N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2021 (della Regione Campania). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Edilizia residenziale  pubblica  -
  Legge di bilancio 2021 - Istituzione  di  un  fondo  finalizzato  a
  sostenere gli istituti autonomi case  popolari,  nonche'  gli  enti
  aventi le stesse finalita' sociali, in relazione ai  costi  per  le
  esternalizzazioni relative ad attivita'  tecnica  e  a  prestazioni
  professionali previste dalla disciplina degli  appalti  pubblici  e
  dalle normative vigenti  in  materia  edilizia  secondo  criteri  e
  modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
  dei trasporti. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 -
  Fondo istituito al fine di incentivare la  ripresa  dei  flussi  di
  turismo di ritorno per consentire ai cittadini  italiani  residenti
  all'estero, attestanti  la  loro  iscrizione  all'AIRE,  l'ingresso
  gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici
  di pertinenza pubblica - Previsione che le modalita' di  attuazione
  della misura sono stabilite con decreto del Ministro per i  beni  e
  le attivita' culturali e per il turismo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 -
  Fondo istituito al fine di garantire la tutela e la  valorizzazione
  delle aree di particolare  interesse  geologico  o  speleologico  -
  Previsione che le risorse del fondo,  volto  al  finanziamento,  in
  favore dei complessi carsici a vocazione turistica,  di  specifiche
  tipologie di interventi, sono ripartite con  decreto  del  Ministro
  per gli affari regionali e le autonomie. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Spettacolo  -  Legge  di  bilancio
  2021 -  Fondo  per  il  sostegno  del  settore  dei  festival,  dei
  cori e bande musicali e  della  musica  jazz  -  Previsione  che  i
  termini, le modalita'  e  la  procedura  per  l'individuazione  dei
  soggetti  beneficiari  e   dei   relativi   progetti   ammessi   al
  finanziamento e  per  il  riparto  delle  risorse  del  Fondo  sono
  stabiliti con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
  culturali e per il turismo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Ricerca scientifica  e  tecnica  -
  Legge di bilancio 2021 - Ecosistemi dell'innovazione  -  Previsione
  che i criteri per la ripartizione delle risorse,  le  modalita'  di
  accesso  e  il  contributo  concedibile  per  la  costituzione   di
  Ecosistemi  dell'innovazione  nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  sono
  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
  ricerca, di concerto con il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
  territoriale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 -
  Fondo  sperimentale  per  la  formazione  turistica   esperienziale
  ripartito tra le Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,
  Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - Previsione che le modalita' di
  accesso al fondo, i criteri per la  ripartizione  delle  risorse  e
  l'ammontare del contributo concedibile sono individuati con decreto
  del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con
  il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Impresa - Legge di bilancio 2021 -
  Previsione che i criteri, gli importi e le modalita' di  erogazione
  del fondo istituito per sostenere il tessuto economico e produttivo
  delle imprese non industriali, con sede legale o unita'  produttiva
  nei Comuni in cui si sono verificati,  nel  corso  dell'anno  2020,
  interruzioni della viabilita' causati da crolli  di  infrastrutture
  stradali rilevanti per la mobilita'  territoriale,  sono  stabiliti
  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
  con il Ministro dello sviluppo economico. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione  -  Legge  di  bilancio
  2021 - Finanziamento per la costruzione di  scuole  innovative  dal
  punto  di   vista   architettonico,   impiantistico,   tecnologico,
  dell'efficienza  energetica  e  della   sicurezza   strutturale   e
  antisismica, caratterizzate dalla presenza  di  nuovi  ambienti  di
  apprendimento e dall'apertura al territorio, di cui  al  comma  153
  dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, in Comuni  con  popolazione
  inferiore  a  cinquemila  abitanti  compresi  nei  territori  delle
  Regioni Abruzzo, Campania, Molise,  Basilicata,  Puglia,  Calabria,
  Sicilia e Sardegna - Previsione che  le  iniziative  relative  alla
  costruzione delle scuole innovative sono individuate attraverso  un
  avviso  pubblico  predisposto  dal  Ministero  dell'istruzione,  di
  concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) -  Legge  di
  bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per  il  rimborso  diretto,
  anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli
  ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test  genomici
  per il carcinoma mammario  ormonoresponsivo  in  stadio  precoce  -
  Previsione  che  le  modalita'  di  accesso  e  i   requisiti   per
  l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
  Ministro della salute. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) -  Legge  di
  bilancio 2021 -  Previsione  che  i  centri  di  riferimento  e  le
  modalita' di svolgimento della formazione e della  simulazione  sui
  cadaveri sono individuati con decreto del Ministro della  salute  -
  Previsione che i criteri e le modalita' per la  ripartizione  delle
  risorse per le finalita' di cui alla legge n. 10 del 2020, anche al
  fine di individuare specifiche attivita' oggetto di  finanziamento,
  sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione  -  Legge  di  bilancio
  2021 - Fondo per ampliare l'offerta formativa dei licei musicali  -
  Previsione che le modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse  del
  fondo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio  2021  -
  Fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base - Previsione  che
  i criteri di gestione delle risorse del fondo sono individuati  con
  decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Turismo - Legge di bilancio 2021 -
  Istituzione,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
  culturali e per il turismo,  di  una  banca  dati  delle  strutture
  ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai
  sensi dell'art.  4  del  d.l.  n.  50  del  2017,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, identificati mediante un
  codice - Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento
  e di Bolzano trasmettono al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
  culturali e per il turismo i dati relativi alle strutture ricettive
  e  ai  predetti  immobili  con  i  relativi  codici  identificativi
  regionali,  ove  adottati  -  Previsione  che   le   modalita'   di
  realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione  dei
  codici regionali, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
  ivi contenute, sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e
  le attivita' culturali e per il turismo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sport - Legge di bilancio  2021  -
  Fondo per l'erogazione di contributi a favore delle Regioni e delle
  Province autonome di Trento e di Bolzano  per  l'organizzazione  di
  gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di  rilievo
  internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni
  - Previsione che le modalita' di riparto delle  risorse  del  fondo
  sono definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e
  lo sport. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Trasporto  pubblico  -  Legge  di
  bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per  sostenere  il  settore
  dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati  su  strada
  mediante autobus e non soggetti a obblighi  di  servizio  pubblico,
  nonche' per mitigare gli effetti negativi derivanti  dall'emergenza
  epidemiologica  da  COVID-19  -  Previsione  che  i  criteri  e  le
  modalita' per l'erogazione delle risorse del fondo  sono  stabiliti
  con uno o piu' decreti del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Ambiente  -  Caccia  -  Legge  di
  bilancio 2021 - Istituzione del Fondo per il recupero  della  fauna
  selvatica, destinato a sostenere l'attivita' di tutela e cura della
  fauna  selvatica  svolta   dalle   associazioni   ambientalistiche,
  riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986,  il
  cui  statuto  preveda  finalita'  di  tutela  e  cura  della  fauna
  selvatica e che gestiscano centri per la cura  e  per  il  recupero
  della fauna selvatica ai sensi  della  legge  n.  157  del  1992  -
  Previsione che le modalita' di utilizzo del Fondo sono definite con
  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
  del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole e  forestali
  e  il  Ministro  della   salute   -   Trasmissione   al   Ministero
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  parte
  delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
  dell'elenco dei  centri  per  il  recupero  della  fauna  selvatica
  operanti  nel  rispettivo  territorio  e  afferenti   alle   citate
  associazioni. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Ambiente - Istruzione -  Legge  di
  bilancio 2021 - Istituzione di un  fondo  per  realizzare  progetti
  pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti
  comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie  e  secondarie  di
  primo grado, site nei Comuni che  ricadono  nelle  zone  economiche
  ambientali, di cui all'art. 4-ter  del  decreto-legge  n.  111  del
  2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141  del  2019,
  nelle  riserve  MAB-UNESCO  e  nei  siti  naturalistici  dichiarati
  dall'UNESCO patrimonio dell'umanita' - Previsione che i  criteri  e
  le modalita' di riparto del fondo sono  definiti  con  decreto  del
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Salute (Tutela della) -  Legge  di
  bilancio 2021 - Istituzione di un fondo per il concorso agli  oneri
  sostenuti  dalle  Regioni  per  l'esercizio   della   funzione   di
  concessione degli indennizzi in favore di soggetti  danneggiati  da
  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di   vaccinazioni
  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di  emoderivati  -
  Ripartizione del fondo tra le Regioni interessate, con decreto  del
  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e
  delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente  per  i
  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
  e di  Bolzano,  entro  il  28  febbraio  2021,  in  proporzione  al
  fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2021-2023), art. 1, commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202,  204,
  480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758, 759 e 821. 
(GU n.12 del 24-3-2021 )
    Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del
Presidente della Giunta regionale,  on.le  Vincenzo  De  Luca,  quale
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z), Massimo  Consoli  (c.f.
CNSMSM72R08H703N)   e   Tiziana   Monti    (c.f.    MNTTZN69B51F839V)
dell'Avvocatura regionale (pec:  us01@pec.regione.campania.it  -  fax
0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex  art.
136 del codice di procedura civile) domiciliati  in  Roma,  alla  Via
Poli, n. 29 in virtu' di  mandato  a  margine  del  presente  atto  e
provvedimento autorizzativo; 
    contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 71, 90, 92, 93, 115, 190, 195, 202, 204, 480,  500,  501,  511,
562, 597, 606, 649, 757, 758, 759, 821 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178 «Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023»,   per
violazione degli articoli 3, 97, 117 commi 3 e  4,  118,  119  e  120
della Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  322  del  30
dicembre 2020 - S.O. n. 46, e' stata pubblicata la legge 30  dicembre
2020,  n.  178  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». 
    2. L'art. 1 della menzionata legge,  per  quanto  d'interesse  ai
fini del presente ricorso: 
        2.1 al comma 71, prevede che: «71.  Per  l'anno  2021,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di  1  milione  di
euro, finalizzato a sostenere gli  istituti  autonomi  case  popolari
comunque denominati, nonche' gli  enti  aventi  le  stesse  finalita'
sociali  dei  predetti  istituti,  in  relazione  ai  costi  per   le
esternalizzazioni relative  ad  attivita'  tecnica  e  a  prestazioni
professionali previste dalla  disciplina  degli  appalti  pubblici  e
dalle  normative  vigenti  in  materia  edilizia  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti»; 
        2.2  ai  commi  89  e  90,  prevede  che:  «89.  Al  fine  di
incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello  stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per  consentire,  nei
limiti delle disponibilita' del medesimo fondo, ai cittadini italiani
residenti all'estero, che attestino la loro  iscrizione  all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito  nella  rete
dei musei,  delle  aree  e  dei  parchi  archeologici  di  pertinenza
pubblica, di cui all'art. 101 del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  90.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 89  anche
al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo
comma 89.»; 
        2.3 ai commi 91, 92, 93 e 94, dispone che: «91.  Al  fine  di
garantire la tutela e la valorizzazione  delle  aree  di  particolare
interesse geologico o speleologico, nonche' di sostenerne lo sviluppo
e  la  gestione  ambientalmente  sostenibile  e  di  promuoverne   la
fruizione pubblica, e' istituito presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri un apposito fondo, con una dotazione  di  4  milioni  di
euro per l'anno 2021. 92. Il fondo di cui al comma  91  e'  volto  al
finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica,
degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli  impianti
di illuminazione ordinaria,  di  sicurezza  e  multimediale,  sia  di
superficie che  degli  ambienti  sotterranei  aperti  alla  fruizione
pubblica, anche mediante la sostituzione e il  rinnovo  degli  stessi
con  tecnologie  che  garantiscano  la   sicurezza   delle   persone,
l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente  con  l'eliminazione
delle sorgenti inquinanti e la conservazione del  patrimonio  ipogeo.
93. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro per gli affari  regionali  e
le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono  ripartite
fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel  cui
territorio  siano  presenti  grotte  naturali  turistiche  aventi  le
seguenti caratteristiche: a) un percorso  visitabile,  esclusivamente
mediante l'accompagnamento da parte di personale  autorizzato,  della
lunghezza minima di 2  chilometri:  b)  una  media  annua  di  almeno
300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione  in  siti  di
interesse comunitario. 94. Le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  trasferiscono,  nell'ambito   delle   proprie
competenze  in  materia  di  valorizzazione  dei  beni  culturali   e
ambientali, le risorse spettanti  agli  enti  gestori  dei  complessi
carsici di cui al comma 93.»; 
        2.4 ai commi  114  e  115,  dispone  che:  «114  Al  fine  di
sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande  musicali  e
della musica jazz,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  il
"Fondo per il sostegno del settore dei festival,  dei  cori  e  bande
musicali e della musica jazz", con una dotazione di 3 milioni di euro
per l'anno 2021. 115. Con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo sono  stabiliti  i  termini,  le
modalita'  e  la  procedura   per   l'individuazione   dei   soggetti
beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il
riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del
limite di spesa di cui al medesimo comma.»; 
        2.5 ai commi 188, 189 e 190, prevede che: «188.  Al  fine  di
favorire,   nell'ambito   dell'economia    della    conoscenza,    il
perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitivita' dei
territori nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa  la  costituzione  di
Ecosistemi dell'innovazione,  attraverso  la  riqualificazione  o  la
creazione  di  infrastrutture  materiali   e   immateriali   per   lo
svolgimento di attivita' di formazione, ricerca  multidisciplinare  e
creazione di impresa, con la collaborazione di universita',  enti  di
ricerca, imprese,  pubbliche  amministrazioni  e  organizzazioni  del
Terzo settore. 189. Per la costituzione delle  strutture  di  cui  al
comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del  Ministro  per
il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono  assegnate  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del  Piano  sviluppo  e
coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a  valere  sul  Fondo
per lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma
possono contribuire altresi' le risorse relative ai fondi strutturali
europei per il ciclo di programmazione  2021-2027  nonche'  ulteriori
risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 190. Per le finalita' di cui
al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del  CIPE  di
cui al comma 189 il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione  delle
risorse, le modalita' di accesso al finanziamento e  l'ammontare  del
contributo concedibile.»; 
        2.6 al comma 195, dispone che: «195. Al fine di migliorare le
competenze legate all'economia della conoscenza di cui al  comma  188
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un  fondo  sperimentale
per la formazione turistica esperienziale, con  una  dotazione  di  1
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  volto  a
migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a
rinforzare  l'attenzione   degli   stessi   sulle   tematiche   della
sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra  le  regioni  di
cui al comma 188 ed  e'  vincolato  all'organizzazione  di  corsi  di
formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti  della  filiera
del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188,
in ragione della vocazione  turistica  del  proprio  territorio.  Con
decreto del Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri
per la  ripartizione  delle  risorse  e  l'ammontare  del  contributo
concedibile.»; 
        2.7 ai commi 201  e  202,  prevede  che:  «201.  Al  fine  di
sostenere  il  tessuto  economico  e  produttivo  delle  imprese  non
industriali, con sede legale o unita' produttiva nei comuni in cui si
sono  verificati,  nel  corso  dell'anno  2020,  interruzioni   della
viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per
la mobilita' territoriale, e' istituito un fondo con una dotazione di
500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi  a  fondo
perduto. 202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i  criteri,  gli  importi  e  le  modalita'  di
erogazione del fondo di cui al comma 201.»; 
        2.8 ai commi 203 e 204, dispone che: «203. Per  le  finalita'
di cui ai commi 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei  piccoli
comuni del  Mezzogiorno  d'Italia,  l'INAIL,  nell'ambito  del  piano
triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina  l'ulteriore
somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal
fine autorizzate dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alla
costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della  legge
13 luglio 2015,  n.  107,  in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
cinquemila abitanti compresi nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia  e  Sardegna.
204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un
avviso  pubblico  predisposto  dal  Ministero   dell'istruzione,   di
concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.»; 
        2.9 ai commi 479  e  480,  prevede  che:  «479.  Al  fine  di
garantire alle  donne  con  carcinoma  mammario  ormonoresponsivo  in
stadio  precoce  un  trattamento   personalizzato   sulla   base   di
informazioni   genomiche,   evitando   il   ricorso   a   trattamenti
chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio  da  COVID-19
per la riduzione delle  difese  immunitarie,  a  decorrere  dall'anno
2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute,  e'
istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni  di  euro  annui,
destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto,
anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da  parte  degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati,  di  test  genomici
per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in  stadio  precoce.  480.
Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalita'  di
accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui
al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto
dal medesimo comma.»; 
        2.10 ai commi 499, 500 e 501, stabilisce che:  «499.  Per  le
finalita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia
di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di
studio, di formazione e di ricerca  scientifica)  e'  autorizzata  la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
individua i centri di riferimento e le modalita' di svolgimento della
formazione e della simulazione sui cadaveri. 501. Il  Ministro  della
salute, con proprio decreto da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i  criteri
e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma  499
anche al fine di  individuare  le  specifiche  attivita'  oggetto  di
finanziamento.»; 
        2.11 ai commi 510 e  511,  prevede  che:  «510.  Al  fine  di
ampliare  l'offerta  formativa  dei  licei  musicali   e   consentire
l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi  linguaggi
musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  e'
istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di  euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2021.   511.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.»; 
        2.12 ai commi 561 e  562,  prevede  che:  «561.  Al  fine  di
potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori  per  tutte  le
fasce  della  popolazione  e  di  ottimizzare   gli   interventi   di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria  attraverso  l'esercizio
fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, per il successivo trasferimento  delle  risorse
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2021.  562.
Con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di  sport
sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui
al comma 561.»; 
        2.13 al comma 597, prevede che: «597. All'art. 13-quater  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: - a) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  Ai
fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e'  istituita  una  banca  di
dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle
locazioni brevi ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, identificati mediante un codice da  utilizzare  in  ogni
comunicazione inerente all'offerta  e  alla  promozione  dei  servizi
all'utenza, fermo restando quanto stabilito in  materia  dalle  leggi
regionali. La banca  di  dati  raccoglie  e  ordina  le  informazioni
inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al  presente
comma. 
        Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli  immobili  di
cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali,
ove adottati. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e  di
acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita'
di accesso alle informazioni che vi sono contenute" - b) i commi 5  e
6 sono abrogati,  -  c)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  "strutture
ricettive," sono inserite le seguenti: "i soggetti che  concedono  in
locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'art.  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,"  e  le  parole:  "il  codice
identificativo" sono sostituite dalle seguenti: "i codici di  cui  al
comma 4"»; 
        2.14 ai commi 605 e 606, stabilisce che:  «605.  Al  fine  di
valorizzare e promuovere  il  territorio  italiano,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo con una dotazione di 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo
della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   da   destinare
all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive
atletiche, ciclistiche e automobilistiche di  rilievo  internazionale
che si svolgano  nel  territorio  di  almeno  due  regioni.  606.  Il
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio  decreto,
definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di  cui  al
comma 605»; 
        2.15 al  comma  649,  prevede  che:  «649.  All'art.  85  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e  2  sono  sostituiti
dai seguenti: "1. Al fine di sostenere  il  settore  dei  servizi  di
trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, destinato: -a) nella misura di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti
i servizi di cui all'alinea del presente comma ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione  dei  minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento  e  di
contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020
al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi  registrati  nel
medesimo periodo del precedente biennio; -  b)  nella  misura  di  20
milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  al  ristoro  delle   rate   di
finanziamento o dei canoni di leasing, con  scadenza  compresa  anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria,  di  veicoli
nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti
i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli  effetti  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'erogazione delle  risorse  di  cui  al
comma 1. Relativamente agli interventi di cui  alla  lettera  a)  del
comma 1, tali criteri, al fine di  evitare  sovracompensazioni,  sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi  di
esercizio  derivanti  dagli  ammortizzatori  sociali   applicati   in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in
ogni  caso  esclusi  gli  importi  recuperabili   da   assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno»; 
        2.16  ai  commi  666  e  667,  stabilisce   che:   «666.   In
considerazione dei danni  subiti  dall'intero  settore  dei  terminal
portuali  asserviti  allo  sbarco  e  imbarco  di  persone  a   causa
dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di  salvaguardare
i livelli  occupazionali  e  la  competitivita'  e  l'efficienza  del
settore del trasporto marittimo  e  del  comparto  crocieristico  dei
terminal  portuali,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
20 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati
e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio  2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrata nel  medesimo  periodo  del
precedente   biennio.   667.   Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per il riconoscimento della  compensazione  di
cui al comma 666 del  presente  articolo  alle  imprese  titolari  di
concessioni demaniali di cui agli articoli 6  e  18  della  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  nonche'  all'art.  36   del   codice   della
navigazione. Tali criteri, al  fine  di  evitare  sovracompensazioni,
sono definiti anche tenendo conto  dei  costi  cessanti,  dei  minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori  sociali  applicati
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei  costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della  medesima  emergenza.  Sono
esclusi  gli  importi  recuperabili  da  assicurazione,  contenzioso,
arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.»; 
        2.17 ai commi 757 e 758, prevede  che:  «757.  E'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, il  Fondo  per  il  recupero  della  fauna
selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di tutela e  cura
della  fauna  selvatica  svolta  dalle   associazioni   ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il cui statuto  preveda  finalita'  di  tutela  e  cura  della  fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura  e  il  recupero  della
fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992.  n.  157,  con
particolare  riferimento  alle  specie   faunistiche   di   interesse
comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE  del  Consiglio,  del  21
maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e il  Ministro  della
salute, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo  di  cui  al
presente comma. 758. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il  recupero
della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e  afferenti
alle associazioni di cui al comma 757.»; 
        2.18 al comma 759, prevede che: «759. Al fine  di  realizzare
progetti pilota di educazione ambientale destinati a  studenti  degli
istituti  comprensivi  delle   scuole   dell'infanzia,   primarie   e
secondarie di primo grado, site nei comuni che  ricadono  nelle  zone
economiche ambientali di cui  all'art.  4-ter  del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre  2019,  n.  141,  nelle  riserve  MAB-UNESCO  e   nei   siti
naturalistici dichiarati  dall'UNESCO  patrimonio  dell'umanita',  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022.  Con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto  del  fondo  di  cui  al
periodo precedente.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  comma,
comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel
limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei
limiti  delle  disponibilita'  del   fondo   per   il   miglioramento
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.»; 
        2.19 al comma 821, prevede che: «821. Al fine  di  concorrere
agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione  di
concessione degli indennizzi in favore dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle  stesse  regioni
in attuazione del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di  euro  per
l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente e'  ripartito  tra
le regioni interessate con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano,  entro  il  28
febbraio  2021,  in  proporzione  al   fabbisogno   derivante   dagli
indennizzi corrisposti.»; 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 71, 90, 92, 93,  115,
190, 195, 202, 204, 480, 500, 501, 511, 562, 597, 606, 649, 757, 758,
759, 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» sono costituzionalmente illegittime ciascuna  per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71. 
Violazione degli articoli 117, commi 3 e 4;  118;  119  e  120  della
Costituzione. 
    Il comma 71 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce  un  fondo
finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari,  nonche'
gli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, in
relazione ai costi per le  esternalizzazioni  relative  ad  attivita'
tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli
appalti pubblici e  dalle  normative  vigenti  in  materia  edilizia,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    Codesta ecc. ma Corte costituzionale, con la sentenza n.  94  del
2007,  ha  affermato  che  «la  materia  dell'edilizia   residenziale
pubblica si estende su tre livelli normativi. Il  primo  riguarda  la
determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a  soddisfare
le esigenze dei ceti meno abbienti. In  tale  determinazione  -  che,
qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - si  inserisce
la fissazione di principi che valgano a garantire  l'uniformita'  dei
criteri di assegnazione su tutto  il  territorio  nazionale,  secondo
quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo  livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti  di  edilizia
residenziale  pubblica,  che  ricade  nella  materia   "governo   del
territorio", ai sensi del  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.,  come
precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006.
Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117
Cost., riguarda la gestione del patrimonio  immobiliare  di  edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti  autonomi  per  le
case popolari o degli altri enti che a questi sono  stati  sostituiti
ad opera della legislazione regionale.». 
    Con  specifico   riferimento   all'istituzione   di   fondi   con
destinazione vincolata in materia regionale, poi, la sentenza n.  254
del 2013 ha chiarito che «secondo la giurisprudenza di questa  Corte,
"l'art. 119 Cost. vieta  al  legislatore  statale  di  prevedere,  in
materie di competenza legislativa regionale residuale o  concorrente,
nuovi finanziamenti a  destinazione  vincolata,  anche  a  favore  di
soggetti privati. Tali misure, infatti,  possono  divenire  strumenti
indiretti, ma pervasivi,  di  ingerenza  dello  Stato  nell'esercizio
delle  funzioni  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  nonche'  di
sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente  a
quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali  di
propria competenza» (sentenza n. 168 del 2008,  nonche',  in  termini
sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n.
201 del 2007 e n. 118 del 2006).». 
    Ebbene, il comma 71  in  oggetto,  pur  introducendo  una  misura
relativa  alla  «gestione  del  patrimonio  immobiliare  di  edilizia
residenziale  pubblica  di   proprieta'   degli   II.AA.CC.PP.»,   di
competenza  c.d.  residuale  regionale,   con   riflessi,   altresi',
nell'ambito del «governo del  territorio»,  di  competenza  regionale
concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento  del  sistema
delle autonomie territoriali  nella  determinazione  dei  criteri  di
ripartizione dei fondi, in patente violazione del principio di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    La norma censurata, pertanto, e' illegittima nella parte  in  cui
istituisce un fondo  e  ne  disciplina  la  gestione  e  la  relativa
distribuzione, senza prevedere alcun  coinvolgimento  delle  regioni,
ovvero della Conferenza Stato-regioni, in evidente contrasto  con  il
principio di  leale  collaborazione  (in  tal  senso,  cfr.  altresi'
sentenze della Corte costituzionale n. 398 del  1998  e  n.  162  del
2005). 
    Codesta Corte costituzionale, a piu' riprese,  ha  precisato  che
l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla  funzione
amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare  il
vaglio  di  legittimita'  costituzionale  solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di  coordinamento  orizzontale,  che  devono
essere condotte in base al principio di lealta'. (In tal senso,  cfr.
sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 331  del
2010, n. 182 del 2013, n. 261/2015, n.  21/2016,  e  le  sentenze  n.
211/2016 e n.  61/2018  emesse  su  ricorsi  in  via  principale  per
questione  di  legittimita'  costituzionale  promossi  dalla  Regione
Campania avverso rispettivamente l'art. 1, comma 224, ed il comma 202
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2015)»). 
    Alla luce di quanto precede, la disposizione in esame si pone  in
contrasto con gli articoli 117, commi 3 e 4, 118,  119  e  120  della
Costituzione. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 90. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4;
118 e 119 della Costituzione. 
    I commi  89  e  90  dell'art.  1,  innanzi  riportati,  prevedono
l'istituzione di un fondo che, al fine di incentivare la ripresa  dei
flussi  di  turismo  di  ritorno,  consenta  ai  cittadini   italiani
residenti all'estero l'ingresso gratuito nella rete dei musei,  delle
aree e dei  parchi  archeologici  di  pertinenza  pubblica,  previsti
dall'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza prevedere  alcun
tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalita'
attuative di tale misura. Le disposizioni, in quanto rispondono  alla
espressa finalita' di «incentivare la ripresa dei flussi  di  turismo
di ritorno» afferiscono, in via principale e  diretta,  alla  materia
«turismo», oggetto di competenza legislativa residuale delle regioni;
e, in quanto realizzano tale finalita' attraverso l'accesso  gratuito
nella rete dei  musei,  delle  aree  e  dei  parchi  archeologici  di
pertinenza  pubblica,  intervengono  altresi'  nella  materia   della
«valorizzazione dei  beni  culturali  e  ambientali  e  promozione  e
organizzazione  di  attivita'  culturali»,  oggetto   di   competenza
concorrente, peraltro involgendo istituzioni  museali  pubbliche  non
statali, in assenza di alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. 
    Alla luce di quanto precede, le disposizioni in esame si  pongono
in palese contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 4, 118, 119
e 120 della Costituzione, alla stregua di quanto chiarito da  codesta
Corte in plurime pronunce (cfr., ex multis, sentenza n. 214/2006 e n.
90/2006 e n. 197/2003, ivi richiamate). 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 92 e 93. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3 e comma 4;
118 e 119 della Costituzione. 
    Anche la disposizione in rubrica  interviene  nella  materia  del
«turismo» e in quella della  «valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e promozione e organizzazione di  attivita'  culturali  »,
istituendo un fondo al precipuo scopo di tutelare  e  valorizzare  le
aree di particolare interesse geologico o  speleologico,  nonche'  di
sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e  di
promuoverne la fruizione  pubblica,  specificando  nel  dettaglio  la
destinazione dei finanziamenti,  previsti  in  favore  dei  complessi
carsici a vocazione turistica individuati in ragione di specifiche  e
predefinite  caratteristiche,  con  riferimento  agli  interventi  di
riqualificazione e di adeguamento  degli  impianti  di  illuminazione
ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie  che  degli
ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica,  anche  mediante
la  sostituzione  e  il  rinnovo  degli  stessi  con  tecnologie  che
garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica,  la
tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti  inquinanti  e
la conservazione  del  patrimonio  ipogeo,  omettendo,  tuttavia,  di
prevedere   alcuna   forma   di   coinvolgimento   regionale    nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate  nel
fondo. 
    In ragione di quanto innanzi, anche la disposizione in  esame  e'
affetta da illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma  3
e comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione, sulla  base  di  quanto
codesta Corte costituzionale ha chiarito nelle pronunce segnalate  al
precedente motivo n. 2. 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 115. 
Violazione del principio di leale collaborazione dl cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    Le  disposizioni  di  cui  al  comma  115  dell'art.  1,  innanzi
riportato, afferiscono alla  materia  dello  spettacolo.  Esse  sono,
pertanto,   riconducibili   -   secondo   quanto    chiarito    dalla
giurisprudenza  costituzionale  -  alla  «valorizzazione   dei   beni
culturali e ambientali e promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali»,  che  comprende  anche  le  azioni   di   sostegno   allo
spettacolo.  Anche  in  tale  ambito,  pertanto,  la  norme   statali
avrebbero dovuto prevedere il previo  coinvolgimento  e  condivisione
delle regioni in ordine ai  criteri  e  modalita'  di  riparto  delle
risorse statali stanziate (cfr. sentenze n. 255/2004;  n.  285/2005),
trattandosi di materia oggetto di  competenza  legislativa  regionale
concorrente. 
    Il comma 115 e', pertanto, in contrasto  con  gli  articoli  117,
comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 190. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    Come noto, secondo il riparto di competenze operato dall'art. 117
Cost., costituiscono oggetto della competenza legislativa concorrente
delle regioni  le  materie  afferenti  alla  «ricerca  scientifica  e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».  E'
parimenti noto che alle regioni spetta competenza legislativa in  via
«residuale» in materia di industria, commercio  e  artigianato  (cfr.
sentenza n. 44/2014; n. 273/2013; n. 50/2008; n.  251/2016),  cui  va
altresi' attratta la materia della formazione  strettamente  connessa
allo sviluppo d'impresa; nonche' competenza concorrente nella materia
della ricerca scientifica e tecnologica  e  sostegno  all'innovazione
per i settori produttivi. 
    Le disposizioni indicate in rubrica, con le quali si  dispone  in
ordine alla  costituzione  degli  Ecosistemi  dell'innovazione  nelle
regioni svantaggiate, ancorche' attengano  a  profili  inerenti  alle
sopra  indicate  materie,   obliterano   totalmente   le   competenze
regionali,  escludendole  -  del   tutto   illegittimamente   -   dal
procedimento di determinazione  dei  criteri  di  ripartizione  delle
risorse stanziate, delle modalita'  di  accesso  al  finanziamento  e
dell'ammontare dei contributi concedibili. 
    Alla luce di quanto rilevato nelle sentenze di codesta  Corte  in
subiecta materia, anche le disposizioni di cui  al  menzionato  comma
190 si pongono in contrasto con gli articoli 117, commi 3 e  4;  118,
119  e  120  della  Costituzione,  laddove  non  prevedono   che   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle  risorse  stanziate,
delle modalita' di accesso  al  finanziamento  e  dell'ammontare  dei
contributi concedibili venga effettuata con il  coinvolgimento  delle
regioni, sub specie della previa intesa. 
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 195. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione. 
    Il comma 195 dell'art. 1, innanzi riportato, concerne la materia,
coperta  da  competenza  legislativa   regionale   residuale,   della
«formazione professionale», nonche' quella  -  parimenti  oggetto  di
competenza residuale delle regioni -  del  «turismo»,  istituendo  un
fondo vincolato all'organizzazione di corsi di  formazione  turistica
esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo  da  parte
dei  soggetti  individuati  dal  precedente  comma  188   (Ecosistemi
dell'innovazione). La riferita disposizione, in  quanto  non  prevede
alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle somme  stanziate  nel
fondo, viola patentemente gli articoli 117, comma 4, 118, 119  e  120
della Costituzione. 
7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 202. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione. 
    Le disposizioni di cui ai commi 201 e 202  dell'art.  1,  innanzi
riportati, prevedono la costituzione di  un  fondo  finalizzato  alla
concessione di contributi alle imprese non industriali, incidendo  in
settori notoriamente attratti alla  competenza  regionale,  quali,  a
titolo esemplificativo, il commercio o l'agricoltura.  In  proposito,
come noto, rientrano nella competenza c.d. residuale delle regioni  i
titoli  relativi  all'industria,  al  commercio  ed  all'artigianato,
mentre afferiscono alla competenza concorrente  Stato/regioni  quelli
relativi al commercio con l'estero ed al sostegno all'innovazione per
i settori produttivi. Le disposizioni statali e regionali non  vanno,
pertanto,  considerate  come  contrapposte  e  confliggenti,   quanto
piuttosto come complementari, determinando la necessita' del  ricorso
ad un'adeguata attivita' di coordinamento. 
    In tal senso si e' espressa codesta ecc. ma Corte  costituzionale
nella sentenza n. 63 del 2008, evidenziando che: «Nella specie non si
configurano, pertanto, materie di competenza statale esclusiva  sulle
quali la norma impugnata incide, in  quanto  quelle  interessate  dai
finanziamenti  in  esame  corrispondono  ai  molteplici  settori  (ad
esempio, il commercio, l'agricoltura, il  turismo,  l'industria)  nei
quali operano le imprese in difficolta' che  siano  beneficiarie  dei
medesimi,  riconducibili  a  materie  di  competenza  regionale   ...
Pertanto, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalita' di
politica  economica  -  costituite  dal  sostegno  alle  imprese   in
difficolta', la cui scomparsa dal  mercato  potrebbe  danneggiare  il
sistema economico  produttivo  nazionale  -  che,  almeno  in  parte,
sfuggono alla sola dimensione regionale ... e che sono, percio', tali
da giustificare la deroga al normale riparto  di  competenze  fra  lo
Stato e le regioni e la conseguente  "attrazione  in  sussidiarieta'"
allo  Stato  della  relativa  disciplina,  in  base  ai  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (sentenza n. 242  del
2005). Tuttavia,  "l'attrazione  in  sussidiarieta'"  allo  Stato  di
funzioni spettanti alle regioni, secondo la  costante  giurisprudenza
di questa Corte, comporta la necessita' che  lo  Stato  coinvolga  le
regioni stesse "poiche' l'esigenza di esercizio unitario che consente
di attrarre,  insieme  alla  funzione  amministrativa,  anche  quella
legislativa, puo' aspirare  a  superare  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese,  che  devono  essere
condotte in base al  principio  di  lealta'"  (sentenza  n.  303  del
2003)». 
    Le disposizioni di cui al comma 202, non prevedendo alcuna  forma
di coinvolgimento delle regioni nella determinazione delle  modalita'
e dei criteri di ripartizione delle somme  stanziate,  come  chiarito
dalla pronuncia sopra  riportata,  risultano  in  contrasto  con  gli
articoli 117, comma 4, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
8. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 204. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi 203 e 204 dell'art. 1, innanzi riportati,  finanziano  la
costruzione di scuole di cui al comma 153 dell'art. 1 della legge  13
luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti compresi nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Campania,
Molise,  Basilicata,  Puglia,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna  senza
prevedere alcun tipo di coinvolgimento regionale nella determinazione
delle modalita' e dei criteri di riparto dei fondi. 
    Il comma 153 dell'art. 1 della legge  13  luglio  2015,  n.  107,
richiamato dalle disposizioni  oggetto  della  presente  impugnativa,
stabilisce che:  «Al  fine  di  favorire  la  costruzione  di  scuole
innovative  dal  punto  di   vista   architettonico,   impiantistico,
tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale
e antisismica, caratterizzate dalla presenza  di  nuovi  ambienti  di
apprendimento   e   dall'apertura   al   territorio,   il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  27  maggio  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse  di  cui
al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per  l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto   di   intervento   e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa». 
    Il comma teste' riportato e' stato  oggetto  di  sindacato  della
Corte costituzionale con sentenza  n.  284  del  2016,  nella  quale:
«questa Corte ha  chiarito  come  "[n]ella  disciplina  in  esame  si
intersecano  piu'  materie,  quali  il  'governo   del   territorio',
'l'energia'  e  la  'protezione  civile',  tutte   rientranti   nella
competenza concorrente Stato-regioni di cui al terzo comma  dell'art.
117 Cost.", rilevando  altresi'  che  "nelle  materie  di  competenza
concorrente, allorche' vengono attribuite funzioni  amministrative  a
livello centrale allo scopo di individuare norme  di  natura  tecnica
che  esigono  scelte  omogenee  su  tutto  il  territorio   nazionale
improntate all'osservanza di standard  e  metodologie  desunte  dalle
scienze,  il  coinvolgimento  della  Conferenza  Stato-regioni   puo'
limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n.  265
del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006,  n.  336  e  n.  285  del
2005)"  (sentenza  n.  62  del  2013).  Nel  caso  di  specie,   tale
coinvolgimento regionale non e' previsto e la disposizione impugnata,
di conseguenza, va dichiarata  costituzionalmente  illegittima  nella
parte in cui non prevede che il decreto  del  Ministro  che  provvede
alla ripartizione delle risorse sia adottato  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni». 
    I commi 203 e  204  dell'art.  1  oggetto  del  presente  ricorso
intervengono,  dunque,  nelle  materie  «governo   del   territorio»,
«energia»,  «protezione  civile»  e   «istruzione»,   ascritte   alla
competenza legislativa regionale concorrente; e  la  disposizione  di
cui al comma 204, nella parte in cui non si prevede alcuna  forma  di
coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri e delle
modalita' di ripartizione delle somme stanziate, risulta  illegittima
per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118,  119  e  120  della
Costituzione. 
9. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 480. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi 479 e 480 dell'art. 1,  innanzi  riportati,  intervengono
nella  materia,   coperta   da   competenza   legislativa   regionale
concorrente, della «tutela  della  salute»,  istituendo  un  fondo  a
destinazione vincolata al rimborso diretto delle spese  sostenute  da
ospedali pubblici e privati  convenzionati  per  l'acquisto  di  test
genomici  per  il  carcinoma  mammario  ormonoresponsivo  in   stadio
precoce. Anche in tale caso non si prevede, nella disposizione di cui
al comma 480 - che disciplina la competenza alla determinazione delle
modalita' di accesso e dei requisiti per l'erogazione delle risorse -
alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  regioni,  con   conseguente
violazione degli  articoli  117,  comma  3,  118,  119  e  120  della
Costituzione. 
10. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi 499, 500 e 501,  innanzi  riportati,  intervengono  nella
materia, coperta da  competenza  legislativa  regionale  concorrente,
della  «tutela  della  salute»,  finanziando  lo  svolgimento   della
formazione e della simulazione sui cadaveri per le finalita'  di  cui
alla  legge  n.  10  del  2010.  Le  stesso,  peraltro,  omettono  di
assicurare il coinvolgimento delle  regioni  nell'individuazione  dei
centri di riferimento e delle modalita'  e  dei  criteri  di  riparto
delle risorse, espressamente demandati a decreto del  Ministro  della
salute. 
    Quanto precede, in contrasto con lo stesso art. 4 della legge  n.
10/2020, richiamata dal comma 499, rubricato «Centri di  riferimento»
a mente del quale «1. Il Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di  Balzano,  individua
le  strutture  universitarie,  le   aziende   ospedaliere   di   alta
specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS)  da  utilizzare  quali   centri   di   riferimento   per   la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di  cui
alla presente legge.». 
    Alla luce di quanto riportato, le disposizioni di cui ai commi in
epigrafe si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma 3,  118,
119 e 120 della Costituzione. 
11. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 511. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi  510  e  511,  innanzi  riportati,  istituendo  un  fondo
destinato al finanziamento  dell'ampliamento  dell'offerta  formativa
dei licei musicali, merce' l'istituzione di nuovi  corsi  di  studio,
afferiscono  alla  materia  dell'istruzione,  coperta  da  competenza
legislativa regionale concorrente. E, tuttavia, nel comma 511 non  e'
prevista  alcuna  forma  di  coinvolgimento   delle   regioni   nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate  nel
fondo, con conseguente violazione degli articoli 117, comma  3,  118,
119 e 120 della Costituzione. 
12. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 562. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi 561 e 562 dell'art. 1, innanzi riportati, istituiscono un
fondo per potenziare l'attivita' sportiva di base nei  territori  per
tutte le fasce della popolazione  e  ottimizzare  gli  interventi  di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria  attraverso  l'esercizio
fisico.  Esse  afferiscono,  pertanto,  alla  materia,   coperta   da
competenza  legislativa  regionale   concorrente,   dell'«ordinamento
sportivo», senza, tuttavia, prevedere, al comma 562, alcuna forma  di
coinvolgimento delle regioni  nella  determinazione  dei  criteri  di
ripartizione del fondo. 
    In conseguenza, tale comma risulta in contrasto con gli  articoli
117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
13. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 597. 
Violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119 della  Costituzione
- Violazione del principio di leale collaborazione  di  cui  all'art.
120 della Costituzione. 
    Il comma  597  dell'art.  1,  innanzi  riportato,  interviene  in
materia di «turismo», appartenente all'ambito della  competenza  c.d.
residuale regionale. 
    In tale ambito, come chiarito dalla  sentenza  di  codesta  Corte
costituzionale n. 80 del 2012, la possibilita'  d'intervento  statale
e' ridotta alle disposizioni relative al diritto privato del turismo,
quali i contratti del turismo organizzato, con la relativa disciplina
della risarcibilita' del danno da vacanza  rovinata  e  le  locazioni
turistiche. 
    Al contrario, la creazione di una banca dati statale, in aggiunta
a quelle regionali, delle strutture ricettive, nonche' degli immobili
destinati alle locazioni brevi, invade la competenza residuale  delle
regioni, come confermato nella sentenza  di  codesta  ecc.  ma  Corte
costituzionale n. 84 del 2019, che ha  riconosciuto  la  legittimita'
costituzionale dell'istituzione,  con  legge  regionale,  del  codice
identificativo da  assegnare  a  case  e  appartamenti  per  vacanze,
evidenziando  che   appartiene   all'ordinamento   civile   la   sola
regolamentazione dell'attivita' negoziale e dei  suoi  effetti  (cfr.
altresi' sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del  2015,
n. 290 del 2013). Nella citata sentenza, e' stato altresi'  precisato
che la previsione di un codice identificativo di riferimento per ogni
singola unita' ricettiva si inserisce nelle competenze regionali atte
ad esercitare «al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza
e controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche». 
    Si evidenzia, inoltre, che il terzo  periodo  del  comma  oggetto
della presente impugnativa prevede  che  le  regioni  trasmettano  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati
inerenti  alle  strutture  ricettive,  mentre  il  quarto  ed  ultimo
periodo, nel prevedere che il decreto del Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali e  per  il  turismo  definisca  le  modalita'  di
acquisizione dei codici identificativi regionali  non  prevede  alcun
coinvolgimento delle regioni nella definizione delle stesse. 
    Peraltro, quand'anche si volesse ritenere  la  materia  in  esame
attratta alla potesta' normativa statale  in  tema  di  coordinamento
informativo  statistico  e  informatico  (art.  117,  secondo  comma,
lettera r), comunque  la  stessa,  per  l'evidente  interferenza  con
quella del turismo,  dovrebbe  essere  esercitata  nel  rispetto  del
principio di leale collaborazione. Si rimanda, a tal proposito,  alla
sentenza  n.  384  del  2005,  con  la  quale  e'  stato   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma  1,  ultimo  periodo,
del decreto legislativo n. 124/2004, nella parte in cui non prevedeva
che il decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
concernente le modalita' di attuazione e  funzionamento  della  banca
dati che raccoglie le informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro
ispezionati,  dovesse  adottarsi  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
    Alla luce di  quanto  riportato,  il  comma  in  questione  viola
patentemente l'art. 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, oltre
che l'art. 97, in considerazione del danno, in  termini  di  certezza
dell'attivita' amministrativa e del buon andamento pregiudicato dalla
duplicazioni di adempimenti e di dati  informativi  oltre  che  della
sovrapposizione tra le finalita' del codice  identificativo  previsto
dalle disposizioni impugnate e quelli che le singole regioni -  quali
la Regione Campania - hanno previsto nell'esercizio della  competenza
legislativa alle stesse riconosciuta dalla Carta costituzionale. 
14. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 606. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    I commi 605 e 606, con i quali viene istituito un fondo destinato
alle  regioni  per  l'organizzazione  di  gare  sportive,  atletiche,
ciclistiche   e   automobilistiche   di    rilievo    internazionale,
intervengono  nella  materia,  coperta  da   competenza   legislativa
regionale concorrente, dell'«ordinamento  sportivo»  non  prevedendo,
tuttavia,  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle   regioni   nella
determinazione dei criteri di ripartizione delle somme stanziate  nel
fondo. 
    Le disposizioni di cui al comma 606, che affidano a  decreto  del
Ministro per le politiche giovanili e  lo  sport  -  senza  prevedere
alcun coinvolgimento delle regioni - la disciplina  del  riparto  del
fondo, sono illegittime per contrasto con gli articoli 117, comma  3,
118, 119 e 120 della Costituzione. 
15. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 4; 118 e 119
della Costituzione. 
    Il comma  649  dell'art.  1,  innanzi  riportato,  interviene  in
materia di  «trasporto  pubblico  locale»  che,  come  confermato  da
costante giurisprudenza  costituzionale,  rientra  nell'ambito  della
competenza c.d. residuale delle regioni di cui all'art.  117,  quarto
comma (ex multis, sentenze n. 78 e n. 137 del 2018, n. 30 del 2016  e
n. 452 del 2007). 
    In particolare, codesta ecc.  ma  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza del 14 giugno  2016,  n.  211,  emessa  su  ricorso  in  via
principale per  questione  di  legittimita'  costituzionale  promosso
dalla Regione Campania avverso l'art. 1, comma  224  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190  ha  affermato  che  «proprio  perche'  tale
finanziamento interessa  materia  comunque  di  competenza  residuale
regionale quale e' il trasporto pubblico locale occorre assicurare il
piu' ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine
al riparto delle risorse finanziarie in oggetto;  coinvolgimento  che
si realizza attraverso lo strumento  della  "previa  intesa"  con  la
Conferenza  permanente  Stato-regioni  (in  tal  senso,  ex   multis,
sentenza n. 168 del 2008 ma anche, da ultimo,  sentenza  n.  147  del
2016).». 
    Cio'  posto,  con  le  suindicate  sentenze,   nel   giustificare
l'intervento  statale  «nella  perdurante   situazione   di   mancata
attuazione delle prescrizioni  costituzionali  in  tema  di  garanzia
dell'autonomia finanziaria di entrata e  di  spesa  delle  regioni  e
degli enti locali, e del vigente finanziamento  statale  nel  settore
del trasporto pubblico locale, la cui disciplina  di  riferimento  e'
contenuta nel citato art. 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997,
il cui comma 5 stabilisce le modalita' di trasferimento delle risorse
erogate  dallo  Stato»,  la  Corte  dichiara  l'illegittimita'  delle
disposizioni statali istitutive di fondi nel settore trasporti, nella
parte in cui prevedono che la dotazione del fondo venga ripartita con
decreto presidenziale o ministeriale, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
anziche' stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la
Conferenza stessa. 
    Ed invero, trattandosi di  finanziamento  che  interviene  in  un
ambito di competenza regionale, sorge la necessita' di assicurare  il
rispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle
regioni attraverso il pieno coinvolgimento nei  processi  decisionali
concernenti il riparto dei fondi. 
    Alla luce di quanto sopra riportato, il comma 649 e'  illegittimo
nella parte in cui, nel  sostituire  il  comma  2  dell'art.  85  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non prevede che  i  criteri  di
cui al comma 1 siano definiti d'intesa con le regioni, per  contrasto
con l'art. 117, comma 4, 118, 119 e 120 Cost. 
16. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 757 e 758. 
Violazione degli articoli 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    Le disposizioni di cui ai  commi  757  e  758  dell'art.  1  sono
rivolti a sostenere i cosiddetti «centri di recupero fauna  selvatica
o  animali  selvatici»  (acronimo:  CRAS)   come   desumibile   anche
dall'onere imposto alle regioni di  comunicare  l'elenco  dei  centri
gestiti  dalle  suddette  associazioni,  evidentemente  al  fine   di
quantificare le somme cui parametrare la destinazione. 
    Tali disposizioni risultano  inquadrabili  nelle  materie  tutela
dell'ambiente - art. 117, comma 2, lettera s), Cost. -  di  esclusiva
pertinenza statale e nella disciplina del prelievo venatorio  -  art.
117, comma  4,  Cost.  -  materia  residuale  regionale  strettamente
correlata e limitata dalla tutela dell'ambiente. 
    La  vigente  normativa  in  materia  di  protezione  della  fauna
selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per  il  prelievo  venatorio),  risalente  al  precedente
riparto costituzionale (in cui la caccia era elencata tra le  materie
concorrenti), ma ritenuta dalla codesta Corte,  nel  vigente  assetto
costituzionale,  disciplina  contenente,  ai  sensi  dell'art.   117,
secondo comma, lettera s), Cost., il nucleo  minimo  di  salvaguardia
della  fauna  selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato
sull'intero territorio nazionale (ex  multis,  Corte  costituzionale,
sentenze n. 233 del 2010 e n. 104 del 2014). 
    La stessa giurisprudenza di codesta Corte costituzionale ha,  sul
punto, affermato che «[...] spetta allo Stato,  nell'esercizio  della
potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost., stabilire standard minimi e uniformi di  tutela  della  fauna,
ponendo  regole  che  possono   essere   modificate   dalle   regioni
nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di  caccia,
esclusivamente  nella  direzione  dell'innalzamento  del  livello  di
tutela» (sentenze n. 303 del 2013; n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012). 
    I centri adibiti alla  cura  e  alla  reintroduzione  di  animali
selvatici si sono sviluppati in Italia a partire dagli anni 70.  Fino
agli anni novanta non e' intervenuta alcuna normativa  a  definire  e
regolarne l'attivita', che continuavano a sorgere  e  a  prestare  la
loro opera su iniziativa di privati, di associazioni ambientaliste  o
di istituzioni pubbliche. 
    Con la legge n. 157/1992, pur senza  menzionare  espressamente  i
centri di recupero fauna selvatica, il legislatore statale  individua
un nucleo minimo di tutela, attribuendo, pero', alle regioni ed  alle
province autonome la regolamentazione  delle  attivita'  di  soccorso
della fauna selvatica. Nel testo di legge si dispone: 
        all'art. 1, comma 3, che le regioni e le Province di Trento e
Bolzano dispongano autonomamente delle norme relative alla gestione e
alla tutela della fauna selvatica, in  conformita'  alle  Convenzioni
internazionali, alle direttive comunitarie e alla legge  n.  157/1992
stessa; 
        all'art. 4, comma 6, che le regioni devono emanare «norme  in
ordine al soccorso, alla  detenzione  temporanea  e  alla  successiva
liberazione di fauna selvatica in difficolta'». 
    Il  termine  centro  di  recupero  fauna  selvatica   non   viene
utilizzato e tale struttura va intesa, indirettamente, come una delle
forme in cui le regioni attuano la tutela della fauna  selvatica  che
lo stato ha inteso attribuire alle regioni stesse. 
    A partire quindi dal 1992, le  regioni  e  le  province  autonome
hanno provveduto, ognuna  con  modalita'  proprie,  a  legiferare  in
materia di recupero della fauna selvatica. Ne e' scaturito un  quadro
nazionale  eterogeneo,  in   cui   le   regioni   hanno   individuato
autonomamente i requisiti autorizzatori, le modalita' di  svolgimento
delle attivita'  di  recupero,  il  finanziamento  e  hanno  adottato
formule  organizzative  e  gestionali  di   conduzione   dei   centri
estremamente variegate: gestione diretta pubblica  regionale,  delega
alle  province,  affidamento  a  istituzioni  scientifiche  pubbliche
(specialmente Universita') o private in convenzione, ad  associazioni
di protezione ambientale ad associazioni venatorie o a organizzazioni
professionali agricole. 
    In  Regione  Campania,  la  gestione  della  fauna  selvatica  e'
disciplinata dalla legge regionale n. 26/2012 che, all'art.  4  comma
1, demanda alla Giunta regionale il compito di  autorizzare,  sentito
l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), l'istituzione
di centri di recupero della fauna  selvatica,  con  le  finalita'  di
soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari  di  fauna
selvatica feriti, da affidare al  Corpo  forestale  dello  Stato,  ai
dipartimenti  scientifici  delle   universita',   alle   associazioni
venatorie, alle associazioni di  protezione  ambientale  riconosciute
dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania. L'autorizzazione
e' subordinata alla predisposizione  di  un  progetto  esecutivo  che
illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e  le  risorse,  sia
finanziarie sia professionali, e di un  programma  di  gestione.  Con
regolamento  regionale   sono   dettagliate   le   disposizioni   per
l'attuazione delle norme di legge regionale, che, tra l'altro, non si
applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. 
    In tale contesto, i commi 757 e 758 dell'art. 1  della  legge  n.
178/2020 violano le competenze normative e le funzioni amministrative
regionali in materia cosi' come attribuite dalla stessa  legislazione
statale, in violazione degli articoli 3, 97, 118,  119  e  120  della
Costituzione. 
    In particolare, le indicate disposizioni risultano in contrasto: 
        a) con gli articoli 3 e 97 Cost.,  laddove,  in  maniera  del
tutto irrazionale e in  spregio  al  buon  andamento  e  al  corretto
funzionamento   della   pubblica   amministrazione,    limitano    il
finanziamento ai soli centri di recupero gestiti  dalle  associazioni
di protezione ambientale,  determinando,  in  presenza  di  esplicata
eterogeneita'  regionale  della   disciplina,   una   disparita'   di
trattamento tra le regioni, a seconda della modalita' organizzativa e
gestionale  individuata  autonomamente,  e   tra   soggetti   gestori
(associazioni ambientali contro enti pubblici, istituti  scientifici,
associazioni  venatorie)  in  pregiudizio  al   conseguimento   della
finalita' comune di soccorso della fauna. 
    Cio' appare evidente nel caso della  Regione  Campania,  laddove,
pur in presenza di diverse strutture private gestite da  associazioni
di protezione ambientale, l'unico CRAS autorizzato  e'  il  CRAS  «ex
Frullone»   dell'Istituto   di   patologia    e    sanita'    animale
dell'Universita' Federico  II -  Facolta'  di  medicina  veterinaria,
presso il Presidio ospedaliero veterinario  di  Napoli-ASL,  che,  in
modo del tutto illogico si  vedrebbe  sottratta  la  possibilita'  di
ricevere un contributo finanziario statale; 
        b) con l'art. 118 Cost., in quanto incidono sul rispetto  dei
principi  di  adeguatezza  e  sussidiarieta'   nell'esercizio   delle
funzioni amministrative correlate al soccorso della fauna  selvatica.
Il meccanismo di finanziamento non  risulta  omogeneo  rispetto  alle
stesse funzioni amministrative che lo Stato ha inteso conferire  alle
regioni, determinando  anche  il  condizionamento  di  altri  compiti
regionali in tema prelievo venatorio, per l'impatto  che  l'attivita'
delle strutture in parola ha sulla pianificazione venatoria  e  sulle
modalita' di esercizio della  caccia.  Le  modifiche  del  calendario
venatorio, infatti, possono comportare variazioni delle cause  e  dei
periodi di ricovero. Lo stato  senza  appropriarsi,  per  ragioni  di
adeguatezza,  di  funzioni  amministrative  regionale,   incide   sul
corretto funzionamento delle stesse attraverso fonti di finanziamento
disomogenee che non  garantiscono  un'uniforme  e  unitaria  gestione
nazionale della tutela della fauna selvatica; 
        c) con gli articoli 118 e 120 Cost., in  quanto  confliggenti
con il principio  di  leale  collaborazione  interistituzionale,  non
prevedendosi adeguate forme di  coinvolgimento  regionale  in  ordine
all'assolvimento  dei  compiti  che  le  regioni  devono   assolvere.
L'intreccio tra competenze legislative  statali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente e competenze regionali legislative residuali (oltre che
funzioni amministrative) in tema di prelievo venatorio avrebbe dovuto
imporre il dialogo interistituzionale e la creazione di meccanismi di
condivisione; 
        d) con l'art. 119 Cost. (correlato  al  precedente),  per  il
mancato   coinvolgimento   delle   regioni   nella   istituzione   di
finanziamenti a destinazione vincolata in ambito in cui  e'  presente
intreccio con competenze regionali. 
20. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 759. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione; violazione degli articoli 117, comma 3; 118 e 119
della Costituzione. 
    Il comma 759 dell'art. 1, innanzi riportato, istituisce un  fondo
per il finanziamento di  progetti  pilota  di  educazione  ambientale
nelle scuole dell'infanzia, primarie e  secondarie  di  primo  grado,
site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di  cui
all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,  nelle
riserve MAB-UNESCO e nei siti  naturalistici  dichiarati  dall'UNESCO
patrimonio  dell'umanita',  intervenendo  in   materia   coperta   da
competenza legislativa  regionale  concorrente  «istruzione»,  senza,
tuttavia, prevedere alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  regioni
nella  determinazione  dei  criteri  di  ripartizione   delle   somme
stanziate nel fondo. 
    In conseguenza, il comma in questione risulta  in  contrasto  con
gli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
21. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 821. 
Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.  120
della Costituzione - Mancata intesa; violazione degli  articoli  117,
comma 3; 118 e 119 della Costituzione. 
    Il comma 821 prevede il concorso statale nel finanziamento  degli
indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di  tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25  febbraio  1992,
n. 210, trasferita alle stesse  regioni  in  attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendone  il  riparto  tra  le
regioni  interessate  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano in  proporzione
al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 
    Alla luce del carattere concorrente  regionale  della  competenza
coinvolta, quella della «tutela  della  salute»,  e  delle  rilevanti
ripercussioni delle ripartizioni previste  dal  comma  in  esame  sul
sistema regionale, il necessario coinvolgimento delle regioni e delle
province autonome deve essere assicurato attraverso l'intesa in  sede
di Conferenza Stato-regioni. 
    Nell'attuale formulazione, pertanto,  il  comma  821  risulta  in
contrasto con gli articoli  117,  comma  3,  118,  119  e  120  della
Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del
presente ricorso, dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti. 
 
                Avv. Bove - Avv. Consoli - Avv. Monti