N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2020

Ordinanza del 21 dicembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna sul  ricorso  proposto  da  Carboni  Priamo  e  altri
c/Laore Sardegna e altri.. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione
  che l'Agenzia regionale per l'attuazione  dei  programmi  in  campo
  agricolo  e  per  lo  sviluppo  rurale  (LAORE)  e'  autorizzata  a
  inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli,
  il  personale  dipendente  dell'Associazione  regionale  allevatori
  (ARAS) - Proroga al 31 dicembre  2018  e,  successivamente,  al  31
  dicembre 2020 dei contratti di lavoro a termine  interessati  dalle
  procedure di stabilizzazione. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  7  agosto  2009,  n.   3
  (Disposizioni urgenti nei settori economico  e  sociale),  art.  2,
  comma 40; legge della Regione autonoma Sardegna 22  dicembre  2016,
  n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema  Regione
  e altre disposizioni in materia di personale), art. 4; legge  della
  Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per
  il reclutamento di personale nel sistema  Regione.  Modifiche  alla
  legge regionale n. 31 del 1998, alla  legge  regionale  n.  13  del
  2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n.
  37 del 2016), art. 9; legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  20
  dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma  40,  della
  legge regionale n. 3 del 2009  e  provvedimenti  per  garantire  il
  servizio di assistenza zootecnica alle imprese), art. 1. 
(GU n.12 del 24-3-2021 )
 
                     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
                      REGIONALE PER LA SARDEGNA 
                           Sezione seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 906 del 2019, proposto da 
      Priamo Carboni, Virginia Corongiu, Gianfranco  Giuseppe  Milia,
rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio
digitale come da Pec da registri di giustizia; 
    Contro Laore Sardegna, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Maria  Elisabetta
Corona, Anna Lisa Loche,  con  domicilio  digitale  come  da  Pec  da
registri di giustizia; 
    Regione  autonoma  della  Sardegna,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Alessandra Camba, Mattia Pani, con domicilio digitale come da Pec  da
registri di giustizia; 
    Nei confronti Aras  -  Associazione  regionale  allevatori  della
Sardegna in liquidazione, Pierpaolo  Loddo,  Mauro  Salvatore  Davide
Monaco, Giuseppe Demurtas, Alberto Picciau, Giovanni  Nicola  Dettori
non costituiti in giudizio; 
  e con l'intervento di 
    ad adiuvandum: 
      Sergio Onofrio Appolito, Antonio Gavino Arca,  Marcello  Aresu,
Giovanni Antonio Bullita, Salvatore Carta, Stefania  Carta,  Raffaele
Coccollone;  Antonello  Comina,  Sebastiano  Congiu,  Roberto  Corda,
Alessandra Cornaglia, Paolo Corona, Massimiliano Curreli, Susanna Del
Rio, Maria Antonietta Deplanu, Tiziana Dessi', Stefano Ena,  Gilberto
Etzi, Giovanni Maria Fadda, Teresa Falche,  Antonino  Falchi,  Gianni
Piero Fanari, Fabio Fancello, Serafino Biagio  Gusai,  Angelo  Laria,
Giuseppe Loi, Francesco Manca, Maria Cinzia Manca, Graziella  Marchi,
Claudia Marras, Carlo Marras, Marcello Meloni, Massimo Milia, Michele
Moretti, Gonario Moro,  Andrea  Muceli,  Giancarlo  Murgia,  Giustino
Murgia, Sebastiano Muzzu, Alessandra  Onano,  Maurizio  Onnis,  Marco
Orru, Bruno Pacifico,  Roberto  Peddis,  Antonietta  Perino,  Liliana
Perra, Davide Puddu, Pasqualino Puligheddu, Stefano  Raccis,  Stefano
Rocca, Andrea Saba, Gianvittorio Sale,  Stefano  Sanna,  Rita  Sardu,
Domenico Sarpente, Claudio  Scano,  Antonio  Scanu,  Andrea  Schirru,
Francesco Sedilesu, Giovanni Senes, Salvatore  Angelo  Serra,  Andrea
Serra, Maurizio Serventi,  Francesco  Setzu,  Paola  Simoni,  Antonio
Sandro Unali, Marisa Zedda,  Giandomenico  Zucca,  Maristella  Melis,
Gerardo Piras, Marilena Pinna, Roberto Tognoni, Marilena Pinna,  Rita
Zucca, Antonella Stara, Marco Giovanni  Todde,  Maria  Piera  Bacciu,
Rafaele Columbu, Antonio Buioni,  Antonella  Dedola,  Mariano  Vacca,
Domenico Sanna, Roberto Fralleone, Riccardo  Murgia,  Pierina  Obinu,
Giovanni Pinna, Giuseppe  Martinez,  Angelo  Antonio  Schintu,  Bruno
Tidu, Elena  Farini,  Giovanni  Pietro  Marchinu,  Antonio  Posadinu,
Nicolino Macciocco, Giovanni Santoru, Giovanni Maria  Monti,  Basilio
Becugna, Antonio Maria Fois,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocato
Costantino Murgia, con domicilio digitale come da Pec da registri  di
giustizia; 
    ad opponendum: 
      Paola  Naitana,  Pierina   Fronteddu,   Carlo   Gavino   Sechi,
rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Marcello  Bazzoni,  Vittore
Davini, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; 
      Umberto Marcoli, rappesentato e difeso  dall'avvocato  Giovanni
Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da Pec da registri  di
giustizia e domicilio eletto presso il suo studio  in  Cagliari,  via
Ancona n. 3; 
      Osvaldo Ibba, rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Cristina
Giancola,  con  domicilio  digitale  come  da  Pec  da  registri   di
giustizia; 
      Igina Sollai,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Giorgio
Junior Piras, con domicilio digitale  come  da  Pec  da  registri  di
giustizia; 
      Osvaldo Ibba,  Giuseppe  Lai,  Rita  Simbula,  rappresentati  e
difesi  dagli  avvocati  Edoardo  Spinas,  Cristina   Giancola,   con
domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; 
    Per l'annullamento 
      della determinazione del Commissario straordinario di Laore  n.
161/11.10.2019 pubblicata successivamente - nonche' di tutti gli atti
allegati alla medesima, compreso il bando di concorso e il modulo  di
domanda di partecipazione, nonche' tutti gli altri atti  presupposti,
inerenti e conseguenziali - avente  ad  oggetto:  concorso  per  soli
titoli riservato al personale dell'Associazione regionale  allevatori
della Sardegna (Aras), ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge
regionale n. 47/2018; 
      di ogni altro atto presupposto,  inerente  e  conseguenziale  -
anche se  non  espressamente  richiamato  nel  presente  ricorso,  ma
comunque pregiudizievole - ivi compresi i seguenti: 
        a) deliberazione della giunta della  Regione  autonoma  della
Sardegna n. 7/36/12.02.2019; 
        b)  determinazione  del  direttore  generale  di   Laore   n.
61/12.03.2019; 
        c)  determinazione  del  direttore  generale  di   Laore   n.
95/15.05.2019; 
        d)  determinazione  del  direttore  generale  di   Laore   n.
107/07.06.2019, con la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta  di
bilancio di previsione dell'Agenzia Laore Sardegna  per  il  triennio
2019/2012; 
        e) deliberazione della giunta regionale n. 26/27/11.07.2019; 
        f)  nota  dell'Assessore  della   programmazione,   bilancio,
credito e assetto del territorio n. 21066/26.06.2019; 
        g) parere dell'Assessore ad interim  degli  affari  generali,
personale  e  riforma   della   regione,   espresso   con   nota   n.
17071/14.05.2019; 
        h) deliberazione della giunta regionale n. 73/1/20.12.2008; 
        i) deliberazione della giunta regionale n. 36/9/17.07.2018; 
        j)  determinazione  del  direttore  generale  di   Laore   n.
13880/19/15.04.2019. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di  Laore  Sardegna  e
della Regione autonoma della Sardegna; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott.
Gianluca Rovelli e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con il bando indicato in epigrafe,  l'Agenzia  Laore  ha  indetto
concorso per soli titoli  riservato  al  personale  dell'Associazione
regionale allevatori della Sardegna (Aras),  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, della legge regionale n. 47/2018. 
    Secondo i ricorrenti, tale bando, tutti gli atti impugnati, e  la
relativa disciplina legislativa  e  normativa  di  riferimento,  sono
illegittimi e gravemente pregiudizievoli dei loro interessi. 
    Hanno dedotto i seguenti motivi in diritto: 
      1) eccesso di potere; 
      2) violazione e falsa applicazione degli articoli 51, comma  1,
e 97, commi 1 e 3, della Costituzione. 
    Hanno  quindi  concluso  per  l'accoglimento  del   ricorso   con
conseguente annullamento degli atti impugnati previa  concessione  di
idonea misura cautelare. 
    Si sono costituiti Laore Sardegna e  la  Regione  autonoma  della
Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso. 
    In data 10  gennaio  2020  depositavano  atto  di  intervento  ad
adiuvandum Sergio Onofrio Appolito,  Antonio  Gavino  Arca,  Marcello
Aresu, Giovanni Antonio Bullita,  Salvatore  Carta,  Stefania  Carta,
Raffaele Coccollone, Antonello  Comina,  Sebastiano  Congiu,  Roberto
Corda, Alessandra  Cornaglia,  Paolo  Corona,  Massimiliano  Curreli,
Susanna Del Rio, Maria Antonietta Deplanu,  Tiziana  Dessi',  Stefano
Ena, Gilberto Etzi, Giovanni Maria  Fadda,  Teresa  Falche,  Antonino
Falchi, Gianni Piero Fanari, Fabio Fancello, Serafino  Biagio  Gusai,
Angelo Laria, Giuseppe Loi,  Francesco  Manca,  Maria  Cinzia  Manca,
Graziella Marchi, Claudia  Marras,  Carlo  Marras,  Marcello  Meloni,
Massimo  Milia,  Michele  Moretti,  Gonario  Moro,   Andrea   Muceli,
Giancarlo  Murgia,  Giustino  Murgia,  Sebastiano  Muzzu,  Alessandra
Onano, Maurizio Onnis, Marco Orru, Bruno  Pacifico,  Roberto  Peddis,
Antonietta  Perino,   Liliana   Perra,   Davide   Puddu,   Pasqualino
Puligheddu, Stefano Raccis, Stefano Rocca, Andrea Saba,  Gianvittorio
Sale, Stefano Sanna, Rita Sardu, Domenico  Sarpente,  Claudio  Scano,
Antonio Scanu, Andrea Schirru, Francesco  Sedilesu,  Giovanni  Senes,
Salvatore Angelo Serra, Andrea Serra,  Maurizio  Serventi,  Francesco
Setzu, Paola Simoni, Antonio Sandro Unali, Marisa Zedda, Giandomenico
Zucca, Maristella  Melis,  Gerardo  Piras,  Marilena  Pinna,  Roberto
Tognoni, Marilena Pinna, Rita Zucca, Antonella Stara, Marco  Giovanni
Todde, Maria Piera Bacciu, Rafaele Columbu, Antonio Buioni, Antonella
Dedola, Mariano Vacca, Domenico Sanna,  Roberto  Fralleone,  Riccardo
Murgia, Pierina Obinu,  Giovanni  Pinna,  Giuseppe  Martinez,  Angelo
Antonio Schintu, Bruno Tidu, Elena Farini, Giovanni Pietro  Marchinu,
Antonio Posadinu,  Nicolino  Macciocco,  Giovanni  Santoru,  Giovanni
Maria Monti, Basilio Becugna, Antonio Maria Fois. In data 11  gennaio
e 13 gennaio 2020 depositavano atto di intervento ad opponendum Paola
Naitana, Pierina Fronteddu,  Carlo  Gavino  Sechi,  Umberto  Marcoli,
Osvaldo Ibba, Igina Sollai, Giuseppe Lai, Rita Simbula. 
    Alla Camera di consiglio del 9 marzo 2020 veniva fissata  udienza
pubblica ai sensi dell'art. 55, comma  10  del  codice  del  processo
amministrativo. 
    Alla  udienza  pubblica  del  10  giugno  2020  la  causa  veniva
trattenuta per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
I. Al fine di vagliare la rilevanza della questione  di  legittimita'
costituzionale e' necessaria una sintesi delle censure dei ricorrenti
che di seguito si va ad esporre. Con il  primo  motivo  i  ricorrenti
argomentano  con  ampi  svolgimenti  rilevando  diversi  profili   di
illegittimita' degli atti impugnati. 
    Vediamoli punto per punto. 
  Punto 1) 
    L'art. 6, comma 3, categoria B, lettera b)  del  bando  impugnato
prevede un massimo di 35 punti per le «esperienze di lavoro» maturate
presso l'Aras, correlate alle competenze richieste nel  bando:  punti
1.5 per anno,  sino  a  un  massimo  di  30  punti.  La  disposizione
suindicata, secondo i ricorrenti, e' illegittima, per  illogicita'  e
contraddittorieta', perche' prevede punti 1.5  per  ciascun  anno  di
servizio,  senza  alcuna  distinzione  avuto  riguardo  alle  diverse
caratteristiche dei servizi resi dai dipendenti di Aras, e  quindi  a
tutte   le   differenze,   anche    di    ordine    operativo,    che
contraddistinguono le varie attivita'  lavorative.  Tra  l'altro,  la
quasi totalita' degli attuali dipendenti  di  Aras  raggiunge,  senza
difficolta' alcuna, almeno 30 punti, risultando in servizio da  oltre
venti anni. 
    L'illogicita'   e   la    contraddittorieta'    della    clausola
deriverebbero dal fatto di avere omesso di introdurre, ai fini  della
sua  valutazione  e  applicazione,  una   qualsiasi,   indispensabile
distinzione tra le varie attivita' svolte dai dipendenti di Aras,  ed
il  loro  valore  e  livello,  che  necessariamente  avrebbe   dovuto
comportare  l'attribuzione  di  punteggi  differenti,  e  non  di  un
punteggio uguale per tutte le diverse attivita': con  la  conseguenza
che i dipendenti di Aras, una volta inquadrati, si troveranno in  una
situazione di  vantaggio  rispetto  a  quelli  di  Laore,  quindi  in
particolare ai ricorrenti, avendo ottenuto nel frattempo  prerogative
di carriera non dovute in rapporto alle  loro  effettive,  originarie
posizioni. 
  Punto 2) 
    Il bando prende in  considerazione  anche  le  esperienze  presso
altri enti pubblici o privati intervenute in funzioni  corrispondenti
a quelle per le quali si concorre, prevedendo l'attribuzione di punti
0,5 per ogni anno, sino ad un massimo di  5  punti  (bando,  art.  6,
punto 3, categoria B, lettera b, pag. 8). 
    Anche in questo  caso,  secondo  i  ricorrenti,  appare  evidente
l'illogicita' e la contraddittorieta' degli atti impugnati che, da un
lato, trascurano lo specifico valore e la qualita' del lavoro  svolto
dai dipendenti di Aras, dall'altro  lato  pretendono  di  considerare
attivita'  svolte  al  di  fuori  della  struttura   di   pertinenza,
avvalorando quindi la  posizione  degli  stessi  dipendenti  che,  in
conclusione,  finirebbero  con  disporre  di  una   condizione   piu'
favorevole rispetto a quella dei dipendenti di Laore,  e  soprattutto
dei ricorrenti. 
  Punto 3) 
    I ricorrenti, in possesso dei titoli  previsti  dalla  competente
disciplina  giuridica  e   contrattuale,   hanno   un   legittimo   e
considerevole  interesse  ad  accedere  alle   categorie   superiori.
Sennonche', l'accesso alle categorie  C  e  D  dei  dipendenti  Aras,
avviene  in  forza  degli  atti  impugnati  attraverso  un   concorso
riservato per soli titoli  e  con  un  numero  di  posti  in  pratica
integralmente a loro destinato, mentre i  dipendenti  attualmente  in
servizio presso l'Agenzia Laore, compresi i  ricorrenti  pur  essendo
gia'  inquadrati  nella  pubblica  amministrazione  a   seguito   del
superamento di un regolare concorso pubblico per titoli ed esami, per
poter  raggiungere  tale  obiettivo   (inquadramento   in   categorie
superiori a  quelle  in  atto)  devono  superare  un'ulteriore  prova
concorsuale selettiva. Cio' accade anche per i  dipendenti  di  Laore
attualmente  collocati  in  categoria  D.  Nel  CCRL  della  RAS   (a
differenza di quanto accade ad esempio nel CCRL degli EE.LL.), non vi
e' distinzione, dal punto di vista funzionale (accesso  ad  incarichi
incentivanti di I livello o coordinamenti di settore  riservati  alle
categorie D), tra un D livello economico 1, e un  D  livello  apicale
economico 6. Cio' significa che un funzionario  dipendente  di  Laore
oggi  in  D6,  con  trentacinque  anni  di  anzianita',  si  trova  a
competere,  per  gli  stessi  incarichi,  anche  con  un  concorrente
inquadrato  in  D1  proveniente   da   Aras.   Inoltre,   a   seguito
dell'ingresso indiscriminato in  Laore  dei  dipendenti  di  Aras,  a
competere per gli incarichi incentivanti di I livello (oggi 60 per un
compenso annuo di circa 10.000 cadauno, al lordo degli oneri riflessi
e spese accessorie  a  carico  dell'amministrazione  per  un  importo
complessivo annuo di circa  euro  600.000),  saranno  non  piu'  solo
i centoquaranta attuali aventi titolo, tra i quali i  ricorrenti,  ma
circa trecentonovanta dipendenti: e' appena il caso di notare che tra
le risorse destinate ad accompagnare l'ingresso dei  dipendenti  Aras
in  Laore,  non  e'  prevista  alcuna  somma  per  l'attribuzione  di
incarichi di coordinamento. Cio'  vale,  ovviamente,  anche  per  gli
altri  incarichi  incentivanti  (II  livello  e  gruppi  di   lavoro)
destinati a tutti i soggetti in categoria A, B, C e D (oggi in numero
di  400),  tra  i  quali  i  ricorrenti,  ai  quali  sono   destinati
annualmente circa euro 250.000 per  importi  mensili  oscillanti  tra
euro 250,00 ed euro 345,00: in definitiva una quota significativa  di
soggetti gia' oggi in Laore (appartenenti a tutte le categorie: A, B,
C e D), compresi  i  ricorrenti,  perdera'  una  parte  notevole  del
reddito annuo in godimento. Cio' vale anche per  la  retribuzione  di
rendimento  (ex  produttivita')  che  oggi  equivale  a   circa   una
mensilita'  aggiuntiva  per  ogni  dipendente:  non  risulta  che  la
dotazione  che  accompagnera'   i   soggetti   Aras   preveda   anche
l'integrazione per il Fondo storico,  sicche'  se  ne  prospetta  una
riduzione di importo pari almeno al 40% per ogni dipendente di Laore,
compresi, naturalmente, anche i ricorrenti. 
  Punto 4) 
    Il massiccio afflusso in  Laore  dei  dipendenti  Aras  incidera'
negativamente anche sulle progressioni professionali (oggi alimentate
esclusivamente dalle RIA Retribuzioni individuali  di  anzianita')  a
motivo della differenza tra il livello  stipendiale  di  appartenenza
dei soggetti che hanno chiuso il rapporto di lavoro, con  il  livello
iniziale  di   categoria:   si   prevede   l'avvio   della   relativa
contrattazione nei primi mesi del 2020. Poiche' i dipendenti di  Aras
non  entrano  in  Laore  con  il  bagaglio  delle  RIA  (Retribuzioni
individuali di anzianita'), ne' della differenza sopra richiamata, la
limitata disponibilita' di risorse andra' ad incidere  negativamente,
anche sotto questo profilo, sui ricorrenti, oltre che sul numero  dei
soggetti che parteciperanno alle prossime progressioni  professionali
(compresi i dipendenti  Aras),  che  solo  in  minima  parte  saranno
compensate dalle cessazioni di servizio  che  si  verificheranno  nei
prossimi anni, attesa un'eta' media di Laore leggermente  piu'  bassa
della media nazionale della P.A., con un danno, in primo luogo per  i
ricorrenti,  che  si  protrarra'  per  tutta  la  durata  della  vita
lavorativa e non potra' mai piu' essere risarcito. 
  Punto 5) 
    Stesso  ragionamento,  espongono  i  ricorrenti,  vale   per   la
distribuzione del monte ore previsto  per  straordinari  e  missioni:
anche in questo caso l'aumento del numero dei dipendenti (tra l'altro
inseriti nella fascia dove la retribuzione dell'ora di  straordinario
e' la piu' elevata) senza un contestuale aumento della dotazione (per
ora non prevista, anzi  e'  annunziata  una  ulteriore  decurtazione)
determinera' nuove  difficolta'  nello  svolgimento  delle  attivita'
dell'Agenzia Laore: i soggetti provenienti dall'Aras saranno  infatti
tutti impegnati in attivita' a supporto della zootecnia, ma  useranno
ore, mezzi e/o strumenti di lavoro per lo spostamento in agro, e  per
missioni, oggi previste anche  a  supporto  di  tutto  il  resto  del
comparto agricolo. Il rischio concreto e' dunque quello  di  incidere
negativamente  anche  sull'attivita'  che   i   ricorrenti   svolgono
attualmente, nonche' quello di bloccare  definitivamente  l'attivita'
di istituto fuori dal settore zootecnico. 
  Punto 6) 
    Nella maggior parte delle sedi individuate  per  la  collocazione
fisica dei tecnici Aras, si prospetta  la  trasformazione  di  stanze
singole in stanze doppie (e, a volte, triple), portando la superficie
a disposizione del singolo dipendente, e quindi in  primo  luogo  dei
ricorrenti, sotto la  soglia  minima  prevista  per  legge.  Problemi
analoghi  sono  previsti  anche  per   i   servizi   igienici.   Tali
problematiche, acuite dalla sperequazione relativa alle  «discutibili
modalita'  di  accesso  facilitato  e   riservato»   nella   Pubblica
amministrazione regionale,  previste  solo  per  i  dipendenti  Aras,
costituiscono un grave vulnus normativo  che,  oltre  a  discriminare
tutti  gli  altri  soggetti  che  legittimamente  possono  ambire   a
concorrere per una assunzione presso l'Amministrazione della  Regione
autonoma della Sardegna, lede gli interessi sia dei  ricorrenti,  sia
dei numerosi lavoratori che, nel pieno  rispetto  delle  norme,  sono
stati assunti ed operano da decenni all'interno dell'Agenzia Laore. 
    Con il secondo motivo i ricorrenti argomentano come segue. 
    Il bando in  questione  e'  stato  indetto  in  applicazione,  in
particolare, delle  seguenti,  specifiche  disposizioni  legislative,
oltre che delle altre richiamate negli atti impugnati: 
      art. 4, comma 1, legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37; 
      art. 9, legge regionale 18 giugno 2018, n. 21; 
      art. 1, comma 2, legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47; 
      art. 2, comma 40, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. 
    Inoltre, gli atti impugnati sono stati  emanati  in  forza  delle
norme teste' citate (art. 1, legge  regionale  n.  47/2018;  art.  2,
comma 40, legge regionale n.  3/2009;  art.  4,  legge  regionale  n.
37/2016),  nonche'  degli  atti  amministrativi  impugnati,   ed   in
particolare delle seguenti: legge regionale 18 giugno  2018,  n.  21;
legge  regionale  n.  47/2018;  legge  regionale  n.  3/2009;   legge
regionale n. 13/2006, in particolare l'art. 28, comma 1, lettera  f);
legge regionale n. 3/2008, in  particolare  l'art.  3,  comma  25,  e
l'art. 7, commi 8 e 9; legge  regionale  n.  31/1998  in  particolare
l'art. 15; legge regionale n. 18/2017, in particolare l'art. 1, comma
4. 
    A sua volta, l'Agenzia Laore, con l'impugnato bando: 
      a)   ha   indetto,   con    l'impugnata    determinazione    n.
161/11.10.2019, sensi  dell'art.  1,  comma  2,  legge  regionale  n.
47/2018,  apposito  Concorso  riservato  per  soli  titoli   a   fini
dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato nell'Agenzia  regionale
Laore, del personale  dell'Associazione  regionale  allevatori  della
Sardegna (Aras), la quale, fin dalla sua istituzione (legge regionale
n.  13/2006),  ha  svolto  attivita'  di  assistenza   tecnica   agli
imprenditori zootecnici in collegamento con l'Agenzia Laore; 
      b) ha precisato  che  detto  personale  avrebbe  dovuto  essere
«attualmente» in servizio presso l'Aras, e quindi non solo alla  data
del 31 dicembre 2006, ma anche al momento della indizione del  bando,
e aver prestato la propria attivita' lavorativa per almeno  tre  anni
nei servizi di assistenza tecnica a  favore  degli  allevatori  della
Sardegna, entro la data del 18 agosto 2009, data di entrata in vigore
della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Il bando  in  questione  -
emanato, in particolare, in applicazione dei citati: art. 1, comma 2,
legge regionale n. 47/2018; art. 2,  comma  40,  legge  regionale  n.
3/2009; art. 4, comma 1, legge regionale n. 37/2016; art. 9, comma 1,
legge regionale n. 21/2018, e  in  forza  di  tutti  gli  altri  atti
impugnati -  ha  indetto  un  concorso  per  soli  titoli,  riservato
esclusivamente al  personale  dell'Aras  -  Associazione  di  diritto
privato - a suo tempo assunto sulla base di atti di  diritto  privato
ed in assenza di qualsiasi concorso, tantomeno di carattere pubblico. 
    Ricordano i ricorrenti che, come gia' ha avuto modo di  affermare
ripetutamente  la  Corte   costituzionale,   il   concorso   pubblico
costituisce la forma generale ed ordinaria  di  reclutamento  per  il
pubblico impiego. E ancora: il concorso pubblico, previsto  dall'art.
97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria  di
reclutamento  per  il  pubblico   impiego,   in   quanto   meccanismo
strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione  e  ad  esso
puo'   derogarsi   solo   in   presenza   di   peculiari   situazioni
giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalita' che trova  il
suo limite nella necessita' di  garantire  il  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione  e  sempre  che  le  selezioni  non   siano
caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei
soggetti legittimati a parteciparvi (Corte costituzionale, 26 gennaio
2004, n. 34). 
    In via  subordinata,  pertanto,  i  ricorrenti  chiedono  che  la
disciplina legislativa e normativa suindicata (costituita:  dall'art.
1, commi 1, 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  8,  legge  regionale  n.  47/2018;
dall'art. 2, comma 40, legge regionale n. 3/2009; dall'art. 4,  comma
1, legge regionale n. 37/2016; dall'art. 9, comma 1, legge  regionale
n. 21/2018; dall'art. 1, legge regionale  n.  47/2018;  dall'art.  9,
legge regionale n. 21/2018, dalla legge regionale 18 giugno 2018,  n.
21; dalla legge  regionale  n.  47/2018;  dalla  legge  regionale  n.
3/2009; dalla legge regionale n. 13/2006, in particolare  l'art.  28,
comma 1, lettera f); dalla legge regionale n. 3/2008, in  particolare
l'art. 3, comma 25, e l'art. 7, commi 8 e 9; dalla legge regionale n.
31/1998 in particolare l'art. 15; dalla legge regionale  n.  18/2017,
in particolare l'art. 1, comma 4; da tutte le  altre  norme  comunque
presupposte, connesse e conseguenti a  quelle  teste'  specificamente
indicate) venga assoggettata al controllo della Corte costituzionale,
sussistendo  i  presupposti  sia  della  rilevanza,  sia  della   non
manifesta infondatezza delle loro illegittimita' costituzionale,  per
violazione  delle  norme  indicate  in  rubrica,   con   riserva   di
dettagliare, occorrendo, la richiesta suindicata. 
II.  Ai  fini  della  rilevanza  della  questione  il  Collegio  deve
esaminare le numerose eccezioni preliminari  sollevate  dalle  difese
della Regione Sardegna, di Laore e degli intervenienti ad opponendum. 
    Occorre fare ordine. 
    Partiamo dalle eccezioni sollevate dalla difesa regionale. 
    La regione eccepisce l'inammissibilita' del ricorso in  quanto  i
ricorrenti non hanno dato prova ne' di avere i titoli per  ambire  ad
occupare loro stessi, per primi, i posti messi a concorso (ovvero  in
ipotesi ad essi equivalenti) nella procedura impugnata, ne' tantomeno
di avere un interesse immediato, diretto ed effettivo a  caducare  la
contestata procedura selettiva e soprattutto le  leggi  regionali  in
argomento. 
    Inoltre, prosegue la difesa regionale, l'ampliamento dei posti in
pianta organica previsto dalla deliberazione della Giunta n. 7/36 non
e' neppure astrattamente funzionale e/o  incidentalmente  connesso  a
consentire una progressione  dei  dipendenti  gia'  in  ruolo  presso
l'Agenzia quanto  piuttosto,  solo  ed  esclusivamente  a  permettere
l'immissione in organico di personale avente competenze omogenee  con
le nuove attivita' fino ad ora espletate dall'Aras e fatte proprie da
Laore; e cio' con la logica conseguenza che l'annullamento degli atti
impugnati non avrebbe quale effetto automatico quello  di  consentire
ai ricorrenti un avanzamento (e/o migliori possibilita') di  carriera
giacche' la procedura impugnata e' conseguente al  fatto  che  l'ente
pubblico (regione e per essa Laore) si e' fatto carico di  assicurare
in proprio l'espletamento di servizi e funzioni  aggiuntive  rispetto
al passato. 
    Contraddittoria, rispetto alla pretesa cura dei propri  interessi
lamentata, appare  secondo  la  regione,  la  scelta  dei  dipendenti
dell'Agenzia di non aver contestato tempestivamente  la  delibera  di
Giunta n. 7/36 (al fine di  consentire  di  tener  conto  delle  loro
aspirazioni nella  redazione  del  successivo  Piano  del  fabbisogno
approvato in data 15 maggio 2019;  questo  pure  non  tempestivamente
contestato) e la precedente delibera n. 46/41 del  21  novembre  2012
(che prevedeva l'obbligo di inquadramento per il personale di cui  si
discute). 
    Quanto sopra ancor piu' ove si consideri che  il  Commissario  di
Laore, attraverso le deliberazioni n. 167 e n.  168  del  17  ottobre
2019, ha previsto non solo una selezione riservata ai soli  «interni»
ma anche  un  concorso  per  l'assunzione  di  ulteriori  venticinque
dipendenti (di cui diciassette in categoria D). 
    Veniamo quindi alle eccezioni sollevate dalla difesa di Laore. 
    Secondo la difesa di Laore il ricorso sarebbe  inammissibile  per
le seguenti ragioni. 
  1) Prima eccezione. 
    Il ricorso cumulativo non esonera dalla  verifica  delle  singole
posizioni  azionate  per  ogni  atto  impugnato  dai  ricorrenti.  La
determinazione n. 161/2019 impugnata e gli atti presupposti attengono
a procedure concorsuali per distinte categorie e profili. 
    La determinazione 161/2019 ha bandito la selezione per ottantasei
posti in categoria D, profilo veterinario; ottantasei posti D profilo
agronomi;  tre  posti  D  profilo  biologo;  un   posto   D   profilo
amministrativo; venti posti C profilo perito agrario; sette  posti  C
profilo tecnico di laboratorio; nove posti C profilo tecnico;  undici
posti C profilo amministrativo; quattro  posti  categoria  B  profilo
ausiliare. 
    Prosegue la difesa di Laore rilevando che l'esame  dell'interesse
al ricorso di ogni ricorrente va effettuato con riferimento ai titoli
posseduti da ognuno di essi, che non e' stato  indicato  nel  ricorso
collettivo,  mentre  ognuno  di  loro   avrebbe   dovuto   dimostrare
il proprio  interesse  al  ricorso,  illustrando  i  diversi   titoli
posseduti per la partecipazione alle singole selezioni impugnate. 
    Inoltre, tutte le questioni sollevate nel  ricorso  sul  presunto
pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire nella competizione per
gli  incarichi  di  coordinamento,  riservati  ai   soli   funzionari
dipendenti della categoria D,  con  l'ingresso  dei  dipendenti  Aras
nell'Agenzia Laore sarebbero pretestuose,  non  potendo  gli  attuali
ricorrenti  candidarsi  per  un  incarico  di  responsabilita',   non
appartenendo a tale categoria e due di loro non avendo i  titoli  per
accedere alla categoria D. 
  2) Seconda eccezione. 
    Il ricorso sarebbe anche tardivo. 
    La determinazione n. 161/2019 di approvazione  del  bando,  oltre
alla pubblicazione sul Buras in data 24 ottobre 2019, parte  III,  n.
46, e' stata pubblicata  nel  sito  www.sardegnaagricoltura.it  (piu'
precisamente nella sezione bandi e concorsi e  nella  sezione  Atti),
nonche' nella rete telematica interna, come  risulta  indicato  negli
stessi atti. 
    Le determinazioni presupposte, anch'esse impugnate, vale  a  dire
le determinazioni n. 61/2019, 95/2019 e 107/2019, rispettivamente  di
marzo e  maggio  e  giugno  2019,  sono  state  pubblicate  sul  sito
www.sardegnaagricoltura.it che per l'Agenzia costituisce  albo  delle
pubblicazioni e sul sito intranet della Agenzia. 
    L'Agenzia possiede una Raccolta cartacea delle determinazioni che
viene predisposta contestualmente al caricamento delle determinazioni
sul programma informatico, il quale assegna un numero e una  data  di
repertorio. Numero e data di repertorio vengono inserite sia sul file
della determinazione che sul cartaceo. 
    Successivamente l'operatore, nel programma informatico,  utilizza
il tasto denominato «pubblicazione» che in automatico  provvede  alla
pubblicazione       della       determinazione        nel        sito
www.sardegnaagricoltura.it sezione Atti. 
    In questo modo alla raccolta  cartacea  delle  determinazioni  si
accompagna nello stesso momento la formazione  dell'albo  informatico
delle pubblicazioni su internet, in ossequio alla legge n. 69 del  18
giugno 2009, la quale riconosce l'effetto di pubblicita' legale  agli
atti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici  sui  propri  siti
informatici. 
    Sulla base delle disposizioni dell'art. 32, comma 1  della  legge
n. 69/2009, come modificate dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, a
partire dal 1°  gennaio  2011  le  pubblicita'  effettuate  in  forma
cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale. Da quella  data  la
raccolta   cartacea   dei   provvedimenti   originali   deve   essere
accompagnata dalla pubblicazione degli stessi sul sito internet della
Amministrazione. 
    Con riferimento ai bandi di gara e  alle  procedure  ad  evidenza
pubblica, oltre ai bilanci delle amministrazioni, dal 1° gennaio 2013
gli  obblighi  di  pubblicita'  legale  sono  assolti  esclusivamente
mediante la pubblicazione on-line sul  sito  istituzionale,  in  base
all'art. 54 del codice della Amministrazione digitale, ferma restando
la conservazione di un documento originale cartaceo,  detenuto  nella
raccolta delle determinazioni della Agenzia. 
    La determinazione n. 61 del 12 marzo 2019 e' stata pubblicata  in
data 30 maggio 2019; la determinazione n. 95 del 15  maggio  2019  e'
stata pubblicata il 29 maggio 2019; la determinazione n.  107  del  7
giugno 2019 e' stata pubblicata il 18 luglio 2019. 
    Di conseguenza l'impugnazione degli atti presupposti, secondo  la
difesa di Laore e' tardiva. 
  3) Terza eccezione. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse. 
    Il richiesto annullamento del bando di  concorso  previsto  dalla
legge regionale n. 47/2018, riservato e pubblico,  e/o  della  stessa
legge regionale produrrebbe non gia' l'aumento, ma l'azzeramento  dei
posti destinati alle selezioni per le progressioni  di  carriera  del
personale interno. 
    Dunque, sostiene Laore, con il presente ricorso i ricorrenti  non
ottengono il bene della vita sperato, vale  a  dire  la  progressione
della carriera, in categoria D e/o in C. La possibilita' di selezioni
interne  per  la  progressione  fra  le  aree  prevista  dalla  legge
regionale n. 18/2017  (e  dal  decreto  legislativo  n.  75/2017)  e'
infatti temporanea e si esaurisce nel 2020, senza garanzia  che  tale
possibilita' sia estesa ad anni futuri. 
    Cio' conferma la mancanza di interesse  al  ricorso.  Qualora  lo
stesso fosse accolto, infatti, si esaurirebbe la  finestra  temporale
utile per bandire e  concludere  nuove  procedure  selettive  per  la
progressione tra aree del personale di ruolo gia'  in  servizio,  che
potrebbe percio' confidare unicamente nella possibilita'  consistente
nella riserva del 20% dei posti banditi in eventuali futuri  concorsi
pubblici, sottoponendosi alle  ben  piu'  selettive  prove  (comprese
preselezioni e prove scritte) previste per questi. 
    Veniamo alle eccezioni sollevate dall'interveniente ad opponendum
Naitana Paola. 
  1) Prima eccezione. 
    L'interveniente Paola Naitana solleva anzitutto una eccezione  di
inammissibilita' del ricorso  per  carenza  di  interesse  del  tutto
analoga alla prima delle eccezioni sollevate dalla difesa di Laore. 
    Vediamola, comunque, anche perche' le argomentazioni  a  sostegno
della eccezione di inammissibilita' del ricorso sono  particolarmente
circostanziate. 
    Anche la difesa di Paola Naitana precisa che, sebbene banditi con
un'unica determinazione del Commissario straordinario di Aras (la  n.
161 dell'11 ottobre 2019), ci troviamo davanti a concorsi diversi per
distinte  categorie  (D,  C  e  B)  e  professionalita'  (veterinari,
agronomi, biologi, amministrativi per la categoria D; periti  agrari,
tecnici di laboratorio, tecnici, amministrativi per la  categoria  C;
Ausiliari per la categoria B), cosa che dara' luogo,  ovviamente,  ad
altrettante distinte  procedure  di  valutazione  di  titoli  e  alla
formazione di distinte graduatorie (art. 8 del bando). 
    Ne consegue che la valutazione dell'interesse al  ricorso  andra'
individuata  non  tout  court  in  relazione  al  concorso  nel   suo
complesso, ma in relazione  ai  «singoli»  concorsi  banditi  con  la
determinazione 161 sopra citata in relazione sia alla  categoria  che
alla professionalita'. 
    Ma qui l'interveniente argomenta piu' dettagliatamente. 
    Rileva infatti che il ricorrente Priamo Carboni e  la  ricorrente
Virginia Corongiu sono entrambi inquadrati nella categoria C; il sig.
Carboni non e' in possesso di alcun diploma di  laurea,  la  dott.ssa
Corongiu e' in possesso di laurea triennale in scienze  e  tecnologie
erboristiche (classe di laurea  L  29)  che  non  costituisce  titolo
valido per l'ammissione a posti di  funzionario  tecnico  veterinario
categoria D. 
    Ne consegue che entrambi non subiscono alcuna  lesione  dall'atto
impugnato ne' hanno alcun interesse attuale e concreto da far  valere
in questo giudizio quantomeno in relazione al concorso per i posti di
categoria D relativamente alla figura  professionale  di  funzionario
veterinario di cui alla determinazione 161 dell'11 ottobre  2019  del
Commissario straordinario di Aras. 
    Il sig. Gianfranco Giuseppe Milia e' inquadrato nella categoria B
per cui non subisce alcuna lesione ne' ha alcun interesse  attuale  e
concreto da far valere in questo giudizio quantomeno in relazione  al
concorso per i posti di categoria D di cui  alla  determinazione  161
dell'11 ottobre 2019 del Commissario straordinario di Aras. 
  2) Seconda eccezione. 
    La determinazione 167/2019 ha indetto le procedure selettive  per
la progressione fra aree riservata al personale di ruolo dell'Agenzia
Laore per l'accesso alle categorie D e C mettendo a selezione quattro
posti di categoria D e un posto di categoria C. 
    A prescindere dalla carenza di interesse di cui si  e'  detto  al
precedente punto 1), la mancata impugnazione del bando di concorso di
cui alla citata determinazione 167/2019 rende altresi'  inammissibile
il  presente  ricorso  ancora  sotto  il  profilo  della  carenza  di
interesse  non  avendo  i  ricorrenti  impugnato  (e  quindi  facendo
acquiescenza) la  determina  che  limitava  i  posti  riservati  alla
selezione interna a soli quattro posti per la categoria D e uno  solo
posto per la categoria C. 
    L'interesse dei ricorrenti all'annullamento della  determinazione
161/2019 (concorso riservato al personale Aras) sussiste, secondo  la
difesa di Paola Naitana in quanto gli stessi abbiano  contestualmente
impugnato anche la determinazione 167/2019  sotto  il  profilo  della
mancata messa a loro disposizione di quei (o alcuni di quei) posti  e
la limitazione della selezione  ai  soli  cinque  posti  (quattro  di
categoria D e uno di categoria C) di cui sopra. 
  3) Terza e quarta eccezione. 
    Anche per la difesa  dell'interveniente  Naitana  il  ricorso  e'
tardivo. 
    Terza e quarta eccezione sono, in sostanza, analoghe alla seconda
eccezione sollevata dalla difesa di Laore. 
  4) Quinta eccezione. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di  interesse  sotto
ulteriore profilo. 
    In base al disposto delle leggi regionali 7 agosto  2009,  n.  3,
art. 2, comma 40, 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 3 e 20 dicembre
2018, n. 47 e, come emerge dalle deliberazioni della giunta regionale
nn. 46/41 del 21 novembre 2012 e 7/36 del 12 febbraio 2019,  i  posti
messi  a  concorso  di  cui  alla  determinazione   del   Commissario
straordinario di  Laore  n.  161  dell'11  ottobre  2019  sono  stati
previsti nella Pianta organica di Laore al fine dell'attribuzione  (e
in stretta correlazione  alla  medesima  attribuzione)  alla  Agenzia
stessa delle funzioni precedentemente svolte per  oltre  trenta  anni
dall'Aras. 
    Laore dovra' infatti erogare  direttamente  l'assistenza  tecnica
agli imprenditori zootecnici di cui all'art.  15,  lettera  a)  della
legge regionale 13 del 2006 e  svolgere  le  corrispondenti  funzioni
mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40,  della  legge  regionale
3/2009 e cioe' mediante  l'assunzione  a  mezzo  di  prove  selettive
concorsuali per soli titoli del personale dipendente dell'Aras. 
    Si consideri ad esempio che nella Pianta organica di Laore non vi
sono funzionari tecnici veterinari - di categoria D. 
    Si  tratta,  quindi,  di  posti   strettamente   vincolati   allo
svolgimento delle predette funzioni  e  alla  presenza  del  previsto
personale (che non potrebbero essere  altrimenti  svolte  da  Laore).
Cio' emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dei commi 4, 5, 6, 7
e 8 dell'art. 1 della legge regionale 47/18  che  regolano  la  parte
economica e finanziaria dell'operazione  ed  evidenziano  la  stretta
correlazione  dello  stanziamento  e  dell'aumento  della   capacita'
assunzionale  dell'Agenzia  Laore  con  l'attribuzione  delle   nuove
funzioni e l'assunzione tramite concorso riservato del  personale  di
Aras. 
    Valga la considerazione che le predette  funzioni  di  assistenza
agli imprenditori zootecnici attualmente continuano ad essere  svolte
dai dipendenti Aras benche' l'ente sia in liquidazione e le  funzioni
siano gia' state attribuite a Laore dall'art. l, comma 2 della citata
legge regionale 47/18. 
    Ne consegue che i posti previsti in pianta organica e di cui alla
determinazione 161/2019 citata non sono, pertanto  «disponibili»  per
gli attuali dipendenti e che qualora venisse  annullato  il  concorso
indetto con la determinazione 161/2019 nessun vantaggio in termini di
posti resi disponibili nella  pianta  organica  di  Laort  potrebbero
ottenere i ricorrenti. 
    Identiche  eccezioni  fin  qui  descritte  sono  state  sollevate
dall'interveniente Fronteddu Pierina. 
    Vediamo le  eccezioni  preliminari  sollevate  dall'interveniente
Marcali Umberto. 
  1) Prima eccezione. 
    La  prima  eccezione,  volta  ad  ottenere  una  declaratoria  di
irricevibilita' del ricorso e' sovrapponibile alla seconda  eccezione
proposta da Laore e alla terza e quarta proposta da Naitana  Paola  e
Fronteddu Pierina. 
    Un profilo e' pero' differente. 
    La difesa di Marcoli Umberto argomenta, citando a supporto  anche
significativa giurisprudenza, nel  senso  che  la  pubblicazione  dei
provvedimenti all'albo dell'ente e' utile al fine  far  decorrere  il
termine per impugnare nei confronti dei dipendenti. 
  2) Seconda eccezione. 
    I ricorrenti hanno  ancora  la  possibilita'  di  partecipare  al
concorso pubblico, per l'assunzione  di  ben  venticinque  dipendenti
(diciassette  in  categoria  D)  indetto   con   determinazione   del
Commissario straordinario di Laore n. 168/2019, ovvero alla selezione
riservata agli «interni», indetta con deliberazione  del  Commissario
Laore n. 167 del 17 ottobre 2019. 
    Allo stato, pertanto, essi non avrebbero un interesse  attuale  e
concreto alla proposizione dell'impugnazione. 
  3) Terza eccezione. 
    L'interveniente Marcoli solleva eccezione di carenza di interesse
e legittimazione argomentata come segue. 
    Per fondare il proprio interesse ad agire, i ricorrenti affermano
di essere  «attualmente  inquadrati  in  categorie  dirigenziali,  in
possesso dei titoli previsti dalla competente disciplina giuridica  e
contrattuale,  hanno  un  legittimo  e  considerevole  interesse   ad
accedere alle categorie superiori....» (cosi,  ricorso,  pag.  5,  in
fine e inizio di pag. 6). 
    Afferma l'interveniente, che se fosse vero che i ricorrenti  sono
tutti dirigenti, sicuramente essi non avrebbero nessun  interesse  ad
impugnare il bando indetto da Laore per l'assunzione di personale non
dirigenziale. Dubita, quindi, che i  ricorrenti  siano  dirigenti.  E
dubita e contesta  che  essi  possiedano  il  titolo  di  studio  per
accedere ai posti oggetto di concorso. 
  4) Quarta eccezione. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di  interesse  sotto
differente profilo. 
    L'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ha
espressamente previsto  l'assunzione  da  parte  di  Laore  degli  ex
dipendenti di A.R.A.S., mediante una apposita  procedura  concorsuale
ed ha anche previsto le risorse destinate,  appunto,  non  gia'  alla
generica   provvista   di   personale,   ma   a   quella   assunzione
specificamente individuata. 
    L'art.  1  della  legge  regionale   n.   47/2018   ha   disposto
l'attuazione di quanto gia' previsto  dal  menzionato  art.  2  della
legge regionale  n.  3/2009,  utilizzando  le  risorse  «a  tal  fine
destinate». Ha, anzi, ancor piu' confermato che le  risorse  indicate
vengono attribuite a Laore ed e' conseguentemente e  correlativamente
ridotto   l'apporto   finanziario   ad   A.R.A.S.   La    conseguente
deliberazione della giunta regionale n. 7/36 del  12  febbraio  2019,
afferma esplicitamente che le nuove  assunzioni  sono  in  deroga  ai
«vigenti  limiti»  assunzionali,  proprio  per  l'eccezionalita'  del
contesto in cui si inseriscono (doc. n. 9, 1°  pagina,  13^  riga)  e
sono state possibili in base alle risorse  rese  disponibili  con  le
menzionate disposizioni di legge. 
    Infine, anche le determinazioni del direttore generale  di  Laore
n. 61 del 12 marzo 2019 e n. 95 del 15 maggio 2019, che approvano  il
Piano   triennale   del   fabbisogno   del    personale,    affermano
esplicitamente che le assunzioni sono  state  possibili  in  funzione
delle risorse eccezionalmente riconosciute dalla Regione Sardegna, ai
sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2018 e  che  le  stesse
risorse sono vincolate alle  assunzioni  previste  nell'ambito  della
riforma sopra descritta (doc. n. 13, pag. 2, penultimo paragrafo). 
    In definitiva, secondo l'interveniente,  dall'esame  di  tutti  i
menzionati documenti e dai provvedimenti impugnati emerge chiaramente
che il grande numero di assunzioni attuato e'  stato  possibile  solo
derogando agli ordinari limiti assunzionali e usufruendo di  speciali
risorse economiche a destinazione vincolata. Ed il vincolo ha,  quale
destinazione espressa, l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2
della  legge  regionale  n.  3/2009,  che  e'  stata   data   con   i
provvedimenti impugnati. 
    Quindi, se vengono meno tali condizioni e, cioe', vengono seguite
modalita' di assunzione diverse, le risorse e le deroghe  concesse  e
concordate anche a livello ministeriale vengono anch'esse  meno,  con
conseguente impossibilita' di procedere alle assunzioni. 
    I ricorrenti, pertanto, non hanno nessun interesse a censurare le
modalita' con cui e' stata prevista l'assunzione degli ex  dipendenti
di A.R.A.S., poiche', se si dovesse ricorrere  a  diverse  modalita',
non sarebbe rispettato il vincolo apposto alle risorse  utilizzate  e
verrebbero meno le condizioni per usufruire delle deroghe  ai  limiti
assunzionali. Ed insomma, non si farebbe nessun concorso. 
    E non sarebbe neanche possibile proseguire con la sola  procedura
riservata ai dipendenti di  Laore.  Anche  quelle  progressioni  sono
state indette in vista della nuova assunzione  per  i  dipendenti  di
A.R.A.S. Si legge, in particolare, nella deliberazione  della  giunta
regionale n. 7/36 del 12 febbraio 2019, che «devono essere  presi  in
considerazione anche i maggiori fabbisogni  di  personale  tecnico  e
amministrativo necessari per  sopperire  ai  conseguenti  adeguamenti
organizzativi  e  gestionali  derivanti  dalle  suddette   assunzioni
straordinarie per il coordinamento delle attivita' di  assistenza  al
comparto zootecnico e l'aggravio del carico di lavoro  relativo  alla
gestione del personale, all'adeguamento delle  attrezzature  e  delle
postazioni  di  lavoro  e  alla  sicurezza  dei  lavoratori,  stimato
ulteriori cinque unita'  lavorative»  (doc.  n.  9,  pag.  2,  ultimo
paragrafo). 
    Insomma, secondo l'interveniente, delle due  l'una:  o  si  fanno
tutte le assunzioni cosi come sono  state  previste  nel  bando  oggi
impugnato o non se ne fa nessuna. 
    Ed  i  ricorrenti  non  hanno  nessun  interesse   alla   seconda
alternativa. 
    Di qui l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse. 
    Veniamo  alle  eccezioni  sollevate  dagli   intervenienti   Ibba
Osvaldo, Lai Giuseppe, Simbula Rita. 
  1) Prima eccezione. 
    Si tratta della medesima eccezione sollevata da Laore, da Naitana
Paola e da Fronteddu Pierina (la prima eccezione per tutti e  tre)  e
da Marcoli Umberto (la terza eccezione). 
    Anche in questo caso occorre fare alcune precisazioni poiche'  la
difesa degli  intervenienti  Ibba,  Lai  e  Simbula  argomenta  molto
dettagliatamente l'eccezione. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile per  difetto  di  legittimazione
e/o di interesse ad agire. 
    I ricorrenti hanno impugnato la  determinazione  del  Commissario
straordinario di Laore n. 161 dell'11 ottobre 2019. La determinazione
contiene in realta'  tre  autonome  procedure  concorsuali,  come  si
evince dalla previsione di graduatorie finali distinte per  categorie
e  per  professionalita':  una  finalizzata   all'assunzione   presso
l'Agenzia  regionale  Laore  di  complessive centosettantasei  unita'
lavorative da inquadrare in categoria D, livello  economico  1  -  di
cui ottantasei  per   la   qualifica   di   Funzionario   tecnico   -
veterinario; ottantasei  per  quella   di   Funzionario   tecnico   -
agronomo; tre per la qualifica di Funzionario tecnico - biologo e uno
per  quella  di  Funzionario  amministrativo   -;   altra   procedura
concorsuale indetta con l'avversata determinazione e'  invece  quella
diretta all'assunzione di complessive quarantasette unita' lavorative
da inquadrare nella categoria C,  livello  economico  1;  una  terza,
all'assunzione di un assistente, categoria B. 
    I  ricorrenti  -   dei   quali   si   predica,   per   tutti   ed
indistintamente, la qualifica di «agronomi/veterinari» (cfr. pag.  3,
ultima riga, del ricorso introduttivo) -  non  possiedono,  affermano
gli intervenienti, i titoli necessari per l'accesso alla categoria D. 
    Piu' in dettaglio, Carboni Priamo e  Milia  Gianfranco  Giuseppe,
non vantano alcun diploma di laurea, neppure triennale, per l'accesso
alla categoria D; il titolo di studio posseduto da Corongiu  Virginia
- laurea in scienze  e  tecnologie  erboristiche  -  appartiene  alla
classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (L29),  che
nulla ha  a  che  vedere  con  la  classe  delle  lauree  in  scienze
biologiche (L13) o veterinarie (LM  42)  previste  dal  concorso  per
l'accesso alla categoria D; ne'  tale  titolo  rientra  nella  classe
delle lauree  in  scienze  agrarie  o  equipollenti,  che  consentono
l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alle sezioni A  o  B
dell'albo dei dottori agronomi e forestali, come previsto  dalla  lex
specialis. 
    L'annullamento   del   provvedimento   impugnato,   dunque,   non
consentirebbe ai ricorrenti di accedere ai posti messi a concorso. 
  2) Seconda eccezione. 
    Il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto differente profilo. 
    Affermano gli intervenienti Ibba, Lai e  Simbula  che  il  nucleo
centrale delle  censure  dei  ricorrenti  si  incentra  sull'asserita
violazione  della  regola  del  pubblico  concorso  in  ragione   del
carattere interamente «riservato» di quest'ultimo. 
    Il concorso in questione e'  stato  preceduto  da  un  necessario
ampliamento della dotazione organica di Laore e  del  relativo  piano
del fabbisogno di personale, in funzione ed in vista  dell'attuazione
dell'art. 1, comma 2, legge regionale n. 47/2018 (cfr.  deliberazione
G.R. n. 7/36 del  12  febbraio  2019,  doc.  6,  e  allegato  1  alla
determinazione del direttore generale Laore n. 95 del 15 maggio  019,
doc. 7). 
    Cio' significa che i posti totali previsti per  la  categoria  D,
pari a centosettantasei, sono stati: istituiti ed  hanno  ragione  di
esistere esclusivamente in previsione dell'assunzione  del  personale
Aras, con  l'ovvia  conseguenza  che  l'invocato  annullamento  della
procedura concorsuale impugnata non determinerebbe  la  «liberazione»
di posti «occupabili» da altri aspiranti. 
    Detto  in  altri  termini,  la  caducazione  del   concorso   non
produrrebbe l'effetto di consentire un  ampliamento  del  numero  dei
posti  da  ricoprire  con  le  progressioni  professionali,  i  quali
resterebbero comunque, per la categoria D, in misura pari a  quattro,
come previsto nel Piano del fabbisogno approvato  con  determinazione
D.G. Laore n. 95 del 15 maggio 2019. 
    La doglianza relativa alla restrizione dei soggetti legittimati a
partecipare al concorso in questione  avrebbe  dovuto  accompagnarsi,
secondo gli intervenienti,  alla  contestuale  impugnazione  sia  del
bando indetto con determinazione  del  Commissario  straordinario  di
Laore n. 168 del 17 ottobre 2019, nella parte in cui prevede  per  il
livello economico iniziale della categoria D,  un  numero  di  posti,
pari  a  diciassette,  ritenuto  evidentemente  non   sufficiente   a
garantire l'adeguato accesso dall'esterno; sia del bando indetto  con
determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 167  del  17
ottobre 2019, nella parte in cui  riserva  al  personale  interno  un
numero di posti, pari a quattro, che  nella  complessiva  valutazione
dell'operato dell'Amministrazione, si assume lesivo dell'interesse ad
ottenere l'auspicato inquadramento nella categoria D. 
    Proseguono  gli  intervenienti  affermando   che   l'impugnazione
«congiunta», risultava strettamente funzionale  alla  concentrazione,
in  un'unica  delibazione,   dell'apprezzamento   della   correttezza
dell'azione amministrativa nel suo complesso, in vista dell'interesse
finale all'annullamento del bando. 
    I ricorrenti hanno invece impugnato la  sola  determinazione  del
Commissario straordinario di Laore n. 161 del 17 ottobre 2019, con la
conseguenza che il  relativo  annullamento  non  comporterebbe  alcun
«riequilibrio» in favore dei dipendenti Laore. 
    Restano da vedere  le  eccezioni  sollevate  dalla  interveniente
Sollai Igina. 
  1) Prima eccezione. 
    Il ricorso sarebbe irricevibile. 
    L'eccezione e' analoga all'eccezione di  tardivita'  del  ricorso
sollevata dalla difesa di Laore (seconda eccezione di Laore). 
  2) Seconda eccezione. 
    Anche  la  difesa  di  Sollai  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso posto che i ricorrenti non hanno in alcun modo documentato se
e quali titoli di studio e di  carriera  essi  possiedano  per  poter
accedere (in ipotesi) ai posti messi a concorso, alla luce dei titoli
richiesti. 
  3) Terza eccezione. 
    Il  ricorso  e'  inammissibile  anche  perche'  nessuna  utilita'
potrebbero  i  ricorrenti  ricavare  dall'annullamento  del  concorso
riservato impugnato, giacche' i relativi posti sono stati istituiti e
finanziati con apposite disposizioni di legge regionale, puntualmente
citate negli atti e provvedimenti impugnati; in caso di  annullamento
deriverebbe l'irrimediabile venir  meno  sia  dei  duecentoventisette
posti, sia del relativo finanziamento, che ha espressamente carattere
vincolato. 
  4) Quarta eccezione. 
    Il ricorso  e'  inammissibile  anche  perche'  i  ricorrenti  non
possono dolersi che non siano  stati  loro  messi  a  disposizione  i
duecentoventisette posti di cui si tratta, e neppure alcuna parte  di
essi, giacche' non hanno impugnato - con la specifica  censura  della
(presunta) illegittima  insufficienza  numerica  dei  posti  messi  a
concorso - i contestualmente banditi concorsi per quattro  funzionari
categoria D1 e un istruttore  categoria  C1  riservati  al  personale
Laore, bandito con determinazione del direttore generale di Laore  n.
167 del 17 ottobre 2019, e per diciassette funzionari  categoria  D1,
otto istruttori categoria  C1  e  quattro  assistenti  categoria  C1,
bandito con determinazione del direttore generale di Laore n. 168 del
17 ottobre 2019, dei  quali  e'  stato  dato  avviso  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, parte III, n. 46 del
24 ottobre 2019, nella stessa pag. 7 di tale numero del B.U.R.A.S. in
cui e' stato dato avviso del concorso riservato ai dipendenti Aras. 
II.1.  Le  eccezioni   cosi'   esposte   possono   essere   esaminate
raggruppandole. 
    Analizziamo il primo gruppo di eccezioni secondo cui  il  ricorso
sarebbe irricevibile. 
    L'eccezione e' infondata. 
    L'art. 41, comma 2, c.p.a. dispone  che:  «Qualora  sia  proposta
azione di annullamento il ricorso dev'essere notificato,  a  pena  di
decadenza, ... entro il  termine  previsto  dalla  legge,  decorrente
dalla notificazione, comunicazione o piena  conoscenza,  ovvero,  per
gli atti di cui non sia richiesta la notificazione  individuale,  dal
giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa e'
sia prevista dalla legge in base alla legge». Nel caso di  specie  la
pubblicazione delle impugnate delibere non era idonea a far decorrere
il termine d'impugnazione (in questo senso, cons. Stato, sez. III, 20
ottobre 2010,  n.  1043).  Cio'  senza  contare  che  in  base  a  un
orientamento giurisprudenziale piu' rigoroso la pubblicazione  di  un
atto amministrativo puo' ritenersi rilevante ai fini del decorso  del
termine di impugnazione soltanto se la legge che  la  prevede,  quale
forma  di  pubblicita'/notizia,  vi  riconnetta  espressamente   tale
effetto. La  riferita  opzione  ermeneutica,  muove  dal  presupposto
secondo cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta
di leggi ovvero mediante esposizione in albi  o  bacheche  si  rivela
modalita' idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di
conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente  interessati;  di
guisa  che  soltanto  quando  la  legge,  per  soddisfare  specifiche
finalita' di speditezza procedimentale,  preveda  tale  modalita'  di
integrazione dell'efficacia  dell'atto  in  congiunzione  all'effetto
specifico del decorso del  termine  di  impugnazione,  la  conoscenza
legale dell'atto  puo'  senz'altro  ritenersi  compiuta  con  la  sua
pubblicazione (cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843). 
    Giova puntualizzare che nessun argomento contrario  alle  esposte
conclusioni puo' trarsi dell'art. 32 della legge 18 giugno  2009,  n.
69 secondo cui «A far data dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati» (comma 1). 
    Tale norma si limita, infatti, a  disciplinare  le  modalita'  di
pubblicazione,  rinviando  alle  specifiche  norme  di  settore   per
l'individuazione degli atti da pubblicare (cosi', cons.  Stato,  sez.
VI, 28 ottobre 2019, n. 7371 e T.A.R. Piemonte, sez. II,  22  gennaio
2020, n. 60). 
II.2. Analizziamo quindi l'eccezione secondo cui il  ricorso  sarebbe
inammissibile perche' proposto collettivamente e cumulativamente. 
    Occorre  rammentare  che,  in  via   eccezionale,   puo'   essere
riconosciuta  a  piu'  soggetti  la  facolta'  di  impugnare  insieme
(ricorso collettivo) un provvedimento amministrativo  soltanto  nelle
ipotesi in cui gli interessi fatti  valere  non  siano  divergenti  e
contrastanti tra loro al momento dell'impugnativa, in modo  tale  che
l'eventuale  accoglimento  del  ricorso,  pur  fondato  sugli  stessi
motivi, non torni a vantaggio di uno e a  danno  di  altro;  ai  fini
dell'ammissibilita' del ricorso collettivo, occorre che: 
      a) i provvedimenti impugnati siano identici; 
      b) i provvedimenti impugnati vengano censurati per  i  medesimi
motivi; 
      c) non  sussistano  divergenze  di  interessi  fra  i  soggetti
ricorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez.  III,  4  maggio  2020,  n.
4629, Cons. St., sez. III, 8 luglio 2015, n.  3426;  id.,  25  giugno
2019, n. 4363; id., 15 luglio 2019, n. 4926; Cons. St., ad. plen., 27
aprile 2015, n. 5; Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277;  id.,
27 gennaio 2014, n. 398; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 luglio 2019,
n. 8709). 
    Piu' nello specifico, e' noto che nel processo amministrativo  la
proposizione  del  ricorso  collettivo  rappresenta  una  deroga   al
principio generale secondo il  quale  ogni  domanda,  fondata  su  un
interesse legittimo all'emanazione o alla non emanazione di  un  dato
provvedimento   e   sottoposta   alla   valutazione    del    giudice
amministrativo, deve  essere  proposta  dal  singolo  titolare  della
situazione soggettiva con separata azione,  sicche'  la  deroga  puo'
ritenersi ammissibile solo nel concorso di una duplice condizione,  e
cioe' che non sia ravvisabile alcun  conflitto  di  interessi  fra  i
ricorrenti e che le posizioni dei suddetti  soggetti  siano  omogenee
fra  di  loro  con riferimento  sia  al  petitum  azionato  sia  alle
doglianze  dedotte,  si'  da  poter  ragionevolmente  considerare  la
pluralita'  dei  ricorrenti  un'unica  parte   processuale,   neppure
soggettivamente complessa (da ultimo, tra le  altre,  T.A.R.  Puglia,
Bari, sez. II, 5 maggio 2020, n. 628). 
    Nel caso che qui occupa il Collegio non sussiste alcun  conflitto
tra le posizioni dei ricorrenti che hanno  le  medesime  posizioni  e
hanno impugnato gli stessi atti con identiche censure. Il bene  della
vita cui aspirano e' identico e il ricorso e' quindi ammissibile. 
II.3. Veniamo al gruppo di eccezioni piu' folto. Quello  secondo  cui
il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse. 
    Anche queste eccezioni sono infondate. 
    E'  noto  che  nell'ordinamento  vigente  il  concorso   pubblico
costituisce  la  modalita'  ordinaria  di  accesso  nei  ruoli  delle
Pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi  costituzionali
di  uguaglianza   (art.   3   della   Costituzione)   ed   i   canoni
d'imparzialita' e buon andamento (art. 97, della  Costituzione),  con
la conseguenza che i concorsi interni sono da  considerare  eccezione
al principio dell'ammissione in servizio per il tramite del  pubblico
concorso e anche la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al
predetto principio deve essere delimitata in senso rigoroso,  potendo
tali deroghe considerarsi legittime soltanto quando siano  funzionali
al buon andamento dell'Amministrazione e ricorrano altresi' peculiari
e   straordinarie   esigenze   di   interesse   pubblico   idonee   a
giustificarle;  al  principio  del  concorso  pubblico  deve   quindi
riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da  non  includere
soltanto  le  ipotesi  di  assunzione  di  soggetti   precedentemente
estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche  i  casi  di  nuovo
inquadramento  di  dipendenti  gia'   in   servizio   e   quelli   di
trasformazione di rapporti non di ruolo, e non istaurati  ab  origine
mediante concorso, in rapporti  di  ruolo,  il  che  implica  che  la
valutazione  delle  necessita'  eccezionali,  tali  da  escludere  il
ricorso alle procedure ordinarie, puo' essere  giustificata  solo  in
collegamento  con  altre  esigenze  di  pari   rango   costituzionale
(Consiglio di Stato sez. V, 7 settembre 2015, n. 4139). 
    L'interesse ad agire,  richiesto  dall'art.  100  del  codice  di
procedura  civile,  (quale  presupposto  processuale,  o   condizione
preliminare dell'azione) comporta un'indagine  diretta  ad  accertare
l'idoneita' della pronuncia richiesta a  spiegare  un  effetto  utile
alla parte istante, e va,  pertanto,  escluso  nei  casi  in  cui  la
decisione  invocata  risulterebbe  priva  di  effetti  giuridicamente
apprezzabili, agli effetti  delle  situazioni  soggettive  dedotte  a
sostegno dell'azione. Nello specifico caso di concorsi,  il  giudice,
in materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in occasione  di
controversie  aventi  ad  oggetto  selezioni  pubbliche,   non   puo'
prescindere da un tale  momento  conoscitivo,  con  riferimento  alla
posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le
cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo  dichiarare
inammissibile il  gravame  solo  laddove  all'esito  della  verifica,
risulti con certezza che la parte ricorrente non avrebbe utilita'  in
caso di accoglimento del ricorso. 
    Andiamo ancora piu' nel dettaglio. 
    E' noto che le norme sul processo amministrativo non  contenevano
una disposizione espressa sull'interesse a ricorrere: l'art. 24 della
legge «Crispi» e poi l'art. 26 del testo unico del 1924 si limitavano
a prevedere che il Consiglio di Stato  decidesse  su  ricorsi  aventi
«per oggetto un interesse di individui o di enti  morali  giuridici»,
ma  tale  affermazione  e'  tradizionalmente  letta   come   riferita
all'interesse  sostanziale,  ossia   all'interesse   leso   dall'atto
amministrativo impugnato. 
    Dottrina e  giurisprudenza  si  sono  pero'  sempre  orientate  a
ravvisare nell'art. 100 del codice di procedura civile  un  principio
generale del nostro diritto processuale, valevole  dunque  anche  per
l'ambito del diritto amministrativo, secondo il  quale  per  proporre
l'azione occorre avere interesse. 
    Si trova cosi comunemente affermato che all'interesse sostanziale
si  deve  affiancare,  quale  condizione  dell'azione,  un  interesse
processuale, inteso come utilita' che  il  soggetto  ricorrente  puo'
ritrarre dall'esperimento del rimedio giudiziario. 
    La conclusione tradizionale relativa all'applicabilita' dell'art.
100 del codice di procedura civile trova una sua piena conferma nella
esistenza dell'art. 39, comma 1, c.p.a. 
    Tale interesse deve essere personale, attuale e concreto  e  deve
sussistere al momento della proposizione del ricorso e fino alla  sua
decisione. 
    L'interesse  ad  agire  deve  essere  indagato  dal  giudice   in
concreto,  azione  per  azione,  in  relazione   all'utilita'   della
pronuncia giudiziale. 
    Nel  processo   amministrativo   l'interesse   a   ricorrere   e'
caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che  qualificano
l'interesse ad agire di cui all'art.  100  del  codice  di  procedura
civile, vale a dire dalla prospettazione di una  lesione  concreta  e
attuale  della  sfera  giuridica  del  ricorrente  e   dall'effettiva
utilita'  che  potrebbe  derivare   a   quest'ultimo   dall'eventuale
annullamento dell'atto impugnato (Cons. Stato, sez. VI,  3  settembre
2009, n. 5191). 
    L'interesse a ricorrere e' quindi l'utilita' che il ricorrente si
propone  di  ottenere  dalla  pronuncia  del  giudice.   Occorre   un
pregiudizio  concretamente  subito  dal  titolare   della   posizione
differenziata, un vantaggio sperato  dall'accoglimento  del  ricorso,
che sia  astrattamente  configurabile  e  collegato  alla  situazione
differenziata e diretto a rimuovere il concreto pregiudizio sofferto. 
    In  definitiva  i  requisiti  dell'interesse  a  ricorrere  vanno
delibati   unitariamente   in   modo   da   cogliere    la    valenza
individualizzante dei medesimi mediante la stretta connessione fra: 
      1)  differenziazione  dell'interesse,  ossia  personalita'  del
medesimo; 
      2)   concretezza   dell'interesse,   ossia   effettivita'   del
pregiudizio; 
      3) diretta utilita' della pronuncia in relazione  all'interesse
personale e concreto  prima  definito  e  cio'  per  evitare  che  la
funzione del processo sia sviata dai canoni e  dalle  caratteristiche
sue proprie di processo di diritto soggettivo e non oggettivo. 
    Fatta tutta questa premessa  di  carattere  generale  e'  agevole
concludere che, nel caso  qui  esaminato,  l'interesse  ad  agire  e'
sicuramente sussistente. 
    Intanto, una prima osservazione. 
    Come ha argutamente osservato la dottrina, l'art. 100 del  codice
di procedura civile e' stato previsto perche' non  si  vuole  che  la
giurisdizione finzioni a vuoto. 
    Dall'annullamento degli atti impugnati i ricorrenti  otterrebbero
sicuramente un'utilita'. 
    Scendiamo ancora di piu' nei dettagli. 
    Di cosa si controverte  esattamente?  Vediamolo  bene  punto  per
punto. 
  Punto 1) 
    Con la legge regionale n. 3/2009, art. 2, comma  40,  si  prevede
che l'Agenzia Laore Sardegna e' autorizzata a inquadrare,  attraverso
prove selettive  concorsuali  per  titoli,  il  personale  dipendente
dell'Associazione; 
  Punto 2) 
    Con la legge regionale n. 47/2018, art. 1, comma  3,  si  prevede
che l'Agenzia Laore e' autorizzata a  bandire  procedure  concorsuali
per l'assunzione di personale in  relazione  allo  svolgimento  delle
funzioni indicate dal  comma  2,  riguardante  la  continuita'  della
sicurezza e qualita' delle produzioni alimentari, della  salvaguardia
dell'ambiente e della sanita' animale. 
    Si tratta, come hanno  ben  ha  osservato  sia  la  difesa  della
regione sia la difesa di Laore, di cio' cui per lungo tempo e'  stata
deputata l'Aras attraverso i propri dipendenti. 
    I ricorrenti hanno dato prova di avere  un  interesse  immediato,
diretto ed effettivo a caducare la procedura selettiva. 
    Una ragione su tutte risolve la questione. 
    Ricordiamo che la regione afferma che l'annullamento  degli  atti
impugnati non avrebbe quale effetto automatico quello  di  consentire
ai ricorrenti un avanzamento (e/o migliori possibilita') di  carriera
giacche' la procedura impugnata e' conseguente al  fatto  che  l'ente
pubblico (regione e per essa Laore) si e' fatto carico di  assicurare
in proprio l'espletamento di servizi e funzioni  aggiuntive  rispetto
al passato. 
    Afferma inoltre che contraddittoria, rispetto alla  pretesa  cura
dei propri interessi lamentata, appare secondo la regione, la  scelta
dei dipendenti dell'Agenzia di non aver contestato tempestivamente la
delibera di Giunta n. 7/36 (al fine  di  consentire  di  tener  conto
delle loro aspirazioni  nella  redazione  del  successivo  Piano  del
fabbisogno  approvato  in  data  15  maggio  2019;  questo  pure  non
tempestivamente contestato) e la precedente delibera n. 46/41 del  21
novembre 2012  (che  prevedeva  l'obbligo  di  inquadramento  per  il
personale di cui si discute). 
    Quanto al primo punto (che, in sostanza coincide con la rilevanza
della questione) va osservato quanto segue. 
    In punto di sussistenza dell'interesse al ricorso, e  conseguente
rilevanza della questione di  costituzionalita',  occorre  rammentare
che e' l'art. 2, comma 40, legge regionale 7 agosto 2009, n.  3  che,
nell'autorizzare a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali
per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione  regionale
allevatori  in  servizio  alla  data  del  31   dicembre   2006,   fa
espressamente salva l'anzianita' di servizio prestata. 
    Questa norma ha vincolato quindi l'amministrazione  ad  approvare
un bando che si risolve in una riserva integrale dei  posti  messi  a
concorso in favore di determinati interessati ai quali, per di  piu',
viene assicurata l'entrata in servizio in Laore  con  una  anzianita'
che determina una certa, quanto inevitabile, posizione  di  vantaggio
dei dipendenti di Aras che, una volta inquadrati,  si  troveranno  in
una posizione in ruolo  pari  o  migliore,  rispetto  ai  ricorrenti,
sopravanzandoli nelle aspettative di carriera. 
    Ci si deve  riferire,  a  tutte  quelle  disposizioni  che  fanno
dipendere dall'anzianita' di servizio una serie di benefici economici
e di carriera. 
    Si puo' citare, tra  le  altre,  l'art.  30  legge  regionale  13
novembre 1998, n. 31 che, ai commi 5, 6 e 7, cosi' recita: 
      «5.  Il  direttore  generale,  entro  trenta  giorni  dal   suo
insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio
provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in  possesso  dei
requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che puo' svolgere
le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio; 
      6. Nel  caso  di  esercizio  delle  funzioni  di  direttore  di
servizio per oltre trenta giorni da parte  del  sostituto,  a  questi
compete la quota parte dell'indennita' di  risultato  attribuita  per
l'anno di competenza alla struttura dirigenziale  in  relazione  alle
funzioni esercitate; 
      7. In caso di pari anzianita' nella qualifica, le funzioni sono
esercitate dal piu' anziano di eta'». 
    Le strutture di livello  inferiore  a  quello  dirigenziale  sono
previste  all'art.  13  della  medesima  legge  regionale  n.  31/98,
prevedendo espressamente, al fine dell'attribuzione degli  incarichi,
un peso rilevante alle competenze e all'anzianita' di servizio (somma
9); l'art. 13, per quanto di interesse, cosi' dispone: 
      art. 13 (Strutture dell'Amministrazione  regionale).  -  1.  La
Giunta regionale definisce le linee fondamentali  dell'organizzazione
amministrativa della regione. 
      2. ... 
      8. Le articolazioni organizzative di livello  non  dirigenziale
sono  istituite,  modificate  o  soppresse  con   provvedimento   del
direttore generale responsabile della  struttura  previo  parere  del
direttore  di  servizio  competente.  Non  possono  essere  istituite
articolazioni le cui  indennita'  non  trovino  copertura  nel  fondo
assegnato alla direzione generale  interessata  per  la  retribuzione
delle funzioni di coordinamento e di responsabilita'. 
      9.  Ai   fini   dell'organizzazione   interna   degli   uffici,
dell'affidamento degli incarichi  di  coordinamento  di  livello  non
dirigenziale, della creazione e gestione delle unita' di progetto  di
cui all'art. 26, dell'individuazione delle  necessita'  della  pianta
organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonche' di una  piu'
efficiente generale gestione delle risorse  umane,  e'  istituita  la
banca dati delle competenze di tutto il  personale  regionale.  Nella
banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati  e
compilati   attraverso   l'utilizzo   di   appositi   software,   con
l'identificazione  delle  esperienze  lavorative,  svolte  anche  non
all'interno dell'Amministrazione regionale, nonche'  il  percorso  di
studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della
banca dati e le ricerche al suo interno sono  realizzati  secondo  la
massima trasparenza a tutela del buon andamento  dell'Amministrazione
regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire  anche  mediante
l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti». 
    I ricorrenti hanno puntualmente indicato in ricorso  -  (pag.  6,
laddove precisano che per gli incarichi incentivanti di I livello  e'
previsto un compenso annuo di circa 10.000 cadauno) e ribadito  nella
memoria  difensiva  (pag.  5)  -  il  danno  che  subirebbero,  nella
partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi  di
primo livello  o  coordinatore  di  settore,  dalla  concorrenza  dei
dipendenti Aras che, in base alla legge regionale e al relativo bando
di concorso, entrerebbero con tutta l'anzianita' di servizio maturata
presso l'ente privato. 
    Va poi detto che i ricorrenti, dipendenti di Laore,  pur  essendo
gia'  inquadrati  nella  pubblica  amministrazione  a   seguito   del
superamento di un regolare concorso pubblico per titoli ed esami, per
poter  raggiungere  l'obiettivo   dell'inquadramento   in   categorie
superiori a quelle in atto  devono  superare  una  prova  concorsuale
selettiva.   E'   poi   pacifico   che,   a   seguito   dell'ingresso
indiscriminato in Laore dei dipendenti di Aras, a competere  per  gli
incarichi incentivanti saranno  non  piu'  solo  gli  attuali  aventi
titolo, tra i quali i ricorrenti, ma un numero piu'  che  raddoppiato
risultante da un accesso dall'esterno senza un concorso pubblico  che
potrebbero concorrere con tutta l'anzianita'  maturata  nell'ente  di
diritto privato datore di lavoro, mentre ove fosse stato previsto  un
concorso pubblico i nuovi dipendenti entrerebbero nei ruoli di  Laore
con anzianita' zero. 
    Lo stesso vale a dirsi, per gli  effetti  sulle  progressioni  di
carriera, dell'indiscriminato accesso in Laore  degli  ex  dipendenti
Aras. 
    La questione, come si vede, e' rilevante. 
    Quanto al secondo punto e' del tutto evidente  che  la  lamentata
lesione  per i  ricorrenti  si  e'  concretizzata  con  il  bando  di
concorso. E' con il bando  che  la  legge  di  cui  si  dubita  della
legittimita' costituzionale ha avuto concreta attuazione. 
  II.4. Resta un'eccezione di inammissibilita' che si discosta  dalle
altre quanto alle argomentazioni esposte. 
    Riprendiamola. 
    Si afferma che in base al disposto delle leggi regionali 7 agosto
2009, n. 3, art. 2, comma 40, 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 3 e
20 dicembre 2018, n. 47 e,  come  emerge  dalle  deliberazioni  della
giunta regionale nn. 46/41  del  21  novembre  2012  e  7/36  del  12
febbraio 2019, i posti messi a concorso di  cui  alla  determinazione
del Commissario straordinario di Laore n. 161  dell'11  ottobre  2019
sono  stati  previsti  nella  Pianta  organica  di  Laore   al   fine
dell'attribuzione  (e   in   stretta   correlazione   alla   medesima
attribuzione) alla  Agenzia  stessa  delle  funzioni  precedentemente
svolte per oltre trenta anni dall'Aras. 
    Laore dovra' infatti erogare  direttamente  l'assistenza  tecnica
agli imprenditori zootecnici di cui all'art.  15,  lettera  a)  della
legge regionale n. 13 del 2006 e svolgere le corrispondenti  funzioni
mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale n.
3/2009 e cioe' mediante  l'assunzione  a  mezzo  di  prove  selettive
concorsuali per soli titoli del personale dipendente dell'Aras. 
    Si consideri ad esempio che nella Pianta organica di Laore non vi
sono funzionari tecnici veterinari - di categoria D. 
    Si  tratta,  quindi,  di  posti   strettamente   vincolati   allo
svolgimento delle predette funzioni  e  alla  presenza  del  previsto
personale (che non potrebbero essere  altrimenti  svolte  da  Laore).
Cio' emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dei commi 4, 5, 6, 7
e 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/18 che regolano la  parte
economica e finanziaria dell'operazione  ed  evidenziano  la  stretta
correlazione  dello  stanziamento  e  dell'aumento  della   capacita'
assunzionale  dell'Agenzia  Laore  con  l'attribuzione  delle   nuove
funzioni e l'assunzione tramite concorso riservato del  personale  di
Aras. 
    Valga la considerazione che le predette  funzioni  di  assistenza
agli imprenditori zootecnici attualmente continuano ad essere  svolte
dai dipendenti Aras benche' l'ente sia in liquidazione e le  funzioni
siano gia' state attribuite a Laore dall'art. 1, comma 2 della citata
legge regionale n. 47/18. 
    Ne consegue che i posti previsti in pianta organica e di cui alla
determinazione 161/2019 citata non sono, pertanto  «disponibili»  per
gli attuali dipendenti, ma  qualora  venisse  annullato  il  concorso
indetto con la determinazione  161/2019  i  posti  necessari  per  lo
svolgimento delle funzioni finora espletate dai  dipendenti  di  Aras
andrebbero coperti attraverso l' espletamento di un concorso pubblico
con possibilita' di scelta dei migliori tra i  concorrenti  (tra  cui
gli stessi dipendenti di Aras) e senza alcuna lesione sulla posizione
di anzianita' dei ricorrenti, che non potrebbero, per questo aspetto,
essere  scavalcati  e  danneggiati   nelle   procedure   interne   di
attribuzione di  incarichi  (es.  coordinatore  di  primo  livello  o
coordinatore di settore) atteso che i vincitori del concorso pubblico
entrerebbero con anzianita' zero. 
    Anche questa eccezione e' infondata per le medesime ragioni  gia'
esposte. 
    Vale la  pena  soggiungere  che  ben  diversa  sarebbe  stata  la
situazione, almeno quanto alla posizione degli attuali ricorrenti, se
perlomeno   «l'internalizzazione   del    servizio»    fosse    stata
accompagnata: 
      a) da un ordinario concorso pubblico; 
      b) o, in alternativa, da forme di concorsualita' attenuata,  in
linea con  la  copiosa  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,
rispettose del principio per cui,  comunque,  l'accesso  dall'esterno
non puo' risolversi in un  sostanziale  «assorbimento»  di  personale
proveniente da un ente  di  diritto  privato  e,  per  di  piu',  con
conservazione dell'anzianita' di servizio. 
III. Ai soli  fini  della  rilevanza  della  questione,  il  Collegio
ritiene di dovere ancora, in questa sede,  preliminarmente  esaminare
una questione di merito e cioe' i motivi di ricorso la cui  decisione
prescinde dalla questione di costituzionalita'. 
    Tale esame e', invero, piuttosto semplice. 
    Il primo e unico  motivo  di  ricorso  (ulteriore  rispetto  alla
questione di legittimita' costituzionale) e' inammissibile. 
    E'  noto  che  anche  in  tema  di  concorsi   pubblici,   appare
ravvisabile   l'onere   di   immediata    impugnazione    da    parte
dell'interessato delle clausole illegittime della lex  specialis  che
comportano,  a  carico  del  partecipante   medio,   una   oggettiva,
straordinaria e rilevante difficolta' operativa, tale per sua  natura
da non rimanere sul piano dell'astrattezza e potenzialita' lesiva, ma
da realizzare gia', in ragione  dell'immediato  vulnus  alla  normale
capacita' organizzativa del candidato e dunque al suo interesse  alla
partecipazione in condizioni di alea ordinaria, l'effetto negativo di
una immediata e diretta lesione della sua sostanziale partecipazione.
Infatti, gli straordinari aggravi generano anch'essi (in  termini  di
utilita' pratica della partecipazione del candidato)  la  sostanziale
impossibilita' di partecipare adeguatamente e razionalmente,  il  che
riconduce questa ipotesi a quella  generale  relativa  alle  clausole
impeditive. 
    I  ricorrenti  non  ambiscono  a  partecipare  ad  una  procedura
riservata interamente ai dipendenti Aras, e contestano in  radice  la
legittimita' della procedura riservata. Solo le censure che attengono
a quest'ultimo profilo sono ammissibili. 
    Le censure che riguardano le modalita' con cui e'  stato  redatto
il bando, le sue clausole, le modalita' di  valutazione  dei  titoli,
non concretizzano alcuna lesione a carico dei ricorrenti. 
    L'eventuale accoglimento della censura non determinerebbe  alcuna
utilita' a loro favore. 
    L'unica  utilita'  cui  i  ricorrenti  possono   ambire   e'   la
caducazione dell'intera procedura per le ragioni finora esposte. 
IV. Sulla base di tutte le considerazioni esposte, il Collegio rileva
che la decisione della controversia dipende dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale che, come abbiamo  visto  e'
rilevante e, come si vedra', non e' manifestamente  infondata  per  i
profili che si andranno ad esporre. 
    La questione va affrontata seguendo il seguente ordine: 
      1) l'inquadramento normativo; 
      2) la non manifesta infondatezza. 
V. L'Inquadramento normativo. 
    Brevemente ricostruendo il corpus normativa all'interno del quale
si inseriscono le disposizioni oggetto  del  dubbio  di  legittimita'
costituzionale,  osserva  il  Collegio  che,  la  materia  e'   cosi'
disciplinata. 
    L'art. 4 della legge regionale 22  dicembre  2016,  n.  37  cosi'
dispone: 
      «1. Esclusivamente per le finalita' di cui alla presente  legge
volte al superamento del  precariato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2, le amministrazioni del sistema regione,  contestualmente
all'approvazione del piano pluriennale di cui all'art. 3, provvedono,
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e dell'art. 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'
2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga,  fino  alla
conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2018, dei contratti di  lavoro  a  temine  interessati
dalle procedure di cui alla  presente  legge  e  individuati  con  le
modalita' previste dall'art. 3, comma 4, lettera a)». 
    Il termine  e'  stato  prorogato  dall'art.  9,  comma  1,  legge
regionale 18 giugno 2018, n. 21 che cosi recita: 
      «1. Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'art. 4, comma
1, della legge regionale 22  dicembre  2016,  n.  37  (Norme  per  il
superamento del precariato nel sistema regione e  altre  disposizioni
in materia di personale) e' prorogato al 31 dicembre 2020». 
    L'art. 1, comma 2, legge regionale 20 dicembre 2018, n.  47  cosi
dispone: 
      «L'Agenzia Laore, per garantire la continuita' della  sicurezza
e della qualita'  delle  produzioni  alimentari,  della  salvaguardia
dell'ambiente e della sanita'  animale  e  la  condizionalita'  degli
obiettivi  delle  politiche   agricole   comunitarie,   nazionali   e
regionali,  e'  autorizzata  ad  erogare  direttamente   l'assistenza
tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, lettera  a),
della legge regionale n. 13 del  2006,  e  svolge  le  corrispondenti
funzioni mediante l'attuazione dell'art. 2,  comma  40,  della  legge
regionale 7 agosto 2009,  n.  3  (Disposizioni  urgenti  nei  settori
economico e sociale), nei limiti di  spesa  previsti  dalla  medesima
norma». 
    L'art. 2, comma 40, legge regionale 7  agosto  2009,  n.  3  cosi
recita: 
      «40. L'Agenzia Laore  Sardegna  e'  autorizzata  a  inquadrare,
attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il  personale
dipendente dell'Associazione regionale allevatori  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato  la  propria  attivita'
lavorativa  nei  servizi  di  assistenza  tecnica  a   favore   degli
allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attivita' di laboratorio  e
di amministrazione, finanziati con risorse regionali o  statali,  per
almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianita' di  servizio
e, a tal  fine,  la  Giunta  regionale,  in  attuazione  della  legge
regionale 8 agosto  2006,  n.  13  (Riforma  degli  enti  agricoli  e
riordino delle funzioni in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie
Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna),  art.  28,  adotta,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
le  modifiche  della  pianta  organica  della  stessa  Agenzia.  Alla
relativa  spesa  si  fa  fronte  con  le  risorse  previste  nell'UPB
S06.04.009». 
VI. La non manifesta infondatezza. 
    Dopo attenta ponderazione questo Collegio deve  rilevare  che  la
finalita'   cui   assolvono    le    disposizioni    sospettate    di
incostituzionalita'   e'    quella    di    immettere    nel    ruolo
dell'amministrazione,  personale  deputato   all'espletamento   delle
attivita' gia' svolte dall'Aras, attivita' che, in  seguito  saranno,
peraltro, svolte da Laore. 
    La Corte costituzionale ha ricordato che  finalita'  come  quelle
sopra descritte non sono idonee a giustificare la deroga alla  regola
del pubblico concorso, sancita dall'art. 97 della Costituzione (Corte
costituzionale, 10 novembre 2011, n. 299). 
    La natura comparativa ed aperta della procedura,  quale  elemento
essenziale del concorso pubblico, e' stata, infatti, affermata  dalla
Corte in molteplici occasioni (tra le altre, sentenza n. 7 del 2011). 
    Conseguentemente  la  facolta'  del  legislatore  di   introdurre
deroghe al principio del concorso pubblico  e'  stata  delimitata  in
modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo
quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di  buon  andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle  (ex  plurimis,
sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010). 
    Si e' piu' volte ribadito che il principio del pubblico concorso,
pur non essendo incompatibile,  nella  logica  dell'agevolazione  del
buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione  per
legge di condizioni di accesso intese a consentire il  consolidamento
di   pregresse   esperienze   lavorative   maturate   nella    stessa
amministrazione, tuttavia non tollera, salvo  circostanze  del  tutto
eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore  di
personale interno. 
    Tali principi, ha affermato la Corte, «formulati per lo piu'  con
riferimento  a  procedure  riservate  a  soggetti  gia'  appartenenti
all'amministrazione, sono stati  ritenuti  parimenti  valevoli  anche
quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di soggetti
estranei ad essa (sentenza n. 100 del 2010), e,  in  particolare,  di
personale dipendente da enti di diritto privato (sentenze n.  72  del
2011  e  n.  267  del  2010),  come  nel  caso   in   esame»   (Corte
costituzionale, 10 novembre 2011, n. 299). 
    Nel caso definito con la sentenza  appena  citata,  la  Corte  ha
affermato che «Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, la natura
delle esperienze pregresse maturate dal personale  a  cui  favore  e'
prevista la riserva integrale risulta  inidonea  a  giustificare,  in
chiave  di  buon  andamento  della   pubblica   amministrazione,   la
preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali,  in
deroga al principio della natura comparativa ed aperta  del  concorso
pubblico». 
    Premono ulteriori considerazioni. 
    Anche recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 9  marzo
2020, n. 43 ha avuto modo, nel riaffermare la limitata  derogabilita'
del principio del pubblico concorso, di  dichiarare  illegittima  una
norma della Regione Sardegna che prevedeva una sorta di immissione in
ruolo di personale esterno. 
    Nel farlo ha affermato che  secondo  quanto  prevede  l'art.  97,
quarto  comma,   della   Costituzione,   la   selezione   concorsuale
costituisce la forma generale e  ordinaria  di  reclutamento  per  le
amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza,
buon andamento  e  imparzialita'.  La  facolta'  del  legislatore  di
introdurre deroghe a tale regola, con la  previsione  di  un  diverso
meccanismo di selezione per il reclutamento del  personale  pubblico,
deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse
siano strettamente funzionali al buon andamento  dell'amministrazione
e  sempre  che  ricorrano  peculiari  e  straordinarie  esigenze   di
interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze  nn.
5 e 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017). 
    Occorre ancora richiamare, in quanto  estremamente  significativa
per una migliore considerazione del caso qui all'esame,  la  sentenza
della Corte costituzionale, 2 marzo 2018, n. 40  (che  ha  dichiarato
illegittima una norma  della  Regione  Sardegna  che,  in  violazione
dell'art.  97  della  Costituzione,  ha  previsto  l'assegnazione  di
personale assunto senza concorso ad una Agenzia regionale). 
    La Corte ha statuito che «l'art. 6, comma  8,  della  legge  reg.
Sardegna n. 2 del 2007 - che stabilisce il passaggio di dipendenti da
soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di  un
concorso pubblico e senza indicare le ragioni  giustificatrici  della
deroga  -  risulta  lesivo  dell'art.   97,   quarto   comma,   della
Costituzione. La disposizione censurata  consente  infatti  l'accesso
dei dipendenti di due societa' private  nei  ruoli  regionali,  senza
alcuna forma di selezione, neppure a  concorsualita'  "attenuata",  e
senza  stabilire  alcuna  condizione  in  ordine  alle  modalita'  di
assunzione di tali dipendenti. 
    D'altra parte, la deroga al principio del  concorso  non  risulta
giustificata  dalla  necessita'  di  far   fronte   a   peculiari   e
straordinarie esigenze di interesse pubblico». 
    Nel caso in esame non sussistono simili  esigenze  straordinarie,
in quanto l'espletamento delle funzioni  ora  attribuite  all'Agenzia
Laore ben potrebbe essere svolto dai  vincitori  del  nuovo  concorso
pubblico, perche'  questo  e'  lo  strumento  idoneo  a  reclutare  i
soggetti piu' qualificati; con possibilita' per i dipendenti di  Aras
di partecipare al concorso e di poter far valere in  quella  sede  la
loro preparazione derivante anche  dalla  esperienza  maturata  nella
pregressa attivita' lavorativa. 
VII. Conclusivamente il  Collegio,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' degli articoli 4  della  legge
regionale 22 dicembre 2016, n. 37, 9 della legge regionale 18  giugno
2018, n. 21, 1 della legge regionale 20  dicembre  2018,  n.  47,  2,
comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3,  per  violazione
degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    Deve essere sospesa ogni decisione sulla  presente  controversia,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Sardegna  (Sezione
seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita',   in
relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, degli articoli
4 della legge regionale 22  dicembre  2016,  n.  37,  9  della  legge
regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20  dicembre
2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n.  3,
dispone   l'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al  Presidente  della  Giunta  della
Regione  Sardegna  e  sia  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Sardegna. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre  il  termine
perentorio di mesi  sei  per  la  riassunzione  in  questa  sede  del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. 
    Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei  giorni  10
giugno 2020 e 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 
      Francesco Scano, Presidente; 
      Grazia Flaim, Consigliere; 
      Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore. 
 
                        Il Presidente: Scano 
 
 
                        L'Estensore: Rovelli