N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2020
Ordinanza del 21 dicembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Carboni Priamo e altri c/Laore Sardegna e altri.. Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE) e' autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) - Proroga al 31 dicembre 2018 e, successivamente, al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a termine interessati dalle procedure di stabilizzazione. - Legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), art. 2, comma 40; legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), art. 4; legge della Regione autonoma Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), art. 9; legge della Regione autonoma Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), art. 1.(GU n.12 del 24-3-2021 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sezione seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 906 del 2019, proposto da Priamo Carboni, Virginia Corongiu, Gianfranco Giuseppe Milia, rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Contro Laore Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elisabetta Corona, Anna Lisa Loche, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Camba, Mattia Pani, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Nei confronti Aras - Associazione regionale allevatori della Sardegna in liquidazione, Pierpaolo Loddo, Mauro Salvatore Davide Monaco, Giuseppe Demurtas, Alberto Picciau, Giovanni Nicola Dettori non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad adiuvandum: Sergio Onofrio Appolito, Antonio Gavino Arca, Marcello Aresu, Giovanni Antonio Bullita, Salvatore Carta, Stefania Carta, Raffaele Coccollone; Antonello Comina, Sebastiano Congiu, Roberto Corda, Alessandra Cornaglia, Paolo Corona, Massimiliano Curreli, Susanna Del Rio, Maria Antonietta Deplanu, Tiziana Dessi', Stefano Ena, Gilberto Etzi, Giovanni Maria Fadda, Teresa Falche, Antonino Falchi, Gianni Piero Fanari, Fabio Fancello, Serafino Biagio Gusai, Angelo Laria, Giuseppe Loi, Francesco Manca, Maria Cinzia Manca, Graziella Marchi, Claudia Marras, Carlo Marras, Marcello Meloni, Massimo Milia, Michele Moretti, Gonario Moro, Andrea Muceli, Giancarlo Murgia, Giustino Murgia, Sebastiano Muzzu, Alessandra Onano, Maurizio Onnis, Marco Orru, Bruno Pacifico, Roberto Peddis, Antonietta Perino, Liliana Perra, Davide Puddu, Pasqualino Puligheddu, Stefano Raccis, Stefano Rocca, Andrea Saba, Gianvittorio Sale, Stefano Sanna, Rita Sardu, Domenico Sarpente, Claudio Scano, Antonio Scanu, Andrea Schirru, Francesco Sedilesu, Giovanni Senes, Salvatore Angelo Serra, Andrea Serra, Maurizio Serventi, Francesco Setzu, Paola Simoni, Antonio Sandro Unali, Marisa Zedda, Giandomenico Zucca, Maristella Melis, Gerardo Piras, Marilena Pinna, Roberto Tognoni, Marilena Pinna, Rita Zucca, Antonella Stara, Marco Giovanni Todde, Maria Piera Bacciu, Rafaele Columbu, Antonio Buioni, Antonella Dedola, Mariano Vacca, Domenico Sanna, Roberto Fralleone, Riccardo Murgia, Pierina Obinu, Giovanni Pinna, Giuseppe Martinez, Angelo Antonio Schintu, Bruno Tidu, Elena Farini, Giovanni Pietro Marchinu, Antonio Posadinu, Nicolino Macciocco, Giovanni Santoru, Giovanni Maria Monti, Basilio Becugna, Antonio Maria Fois, rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; ad opponendum: Paola Naitana, Pierina Fronteddu, Carlo Gavino Sechi, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Umberto Marcoli, rappesentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3; Osvaldo Ibba, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Giancola, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Igina Sollai, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Junior Piras, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Osvaldo Ibba, Giuseppe Lai, Rita Simbula, rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo Spinas, Cristina Giancola, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia; Per l'annullamento della determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 161/11.10.2019 pubblicata successivamente - nonche' di tutti gli atti allegati alla medesima, compreso il bando di concorso e il modulo di domanda di partecipazione, nonche' tutti gli altri atti presupposti, inerenti e conseguenziali - avente ad oggetto: concorso per soli titoli riservato al personale dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (Aras), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/2018; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale - anche se non espressamente richiamato nel presente ricorso, ma comunque pregiudizievole - ivi compresi i seguenti: a) deliberazione della giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 7/36/12.02.2019; b) determinazione del direttore generale di Laore n. 61/12.03.2019; c) determinazione del direttore generale di Laore n. 95/15.05.2019; d) determinazione del direttore generale di Laore n. 107/07.06.2019, con la quale e' stata approvata la proposta di bilancio di previsione dell'Agenzia Laore Sardegna per il triennio 2019/2012; e) deliberazione della giunta regionale n. 26/27/11.07.2019; f) nota dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 21066/26.06.2019; g) parere dell'Assessore ad interim degli affari generali, personale e riforma della regione, espresso con nota n. 17071/14.05.2019; h) deliberazione della giunta regionale n. 73/1/20.12.2008; i) deliberazione della giunta regionale n. 36/9/17.07.2018; j) determinazione del direttore generale di Laore n. 13880/19/15.04.2019. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Laore Sardegna e della Regione autonoma della Sardegna; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto Con il bando indicato in epigrafe, l'Agenzia Laore ha indetto concorso per soli titoli riservato al personale dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (Aras), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/2018. Secondo i ricorrenti, tale bando, tutti gli atti impugnati, e la relativa disciplina legislativa e normativa di riferimento, sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli dei loro interessi. Hanno dedotto i seguenti motivi in diritto: 1) eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione degli articoli 51, comma 1, e 97, commi 1 e 3, della Costituzione. Hanno quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. Si sono costituiti Laore Sardegna e la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso. In data 10 gennaio 2020 depositavano atto di intervento ad adiuvandum Sergio Onofrio Appolito, Antonio Gavino Arca, Marcello Aresu, Giovanni Antonio Bullita, Salvatore Carta, Stefania Carta, Raffaele Coccollone, Antonello Comina, Sebastiano Congiu, Roberto Corda, Alessandra Cornaglia, Paolo Corona, Massimiliano Curreli, Susanna Del Rio, Maria Antonietta Deplanu, Tiziana Dessi', Stefano Ena, Gilberto Etzi, Giovanni Maria Fadda, Teresa Falche, Antonino Falchi, Gianni Piero Fanari, Fabio Fancello, Serafino Biagio Gusai, Angelo Laria, Giuseppe Loi, Francesco Manca, Maria Cinzia Manca, Graziella Marchi, Claudia Marras, Carlo Marras, Marcello Meloni, Massimo Milia, Michele Moretti, Gonario Moro, Andrea Muceli, Giancarlo Murgia, Giustino Murgia, Sebastiano Muzzu, Alessandra Onano, Maurizio Onnis, Marco Orru, Bruno Pacifico, Roberto Peddis, Antonietta Perino, Liliana Perra, Davide Puddu, Pasqualino Puligheddu, Stefano Raccis, Stefano Rocca, Andrea Saba, Gianvittorio Sale, Stefano Sanna, Rita Sardu, Domenico Sarpente, Claudio Scano, Antonio Scanu, Andrea Schirru, Francesco Sedilesu, Giovanni Senes, Salvatore Angelo Serra, Andrea Serra, Maurizio Serventi, Francesco Setzu, Paola Simoni, Antonio Sandro Unali, Marisa Zedda, Giandomenico Zucca, Maristella Melis, Gerardo Piras, Marilena Pinna, Roberto Tognoni, Marilena Pinna, Rita Zucca, Antonella Stara, Marco Giovanni Todde, Maria Piera Bacciu, Rafaele Columbu, Antonio Buioni, Antonella Dedola, Mariano Vacca, Domenico Sanna, Roberto Fralleone, Riccardo Murgia, Pierina Obinu, Giovanni Pinna, Giuseppe Martinez, Angelo Antonio Schintu, Bruno Tidu, Elena Farini, Giovanni Pietro Marchinu, Antonio Posadinu, Nicolino Macciocco, Giovanni Santoru, Giovanni Maria Monti, Basilio Becugna, Antonio Maria Fois. In data 11 gennaio e 13 gennaio 2020 depositavano atto di intervento ad opponendum Paola Naitana, Pierina Fronteddu, Carlo Gavino Sechi, Umberto Marcoli, Osvaldo Ibba, Igina Sollai, Giuseppe Lai, Rita Simbula. Alla Camera di consiglio del 9 marzo 2020 veniva fissata udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10 del codice del processo amministrativo. Alla udienza pubblica del 10 giugno 2020 la causa veniva trattenuta per la decisione. Diritto I. Al fine di vagliare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' necessaria una sintesi delle censure dei ricorrenti che di seguito si va ad esporre. Con il primo motivo i ricorrenti argomentano con ampi svolgimenti rilevando diversi profili di illegittimita' degli atti impugnati. Vediamoli punto per punto. Punto 1) L'art. 6, comma 3, categoria B, lettera b) del bando impugnato prevede un massimo di 35 punti per le «esperienze di lavoro» maturate presso l'Aras, correlate alle competenze richieste nel bando: punti 1.5 per anno, sino a un massimo di 30 punti. La disposizione suindicata, secondo i ricorrenti, e' illegittima, per illogicita' e contraddittorieta', perche' prevede punti 1.5 per ciascun anno di servizio, senza alcuna distinzione avuto riguardo alle diverse caratteristiche dei servizi resi dai dipendenti di Aras, e quindi a tutte le differenze, anche di ordine operativo, che contraddistinguono le varie attivita' lavorative. Tra l'altro, la quasi totalita' degli attuali dipendenti di Aras raggiunge, senza difficolta' alcuna, almeno 30 punti, risultando in servizio da oltre venti anni. L'illogicita' e la contraddittorieta' della clausola deriverebbero dal fatto di avere omesso di introdurre, ai fini della sua valutazione e applicazione, una qualsiasi, indispensabile distinzione tra le varie attivita' svolte dai dipendenti di Aras, ed il loro valore e livello, che necessariamente avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di punteggi differenti, e non di un punteggio uguale per tutte le diverse attivita': con la conseguenza che i dipendenti di Aras, una volta inquadrati, si troveranno in una situazione di vantaggio rispetto a quelli di Laore, quindi in particolare ai ricorrenti, avendo ottenuto nel frattempo prerogative di carriera non dovute in rapporto alle loro effettive, originarie posizioni. Punto 2) Il bando prende in considerazione anche le esperienze presso altri enti pubblici o privati intervenute in funzioni corrispondenti a quelle per le quali si concorre, prevedendo l'attribuzione di punti 0,5 per ogni anno, sino ad un massimo di 5 punti (bando, art. 6, punto 3, categoria B, lettera b, pag. 8). Anche in questo caso, secondo i ricorrenti, appare evidente l'illogicita' e la contraddittorieta' degli atti impugnati che, da un lato, trascurano lo specifico valore e la qualita' del lavoro svolto dai dipendenti di Aras, dall'altro lato pretendono di considerare attivita' svolte al di fuori della struttura di pertinenza, avvalorando quindi la posizione degli stessi dipendenti che, in conclusione, finirebbero con disporre di una condizione piu' favorevole rispetto a quella dei dipendenti di Laore, e soprattutto dei ricorrenti. Punto 3) I ricorrenti, in possesso dei titoli previsti dalla competente disciplina giuridica e contrattuale, hanno un legittimo e considerevole interesse ad accedere alle categorie superiori. Sennonche', l'accesso alle categorie C e D dei dipendenti Aras, avviene in forza degli atti impugnati attraverso un concorso riservato per soli titoli e con un numero di posti in pratica integralmente a loro destinato, mentre i dipendenti attualmente in servizio presso l'Agenzia Laore, compresi i ricorrenti pur essendo gia' inquadrati nella pubblica amministrazione a seguito del superamento di un regolare concorso pubblico per titoli ed esami, per poter raggiungere tale obiettivo (inquadramento in categorie superiori a quelle in atto) devono superare un'ulteriore prova concorsuale selettiva. Cio' accade anche per i dipendenti di Laore attualmente collocati in categoria D. Nel CCRL della RAS (a differenza di quanto accade ad esempio nel CCRL degli EE.LL.), non vi e' distinzione, dal punto di vista funzionale (accesso ad incarichi incentivanti di I livello o coordinamenti di settore riservati alle categorie D), tra un D livello economico 1, e un D livello apicale economico 6. Cio' significa che un funzionario dipendente di Laore oggi in D6, con trentacinque anni di anzianita', si trova a competere, per gli stessi incarichi, anche con un concorrente inquadrato in D1 proveniente da Aras. Inoltre, a seguito dell'ingresso indiscriminato in Laore dei dipendenti di Aras, a competere per gli incarichi incentivanti di I livello (oggi 60 per un compenso annuo di circa 10.000 cadauno, al lordo degli oneri riflessi e spese accessorie a carico dell'amministrazione per un importo complessivo annuo di circa euro 600.000), saranno non piu' solo i centoquaranta attuali aventi titolo, tra i quali i ricorrenti, ma circa trecentonovanta dipendenti: e' appena il caso di notare che tra le risorse destinate ad accompagnare l'ingresso dei dipendenti Aras in Laore, non e' prevista alcuna somma per l'attribuzione di incarichi di coordinamento. Cio' vale, ovviamente, anche per gli altri incarichi incentivanti (II livello e gruppi di lavoro) destinati a tutti i soggetti in categoria A, B, C e D (oggi in numero di 400), tra i quali i ricorrenti, ai quali sono destinati annualmente circa euro 250.000 per importi mensili oscillanti tra euro 250,00 ed euro 345,00: in definitiva una quota significativa di soggetti gia' oggi in Laore (appartenenti a tutte le categorie: A, B, C e D), compresi i ricorrenti, perdera' una parte notevole del reddito annuo in godimento. Cio' vale anche per la retribuzione di rendimento (ex produttivita') che oggi equivale a circa una mensilita' aggiuntiva per ogni dipendente: non risulta che la dotazione che accompagnera' i soggetti Aras preveda anche l'integrazione per il Fondo storico, sicche' se ne prospetta una riduzione di importo pari almeno al 40% per ogni dipendente di Laore, compresi, naturalmente, anche i ricorrenti. Punto 4) Il massiccio afflusso in Laore dei dipendenti Aras incidera' negativamente anche sulle progressioni professionali (oggi alimentate esclusivamente dalle RIA Retribuzioni individuali di anzianita') a motivo della differenza tra il livello stipendiale di appartenenza dei soggetti che hanno chiuso il rapporto di lavoro, con il livello iniziale di categoria: si prevede l'avvio della relativa contrattazione nei primi mesi del 2020. Poiche' i dipendenti di Aras non entrano in Laore con il bagaglio delle RIA (Retribuzioni individuali di anzianita'), ne' della differenza sopra richiamata, la limitata disponibilita' di risorse andra' ad incidere negativamente, anche sotto questo profilo, sui ricorrenti, oltre che sul numero dei soggetti che parteciperanno alle prossime progressioni professionali (compresi i dipendenti Aras), che solo in minima parte saranno compensate dalle cessazioni di servizio che si verificheranno nei prossimi anni, attesa un'eta' media di Laore leggermente piu' bassa della media nazionale della P.A., con un danno, in primo luogo per i ricorrenti, che si protrarra' per tutta la durata della vita lavorativa e non potra' mai piu' essere risarcito. Punto 5) Stesso ragionamento, espongono i ricorrenti, vale per la distribuzione del monte ore previsto per straordinari e missioni: anche in questo caso l'aumento del numero dei dipendenti (tra l'altro inseriti nella fascia dove la retribuzione dell'ora di straordinario e' la piu' elevata) senza un contestuale aumento della dotazione (per ora non prevista, anzi e' annunziata una ulteriore decurtazione) determinera' nuove difficolta' nello svolgimento delle attivita' dell'Agenzia Laore: i soggetti provenienti dall'Aras saranno infatti tutti impegnati in attivita' a supporto della zootecnia, ma useranno ore, mezzi e/o strumenti di lavoro per lo spostamento in agro, e per missioni, oggi previste anche a supporto di tutto il resto del comparto agricolo. Il rischio concreto e' dunque quello di incidere negativamente anche sull'attivita' che i ricorrenti svolgono attualmente, nonche' quello di bloccare definitivamente l'attivita' di istituto fuori dal settore zootecnico. Punto 6) Nella maggior parte delle sedi individuate per la collocazione fisica dei tecnici Aras, si prospetta la trasformazione di stanze singole in stanze doppie (e, a volte, triple), portando la superficie a disposizione del singolo dipendente, e quindi in primo luogo dei ricorrenti, sotto la soglia minima prevista per legge. Problemi analoghi sono previsti anche per i servizi igienici. Tali problematiche, acuite dalla sperequazione relativa alle «discutibili modalita' di accesso facilitato e riservato» nella Pubblica amministrazione regionale, previste solo per i dipendenti Aras, costituiscono un grave vulnus normativo che, oltre a discriminare tutti gli altri soggetti che legittimamente possono ambire a concorrere per una assunzione presso l'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, lede gli interessi sia dei ricorrenti, sia dei numerosi lavoratori che, nel pieno rispetto delle norme, sono stati assunti ed operano da decenni all'interno dell'Agenzia Laore. Con il secondo motivo i ricorrenti argomentano come segue. Il bando in questione e' stato indetto in applicazione, in particolare, delle seguenti, specifiche disposizioni legislative, oltre che delle altre richiamate negli atti impugnati: art. 4, comma 1, legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37; art. 9, legge regionale 18 giugno 2018, n. 21; art. 1, comma 2, legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47; art. 2, comma 40, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Inoltre, gli atti impugnati sono stati emanati in forza delle norme teste' citate (art. 1, legge regionale n. 47/2018; art. 2, comma 40, legge regionale n. 3/2009; art. 4, legge regionale n. 37/2016), nonche' degli atti amministrativi impugnati, ed in particolare delle seguenti: legge regionale 18 giugno 2018, n. 21; legge regionale n. 47/2018; legge regionale n. 3/2009; legge regionale n. 13/2006, in particolare l'art. 28, comma 1, lettera f); legge regionale n. 3/2008, in particolare l'art. 3, comma 25, e l'art. 7, commi 8 e 9; legge regionale n. 31/1998 in particolare l'art. 15; legge regionale n. 18/2017, in particolare l'art. 1, comma 4. A sua volta, l'Agenzia Laore, con l'impugnato bando: a) ha indetto, con l'impugnata determinazione n. 161/11.10.2019, sensi dell'art. 1, comma 2, legge regionale n. 47/2018, apposito Concorso riservato per soli titoli a fini dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato nell'Agenzia regionale Laore, del personale dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (Aras), la quale, fin dalla sua istituzione (legge regionale n. 13/2006), ha svolto attivita' di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici in collegamento con l'Agenzia Laore; b) ha precisato che detto personale avrebbe dovuto essere «attualmente» in servizio presso l'Aras, e quindi non solo alla data del 31 dicembre 2006, ma anche al momento della indizione del bando, e aver prestato la propria attivita' lavorativa per almeno tre anni nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, entro la data del 18 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Il bando in questione - emanato, in particolare, in applicazione dei citati: art. 1, comma 2, legge regionale n. 47/2018; art. 2, comma 40, legge regionale n. 3/2009; art. 4, comma 1, legge regionale n. 37/2016; art. 9, comma 1, legge regionale n. 21/2018, e in forza di tutti gli altri atti impugnati - ha indetto un concorso per soli titoli, riservato esclusivamente al personale dell'Aras - Associazione di diritto privato - a suo tempo assunto sulla base di atti di diritto privato ed in assenza di qualsiasi concorso, tantomeno di carattere pubblico. Ricordano i ricorrenti che, come gia' ha avuto modo di affermare ripetutamente la Corte costituzionale, il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego. E ancora: il concorso pubblico, previsto dall'art. 97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione e ad esso puo' derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e sempre che le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (Corte costituzionale, 26 gennaio 2004, n. 34). In via subordinata, pertanto, i ricorrenti chiedono che la disciplina legislativa e normativa suindicata (costituita: dall'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, legge regionale n. 47/2018; dall'art. 2, comma 40, legge regionale n. 3/2009; dall'art. 4, comma 1, legge regionale n. 37/2016; dall'art. 9, comma 1, legge regionale n. 21/2018; dall'art. 1, legge regionale n. 47/2018; dall'art. 9, legge regionale n. 21/2018, dalla legge regionale 18 giugno 2018, n. 21; dalla legge regionale n. 47/2018; dalla legge regionale n. 3/2009; dalla legge regionale n. 13/2006, in particolare l'art. 28, comma 1, lettera f); dalla legge regionale n. 3/2008, in particolare l'art. 3, comma 25, e l'art. 7, commi 8 e 9; dalla legge regionale n. 31/1998 in particolare l'art. 15; dalla legge regionale n. 18/2017, in particolare l'art. 1, comma 4; da tutte le altre norme comunque presupposte, connesse e conseguenti a quelle teste' specificamente indicate) venga assoggettata al controllo della Corte costituzionale, sussistendo i presupposti sia della rilevanza, sia della non manifesta infondatezza delle loro illegittimita' costituzionale, per violazione delle norme indicate in rubrica, con riserva di dettagliare, occorrendo, la richiesta suindicata. II. Ai fini della rilevanza della questione il Collegio deve esaminare le numerose eccezioni preliminari sollevate dalle difese della Regione Sardegna, di Laore e degli intervenienti ad opponendum. Occorre fare ordine. Partiamo dalle eccezioni sollevate dalla difesa regionale. La regione eccepisce l'inammissibilita' del ricorso in quanto i ricorrenti non hanno dato prova ne' di avere i titoli per ambire ad occupare loro stessi, per primi, i posti messi a concorso (ovvero in ipotesi ad essi equivalenti) nella procedura impugnata, ne' tantomeno di avere un interesse immediato, diretto ed effettivo a caducare la contestata procedura selettiva e soprattutto le leggi regionali in argomento. Inoltre, prosegue la difesa regionale, l'ampliamento dei posti in pianta organica previsto dalla deliberazione della Giunta n. 7/36 non e' neppure astrattamente funzionale e/o incidentalmente connesso a consentire una progressione dei dipendenti gia' in ruolo presso l'Agenzia quanto piuttosto, solo ed esclusivamente a permettere l'immissione in organico di personale avente competenze omogenee con le nuove attivita' fino ad ora espletate dall'Aras e fatte proprie da Laore; e cio' con la logica conseguenza che l'annullamento degli atti impugnati non avrebbe quale effetto automatico quello di consentire ai ricorrenti un avanzamento (e/o migliori possibilita') di carriera giacche' la procedura impugnata e' conseguente al fatto che l'ente pubblico (regione e per essa Laore) si e' fatto carico di assicurare in proprio l'espletamento di servizi e funzioni aggiuntive rispetto al passato. Contraddittoria, rispetto alla pretesa cura dei propri interessi lamentata, appare secondo la regione, la scelta dei dipendenti dell'Agenzia di non aver contestato tempestivamente la delibera di Giunta n. 7/36 (al fine di consentire di tener conto delle loro aspirazioni nella redazione del successivo Piano del fabbisogno approvato in data 15 maggio 2019; questo pure non tempestivamente contestato) e la precedente delibera n. 46/41 del 21 novembre 2012 (che prevedeva l'obbligo di inquadramento per il personale di cui si discute). Quanto sopra ancor piu' ove si consideri che il Commissario di Laore, attraverso le deliberazioni n. 167 e n. 168 del 17 ottobre 2019, ha previsto non solo una selezione riservata ai soli «interni» ma anche un concorso per l'assunzione di ulteriori venticinque dipendenti (di cui diciassette in categoria D). Veniamo quindi alle eccezioni sollevate dalla difesa di Laore. Secondo la difesa di Laore il ricorso sarebbe inammissibile per le seguenti ragioni. 1) Prima eccezione. Il ricorso cumulativo non esonera dalla verifica delle singole posizioni azionate per ogni atto impugnato dai ricorrenti. La determinazione n. 161/2019 impugnata e gli atti presupposti attengono a procedure concorsuali per distinte categorie e profili. La determinazione 161/2019 ha bandito la selezione per ottantasei posti in categoria D, profilo veterinario; ottantasei posti D profilo agronomi; tre posti D profilo biologo; un posto D profilo amministrativo; venti posti C profilo perito agrario; sette posti C profilo tecnico di laboratorio; nove posti C profilo tecnico; undici posti C profilo amministrativo; quattro posti categoria B profilo ausiliare. Prosegue la difesa di Laore rilevando che l'esame dell'interesse al ricorso di ogni ricorrente va effettuato con riferimento ai titoli posseduti da ognuno di essi, che non e' stato indicato nel ricorso collettivo, mentre ognuno di loro avrebbe dovuto dimostrare il proprio interesse al ricorso, illustrando i diversi titoli posseduti per la partecipazione alle singole selezioni impugnate. Inoltre, tutte le questioni sollevate nel ricorso sul presunto pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire nella competizione per gli incarichi di coordinamento, riservati ai soli funzionari dipendenti della categoria D, con l'ingresso dei dipendenti Aras nell'Agenzia Laore sarebbero pretestuose, non potendo gli attuali ricorrenti candidarsi per un incarico di responsabilita', non appartenendo a tale categoria e due di loro non avendo i titoli per accedere alla categoria D. 2) Seconda eccezione. Il ricorso sarebbe anche tardivo. La determinazione n. 161/2019 di approvazione del bando, oltre alla pubblicazione sul Buras in data 24 ottobre 2019, parte III, n. 46, e' stata pubblicata nel sito www.sardegnaagricoltura.it (piu' precisamente nella sezione bandi e concorsi e nella sezione Atti), nonche' nella rete telematica interna, come risulta indicato negli stessi atti. Le determinazioni presupposte, anch'esse impugnate, vale a dire le determinazioni n. 61/2019, 95/2019 e 107/2019, rispettivamente di marzo e maggio e giugno 2019, sono state pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it che per l'Agenzia costituisce albo delle pubblicazioni e sul sito intranet della Agenzia. L'Agenzia possiede una Raccolta cartacea delle determinazioni che viene predisposta contestualmente al caricamento delle determinazioni sul programma informatico, il quale assegna un numero e una data di repertorio. Numero e data di repertorio vengono inserite sia sul file della determinazione che sul cartaceo. Successivamente l'operatore, nel programma informatico, utilizza il tasto denominato «pubblicazione» che in automatico provvede alla pubblicazione della determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it sezione Atti. In questo modo alla raccolta cartacea delle determinazioni si accompagna nello stesso momento la formazione dell'albo informatico delle pubblicazioni su internet, in ossequio alla legge n. 69 del 18 giugno 2009, la quale riconosce l'effetto di pubblicita' legale agli atti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. Sulla base delle disposizioni dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009, come modificate dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, a partire dal 1° gennaio 2011 le pubblicita' effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale. Da quella data la raccolta cartacea dei provvedimenti originali deve essere accompagnata dalla pubblicazione degli stessi sul sito internet della Amministrazione. Con riferimento ai bandi di gara e alle procedure ad evidenza pubblica, oltre ai bilanci delle amministrazioni, dal 1° gennaio 2013 gli obblighi di pubblicita' legale sono assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on-line sul sito istituzionale, in base all'art. 54 del codice della Amministrazione digitale, ferma restando la conservazione di un documento originale cartaceo, detenuto nella raccolta delle determinazioni della Agenzia. La determinazione n. 61 del 12 marzo 2019 e' stata pubblicata in data 30 maggio 2019; la determinazione n. 95 del 15 maggio 2019 e' stata pubblicata il 29 maggio 2019; la determinazione n. 107 del 7 giugno 2019 e' stata pubblicata il 18 luglio 2019. Di conseguenza l'impugnazione degli atti presupposti, secondo la difesa di Laore e' tardiva. 3) Terza eccezione. Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse. Il richiesto annullamento del bando di concorso previsto dalla legge regionale n. 47/2018, riservato e pubblico, e/o della stessa legge regionale produrrebbe non gia' l'aumento, ma l'azzeramento dei posti destinati alle selezioni per le progressioni di carriera del personale interno. Dunque, sostiene Laore, con il presente ricorso i ricorrenti non ottengono il bene della vita sperato, vale a dire la progressione della carriera, in categoria D e/o in C. La possibilita' di selezioni interne per la progressione fra le aree prevista dalla legge regionale n. 18/2017 (e dal decreto legislativo n. 75/2017) e' infatti temporanea e si esaurisce nel 2020, senza garanzia che tale possibilita' sia estesa ad anni futuri. Cio' conferma la mancanza di interesse al ricorso. Qualora lo stesso fosse accolto, infatti, si esaurirebbe la finestra temporale utile per bandire e concludere nuove procedure selettive per la progressione tra aree del personale di ruolo gia' in servizio, che potrebbe percio' confidare unicamente nella possibilita' consistente nella riserva del 20% dei posti banditi in eventuali futuri concorsi pubblici, sottoponendosi alle ben piu' selettive prove (comprese preselezioni e prove scritte) previste per questi. Veniamo alle eccezioni sollevate dall'interveniente ad opponendum Naitana Paola. 1) Prima eccezione. L'interveniente Paola Naitana solleva anzitutto una eccezione di inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse del tutto analoga alla prima delle eccezioni sollevate dalla difesa di Laore. Vediamola, comunque, anche perche' le argomentazioni a sostegno della eccezione di inammissibilita' del ricorso sono particolarmente circostanziate. Anche la difesa di Paola Naitana precisa che, sebbene banditi con un'unica determinazione del Commissario straordinario di Aras (la n. 161 dell'11 ottobre 2019), ci troviamo davanti a concorsi diversi per distinte categorie (D, C e B) e professionalita' (veterinari, agronomi, biologi, amministrativi per la categoria D; periti agrari, tecnici di laboratorio, tecnici, amministrativi per la categoria C; Ausiliari per la categoria B), cosa che dara' luogo, ovviamente, ad altrettante distinte procedure di valutazione di titoli e alla formazione di distinte graduatorie (art. 8 del bando). Ne consegue che la valutazione dell'interesse al ricorso andra' individuata non tout court in relazione al concorso nel suo complesso, ma in relazione ai «singoli» concorsi banditi con la determinazione 161 sopra citata in relazione sia alla categoria che alla professionalita'. Ma qui l'interveniente argomenta piu' dettagliatamente. Rileva infatti che il ricorrente Priamo Carboni e la ricorrente Virginia Corongiu sono entrambi inquadrati nella categoria C; il sig. Carboni non e' in possesso di alcun diploma di laurea, la dott.ssa Corongiu e' in possesso di laurea triennale in scienze e tecnologie erboristiche (classe di laurea L 29) che non costituisce titolo valido per l'ammissione a posti di funzionario tecnico veterinario categoria D. Ne consegue che entrambi non subiscono alcuna lesione dall'atto impugnato ne' hanno alcun interesse attuale e concreto da far valere in questo giudizio quantomeno in relazione al concorso per i posti di categoria D relativamente alla figura professionale di funzionario veterinario di cui alla determinazione 161 dell'11 ottobre 2019 del Commissario straordinario di Aras. Il sig. Gianfranco Giuseppe Milia e' inquadrato nella categoria B per cui non subisce alcuna lesione ne' ha alcun interesse attuale e concreto da far valere in questo giudizio quantomeno in relazione al concorso per i posti di categoria D di cui alla determinazione 161 dell'11 ottobre 2019 del Commissario straordinario di Aras. 2) Seconda eccezione. La determinazione 167/2019 ha indetto le procedure selettive per la progressione fra aree riservata al personale di ruolo dell'Agenzia Laore per l'accesso alle categorie D e C mettendo a selezione quattro posti di categoria D e un posto di categoria C. A prescindere dalla carenza di interesse di cui si e' detto al precedente punto 1), la mancata impugnazione del bando di concorso di cui alla citata determinazione 167/2019 rende altresi' inammissibile il presente ricorso ancora sotto il profilo della carenza di interesse non avendo i ricorrenti impugnato (e quindi facendo acquiescenza) la determina che limitava i posti riservati alla selezione interna a soli quattro posti per la categoria D e uno solo posto per la categoria C. L'interesse dei ricorrenti all'annullamento della determinazione 161/2019 (concorso riservato al personale Aras) sussiste, secondo la difesa di Paola Naitana in quanto gli stessi abbiano contestualmente impugnato anche la determinazione 167/2019 sotto il profilo della mancata messa a loro disposizione di quei (o alcuni di quei) posti e la limitazione della selezione ai soli cinque posti (quattro di categoria D e uno di categoria C) di cui sopra. 3) Terza e quarta eccezione. Anche per la difesa dell'interveniente Naitana il ricorso e' tardivo. Terza e quarta eccezione sono, in sostanza, analoghe alla seconda eccezione sollevata dalla difesa di Laore. 4) Quinta eccezione. Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse sotto ulteriore profilo. In base al disposto delle leggi regionali 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 40, 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 3 e 20 dicembre 2018, n. 47 e, come emerge dalle deliberazioni della giunta regionale nn. 46/41 del 21 novembre 2012 e 7/36 del 12 febbraio 2019, i posti messi a concorso di cui alla determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 161 dell'11 ottobre 2019 sono stati previsti nella Pianta organica di Laore al fine dell'attribuzione (e in stretta correlazione alla medesima attribuzione) alla Agenzia stessa delle funzioni precedentemente svolte per oltre trenta anni dall'Aras. Laore dovra' infatti erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, lettera a) della legge regionale 13 del 2006 e svolgere le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale 3/2009 e cioe' mediante l'assunzione a mezzo di prove selettive concorsuali per soli titoli del personale dipendente dell'Aras. Si consideri ad esempio che nella Pianta organica di Laore non vi sono funzionari tecnici veterinari - di categoria D. Si tratta, quindi, di posti strettamente vincolati allo svolgimento delle predette funzioni e alla presenza del previsto personale (che non potrebbero essere altrimenti svolte da Laore). Cio' emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 1 della legge regionale 47/18 che regolano la parte economica e finanziaria dell'operazione ed evidenziano la stretta correlazione dello stanziamento e dell'aumento della capacita' assunzionale dell'Agenzia Laore con l'attribuzione delle nuove funzioni e l'assunzione tramite concorso riservato del personale di Aras. Valga la considerazione che le predette funzioni di assistenza agli imprenditori zootecnici attualmente continuano ad essere svolte dai dipendenti Aras benche' l'ente sia in liquidazione e le funzioni siano gia' state attribuite a Laore dall'art. l, comma 2 della citata legge regionale 47/18. Ne consegue che i posti previsti in pianta organica e di cui alla determinazione 161/2019 citata non sono, pertanto «disponibili» per gli attuali dipendenti e che qualora venisse annullato il concorso indetto con la determinazione 161/2019 nessun vantaggio in termini di posti resi disponibili nella pianta organica di Laort potrebbero ottenere i ricorrenti. Identiche eccezioni fin qui descritte sono state sollevate dall'interveniente Fronteddu Pierina. Vediamo le eccezioni preliminari sollevate dall'interveniente Marcali Umberto. 1) Prima eccezione. La prima eccezione, volta ad ottenere una declaratoria di irricevibilita' del ricorso e' sovrapponibile alla seconda eccezione proposta da Laore e alla terza e quarta proposta da Naitana Paola e Fronteddu Pierina. Un profilo e' pero' differente. La difesa di Marcoli Umberto argomenta, citando a supporto anche significativa giurisprudenza, nel senso che la pubblicazione dei provvedimenti all'albo dell'ente e' utile al fine far decorrere il termine per impugnare nei confronti dei dipendenti. 2) Seconda eccezione. I ricorrenti hanno ancora la possibilita' di partecipare al concorso pubblico, per l'assunzione di ben venticinque dipendenti (diciassette in categoria D) indetto con determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 168/2019, ovvero alla selezione riservata agli «interni», indetta con deliberazione del Commissario Laore n. 167 del 17 ottobre 2019. Allo stato, pertanto, essi non avrebbero un interesse attuale e concreto alla proposizione dell'impugnazione. 3) Terza eccezione. L'interveniente Marcoli solleva eccezione di carenza di interesse e legittimazione argomentata come segue. Per fondare il proprio interesse ad agire, i ricorrenti affermano di essere «attualmente inquadrati in categorie dirigenziali, in possesso dei titoli previsti dalla competente disciplina giuridica e contrattuale, hanno un legittimo e considerevole interesse ad accedere alle categorie superiori....» (cosi, ricorso, pag. 5, in fine e inizio di pag. 6). Afferma l'interveniente, che se fosse vero che i ricorrenti sono tutti dirigenti, sicuramente essi non avrebbero nessun interesse ad impugnare il bando indetto da Laore per l'assunzione di personale non dirigenziale. Dubita, quindi, che i ricorrenti siano dirigenti. E dubita e contesta che essi possiedano il titolo di studio per accedere ai posti oggetto di concorso. 4) Quarta eccezione. Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse sotto differente profilo. L'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ha espressamente previsto l'assunzione da parte di Laore degli ex dipendenti di A.R.A.S., mediante una apposita procedura concorsuale ed ha anche previsto le risorse destinate, appunto, non gia' alla generica provvista di personale, ma a quella assunzione specificamente individuata. L'art. 1 della legge regionale n. 47/2018 ha disposto l'attuazione di quanto gia' previsto dal menzionato art. 2 della legge regionale n. 3/2009, utilizzando le risorse «a tal fine destinate». Ha, anzi, ancor piu' confermato che le risorse indicate vengono attribuite a Laore ed e' conseguentemente e correlativamente ridotto l'apporto finanziario ad A.R.A.S. La conseguente deliberazione della giunta regionale n. 7/36 del 12 febbraio 2019, afferma esplicitamente che le nuove assunzioni sono in deroga ai «vigenti limiti» assunzionali, proprio per l'eccezionalita' del contesto in cui si inseriscono (doc. n. 9, 1° pagina, 13^ riga) e sono state possibili in base alle risorse rese disponibili con le menzionate disposizioni di legge. Infine, anche le determinazioni del direttore generale di Laore n. 61 del 12 marzo 2019 e n. 95 del 15 maggio 2019, che approvano il Piano triennale del fabbisogno del personale, affermano esplicitamente che le assunzioni sono state possibili in funzione delle risorse eccezionalmente riconosciute dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2018 e che le stesse risorse sono vincolate alle assunzioni previste nell'ambito della riforma sopra descritta (doc. n. 13, pag. 2, penultimo paragrafo). In definitiva, secondo l'interveniente, dall'esame di tutti i menzionati documenti e dai provvedimenti impugnati emerge chiaramente che il grande numero di assunzioni attuato e' stato possibile solo derogando agli ordinari limiti assunzionali e usufruendo di speciali risorse economiche a destinazione vincolata. Ed il vincolo ha, quale destinazione espressa, l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/2009, che e' stata data con i provvedimenti impugnati. Quindi, se vengono meno tali condizioni e, cioe', vengono seguite modalita' di assunzione diverse, le risorse e le deroghe concesse e concordate anche a livello ministeriale vengono anch'esse meno, con conseguente impossibilita' di procedere alle assunzioni. I ricorrenti, pertanto, non hanno nessun interesse a censurare le modalita' con cui e' stata prevista l'assunzione degli ex dipendenti di A.R.A.S., poiche', se si dovesse ricorrere a diverse modalita', non sarebbe rispettato il vincolo apposto alle risorse utilizzate e verrebbero meno le condizioni per usufruire delle deroghe ai limiti assunzionali. Ed insomma, non si farebbe nessun concorso. E non sarebbe neanche possibile proseguire con la sola procedura riservata ai dipendenti di Laore. Anche quelle progressioni sono state indette in vista della nuova assunzione per i dipendenti di A.R.A.S. Si legge, in particolare, nella deliberazione della giunta regionale n. 7/36 del 12 febbraio 2019, che «devono essere presi in considerazione anche i maggiori fabbisogni di personale tecnico e amministrativo necessari per sopperire ai conseguenti adeguamenti organizzativi e gestionali derivanti dalle suddette assunzioni straordinarie per il coordinamento delle attivita' di assistenza al comparto zootecnico e l'aggravio del carico di lavoro relativo alla gestione del personale, all'adeguamento delle attrezzature e delle postazioni di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, stimato ulteriori cinque unita' lavorative» (doc. n. 9, pag. 2, ultimo paragrafo). Insomma, secondo l'interveniente, delle due l'una: o si fanno tutte le assunzioni cosi come sono state previste nel bando oggi impugnato o non se ne fa nessuna. Ed i ricorrenti non hanno nessun interesse alla seconda alternativa. Di qui l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse. Veniamo alle eccezioni sollevate dagli intervenienti Ibba Osvaldo, Lai Giuseppe, Simbula Rita. 1) Prima eccezione. Si tratta della medesima eccezione sollevata da Laore, da Naitana Paola e da Fronteddu Pierina (la prima eccezione per tutti e tre) e da Marcoli Umberto (la terza eccezione). Anche in questo caso occorre fare alcune precisazioni poiche' la difesa degli intervenienti Ibba, Lai e Simbula argomenta molto dettagliatamente l'eccezione. Il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire. I ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 161 dell'11 ottobre 2019. La determinazione contiene in realta' tre autonome procedure concorsuali, come si evince dalla previsione di graduatorie finali distinte per categorie e per professionalita': una finalizzata all'assunzione presso l'Agenzia regionale Laore di complessive centosettantasei unita' lavorative da inquadrare in categoria D, livello economico 1 - di cui ottantasei per la qualifica di Funzionario tecnico - veterinario; ottantasei per quella di Funzionario tecnico - agronomo; tre per la qualifica di Funzionario tecnico - biologo e uno per quella di Funzionario amministrativo -; altra procedura concorsuale indetta con l'avversata determinazione e' invece quella diretta all'assunzione di complessive quarantasette unita' lavorative da inquadrare nella categoria C, livello economico 1; una terza, all'assunzione di un assistente, categoria B. I ricorrenti - dei quali si predica, per tutti ed indistintamente, la qualifica di «agronomi/veterinari» (cfr. pag. 3, ultima riga, del ricorso introduttivo) - non possiedono, affermano gli intervenienti, i titoli necessari per l'accesso alla categoria D. Piu' in dettaglio, Carboni Priamo e Milia Gianfranco Giuseppe, non vantano alcun diploma di laurea, neppure triennale, per l'accesso alla categoria D; il titolo di studio posseduto da Corongiu Virginia - laurea in scienze e tecnologie erboristiche - appartiene alla classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (L29), che nulla ha a che vedere con la classe delle lauree in scienze biologiche (L13) o veterinarie (LM 42) previste dal concorso per l'accesso alla categoria D; ne' tale titolo rientra nella classe delle lauree in scienze agrarie o equipollenti, che consentono l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alle sezioni A o B dell'albo dei dottori agronomi e forestali, come previsto dalla lex specialis. L'annullamento del provvedimento impugnato, dunque, non consentirebbe ai ricorrenti di accedere ai posti messi a concorso. 2) Seconda eccezione. Il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto differente profilo. Affermano gli intervenienti Ibba, Lai e Simbula che il nucleo centrale delle censure dei ricorrenti si incentra sull'asserita violazione della regola del pubblico concorso in ragione del carattere interamente «riservato» di quest'ultimo. Il concorso in questione e' stato preceduto da un necessario ampliamento della dotazione organica di Laore e del relativo piano del fabbisogno di personale, in funzione ed in vista dell'attuazione dell'art. 1, comma 2, legge regionale n. 47/2018 (cfr. deliberazione G.R. n. 7/36 del 12 febbraio 2019, doc. 6, e allegato 1 alla determinazione del direttore generale Laore n. 95 del 15 maggio 019, doc. 7). Cio' significa che i posti totali previsti per la categoria D, pari a centosettantasei, sono stati: istituiti ed hanno ragione di esistere esclusivamente in previsione dell'assunzione del personale Aras, con l'ovvia conseguenza che l'invocato annullamento della procedura concorsuale impugnata non determinerebbe la «liberazione» di posti «occupabili» da altri aspiranti. Detto in altri termini, la caducazione del concorso non produrrebbe l'effetto di consentire un ampliamento del numero dei posti da ricoprire con le progressioni professionali, i quali resterebbero comunque, per la categoria D, in misura pari a quattro, come previsto nel Piano del fabbisogno approvato con determinazione D.G. Laore n. 95 del 15 maggio 2019. La doglianza relativa alla restrizione dei soggetti legittimati a partecipare al concorso in questione avrebbe dovuto accompagnarsi, secondo gli intervenienti, alla contestuale impugnazione sia del bando indetto con determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 168 del 17 ottobre 2019, nella parte in cui prevede per il livello economico iniziale della categoria D, un numero di posti, pari a diciassette, ritenuto evidentemente non sufficiente a garantire l'adeguato accesso dall'esterno; sia del bando indetto con determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 167 del 17 ottobre 2019, nella parte in cui riserva al personale interno un numero di posti, pari a quattro, che nella complessiva valutazione dell'operato dell'Amministrazione, si assume lesivo dell'interesse ad ottenere l'auspicato inquadramento nella categoria D. Proseguono gli intervenienti affermando che l'impugnazione «congiunta», risultava strettamente funzionale alla concentrazione, in un'unica delibazione, dell'apprezzamento della correttezza dell'azione amministrativa nel suo complesso, in vista dell'interesse finale all'annullamento del bando. I ricorrenti hanno invece impugnato la sola determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 161 del 17 ottobre 2019, con la conseguenza che il relativo annullamento non comporterebbe alcun «riequilibrio» in favore dei dipendenti Laore. Restano da vedere le eccezioni sollevate dalla interveniente Sollai Igina. 1) Prima eccezione. Il ricorso sarebbe irricevibile. L'eccezione e' analoga all'eccezione di tardivita' del ricorso sollevata dalla difesa di Laore (seconda eccezione di Laore). 2) Seconda eccezione. Anche la difesa di Sollai eccepisce l'inammissibilita' del ricorso posto che i ricorrenti non hanno in alcun modo documentato se e quali titoli di studio e di carriera essi possiedano per poter accedere (in ipotesi) ai posti messi a concorso, alla luce dei titoli richiesti. 3) Terza eccezione. Il ricorso e' inammissibile anche perche' nessuna utilita' potrebbero i ricorrenti ricavare dall'annullamento del concorso riservato impugnato, giacche' i relativi posti sono stati istituiti e finanziati con apposite disposizioni di legge regionale, puntualmente citate negli atti e provvedimenti impugnati; in caso di annullamento deriverebbe l'irrimediabile venir meno sia dei duecentoventisette posti, sia del relativo finanziamento, che ha espressamente carattere vincolato. 4) Quarta eccezione. Il ricorso e' inammissibile anche perche' i ricorrenti non possono dolersi che non siano stati loro messi a disposizione i duecentoventisette posti di cui si tratta, e neppure alcuna parte di essi, giacche' non hanno impugnato - con la specifica censura della (presunta) illegittima insufficienza numerica dei posti messi a concorso - i contestualmente banditi concorsi per quattro funzionari categoria D1 e un istruttore categoria C1 riservati al personale Laore, bandito con determinazione del direttore generale di Laore n. 167 del 17 ottobre 2019, e per diciassette funzionari categoria D1, otto istruttori categoria C1 e quattro assistenti categoria C1, bandito con determinazione del direttore generale di Laore n. 168 del 17 ottobre 2019, dei quali e' stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, parte III, n. 46 del 24 ottobre 2019, nella stessa pag. 7 di tale numero del B.U.R.A.S. in cui e' stato dato avviso del concorso riservato ai dipendenti Aras. II.1. Le eccezioni cosi' esposte possono essere esaminate raggruppandole. Analizziamo il primo gruppo di eccezioni secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile. L'eccezione e' infondata. L'art. 41, comma 2, c.p.a. dispone che: «Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso dev'essere notificato, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa e' sia prevista dalla legge in base alla legge». Nel caso di specie la pubblicazione delle impugnate delibere non era idonea a far decorrere il termine d'impugnazione (in questo senso, cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 1043). Cio' senza contare che in base a un orientamento giurisprudenziale piu' rigoroso la pubblicazione di un atto amministrativo puo' ritenersi rilevante ai fini del decorso del termine di impugnazione soltanto se la legge che la prevede, quale forma di pubblicita'/notizia, vi riconnetta espressamente tale effetto. La riferita opzione ermeneutica, muove dal presupposto secondo cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta di leggi ovvero mediante esposizione in albi o bacheche si rivela modalita' idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente interessati; di guisa che soltanto quando la legge, per soddisfare specifiche finalita' di speditezza procedimentale, preveda tale modalita' di integrazione dell'efficacia dell'atto in congiunzione all'effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell'atto puo' senz'altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione (cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843). Giova puntualizzare che nessun argomento contrario alle esposte conclusioni puo' trarsi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 secondo cui «A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati» (comma 1). Tale norma si limita, infatti, a disciplinare le modalita' di pubblicazione, rinviando alle specifiche norme di settore per l'individuazione degli atti da pubblicare (cosi', cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2019, n. 7371 e T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 60). II.2. Analizziamo quindi l'eccezione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perche' proposto collettivamente e cumulativamente. Occorre rammentare che, in via eccezionale, puo' essere riconosciuta a piu' soggetti la facolta' di impugnare insieme (ricorso collettivo) un provvedimento amministrativo soltanto nelle ipotesi in cui gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell'impugnativa, in modo tale che l'eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro; ai fini dell'ammissibilita' del ricorso collettivo, occorre che: a) i provvedimenti impugnati siano identici; b) i provvedimenti impugnati vengano censurati per i medesimi motivi; c) non sussistano divergenze di interessi fra i soggetti ricorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4629, Cons. St., sez. III, 8 luglio 2015, n. 3426; id., 25 giugno 2019, n. 4363; id., 15 luglio 2019, n. 4926; Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; id., 27 gennaio 2014, n. 398; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 luglio 2019, n. 8709). Piu' nello specifico, e' noto che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse legittimo all'emanazione o alla non emanazione di un dato provvedimento e sottoposta alla valutazione del giudice amministrativo, deve essere proposta dal singolo titolare della situazione soggettiva con separata azione, sicche' la deroga puo' ritenersi ammissibile solo nel concorso di una duplice condizione, e cioe' che non sia ravvisabile alcun conflitto di interessi fra i ricorrenti e che le posizioni dei suddetti soggetti siano omogenee fra di loro con riferimento sia al petitum azionato sia alle doglianze dedotte, si' da poter ragionevolmente considerare la pluralita' dei ricorrenti un'unica parte processuale, neppure soggettivamente complessa (da ultimo, tra le altre, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 5 maggio 2020, n. 628). Nel caso che qui occupa il Collegio non sussiste alcun conflitto tra le posizioni dei ricorrenti che hanno le medesime posizioni e hanno impugnato gli stessi atti con identiche censure. Il bene della vita cui aspirano e' identico e il ricorso e' quindi ammissibile. II.3. Veniamo al gruppo di eccezioni piu' folto. Quello secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse. Anche queste eccezioni sono infondate. E' noto che nell'ordinamento vigente il concorso pubblico costituisce la modalita' ordinaria di accesso nei ruoli delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) ed i canoni d'imparzialita' e buon andamento (art. 97, della Costituzione), con la conseguenza che i concorsi interni sono da considerare eccezione al principio dell'ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso e anche la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al predetto principio deve essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto quando siano funzionali al buon andamento dell'Amministrazione e ricorrano altresi' peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; al principio del concorso pubblico deve quindi riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non istaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo, il che implica che la valutazione delle necessita' eccezionali, tali da escludere il ricorso alle procedure ordinarie, puo' essere giustificata solo in collegamento con altre esigenze di pari rango costituzionale (Consiglio di Stato sez. V, 7 settembre 2015, n. 4139). L'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 del codice di procedura civile, (quale presupposto processuale, o condizione preliminare dell'azione) comporta un'indagine diretta ad accertare l'idoneita' della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, e va, pertanto, escluso nei casi in cui la decisione invocata risulterebbe priva di effetti giuridicamente apprezzabili, agli effetti delle situazioni soggettive dedotte a sostegno dell'azione. Nello specifico caso di concorsi, il giudice, in materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in occasione di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non puo' prescindere da un tale momento conoscitivo, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame solo laddove all'esito della verifica, risulti con certezza che la parte ricorrente non avrebbe utilita' in caso di accoglimento del ricorso. Andiamo ancora piu' nel dettaglio. E' noto che le norme sul processo amministrativo non contenevano una disposizione espressa sull'interesse a ricorrere: l'art. 24 della legge «Crispi» e poi l'art. 26 del testo unico del 1924 si limitavano a prevedere che il Consiglio di Stato decidesse su ricorsi aventi «per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici», ma tale affermazione e' tradizionalmente letta come riferita all'interesse sostanziale, ossia all'interesse leso dall'atto amministrativo impugnato. Dottrina e giurisprudenza si sono pero' sempre orientate a ravvisare nell'art. 100 del codice di procedura civile un principio generale del nostro diritto processuale, valevole dunque anche per l'ambito del diritto amministrativo, secondo il quale per proporre l'azione occorre avere interesse. Si trova cosi comunemente affermato che all'interesse sostanziale si deve affiancare, quale condizione dell'azione, un interesse processuale, inteso come utilita' che il soggetto ricorrente puo' ritrarre dall'esperimento del rimedio giudiziario. La conclusione tradizionale relativa all'applicabilita' dell'art. 100 del codice di procedura civile trova una sua piena conferma nella esistenza dell'art. 39, comma 1, c.p.a. Tale interesse deve essere personale, attuale e concreto e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e fino alla sua decisione. L'interesse ad agire deve essere indagato dal giudice in concreto, azione per azione, in relazione all'utilita' della pronuncia giudiziale. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere e' caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 del codice di procedura civile, vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilita' che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5191). L'interesse a ricorrere e' quindi l'utilita' che il ricorrente si propone di ottenere dalla pronuncia del giudice. Occorre un pregiudizio concretamente subito dal titolare della posizione differenziata, un vantaggio sperato dall'accoglimento del ricorso, che sia astrattamente configurabile e collegato alla situazione differenziata e diretto a rimuovere il concreto pregiudizio sofferto. In definitiva i requisiti dell'interesse a ricorrere vanno delibati unitariamente in modo da cogliere la valenza individualizzante dei medesimi mediante la stretta connessione fra: 1) differenziazione dell'interesse, ossia personalita' del medesimo; 2) concretezza dell'interesse, ossia effettivita' del pregiudizio; 3) diretta utilita' della pronuncia in relazione all'interesse personale e concreto prima definito e cio' per evitare che la funzione del processo sia sviata dai canoni e dalle caratteristiche sue proprie di processo di diritto soggettivo e non oggettivo. Fatta tutta questa premessa di carattere generale e' agevole concludere che, nel caso qui esaminato, l'interesse ad agire e' sicuramente sussistente. Intanto, una prima osservazione. Come ha argutamente osservato la dottrina, l'art. 100 del codice di procedura civile e' stato previsto perche' non si vuole che la giurisdizione finzioni a vuoto. Dall'annullamento degli atti impugnati i ricorrenti otterrebbero sicuramente un'utilita'. Scendiamo ancora di piu' nei dettagli. Di cosa si controverte esattamente? Vediamolo bene punto per punto. Punto 1) Con la legge regionale n. 3/2009, art. 2, comma 40, si prevede che l'Agenzia Laore Sardegna e' autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per titoli, il personale dipendente dell'Associazione; Punto 2) Con la legge regionale n. 47/2018, art. 1, comma 3, si prevede che l'Agenzia Laore e' autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni indicate dal comma 2, riguardante la continuita' della sicurezza e qualita' delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanita' animale. Si tratta, come hanno ben ha osservato sia la difesa della regione sia la difesa di Laore, di cio' cui per lungo tempo e' stata deputata l'Aras attraverso i propri dipendenti. I ricorrenti hanno dato prova di avere un interesse immediato, diretto ed effettivo a caducare la procedura selettiva. Una ragione su tutte risolve la questione. Ricordiamo che la regione afferma che l'annullamento degli atti impugnati non avrebbe quale effetto automatico quello di consentire ai ricorrenti un avanzamento (e/o migliori possibilita') di carriera giacche' la procedura impugnata e' conseguente al fatto che l'ente pubblico (regione e per essa Laore) si e' fatto carico di assicurare in proprio l'espletamento di servizi e funzioni aggiuntive rispetto al passato. Afferma inoltre che contraddittoria, rispetto alla pretesa cura dei propri interessi lamentata, appare secondo la regione, la scelta dei dipendenti dell'Agenzia di non aver contestato tempestivamente la delibera di Giunta n. 7/36 (al fine di consentire di tener conto delle loro aspirazioni nella redazione del successivo Piano del fabbisogno approvato in data 15 maggio 2019; questo pure non tempestivamente contestato) e la precedente delibera n. 46/41 del 21 novembre 2012 (che prevedeva l'obbligo di inquadramento per il personale di cui si discute). Quanto al primo punto (che, in sostanza coincide con la rilevanza della questione) va osservato quanto segue. In punto di sussistenza dell'interesse al ricorso, e conseguente rilevanza della questione di costituzionalita', occorre rammentare che e' l'art. 2, comma 40, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 che, nell'autorizzare a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, fa espressamente salva l'anzianita' di servizio prestata. Questa norma ha vincolato quindi l'amministrazione ad approvare un bando che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso in favore di determinati interessati ai quali, per di piu', viene assicurata l'entrata in servizio in Laore con una anzianita' che determina una certa, quanto inevitabile, posizione di vantaggio dei dipendenti di Aras che, una volta inquadrati, si troveranno in una posizione in ruolo pari o migliore, rispetto ai ricorrenti, sopravanzandoli nelle aspettative di carriera. Ci si deve riferire, a tutte quelle disposizioni che fanno dipendere dall'anzianita' di servizio una serie di benefici economici e di carriera. Si puo' citare, tra le altre, l'art. 30 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 che, ai commi 5, 6 e 7, cosi' recita: «5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che puo' svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio; 6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennita' di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate; 7. In caso di pari anzianita' nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal piu' anziano di eta'». Le strutture di livello inferiore a quello dirigenziale sono previste all'art. 13 della medesima legge regionale n. 31/98, prevedendo espressamente, al fine dell'attribuzione degli incarichi, un peso rilevante alle competenze e all'anzianita' di servizio (somma 9); l'art. 13, per quanto di interesse, cosi' dispone: art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale). - 1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della regione. 2. ... 8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennita' non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilita'. 9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unita' di progetto di cui all'art. 26, dell'individuazione delle necessita' della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonche' di una piu' efficiente generale gestione delle risorse umane, e' istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonche' il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti». I ricorrenti hanno puntualmente indicato in ricorso - (pag. 6, laddove precisano che per gli incarichi incentivanti di I livello e' previsto un compenso annuo di circa 10.000 cadauno) e ribadito nella memoria difensiva (pag. 5) - il danno che subirebbero, nella partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi di primo livello o coordinatore di settore, dalla concorrenza dei dipendenti Aras che, in base alla legge regionale e al relativo bando di concorso, entrerebbero con tutta l'anzianita' di servizio maturata presso l'ente privato. Va poi detto che i ricorrenti, dipendenti di Laore, pur essendo gia' inquadrati nella pubblica amministrazione a seguito del superamento di un regolare concorso pubblico per titoli ed esami, per poter raggiungere l'obiettivo dell'inquadramento in categorie superiori a quelle in atto devono superare una prova concorsuale selettiva. E' poi pacifico che, a seguito dell'ingresso indiscriminato in Laore dei dipendenti di Aras, a competere per gli incarichi incentivanti saranno non piu' solo gli attuali aventi titolo, tra i quali i ricorrenti, ma un numero piu' che raddoppiato risultante da un accesso dall'esterno senza un concorso pubblico che potrebbero concorrere con tutta l'anzianita' maturata nell'ente di diritto privato datore di lavoro, mentre ove fosse stato previsto un concorso pubblico i nuovi dipendenti entrerebbero nei ruoli di Laore con anzianita' zero. Lo stesso vale a dirsi, per gli effetti sulle progressioni di carriera, dell'indiscriminato accesso in Laore degli ex dipendenti Aras. La questione, come si vede, e' rilevante. Quanto al secondo punto e' del tutto evidente che la lamentata lesione per i ricorrenti si e' concretizzata con il bando di concorso. E' con il bando che la legge di cui si dubita della legittimita' costituzionale ha avuto concreta attuazione. II.4. Resta un'eccezione di inammissibilita' che si discosta dalle altre quanto alle argomentazioni esposte. Riprendiamola. Si afferma che in base al disposto delle leggi regionali 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 40, 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 3 e 20 dicembre 2018, n. 47 e, come emerge dalle deliberazioni della giunta regionale nn. 46/41 del 21 novembre 2012 e 7/36 del 12 febbraio 2019, i posti messi a concorso di cui alla determinazione del Commissario straordinario di Laore n. 161 dell'11 ottobre 2019 sono stati previsti nella Pianta organica di Laore al fine dell'attribuzione (e in stretta correlazione alla medesima attribuzione) alla Agenzia stessa delle funzioni precedentemente svolte per oltre trenta anni dall'Aras. Laore dovra' infatti erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2006 e svolgere le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale n. 3/2009 e cioe' mediante l'assunzione a mezzo di prove selettive concorsuali per soli titoli del personale dipendente dell'Aras. Si consideri ad esempio che nella Pianta organica di Laore non vi sono funzionari tecnici veterinari - di categoria D. Si tratta, quindi, di posti strettamente vincolati allo svolgimento delle predette funzioni e alla presenza del previsto personale (che non potrebbero essere altrimenti svolte da Laore). Cio' emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/18 che regolano la parte economica e finanziaria dell'operazione ed evidenziano la stretta correlazione dello stanziamento e dell'aumento della capacita' assunzionale dell'Agenzia Laore con l'attribuzione delle nuove funzioni e l'assunzione tramite concorso riservato del personale di Aras. Valga la considerazione che le predette funzioni di assistenza agli imprenditori zootecnici attualmente continuano ad essere svolte dai dipendenti Aras benche' l'ente sia in liquidazione e le funzioni siano gia' state attribuite a Laore dall'art. 1, comma 2 della citata legge regionale n. 47/18. Ne consegue che i posti previsti in pianta organica e di cui alla determinazione 161/2019 citata non sono, pertanto «disponibili» per gli attuali dipendenti, ma qualora venisse annullato il concorso indetto con la determinazione 161/2019 i posti necessari per lo svolgimento delle funzioni finora espletate dai dipendenti di Aras andrebbero coperti attraverso l' espletamento di un concorso pubblico con possibilita' di scelta dei migliori tra i concorrenti (tra cui gli stessi dipendenti di Aras) e senza alcuna lesione sulla posizione di anzianita' dei ricorrenti, che non potrebbero, per questo aspetto, essere scavalcati e danneggiati nelle procedure interne di attribuzione di incarichi (es. coordinatore di primo livello o coordinatore di settore) atteso che i vincitori del concorso pubblico entrerebbero con anzianita' zero. Anche questa eccezione e' infondata per le medesime ragioni gia' esposte. Vale la pena soggiungere che ben diversa sarebbe stata la situazione, almeno quanto alla posizione degli attuali ricorrenti, se perlomeno «l'internalizzazione del servizio» fosse stata accompagnata: a) da un ordinario concorso pubblico; b) o, in alternativa, da forme di concorsualita' attenuata, in linea con la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, rispettose del principio per cui, comunque, l'accesso dall'esterno non puo' risolversi in un sostanziale «assorbimento» di personale proveniente da un ente di diritto privato e, per di piu', con conservazione dell'anzianita' di servizio. III. Ai soli fini della rilevanza della questione, il Collegio ritiene di dovere ancora, in questa sede, preliminarmente esaminare una questione di merito e cioe' i motivi di ricorso la cui decisione prescinde dalla questione di costituzionalita'. Tale esame e', invero, piuttosto semplice. Il primo e unico motivo di ricorso (ulteriore rispetto alla questione di legittimita' costituzionale) e' inammissibile. E' noto che anche in tema di concorsi pubblici, appare ravvisabile l'onere di immediata impugnazione da parte dell'interessato delle clausole illegittime della lex specialis che comportano, a carico del partecipante medio, una oggettiva, straordinaria e rilevante difficolta' operativa, tale per sua natura da non rimanere sul piano dell'astrattezza e potenzialita' lesiva, ma da realizzare gia', in ragione dell'immediato vulnus alla normale capacita' organizzativa del candidato e dunque al suo interesse alla partecipazione in condizioni di alea ordinaria, l'effetto negativo di una immediata e diretta lesione della sua sostanziale partecipazione. Infatti, gli straordinari aggravi generano anch'essi (in termini di utilita' pratica della partecipazione del candidato) la sostanziale impossibilita' di partecipare adeguatamente e razionalmente, il che riconduce questa ipotesi a quella generale relativa alle clausole impeditive. I ricorrenti non ambiscono a partecipare ad una procedura riservata interamente ai dipendenti Aras, e contestano in radice la legittimita' della procedura riservata. Solo le censure che attengono a quest'ultimo profilo sono ammissibili. Le censure che riguardano le modalita' con cui e' stato redatto il bando, le sue clausole, le modalita' di valutazione dei titoli, non concretizzano alcuna lesione a carico dei ricorrenti. L'eventuale accoglimento della censura non determinerebbe alcuna utilita' a loro favore. L'unica utilita' cui i ricorrenti possono ambire e' la caducazione dell'intera procedura per le ragioni finora esposte. IV. Sulla base di tutte le considerazioni esposte, il Collegio rileva che la decisione della controversia dipende dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale che, come abbiamo visto e' rilevante e, come si vedra', non e' manifestamente infondata per i profili che si andranno ad esporre. La questione va affrontata seguendo il seguente ordine: 1) l'inquadramento normativo; 2) la non manifesta infondatezza. V. L'Inquadramento normativo. Brevemente ricostruendo il corpus normativa all'interno del quale si inseriscono le disposizioni oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale, osserva il Collegio che, la materia e' cosi' disciplinata. L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 cosi' dispone: «1. Esclusivamente per le finalita' di cui alla presente legge volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, le amministrazioni del sistema regione, contestualmente all'approvazione del piano pluriennale di cui all'art. 3, provvedono, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro a temine interessati dalle procedure di cui alla presente legge e individuati con le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, lettera a)». Il termine e' stato prorogato dall'art. 9, comma 1, legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 che cosi recita: «1. Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema regione e altre disposizioni in materia di personale) e' prorogato al 31 dicembre 2020». L'art. 1, comma 2, legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 cosi dispone: «L'Agenzia Laore, per garantire la continuita' della sicurezza e della qualita' delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanita' animale e la condizionalita' degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, e' autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006, e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma». L'art. 2, comma 40, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 cosi recita: «40. L'Agenzia Laore Sardegna e' autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attivita' lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attivita' di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianita' di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna), art. 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009». VI. La non manifesta infondatezza. Dopo attenta ponderazione questo Collegio deve rilevare che la finalita' cui assolvono le disposizioni sospettate di incostituzionalita' e' quella di immettere nel ruolo dell'amministrazione, personale deputato all'espletamento delle attivita' gia' svolte dall'Aras, attivita' che, in seguito saranno, peraltro, svolte da Laore. La Corte costituzionale ha ricordato che finalita' come quelle sopra descritte non sono idonee a giustificare la deroga alla regola del pubblico concorso, sancita dall'art. 97 della Costituzione (Corte costituzionale, 10 novembre 2011, n. 299). La natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico, e' stata, infatti, affermata dalla Corte in molteplici occasioni (tra le altre, sentenza n. 7 del 2011). Conseguentemente la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico e' stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010). Si e' piu' volte ribadito che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Tali principi, ha affermato la Corte, «formulati per lo piu' con riferimento a procedure riservate a soggetti gia' appartenenti all'amministrazione, sono stati ritenuti parimenti valevoli anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di soggetti estranei ad essa (sentenza n. 100 del 2010), e, in particolare, di personale dipendente da enti di diritto privato (sentenze n. 72 del 2011 e n. 267 del 2010), come nel caso in esame» (Corte costituzionale, 10 novembre 2011, n. 299). Nel caso definito con la sentenza appena citata, la Corte ha affermato che «Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, la natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore e' prevista la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico». Premono ulteriori considerazioni. Anche recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2020, n. 43 ha avuto modo, nel riaffermare la limitata derogabilita' del principio del pubblico concorso, di dichiarare illegittima una norma della Regione Sardegna che prevedeva una sorta di immissione in ruolo di personale esterno. Nel farlo ha affermato che secondo quanto prevede l'art. 97, quarto comma, della Costituzione, la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialita'. La facolta' del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale pubblico, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze nn. 5 e 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017). Occorre ancora richiamare, in quanto estremamente significativa per una migliore considerazione del caso qui all'esame, la sentenza della Corte costituzionale, 2 marzo 2018, n. 40 (che ha dichiarato illegittima una norma della Regione Sardegna che, in violazione dell'art. 97 della Costituzione, ha previsto l'assegnazione di personale assunto senza concorso ad una Agenzia regionale). La Corte ha statuito che «l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 - che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici della deroga - risulta lesivo dell'art. 97, quarto comma, della Costituzione. La disposizione censurata consente infatti l'accesso dei dipendenti di due societa' private nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualita' "attenuata", e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalita' di assunzione di tali dipendenti. D'altra parte, la deroga al principio del concorso non risulta giustificata dalla necessita' di far fronte a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico». Nel caso in esame non sussistono simili esigenze straordinarie, in quanto l'espletamento delle funzioni ora attribuite all'Agenzia Laore ben potrebbe essere svolto dai vincitori del nuovo concorso pubblico, perche' questo e' lo strumento idoneo a reclutare i soggetti piu' qualificati; con possibilita' per i dipendenti di Aras di partecipare al concorso e di poter far valere in quella sede la loro preparazione derivante anche dalla esperienza maturata nella pregressa attivita' lavorativa. VII. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalita' degli articoli 4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, 9 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Deve essere sospesa ogni decisione sulla presente controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', in relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, degli articoli 4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, 9 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 10 giugno 2020 e 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Francesco Scano, Presidente; Grazia Flaim, Consigliere; Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Scano L'Estensore: Rovelli