COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 15 dicembre 2020 

Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (legge  n.  443/2001).
Autovia  Padana  S.p.a.:   lavori   di   costruzione   del   raccordo
autostradale fra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello  di
Poncarale (A21) e  l'aeroporto  di  Montichiari.  Riapprovazione  del
progetto definitivo ai  soli  fini  dell'apposizione  della  pubblica
utilita'   e   del    vincolo    preordinato    all'esproprio    (CUP
F49J12000040007). (Delibera n. 81/2020). (21A01754) 
(GU n.73 del 25-3-2021)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,  di
seguito  CIPE  o  Comitato,  nonche'   le   successive   disposizioni
legislative; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1,  comma  5,  istituisce  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e essere funzionale all'alimentazione di una  banca  dati
tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  14  marzo  2001,
recante «Nuovo piano generale dei trasporti e della  logistica»,  sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni e, in particolare, l'art.  46,  comma  2,  a
norma   del   quale   viene   considerata   valida   l'autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, per  tutta  la  durata
dei lavori qualora gli stessi  siano  iniziati  nel  quinquennio  dal
rilascio; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n.  121  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443
(c.d. legge obiettivo), recante «Delega  al  Governo  in  materia  di
infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici   ed   altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha  approvato
il  1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che   include
all'allegato 2, nell'ambito  dei  corridoi  stradali  e  autostradali
della Regione Lombardia - ai soli fini procedurali - «la  tangenziale
sud  di  Brescia»,  denominata  anche  «Raccordo   autostradale   tra
l'autostrada A4 (caselli di  Ospitaletto),  l'autostrada  A21  (nuovo
casello di Poncarale) e  la  viabilita'  d'accesso  all'aeroporto  di
Montichiari»,      di       seguito       Raccordo       autostradale
Ospitaletto-Montichiari; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002,  n.  143,  come  successivamente
integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n.  24,  con
la quale questo Comitato ha definito il  sistema  per  l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresi'  essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un  CUP  e,  in  particolare,  prevede  tra  l'altro
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza  dei  corrispondenti  codici  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
recante «Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia»,  che,  tra  l'altro,
definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione  del
CUP sugli strumenti di pagamento; 
    4. il citato decreto-legge n. 76 del  2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei  sistemi  di
monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Visto che in data 11 aprile 2003  e'  stata  sottoscritta,  tra  il
Governo e la Regione Lombardia, l'Intesa generale  quadro  avente  ad
oggetto  la  realizzazione  delle  infrastrutturali  strategiche   di
particolare rilevanza per il territorio lombardo; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni, ed in particolare: 
    1.  l'art.  165,  comma  7-bis,  a  norma  del  quale   «Per   le
infrastrutture il vincolo  preordinato  all'esproprio  ha  durata  di
sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera
del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine,  puo'
essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione  del
progetto definitivo nel  predetto  termine,  il  vincolo  preordinato
all'esproprio decade  e  trova  applicazione  la  disciplina  dettata
dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Ove  sia
necessario  reiterare  il  vincolo  preordinato   all'esproprio,   la
proposta  e'  formulata  al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica da  parte  del  Ministero,  su  istanza  del
soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e'  disposta  con
deliberazione  motivata  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e
quarto periodo»; 
    2. l'art. 166, comma 4-bis, a norma  del  quale  «Il  decreto  di
esproprio puo'  essere  emanato  entro  il  termine  di  sette  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE
che approva  il  progetto  definitivo  dell'opera,  salvo  che  nella
medesima deliberazione  non  sia  previsto  un  termine  diverso.  Il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  puo'
disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per  casi
di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La  proroga  puo'
essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo  di
tempo che non supera i due anni. La disposizione del  presente  comma
deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»; 
    3.  l'art.  167,  comma  5,  a  norma  del  quale  «Il   soggetto
aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura  di  localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale  sulla  scorta  del
progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e  dalla
approvazione del  progetto  preliminare;  in  tal  caso  il  progetto
definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti  fini,  con  le
modalita' e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5.  La
conferenza di servizi  si  svolge  sul  progetto  definitivo  con  le
modalita' previste dall'art. 165, comma 4. I Presidenti delle regioni
e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni  nel
cui  territorio  si  realizza  l'opera.  Il  progetto  definitivo  e'
integrato  dagli  elementi  previsti  per  il  progetto  preliminare.
L'approvazione  del  progetto  comporta  l'apposizione  del   vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo n. 152  del  3  aprile  2006,  recante
norme in materia ambientale, e successive modificazioni,  di  cui  in
particolare con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario  dei  lavori  relativi  a
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna, ai sensi del menzionato art. 36, comma 3, del decreto-legge
n. 90 del 2014, le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  direzioni  generali  del
MIT, alle quali e' demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la
coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e  la  relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari (CCASIIP), ha assorbito e ampliato tutte le competenze del
previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province
autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio  carico:
alle attivita' di supporto a questo Comitato per la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese (lettera d) e cura l'istruttoria
sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto (lettera f); 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6.  l'art.  216,  commi  1-bis,  27  e  27-novies,   quest'ultimo
introdotto dall'art. 42 del citato  decreto-legge  n.  76  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i quali stabiliscono, rispettivamente, che: 
      6.1. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, per i quali  la
procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito  VIA,  sia
gia' stata avviata alla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, i relativi progetti sono  approvati  secondo  la
disciplina previgente; 
      6.2. le procedure per la VIA delle grandi opere, definite anche
come infrastrutture strategiche, avviate  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  la
disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  concluse  in  conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti; 
      6.3. le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati  da  questo  Comitato  in  base   al   previgente   decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore e, a tal riguardo, il MIT,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno rende una informativa al Comitato interministeriale  per
la programmazione economica in  merito  alle  proroghe  disposte  nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104,  e  in
particolare l'art. 23, comma 2, il quale prevede che i  «procedimenti
di verifica di assoggettabilita' a VIA  pendenti  alla  data  del  16
maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali
alla medesima data risulti avviata la fase di  consultazione  di  cui
all'art. 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia
stata presentata l'istanza di cui all'art. 23  del  medesimo  decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente»; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 15; 
  Visto  il  decreto-legge  n.   76   del   2020,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e,   in
particolare, gli articoli 41 rubricato «Semplificazione  del  Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione  degli  oneri
informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e 42  rubricato
«Semplificazioni dell'attivita' del CIPE»; 
  Vista la delibera 18  marzo  2005,  n.  24,  con  la  quale  questo
Comitato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal  MIT,
anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  della  localizzazione
dell'opera,  ha  approvato  il  progetto  definitivo  del   «Raccordo
autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di  Ospitaletto  e  Brescia
Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e  la  viabilita'
d'accesso  all'aeroporto  di  Montichiari»,  ed  ha  riconosciuta  la
compatibilita' ambientale dell'opera,  rilasciata  dalla  Commissione
speciale VIA il 22 giugno 2004; 
  Vista la nota prot. n. 46028 del 24 novembre 2020, con la quale  il
Capo di Gabinetto  del  MIT  ha  inoltrato  al  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la  nota  MIT
prot. n. 29050 del 17  novembre  2020,  ed  ha  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di  questo  Comitato
dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai  soli  fini
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione di pubblica utilita' relativo all'intervento lavori  di
costruzione del "Raccordo autostradale" tra "l'autostrada A4 (caselli
di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale)  e  la
viabilita' d'accesso all'aeroporto di Montichiari», facendo  presente
che tale riapprovazione risulta motivata  dall'esigenza  di  definire
gli ultimi espropri e prevenire eventuali contenziosi  nei  confronti
dell'Amministrazione per le acquisizioni residue; 
  Vista la successiva nota prot. n. 30934 del 7 dicembre 2020, con la
quale il MIT  ha  integrato  con  ulteriori  elementi  istruttori  la
documentazione per l'esame  della  presente  proposta,  allegando  il
parere VIA del 22 giugno 2004, e precisando  che  non  e'  necessaria
alcuna ulteriore autorizzazione di tipo ambientale e/o paesaggistico,
in quanto quelle gia' rese nel corso dell'approvazione  del  progetto
definitivo, conclusasi con la suddetta delibera CIPE  n.  24  del  18
marzo 2005, rimangono a tutt'oggi valide ed efficaci, rispettivamente
ai sensi dei  richiamati  articoli  46,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,  e  23,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 104 del 2017; 
  Vista la nota prot. n. 31372 dell'11 dicembre 2020 con la quale  il
MIT ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa; 
  Considerato che la societa' Autovia  Padana  S.p.a.  e'  subentrata
quale nuovo Concessionario, in data 31  maggio  2017,  alla  societa'
Autostrade Centro Padane S.p.a.; 
  Considerato che la societa' Autovia Padana S.p.a. ha pubblicato, in
data  6  aprile  2019,  l'avviso  di  avvio   del   procedimento   di
riapposizione  del  vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione di pubblica utilita' del Raccordo autostradale in esame
e alla contestuale pubblicazione del  progetto  relativo  alle  parti
d'opera ancora da completare (lotti 1 e 2 e Variante alla SP n. 22 di
Flero nell'ambito dei lotti 3 e 4); 
  Considerato   che   il   progetto   del   «Raccordo    autostradale
Ospitaletto-Montichiari», approvato con la delibera CIPE  n.  24  del
2005, e' suddiviso nei lotti 1, 2, 3 e 4, compresa la  variante  alla
SP n. 22 di Flero; 
  Considerato che i lavori sono stati avviati e completati su 18,5 km
del Raccordo autostradale e che sono entrati in  esercizio  gia'  dal
2012; 
  Considerato che il suddetto Raccordo autostradale ha una estensione
complessiva di circa 30 km, oltre alla viabilita' secondaria; 
  Considerato  che  restano  da  completare,  come  si  evince  dalla
relazione istruttoria del MIT, gli interventi nei restanti  11,5  km,
lungo i quali la maggior parte delle aree risulta essere stata oramai
interferita e trasformata in modo irreversibile, ma restano  comunque
alcune aree ancora da espropriare per poter completare i lavori; 
  Vista la nota trasmessa tramite pec del  14  dicembre  2020,  dalla
Regione Lombardia, acquisita al protocollo del DIPE, al n. 6910,  con
la  quale  si  esprime  l'assenso  alla  reiterazione   del   vincolo
preordinato  all'esproprio  e  al  rinnovo  della  dichiarazione   di
pubblica utilita',  richiamando  e  di  fatto  confermando  i  pareri
regionali degli anni 2003 e 2004, favorevoli all'intesa Stato-regione
sulla localizzazione dell'intervento; 
  Considerato che sono ancora  validi  tutti  i  pareri  espressi  in
materia ambientale e paesaggistica, come per altro dichiarato dal MIT
nella relazione istruttoria, e che  tale  relazione,  comprensiva  di
tutti gli allegati, e' stata  resa  disponibile  anche  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito
MATTM, e al MiBACT, in quanto trattasi di documentazione posta a base
dell'esame dell'odierna seduta del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  e,  in
particolare, che: 
sotto l'aspetto tecnico e procedurale. 
    1. questo Comitato, con la delibera n. 24 del 2005, ha  approvato
il progetto  definitivo,  anche  ai  fini  del  riconoscimento  della
compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo  preordinato
all'esproprio,  della  pubblica  utilita'  e   della   localizzazione
dell'opera; 
    2. l'opera nel suo complesso ha una estensione di circa 30 km  di
tracciato autostradale di categoria A1, e di 7,6 km di  varianti  per
viabilita' locali; 
    3. la realizzazione del  progetto  ricadeva  tra  gli  interventi
previsti all'interno della Convenzione Unica sottoscritta, in data  7
novembre 2007, tra il concedente Anas S.p.a. (al quale e'  subentrato
il MIT) e il concessionario  la  societa'  Autostrade  Centro  Padane
S.p.a. (alla quale e' subentrata la societa' Autovia Padana S.p.a.); 
    4. nel bando di gara del 13 giugno 2012 si  precisava  che  erano
rimasti da ultimare gli espropri relativi a una parte dei lotti 1 e 2
e ai lotti 3 e 4 relativamente alla sola Variante SP n. 22 di  Flero,
in quanto opere ancora da ultimare; 
    5. la nuova Convenzione di concessione, successiva a quella del 7
novembre 2007, scaduta il 30 settembre 2011,  e'  stata  sottoscritta
fra il MIT e la nuova Concessionaria  aggiudicataria  Autovia  Padana
S.p.a., in data 31 maggio 2017; 
    6. Autovia Padana S.p.a. ha presentato il  progetto  di  gara  in
data 7 febbraio 2019 ed ha provveduto in  data  6  aprile  2019  alla
pubblicazione dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento  di  rinnovo
della  pubblica  utilita'  per  le  parti  del  progetto  ancora   da
completare; 
    7. ad oggi risulta gia' espropriata gran parte delle aree  totali
e dei sedimi oggetto dell'intervento (il 97,42 per cento per i  lotti
1 e 2 e per il 91,31 per cento per la  variante  alla  SP  n.  22  di
Flero),  anche  tramite   accordi   bonari   che   hanno   consentito
l'acquisizione di alcune aree oggetto di esproprio; 
    8.  il  MIT  dichiara  che  e'   necessaria   la   riapprovazione
dell'intero progetto definitivo  gia'  approvato  con  la  precedente
delibera CIPE n. 24 del  2005,  ai  soli  fini  dell'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita',   proprio   per   il   completamento   del    progetto    e
dell'acquisizione delle aree residue ancora da espropriare; 
sotto l'aspetto attuativo. 
    1.   il   CUP   indicato   attualmente   per   l'intervento    e'
F49J12000040007 correttamente  assegnato  al  concessionario  Autovia
Padana S.p.a.; 
    2. gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione, indicati nel
progetto definitivo, ma non ancora acquisiti, sono: 
      2.1 Comune di Ospitaletto (ex Passirano): 
        2.1.1. fg. 15 particelle 28, 31, 101, 273, 311; 
      2.2 Comune di Ospitaletto: 
        2.2.1. fg. 9 particelle 735, 736, 738, 830, 865, 872; 
      2.3 Comune di Cazzago San Martino: 
        2.3.1 fg. 37 particelle 353, 387, 529, 722,  723,  724,  725,
726, 727, 728, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 745, 746, 778, 779,
780, 838, 839, 840, 841, 842, 887, 891; 
      2.4 Comune di Travagliato: 
        2.4.1 fg. 7 particelle 194, 195, 196,  240,  241,  354,  361,
366; 
        2.4.2 fg. 19 particelle 362, 525, 564, 680, 681, 682; 
        2.4.3 fg. 24 particelle 315, 316; 
      2.5 Comune di Lograto: 
        2.5.1 fg. 5 particelle 8, 24, 115, 116, 117, 123, 124; 
      2.6 Comune di Flero - Variante SP n. 22: 
        2.6.1 fg. 1 particelle 110, 111, 452, 472,  498,  500,  1098,
1241, 1242, 1243, 1247; 
        2.6.2 fg. 4 particelle 136, 526, 528, 767, 768; 
      2.7 Comune di Castel Mella - Variante SP n. 22: 
        2.7.1 fg. 13 particelle 72, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91,  130,
133, 134, 135, 136, 177; 
        2.7.2 fg. 15 particelle 7, 38, 94, 95, 96, 97, 104; 
sotto l'aspetto finanziario. 
    1. le somme per lavori comprensive degli oneri per  la  sicurezza
pari a 74.194.467,99 euro sono gia' disponibili; 
    2. fra le somme a disposizione, il costo relativo  agli  espropri
e' di 35.150.883,97 euro, che  corrispondono,  nel  quadro  economico
sotto riportato, alla voce  delle  somme  a  disposizione  denominata
«acquisizione aree, immobili ed altri oneri»; 
    3. non sono previste  risorse  finanziarie  pubbliche  aggiuntive
alle risorse gia' disponibili; 
    4. con la citata nota prot. n. 31372, dell'11 dicembre  2020,  il
MIT ha trasmesso il confronto  dei  quadri  economici  sintetici  del
progetto  definitivo  approvato  nel  2005,  del  progetto  esecutivo
allegato al bando di gara del 2012  e  del  progetto  esecutivo  dopo
l'aggiudicazione (con il relativo ribasso di gara), che di seguito si
riporta: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Considerato che il MIT propone a questo Comitato la  riapprovazione
del progetto definitivo dell'intervento «Lavori  di  costruzione  del
"Raccordo  autostradale   Ospitaletto-Montichiari"   ai   soli   fini
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione di pubblica utilita', nell'ambito delle procedure della
«legge obiettivo» sopra citata e che, comunque, non sono previsti per
questa riapprovazione nuovi o maggiori oneri; 
  Considerato che non  e'  possibile  procedere  alla  proroga  della
dichiarazione  di   pubblica   utilita'   da   parte   del   soggetto
aggiudicatore, come previsto  dall'art.  216,  comma  27-novies,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, in  quanto  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' di cui alla delibera n. 24 del 2005 e'  scaduta  il
10 novembre 2012; 
  Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame  si  applichi  il
combinato disposto dell'art. 214,  comma  11,  dell'art.  216,  commi
1-bis, e 27 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  in  quanto
intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Considerato che,  sulla  base  delle  relazioni  del  MIT  e  delle
dichiarazioni del Concessionario Autovia Padana S.p.a., e' necessario
completare i lotti 1 e 2 e  la  Variante  alla  SP  n.  22  di  Flero
(facente parte dei lotti 3 e  4),  per  dare  piena  attuazione  alla
previsione di  riqualificazione  della  rete  stradale,  ordinaria  e
autostradale,  nell'area   urbana   e   metropolitana   di   Brescia,
consentendo l'interconnessione con le  reti  autostradali  esistenti,
senza le quali verrebbe compromessa la sostenibilita' dell'opera; 
  Considerato che  questo  Comitato  debba  riapprovare  il  progetto
definitivo  dell'intervento   poiche'   la   scadenza   del   vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
avvenuta  in  data  10  novembre  2012,  e  per  questa  ragione  non
reiterabile  da  parte  del  soggetto   aggiudicatore,   impedirebbe,
altrimenti,  al  medesimo   soggetto   aggiudicatore   di   procedere
all'emanazione dei restanti decreti di esproprio con  riferimento  ai
terreni ancora da acquisire ad oggi, utili per completare l'opera; 
  Preso atto che la prosecuzione dell'opera riguarda nello  specifico
i lotti 1 e 2, nonche' la variante alla SP n. 22 di Flero, e che tali
interventi sono sottoposti a questo Comitato senza modifiche rispetto
al progetto definitivo gia' approvato con la delibera CIPE n. 24  del
2005; 
  Considerato il perdurare della validita' dei  pareri  di  carattere
ambientale, paesaggistico e tecnico gia' emanati sull'opera, ai sensi
rispettivamente dei citati decreto legislativo n. 152 del 2006 e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera CIPE n. 82  del
2018); 
  Vista la nota DIPE prot. n. 6939 del 15 dicembre 2020,  predisposta
congiuntamente  dal  DIPE  e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di  seguito  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del MIT; 
  Considerato che in un primo  momento  la  richiesta  di  iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di  questo  Comitato
dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai  soli  fini
dell'apposizione   del   vincolo    preordinato    all'esproprio    e
dell'apposizione  della  pubblica  utilita'  relativo  all'intervento
lavori     di     costruzione»     del     «Raccordo     autostradale
Ospitaletto-Montichiari», e' stata inserita fra le informative, anche
nella nota congiunta DIPE-MEF; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta, la  dichiarazione  della
Regione Lombardia -  Assessorato  alle  infrastrutture,  trasporti  e
mobilita' sostenibile - di  condivisione  dell'opera  e  di  concerto
sulla  localizzazione  della  stessa,  la   valutazione   della   non
percorribilita' di soluzioni alternative per completare gli  espropri
e terminare l'opera senza aumenti di  costo  e,  in  particolare,  la
decisione,  ad  esito  del  dibattito  in  seduta,   di   trasformare
l'informativa in una delibera del Comitato,  condivisa  da  parte  di
tutte le amministrazioni presenti in seduta, fra le quali anche  MEF,
MATTM e MiBACT; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma  11,  e  216,  commi
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo  n.  163  del  2006,  da  cui   deriva   la   sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
1.  Riapprovazione  del  progetto  definitivo  ai  soli  fini   della
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  del   vincolo   preordinato
all'esproprio. 
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 327 del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'
nuovamente  approvato  ai  soli  fini  dell'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
il progetto definitivo, dell'intervento «Lavori  di  costruzione  del
Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli  di  Ospitaletto),
l'autostrada  A21  (nuovo  casello  di  Poncarale)  e  la  viabilita'
d'accesso  all'aeroporto  di  Montichiari»  di  cui  alla  precedente
delibera n. 24 del 2005. 
  1.2. Sono confermate, relativamente alle aree ancora da  realizzare
del  progetto  definitivo  di  cui  al  precedente  punto  1.1.,   le
prescrizioni  e  le  raccomandazioni  di  cui  all'allegato  1  della
delibera n. 24 del 2005. 
  1.3.   La   suddetta   riapprovazione   sostituisce   ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 
  1.4. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine  urbanistico  e
edilizio, l'intesa Stato - regione sulla localizzazione dell'opera. 
2. Copertura finanziaria. 
  2.1. La copertura finanziaria dell'intervento ancora da  realizzare
limitato ai lotti 1 e 2 e alla variante  della  SP  n.  22  di  Flero
nell'ambito dei lotti 3 e 4, non richiede risorse aggiuntive. 
  2.2. La copertura finanziaria per  gli  espropri  ancora  necessari
risulta  dalla   voce   delle   somme   a   disposizione   denominata
«acquisizione aree, immobili  ed  altri  oneri»,  pari  35.150.883,97
euro, di cui al quadro  economico  come  descritto  nella  precedente
presa d'atto. 
  2.3. Gli oneri per le indennita' dovute a  favore  dei  proprietari
degli immobili gravati dal  vincolo  reiterato  sono  ricompresi  nel
quadro economico come  sopra  descritto  e,  pertanto,  rimarranno  a
carico del concessionario. 
  2.4.  Eventuali  maggiori  oneri  che  dovessero   emergere   dalle
procedure di  esproprio  conseguenti  la  riapprovazione  di  cui  al
precedente punto  1.1.  dovranno  essere  interamente  a  carico  del
concessionario. 
3. Disposizioni finali. 
  3.1. Il MIT provvedera' a svolgere le attivita' di supporto  intese
a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa. 
  3.2. Il MIT terra' informato il CIPE sulla conclusione dei lavori o
su eventuali ritardi che si dovessero determinare, prevedendo  penali
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
  3.3.  Dovra'  essere  garantito,  da  parte  del  MIT,   attraverso
attivita'  di  continuo  monitoraggio,  e,  da  parte  del   soggetto
attuatore con l'aggiornamento dei dati del CUP  e  della  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il  completamento  dell'opera
in tempi certi, visto il notevole ritardo gia' accumulato. 
  3.4. Ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il  CUP
assegnato  all'opera  dovra'   essere   evidenziato   in   tutta   la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
  3.5.  Il  MIT  provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo
Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il  progetto  di
cui al precedente punto 1.1. 
 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 255