N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2020

Ordinanza del 21 dicembre 2020 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da srl Nuovo Sistina e  altri  c/Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, srl Eliseo-Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e piccolo
Eliseo . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Spettacolo - Teatro - Disposizioni
  sul personale e sulla cultura  -  Prevista  autorizzazione  di  una
  spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  in
  favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo",
  per spese ordinarie e straordinarie, per garantire  la  continuita'
  delle  sue  attivita'  in  occasione  del  centenario   della   sua
  fondazione. 
- Decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
  ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
  per lo sviluppo), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  21
  giugno 2017, n. 96, art. 22, comma 8. 
(GU n.12 del 24-3-2021 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale - Sezione Quarta 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4213 del 2019, proposto dalla s.r.l. Nuovo Sistina,
dalla s.r.l. Quirino, dalla s.r.l. Officine Culturali, dalla r.l.i.s.
I Magi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro  tempore,
rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Carlo  Malinconico  e  Marco
Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato  Carlo  Malinconico
in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; 
    Contro: 
      il Ministero dell'economia e delle finanze e il  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  in  persona  dei
rispettivi   Ministri   pro   tempore,   rappresentati    e    difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in  Roma,
via dei Portoghesi, n. 12; 
      la s.r.l. Eliseo - Teatro Nazionale dal 1918  Teatro  Eliseo  e
Piccolo Eliseo, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli  avvocati  Antonio  Catricala',  Damiano
Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
dei difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40; 
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo  Regionale
per il Lazio, Sede di Roma, n. 3028 del 2019. 
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo,  della  s.r.l.  Eliseo  -  Teatro
nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  22  ottobre  2020  il
consigliere Silvia Martino; 
    Viste le istanze  di  passaggio  in  decisione  presentate  dalle
parti; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 8067 del 15 dicembre 2020; 
 
       Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 
 
    1.  Con  il  ricorso  di  primo  grado,  proposto  al   tribunale
amministrativo regionale del Lazio, le s.r.l. Nuovo Sistina, Officine
Culturali, I Magi a.r.l.i.s., Solemio, Quirino  e  Attori  &  Tecnici
societa' cooperativa - le quali gestiscono nella  citta'  di  Roma  i
Teatri Sistina, Ambra Jovinelli, della  Cometa,  Parioli,  Quirino  e
Vittoria - impugnavano il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze n. 142791 del 3 agosto 2017) con cui e' stato  istituito  nel
bilancio dello  Stato  il  capitolo  di  spesa  n.  6630,  denominato
«Contributo al Teatro Eliseo per le spese ordinarie  e  straordinarie
in occasione del centenario». 
    Il  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ha  previsto,
all'art. 22,  comma  8,  che  «In  favore  del  teatro  di  rilevante
interesse  culturale  "Teatro  Eliseo",   per   spese   ordinarie   e
straordinarie,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle   sue
attivita'  in  occasione  del  centenario  della  sua  fondazione  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2017, mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'art.
24, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  che  restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e
a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307». 
    L'entita' del contributo in favore del Teatro  Eliseo  era  stata
inizialmente ridotta dall'art. 4, comma 3, della  legge  22  novembre
2017, n. 175, il . quale aveva disposto un finanziamento di 4 milioni
di euro in favore di «attivita' culturali nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a  far  data  dal  24  agosto  2016»,  rintracciando  la
relativa copertura proprio nella corrispondente riduzione, per l'anno
2018, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.  22,  comma  8,
del decreto legislativo n. 50 del 2017. 
    Il  contributo  in  favore  del  Teatro  Eliseo  e'  stato,  poi,
reintegrato, dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.
205), che ha disposto l'allocazione di 8 milioni di euro per il  2018
sul capitolo 6630, risultante dal decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione  in  capitoli
delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020». 
    1.1. Le societa' ricorrenti esponevano che, in data 14  settembre
2017, avevano presentato - al Ministero dell'economia e delle finanze
e  al  Ministero  per   i   beni   e   le   attivita'   culturali   -
un'istanza-diffida di concessione di Fondi extra FUS  analogamente  a
quanto  concesso  al  teatro   Eliseo,   alla   quale   tuttavia   le
amministrazioni non avevano dato seguito. 
    In pari data, i  teatri  avevano  altresi'  avanzato  istanza  di
accesso alla documentazione inerente la speciale erogazione a  favore
del  teatro  Eliseo  e,  in  particolare,  tutti  gli  presupposti  e
consecutivi l'adozione dell'art. 22, comma 8 del decreto-legge n.  50
del 24 aprile 2017 e della successiva legge di conversione. 
    A tale nota, il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
aveva risposto che «questa Amministrazione allo stato non  ha  ancora
posto in  essere  atti  in  esecuzione  della  suddetta  disposizione
normativa e, pertanto, suscettibili del richiesto accesso». 
    Con nota del 10 ottobre 2017, il MEF, invece, aveva trasmesso  ai
ricorrenti la nota del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello
Stato n. 179352 del 4 ottobre 2017, nella quale aveva comunicato che,
in applicazione del comma 8 dell'art. 22 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2017, n. 96, «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 142791 del 14 settembre 2017 e' stato istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, il capitolo n. 6630 "Contributo  al  Teatro  Eliseo  per  le
spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario" con  uno
stanziamento di 4 milioni di curo per  ciascuno  degli  anni  2017  e
2018». 
    1.2. Ai fini dell'impugnativa di  siffatto  decreto,  innanzi  al
tribunale   amministrativo   regionale   le    societa'    ricorrenti
evidenziavano, in primo luogo,  che  il  sostegno  finanziario  dello
Stato  in  favore  delle  attivita'  teatrali  avviene  mediante   la
ripartizione dell'apposito  Fondo  Unico  per  lo  Spettacolo  (FUS),
istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163,  le  cui  modalita'  di
ripartizione sono state stabilite con decreto ministeriale 1°  luglio
2014 («Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione
e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal  vivo,  a  valere
sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,
n. 163») e sono informate in gran parte a criteri di tipo oggettivo e
automatico. In tale contesto, l'attribuzione a un solo teatro, al  di
fuori  degli  ordinari  canali  di  finanziamento  statale,   di   un
contributo ulteriore di rilevante entita'.,  sarebbe  stata,  a  loro
avviso, del tutto  ingiustificata  e  avrebbe  determinato  un  grave
effetto distorsivo della concorrenza in danno degli altri teatri  che
attingono al medesimo bacino di utenti. 
    1.3. Nello specifico, il ricorso di primo grado  veniva  affidato
ai seguenti motivi: 
      I) Illegittimita' costituzionale del comma 8 dell'art.  22  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2017 n. 96, per violazione degli articoli 3, 9,
33, 41, 97 e 117 della Costituzione. Istanza di rimessione alla Corte
costituzionale.    Violazione    delle     norme     d'interposizione
costituzionale (legge 30 aprile 1985, n. 163; decreto ministeriale 1°
luglio 2014;  legge  7  agosto  1990,  n.  241).  Eccesso  di  potere
legislativo. 
      La  previsione  normativa  privilegerebbe   un   solo   teatro,
discriminando tutti gli altri che versano nelle stesse condizioni,  e
in particolare quelli che operano nello stesso settore di  spettacolo
e che insistono  nello  stesso  ambito  geografico,  con  conseguenti
ripercussioni  sulla  concorrenza  e  sulla  liberta'  di  iniziativa
economica; sarebbero violate anche norme costituenti interposizione e
attuazione diretta di principi costituzionali, ossia la legge n.  163
del 1985, il decreto ministeriale 10 luglio 2014 e  l'art.  12  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241;  la  disposizione  censurata  sarebbe
affetta anche da eccesso di potere legislativo, perche' consisterebbe
in una legge-provvedimento, adottata  al  solo  fine  strumentale  di
derogare immotivatamente ai  criteri  generali  per  la  destinazione
delle risorse nel settore dello spettacolo dal vivo; 
      II) Violazione dell'art. 107  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato. Ricorso, in
via subordinata, d'interpretazione alla Corte di Giustizia. 
      L'erogazione  una  tantum   in   favore   del   Teatro   Eliseo
configurerebbe  un  aiuto  di  Stato  incompatibile  con  il  mercato
interno; la disposizione primaria  dovrebbe  conseguentemente  essere
disapplicata; in subordine, la valutazione della  compatibilita'  con
il Trattato dovrebbe essere rimessa dal giudice  amministrativo  alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea; 
      III) Violazione e falsa applicazione della legge n. 163/1985  e
del dm. 1° luglio  2014;  violazione  dei  principi  d'imparzialita',
pubblicita',  trasparenza.   Eccesso   di   potere   per   sviamento,
irragionevolezza, disparita di trattamento e ingiustizia manifesta. 
      Il decreto ministeriale attuativo n. 142791 del 3  agosto  2017
sarebbe comunque illegittimo in quanto in  aperto  contrasto  con  la
normativa generale dettata in materia di attribuzione  di  contributi
di sostegno finanziario agli operatoti dello spettacolo dal vivo, che
non sono stati abrogati dalla sopravvenuta disposizione, nonche'  dei
principi   generali   (anche   europei)   che    regolano    l'azione
amministrativa. 
      La previsione dell'art. 46, comma 2, del  decreto  ministeriale
del  2014,  concernente  il  finanziamento  di  «progetti  speciali»,
confermerebbe che tutte le forme di sostegno statale allo  spettacolo
dal vivo - inclusi i contributi c.d extra FUS - dovrebbero  attenersi
agli obiettivi strategici posti dall'art.  2  dello  stesso  decreto;
tutte  le  erogazioni  dovrebbero,  inoltre,  essere  attribuite   in
ossequio non solo alle norme procedurali,  ma  anche  ai  criteri  di
valutazione  pure  stabiliti  dal  decreto  ministeriale,   i   quali
prevedono, tra l'altro, un meccanismo di ponderazione che  privilegia
l'assegnazione vincolata e automatica di gran  parte  del  punteggio,
limitando  il  peso  della  valutazione   tecnico-discrezionale   dei
progetti artistici; la necessita'  di  attenersi  a  tali  obiettivi,
procedure  e  criteri  dipenderebbe  dall'esigenza  di   evitare   di
avvantaggiare  un  unico  soggetto,  mettendolo  in   condizione   di
praticare un'offerta complessivamente piu' appetibile per gli utenti,
in danno degli altri operatori del settore; 
      IV)  Eccesso  di  potere   per   sviamento,   irragionevolezza,
disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta. 
      Le fonti di reperimento del contributo straordinario attribuito
al teatro Eliseo sarebbero del tutto  estranee  al  sostegno  statale
all'attivita' teatrale, provenendo per 2 milioni di  euro  dal  Fondo
per il cinema e l'audiovisivo, di cui  all'art.  13  della  legge  14
novembre 2016, n. 220 e all'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e per i rimanenti 6 milioni di euro dalla riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica,  quest'ultimo
istituto per «agevolare il perseguimento degli obiettivi  di  finanza
pubblica,  anche  mediante  interventi  volti  alla  riduzione  della
pressione fiscale», ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
    1.4 Con successivi motivi aggiunti l'impugnazione veniva estesa: 
      - al decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 12 dicembre 2017, recante l'autorizzazione dell'impegno
della somma di 4 milioni di euro per l'esercizio  2017  a  favore  di
«Eliseo  S.r.l.  Teatro  Nazionale  dal  2018»  e  relativo  positivo
riscontro  preventivo   amministrativo-contabile   della   Ragioneria
generale dello Stato  -  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in  data
22 gennaio 2018; 
      - al decreto dello stesso Ministero 17 gennaio 2018 rep. n.  7,
con cui erano state assegnate  al  competente  dirigente  di  seconda
fascia, per l'esercizio  finanziario  2018,  le  risorse  finanziarie
allocate sul capitolo 6630. 
    2. Il TAR, nella resistenza del Mef, del Mibact e della  societa'
Eliseo s.r.l: 
      - dichiarava il ricorso introduttivo inammissibile; 
      - dichiarava i motivi aggiunti  in  parte  irricevibili  ed  in
parte inammissibili; 
      - compensava tra le parti le spese di giudizio. 
    3. La sentenza e' stata appellata  dagli  enti  teatrali  rimasti
soccombenti. 
    Con i primi tre mezzi essi hanno censurato la decisione  in  rito
resa dal TAR, riproponendo poi le censure articolate  nel  merito  in
primo grado e non esaminate. 
    4. Si sono costituiti, per resistere, il Ministero  dell'economia
e delle finanze, unitamente al Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo. 
    5. Si e' costituito,  per  resistere,  anche  il  teatro  Eliseo,
ribadendo la correttezza della declaratoria di  inammissibilita'  del
ricorso introduttivo e riproponendo le eccezioni di  inammissibilita'
non esaminate dal TAR. 
    6. Con ordinanza n. 3061  del  13  giugno  2019,  la  Sezione  ha
respinto l'istanza cautelare. 
    7. L'appello e' passato in decisione alla pubblica udienza del 22
ottobre 2020. 
    8. Con sentenza non definitiva n. 8067 del 15 dicembre 2020, sono
state  riformate  le  statuizioni  in  rito  emesse   dal   tribunale
amministrativo regionale ed e' stato respinto il secondo  motivo  del
ricorso di primo grado devoluto in appello. 
    Pertanto, il ricorso di primo grado e' stato ritenuto  ricevibile
e ammissibile mentre nel merito, e stato escluso che le  disposizioni
legislative in esame costituiscano un aiuto di  Stato  in  violazione
dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    9. Il Collegio  reputa  invece  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione, dedotta con il primo motivo  del  ricorso  di
primo grado e devoluta in appello, di costituzionalita' dell'art. 22,
comma 8, del decreto-legge  n.  50  del  2017,  come  successivamente
convertito, in relazione alla violazione degli articoli 3, 9, 33,  41
e  97  della  Costituzione,  che  viene  sollevata  con  la  presente
ordinanza. 
    10. La questione e' rilevante perche' gli atti impugnati  trovano
la  loro  base  giuridica   esclusivamente   nella   disposizione   -
provvedimento censurata dai teatri  appellanti  avendo,  rispetto  ad
essa, un contenuto del tutto vincolato. 
    Pertanto,  l'oggetto  del   contendere   e'   esclusivamente   la
disposizione  -  provvedimento  che   ha   previsto   un   contributo
straordinario  in  favore  del  teatro  Eliseo  al  di  fuori   della
disciplina  e  del  procedimento  ordinariamente  previsti  ai   fini
dell'intervento pubblico a sostegno dei soggetti operanti nel settore
del teatro e dello spettacolo dal vivo. 
    Si  tratta  infatti  di  risorse  ulteriori  rispetto  a   quelle
assegnate allo stesso teatro ai sensi  del  decreto  ministeriale  1°
luglio 2014, recante i nuovi criteri per l'erogazione dei  contributi
allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo
di cui alla legge n. 163 del 1985. 
    11. Secondo la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  si
definiscono  leggi  -  provvedimento  «le   leggi   che   "contengono
disposizioni dirette a destinatari determinati" (sentenze n. 154  del
2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero "incidono su un numero
determinato e limitato di destinatari" (sentenza n. 94 del 2009), che
hanno "contenuto particolare e concreto" (sentenze n. 20 del 2012, n.
270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e  n.
2 del 1997), "anche  in  quanto  ispirate  da  particolari  esigenze"
(sentenze n. 270 del 2010 e  n.  429  del  2009),  e  che  comportano
l'attrazione alla sfera legislativa "della disciplina  di  oggetti  o
materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa"  (sentenze
n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008» (cosi' Corte cost., sentenza n. 275
del 2013; cfr. anche, Corte Cost., n. 64 del 1° aprile 2014). 
    In  assenza  nell'ordinamento  attuale   di   una   «riserva   di
amministrazione»  opponibile  al  legislatore  «non  puo'   ritenersi
preclusa alla legge  ordinaria  la  possibilita'  di  attrarre  nella
propria sfera di disciplina oggetti o  materie  normalmente  affidate
all'azione amministrativa» (Corte cost., sentenza  n.  62  del  1993;
nello stesso senso Corte cost., sentenza n. 231 del 2014), per cui le
leggi - provvedimento non sono di per se' incompatibili con l'assetto
dei poteri stabilito dalla Costituzione (Corte cost., sentenza n.  85
del 2013 e, da ultimo, nn. 181 del 2019 e 116 del 2020). 
    In  questi  casi,  tuttavia,  il  diritto  di  difesa  «verra'  a
connotarsi secondo il regime tipico dell'atto  legislativo  adottato,
trasferendosi dall'ambito della  giustizia  amministrativa  a  quello
proprio della giustizia costituzionale» (cosi' ancora la sentenza  n.
62 del 1993; nello stesso senso anche la sentenza n. 20 del 2012). 
    Spettera',  pertanto,  alla  Corte  costituzionale  valutare   le
suddette leggi «in relazione al loro specifico  contenuto»  (sentenze
n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 270 del  2010),  «essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e della non  irragionevolezza
della scelta del legislatore regionale» (sentenza n. 288 del 2008). 
    11.1. La dottrina ha  distinto  due  categorie  di  leggi  aventi
contenuto concreto; da un lato, le leggi rivolte a dare  applicazione
concreta ad altre leggi, e tali da conferire  all'atto  carattere  di
legge solo formale, in quanto  carente  dei  requisiti  tipici  della
generalita' ed innovativita', dall'altro, le leggi, c.d. «innovative»
che, con riferimento a singoli  soggetti  e  .a  specifici  rapporti,
derogano al diritto  comune  e  sono  caratterizzate  dal  duplice  e
congiunto aspetto della personalita' e della eccezionalita'. La prima
categoria di  leggi  -  provvedimento  concerne  la  valutazione  del
principio della separazione dei poteri mentre per la  seconda  e'  il
principio di eguaglianza  a  porsi  come  fondamentale  parametro  di
giudizio. 
    Non occorre spendere molte parole per evidenziare che,  nel  caso
di specie, la norma istitutiva del contributo straordinario in favore
del Teatro Eliseo, si colloca in questa seconda categoria. 
    11.2.  Le  leggi  -  provvedimento  sono  caratterizzate  da  una
varieta' di effetti giuridici poiche' le stesse possono: 
      a) costituire, modificare o  estinguere  situazioni  giuridiche
soggettive a prescindere dall'esercizio di un potere amministrativo; 
      b)  impone  un  obbligo   di   esecuzione   all'amministrazione
predeterminando tutti o alcuni dei profili dell'an, del  quando,  del
quid e del quomodo; 
      e)  attribuire  il  valore  di  legge  ad  atti  amministrativi
presupposti (e' il recente caso, ad  esempio,  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 116 del 2020, cit.); 
      d) qualificare giuridicamente in modo nuovo fatti e  situazioni
gia' venuti ad esistenza in precedenza; 
      e) istituire o riorganizzare organi o  enti,  modificandone  le
competenze. Il caso all'esame del Collegio  rientra  nella  tipologia
sub b), in quanto,  nell'istituire  il  contributo  straordinario  in
favore  del  teatro   Eliseo   la   legge   non   conferisce   alcuna
discrezionalita' all'amministrazione per quanto riguarda  l'an  della
concessione ma (peraltro in  maniera  implicita)  solo  limitatamente
alle  modalita'  con  cui  il  soggetto  beneficiario  e'  tenuto   a
documentare le spese, ordinarie o straordinarie al  cui  sostegno  il
contributo e' finalizzato. 
    In sostanza, la norma censurata reca gia' in se' la capacita'  di
realizzare interamente l'effetto a cui tende. 
    Rispetto  a  leggi  -  provvedimento  di  questo  tipo,   l'unica
possibilita' di tutela per i cittadini e' quella di  impugnare,  come
avvenuto nel caso  di  specie,  gli  atti  applicativi  anche  se  di
contenuto vincolato rispetto alla legge - provvedimento,  deducendone
l'incostituzionalita' 
    12. Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale,   va   richiamata   la   disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo. 
    Esso viene effettuato attraverso stanziamenti a bilancio di fondi
pluriennali cui si accede sulla base di procedure comparative. 
    A tal fine, la l. n. 163 del 30 aprile 1985 ha istituito il Fondo
unico  per  lo  spettacolo  (c.d.  FUS),  di  cui  e'   prevista   la
ripartizione   annuale   tra    i    diversi    settori    (attivita'
cinematografiche, musicali, di  danza,  teatrali,  circensi  e  dello
spettacolo  viaggiante  ed  iniziative  di  carattere   e   rilevanza
nazionali da svolgersi in Italia o all'estero) secondo la percentuale
globalmente prevista dall'art. 2. 
    In via transitoria, l'art. 13 della legge ha poi,  stabilito  che
sino all'entrata in vigore delle leggi di riforma dei diversi ambiti,
«i criteri e le procedure per l'assegnazione  dei  contributi  e  dei
finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono  quelli  previsti
dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a  tal  fine
il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo   [...]   ripartisce
annualmente il Fondo  [...]  tra  i  settori  di  attivita'  ed  enti
previsti dalla vigente legislazione  sullo  spettacolo»,  in  ragione
delle percentuali ivi previste. 
    Analogamente, il  decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  24,  ha
stabilito che, «In attesa che la legge di  definizione  dei  principi
fondamentali di cui all'art. 177 della Costituzione fissi i criteri e
gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi alle attivita' dello  spettacolo,  previsti
dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e  le  aliquote  di  ripartizione
annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con  decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali  non  aventi  natura
regolamentare» (art. 1). 
    Per quanto qui interessa, il decreto ministeriale 1° luglio  2014
-  vigente  ratione  temporis  -  ha  dettato  «Nuovi   criteri   per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». 
    Per la  concessione  dei  contributi  ai  diversi  settori  dello
spettacolo dal vivo, l'art. 3 del citato decreto ministeriale prevede
la presentazione di un progetto triennale  (a  partire  dal  triennio
2015-2017) e di un  programma  annuale  per  coloro  le  cui  istanze
triennali sono state approvate. 
    Inoltre, in base all'art. 46, comma 2, del medesimo  decreto,  su
esclusiva iniziativi del Ministro, sentite le Commissioni  consultive
competenti per materia,  possono  essere  sostenuti  finanziariamente
progetti speciali, a carattere annuale  o  triennale.  Dal  punto  di
vista soggettivo, qualificati a presentare  la  domanda  sono:  1)  i
Teatri nazionali; 2) i Teatri di rilevante interesse culturale; 3) le
Imprese di produzione teatrale; 4) i Centri di produzione teatrale. 
    Il decreto stabilisce anche le condizioni di accesso ai benefici,
legate sia al monte ore di produzione teatrale che  al  totale  delle
giornate lavorative. 
    L'art. 5 stabilisce  il  sistema  di  valutazione  delle  domande
presentate,  prevedendo  la  possibilita'  dell'attribuzione  di   un
punteggio di 100 punti cosi' suddivisi: 
      a) per la qualita' artistica, sino a 30 punti attribuiti  dalla
Commissione consultiva; 
      b) per la qualita' indicizzata, sino a 30 punti attribuiti  dal
Mibact in maniera automatica secondo l'applicazione  di  una  formula
prevista nel medesimo decreto; 
      c) per la dimensione quantitativa, sino a 40  punti  attribuiti
dall'amministrazione in maniera automatica secondo i parametri  e  la
formula di calcolo pure previsti nel decreto. 
    Dei 100 punti previsti, 70 sono attribuiti su base oggettiva  (30
punti  per  la  qualita'  indicizzata  e   40   per   la   dimensione
quantitativa),  mentre  i  rimanenti   30   punti   sono   attribuiti
discrezionalmente attraverso la valutazione dei progetti artistici. 
    In merito al criterio della qualita' artistica, l'Allegato  B  al
decreto del Mibact ha individuato  per  ciascun  settore  una  scheda
contenente  i   criteri   guida   per   la   Commissione   consultiva
nell'attivita' di valutazione. 
    Il sistema dell'erogazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo e' quindi incentrato sulla valutazione comparativa dei  progetti
e persegue le  finalita'  di  interesse  pubblico,  cui  si  e'  gia'
accennato, descritte nell'art. 2, ovvero: 
      «a) concorrere allo sviluppo del sistema dello  spettacolo  dal
vivo,  favorendo  la  qualita'  dell'offerta,   anche   a   carattere
multidisciplinare, e la pluralita' delle  espressioni  artistiche,  i
progetti  e  i  processi  di  lavoro  a  carattere   innovativo,   la
qualificazione delle  competenze  artistiche,  l'interazione  tra  lo
spettacolo dal vivo e l'intera filiera  culturale,  educativa  e  del
turismo; 
      b)  promuovere  l'accesso,  sostenendo  progetti  di  rilevanza
nazionale che mirino alla crescita di una offerta e  di  una  domanda
qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce
di pubblico con minori opportunita'; 
      c)  favorire  il  ricambio   generazionale,   valorizzando   il
potenziale creativo dei nuovi talenti; 
      d)  creare  i  presupposti  per  un  riequilibrio  territoriale
dell'offerta e della domanda; 
      e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero
e i processi di  internazionalizzazione,  in  particolare  in  ambito
europeo,   attraverso   iniziative   di    coproduzione    artistica,
collaborazione e scambio, favorendo la mobilita'  e  la  circolazione
delle opere, lo sviluppo di reti di offerta  artistico  culturale  di
qualificato livello internazionale; 
      f)  valorizzare  la  capacita'   dei   soggetti   di   reperire
autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al
contributo  statale,  di   elaborare   strategie   di   comunicazione
innovative e capaci di raggiungere pubblici  nuovi  e  diversificati,
nonche'  di  ottenere  riconoscimenti  dalla  critica   nazionale   e
internazionale; 
      g) sostenere la capacita' di operare in  rete  tra  soggetti  e
strutture del sistema artistico e culturale». 
    Si tratta di obiettivi  ripresi  e  ribaditi  anche  dal  decreto
ministeriale 27 luglio 2017, attualmente vigente. 
    12.1. Al teatro Eliseo sono stati  corrisposti  contributi  quale
teatro di rilevante interesse culturale (ai sensi  dell'art.  11  del
D.M.), nonche' contributi per progetti speciali (ai  sensi  dell'art.
46, comma 2, del D.M.). 
    Secondo  quanto  riportato  nella   «Scheda   di   lettura»   del
decreto-legge n. 50 del 2017, redatta dal Servizio Studi  del  Senato
della Repubblica, risulta che, in qualita'  di  teatro  di  rilevante
interesse nazionale, con D.D. 538 del  12  giugno  2015  siano  stati
corrisposti al teatro Eliseo euro 481.151 per il 2015, mentre con DD.
1413 del 7 novembre 2016 siano stati corrisposti euro 514.831 per  il
2016. 
    Inoltre, con decreto ministeriale 497 del 3  novembre  2016  sono
stati   corrisposti   euro   250.000   per   il   progetto   speciale
«Generazioni». 
    Va  peraltro  evidenziato  che,  come  sottolineato  dai   teatri
appellanti, la possibilita' di attribuire agli operatori del  settore
contributi ulteriori rispetto a quelli ordinari (c.d. «extra FUS») ai
sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto ministeriale 1° luglio 2014,
non altera gli  obiettivi  strategici  indicati,  ne'  definisce  una
diversa procedura da seguire rispetto a quella ordinaria. 
    12.2 Il contributo straordinario di cui si verte - che fa seguito
all'erogazione degli ingenti importati  indicati  nel  Dossier  sopra
richiamato - e' stato istituito con il citato art. 22, comma  8,  del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con  modificazioni
dalla l. n. 96 del 21 giugno 2017. 
    Il testo originario del decreto adottato  autorizzava  in  favore
del Teatro Eliseo la spesa di due milioni di  euro  per  l'anno  2017
«per spese  ordinarie  e  straordinarie,  al  fine  di  garantire  la
continuita' della sua attivita' in occasione del centenario della sua
fondazione». 
    In sede di conversione, la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ha
modificato il comma 8 del citato art. 22, innalzando il finanziamento
a complessivi otto milioni di euro, ripartiti in quattro  milioni  di
euro per l'anno 2017 e quattro milioni per l'anno 2018. 
    12.3. L'excursus che  precede  conferma  la  natura  di  legge  -
provvedimento delle disposizioni in esame. 
    Esse riguardano un solo destinatario, specificamente individuato,
ed  hanno  un  contenuto   particolare   e   concreto   rappresentato
dall'erogazione di un contributo in denaro finalizzato alla copertura
delle spese ordinarie e  straordinarie  necessarie  a  consentire  la
prosecuzione  dell'attivita'  del  teatro  Eliseo  in  occasione  del
centenario dalla sua fondazione. 
    12.4. Secondo  le  amministrazioni  resistenti,  la  ragione  del
sostegno  ad  includere  in  se'   le   motivazioni   dell'intervento
legislativo, il cui carattere di unicita' rappresentato: 
      - in termini temporali dalla ricorrenza del centenario. 
      - in termini sostanziali  dall'importanza  e  dalla  storicita'
della sala per la citta' e per il sistema nazionale del teatro; 
      - e, strettamente connesso ai primi, dal danno derivante da  un
rischio di chiusura. 
    Nel fare fronte alla peculiare situazione  di  criticita'  di  un
organismo,  la  disposizione  perseguirebbe  un  interesse   d'ordine
generale: l'offerta al pubblico di attivita'  artistiche  teatrali  a
carattere continuativo  e  di  qualita'  in  un  contesto  di  grande
precarieta'. 
    12.4.1. Secondo il teatro appellato, la finalita' di garantire le
continuita' dell'attivita'  teatrale,  in  occasione  del  centenario
dalla sua fondazione, e'  ulteriormente  giustificata  dal  fatto  di
possedere la qualifica di Teatro di  rilevante  interesse  culturale,
non posseduta dalle controparti. 
    I teatri appellanti,  peraltro,  non  si  trovavano,  al  momento
dell'erogazione del contributo, nella  situazione  di  crisi  che  ha
determinato l'intervento statale. 
    Ne'  sarebbe  prospettabile  la  violazione  dell'art.  41  della
Costituzione,  poiche'  nessuno  tra  i  teatri  ricorrenti   sarebbe
concorrente  del  Teatro  Eliseo,  data  la  qualifica  dallo  stesso
rivestita. 
    12.5. Cio'  posto,  come  in  precedenza  ricordato,  secondo  la
consolidata  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  le  leggi
provvedimento sono ammissibili solo entro i limiti del  rispetto  del
principio della ragionevolezza e non arbitrarieta'. In considerazione
del pericolo di disparita' di trattamento  insito  in  previsioni  di
tipo particolare,  la  legge  -  provvedimento  e'  soggetta  ad  uno
scrutinio stretto di costituzionalita'. Ed  un  tale  sindacato  deve
essere tanto piu'  rigoroso  quanto  piu'  marcata  sia,  come  nella
specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo. 
    Dalla giurisprudenza costituzionale si  ricava  pertanto  che  il
legislatore, qualora emetta leggi a contenuto  provvedimentale,  deve
applicare con particolare  rigore  il  canone  della  ragionevolezza,
affinche' la legge non si risolva in una  modalita'  per  aggirare  i
principi di eguaglianza ed imparzialita'. 
    In altri termini, la mancata  previsione  costituzionale  di  una
riserva di amministrazione, con la conseguente  possibilita'  per  il
legislatore di svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo,  non
puo' giungere al punto di violare l'eguaglianza tra i cittadini. 
    Ne  consegue  che,  qualora  il  legislatore  ponga   in   essere
un'attivita' a contenuto particolare e concreto, devono risultare con
chiarezza i criteri ai quali sono ispirate le scelte  e  le  relative
modalita' di attuazione. 
    12.6. Per applicare le richiamate coordinate esegetiche  al  caso
di specie, occorre prendere le mosse dalle finalita' enunciate  dalla
norma che, come detto, e' quella di contribuire alle spese affrontate
dal Teatro Eliseo al fine di garantire la continuita'  dell'attivita'
in occasione del suo centenario. 
    Non si fa ivi riferimento, peraltro,  ad  un  progetto  o  ad  un
programma specifico. Sicche', a ben vedere, qualunque tipo  di  spesa
potrebbe essere  sovvenzionata,  purche'  valutata  dal  teatro  come
funzionale  alla  prosecuzione  della  propria   attivita',   e   non
necessariamente per  l'effettuazione  di  iniziative  collegate  alla
celebrazione del proprio centenario (essendo il  dettato  legislativo
al riguardo del tutto generico). 
    12.7. Ritiene il Collegio che  la  legge  in  questione  potrebbe
risultare anzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione  per
violazione  del  principio  di  uguaglianza  e   della   parita'   di
trattamento. 
    Si  tratta,  infatti,  di  una  sovvenzione  attribuita  ad   una
specifica impresa al di fuori di quelle che sono le  regole  generali
di assegnazione di fondi  statali  ai  teatri,  sicche'  si  potrebbe
ravvisare una discriminazione delle altre imprese che, a  parita'  di
condizioni,  si  trovino  a  dover  sostenere  oneri  economici   per
continuare la propria attivita'. 
    Tale rilievo risulta rafforzato dal fatto che i teatri appellanti
- al pari del teatro Eliseo - si  rivolgono  al  medesimo  bacino  di
utenti ed  operano  non  solo  nello  stesso  settore  di  spettacolo
(attivita' teatrali di prosa), ma anche nella stessa area geografica. 
    12.8. La disposizione potrebbe risultare altresi' irragionevole e
arbitraria,  non  rinvenendosi,  neanche  nei   lavori   preparatori,
l'individuazione dell'interesse  pubblico  sotteso  a  tale  speciale
elargizione o, quantomeno, dei criteri ai quali si ispirata la scelta
legislativa (che non ha nemmeno indicato le specifiche  modalita'  di
attuazione). 
    Al  riguardo,  si  deve  osservare  che  in  ogni  operazione  di
finanziamento  «non  e'   intelligibile   solo   un   interesse   del
beneficiario, ma anche  quello  dell'organismo  che  l'elargisce,  il
quale, a sua volta, altro non e' se non il portatore degli interessi,
dei  fini  e  degli  obiettivi  che  si  intendono   soddisfare   con
l'erogazione del contributo»  (Cons.  Stato,  sez.  IV,  sentenza  27
aprile 2004, n. 2555). 
    Nel caso di specie, le amministrazioni appellate si sono sforzate
di individuare tale interesse pubblico nell'esigenza di garantire  la
continuita' dell'attivita'  di  un  teatro  che  riveste  particolare
importanza, dal punto di vista storico - artistico, per la citta'  di
Roma. 
    Tuttavia, da un  lato  le  amministrazioni  appellate  non  hanno
indicato sulla base di quali  atti,  documenti  o  studi,  sia  stata
operata tale valutazione,  dall'altro  siffatta  motivazione  non  e'
neppure rinvenibile nei lavori preparatori. 
    E' peraltro un  fatto  notorio  che  anche  i  teatri  ricorrenti
possano vantare una lunga  tradizione  nel  panorama  teatrale  della
citta' di Roma. 
    Per quanto concerne il riconoscimento  del  Teatro  Eliseo  quale
«teatro  di  rilevante  interesse  culturale»,  tale  qualifica   non
riflette   un   particolare    giudizio    di    valore    attribuito
dall'ordinamento,    ma    e'    esclusivamente    funzionale    alla
redistribuzione dei fondi FUS. 
    Non risulta, inoltre, che l'ente beneficiario svolga  funzioni  o
servizi di interesse pubblico. 
    Sicuramente, esiste  un  interesse  pubblico  al  sostegno  delle
attivita' culturali, ma esso gia' stato preso in considerazione dalla
disciplina specifica ed articolata,  che  regola  l'intervento  dello
Stato nel settore, le cui finalita' si sono in precedenza richiamate. 
    In definitiva, ne'  la  ricorrenza  del  centenario  (circostanza
peraltro contestata dai teatri  ricorrenti),  ne'  la  situazione  di
crisi, potrebbero risultare sufficienti a  giustificare  la  speciale
elargizione accordata al teatro Eliseo, poiche' non  sembra  emergere
lo  specifico   interesse   pubblico   sotteso   all'intervento   del
legislatore, o comunque la ragione della differenziazione del  teatro
beneficiario rispetto alle situazioni degli  altri  teatri  che  pure
aspirano al sostegno  pubblico  per  realizzare  la  propria  offerta
culturale e che si trovano, o potranno  trovarsi,  nelle  medesime  o
analoghe difficolta' finanziarie. 
    12.9. Deve altresi' convenirsi con gli appellanti che, poiche'  i
teatri sono strumento di cultura e luogo di espressione  artistica  -
come del resto attestato dalle finalita' perseguite con il  FUS,  cui
partecipano -, la loro discriminazione costituisce  anche  violazione
degli articoli 9 e  33  della  Costituzione,  posti  a  tutela  dello
sviluppo della cultura e della liberta'  dell'espressione  artistica,
valori rispetto ai quali risultano  funzionali  le  disposizioni  che
regolano l'intervento pubblico in materia, ispirate ai principi della
parita' di accesso e della  valutazione  comparativa  sulla  base  di
parametri oggettivamente predeterminati. 
    12.10. Viene altresi' in rilievo anche la violazione dell'art. 97
Cost.. 
    La violazione dei principi di  buon  andamento  ed  imparzialita'
costituisce   un   corollario    dell'arbitrarieta'    e    manifesta
irragionevolezza della  disciplina  impugnata,  come  dimostrato  dal
fatto che la stessa difetta della previsione di una procedura  idonea
ad assicurare la trasparenza dell'azione  amministrativa  in  cui  si
concreta. 
    In  tal  senso,   la   Corte   costituzionale,   nel   sanzionare
l'illegittimita'   costituzionale   di   leggi   provvedimento    (in
particolare, con riferimento a leggi regionali che avevano provveduto
in luogo dell'amministrazione), da ultimo ha  «valorizzato  il  ruolo
svolto   dal   procedimento    amministrativo    nell'amministrazione
partecipativa  disegnata  dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241»,
precisando (cfr. sentenza 5 aprile 2018, n. 69) che: 
      1) il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo
di  composizione  degli  interessi,  in   quanto   e'   «nella   sede
procedimentale  [...]  che  puo'  e  deve  avvenire  la   valutazione
sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,
a confronto  sia  con  l'interesse  del  soggetto  privato  operatore
economico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di
cui sono titolari singoli cittadini e comunita', e  che  trovano  nei
principi costituzionali la loro previsione e tutela»; 
      2)  la  struttura  del   procedimento   amministrativo   «rende
possibili  l'emersione  di   tali   interessi,   la   loro   adeguata
prospettazione, nonche' la pubblicita' e la  trasparenza  della  loro
valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241 [...]: efficacia, imparzialita', pubblicita'  e
trasparenza»; 
      3)  viene   in   tal   modo   garantita,   «in   primo   luogo,
l'imparzialita' della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi
anche  il  perseguimento,  nel  modo  piu'  adeguato   ed   efficace,
dell'interesse  primario,  in  attuazione  del  principio  del   buon
andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.». 
    In  tale  ottica  nel  caso  di  specie  rilevano,  quali   norme
interposte rispetto all'attuazione degli articoli 3 e 97 Cost.: 
      - la previsione generale contenuta nell'art. 12 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per il quale  «La  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono   subordinate   alla   predeterminazione    da    parte    delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi»; 
      - le previsioni della l. n. 162 del 1985 e del decreto-legge n.
24 del  2003,  sulla  necessita'  di  individuare  «i  criteri  e  le
modalita'  di  erogazione  dei  contributi   alle   attivita'   dello
spettacolo»,   aventi   valore   di   principi   fondamentali   della
legislazione statale (art. 1, comma 1, decreto-legge n. 24 del 2003); 
      -  le  previsioni  attuative  recate,  sia   pure   a   livello
secondario, dal decreto ministeriale  del  1°  luglio  2014,  vigente
ratione temporis. 
    La  disposizione   censurata   dai   teatri   ricorrenti   sembra
contrastare pertanto anche con  i  principi  vigenti  in  materia  di
distribuzione delle risorse pubbliche,  risolvendosi  sostanzialmente
in un percorso privilegiato per l'erogazione di contributi in danaro,
con prevalenza degli interessi di un solo soggetto rispetto a quelli,
parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, e  a  scapito,
quindi, dell'interesse generale (cfr. Corte cost.,  sentenza  n.  139
del 2017). 
    12.11. Infine, la norma di legge censurata sembra  violare  anche
l'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' dell'iniziativa economica
privata. 
    E' infatti indubbio che - anche alla luce delle norme  europee  -
al pari del teatro beneficiario le societa' ricorrenti siano  imprese
che agiscono sul medesimo mercato, in concorrenza tra loro,  fornendo
lo stesso tipo di servizio, non essendovi  alcun  elemento  idoneo  a
connotare l'infungibilita'  o,  comunque,  peculiarita'  dell'offerta
culturale del teatro Eliseo. 
    Il sostegno economico fornito in modo discriminatorio dallo Stato
conferisce all'impresa che ne beneficia la possibilita' di coprire  i
costi e di adottare prezzi piu' competitivi. 
    Poiche' il finanziamento concesso  prescinde  dalle  garanzie  di
imparzialita' e di trasparenza proprie della  ripartizione  del  FUS,
esso   determina   un'alterazione   del   meccanismo   concorrenziale
attraverso il quale vengono ordinariamente assegnati i  finanziamenti
alle imprese  teatrali,  attribuendo  al  soggetto  beneficiario  una
ingiustificata posizione di vantaggio. 
    Ne' la disposizione in esame - come osservato dagli appellanti  -
ha individuato i  valori  costituzionali  perseguiti  o  comunque  le
ragioni che, in un'ottica di bilanciamento,  potrebbero  giustificare
la deroga operata al principio costituzionale della par  condicio  ed
al valore costituzionalmente rilevante della liberta' di concorrenza. 
    13.  In  definitiva,  quanto  appena  argomentato  giustifica  la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale,  dell'art.   22,   comma   8,   del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con  modificazioni
in l. n. 96 . del 21 giugno 2017, in relazione agli  articoli  3,  9,
33, 41 e 97 della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  affinche'  si
pronunci sulla questione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
relativamente all'appello n. 4213 del 2019, di cui in premessa, cosi'
provvede: 
      1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma  8,  del
di. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni in  l.  n.
96 del 21 giugno 2017, in relazione agli articoli 3, 9, 33, 41  e  97
della Costituzione; 
      2) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
      3) rinvia ogni ulteriore statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia; 
      4) ordina che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  giorno  22
ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Luigi Maruotti, Presidente 
        Daniela Di Carlo, Consigliere 
        Silvia Martino, Consigliere, Estensore 
        Giuseppa Carluccio, Consigliere 
        Michele Conforti, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Maruotti 
 
 
                                                 L'estensore: Martino