AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Carbocisteina EG» (21A01578) 
(GU n.73 del 25-3-2021)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 176/2021 dell'8 marzo 2021 
 
    Si  autorizza  la  seguente  variazione,   Tipo   IB,   C.I.5.z),
relativamente al medicinale CARBOCISTEINA EG,  per  la  modifica  del
regime di fornitura: 
      da: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione medica; 
      a:  OTC  -  Medicinale  da  automedicazione  non   soggetto   a
prescrizione medica. 
    Confezione A.I.C. n. 038081030 «90 mg/ml sciroppo» 1  flacone  da
200 ml. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a.  (codice  SIS  1561),  codice  fiscale
12432150154, con sede legale e domicilio fiscale  in  via  Pavia,  6,
20136 Milano, Italia. 
    Codice pratica: N1B/2019/1518. 
 
                              Stampati 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate  all'etichettatura,  entro  e  non
oltre i sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma
1, della presente determina, possono essere  mantenuti  in  commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in  etichetta,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24
maggio 2018,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'11
giugno 2018. 
    La dispensazione da parte del farmacista dovra' avvenire  con  il
regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della
presente determina. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determina e' efficace dal giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.