Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Autovia Padana S.p.a.: lavori di costruzione del raccordo autostradale fra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari. Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini dell'apposizione della pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio (CUP F49J12000040007). (Delibera n. 81/2020). (21A01754)(GU n.73 del 25-3-2021)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di
seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni
legislative;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art.
1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche
di sviluppo e essere funzionale all'alimentazione di una banca dati
tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
recante «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera
1° febbraio 2001, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e
successive modificazioni e, in particolare, l'art. 46, comma 2, a
norma del quale viene considerata valida l'autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, per tutta la durata
dei lavori qualora gli stessi siano iniziati nel quinquennio dal
rilascio;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 con la quale questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443
(c.d. legge obiettivo), recante «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha approvato
il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include
all'allegato 2, nell'ambito dei corridoi stradali e autostradali
della Regione Lombardia - ai soli fini procedurali - «la tangenziale
sud di Brescia», denominata anche «Raccordo autostradale tra
l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo
casello di Poncarale) e la viabilita' d'accesso all'aeroporto di
Montichiari», di seguito Raccordo autostradale
Ospitaletto-Montichiari;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto,
di seguito CUP, e, in particolare:
1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente
integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con
la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresi' essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro
l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni,
recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro,
definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del
CUP sugli strumenti di pagamento;
4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare,
l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di
monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto che in data 11 aprile 2003 e' stata sottoscritta, tra il
Governo e la Regione Lombardia, l'Intesa generale quadro avente ad
oggetto la realizzazione delle infrastrutturali strategiche di
particolare rilevanza per il territorio lombardo;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni, ed in particolare:
1. l'art. 165, comma 7-bis, a norma del quale «Per le
infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di
sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo'
essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del
progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato
all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia
necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la
proposta e' formulata al Comitato interministeriale per la
programmazione economica da parte del Ministero, su istanza del
soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata del Comitato interministeriale per la
programmazione economica secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e
quarto periodo»;
2. l'art. 166, comma 4-bis, a norma del quale «Il decreto di
esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE
che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella
medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica puo'
disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi
di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo'
essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di
tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;
3. l'art. 167, comma 5, a norma del quale «Il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del
progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla
approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto
definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le
modalita' e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La
conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le
modalita' previste dall'art. 165, comma 4. I Presidenti delle regioni
e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel
cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo e'
integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare.
L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante
norme in materia ambientale, e successive modificazioni, di cui in
particolare con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che
aggiorna, ai sensi del menzionato art. 36, comma 3, del decreto-legge
n. 90 del 2014, le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e'
stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del
MIT, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la
coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino
all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti
di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione
europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari (CCASIIP), ha assorbito e ampliato tutte le competenze del
previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT
provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province
autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico:
alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese (lettera d) e cura l'istruttoria
sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro
sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto (lettera f);
5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1-bis, 27 e 27-novies, quest'ultimo
introdotto dall'art. 42 del citato decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i quali stabiliscono, rispettivamente, che:
6.1. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, per i quali la
procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, sia
gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la
disciplina previgente;
6.2. le procedure per la VIA delle grandi opere, definite anche
come infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la
disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti;
6.3. le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati da questo Comitato in base al previgente decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore e, a tal riguardo, il MIT, entro il 31 dicembre di
ciascun anno rende una informativa al Comitato interministeriale per
la programmazione economica in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in
particolare l'art. 23, comma 2, il quale prevede che i «procedimenti
di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali
alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia
stata presentata l'istanza di cui all'art. 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente»;
Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n.
62;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in
particolare l'art. 1, comma 15;
Visto il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in
particolare, gli articoli 41 rubricato «Semplificazione del Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri
informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e 42 rubricato
«Semplificazioni dell'attivita' del CIPE»;
Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 24, con la quale questo
Comitato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT,
anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
della dichiarazione di pubblica utilita' e della localizzazione
dell'opera, ha approvato il progetto definitivo del «Raccordo
autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia
Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita'
d'accesso all'aeroporto di Montichiari», ed ha riconosciuta la
compatibilita' ambientale dell'opera, rilasciata dalla Commissione
speciale VIA il 22 giugno 2004;
Vista la nota prot. n. 46028 del 24 novembre 2020, con la quale il
Capo di Gabinetto del MIT ha inoltrato al Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la nota MIT
prot. n. 29050 del 17 novembre 2020, ed ha chiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato
dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della
dichiarazione di pubblica utilita' relativo all'intervento lavori di
costruzione del "Raccordo autostradale" tra "l'autostrada A4 (caselli
di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la
viabilita' d'accesso all'aeroporto di Montichiari», facendo presente
che tale riapprovazione risulta motivata dall'esigenza di definire
gli ultimi espropri e prevenire eventuali contenziosi nei confronti
dell'Amministrazione per le acquisizioni residue;
Vista la successiva nota prot. n. 30934 del 7 dicembre 2020, con la
quale il MIT ha integrato con ulteriori elementi istruttori la
documentazione per l'esame della presente proposta, allegando il
parere VIA del 22 giugno 2004, e precisando che non e' necessaria
alcuna ulteriore autorizzazione di tipo ambientale e/o paesaggistico,
in quanto quelle gia' rese nel corso dell'approvazione del progetto
definitivo, conclusasi con la suddetta delibera CIPE n. 24 del 18
marzo 2005, rimangono a tutt'oggi valide ed efficaci, rispettivamente
ai sensi dei richiamati articoli 46, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 104 del 2017;
Vista la nota prot. n. 31372 dell'11 dicembre 2020 con la quale il
MIT ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa;
Considerato che la societa' Autovia Padana S.p.a. e' subentrata
quale nuovo Concessionario, in data 31 maggio 2017, alla societa'
Autostrade Centro Padane S.p.a.;
Considerato che la societa' Autovia Padana S.p.a. ha pubblicato, in
data 6 aprile 2019, l'avviso di avvio del procedimento di
riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della
dichiarazione di pubblica utilita' del Raccordo autostradale in esame
e alla contestuale pubblicazione del progetto relativo alle parti
d'opera ancora da completare (lotti 1 e 2 e Variante alla SP n. 22 di
Flero nell'ambito dei lotti 3 e 4);
Considerato che il progetto del «Raccordo autostradale
Ospitaletto-Montichiari», approvato con la delibera CIPE n. 24 del
2005, e' suddiviso nei lotti 1, 2, 3 e 4, compresa la variante alla
SP n. 22 di Flero;
Considerato che i lavori sono stati avviati e completati su 18,5 km
del Raccordo autostradale e che sono entrati in esercizio gia' dal
2012;
Considerato che il suddetto Raccordo autostradale ha una estensione
complessiva di circa 30 km, oltre alla viabilita' secondaria;
Considerato che restano da completare, come si evince dalla
relazione istruttoria del MIT, gli interventi nei restanti 11,5 km,
lungo i quali la maggior parte delle aree risulta essere stata oramai
interferita e trasformata in modo irreversibile, ma restano comunque
alcune aree ancora da espropriare per poter completare i lavori;
Vista la nota trasmessa tramite pec del 14 dicembre 2020, dalla
Regione Lombardia, acquisita al protocollo del DIPE, al n. 6910, con
la quale si esprime l'assenso alla reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio e al rinnovo della dichiarazione di
pubblica utilita', richiamando e di fatto confermando i pareri
regionali degli anni 2003 e 2004, favorevoli all'intesa Stato-regione
sulla localizzazione dell'intervento;
Considerato che sono ancora validi tutti i pareri espressi in
materia ambientale e paesaggistica, come per altro dichiarato dal MIT
nella relazione istruttoria, e che tale relazione, comprensiva di
tutti gli allegati, e' stata resa disponibile anche al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito
MATTM, e al MiBACT, in quanto trattasi di documentazione posta a base
dell'esame dell'odierna seduta del Comitato interministeriale per la
programmazione economica;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in
particolare, che:
sotto l'aspetto tecnico e procedurale.
1. questo Comitato, con la delibera n. 24 del 2005, ha approvato
il progetto definitivo, anche ai fini del riconoscimento della
compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, della pubblica utilita' e della localizzazione
dell'opera;
2. l'opera nel suo complesso ha una estensione di circa 30 km di
tracciato autostradale di categoria A1, e di 7,6 km di varianti per
viabilita' locali;
3. la realizzazione del progetto ricadeva tra gli interventi
previsti all'interno della Convenzione Unica sottoscritta, in data 7
novembre 2007, tra il concedente Anas S.p.a. (al quale e' subentrato
il MIT) e il concessionario la societa' Autostrade Centro Padane
S.p.a. (alla quale e' subentrata la societa' Autovia Padana S.p.a.);
4. nel bando di gara del 13 giugno 2012 si precisava che erano
rimasti da ultimare gli espropri relativi a una parte dei lotti 1 e 2
e ai lotti 3 e 4 relativamente alla sola Variante SP n. 22 di Flero,
in quanto opere ancora da ultimare;
5. la nuova Convenzione di concessione, successiva a quella del 7
novembre 2007, scaduta il 30 settembre 2011, e' stata sottoscritta
fra il MIT e la nuova Concessionaria aggiudicataria Autovia Padana
S.p.a., in data 31 maggio 2017;
6. Autovia Padana S.p.a. ha presentato il progetto di gara in
data 7 febbraio 2019 ed ha provveduto in data 6 aprile 2019 alla
pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento di rinnovo
della pubblica utilita' per le parti del progetto ancora da
completare;
7. ad oggi risulta gia' espropriata gran parte delle aree totali
e dei sedimi oggetto dell'intervento (il 97,42 per cento per i lotti
1 e 2 e per il 91,31 per cento per la variante alla SP n. 22 di
Flero), anche tramite accordi bonari che hanno consentito
l'acquisizione di alcune aree oggetto di esproprio;
8. il MIT dichiara che e' necessaria la riapprovazione
dell'intero progetto definitivo gia' approvato con la precedente
delibera CIPE n. 24 del 2005, ai soli fini dell'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica
utilita', proprio per il completamento del progetto e
dell'acquisizione delle aree residue ancora da espropriare;
sotto l'aspetto attuativo.
1. il CUP indicato attualmente per l'intervento e'
F49J12000040007 correttamente assegnato al concessionario Autovia
Padana S.p.a.;
2. gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione, indicati nel
progetto definitivo, ma non ancora acquisiti, sono:
2.1 Comune di Ospitaletto (ex Passirano):
2.1.1. fg. 15 particelle 28, 31, 101, 273, 311;
2.2 Comune di Ospitaletto:
2.2.1. fg. 9 particelle 735, 736, 738, 830, 865, 872;
2.3 Comune di Cazzago San Martino:
2.3.1 fg. 37 particelle 353, 387, 529, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 745, 746, 778, 779,
780, 838, 839, 840, 841, 842, 887, 891;
2.4 Comune di Travagliato:
2.4.1 fg. 7 particelle 194, 195, 196, 240, 241, 354, 361,
366;
2.4.2 fg. 19 particelle 362, 525, 564, 680, 681, 682;
2.4.3 fg. 24 particelle 315, 316;
2.5 Comune di Lograto:
2.5.1 fg. 5 particelle 8, 24, 115, 116, 117, 123, 124;
2.6 Comune di Flero - Variante SP n. 22:
2.6.1 fg. 1 particelle 110, 111, 452, 472, 498, 500, 1098,
1241, 1242, 1243, 1247;
2.6.2 fg. 4 particelle 136, 526, 528, 767, 768;
2.7 Comune di Castel Mella - Variante SP n. 22:
2.7.1 fg. 13 particelle 72, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 130,
133, 134, 135, 136, 177;
2.7.2 fg. 15 particelle 7, 38, 94, 95, 96, 97, 104;
sotto l'aspetto finanziario.
1. le somme per lavori comprensive degli oneri per la sicurezza
pari a 74.194.467,99 euro sono gia' disponibili;
2. fra le somme a disposizione, il costo relativo agli espropri
e' di 35.150.883,97 euro, che corrispondono, nel quadro economico
sotto riportato, alla voce delle somme a disposizione denominata
«acquisizione aree, immobili ed altri oneri»;
3. non sono previste risorse finanziarie pubbliche aggiuntive
alle risorse gia' disponibili;
4. con la citata nota prot. n. 31372, dell'11 dicembre 2020, il
MIT ha trasmesso il confronto dei quadri economici sintetici del
progetto definitivo approvato nel 2005, del progetto esecutivo
allegato al bando di gara del 2012 e del progetto esecutivo dopo
l'aggiudicazione (con il relativo ribasso di gara), che di seguito si
riporta:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che il MIT propone a questo Comitato la riapprovazione
del progetto definitivo dell'intervento «Lavori di costruzione del
"Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari" ai soli fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della
dichiarazione di pubblica utilita', nell'ambito delle procedure della
«legge obiettivo» sopra citata e che, comunque, non sono previsti per
questa riapprovazione nuovi o maggiori oneri;
Considerato che non e' possibile procedere alla proroga della
dichiarazione di pubblica utilita' da parte del soggetto
aggiudicatore, come previsto dall'art. 216, comma 27-novies, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto la dichiarazione di
pubblica utilita' di cui alla delibera n. 24 del 2005 e' scaduta il
10 novembre 2012;
Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame si applichi il
combinato disposto dell'art. 214, comma 11, dell'art. 216, commi
1-bis, e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, in quanto
intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Considerato che, sulla base delle relazioni del MIT e delle
dichiarazioni del Concessionario Autovia Padana S.p.a., e' necessario
completare i lotti 1 e 2 e la Variante alla SP n. 22 di Flero
(facente parte dei lotti 3 e 4), per dare piena attuazione alla
previsione di riqualificazione della rete stradale, ordinaria e
autostradale, nell'area urbana e metropolitana di Brescia,
consentendo l'interconnessione con le reti autostradali esistenti,
senza le quali verrebbe compromessa la sostenibilita' dell'opera;
Considerato che questo Comitato debba riapprovare il progetto
definitivo dell'intervento poiche' la scadenza del vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
avvenuta in data 10 novembre 2012, e per questa ragione non
reiterabile da parte del soggetto aggiudicatore, impedirebbe,
altrimenti, al medesimo soggetto aggiudicatore di procedere
all'emanazione dei restanti decreti di esproprio con riferimento ai
terreni ancora da acquisire ad oggi, utili per completare l'opera;
Preso atto che la prosecuzione dell'opera riguarda nello specifico
i lotti 1 e 2, nonche' la variante alla SP n. 22 di Flero, e che tali
interventi sono sottoposti a questo Comitato senza modifiche rispetto
al progetto definitivo gia' approvato con la delibera CIPE n. 24 del
2005;
Considerato il perdurare della validita' dei pareri di carattere
ambientale, paesaggistico e tecnico gia' emanati sull'opera, ai sensi
rispettivamente dei citati decreto legislativo n. 152 del 2006 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera CIPE n. 82 del
2018);
Vista la nota DIPE prot. n. 6939 del 15 dicembre 2020, predisposta
congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del MIT;
Considerato che in un primo momento la richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato
dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dell'apposizione della pubblica utilita' relativo all'intervento
lavori di costruzione» del «Raccordo autostradale
Ospitaletto-Montichiari», e' stata inserita fra le informative, anche
nella nota congiunta DIPE-MEF;
Considerato il dibattito svolto in seduta, la dichiarazione della
Regione Lombardia - Assessorato alle infrastrutture, trasporti e
mobilita' sostenibile - di condivisione dell'opera e di concerto
sulla localizzazione della stessa, la valutazione della non
percorribilita' di soluzioni alternative per completare gli espropri
e terminare l'opera senza aumenti di costo e, in particolare, la
decisione, ad esito del dibattito in seduta, di trasformare
l'informativa in una delibera del Comitato, condivisa da parte di
tutte le amministrazioni presenti in seduta, fra le quali anche MEF,
MATTM e MiBACT;
Delibera:
Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto
legislativo n. 163 del 2006, da cui deriva la sostanziale
applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto
legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini della
dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato
all'esproprio.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai
sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e'
nuovamente approvato ai soli fini dell'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
il progetto definitivo, dell'intervento «Lavori di costruzione del
Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto),
l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita'
d'accesso all'aeroporto di Montichiari» di cui alla precedente
delibera n. 24 del 2005.
1.2. Sono confermate, relativamente alle aree ancora da realizzare
del progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1., le
prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato 1 della
delibera n. 24 del 2005.
1.3. La suddetta riapprovazione sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste
nel progetto approvato al precedente punto 1.1.
1.4. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e
edilizio, l'intesa Stato - regione sulla localizzazione dell'opera.
2. Copertura finanziaria.
2.1. La copertura finanziaria dell'intervento ancora da realizzare
limitato ai lotti 1 e 2 e alla variante della SP n. 22 di Flero
nell'ambito dei lotti 3 e 4, non richiede risorse aggiuntive.
2.2. La copertura finanziaria per gli espropri ancora necessari
risulta dalla voce delle somme a disposizione denominata
«acquisizione aree, immobili ed altri oneri», pari 35.150.883,97
euro, di cui al quadro economico come descritto nella precedente
presa d'atto.
2.3. Gli oneri per le indennita' dovute a favore dei proprietari
degli immobili gravati dal vincolo reiterato sono ricompresi nel
quadro economico come sopra descritto e, pertanto, rimarranno a
carico del concessionario.
2.4. Eventuali maggiori oneri che dovessero emergere dalle
procedure di esproprio conseguenti la riapprovazione di cui al
precedente punto 1.1. dovranno essere interamente a carico del
concessionario.
3. Disposizioni finali.
3.1. Il MIT provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese
a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio
sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa
citata in premessa.
3.2. Il MIT terra' informato il CIPE sulla conclusione dei lavori o
su eventuali ritardi che si dovessero determinare, prevedendo penali
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
3.3. Dovra' essere garantito, da parte del MIT, attraverso
attivita' di continuo monitoraggio, e, da parte del soggetto
attuatore con l'aggiornamento dei dati del CUP e della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il completamento dell'opera
in tempi certi, visto il notevole ritardo gia' accumulato.
3.4. Ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP
assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
3.5. Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo
Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto di
cui al precedente punto 1.1.
Roma, 15 dicembre 2020
Il Presidente: Conte
Il Segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 255