istruzione», senza, tuttavia, prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate nel fondo. In conseguenza, il comma in questione risulta in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 21. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 821. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione - Mancata intesa; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119 della Costituzione. Il comma 821 prevede il concorso statale nel finanziamento degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendone il riparto tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Alla luce del carattere concorrente regionale della competenza coinvolta, quella della «tutela della salute», e delle rilevanti ripercussioni delle ripartizioni previste dal comma in esame sul sistema regionale, il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome deve essere assicurato attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Nell'attuale formulazione, pertanto, il comma 821 risulta in contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti. Avv. Bove - Avv. Consoli - Avv. Monti