N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione della spesa - Prevista approvazione per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, in termini di competenza, rispettivamente per 5.996.953.279,55 euro e per 5.859.003.036,77 euro - Approvazione, tra gli altri allegati al bilancio di previsione, di quello recante il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilita' per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione - Stanziamento, iscritto nella Missione 18, Programma 01, Macro-aggregato 04, Rip. 5 - Omessa garanzia dell'entita' del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Provincia, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, del d.P.R. n. 670 del 1972, pari all'incirca a euro 514,2 milioni di euro, per gli anni 2022 e 2023. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023), artt. 2, commi 2 e 3; e 3, comma 1; allegato C, nonche' i conseguenti allegati di spesa.(GU n.12 del 24-3-2021 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente pro tempore, con sede a Bolzano in piazza Silvius Magnago n. 1, cap 39100, pec: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it - adm@nec.prov.bz.it per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 23 dicembre 2020, recante: «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023», relativamente all'art. 2. commi 2 e 3, all'art. 3, comma 1, e all'allegato C nonche' ai conseguenti allegati di spesa, relativamente agli esercizi 2022 e 2023. La legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 17/2020, con riferimento alle disposizioni e agli allegati citati in epigrafe, presenta profili d'illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti Motivi I) Violazione dell'art. 81, terzo comma, nonche' degli articoli 4, 5, 8, 9, 79, commi 4-bis e 4-ter, e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 1. L'art. 2, commi 2 e 3, della legge provinciale n. 17/2020, relativo allo «Stato di previsione della spesa», cosi' prevede: «2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, e' approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro. 3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, e' approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.». 2. Lo stato di previsione, per ciascun anno, e' il risultato degli allegati al bilancio di previsione indicati nell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale n. 17/2020, il quale, in applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, approva, tra gli altri allegati, l'allegato C recante «prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilita' per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C)». 3. Ebbene, lo stanziamento iscritto nella Missione 18 Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Macroaggregato 04 (Trasferimenti correnti) Rip. 5 - Finanze (pag. 602- 603 dell'Allegato C della LP n. 17/2020 cosi' come pubblicato nel B.U.R.) non garantisce l'entita' del concorso alla finanza pubblica previsto a carico della Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 e determinato in circa 514,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. In particolare, vi si legge che la somma stanziata per l'anno 2022 e' di euro 175.189.635,70 e per l'anno 2023 e' di euro 227.338.248,77. Nell'ambito di siffatte due cifre si e' in grado d'enucleare il previsto concorso annuale della Provincia alla finanza pubblica, in virtu' del capitolo U18011.0270 (Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica - Trasferimenti Correnti a Amministrazioni Centrali (LP 1/2002, art. 21/bis, comma 2) COD./01.8/U.1.04.01.01), riportato a pag. 1368-1369 (ma numerata come 588-589) del decreto direttoriale n. 26251/2020 dell'Ufficio bilancio e programmazione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige avente ad oggetto l'approvazione del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021-2023 e assegnazione degli stanziamenti ai centri di responsabilita' amministrativa (all. 2): siffatto capitolo prevede infatti uno stanziamento di euro 138.189.635,70 per l'anno 2022 e di euro 190.338.248,77 per l'anno 2023 in luogo dei 514,2 milioni di euro circa che avrebbero dovuto essere stanziati annualmente. 4. Cio' si pone in contrasto con il citato art. 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, e con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 5. La violazione della menzionata norma statutaria e' manifesta, in quanto la somma stanziata nel bilancio provinciale in esame e' nettamente inferiore, per ciascuno degli anni in considerazione, rispetto a quella ivi prevista come di spettanza della Provincia di Bolzano secondo il meccanismo di calcolo prescritto. 6. Le disposizioni della legge provinciale in esame si pongono poi in contrasto anche con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto pregiudicano gli equilibri finanziari del bilancio provinciale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alla mancata copertura del concorso alla finanza pubblica; concorso che, in caso di mancato versamento da parte della Provincia, sara' comunque recuperato dallo Stato, ai sensi del secondo periodo del comma 4-sexies dell'art. 79 del cit. Statuto speciale, a mente del quale «In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione». 7. Proprio la circostanza che l'art. 79, comma 4-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 preveda il recupero da parte dello Stato di quanto non venga versato dalla Provincia mette in luce che la legge provinciale n. 17/2020 e' affetta in re ipsa da un vizio di copertura finanziaria, perche' determina un mancato introito di pari importo per la Provincia, di provenienza statale, tuttavia attualmente computato nel bilancio. 8. In ogni caso, non costituisce idoneo e sufficiente mezzo di copertura degli oneri la riduzione della spesa obbligatoria prevista dalla legge della Provincia di Bolzano n. 16 del 22 dicembre 2020, impugnata con separato ricorso, in quanto operata in assenza di modifica della relativa legge autorizzativa. 9. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2023, la previsione di uno stanziamento ridotto contrasta altresi' con l'art. 79, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, in quanto opera una rideterminazione del contributo della Provincia autonoma alla finanza pubblica, prescindendo dalle modalita' di rideterminazione previste dalla norma statutaria, la quale stabilisce che quest'ultima avvenga «applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente.». 10. Non puo' non rammentarsi, infine, anche in questa sede, che gli articoli 4 e 5, in combinato disposto con l'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, limitano la potesta' legislativa delle Province autonome entro il confine dell'assunto «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», tra i quali quello di leale collaborazione istituzionale, sicche' la mancata copertura finanziaria delle spese di cui alla legge provinciale, derivante da una riduzione dello stanziamento previsto per il concorso alla finanza pubblica statale, costituisce il frutto di una disposizione normativa della L.P. n. 17/2020 che e' senz'altro disarmonico rispetto al principio di copertura delle spese disposte per legge e ai principi di contabilita' pubblica di cui all'art. 81 della Costituzione e che si configura altresi' come una manifesta violazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo cui «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 11. L'incostituzionalita' della lettera c), comma 1, dell'art. 3 della legge provinciale n. 17/2020 comporta, all'evidenza, l'incostituzionalita' derivata di tutti gli allegati di spesa, sempre relativamente agli esercizi 2022 e 2023, per gli effetti diretti sulle relative voci di bilancio, nonche' dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge provinciale stessa, in quanto concernenti lo stato di previsione della spesa complessiva per i due esercizi finanziari 2022 e 2023.
P. Q. M. Per questi motivi le norme provinciali censurate meritano di essere dichiarate costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 e il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 2, commi 2 e 3, l'art. 3, comma 1, e l'allegato C nonche' i conseguenti allegati di spesa, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 23 dicembre 2020. Con l'originale notificato del presente atto si depositano: 1) Copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021, con l'allegata relazione; 2) Decreto direttoriale n. 26251/2020 dell'Ufficio bilancio e programmazione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige avente ad oggetto l'approvazione del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021-2023 e assegnazione degli stanziamenti ai centri di responsabilita' amministrativa. Roma, 22 febbraio 2021 Gli Avvocati dello Stato: Meloncelli - Del Gaizo