N. 43 ORDINANZA 25 febbraio - 19 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Stampa - Norme della Regione Molise - Sostegno dell'editoria locale -
  Contributi per l'esercizio della professione giornalistica -  Norma
  qualificata di interpretazione autentica - Ricorso  del  Governo  -
  Successiva  rinuncia  accettata  dalla  controparte  costituita  in
  giudizio - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15, in  particolare
  art. 1. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 104. 
(GU n.12 del 24-3-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del
comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20  maggio  2015,  n.  11),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 1°-6 marzo 2019, depositato in cancelleria  l'11  marzo
2019 ed iscritto al n. 44 del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima   serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso iscritto al registro ricorsi n. 44  del
2019, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale  della  legge  della  Regione  Molise  24
dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del comma 3 dell'art.
5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11),  e,  in  particolare,
dell'art. 1; 
    che tale norma dispone che: «Il comma 3 dell'art. 5  della  legge
regionale  20  maggio  2015,   n.   11   (Disciplina   del   sostegno
dell'editoria locale), deve interpretarsi nel senso che - consistendo
l'obiettivo assorbente da realizzarsi tramite gli interventi previsti
dalla legge regionale n. 11/2015  nel  rafforzare  l'esercizio  della
professione giornalistica nell'ambito dell'informazione regionale - i
contributi di cui alla stessa legge regionale sono erogati  a  titolo
non identico rispetto a quelli erogati dallo Stato i quali, a termini
della legge n. 448/1998, del D.P.R. n. 146/2017  e  dell'articolo  1,
comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono  finalizzati  a
realizzare piu' ampi ed articolati obiettivi di pubblico interesse»; 
    che la legge impugnata, a parere del  ricorrente,  contrasterebbe
con  gli  artt.  3,  97  e  104   della   Costituzione,   in   quanto
configurerebbe un'interferenza con  procedimenti  giurisdizionali  in
corso   e   una    palese    elusione    del    principio    generale
dell'irretroattivita' delle norme, posto che introduce una  norma  di
interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, in mancanza del
necessario presupposto della situazione di incertezza interpretativa,
in violazione dei principi di ragionevolezza (a causa  dell'incongruo
discostamento dai consolidati principi nazionali e comunitari in tema
di divieto di cumulo di agevolazioni  e  incentivi)  e  della  tutela
dell'affidamento  legittimamente  sorto  negli  aventi  diritto  alla
contribuzione; 
    che, in particolare, contrasterebbe con l'art. 97 Cost., in  base
al quale deve considerarsi esclusa la possibilita' di duplicazione di
finanziamenti e deve essere garantito - in tutti i procedimenti, come
quello in esame, assimilabili a procedure di  carattere  concorsuale,
compresi quelli volti alla erogazione di  contributi  o  benefici  in
favore di specifiche categorie - il rispetto della par  condicio  tra
«concorrenti»; con il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3
Cost.  in  quanto,  senza  un  ragionevole  motivo,  riserverebbe  un
trattamento  di  favore  nei  confronti  di  alcuni  degli  aspiranti
beneficiari, in detrimento di altri; con l'art. 104 Cost. «da leggere
in correlazione agli articoli 24 e 102 Cost.», nonche' con gli  artt.
3 e 97 Cost. sotto altro  profilo,  in  quanto,  in  virtu'  del  suo
carattere retroattivo, inciderebbe su una controversia gia'  in  atto
da  tempo  con  un  unico  gruppo   editoriale   locale   interessato
storicamente alla problematica, introducendo  un'interpretazione  del
comma 3 dell'art. 5 della legge reg. Molise n. 11  del  2015  che  si
pone in palese conflitto col giudicato rappresentato  dalla  sentenza
del Consiglio di Stato, quinta sezione, 1° ottobre 2018,  n.  5619  e
che interferisce, altresi', con  un  giudizio  attualmente  in  corso
innanzi al giudice ordinario; 
    che si e' costituita in giudizio la Regione Molise, instando  per
l'inammissibilita' del ricorso  e  comunque  per  il  suo  rigetto  e
chiedendo di «dichiarare in ogni caso  costituzionalmente  legittima»
la norma impugnata; 
    che, nel corso del giudizio, la legge reg. Molise n. 15 del  2018
e' stata abrogata dall'art. 3 della legge  della  Regione  Molise  27
settembre 2019, n. 10, recante «Modifiche  alla  legge  regionale  20
maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale)», la
quale, peraltro, all'art. 4, ha disposto  che  i  propri  effetti  si
producono anche sui  procedimenti  non  conclusi,  sulle  domande  di
contributi gia' presentate e non definite, e su  quelli  pendenti  in
giudizio; 
    che, il 21 aprile 2020, la Regione Molise ha  depositato  memoria
attestando la mancata applicazione della legge regionale  n.  15  del
2018, sulla base della nota prot. n. 63427/20 del 20 aprile 2020  del
Direttore  del  primo  dipartimento  della  Presidenza  della  Giunta
regionale, nella quale si da' atto che, nel periodo di vigenza  della
impugnata legge regionale, non  sono  state  disposte  erogazioni  di
contributi in diretta e concreta attuazione della legge stessa; 
    che, in data 20 luglio 2020,  veniva  depositata  dall'Avvocatura
generale dello Stato istanza di rinvio  dell'udienza  di  discussione
fissata per il successivo 21 luglio, in quanto con nota in pari  data
il Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della
Presidenza  del  Consiglio  aveva  rappresentato  l'intendimento   di
proporre al Governo, nel  primo  Consiglio  dei  ministri  utile,  la
proposta di rinunciare al ricorso in considerazione  dell'intervenuta
abrogazione della legge molisana oggetto di impugnazione, e  che,  in
accoglimento di tale istanza, la trattazione del  giudizio  in  esame
veniva rinviata a  nuovo  ruolo  e  poi  fissata  per  la  camera  di
consiglio del 24 febbraio 2021; 
    che, il Presidente del Consiglio dei ministri il 28  luglio  2020
ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo venute  meno  le
ragioni  che  avevano  indotto  all'impugnazione  delle  disposizioni
regionali indicate in ricorso; 
    che, con atto depositato in  data  8  ottobre  2020,  la  Regione
Molise ha dichiarato di accettare tale rinuncia. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n.  266,  n.
232 e n. 221 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                             e Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA