N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2020

Ordinanza del 14 ottobre 2020 del  Tribunale  di  Busto  Arsizio  nel
procedimento penale a carico di L. O. e C. M.. 
 
Reati e pene - Reato di utilizzo o somministrazione di farmaci  o  di
  altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
  atleti - Disposizione introdotta dal decreto legislativo n. 21  del
  2018 - Previsione del dolo  specifico  del  "fine  di  alterare  le
  prestazioni agonistiche degli atleti". 
- Codice penale, art. 586-bis, comma 7, introdotto dall'art. 2, comma
  1, lettera d),  del  decreto  legislativo  1°  marzo  2018,  n.  21
  (Disposizioni di attuazione del principio di delega  della  riserva
  di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1,  comma  85,
  lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). 
(GU n.13 del 31-3-2021 )
    Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio,  Sezione  Penale,  nella
persona del Giudice dott. Marco Montanari, all'esito della Camera  di
consiglio del 14 ottobre 2020, ha pronunciato la  seguente  ordinanza
nel procedimento penale nei confronti di: 
        1) L. O., nato a ..., il ... e ivi residente in via ...,  ivi
dichiaratamente domiciliato - assente, libero; assistito e difeso  di
fiducia dall'avv. Rosaria Grasso Peroni del foro di Roma, con  studio
legale a Roma in viale Angelico n. 31; 
        2) C. M., nato a ... il ... e ivi residente in  via  la  ...,
elettivamente domiciliato a Roma, in viale Carso  n.  14,  presso  lo
studio legale associato degli avvocati Stefano  Zoccano  e  Francesca
Romana Passarini - assente, libero; assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Stefano Zoccano e dall'avv. Francesca Romana Passarini  del
foro di Roma, con studio legale associato a Roma in  viale  Carso  n.
14; 
    imputati entrambi: 
        A) dei reati previsti e puniti dagli articoli 81  cpv.,  110,
codice penale, 586-bis, comma 7, codice penale, articoli  55  e  147,
decreto legislativo n. 219/2006; perche', in concorso tra loro, il C.
quale organizzatore dell'importazione e il L. quale incaricato  della
ricezione  del   pacco,   ordinando   e   ricevendo   la   spedizione
contraddistinta dal numero identificativo n.  ...  proveniente  dalla
Repubblica  Slovacca,  importavano  i  sottoindicati  farmaci  e   le
sottoindicate sostanze farmacologicamente  o  biologicamente  attive,
comprese nelle classi, indicate dalla legge ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, preparati di cui
facevano  commercio  -  attraverso  canali  diversi  da  farmacie   e
strutture autorizzate - mediante l'offerta e la distribuzione a  piu'
persone anche nell'ambito della palestra di cui il C. era gestore: 
          n. 100 fiale da 2  ml  cadauna,  750  grammi  del  prodotto
Deca-Drabolin, che sottoposte a consulenza tossicologica  risultavano
contenere  i  principi  attivi  «nandrolone  decanoato»,  «trenbolone
acetato ed enantato» e «testosterone propionato» (reperto M); 
          n. 100 fiale da  1  ml  cadauna  375  grammi  del  prodotto
Deca-Drabolin, che sottoposte a consulenza tossicologica  risultavano
contenere i  principi  attivi  «nandrolone  decanoato»«,  «trenbolone
acetato ed enantato» e «testosterone propinato» (reperto D); 
          n. 252 fiale da 1 ml cadauna del prodotto  Winstrol  Depot,
che sottoposte a consulenza tossicologica  risultavano  contenere  il
principio attivo «stanozololo» (reperto F); 
          n. 100 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Sustanon 250, che
sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano  contenere   il
principio attivo «testosterone propinato ed enantato« (reperto E); 
          n. 1000 compresse da 10 mg cadauna del prodotto  Stanazolol
Tablets,  che  sottoposte  a  consulenza  tossicologica   risultavano
contenere il principio attivo «stanozololo» (reperto B); 
          n. 2 fiale da 10 ml cadauna del prodotto Boldabol 200,  che
sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano  contenere   il
principio attivo «boldenone undecilenato» (reperto L); 
          n. 3 fiale da 10 ml cadauna del prodotto Mastabol 100,  che
sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano   contenere   i
principi attivi «trenbolone  acetato  ed  enantato»  e  «testosterone
propionato» (reperto I); 
          n. 150 compresse da 20 mg cadauna del prodotto Cialis,  che
sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano  contenere   il
principio attivo «sildenafil» (reperto A); 
          n. 300 compresse da 100 mg  cadauna  del  prodotto  Kamagra
Gold 100,  che  sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano
contenere il principio attivo «sildenafil» (reperto H); 
          n. 252 bustine da 20 mg  cadauna  del  prodotto  Apcalis-SX
Oral Jelly, che sottoposte  a  consulenza  tossicologica  risultavano
contenere il principio attivo «tadalafil» (reperto C); 
    i cui i principi attivi,  come  indicato  nell'allegata  indagine
chimica eseguita, integrante il presente atto, sono da considerarsi: 
        «sostanza stupefacente ricompresa nella tabella I della legge
n. 49/2006 il «nandrolone decanoato»; 
        sostanze  farmacologiche  rientranti  nella   categoria   dei
farmaci con principio attivo inserito tra le sostanze proibite  in  e
fuori gara, il cui impiego e' considerato doping ai sensi della legge
n. 376/2000, e pertanto, la cui importazione e/o messa  in  commercio
nel territorio nazionale risulta sempre vietata il «stanozololo»,  il
«trenbolone acetato ed enantato», il  «testosterone  propionato»,  il
«testosterone propinato ed enantato» e il «boldenone undecilenato»; 
        sostanze  farmacologiche  rientranti  nella   categoria   dei
farmaci reperibili solo dietro presentazione di prescrizione medica e
per la cui importazione e' necessaria idonea autorizzazione sanitaria
il «sildenafil» e il «tadalafil». 
    Accertato in ...  -  aeroporto  di  ...  in  data  ...  (capo  di
imputazione cosi' modificato all'udienza del 13 marzo 2019). 
    Solo C. M.: 
        B) del reato previsto e punito dagli art. 55 e  147,  decreto
legislativo n. 219/2006, perche' deteneva all'interno  della  propria
abitazione  sito  in  ...  via  ...,  le  sotto   indicate   sostanze
farmacologiche, rientranti nella  categoria  dei  farmaci  reperibili
solo dietro  presentazione  di  prescrizione  medica  e  per  la  cui
importazione e' necessaria idonea autorizzazione sanitaria: 
          n. 6 confezioni di Kamagra - 100 Gold,  ogn'una  contenente
un  blister  con  quattro  compresse,  che  sottoposte  a  consulenza
tossicologica risultavano contenere il principio attivo  «sildenafil»
(reperto N); 
          n.  6  blister  sfusi  di  Kamagra  -  100  Gold,   ogn'una
contenente   quattro   compresse,   che   sottoposte   a   consulenza
tossicologica risultavano contenere il principio attivo  «sildenafil»
(reperto N); 
          n. 1 confezione di Apcalis-SX Oral Jelly  contenente  n.  7
bustine  da  20  mg  del  prodotto,  che  sottoposte   a   consulenza
tossicologica risultavano contenere il principio  attivo  «tadalafil»
(reperto O); 
          n. 4 bustine sfuse da 20  mg  cadauna  di  Apcalis-SX  Oral
Jelly,  che  sottoposte  a   consulenza   tossicologica   risultavano
contenere il principio attivo «tadalafil» (reperto O). 
    Accertato in ... in data ... 
    Conclusioni. 
    I  reperti  D  ed  M  posti  in  giudiziale  sequestro  sono   da
considerarsi sostanza stupefacente  per  la  presenza  del  principio
attivo di cui alle tabelle precedenti, ovvero nandrolone decanoato. 
    Sono  inoltre  presenti  anche  le  sostanze  dopanti  trembolone
acetato ed enantato e testosterone propionato. 
    I reperti B, E, F, I L posti  in  giudiziale  sequestro  sono  da
considerarsi sostanze dopanti per la  presenza  dei  principi  attivi
riportati nella tabella precedente. 
    I reperti A, C, H, N e  O  posti  in  giudiziale  sequestro  sono
preparati che contengono principi farmaceutici acquistabili solo  con
la presenza di ricetta medica. 
    Il Reperto G posto in giudiziale  sequestro  non  contiene  alcun
principio attivo di  rilevanza  normativa.  Non  e'  da  considerarsi
quindi ne' sostanza stupefacente ne' dopante. 
    Conclusioni delle parti. 
    P.M.: per entrambi gli imputati: 
        sentenza  di  non  doversi  procedere  per  prescrizione   in
relazione alle contravvenzioni di cui ai capi a) e b); 
        condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione  ed  euro
4.000,00  di  multa  per  il  delitto  di  cui  al  capo  a),  previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche. 
    Richiede trasmissione degli atti alla  Procura  della  Repubblica
per S. C. e P. C. per il reato di falsa testimonianza e per gli altri
reati che saranno ravvisati. 
    La difesa dell'imputato C.: in  via  principale,  assoluzione  ex
art. 530, comma 1, codice di procedura penale;  in  via  subordinata,
assoluzione ex art 530, comma 2, codice di procedura penale;  in  via
estremamente subordinata, minimo della  pena,  previo  riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche e  doppi  benefici  di  legge.
Chiede il dissequestro delle carte postepay. 
    La difesa dell'imputato L.: in via principale, assoluzione per il
capo a) e per il capo b) perche' il fatto non costituisce  reato;  in
via subordinata, assoluzione per non aver commesso il  fatto  ex  art
530, comma 2 codice di procedura penale. 
    La questione di legittimita' costituzionale. 
    Si solleva d'ufficio, ex art. 231,  1°  marzo  1953,  n.  87,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, comma  7,
codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera  d),  decreto
legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in  cui  -  sostituendo
l'art. 9, comma 71, 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato  dall'art.  7,
comma 1, lettera n), decreto legislativo  1°  marzo  2018,  n.  21  -
prevede  il  «fine  di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti», in relazione all'art. 76 Cost. 
    Disposizione  di  legge  di  cui  si   dubita   la   legittimita'
costituzionale. Art. 586-bis, comma 7 codice penale. 
    Disposizione della Costituzione che si assume violata.  Art.  76,
Cost. 
    La rilevanza della questione in sintesi. 
    All'esito  dell'istruttoria   dibattimentale   svolta   e   della
discussione delle parti, i fatti  possono  essere  cosi'  ricostruiti
sinteticamente. In data  31  gennaio  2014,  la  Guardia  di  finanza
intercetto' all'aeroporto di ... un pacco contenente,  tra  le  altre
cose,  sostanze  dopanti.  Poiche'  sullo  stesso  era  indicato   un
indirizzo del destinatario, fu effettuata una consegna controllata ex
art. 9, legge n. 146/2006  a  ...  Ivi  vennero  identificati  i  due
destinatari del pacco negli odierni imputati. Sulla  base  di  quanto
emerso dall'istruttoria si ritengono  integrati  tutti  gli  elementi
costitutivi del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7, codice penale
(capo  A),  ad  eccezione  del  «fine  di  alterare  le   prestazioni
agonistiche degli atleti», rispetto al quale si solleva questione  di
legittimita' costituzionale. Nel caso in  cui  la  questione  dovesse
essere ritenuta fondata, venendo meno questo elemento costitutivo  di
fattispecie,  il  reato  contestato  dovrebbe  ritenersi   pienamente
integrato, con conseguente necessita' di condannare gli imputati; nel
caso in cui la questione non  dovesse  essere  ritenuta  fondata,  il
reato  non  sarebbe  integrato,  con  conseguente   possibilita'   di
assolvere gli stessi.  Ne  discende,  pertanto,  l'impossibilita'  di
definire  il  processo  indipendentemente  dalla  risoluzione   della
questione di legittimita' costituzionale. 
    La non manifesta infondatezza della questione in sintesi. 
    Il reato di commercio di sostanze dopanti, all'epoca  dei  fatti,
era previsto e punito dall'art. 9, comma 7, legge n.  376/2000.  Tale
norma non prevedeva il  dolo  specifico  del  «fine  di  alterare  le
prestazioni agonistiche degli atleti». La stessa  e'  stata  abrogata
dall'art. 7, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 21/2018. Con
il medesimo decreto legislativo (art. 2, comma 1, lettera d), decreto
legislativo n. 21/2018), e' stato introdotto l'art. 586-bis, comma 7,
codice penale, che invece contempla il suddetto  dolo  specifico.  Si
dubita pero' che il legislatore delegato abbia rispettato il criterio
direttivo contenuto nella legge delega (art. 1, comma 85, lettera q),
legge n. 103/2017), posto che  la  stessa  dava  mandato  al  Governo
semplicemente di trasferire norme incriminatrici contenute  in  legge
speciali all'interno del codice  penale,  senza  poterle  modificare.
Pertanto, si evidenzia una possibile violazione dell'art. 76 Cost. 
    L'impossibilita'     di     esperire     una      interpretazione
costituzionalmente conforme in sintesi. 
    Il tenore letterale dell'art. 586-bis, comma 7, codice penale  e'
tale da rendere impossibile  una  interpretazione  costituzionalmente
conforme della norma. Infatti, l'inserimento  nella  fattispecie  del
dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti» muta completamente la struttura del reato rispetto a come era
originariamente previsto nell'art. 9, comma  7,  legge  n.  376/2000,
modificando di fatto anche il bene giuridico primario  tutelato.  Non
e' pertanto possibile ricondurre il  nuovo  art.  586-bis,  comma  7,
codice  penale  nell'alveo  del  criterio  direttivo   previsto   dal
legislatore delegante, ostandovi in maniera  insormontabile  il  dato
letterale. 
 
               Parte I - La rilevanza della questione 
 
    Si analizzano di seguito i motivi per i  quali  la  questione  di
legittimita' costituzionale risulta rilevante al fine  del  decidere.
Si ricostruiranno gli sviluppi processuali, si indicheranno le  fonti
e gli elementi di prova, si analizzeranno  le  tesi  difensive  e  si
effettuera' una valutazione sui fatti  e  sulla  loro  qualificazione
giuridica, evidenziando infine come la risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale sia imprescindibile al fine del decidere. 
    1. Il processo. 
    In data 2 aprile 2017, e' stato emesso  decreto  che  dispone  il
giudizio nei confronti di L. O. e C. M., per i  reati  contestati  in
epigrafe. 
    All'udienza  del  27  ottobre  2017,  il  Giudice  ha  dichiarato
l'assenza degli imputati. La difesa C.  ha  presentato  eccezione  di
incompetenza territoriale. La difesa L. si e' associata all'eccezione
e ha presentato istanza ex art. 129, codice di procedura penale. 
    All'udienza del 24 novembre 2017,  il  Giudice  ha  rigettato  le
eccezioni e l'istanza presentate alla precedente  udienza.  Le  parti
hanno formulato le richieste istruttorie. In particolare, il pubblico
ministero ha chiesto la trascrizione delle  seguenti  intercettazioni
telefoniche: RIT ... progg. ... del 18 febbraio 2014, ore 12.52;  del
18 febbraio 2014, ore 13.41; del 18 febbraio 2014, ore 16.16; del  18
febbraio   2014,   ore   13.10.   La   difesa    L.    ha    eccepito
l'inutilizzabilita' delle intercettazioni. Il  Giudice  ha  rigettato
l'eccezione  e   ha   ordinato   la   trascrizione   delle   suddette
intercettazioni. 
    All'udienza  del  15  dicembre  2017,  il  Giudice  ha  conferito
l'incarico per la trascrizione delle intercettazioni al perito Balzan
Mirella. 
    In data 16 gennaio 2018 il perito ha depositato  la  trascrizione
delle intercettazioni telefoniche e il cd contenente i file audio  di
tutte le  intercettazioni  telefoniche  effettuate  nel  corso  delle
indagini. 
    All'udienza del 20 aprile 2018, nonostante fossero  in  aula  tre
testi del pubblico ministero, non e'  stato  possibile  escuterli  in
considerazione del  mancato  consenso  da  parte  delle  difese  alla
conservazione dell'attivita' processuale svolta, il  quale  risultava
necessario in considerazione della sostituzione della persona  fisica
del Giudice. 
    All'udienza del 17 ottobre 2018, di fronte a  nuovo  Giudice,  la
difesa L. ha presentato: istanza ex  art.  129  codice  di  procedura
penale; eccezione di nullita' del decreto che dispone il giudizio  ex
art. 181, comma 3, in relazione all'art. 429, comma  1,  lettera  c),
codice di procedura  penale;  eccezione  di  inutilizzabilita'  delle
intercettazioni telefoniche; eccezione di incompetenza  territoriale.
Il Giudice ha rigettato tutte le istanze e le eccezioni con ordinanza
letta in udienza. 
    All'udienza del 13 febbraio 2019 sono stati escussi i  testi  del
pubblico ministero C. C.  (operante  della  Guardia  di  finanza  del
Gruppo Malpensa), F. F. (operante della Guardia di finanza del Gruppo
Malpensa), P. G. (chimico in servizio preso l'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli - Laboratorio chimico delle dogane di Milano). 
    All'udienza del 13 marzo 2019 sono  stati  escussi  i  testi  del
pubblico ministero P. M.  (operante  della  Guardia  di  finanza  del
Gruppo Malpensa) e F. F.  (operante  della  Guardia  di  Finanza  del
Gruppo Malpensa). Il pubblico ministero  ha  modificato  il  capo  di
imputazione nei termini sopra descritti. Le difese hanno  chiesto  un
termine ex art. 519,  codice  di  procedura  penale.  Il  Giudice  ha
disposto la notifica ex art. 520, codice di procedura penale a favore
degli imputati. Il Giudice ha sospeso il dibattimento  ex  art.  520,
comma 2, codice di procedura penale, fissando la  nuova  udienza  nel
rispetto dei termini di legge. 
    All'udienza del 29 maggio 2019 il Giudice ha accolto l'istanza di
legittimo impedimento presentata  dal  difensore  del  C.  Ha  invece
rigettato l'eccezione anticipata dal difensore del L. in  cancelleria
(il quale non si e'  presentato  in  udienza  senza  giustificazione)
volta a censurare il fatto che fosse  stata  notificata  all'imputato
solo la parte modificata del capo di imputazione e non  anche  quella
rimasta immutata. Il Giudice ha rigettato l'eccezione e  rinviato  il
processo, sospendendo i termini di prescrizione. 
    All'udienza del 23  ottobre  2019,  il  Giudice  ha  rinviato  il
processo  a  seguito  dell'adesione  dei   difensori   all'astensione
proclamate dalle organizzazioni rappresentative dell'avvocatura,  con
conseguente sospensione dei termini di prescrizione. 
    All'udienza del 12 febbraio 2020 sono stati escussi i testi della
difesa L. S. C. (genero di L. O.) e C. A. (cliente del  locale  della
P.). La teste P. C. non si e' presentata. La difesa L. ha chiesto  il
confronto tra i testi P. e ... Il Giudice ha rigettato la  richiesta.
La difesa L. ha nuovamente  chiesto  dichiararsi  l'inutilizzabilita'
delle intercettazioni telefoniche. 
    L'udienza del 15 aprile  2020  e'  stata  rinviata  ex  art.  83,
decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge  n.  27/2020,  a  causa
dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con conseguente sospensione dei
termini di prescrizione. 
    All'udienza del 15 luglio 2020 e' stata escussa  la  teste  della
difesa L. P. C. (responsabile del locale ove fu consegnato al  L.  il
pacco  contenente  sostanze  dopanti).  Il   Giudice   ha   rigettato
l'eccezione di inutilizzabilita'  delle  intercettazioni  telefoniche
formulata dalla difesa L. alla precedente udienza. La  difesa  C.  ha
prodotto dichiarazioni scritte provenienti dall'imputato. 
    All'udienza del 23  settembre  2020,  il  pubblico  ministero  ha
chiesto acquisirsi le dichiarazioni rese dal L. nell'immediatezza del
fatto. Il Giudice ha rigettato la richiesta. Le parti hanno  discusso
e rassegnato le conclusioni sopra riportate. Il Giudice  ha  rinviato
per repliche. 
    La difesa C. ha depositato memoria scritta  in  data  12  ottobre
2020 e la difesa L. in data 14 ottobre 2020. 
    All'udienza del 14 ottobre 2020, non  effettuata  alcuna  replica
delle  parti,  il  Giudice,  dopo  essersi  ritirato  in  Camera   di
consiglio, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  in
relazione all'art. 586-bis, codice penale, con  riferimento  all'art.
76 Cost. 
    Nel  corso  dell'istruttoria  sono   stati   acquisiti   numerosi
documenti che saranno indicati nel corso della presente motivazione. 
    I testi indicati nelle liste  di  cui  all'art.  468,  codice  di
procedura penale e non escussi sono stati oggetto di  rinuncia  delle
parti e di revoca del Tribunale. 
    Si rappresenta che le udienze del 27 ottobre  2019,  24  novembre
2017 e 15 dicembre 2017 sono state presiedute  dalla  dott.ssa  Maria
Greca Zoncu, l'udienza del 20 aprile  2018  dalla  dott.ssa  Cristina
Ceffa, le udienze successive dal dott. Marco  Montanari,  davanti  al
quale si e' svolta l'intera attivita' istruttoria. 
    2. Le fonti di prova introdotte  dal  pubblico  ministero  e  gli
elementi di prova ad esse relativi. 
    Al fine di ricostruire il fatto di causa, si riporta  di  seguito
quanto riferito da ciascun teste, in ordine  tale  da  consentire  di
meglio comprendere quanto accaduto. Si riporta  anche  quanto  emerso
dalla intercettazioni telefoniche. 
    2.1. La deposizione di C. C.: l'intercettazione del pacco  presso
l'aeroporto di Malpensa. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste C. C. ,  operante
della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa. 
    Il 31 gennaio 2014, il  teste  -  durante  la  sua  attivita'  di
controllo di pacchi  sospetti  provenienti  dall'estero  al  predetto
scalo aeroportuale - intercetto' la  spedizione  contraddistinta  dal
numero identificativo n. ..., proveniente dalla  Repubblica  Slovacca
e, in particolare, dal mittente L. J. e dalla citta' di S. (1) 
    L'operante fece ricerche, tramite  fonti  aperte,  sull'identita'
del  mittente,  rivelatosi   inesistente.   Il   destinatario   della
spedizione  era  indicato  come  il  «bar  ...,  via  ...,».  Tramite
controlli su fonti  aperte  e  su  Serpico,  il  teste  accerto'  che
nell'indirizzo romano appena indicato non era presente un bar, bensi'
un internet point, in alcun modo legato a  B.  F.,  soggetto  che  da
controlli su Serpico non risultava intestatario di alcun locale  bar.
La spedizione non era accompagnata da alcuna dichiarazione doganale. 
    Il pacco, del peso consistente di 8 o 9  kg,  conteneva  numerose
fiale e  compresse,  per  un  totale  di  2.421  pezzi,  di  prodotti
consistenti in sostanze farmaceutiche  o  dopanti.  Molte  di  queste
erano non confezionate, alcune contenute in sacchetti  trasparenti  e
«tutte buttate la' alla rinfusa». (2) Alcune confezioni dei  prodotti
erano invece vuote, ripiegate per occupare  meno  spazio.  Le  stesse
presentavano scritte in italiano o in inglese o in arabo. 
    Il  teste  ha  spiegato  che  negli  anni  2013/2014   giungevano
all'aeroporto di Malpensa  migliaia  di  pacchi  contenenti  sostanze
stupefacenti o anabolizzanti dalla Slovacchia. 
    2.2. La deposizione di Palmieri Giovanni: il contenuto del  pacco
intercettato. 
    Si  riporta  di  seguito  quanto  riferito  da  P.  G.,  chimico,
consulente  tecnico  del  pubblico  ministero,  in  servizio   presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  -  Laboratorio  chimico  delle
dogane di Milano. (3) 
    Il P. ha spiegato nel dettaglio, dopo aver  effettuato  l'analisi
chimica dei prodotti (suddivisi in numerosi reperti), cosa contenesse
il pacco intercettato presso l'aeroporto di Malpensa. 
    Innanzitutto, ha spiegato di come molte confezioni  rinvenute  al
suo interno  -  contenenti  compresse,  fiale  o  flaconi  -  fossero
contraffatte, in quanto riportanti  nomi  di  societa'  farmaceutiche
inesistenti. Il  consulente  ha  fatto  riferimento,  a  mero  titolo
esemplificativo, alla societa' B., nominativo indicato sulle  scatole
contenenti il prodotto Mastabol 100 e quello Boldabol 200: si  tratta
di una societa' il cui nominativo e' indicato su  un  sito  internet,
nel quale non e' fatta menzione ne' di  una  chiara  sede  ne'  della
identita' dei sui suoi  legali  rappresentanti.  La  B.  e'  societa'
(inesistente) ricorrente nell'esperienza professionale  del  chimico.
Le valutazioni sulla natura fittizia delle  societa'  venditrici  dei
prodotti sono state estese dal consulente anche  agli  altri  reperti
analizzati. 
    Diverse scatole riportavano scritte in arabo. In  alcuni  casi  i
prodotti furono rinvenuti addirittura  sfusi  e  non  inseriti  nelle
confezioni commerciali (trovate  talvolta  vuote  e  schiacciate  nel
pacco), con la conseguenza che gli stessi  potevano  essere  inseriti
dal  loro  destinatario  in  confezioni  riportanti  informazioni  (a
partire dall'indicazione del prodotto, fino alla  data  di  scadenza)
diverse da quelle reali. 
    Il P. ha infatti spiegato che i  nomi  commerciali  dei  prodotti
indicati sulle scatole erano quasi sempre diversi dai principi attivi
realmente  contenuti  nelle  compresse  o  nelle  fiale,  cosi'  come
risultanti dall'analisi chimica svolta,  circostanza  particolarmente
pericolosa, se si considera che in questo modo un soggetto che  fosse
entrato  in  possesso  delle  stesse  avrebbe  potuto  assumere  urta
sostanza diversa da quella pensata (con conseguente maggiorazione dei
rischi per la salute). 
    Infine, il P. ha sottolineato come la maggior parte dei  prodotti
rinvenuti nel pacco avesse un'origine  casalinga  (e  non  provenisse
dunque da aziende farmaceutiche), posto che in alcuni reperti  furono
rinvenuti principi attivi mischiati  tra  loro,  verosimilmente  come
conseguenza di lavorazioni chimiche artigianali (e dunque ancora piu'
pericolose). 
    Cio'  premesso,  e'  necessario  indicare  nel  dettaglio   quali
prodotti erano contenuti nel pacco. Si riportano di seguito: 
        n. 74 compresse da 20 mg cadauna  del  prodotto  Cialis,  che
sottoposte a consulenza chimica risultarono  contenere  il  principio
attivo sildenafil (reperto A); 
        n. 1000 compresse da 10 mg cadauna  del  prodotto  Stanazolol
Tablets, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il
principio attivo stanozololo (reperto B); 
        n. 252 bustine da 20 mg cadauna del prodotto Apcalis-SX  Oral
Jelly, che sottoposte a consulenza chimica risultarono  contenere  il
principio attivo tadalafil (reperto C); 
        n. 100 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Deca Durabolin, che
sottoposte a consulenza  chimica  risultarono  contenere  i  principi
attivi  nandrolone  decanoato,  trenbolone  acetato  ed  enantato   e
testosterone propionato (reperto D); 
        n. 102 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Sustanol  250,  che
sottoposte a consulenza chimica risultarono  contenere  il  principio
attivo testosterone propionato ed enantato (reperto E); 
        n. 252 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Winstrol Depot, che
sottoposte a consulenza chimica risultarono  contenere  il  principio
attivo stanozololo (reperto F); 
        n. 105 fiale del prodotto  Testosterone  Enanthate  250,  che
sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere  una  soluzione
oleosa e trasparente, priva di rilevanza normativa (reperto G); 
        n. 300 compresse da 100 mg cadauna del prodotto Kamagra  100,
che  sottoposte  a  consulenza  chimica  risultarono   contenere   il
principio attivo sildenafil (reperto H); 
        n. 3 flaconi da 10 ml cadauno del prodotto Mastabol 100,  che
sottoposte a consulenza  chimica  risultarono  contenere  i  principi
attivi trenbolone  acetato  ed  enantato  e  testosterone  propionato
(reperto I); 
        n. 3 fiale da 10 ml cadauna del prodotto  Boldabol  200,  che
sottoposte a consulenza chimica risultarono  contenere  il  principio
attivo boldenone undecilenato (reperto L); 
        n. 100 flaconi da 2 ml cadauno del prodotto  Deca  Durabolin,
che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere i  principi
attivi  nandrolone  decanoato,  trenbolone  acetato  ed  enantato   e
testosterone propionato (reperto M). 
    Si procede ora ad analizzare, reperto per reperto, le quantita' e
le caratteristiche di ogni prodotto. 
    Reperto A. Si tratta di 74 compresse da 20 mg ciascuna, contenute
in  37  confezioni  riportanti  la   dicitura   commerciale   Cialis.
Teoricamente, quindi, tali compresse dovevano essere  costituite  dal
principio attivo tadalafil. In realta', dall'analisi  chimica  svolta
emerse che il principio  attivo  contenuto  nelle  compresse  era  il
sildenafil. Entrambe queste molecole  hanno  la  medesima  finalita':
contrastare la disfunzione erettile maschile. Tuttavia,  la  qualita'
dei prodotti e' diversa, cosi' come la loro quotazione  sul  mercato:
il tadalafil ha un costo superiore,  avendo  effetti  statisticamente
piu' efficaci; inoltre lo stesso  ha  meno  effetti  collaterali  del
sildenafil; peraltro vi sono soggetti allergici a un prodotto  e  non
all'altro. Il consulente ha  poi  spiegato  che  tanto  il  tadalafil
quanto il sildenafil sono principi attivi farmaceutici, per  i  quali
e' necessaria la ricetta medica (vedi  allegato  A  DMS  21  febbraio
2014). Sebbene da un punto di vista normativa non siano  classificati
come sostanze dopanti, sono prodotti molto spesso usati per  produrre
effetti dopanti, in quanto amplificano l'azione di  sostanze  dopanti
come il testosterone, il boldenone e il  nandrolone  (tutti  prodotti
effettivamente presenti nel pacco sequestrato): producono, cioe',  il
c.d. «effetto booster». Il P. ha poi spiegato che  tali  cocktail  di
prodotti sono molto diffusi  da  chi  fa  uso  di  doping  a  livello
amatoriale e semiprofessionale, difficilmente da chi fa uso di doping
a livello agonistico. Il consulente, pur specificando di  non  essere
un medico, ha spiegato che tali prodotti vengono generalmente assunti
in cicli di tre settimane, ai quali seguono periodi di «riposo» di un
paio  di  settimane.  Ha  infine  concluso  che  37   scatole   «sono
tantissime» (4) e che  non  possono  essere  consumate  in  un  breve
periodo («sono sostanze molto pericolose». (5) 
    Reperto B. Si tratta di 1000 compresse da 10 mg cadauna contenute
in 10 scatole riportanti la dicitura commerciale Stanazololo Tablets.
Dall'analisi chimica  emerse  che  le  compresse  erano  composte  da
stanozololo, uno  steroide  anabolizzante  molto  usato  nel  doping,
avendo una capacita' di  aumentare  la  massa  muscolare  addirittura
superiore di tre/sei volte quella del testosterone. Si tratta  dunque
di un prodotto di qualita', molto  piu'  richiesto  sul  mercato  del
testosterone (e dunque piu' costoso), avendo - oltre che una migliore
efficienza - degli  effetti  collaterali  minori.  Il  consulente  ha
spiegato che 1000 compresse sono «una quantita'  abnorme»  (6)  ,  in
quanto «ci potresti andare avanti  per  4  anni  prendendone  una  al
giorno».  (7)  .Una  assunzione   in   simili   proporzioni   sarebbe
impossibile per  due  ragioni:  a)  sarebbe  letale;  b)  i  prodotti
scadrebbero prima dei quattro anni.  Lo  stanozololo  e'  considerato
sostanza dopante ai fini normativi (essendo compreso nell'allegato  I
paragrafo S1 del decreto ministeriale 18  maggio  2012  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni)  ed  e'  proibito  in  e  fuori   le
competizioni sportive. 
    Reperto C. Si tratta di 252 bustine da 20 mg ciascuna,  contenute
in 36 confezioni riportanti la dicitura commerciale  Apcalis-SX  Oral
Jelly. La societa' riportata su tutte  le  confezioni  rinvenute  nel
reperto e' la Ajanta  Pharma.  Dall'analisi  chimica  emerse  che  le
bustine contenevano gel composto da  tadalafil.  Si  richiama  quanto
gia' ricostruito con riferimento al  reperto  A,  ricordando  che  il
tadalafil e' principio attivo farmaceutico per il quale e' necessaria
la ricetta medica (vedi allegato A DMS 21  febbraio  2014)  che  puo'
essere  assunto  insieme  ad  altre  sostanze  dopanti  (tra  cui  il
testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d.  «booster».
Anche in questo caso il P. ha spiegato come la quantita' di  prodotto
fosse assolutamente rilevante: nel  caso  in  cui  si  assumesse  una
bustina al giorno - ma si tratta di  ipotesi  meramente  teorica,  in
quanto tale tipo di farmaco non puo' essere assunto con continuita' -
durerebbe per piu' di meta' anno. 
    Reperto D. Si tratta di 100 fiale da 1 ml ciascuna, contenute  in
20 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale
di Deca Durabolin e l'indicazione  del  principio  attivo  nandrolone
decanoato. Dall'analisi chimica emerse che le  fiale  contenevano  in
realta' non solo nandrolone decanoato, ma anche trenbolone acetato ed
enantato, nonche' testosterone propionato (circostanza che evidenzia,
ad avviso del consulente, che «non e' un farmaco che e' stato  rubato
a una ditta farmaceutica, ma e' stato  fatto  in  casa,  queste  sono
contaminazioni di chi  lavora  male  con  i  pentolini  e  contamina,
perche' fa da una parte il trenbolone, da una  parte  il  nandrolone,
usa la stessa cosa per tre, si porta dietro un po' tutto e questa  e'
un'altra  cosa  gravissima,  perche'  io  penso  di   assumere   solo
nandrolone, perche' il trenbolone l'ho assunto  due  settimane  fa  e
quindi so che me lo devo fermare, e mentre mi faccio  il  nandrolone,
mi sto facendo di nuovo il trembolone». (8) Il P ha spiegato  che  il
nandrolone  e'  un  derivato  del  testosterone,  che  differisce  da
quest'ultimo per il fatto di produrre minori effetti  collaterali  in
ambito di disfunzioni sessuali. Per tali ragioni, il nandrolone ha un
valore di mercato (nero) superiore rispetto al testosterone (compreso
tra gli euro 60,00 e gli euro 100,00 a fiala). Tuttavia il nandrolone
crea dipendenza psicologica. Il consulente ha spiegato che nandrolone
decanoato, trenbolone acetato ed enantato e  testosterone  propionato
sono tutte molecole molto simili (impiegati in ambito  sanitario  per
contrastare  le  disfunzioni  sessuali  e  i  problemi  ossei,   come
l'osteoporosi), che si diversificano tra loro per il tempo nel  quale
vengono assorbite dall'organismo. Ad esempio, il nandrolone decanoato
rimane in circolo nell'organismo per circa  130  ore.  Tali  sostanze
vengono assunte in cicli di durata massima di due  o  tre  settimane:
«poi ti devi fermare». (9) Peraltro difficilmente in  tali  cicli  e'
possibile  assumere  una  fiala  al  giorno,  posto  che  una  simile
quantita' creerebbe una sovradosaggio: il consulente ha spiegato che,
poiche' le sostanze contenute nelle fiale sono mischiate (ad  esempio
con il trembolone enantato e acetato, principi attivi che hanno tempi
di rilascio  piuttosto  lunghi  nell'organismo),  ciascuna  iniezione
potrebbe essere sufficiente a coprire un tempo di due  settimane.  Le
sostanze  con  effetti  dopanti  indicate   non   sono   generalmente
utilizzate   da   atleti   professionisti,   in   quanto   facilmente
rintracciabili attraverso i controlli antidoping. Infine,  il  P.  ha
confermato che il nandrolone, oltre ad essere  sostanza  stupefacente
(ora e all'epoca dei fatti),  in  quanto  inserita  nella  tabella  I
allegata al t.u. stup. (10) e' anche una sostanza dopante, in  quanto
inserita nell'allegato I paragrafo S1  del  decreto  ministeriale  18
maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibita in e
fuori competizione. Allo stesso modo, anche il trenbolone acetato  ed
enantato, nonche' il testosterone propionato, sono sostanze  dopanti,
in  quanto  inserite  nell'allegato  I  paragrafo  S1   del   decreto
ministeriale  18  maggio   2012   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, proibite in e fuori competizione. 
    Reperto E. Si tratta di 102 fiale da 1 ml ciascuna, contenute  in
34 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale
di Sustanol 250 e l'indicazione  del  principio  attivo  testosterone
propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato in quantita' 30,
60, 60, 100. Dall'analisi chimica emerse che le fiale contenevano  in
realta'  testosterone  propionato  ed  enantato  (quindi  non   erano
presenti tre dei quattro prodotti indicati sulla  confezione,  mentre
era presente un prodotto in piu'). Anche in questo  caso,  il  P.  ha
spiegato che il mix di  prodotti  consentiva  a  ciascuna  fiala  una
durata molto lunga (dovuta ai  rallentati  tempi  di  rilascio  delle
sostanze  nell'organismo),  quantificata  in  circa  due   settimane.
Peraltro il chimico ha aggiunto  che  «ovviamente  non  puoi  fartele
cosi' di  seguito,  sarebbe  da  matti,  e'  un  suicidio».  (11)  Il
testosterone propionato ed enantato sono  sostanze  dopanti  (essendo
comprese nell'allegato I paragrafo S1  del  decreto  ministeriale  18
maggio 2012  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni)  e  sono
proibite in e fuori le competizioni sportive. 
    Reperto F. Si tratta di 252 fiale da 1 ml ciascuna, contenute  in
84 confezioni riportanti la dicitura commerciale di Winstrol Depot  e
l'indicazione del principio attivo stanozololo. Dall'analisi  chimica
questa volta  e'  emerso  che  le  fiale  contenevano  effettivamente
stanozololo. Si richiama quanto gia' spiegato in relazione al reperto
B. Lo stanozololo e' considerato sostanza dopante  (essendo  compreso
nell'allegato I, paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012
e successive modificazioni ed integrazioni) ed e' proibito in e fuori
le competizioni sportive. 
    Reperto G. Si tratta di 105 fiale contenute in 7  confezioni  con
scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale  di  Testosterone
Enanthate  250.  Dall'analisi  chimica  e'  emerso   che   le   fiale
contenevano una soluzione oleosa e  trasparente  priva  di  rilevanza
normativa, utilizzabile come vettore per iniettare altre sostanze. 
    Reperto H. Si tratta di 132 compresse contenute in  7  confezioni
con scritte in arabo riportanti la dicitura  commerciale  di  Kamagra
100 e l'indicazione del principio attivo sildenafil citrato.  Inoltre
il reperto e' costituito da 168 compresse  contenute  in  42  blister
sfusi e 42 scatole di  cartone  vuote  e  schiacciate  riportanti  la
dicitura commerciale di Kamagra 100. La societa' riportata  su  tutte
le confezioni rinvenute nel reperto e' la Ajanta  Pharma.  Il  P.  ha
spiegato che la presenza di scatole vuote evidenzia come  i  prodotti
furono prodotti in modo «casalingo», (12) posto che l'inserimento dei
blister  nelle   scatole   doveva   essere   fatto   dal   ricevente.
Particolarmente  pericoloso  e'  anche  il  fatto  che   le   scatole
presentavano stampato un codice di lotto e una data di  scadenza  che
verosimilmente erano falsi. Dall'analisi chimica  e'  emerso  che  le
compresse contenevano sildenafil (e non sildenafil citrato,  prodotto
che differisce per essere facilmente  idrosolubile  e  dunque  meglio
assimilabile dall'intestino). Il chimico ha spiegato che, considerata
la necessita'  di  effettuare  dei  cicli  con  periodi  di  «riposo»
nell'assunzione  di  questa  sostanza,  la  quantita'  rinvenuta  nel
reperto poteva durare per un  paio  di  anni.  Si  rimanda  a  quanto
spiegato in relazione al reperto A. Il sildenafil e' principio attivo
farmaceutico, per il quale e'  necessaria  la  ricetta  medica  (vedi
allegato A DMS 21 febbraio 2014), che puo' essere assunto insieme  ad
altre sostanze dopanti (tra cui il testosterone e il nandrolone)  per
produrre l'effetto c.d. «booster». 
    Reperto I. Si  tratta  di  3  flaconi  con  tappo  in  gomma  per
iniezioni da 10 ml ciascuno riportanti  la  dicitura  commerciale  di
Mastabol  100  e  l'indicazione  del  principio  attivo  drostalonone
di-propionato.  Dall'analisi  chimica  e'  emerso   che   i   flaconi
contenevano invece trenbolone acetato ed enantato. Si rinvia a quanto
ricostruito con riferimento al reperto D.  Il  trenbolone  acetato  e
quello enantato sono steroidi  anabolizzanti,  sostanze  dopanti,  in
quanto  inserite  nell'allegato   I,   paragrafo   S1   del   decreto
ministeriale  18  maggio   2012   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, proibite in e fuori competizione. 
    Reperto L. Si  tratta  di  3  flaconi  con  tappo  in  gomma  per
iniezioni da 10 ml ciascuno riportanti  la  dicitura  commerciale  di
Boldabol  100  e  l'indicazione  del   principio   attivo   boldenone
undecilenato.  Dall'analisi  chimica  e'   emerso   che   i   flaconi
contenevano effettivamente boldenone undecilenato. In questo caso  la
quantita' del prodotto - comunque sufficiente a coprire piu' cicli  -
era leggermente inferiore rispetto a quella degli altri  reperti.  Si
tratta di uno steroide anabolizzante,  sostanza  dopante,  in  quanto
inserita nell'allegato I paragrafo S1  del  decreto  ministeriale  18
maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibita in e
fuori competizione. 
    Reperto M. Si tratta di 100 flaconi da 2 ml  ciascuno  riportanti
la  dicitura  commerciale  di  Deca  Durabolin  e  l'indicazione  del
principio attivo nandrolone decanoato.  Dall'analisi  chimica  emerse
che i flaconi contenevano in realta' non solo  nandrolone  decanoato,
ma  anche  trenbolone  acetato  ed  enantato,  nonche'   testosterone
propionato.  Si  rimanda  integralmente   a   quanto   spiegato   con
riferimento al reperto D. Il nandrolone,  oltre  ad  essere  sostanza
stupefacente, in quanto inserita nella tabella  I  allegata  al  t.u.
stup.,  e'  anche  una   sostanza   dopante,   in   quanto   inserita
nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio  2012
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  proibita  in  e  fuori
competizione. Allo  stesso  modo,  anche  il  trenbolone  acetato  ed
enantato, nonche' il testosterone propionato sono  sostanze  dopanti,
in  quanto  inserite  nell'allegato  I,  paragrafo  S1  del   decreto
ministeriale  18  maggio   2012   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, proibite in e fuori  competizione.  Nel  reperto  erano
contenute anche 20 confezioni commerciali vuote con la dicitura  Deca
Durabolin e venti portaflaconi da 2 ml da cinque posti ognuno. 
    Il P. ha spiegato che nessuna  delle  sostanze  sopraindicate  ha
effetti  antidepressivi.  Gli  steroidi  anabolizzanti  possono  anzi
provocare atteggiamenti di isteria,  rabbia,  aggressivita',  istinti
omicidi. Nel momento in cui un soggetto, divenuto dipendente,  smette
di assumerli, e' spesso colto da depressione e istinti suicidari. 
    Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principi attivi
effettivamente rinvenuti nei vari reperti. 
    2.3. La deposizione di P. M.: la consegna controllata del pacco a
Roma. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste  P.  M.  capitano
della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa,
il quale si occupo' di eseguire la consegna controllata del  pacco  a
Roma. 
    Con decreto del 4 febbraio 2014, il pubblico ministero autorizzo'
il  ritardato  sequestro  del  pacco.  Fu  quindi  organizzata  dagli
operanti della Guardia di finanza una consegna controllata a Roma  ex
art. 9, legge n. 146/2006. I militari del Gruppo di Malpensa  che  si
recarono a Roma  erano  tra  i  quattro  e  gli  otto.  Il  teste  ha
innanzitutto riferito di una attivita' di intercettazione  telefonica
dell'utenza di P. C. intestataria, come da controlli effettuati sulle
banche  dati,  dell'internet  point  avente  come  indirizzo   quello
indicato sul pacco - avvenuta ancor prima della consegna controllata.
Poiche'  la  trascrizione  di  tali  intercettazioni  non  e'   stata
richiesta dal pubblico ministero, le stesse non sono utilizzabili  e,
dunque, non si riporta quanto riferito dal teste sul contenuto  delle
stesse. 
    La mattina del 18 febbraio 2014, il P., travestito  da  operatore
SDA, si reco' nell'indirizzo indicato  sul  pacco.  (13)  Ivi  trovo'
effettivamente un locale (...) che in alcun modo era riferibile a  B.
F. soggetto che da accertamenti nelle banche dati era inesistente. Il
locale presso cui il teste si reco' era invece intestato, come detto,
alla P. la quale  lo  aveva  rilevato  dal  precedente  proprietario,
identificato nel figlio, oggi deceduto, di L. O. , odierno imputato. 
    Il P., parcheggiato il furgone SDA  nei  pressi  del  locale,  si
assicuro'  di  essere  ben  visibile,  in  modo  tale   da   attirare
l'attenzione di chi fosse  il  soggetto  interessato  a  ritirare  il
pacco, da lui  ovviamente  non  conosciuto.  Nel  mentre,  era  stato
organizzato un servizio di osservazione al quale avevano partecipato,
perlomeno, gli operanti F. F. e F. F., tutti in borghese.  Il  P.  ha
descritto in questi termini il momento  della  consegna:  «Appena  mi
sono avvicinato all'ingresso del bar, non ho fatto neanche  in  tempo
ad entrare per accedere proprio dentro l'attivita'  che  nel  cortile
antistante c'era questa persona che poi e' stata identificata nel  L.
che ha proprio richiamato la mia attenzione, mi ha detto in  dialetto
romano «Ao vie' qua» (...). Mi  ha,  tra  virgolette,  facilitato  il
lavoro del postino non poco perche'  nella  consegna  controllata  la
fase piu' delicata e' proprio quella della consegna materiale».  (14)
Il Capitano ha spiegato che  l'uomo  lo  aveva  avvicinato  giungendo
dall'esterno del bar, non dall'interno. Era sicuramente da solo,  non
insieme ad altre persone. 
    Tale soggetto che si era avvicinato al P. firmo' la  ricevuta  di
consegna, scrivendo B. F.». (15) Il teste consegno' quindi  il  pacco
al destinatario e subito dopo si identifico' come  appartenente  alla
Guardia di finanza. Fu raggiunto dai colleghi, i quali identificarono
il soggetto ricevente il pacco come L. O., nonche' gli altri soggetti
presenti nel locale (identificati nella P. e in alcuni stranieri, per
un totale verosimilmente di quattro persone). I militari non  dissero
mai  a  nessuno  che  avrebbero  potuto  far  chiudere  il  bar,  ne'
interferirono  con  la   sua   normale   attivita',   che   continuo'
regolarmente. 
    L'imputato, alla vista degli operanti, ebbe un «crollo  emotivo».
(16)  Senza  poter  entrare  nel  merito   delle   piu'   dettagliate
dichiarazioni rese nell'immediatezza  del  fatto  al  P.  e  ai  suoi
colleghi ex articoli 350, 351 e 195 codice di  procedura  penale,  in
questa  sede  e'  comunque  possibile  riferire  che  il   L.   disse
all'operante  «sostanzialmente  che  questa  spedizione   era   stata
acquistata in collaborazione con un suo amico, insomma il titolare di
una palestra che lui frequentava, tale C. M., c'erano coinvolte altre
due persone non meglio precisate». (17) La possibilita' di utilizzare
queste dichiarazioni sara' meglio argomentata successivamente. 
    Con spirito collaborativo, il L. si offri  quindi  di  contattare
telefonicamente il C. (titolare della palestra ..., come accertato da
un accesso alla banca dati Serpico), per informarlo che il pacco  era
giunto e che poteva venire a  ritirarlo.  Tale  telefonata  e'  stata
intercettata. 
    2.4. La telefonata intercettata in data  18  febbraio  2014,  ore
12,52 (RIT 204/14, prog. 306). 
    In tale telefonata il L. chiama il numero della palestra  ...  e,
dopo aver parlato con tale G.  (dipendente  della  palestra),  si  fa
passare il C., ivi presente. Il ... dice a  quest'ultimo:  «Senti  un
po', e' arrivato quel pacco da fuori,  che  devo  fa?».  Dopo  alcuni
istanti il C. risponde: «Non e' arrivato? Il pezzo ricambio?  (queste
ultime  tre  parole  sono   poco   comprensibili,   a   causa   della
sovrapposizione di voci, n.d.e.)». Il L. afferma: «Si  e'  arrivato».
Nei secondi successivi, il L. chiede al C. quando sarebbe  passato  a
ritirarlo. Quest'ultimo cerca di prendere tempo, ma si comprende come
sappia di cosa si stia parlando. Infatti, non chiede mai di che pacco
si tratti. Alla fine della telefonata  i  due  parlano  di  un  tapis
roulant che il C. deve consegnare al L. 
    Interessante e' ascoltare il  file  audio  della  telefonata.  In
particolare, e' da segnalare come il C., non appena  viene  informato
del fatto che il pacco e' arrivato, aspetti alcuni istanti  prima  di
rispondere (come per riflettere su quanto appena  sentito)  e  subito
dopo abbia un tono della voce agitato. 
    2.5. (Segue). La  deposizione  di  P.  M.:  la  prosecuzione  dei
tentativi del L. di contattare il C. e la perquisizione  a  casa  del
... 
    Dopo la suddetta telefonata, gli operanti si recarono a casa  del
L., dopo aver preso accordi con la P. che se il C. fosse passato  nel
suo locale lei li avrebbe dovuti chiamare. 
    Alle ore 13,41, il L., contattato dal C. lo invito' a  venire  al
bar («Quando arrivi?» (18) 
    Alle ore 16.00 fu effettuata una perquisizione  presso  casa  del
L., alla presenza di M. E. (moglie del L.) e S. C. (genero del  L.  )
(19) La M. consegno' spontaneamente agli  operanti  quattro  siringhe
usate per iniettare sostanze anabolizzanti al marito. Per il resto la
perquisizione ebbe esito negativo. 
    In  un  momento  non  meglio  precisato  del  pomeriggio,  la  P.
consegno' un foglio contenente il numero  di  telefono  del  C.  (20)
spiegando che quest'ultimo era passato per il suo  locale,  lasciando
un recapito sul  quale  essere  chiamato.  Il  P.  non  ha  ricordato
esattamente a quale operante la P. consegno' il documento.  Il  teste
ha evidenziato come nessuno  dei  finanzieri  monitoro'  il  bar  nel
pomeriggio. 
    Alle ore 16,16, il L. telefono' nuovamente al C. sollecitandolo a
passare a ritirare il pacco. 
    2.6. La telefonata intercettata in data  18  febbraio  2014,  ore
16,16 (RIT 204/14, prog. 315). 
    In tale telefonata il L. chiama il  C.  al  numero  e  con  molta
insistenza cerca di convincerlo a passare a ritirare  il  pacco  («Io
sto al bar, sono venuto giu' (...). E  'ndo  stai  mo?  (...)  E  che
faccio? Ti aspetto qui allora? (...).  Cerca  di  passare  (...).  No
cerca di venire in tutti i modi Ma! Eh! Mo' tu vai dal dott. e  tutto
quanto e passi (...). Appena ti sei liberato  (...).  E'  meglio  che
vieni adesso, ok? (...) Prima vieni meglio e',  dammi  retta  perche'
cosi' pure io sto piu' tranquillo pure per me, che tutto sta  storia,
sta monnezza non ce la voglio addosso»). 
    Il C. risponde a queste  insistenti  sollecitazioni  cercando  di
prendere tempo, dicendo che sarebbe dovuto passare dal medico  e  che
sarebbe passato con calma l'indomani. 
    Particolarmente  interessante  e'  il  passaggio   finale   della
conversazione in cui il L. afferma: «Prima  vieni  meglio  e',  dammi
retta perche' cosi' pure io sto piu'  tranquillo  pure  per  me,  che
tutto sta storia, sta monnezza non  ce  la  voglio  addosso».  Il  C.
risponde: «Va beh che ne so, non ho capito di che stai a parla'». 
    Utile  e'  anche  in  questo  caso  ascoltare   il   file   audio
dell'intercettazione, dal quale si puo' evincere il  tono  insistente
del L. e quello evasivo del C. 
    2.7. La telefonata intercettata in data  18  febbraio  2014,  ore
19,40, (RIT 204/14, prog. 330). 
    In tale telefonata il L. chiama il C. e  insiste  nuovamente  per
incontrarlo. Il C. si insospettisce: «Ma che e' successo?  (...).  Io
non te capisco, tutte telefonate strane (...). Va bene,  l'importante
e' che e' tutto a posto dai (...) Il L. conclude: «Allora ste cose me
le porto io a casa». Il C. replica: «Che cosa? (...). Non te capisco,
sei tutto strano, ma che stai a di'». 
    2.8. (Segue). La deposizione di P. M.: le perquisizioni a casa  e
nella palestra del C. 
    Dopo la suddetta telefonata, alle ore 20,45,  gli  operanti  (P.,
insieme a F. e P. E.) si  recarono  presso  l'abitazione  del  C.  Lo
stesso torno' a casa solamente alle 22.45. Fu quindi  effettuata  una
perquisizione nell'abitazione. (21) Innanzitutto, i militari chiesero
all'imputato se detenesse sostanze  illecite.  Lo  stesso  disse  che
aveva solamente alcune  confezioni  di  Viagra,  che  consegno'.  Non
ritenendo credibile la risposta dello stesso, i militari perquisirono
la casa e trovarono le seguenti sostanze: 
        n. 6 confezioni di «Sildenafil citrate tablets IP  Kamagra  -
100 Gold», ognuna contenente  un  blister  con  quattro  compresse  e
indicazioni d'uso in lingua straniera; 
        n. 4 blister sfusi di «Sildenafil citrate tablets IP  Kamagra
- 100 Gold», ognuno contenente quattro compresse e indicazioni  d'uso
in lingua straniera; 
        n. 1 blister sfuso di «Sildenafil citrate tablets IP  Kamagra
- 100 Gold» contenente tre compresse e indicazioni  d'uso  in  lingua
straniera; 
        n. 1 blister sfuso di «Sildenafil citrate tablets IP  Kamagra
- 100 Gold» contenente mezza compressa e indicazioni d'uso in  lingua
straniera; 
        n.  1  confezione  di  «Apcalis-SX  Oral   Jelly   Tadalafil»
contenente n. 7 bustine da 20 mg del prodotto con  indicazioni  d'uso
in lingua straniera; 
        n. 4 bustine sfuse di «Apcalis-SX Oral Jelly  (Tadalafil«  da
20 mg del prodotto con indicazioni in lingua straniera. 
    Si rileva in particolare che  tali  prodotti  erano  uguali  (per
marca, tipologia, confezione e principio attivo) a  quelli  rinvenuti
nella spedizione oggetto di consegna controllata. 
    Inoltre gli operanti rinvennero: 
      n. 1 ricevuta di trasferimento di denaro Western Union  n.  ...
del ... mittente O.; beneficiario D. S.  (Repubblica  Slovacca),  del
valore di 1.700,00 euro (22) 
        n. 1 ricevuta di trasferimento di denaro Western Union n. ...
del ... mittente O. L.; beneficiario D. S. (Repubblica Slovacca), del
valore di 1.997,00 euro. (23) 
        n. 1 foglio post.it di colore giallo, con  sopra  scritto  un
elenco di sostanze dopanti e relativo prezzo fronte-retro; (24) 
        n.  1  foglio  A4,  indicante  il   nome   di   18   prodotti
anabolizzanti e relativo prezzo (indicato con il simbolo «€» (25) 
    Infine trovarono: 
        n. 1  carta  postepay,  contraddistinta  dal  n.  ...  ,  con
scadenza ...; 
        n. 1  carta  postepay,  contraddistinta  dal  n.  ...  ,  con
scadenza ...; 
        n. 1 Lottomaticard, contraddistinta dal n. ... , con scadenza
... associata al numero di conto IBAN, 
        n. 1 carta «Western Union«, contraddistinta dal numero ... 
    Tutte le sostanze rinvenute nella giornata furono sequestrate. 
    Alle  ore  00.30  del   giorno   seguente   fu   effettuata   una
perquisizione della palestra ... di proprieta' del C. La stessa  ebbe
esito negativo. 
    Nel  mentre,  alle  ore  21.00,  il  L  era  stato  compiutamente
identificato. In sede di generalizzazione, lo stesso aveva  affermato
di  svolgere  come  professione  quella  di  personal  trainer.  Tale
dichiarazione e' pienamente utilizzabile ex  articoli  66  codice  di
procedura penale e 21 disp. att. c.p.p. 
    2.9. (Segue). La deposizione di  P.  G.:  l'analisi  chimica  dei
prodotti rinvenuti a casa del ... 
    Si riporta di seguito  quanto  riferito  da  P.  G  ,  dopo  aver
effettuato una analisi chimica dei prodotti sequestrati a casa del C. 
    Reperto N. Si tratta di 24 compresse contenute  in  6  confezioni
riportanti la dicitura commerciale di Kamagra 100 e l'indicazione del
principio  attivo  sildenafil  citrato.  Inoltre   il   reperto   era
costituito da ulteriori 24 compresse contenute in 6 blister sfusi. La
societa' riportata su tutte le confezioni rinvenute nel  reperto  era
la Ajanta  Pharma.  Dall'analisi  chimica  emerse  che  le  compresse
contenevano  sildenafil  (e  non  sildenafil  cifrato,  prodotto  che
differisce  per  essere  facilmente  idrosolubile  e  dunque   meglio
assimilabile  dall'intestino).  Si  rimanda  a  quanto  spiegato   in
relazione  al  reperto  H.  Il   sildenafil   e'   principio   attivo
farmaceutico, per il quale e'  necessaria  la  ricetta  medica  (vedi
allegato A DMS 21.02.2014), che puo' essere assunto insieme ad  altre
sostanze dopanti (tra  cui  il  testosterone  e  il  nandrolone)  per
produrre l'effetto c.d. «booster». 
    Reperto O. Si tratta di 7 bustine da 20 mg ciascuna, contenute in
1 confezione riportante la dicitura commerciale Apcalis-SX Oral Jelly
con indicato il principio attivo tadalafil. Inoltre  il  reperto  era
costituito da ulteriori 4 bustine sfuse e da una scatola  commerciale
vuota e schiacciata di  Kamagra  100.  La  societa'  riportata  sulla
confezione rinvenute nel reperto era la Ajanta  Pharma.  Dall'analisi
chimica emerse che le bustine contenevano gel composto da  tadalafil.
Si richiama quanto gia' ricostruito con  riferimento  al  reperto  C,
ricordando che il tadalafil e' principio attivo farmaceutico  per  il
quale  e'  necessaria  la  ricetta  medica  (vedi  allegato   A   DM5
21.02.2014) che puo' essere assunto insieme ad altre sostanze dopanti
(tra cui il testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d.
«booster». 
    Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principi attivi
effettivamente rinvenuti nei vari reperti. 
    Reperto N - Sildenafil*** - GC-MS - presente 
    Reperto O - Tadalafil*** - GC-MS - presente 
    ***  principio  attivo  farmaceutico  utilizzato  in  farmaci  da
vendersi esclusivamente con  ricetta  medica,  vedi  allegato  A  DMS
21/0212014. 
    2.10. La deposizione di F. F. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste F.  F.,  operante
della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa,
il quale si occupo' di eseguire la consegna controllata del  pacco  a
... 
    Il teste ha confermato  quanto  dichiarato  dal  capitano  P.  In
particolare, ha riferito che fu il soggetto identificato  nel  L.  ad
avvicinarsi al finto postino per ritirare il pacco. Ha  poi  spiegato
che  quest'ultimo  collaboro'  indicando  il   C.   come   il   reale
destinatario del pacco. Anche  in  questo  caso  il  teste  ha  fatto
riferimenti a  intercettazioni  la  cui  acquisizione  non  e'  stata
richiesta dal pubblico ministero: pertanto  delle  stesse  non  viene
fatta menzione. 
    Il teste ha descritto il L. come un uomo «un pochino palestrato».
(26) 
    2.11. La deposizione di F Franco. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste F.  F.,  operante
della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa,
il quale partecipo' alla consegna controllata del pacco a ... 
    Il teste ha confermato le dichiarazioni del P. 
    In particolare ha confermato che fu il soggetto identificato  nel
L. ad avvicinarsi al capitano nel momento in cui  stava  per  entrare
nel  locale  travestito  da  corriere  SDA:  lo  vide  personalmente,
trovandosi a una distanza di pochi metri. 
    3. Le conclusioni delle parti e le argomentazioni  difensive.  La
valutazione delle stesse. 
    Sulla  base  delle  fonti  e  degli  elementi  di   prova   prima
ricostruiti, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi non doversi
procedere  per  le  Contravvenzioni  contestate,  essendo  le  stesse
estinte per intervenuta prescrizione. Ha invece chiesto  la  condanna
di entrambi gli imputati per il reato di  cui  agli  articoli  110  e
586-bis, comma 7, codice penale, ritenendolo  integrato  in  tutti  i
suoi elementi oggettivi e soggettivi. 
    Gli  sforzi  di   ciascuna   difesa   si   sono   prevalentemente
concentrati, sia durante l'istruttoria che in  sede  di  discussione,
nel cercare di far ricadere le responsabilita' sull'altro coimputato:
la difesa L. ha cercato di tacciare il C. come l'unico  responsabile;
la difesa C. ha cercato di addossare la responsabilita' al L. In ogni
caso, inoltre, ciascuna difesa ha  cercato  di  evidenziare  come  il
proprio assistito fosse estraneo ai fatti. 
    A tali  linee  difensive,  fondate  su  ricostruzioni  dei  fatti
alternative fra loro e alternative rispetto a quella  sviluppata  dal
pubblico  ministero,  le  difese  hanno  affiancato   due   ulteriori
argomentazioni, sostenendo: 1) il non raggiungimento della prova  che
la  condotta  del  L.  e  del  C.  possa  essere  definita  come   di
«commercio», cosi' come previsto dalla norma  incriminatrice;  2)  il
non raggiungimento della prova che il L. e del C. versassero in  dolo
(specifico) rispetto al fine di alterare le  prestazioni  agonistiche
degli atleti. 
    Si procede quindi  ad  analizzare  le  diverse  linee  difensive,
iniziando da quella principale: l'attribuzione della  responsabilita'
esclusiva  al  coimputato  e,  comunque,  l'estraneita'  del  proprio
assistito  ai  fatti.  Per  comodita'  espositiva  si  iniziera'   ad
esaminare  la  tesi  della  difesa  L.,  secondo  la  quale  il  vero
destinatario del pacco sarebbe stato il  C.  e,  comunque,  il  primo
sarebbe stato estraneo ai fatti. 
    3.1. La tesi della difesa L. la responsabilita' esclusiva del  C.
e comunque l'estraneita' del ... dalla vicenda. 
    Tale tesi e' stata strutturata attraverso  la  valorizzazione  di
tre testi della difesa: S. C., C. A. e P. C. Si riportano di  seguito
le loro dichiarazioni. 
    3.1.1. La deposizione di S. C. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste S. C., genero del
L. Al teste sono stati effettuati gli  avvisi  di  cui  all'art.  199
c.p.p. 
    Il 18.02.2014, mentre stava tornando a casa, lo S.  incontro'  il
suocero L., che gli chiese di accompagnarlo in rosticceria a prendere
un pollo, in via ... 
    Il  teste  ha  spiegato  che  in  quella  strada  erano  presenti
«pochissime attivita'» (27) 
    Usciti   dalla   rosticceria   si   diressero   verso   la   moto
dell'imputato, distante circa 20/25 metri. Lo S. noto' che li  vicino
era parcheggiato un furgone della SDA, dal quale era appena scesa una
persona con un pacco in mano. Questo soggetto,  guardandosi  intorno,
sali' i gradini  della  pedana  del  locale  della  P.  Dopo  qualche
istante, mentre il L. si  stava  infilando  il  casco,  la  donna  lo
chiamo' da dentro l'internet point.  L'imputato  entro'  nel  locale,
seguito dopo qualche secondo anche dallo S. Al teste  senti'  che  il
corriere SDA disse al L.: «Ma allora mi firmi tu?» (28) Il L. firmo',
rispondendo parole simili a: «Non e' mio, ma lascia,  lo  prendo  io,
non c'e' problema» (29) Dopo poco tempo il  corriere  si  identifico'
come un appartenente alla Guardia di finanza  e  a  lui  si'  unirono
altri colleghi (almeno due), alzatisi  dai  tavoli.  Nel  locale  era
presente anche uno «zingaro» (30) che  giocava  alle  macchinette.  A
seguito di' domande del pubblico ministero, il teste ha negato che fu
proprio il L. ad attirare  l'attenzione  del  corriere,  come  invece
hanno riferito tutti gli operanti. 
    I Finanzieri incalzarono il L.  con  una  serie  di  domande.  Lo
portarono fuori dal locale. Poi gli dissero che  dovevano  perquisire
la sua abitazione. Lo S. si uni'  a  loro.  Dentro  casa,  la  moglie
dell'imputato consegno' agli  operanti  delle  siringhe.  I  militari
impedirono al L. di chiamare il suo avvocato. Gli tolsero addirittura
il telefono. Dopo  un  po'  di  tempo  il  teste  si  allontano'  per
raggiungere sua figlia. 
    Il teste ha spiegato che il locale era stato  aperto  dal  figlio
del L. e che era poi passato in gestione alla P. Nacque come internet
point, poi si trasformo' in un bar. 
    L'imputato era un punto  di  riferimento  per  la  donna,  ma  il
rapporto con lei fu esclusivamente lavorativo. Il teste ha negato che
tra di loro vi fosse una relazione sentimentale. 
    Inoltre, lo S. ha affermato che il locale della P. era utilizzato
dalle poche attivita' commerciali limitrofe come luogo  di  ricezione
di pacchi Ha  negato  che  nel  detto  locale  vi  fossero  manifesti
pubblicitari di integratori sportivi. 
    Lo S. ha anche dichiarato che il L. «faceva palestra (...  )  era
una  persona  allenata»  (31)  ,  ma  non  ha  saputo   riferire   se
partecipasse a gare  di  culturismo  («non  credo»  (32)  Frequentava
diverse palestre. Ha negato con forza («assolutamente  no»  (33)  che
l'imputato  assumesse  sostanze  per  aumentare  la  massa  muscolare
(«studia libri di salute, di alimentazione, e'  una  persona  che  ci
tiene molto a questo (...). Alla salute ci tiene» (34) 
    L'imputato  di  lavoro  faceva  il  «pizzicarolo»  (35)  (termine
romanesco che significa pizzicagnolo, salumiere, n. d.e.). Al momento
dei fatti il teste non sapeva che lavoro facesse suo suocero («Non lo
so» (36) 
    Lo S. conosce il C. solo di nome. 
    Infine, ha detto di non sapere se il L. assumesse antidepressivi.
Di sicuro li prendeva sua moglie, la M. 
    Si rappresenta che la dichiarazione dello S. e'  stata  ricca  di
dettagli, come evidenziato dalla difesa C. Ha ricordato, ad  esempio:
in che posizione lascio'  i  caschi  sulla  moto;  in  che  posizione
lascio' il pollo sulla moto; di quale tema irrilevante parlo' con  la
P. mentre stava bevendo un bicchiere  d'acqua,  appena  prima  che  i
militari li identificassero; in che direzione era la parte  anteriore
della moto (rispondendo  a  una  domanda  della  difesa  C.  che  gli
chiedeva  come  mai  il  L.  avesse  preso  la  moto  nonostante   la
rosticceria fosse a poche decine  di  metri  da  casa,  il  teste  ha
affermato: 
    «La moto era in direzione casa. Non e' arrivato,  perche'  senno'
sarebbe stato normale uscire dalla via e  parcheggiare  la  moto  col
muso di la'. Invece la moto aveva il muso in direzione casa e  quindi
lui tornava» (37) 
    La difesa C. ha sostenuto che il teste abbia dichiarato il falso. 
    Il pubblico ministero ha chiesto la trasmissione degli atti  alla
Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza. 
    3.1.2. La deposizione di C. A. 
    Si riporta di seguito quanto riferito dal teste C. A.  ,  cliente
del locale della P. 
    Il teste ha riferito che al momento dei fatti di causa era seduto
nella veranda esterna del bar. Ad un tratto entro'  un  corriere  per
portare  un  pacco.  Nel  mentre  una  moto  con  due   persone   era
parcheggiata  poco  distante.  Avevano   con   loro   un   pacchetto,
verosimilmente della rosticceria. Una signora da dentro il locale  li
chiamo'. Dopo  un  poco,  il  corriere  usci  senza  pacco,  per  poi
rientrare  e  uscire  nuovamente  insieme  a  3/5  persone.  Non   fu
identificato dagli operanti. 
    Il teste ha spiegato che al momento dei fatti non conosceva il L.
e lo S. «Li ho conosciuti dopo (38)  .Infatti,  dopo  una  decina  di
giorni, il teste torno' nel  locale.  La  P.  gli  chiese  se  avesse
assistito a quello che era successo. Lui rispose in senso affermativo
e lei gli chiese di testimoniare. 
    La difesa C. e il pubblico ministero hanno sostenuto che il teste
abbia dichiarato il falso. 
    3.1.3. La deposizione di P. C. 
    Si riporta di  seguito  quanto  riferito  dalla  teste  P.  C.  ,
responsabile del locale ove fu consegnato il pacco. 
    La conosce il L. dal ... Gesti il predetto locale dal ... al ... 
    Inizialmente  veniva  aiutata  nel  lavoro  da  E.   R.   (figlio
dell'odierno imputato), deceduto nel ... Successivamente  alla  morte
di questi ultimo fu spesso  coadiuvata  dall'imputato.  La  teste  ha
spiegato che il L. faceva il pizzicarolo. 
    Il giorno dei fatti un corriere entro' nel locale con un pacco in
mano, dicendole se poteva fare li la consegna. Le mostro'  un  foglio
nel quale era riportato l'indirizzo del locale, ma il nome di un  bar
diverso. La P. chiamo' quindi il L. - che si trovava fuori dal locale
insieme allo 5 , dopo aver appena comprato un pollo in rosticceria  -
per domandargli se sapesse qualcosa con riferimento al nominativo del
bar indicato sul foglio mostrato dal corriere. Il L.  entro'  insieme
allo S. (o - secondo quanto dichiarato in un  diverso  momento  dalla
teste nel corso della deposizione - seguito  in  un  secondo  momento
dallo S. ). Presero qualcosa al bar (o - secondo quanto dichiarato in
un diverso momento dalla teste nel  corso  della  deposizione  -  non
presero nulla al bar, in quanto lo S. - o anche il L. , secondo altra
versione -  bevve  un  caffe'  dopo  che  il  pacco  era  gia'  stato
consegnato). Dopo poco - secondo la prima ricostruzione dei  fatti  -
il corriere li fermo' e  altre  due  persone  sedute  nel  locale  si
alzarono e si avvicinarono. Era presente anche un donna.  La  P.  non
conosceva questi individui. Il gruppo di persone ando' a  parlare  in
un tavolino fuori dall'esercizio commerciale, vicino alla  porta.  La
teste senti qualcuno dire: «Chiudiamo il bar e mettiamo le manette  a
P»  (39)  Quegli  uomini,  senza  dirle  nulla,  fecero  una   rapida
perquisizione del bar e della sua borsa e identificarono  le  persone
presenti. La P senti il L dire a  quegli  uomini  che  il  pacco  era
destinato al C. 
    Il pacco rimase sempre nel locale (o - secondo altra  versione  -
fu portato via dai militari), insieme agli operanti che rimasero fino
all'orario di chiusura, alle 21.00, entrando  e  uscendo  spesso  dal
bar, senza mai dare spiegazioni alla P . Durante quell'arco temporale
furono sempre presenti uno o due operanti. 
    La teste ha riferito, a seguito  di  contestazioni  del  pubblico
ministero, di conoscere il C. Lo stesso si  presento'  nel  suo  bar,
quel pomeriggio, chiedendole: «.E' arrivato qualcosa per me?» (40) Le
disse di comunicare al L che  se  avesse  avuto  bisogno  di  lui  lo
avrebbe dovuto chiamare a un numero che le detto' e che  lei  scrisse
su un biglietto. In un momento non  meglio  precisato,  la  P.  forse
consegno' quel biglietto al L. Quest'ultimo, in un momento non meglio
precisato del pomeriggio, torno' anche al bar. 
    La teste ha dichiarato che spesso altri esercizi  commerciali  si
facevano consegnare i pacchi presso il suo locale. Nel suo  locale  a
volte si trovavano volantini o pubblicita' di palestre. 
    La ha affermato di non 'sapere se  il  fosse  un  culturista.  Ha
negato che tra loro vi fosse una relazione sentimentale. 
    Ha dichiarato di conoscere il C , in quanto cliente del suo  bar.
Lei gli chiese di  fare  il  testimone  («perche'  sapevo  che  c'era
bisogno di testimoni» (41) perche' ricordava che era  stato  presente
ai fatti. 
    La difesa C ha sostenuto che la teste abbia dichiarato il falso. 
    Il pubblico ministero ha chiesto la trasmissione degli atti  alla
Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza. 
    3.1.4. La tesi difensiva in sintesi. 
    Sulla base di queste  testimonianze,  la  difesa  ha  cercato  di
evidenziare come il L. fosse totalmente  estraneo  alla  vicenda.  In
particolare, per una circostanza sfortunata e per  il  desiderio  dei
finanzieri di individuare ad ogni  costo  un  responsabile  («e'  una
consegna forzata non e' una  consegna  controllata  e'  una  consegna
violentata, e' una consegna studiata a tavolino con  delle  forzature
che non credo un vettore diverso, l'UPS, TNT l'avrebbero  mai  fatta»
(42)  l'imputato  si  sarebbe  trovato,  suo  malgrado,   ad   essere
considerato il destinatario di un pacco di cui in realta' non  sapeva
nemmeno il contenuto. Il C. sarebbe stato invece il vero destinatario
del  pacco.  Alcune  ulteriori  argomentazioni  dettagliate   saranno
esaminate nel paragrafo successivo. 
    3.1.5. La tesi difensiva non puo' essere condivisa: il L. fu  uno
degli effettivi destinatari del pacco. 
    Tanto premesso, la tesi difensiva sopra esposta non  puo'  essere
condivisa. Il L fu uno degli effettivi destinatari del  pacco.  Cio',
per una pluralita' di motivi. 
    1. Fu il L. a rivolgersi al P., chiedendo di farsi consegnare  il
pacco. 
    Come visto, tutti gli  operanti  escussi  (P.,  F.  e  F.)  hanno
confermato la medesima ,dinamica dei fatti: i1 P  entro'  nel  locale
senza sapere chi fosse il reale destinatario del pacco,  sperando  di
essere avvicinato da qualcuno; il L. lo chiamo' e si fece  consegnare
lo stesso. 
    Come visto, i tre testi della difesa L.  (S.  C.  e  P.  )  hanno
fornito una versione radicalmente diversa di quanto accaduto,  avendo
raccontato che il P. si rivolse alla P. la quale contatto' il  L.  al
quale il  capitano  della  Guardia  di  finanza  consegno'  il  pacco
(nonostante non fosse lui il vero destinatario). 
    Non puo' che condividersi la versione  resa  dagli  operanti.  In
primo  luogo,  infatti,  bisogna  evidenziare  il  diverso  grado  di
attendibilita' sussistente tra  i  testi  del  pubblico  ministero  e
quelli della difesa L. Da un lato, infatti, i militari della  Guardia
di finanza sono pubblici ufficiali, testi dotati del massimo  livello
di attendibilita', in quanto perseguenti la finalita' di accertare la
verita' in modo imparziale e disinteressato. Peraltro,  nel  caso  di
specie si e'  verificato  anche  un  fatto  piuttosto  anomalo  nelle
esperienze  processuali:  il   P.,   durante   la   sua   deposizione
testimoniale, ha criticato le indagini da lui stesso  condotte  (cfr.
p. 38 della sua deposizione testimoniale, nella  quale  -  a  domanda
della difesa  C.  relativa  al  fatto  che  avessero  o  meno  svolto
accertamenti sulle postepay sequestrate - ha risposto: «Altrimenti le
indagini (sarebbero state, n.d.e.) fatte bene«). Si tratta dunque  di
dichiarazioni che certamente dimostrano una volonta'  tutt'altro  che
persecutoria nei confronti del L. 
    Dall'altro lato, bisogna considerare che lo S. e' il  genero  del
L., la P. e' una collaboratrice di  quest'ultimo  da  quasi  17  anni
(nonche', secondo quanto dichiarato dal C.  nelle  sue  dichiarazioni
scritte, donna che aveva con il  L.  una  relazione  sentimentale  al
momento dei fatti), il C. e' un soggetto a  cui  viene  richiesto  di
testimoniare a favore del L. proprio  dalla  P.  («c'era  bisogno  di
testimoni» (43) Si tratta, dunque, di soggetti  tutti  interessati  a
tutelare la posizione processuale del L. 
    Anche la valutazione della  credibilita'  dei  testi  porta  alle
medesime considerazioni. Le testimonianze degli operanti sono logiche
e coerenti, tutte tra loro convergenti. 
    La testimonianza dello S.  e'  stata  invece  costellata  da  una
dovizia di particolari inusuale per un teste che ha raccontato  fatti
di molti anni prima, ben messa in evidenza dalla  difesa  C.  e  alla
quale si e' fatto cenno precedentemente. Inoltre -  e  si  tratta  di
circostanza importante - nessuno degli operanti ha mai  riferito  che
lo S. fosse presente al momento del loro accesso nel locale della  P.
Il  P.  ha  riferito  di  ricordare  che  erano  presenti   solamente
stranieri. La stessa difesa L. - nel  legittimo  sviluppo  della  sua
strategia difensiva - mai ha chiesto a nessuno degli operanti  se  lo
S. fosse presente al momento della consegna.  Deve  poi  evidenziarsi
come risulti decisamente poco credibile che lo  S.  non  sapesse  che
lavoro facesse il  suo  suocero  al  momento  dei  fatti.  Si  tratta
verosimilmente di una omessa dichiarazione volta a  tutelare  il  L.,
posto che quest'ultimo cosi' come ha dichiarato lui stesso in sede di
identificazione - faceva il personal trainer  e,  dunque,  un  lavoro
sicuramente collegabile al contenuto del pacco. 
    Discorso sovrapponibile puo' essere fatto  con  riferimento  alla
testimonianza del C. In questo caso - oltre a ricordare  che  nessuno
degli operanti lo ha mai menzionato come presente ai fatti e  che  la
stessa difesa L. nulla ha chiesto ai militari sul suo  conto  -  deve
sottolinearsi come appaia assolutamente inverosimile che il teste  si
sia ricordato a distanza di molti anni l'insignificante dettaglio che
lo S. e il L. soggetti da lui assolutamente non  conosciuti  in  quel
momento - avessero  acquistato  un  pacchetto  alla  rosticceria  (e,
peraltro, secondo quanto dichiarato dallo S., non lo avessero portato
con loro dentro il locale,  ma  lo  avessero  semplicemente  lasciato
sulla moto). Questo dettaglio -  assolutamente  irrilevante  rispetto
alla  ricostruzione  complessiva  dei  fatti  -  fa  invece  emergere
profondi dubbi sull'autenticita' - gia' minata - di quante dichiarato
dal C. , posto che si tratta di dettaglio riferito anche dalla  P.  e
dallo S. nella loro narrazione comune. 
    Anche la P. non risulta credibile. A differenza dello  S.  e  del
C., la sua  deposizione  e'  stata  assolutamente  contraddittoria  e
confusa,  come  si  e'  gia'  riferito  e  come  risulta  agevolmente
comprensibile dalla lettura delle trascrizioni della sua deposizione.
I controesami del pubblico ministero e della difesa C. hanno  infatti
fatto emergere pienamente la scarsa credibilita' della teste che, con
la  sua  deposizione  confusa,  ha  incrinato   l'unitarieta'   della
narrazione degli altri testi della difesa. La P. ha poi affermato che
alcuni operanti rimasero  praticamente  tutto  il  tempo,  fino  alle
21.00, presso il suo bar, circostanza che risulta smentita da  quanto
riferito dai militari. Sebbene la difesa L. in  sede  di  discussione
abbia sostenuto - attraverso l'esame degli  orari  e  dei  nominativi
contenuti  nei  verbali   di   perquisizione   e   sequestro   e   di
identificazione - che qualche operante potesse non trovarsi nel corso
del pomeriggio a casa del L. (in particolare P. E.),  cio'  contrasta
con quanto riferito dal P.  (il  quale  ha  spiegato  che  una  delle
criticita' della sua indagine fu proprio non monitorare il bar  della
P.). 
    Alla luce di quanto esposto si  condividono  le  conclusioni  del
pubblico ministero e della difesa C. sulla falsita' delle deposizioni
dei testi della difesa L. 
    Pertanto,  ritenendo  veritiera  la   ricostruzione   dei   fatti
effettuata dai militari della Guardia di finanza, deve ritenersi  che
fu il L ad avvicinarsi al P. chiedendogli di consegnargli  il  pacco.
Non puo' invece condividersi  la  tesi  difensiva  secondo  la  quale
sarebbero stati gli operanti a consegnare forzatamente  il  pacco  al
L., al solo fine di trovare un responsabile e, dunque, di  completare
positivamente la loro attivita'. Si tratta, del resto, di una tesi di
per se' poco credibile, posto che i militari, ove scoperti nella loro
attivita' criminale, sarebbero stati inevitabilmente  denunciati  per
calunnia: e' decisamente poco probabile che gli  stessi  decisero  di
rischiare di essere  indagati  e  condannati  (rovinando  le  proprie
carriere) per ottenere un risultato positivo in una  operazione,  tra
l'altro nemmeno particolarmente prestigiosa. 
    L'imputato, dunque, era uno dei reali destinatari dello stesso. 
    2. Il pacco e' stato ritirato dal ..., il quale ha apposto  sulla
distinta di consegna una firma falsa, fingendosi B. F. 
    Altro elemento fondamentale e' il fatto che il  L.  appose  sulla
distinta di consegna una firma falsa,  in  particolare  scrivendo  il
nome di «E. F.», cioe' di quello stesso soggetto che  compariva  come
destinatario del pacco. 
    La difesa ha evidenziato come il L. fosse solito firmare  con  il
nome del destinatario del pacco,  per  facilitare  le  operazioni  di
consegna. 
    Si  tratta  di  affermazione   priva   di   qualunque   riscontro
probatorio, in quanto esclusivamente  pronunciata  dal  difensore  in
sede di discussione: mai il L., ne' nessuno dei testi  della  difesa,
hanno detto una cosa simile  nel  corso  del  processo.  Pertanto  si
tratta ricostruzione sfornita di valenza probatoria. 
    Quanto al fatto che nel locale giungessero  pacchi  richiesti  da
altri commercianti vicini - circostanza peraltro riferita dallo S.  e
dalla P. i come detto testi non attendibili,  ne'  credibili  -  deve
evidenziarsi che il bar di B. F. semplicemente non esiste, cosi' come
non esiste nessun B. F. Nel caso di specie - se anche fosse vero  che
altri commercianti si facevano consegnare i pacchi nel  locale  della
P. - e' ben difficile che il L. decise di firmare con il nome  di  un
soggetto che non conosceva (posto che, come emerso  nell'istruttoria,
le attivita' commerciali presenti in quella zona erano poche e  tutti
i commercianti si conoscevano). 
    Ancora piu' difficile e' pensare che il L. decise  di  firmare  a
nome di un soggetto da lui non conosciuto (perche'  inesistente),  la
cui attivita' aveva il medesimo indirizzo  di  quella  della  P.:  e'
infatti inverosimile che  un  soggetto  firmi  a  nome  di  un  altro
soggetto nella certa consapevolezza che vi sia stato un errore  nella
consegna. 
    Decisamente piu' verosimile e' ritenere  che  il  L.  appose  una
firma falsa - fingendo di essere il destinatario del  pacco  indicato
sulla distinta di consegna, pacco da lui stesso ordinato (in concorso
con altro soggetto) con quel medesimo nominativo fittizio -  per  non
essere riconosciuto come il reale destinatario della consegna, avendo
la stessa oggetto  illecito.  L'imputato  scelse  coerentemente  come
luogo di consegna un  locale  a  lui  molto  comodo,  posto  che  ivi
collaborava con la P., come da quest'ultima dichiarato». (44) 
    3. Il L. ha riferito  che  il  era  coinvolto  nell'acquisto  del
pacco, con cio'  dimostrando  di  essere  anch'egli  coinvolto  nella
medesima condotta criminale. 
    Altro elemento fondamentale a prova della responsabilita' del  L.
e' la sua collaborazione con i  militari  della  Guardia  di  finanza
nelle immediatezze del fatto. 
    Infatti - sebbene l'imputato legittimamente non si sia sottoposto
ad esame, non abbia rilasciato dichiarazioni spontanee, non  sia  mai
comparso  in  udienza  e  sebbene  la  difesa  si   sia   altrettanto
legittimamente opposta alla acquisizione delle sue dichiarazioni rese
in sede di interrogatorio alla presenza del difensore (non  acquisite
ex art. 513 codice di procedura penale, trattandosi di interrogatorio
non delegato dal P.M.) - vi e' comunque urta dichiarazione  che  puo'
essere utilizzata in dibattimento: quella riferita  nell'immediatezza
dei fatti ai militari della Guardia di finanza, secondo la  quale  il
C. era coinvolto nell'acquisto  del  pacco.  Questa  dichiarazione  -
espunta da qualunque dettaglio accessorio potenzialmente  sfavorevole
all'imputato emerso nel corso  dell'istruttoria  nel  rispetto  degli
articoli 350, 351 e 195 codice di  procedura  penale  -  puo'  essere
utilizzata avendo valore comportamentale, posto  che  essa  e'  stata
seguita dai numerosi tentativi telefonici di  contattare  il  C.  per
consegnargli il pacco, sotto il monitoraggio delle Forze dell'ordine.
In  sostanza,  la  dichiarazione  accusatoria  rivolta  dal  L.   nei
confronti  del  C.,  essendo  stata  seguita  da  una   condotta   di
significato equivalente (il tentativo fattuale  di  accusare  il  C.,
operato  attraverso  plurimi  contatti  telefonici   effettuati   con
l'obiettivo  di  consegnargli  il  pacco  sotto  il   controllo   dei
militari), e' stata legittimamente riferita da  tutti  gli  operanti,
non  essendo  altro  che   una   rappresentazione   verbale   di   un
comportamento tenuto dall'imputato sotto i loro occhi. 
    Quanto detto deve necessariamente essere affiancato  da  un'altra
considerazione: l'istruttoria  ha  fatto  emergere  indipendentemente
dalle dichiarazione del L. - la prova della responsabilita'  del  C.,
come si evidenziera' a breve. 
    Cio' che in questa sede e' pero' necessario  sottolineare  e'  il
seguente ragionamento logico: se il C. e' responsabile  e  se  il  L.
sapeva della responsabilita' del C. (avendolo  accusato),  allora  ne
discende che il L. era coinvolto nell'acquisto del pacco. 
    4. In casa del ... furono trovate due attestazioni  di  pagamenti
fatte dal ... a un beneficiario slovacco in data  ,  per  un  importo
complessivo di euro 3.697,00. 
    Il fatto che in casa del C. furono trovate  due  attestazioni  di
pagamenti fatte dal L. a un beneficiario slovacco in data ..., per un
importo  complessivo  di  euro  3.697,00,  rafforza  la   connessione
sussistente tra i due imputati. 
    Inoltre, deve evidenziarsi come  la  Slovacchia  sia  proprio  il
Paese da  cui  e'  pervenuto  il  pacco  sequestrato,  contenente  le
sostanze dopanti. Ora  -  se  certamente  queste  ricevute  in  altro
contesto poco potrebbero provare (non avendo una  chiara  indicazione
dell'oggetto  dell'acquisto)  -  alla  luce  di  tutti  gli  elementi
indicati costituiscono un ulteriore indizio  (convergente  con  tutti
gli altri elementi di prova acquisiti) a carico del L. Indizio 
    che non e' stato minimamente smontato dalla difesa. Infatti,  ne'
il L., ne' i  testi  della  difesa  hanno  mai  spiegato  a  cosa  si
riferissero  quelle   ricevute,   pur   avendo   tranquillamente   la
possibilita' di farlo (attraverso produzioni  documentali  o,  ancora
piu' facilmente, attraverso allegazioni di natura  dichiarativa).  Ne
deriva che e' assolutamente razionale ritenere - sulla base di  tutta
la convergente attivita' istruttoria svolta  -  che  quelle  ricevute
fossero proprio  relative  all'acquisto  di  altre  sostanze  dopanti
(dallo stesso Paese di provenienza, noto agli operanti - come detto -
per essere  fonte  di  importazioni  delle  stesse),  in  un  periodo
antecedente a quello dei fatti di causa. 
    Ne discende allora sul  piano  logico  che  il  L.  era  soggetto
inserito nel circuito del traffico di sostanze dopanti e  che  dunque
nell'ambito della sua attivita' criminale - posta in  essere  insieme
allo stesso soggetto a casa del quale furono ritrovate le ricevute di
pagamento relative all'acquisto del 2011 - avesse fatto un  ulteriore
acquisto. 
    5. A casa del L furono trovate siringhe utilizzate per  iniettare
sostanze anabolizzanti all'imputato. 
    A casa del L. furono trovate siringhe  utilizzate  per  iniettare
sostanze anabolizzanti all'imputato, consegnate direttamente dalla M.
Per  quanto  si  tratti  di  un  sequestro   di   modesto   contenuto
quantitativo, evidenzia  come  l'imputato  avesse  disponibilita'  di
sostanze dopanti. 
    6. Il  L.  al  momento  dei  fatti  era  un  personal  trainer  e
frequentava palestre. 
    Si e' detto di come in sede di generalizzazione, il  L.  affermo'
di  svolgere  come  professione  quella  di  personal  trainer.  Tale
dichiarazione  e'  pienamente  utilizzabile  ex  art.  66  codice  di
procedura penale e 21 disp. att.  del  codice  di  procedura  penale.
Inoltre, tanto lo S. quanto il C. (in sede di dichiarazioni spontanee
scritte,  come  si  vedra')  hanno  affermato  che  il  L.   era   un
frequentatore di palestre. Il coimputato ha addirittura riferito  che
iniziarono ad allenarsi in palestra nel  1986  e  partecipavano  alle
gare di culturismo. 
    Anche in questo caso si tratta di un elemento  che,  isolatamente
considerato, poco potrebbe provare, ma che, nel contesto complessivo,
dimostra ben altro: il L. disponeva di importanti e  autonomi  canali
di vendita di sostanze dopanti, posto che per lavoro  aveva  costanti
contatti con soggetti potenzialmente interessati  all'acquisto  delle
stesse.  Come  noto,  infatti,  le  palestre  sono  il   luogo   dove
tipicamente avviene la vendita e l'utilizzo delle sostanze dopanti. 
    Alla  luce  di  tutte  queste  considerazioni,   pertanto,   deve
ritenersi che il L. fu uno degli acquirenti del pacco. 
    3.2. La tesi della difesa C.: la responsabilita' esclusiva del L.
e comunque l'estraneita' del C. dalla vicenda. 
    Non sono stati  escussi  testi  della  difesa  C.  La  difesa  ha
prodotto dichiarazioni scritte provenienti dall'imputato. 
    3.2.1. Le dichiarazioni scritte del C. (45) 
    Il C. ha negato ogni addebito. Ha affermato di  conoscere  il  L.
dal 1986, quando  apri  una  palestra  (...  ),  vicino  a  casa  del
coimputato. 
    Quest'ultimo inizio' a frequentare detta palestra  come  cliente.
Inizio' un rapporto di amicizia tra i due, che si allenavano  insieme
e partecipavano insieme alle gare di culturismo. (46) Il rapporto tra
gli imputati prosegui anche quando il C apri' la palestra di  cui  e'
ancora attualmente titolare, insieme alla moglie. 
    Il C. ha raccontato che  frequentava  il  L.  anche  fuori  dalle
palestre. 
    Talvolta cenavano insieme. A volte lo  lasciava  vivere  da  solo
nella sua abitazione. 
    Il  C.  ha  raccontato  che,  avendo  in  passato  fatto  uso  di
anabolizzanti, ha problemi agli  organi  genitali.  Per  tale  motivo
utilizza il Viagra, che per molto tempo gli fu procurato proprio  dal
L., a un prezzo piu' basso di quello del mercato legale. 
    Quanto ai fatti di causa, il C. ha spiegato che fu sorpreso dalle
numerose e strane telefonate dal L. quel  giorno.  Ha  affermato  che
aveva ordinato per lui un tapis roulant. Ha confermato che  si  reco'
al bar della P. (che all'epoca aveva una relazione  sentimentale  con
il L.). Parlo' con la donna chiedendo di quest'ultimo, ma lei non gli
rispose. Non le lascio' il suo numero di telefono, anche perche'  sia
lei che il coimputato lo conoscevano gia'. 
    Alle 22,00 lascio' la palestra e torno' verso casa,  sperando  di
vedere il L. quale aveva  le  sue  chiavi  dell'appartamento.  Trovo'
invece gli operanti. 
    E' rimasto «allucinato» (47) dal comportamento del L.  e  non  ha
piu' rapporti con lui. 
    3.2.2. La tesi difensiva in sintesi. 
    Sulla base di queste dichiarazioni e sulla base degli elementi di
prova emersi, la difesa ha cercato di evidenziare come  il  C.  fosse
totalmente  estraneo  alla  vicenda.  La   difesa   ha   innanzitutto
evidenziato la falsita' dei testi della difesa L., sostenendo  invece
la  veridicita'  di  quanto  dichiarato  dagli   operanti.   Ha   poi
argomentato che quest'ultimo fece il  nome  del  C.  per  cercare  di
sgravarsi dalla propria responsabilita': in particolare, fece il nome
del coimputato perche'  era  titolare  di  una  palestra  e,  dunque,
soggetto che poteva risultare effettivamente interessato all'acquisto
di sostanze dopanti. A casa  del  L.  furono  trovati  esclusivamente
prodotti per contrastare le sue disfunzioni  sessuali,  non  sostanze
dopanti. 
    3.2.3. La tesi difensiva non puo' essere condivisa: il C. fu  uno
degli effettivi destinatari del pacco. 
    Tanto premesso, la tesi difensiva sopra esposta non  puo'  essere
condivisa: Il C. fu uno degli effettivi destinatari del pacco.  Cio',
per una pluralita' di motivi. 
    1. Il L. ha dichiarato che destinatario del pacco era  il  C.  (e
comunque ha tenuto comportamenti volti ad accusare il coimputato). 
    Come visto, il L., non appena fu sorpreso dai finanzieri come  il
(primo)  destinatario  del  pacco,  accuso'  il  C.  sostenendo   che
quest'ultimo fosse (se da solo o con il L. stesso e' circostanza  non
affermabile in questa sede sulla base delle sole  dichiarazioni  rese
del coimputato, a causa dei limiti di utilizzabilita'  delle  stesse)
destinatario del pacco.  Gia'  si  e'  detto  della  possibilita'  di
utilizzare  simile  dichiarazione,  corredata  da  un   comportamento
significante del medesimo tenore. 
    Tali  dichiarazioni  debbono   ovviamente   essere   riscontrate,
trattandosi di una sostanziale chiamata in (cor)reita' effettuata  da
un coimputato. Tali riscontri saranno indicati a breve. 
    In questa sede deve solamente aggiungersi che, poiche'  il  L.  -
come   analizzato   precedentemente   -   era   soggetto    coinvolto
nell'acquisto delle sostanze  dopanti,  deve  ritenersi  che  le  sue
dichiarazioni  risultino  attendibili,  in  quanto  rese  da  persona
sicuramente informata sui fatti, che dunque sapeva chi fosse  il  suo
complice. 
    2.  Il  comportamento  evasivo  e  agitato  del  C.  durante   le
telefonate con il L. Dalle intercettazioni telefoniche  si  comprende
come il C. sapesse di che cosa stava parlando il L. 
    Dalle  intercettazioni  telefoniche  menzionate  si  puo'  notare
innanzitutto un generale comportamento evasivo  del  C.  Per  poterlo
comprende realmente non e' possibile, come gia' detto, fermarsi  alla
lettura delle trascrizioni, ma e' necessario ascoltare i file  audio,
nei  quali  si  puo'  percepire  l'agitazione  e  la   preoccupazione
dell'imputato. (48) Si possono poi fare specifiche  osservazioni  con
riferimento ad alcune telefonate intercettate. 
    Prog. 306. Innanzitutto e' utile sentire l'agitazione del C.  non
appena il L. gli dice: «Senti un  po',  e'  arrivato  quel  pacco  da
fuori, che devo fa?». Nei secondi seguenti,  dopo  quale  istante  di
silenzio (probabilmente dovuto al fatto che il C. sta riflettendo  su
quanto appena sentito), quest'ultimo cerca di  prendere  tempo  e  di
cambiare discorso. Fondamentale e' osservare  come  quest'ultimo  non
domandi mai al L. di che pacco si tratti: il C.  sa  a  cosa  si  sta
riferendo il coimputato. E poiche' l'unico pacco ricevuto dal  L.  e'
proprio quello contenente le sostanze dopanti, il  C.  non  puo'  che
avere capito come il  pacco  giunto  sia  proprio  quello.  Non  puo'
accogliersi poi l'ipotetica linea difensiva secondo la  quale  i  due
starebbero parlando del  lapis  roulant  che  il  C.  avrebbe  dovuto
consegnare al L. Infatti, tale argomento viene introdotto  alla  fine
della telefonata, dopo che i due interlocutori si sono gia'  salutati
e stanno per lasciarsi («Dai ci vediamo dopo dai»).  In  particolare,
il C. introduce l'argomento  con  le  parole:  «E  poi»  («del  tapis
roulant te faccio sape'»), circostanza sintomatica di  un  cambio  di
argomento. 
    Prog. 315.  Anche  dall'ascolto  di  questa  telefonata  si  puo'
comprendere bene il tono evasivo e agitato del  C.  Anche  in  questo
caso  i  due  interlocutori,  senza  mai  fare  espressi  riferimenti
all'oggetto della loro conversazione, si comprendono benissimo: il L.
insiste per far venire il C. da lui, quest'ultimo prende tempo. 
    Particolarmente  interessante  e'  il  passaggio   finale   della
conversazione in cui il L. afferma: «Prima  vieni  meglio  e',  dammi
retta perche' cosi' pure io sto piu'  tranquillo  pure  per  me,  che
tutto sta storia, sta monnezza non ce la  voglio  addosso»  .  Il  C.
risponde in tono sommesso e infastidito  (verosimilmente  perche'  si
sta parlando di un tema illecito al telefono): «Va beh che ne so, non
ho capito di che stai a parla». Anche in questo caso,  pur  a  fronte
della dichiarazione del L. che  afferma  di  non  volere  avere  «sta
monnezza», il C. anziche' informarsi su  cosa  significhi  la  strana
allusione  dell'interlocutore,   prende   le   distanze   da   quella
affermazione e chiude poi immediatamente la telefonata. 
    Prog. 330. Anche in questa telefonata si sente il tono evasivo  e
preoccupato del C., di fronte alle insistenze del L. 
    In definitiva, nonostante il tenore (logicamente) criptico  delle
telefonate, si comprende come il C. sappia perfettamente di che  cosa
stia parlando il L. e si mostri infastidito,  agitato  e  preoccupato
per l'insistenza di quest'ultimo. Si comprende anche come non  voglia
parlare al telefono della questione. 
    3. La P. ha affermato. che il C. si presento' al locale chiedendo
se ci fosse qualcosa per lui. 
    Rilevante e' poi anche che la P. abbia  riferito  che  il  C.  si
presento' nel suo locale chiedendo se ci fosse qualcosa per lui  («E'
arrivato qualcosa per me?», (49) circostanza  sintomatica  del  fatto
che - dopo la prima telefonata del L. con  la  quale  gli  annunciava
l'arrivo del pacco - il C. si reco' al  locale  per  capire  se  tale
pacco fosse con cio' dimostrando un indubbio interesse  per  entrarne
in possesso (interesse poi decisamente affievolito  a  seguito  delle
sospette insistenze del L.). 
    Si evidenzia come, sebbene la P. sia teste  complessivamente  non
credibile, la stessa ha costruito la sua testimonianza nel  tentativo
di difendere il L. non di accusare il  C.  Pertanto,  quanto  da  lei
dichiarato con riferimento a questa specifica circostanza puo' essere
meritevole di considerazione. 
    4. A casa del C. furono  rinvenuti  alcuni  prodotti  identici  a
quelli contenuti nel pacco sequestrato. 
    Come dettagliato precedentemente, a casa del C. furono  ritrovati
alcuni prodotti identici a quelli contenuti nel pacco sequestrato. Si
tratta dei reperti N. e O.  analizzati  dal  P.  In  particolare,  il
reperto N  aveva  un  contenuto  identico  a  quello  del  reperto  H
rinvenuto nel  pacco  sequestrato:  stesse  confezioni,  stesso  nome
commerciale   del   prodotto,   stessa    societa'    (verosimilmente
inesistente) produttrice, stessa  indicazione  di  principio  attivo,
addirittura stessa difformita' tra il principio attivo  dichiarato  e
quello reale.  Considerazione  analoghe  possono  essere  svolte  con
riferimento al  reperto  O,  dal  contenuto  identico  al  reperto  C
rinvenuto nel pacco sequestrato. 
    Evidentemente, si tratta di prodotti  acquistati  attraverso  una
precedente, analoga, spedizione. 
    Si precisa che non rileva che i prodotti sequestrati a  casa  del
C. non siano  qualificabili  da  un  punto  normativa  come  sostanze
dopanti. Infatti, cio' che rileva  e'  il  fatto  che  attraverso  il
rinvenimento di tali prodotti nella sua abitazione, ancora piu' forte
e' la prova della correlazione tra il C. e il pacco sequestrato. 
    Peraltro si ricorda come il P. abbia  spiegato  chiaramente  come
anche i prodotti menzionati possano comunque contribuire  a  produrre
effetti dopanti attraverso il c.d. «effetto booster». 
    Un'ultima considerazione. Il C. in alcun modo ha giustificato  la
presenza di quei  prodotti  nella  sua  casa,  non  avendoli  nemmeno
menzionati nelle sue dichiarazioni scritte.  La  difesa  ha  comunque
avanzato  l'ipotesi  che  li  utilizzasse  per  contrastare  le   sue
disfunzioni  sessuali  (alle  quali  l'imputato   ha   invece   fatto
riferimento  nelle  citate  dichiarazioni).  Ebbene,  si  tratta   di
versione poco credibile. Infatti, si  e'  ampiamente  dettagliato  di
come i prodotti rinvenuti a casa dell'imputato - come tutti gli altri
sequestrati - fossero di bassissima qualita', estremamente pericolosi
per la salute, in quanto prodotti artigianalmente, spesso  mischiando
principi attivi diversi. Si e' altresi' detto come nel reperto  N  il
principio dichiarato sulla confezione fosse diverso da quello  reale.
Ebbene, risulta poco credibile pensare che un soggetto come il  C.  -
inserito nel mondo delle palestre e del culturismo perlomeno, per sua
stessa ammissione, dal 1986 - potesse personalmente far uso di simili
prodotti scadenti e pericolosi. 
    5. A casa del furono trovate due attestazioni di pagamenti  fatte
dal L. a un beneficiario slovacco in  data  7  luglio  2011,  per  un
importo complessivo di euro 3.697,00. 
    Come gia' spiegato precedentemente, queste attestazioni correlano
il L. - in quanto autore dei pagamenti - e il C. - in quanto soggetto
nel cui  appartamento  le  stesse  furono  trovate  -  con  il  pacco
sequestrato dalle  Forze  dell'ordine,  proveniente  anch'esso  dalla
Slovacchia, noto Paese esportatore di sostanze dopanti. Si  rinvia  a
quanto gia' ricostruito. 
    In questa sede e' solamente il caso di ricordare come nemmeno  la
difesa C. - e tanto meno  il  C.  stesso  -  abbiano  in  alcun  modo
giustificato quei pagamenti. 
    Non puo' poi certamente essere credibile la  tesi  -  invero  non
sostenuta dalla difesa C., ma comunque menzionata  e  smontata  dalla
difesa L. in sede di discussione - secondo la quale tali attestazioni
furono lasciate nell'appartamento del C. dal L., mentre  quest'ultimo
ci viveva. Come detto, si tratta di tesi - non solo non provata, ma -
nemmeno allegata dalla difesa C  ,  che  appare  peraltro  del  tutto
inverosimile alla luce delle complessive risultanze probatorie. 
    6. A casa del C. furono trovati  dei  fogli  contenenti  conteggi
chiaramente riferiti ai prezzi di sostanze dopanti, tra le quali sono
comprese le medesime sostanze sequestrate. 
    A casa del  C.  furono  trovati  dei  fogli  contenenti  conteggi
chiaramente riferiti ai prezzi di sostanze dopanti, tra le quali sono
comprese  le  medesime  sostanze  sequestrate.  Ci  si  riferisce  in
particolare al Winstrol Depot, allo stanozololo, al  Deca  Durabolin,
al nandrolone decanoato, al Sustanon 250, al propinato,  al  Mastabol
100, al trenbolone, ecc. 
    Si  tratta  di  altro  elemento  che  correla  il  C.  al   pacco
sequestrato. 
    7. Il C. al momento dei fatti  era  titolare  e  gestore  di  una
palestra. 
    Il C., per sua stessa ammissione, era (ed  e')  titolare  di  una
palestra, che frequentava abitualmente (lo stesso giorno dei fatti di
causa si trovava in palestra).  Inoltre,  e'  soggetto  inserito  nel
mondo del culturismo dal 1986. 
    Come gia' spiegato in relazione alla speculare posizione del  L.,
si tratta di un elemento che, isolatamente considerato, poco potrebbe
provare, ma che, nel contesto complessivo, dimostra ben altro: il  C.
disponeva di importanti e autonomi  canali  di  vendita  di  sostanze
dopanti, posto che per lavoro aveva costanti  contatti  con  soggetti
potenzialmente interessati  all'acquisto  delle  stesse.  Come  noto,
infatti, le palestre  sono  il  luogo  dove  tipicamente  avviene  la
vendita e l'utilizzo delle sostanze dopanti. 
    Alla  luce  di  tutte  queste  considerazioni,   pertanto,   deve
ritenersi che il C. fu, anch'egli, uno degli acquirenti del pacco. 
    3.3. L'integrazione degli elementi costitutivi del reato. 
    Si procede ora ad analizzare quali elementi costitutivi del reato
di cui all'art. 586-bis, comma 7, codice penale risultino integrati. 
    Preliminarmente e' solo il caso di evidenziare come nessuno abbia
mai  contestato  che  le  sostanze  sequestrate   (perlomeno   quelle
qualificabili come dopanti) rientrassero nella clausola  generale  de
«i farmaci e le sostanze farmacologicamente e  biologicamente  attive
ricompresi nelle classi indicate dalla  legge,  che  siano  idonei  a
modificare le condizioni psicofisiche o  biologiche  dell'organismo«,
di cui alla norma incriminatrice. La consulenza  fornita  dal  P.  e'
infatti chiarissima sul punto. 
    Allo stesso modo, incontestato e' il fatto  che  la  condotta  fu
effettuata  «attraverso  canali  diversi  dalle  farmacie  aperte  al
pubblico,  dalle  farmacie  ospedaliere,  dai  dispensari  aperti  al
pubblico e dalla altre strutture che detengono  farmaci  direttamente
destinati  alla  utilizzazione  sul  paziente»,  di  cui  alla  norma
incriminatrice. Altrettanto chiara sul punto e' la ricostruzione  dei
fatti effettuata. 
    Gli elementi discussi sono invece il «commercio» e  il  «fine  di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». 
    3.3.1. L'integrazione dell'elemento costitutivo del «commercio». 
    Le  difese  hanno  sostenuto  non  essere  integrato   l'elemento
costitutivo di fattispecie del «commercio». Tale tesi non puo' essere
condivisa. 
    Preliminarmente e' opportuno ricordare che  «in  tema  di  tutela
sanitaria delle attivita' sportive, integra il delitto  di  commercio
di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma  settimo,  della  legge  14
dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attivita' - purche' svolta in  forma
continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche  elementare
- di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e
alternativi  a  quelli  costituiti  dalle   farmacie   e   dispensari
autorizzati,  unici  centri  di  vendita  all'interno  dei  quali  il
commercio non deve ritenersi clandestino» (50) Perche'  dunque  possa
ritenersi  sussistente  il  reato  e'  necessario  che  vi  sia   una
continuita'  dell'attivita'  criminale   e   il   supporto   di   una
organizzazione, anche elementare. 
    Tuttavia, non e' necessario che  siano  provati  degli  specifici
episodi di cessione o vendita di farmaci. Infatti, «in tema di tutela
sanitaria delle attivita' sportive, il reato di commercio clandestino
di sostanze anabolizzanti  previsto  dall'art.  9,  comma  7,  I.  14
dicembre 2000, n. 376, si configura  con  la  mera  immissione  della
merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o  pubblicizzati
con specifici accorgimenti,  e  non  presuppone  l'individuazione  di
specifici  acquirenti,   non   essendo   richiesto,   ai   fini   del
perfezionamento del delitto, la vendita dei medicinali in  questione,
che  costituisce  solo  un  posterius   rispetto   alla   fattispecie
incriminatrice» (51) 
    Si tratta, del resto,  di  una  giurisprudenza  coerente  con  la
natura di reato di pericolo (52) della fattispecie, che non e' mutata
nemmeno a seguito  della  riforma  attuata  con  decreto  legislativo
21/2018. 
    Cio' premesso, al fine di dimostrare  la  sussistenza  di  questo
elemento costitutivo, non si puo' che iniziare da un dato  eclatante:
l'ingente  quantita'  di   sostanze   dopanti   sequestrate.   Questa
valutazione viene confermata - non solo considerando il contenuto del
pacco nel suo  complesso,  ma  -  addirittura  guardando  ai  singoli
reperti analizzati. 
    Gia' solo  il  reperto  B  (1000  compresse  di  stanozololo)  e'
costituito da una quantita' - per usare un termine del  consulente  -
«abnorme» di steroidi anabolizzanti,  astrattamente  sufficiente  per
durare quasi 4 anni, prendendo una compressa  al  giorno.  Si  tratta
peraltro di una  frequenza  di  assunzione  totalmente  irrealistica,
perche' i prodotti scadrebbero prima e  perche'  sarebbe  letale  per
l'assuntore. 
    Discorso speculare vale anche per il  reperto  D  (100  fiale  di
nandrolone  decanoato,  ma  anche  trenbolone  acetato  ed  enantato,
nonche' testosterone propionato). Il P. ha spiegato  che  un  singolo
ciclo potrebbe durare anche due.o  tre  settimane,  costringendo  poi
l'assuntore a interrompere l'assunzione  delle  stesse.  Peraltro  in
questi cicli non si potrebbe prendere una fiala al giorno. 
    Con  riferimento  al  reperto  E  (102  fiale   di   testosterone
propionato ed enantato), il chimico ha spiegato che una singola fiala
potrebbe durare circa due settimane. 
    Si rinvia per  gli  altri  reperti  -  per  evitare  di  ripetere
considerazioni gia' ampiamente svolte, tutte del medesimo tenore -  a
quanto chiaramente descritto dal P. 
    In questa  sede  e'  solamente  il  caso  di  ricordare  come  il
nandrolone - lungi dal non essere oggetto di  questo  processo,  come
invece e' stato sostenuto - e'  pienamente  da  considerare  sostanza
dopante, in quanto inserita nell'allegato I paragrafo S1 del  decreto
ministeriale  18  maggio  2012  e  s.m.i.,  proibita  in   e'   fuori
competizione, oltre che - sebbene non presente in  tale  qualita'  in
questo processo ex art. 2 codice penale - sostanza stupefacente. 
    Inoltre,  deve  evidenziarsi  come  anche   i   principi   attivi
sildenafil e tadalafil pur  non  costituendo  oggetto  materiale  del
reato, non trattandosi di sostanze  dopanti  da  un  punto  di  vista
normativo  -  devono  comunque  essere  considerate  ai  fini   della
comprensione delle dimensioni del quantitativo dei  prodotti  immessi
sul mercato, potendo anch'essi,  se  combinati  con  altre  sostanze,
produrre effetti dopanti attraverso il c.d. «effetto booster». 
    In sostanza, se il quantitativo del reperto B (1000 compresse  di
stanozololo) e' stato definito «abnorme»  dal  consulente,  idoneo  a
durare per una pluralita' di anni,  si  puo'  ben  comprendere  quali
siano le esatte proporzioni quantitative  del  contenuto  del  pacco,
costituito -  limitandosi,  in  senso  favorevole  agli  imputati,  a
conteggiare le sole sostanze dopanti da un punto di vista normativo -
da 200 fiale di nandrolone e 1457 pezzi di sostanze dopanti. 
    Insomma, con un simile quantitativo  di  prodotti  non  puo'  che
essere provato il requisito della continuita', ricordando,  peraltro,
che il reato contestato e' un  reato  di  pericolo,  che  dunque  non
presuppone l'effettiva cessione delle sostanze, ne'  l'individuazione
concreta di potenziali acquirenti. Un simile quantitativo di prodotti
sarebbe risultato sufficiente  a  rifornire  molteplici  clienti  per
molto tempo. 
    Quantitativo poi che non rende nemmeno ipotizzabile la  tesi  del
consumo  personale,  effettivamente  non   sostenuta   in   sede   di
discussione nemmeno dalle difese. Peraltro, il P. ha evidenziato come
i prodotti sequestrati non  potessero  avere  effetti  antidepressivi
(avendo, al contrario, proprio effetti depressivi),  circostanza  che
esclude la possibilita'  che  il  L.  -  secondo  una  argomentazione
proposta nella prima fase dell'istruttoria -  potesse  assumerli  per
lenire la sofferenza per la perdita del  figlio.  Allo  stesso  modo,
molti  prodotti  non  potevano  avere  l'effetto  di  contrastare  le
disfunzioni  sessuali  del  C.  (potendo  anzi,   in   alcuni   casi,
aggravarle). 
    Inoltre,  risulta  assolutamente  improbabile  che  due  soggetti
esperti, frequentatori di palestre e  del  mondo  del  culturismo  da
decenni, potessero acquistare i piu'  volte  ricordati  prodotti  per
usarli personalmente,  considerata  la  estremamente  bassa  qualita'
degli stessi e la correlata pericolosita' per la salute. 
    L'elemento della continuita' emerge poi anche da quanto rinvenuto
a casa del C. In primo luogo, emerge dalle ricordate attestazioni  di
pagamento del 2011, cioe' di quasi tre anni prima i fatti  di  causa.
In secondo luogo, emerge anche dal ritrovamento di  diversi  prodotti
identici a quelli sequestrati, circostanza che evidenzia come  il  C.
fosse gia' in  possesso  di  sostanze  con  effetti  (potenzialmente,
trattandosi di sildenafil e  tadalafil)  dopanti  ancor  prima  della
consegna  del  pacco.  In  terzo  luogo,  emerge  dalla  contabilita'
relativa a sostanze dopanti temuta dal C., con  la  precisazione  che
nei fogli sequestrati erano indicate anche sostanze non contenute nel
pacco, indicative, dunque, di altri potenziali  acquisti  o  cessioni
effettuati o da effettuarsi. 
    Siffatta contabilita' rende evidente  poi  la  sussistenza  anche
della natura patrimoniale del commercio. Infatti, sommando  i  valori
indicati nella contabilita' del C. si arriva alla considerevole somma
di euro 1.239,20. Si tratta ovviamente di una stima indicativa -  non
essendovi la prova che tali soldi furono incassati o pagati  dal  C.,
ma - che comunque evidenzia quali siano le  grandezze  economiche  di
cui si parla. Grandezze economiche riferite anche dal P., il quale ha
spiegato che una fiala di nandrolone puo' costare tra euro  60,00  ed
euro  100,00,  quantificazione   sostanzialmente   confermata   dalla
contabilita' del C., che valuta una  fiala  di  nandrolone  decanoato
euro 55,00. Infine, anche le attestazioni  dei  pagamenti  effettuati
dal L. nel 2011 evidenzi ano grandezze economiche  consistenti  (euro
3.697,00). Insomma, considerati  i  riportati  valori  economici  dei
prodotti e le quantita' degli stessi e'  verosimile  che  dalla  loro
vendita gli imputati potessero ricavare diverse migliaia di euro. 
    Quanto alla necessita' di una organizzazione,  anche  elementare,
si ricorda che la Corte di cassazione  ha  ritenuto  integrato  detto
requisito, in una recente sentenza (53) , sulla base del fatto di  un
mero  accordo  tra  due  imputati  o  sulla  base  dello  scambio  di
comunicazioni con c.d. «pizzini». Ebbene,  nel  caso  di  specie,  vi
sono: a) una importazione dalla Slovacchia  di  un  pacco  contenente
migliaia di prodotti; b) un luogo (il  locale  della  P.)  adibito  a
centro di  ricezione;  c)  plurimi  contatti  tra  due  imputati  che
decisero  di  acquistare  insieme  i  prodotti;  d)  una  rudimentale
contabilita'  legata  al  commercio  di  sostanze  dopanti;  e)   una
frequenza negli acquisti; f) la possibilita' di sfruttare le  proprie
professioni (personal trainer e titolare/gestore di una palestra) per
collocare sul mercato i prodotti. 
    Proprio quest'ultimo e' un dato molto importante.  Sfruttando  le
loro posizioni lavorative, la loro frequentazione delle palestre e la
conoscenza  del  mondo  del  culturismo,  i  due  imputati   potevano
facilmente immettere sul mercato  le  sostanze  dopanti.  Ancora  una
precisazione. Il fatto che nella palestra del C. non  furono  trovate
sostanze dopanti e' poco  significativo,  considerando  la  ricordata
ingente  quantita'   dei   prodotti   sequestrati.   Peraltro,   tale
perquisizione avvenne molte ore dopo il momento in cui il C.  inizio'
a  insospettirsi  sul  cattivo  esito  della  consegna   del   pacco,
circostanza che gli pote' eventualmente  consentire  di  eliminare  i
prodotti illeciti. 
    Un'ultima considerazione. Le difese hanno anche sostenuto che  il
fatto, cosi' come accertato, potrebbe al piu' integrare una  condotta
di importazione di sostanze dopanti  (e  non  di  commercializzazione
delle stesse). 
    Si e' gia' detto di  come  cio'  non  sia  vero,  posto  che  per
integrare  l'elemento  della   commercializzazione   e'   sufficiente
l'immissione sul mercato dei prodotti (e non la loro cessione,  cosi'
come l'individuazione di specifici acquirenti), in piena coerenza con
la natura di reato di pericolo dell'art. 586-bis, comma 7 del  codice
penale. Immissione sul mercato  che  e'  indubbiamente  avvenuta  nel
momento in cui gli imputati acquistarono i beni - pagandoli  (dunque,
movimentando denaro) - e li ricevettero, con  la  provata  -  per  le
ragioni  che  si  sono  gia'  ampiamente  spiegate  -   volonta'   di
rivenderli. 
    Gia' queste considerazioni  sarebbero  sufficienti  per  ritenere
integrato l'elemento del commercio. 
    Peraltro - si aggiunge - nella nozione di commercializzazione non
puo' che rientrare anche la condotta  di  importazione,  purche'  sia
finalizzata alla successiva rivendita di quanto acquistato (e  non  a
un uso personale dei prodotti, ad  esempio).  Infatti,  «commerciare»
significa letteralmente «mettere in commercio,  fare  l'intermediario
nella vendita di  un  determinato  prodotto  (54)  significa,  cioe',
acquistare per  poi  rivendere.  Ora,  posto  che  indubbiamente  gli
imputati  acquistarono  le  sostanze  dopanti   e   che   altrettanto
indubbiamente, per le numerose ragioni gia' ricordate, tale  acquisto
fu finalizzato a una successiva rivendita, l'elemento  del  commercio
deve ritenersi - ancora una volta provato. 
    Tale ragionamento - assolutamente rispettoso del tenore letterale
della norma incriminatrice - e' del resto confermato  dal  fatto  che
l'art. 586-bis del codice penale (norma specificamente dedicata  alla
repressione delle condotte aventi ad oggetto le sostanze dopanti) non
menzioni mai la condotta di importazione (destinata a una  successiva
rivendita dei prodotti): cio' proprio perche' la stessa e' ricompresa
nella nozione di «commercio» di cui all'art. 586-bis comma 7 c.p. 
    Ne' puo' dirsi che tale condotta sia punita dalla contravvenzione
di cui all'art. 147, decreto legislativo n. 219/2006.  Infatti,  tale
norma punisce «l'importazione di  medicinali  o  sostanze  attive  in
assenza dell'autorizzazione prevista  dall'art.  55».  Pare  evidente
come l'art. 586-bis, comma 7 del codice penale  -  norma  voluta  dal
legislatore per riordinare  la  disciplina  penale  del  doping,,  in
attuazione, come si vedra' a breve, del principio c.d. «di riserva di
codice» di cui all'art.  3-bis  del  codice  penale  -  sia  speciale
rispetto all'art. 147, decreto legislativo n. 219/2006,  avendo  come
oggetto materiale proprio «i farmaci e le sostanze farmacologicamente
e biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo»  (e  non,  piu'  genericamente,  i  medicinali  e  le
sostanze attive). Alla  medesima  conclusione  si  arriverebbe  anche
invocando il principio di sussidiarieta', posto che  l'art.  586-bis,
comma 7 del codice  penale  e'  un  delitto  e  l'art.  147,  decreto
legislativo n. 219/2006 una contravvenzione. 
    L'elemento del commercio e' dunque provato. 
    3.3.2. La non integrazione dell'elemento costitutivo del «fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». 
    Le  difese  hanno  sostenuto  non  essere  integrato   l'elemento
costitutivo del «fine di alterare le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti». Tale tesi deve essere condivisa. 
    Infatti, semplicemente manca qualsiasi prova  sul  fatto  che  il
commercio delle sostanze  dopanti  avesse  il  fine  di  alterare  le
prestazioni  agonistiche  degli  atleti,  ben  potendo  infatti  tali
sostanze essere cedute solamente ad amatori o, comunque, al di  fuori
di contesti agonistici. 
    Del resto, l'elemento  costitutivo  appena  menzionato  e'  stato
introdotto solamente con il decreto legislativo n. 21/2018 e, dunque,
in epoca successiva alla conclusione delle indagini. 
    4. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale al
fine del decidere. 
    Sulla base di quanto esposto, pertanto, emerge che  nei  caso  di
specie risultano integrati tutti gli elementi costitutivi  del  reato
di cui all'art. 586-bis, comma 7  del  codice  penale  (capo  A),  ad
eccezione di quello appena  menzionato,  del  «fine  di  alterare  le
prestazioni agonistiche degli atleti». 
    Nel caso in cui la questione  dovesse  essere  ritenuta  fondata,
venendo meno questo elemento costitutivo  di  fattispecie,  il  reato
contestato dovrebbe ritenersi pienamente integrato,  con  conseguente
necessita' di condannare gli imputati; nel caso in cui  la  questione
non dovesse essere ritenuta fondata, il reato non sarebbe  integrato,
con conseguente possibilita' di assolvere gli  stessi.  Ne  discende,
pertanto, l'impossibilita' di definire il processo  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. 
    Si precisa che nel caso  di  specie  non  rileva  invece  l'altro
elemento inserito - come si vedra' a breve - dal decreto  legislativo
n. 21/2018 nell'art. 586-bis, comma  7  del  codice  penale  e  cioe'
l'oggetto materiale dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi  indicate  dalla  legge
che siano «idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso  di
tali farmaci o sostanze» (cioe' idonei a modificare i  risultati  dei
controlli sull'uso dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente  o
biologicamente attive ricompresi nelle classi  indicate  dalla  legge
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo). Infatti, il commercio di tale oggetto materiale  non
e' contestato nel presente processo. 
    Quanto agli  effetti  sul  presente  processo  di  una  eventuale
sentenza della Corte costituzionale che ritenga fondata la  questione
di legittimita' costituzionale, con conseguente produzione di effetti
in malam partem per  gli  odierni  imputati,  si  rinvia  alla  parte
successiva della presente ordinanza. 
 
      Parte II - La non manifesta infondatezza della questione 
 
    Si analizzano di seguito i motivi per  i  quali  si  ritiene  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale.
Si segnala che questione identica e' gia' stata sollevata dalla Corte
di Cassazione (cfr. Cassazione pen. , sez. III, 21  luglio  2020,  n.
26326). Anche il Tribunale di Brescia (cfr. Tribunale  Brescia,  sez.
I, 9 maggio 2018, n. 1642) ha ritenuto non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale, salvo non sollevarla per
difetto di rilevanza nel caso di specie. 
    5. Il quadro normativo. 
    L'art.  586-bis,  comma  7  codice  penale  e'  stato  introdotto
dall'art. 2 comma I lettera d) decreto legislativo n.  21/2018.  Tale
decreto legislativo, con l'art. 7, comma  1,  lettera  n),  ha  anche
contestualmente abrogato  l'art.  9,  comma  7,  legge  n.  376/2000,
vigente all'epoca della commissione del reato. Infatti, in attuazione
del principio di c.d. «riserva di codice»,  introdotto  dal  medesimo
nell'art. 3-bis c.p., il legislatore delegato ha trasposto una  serie
di disposizioni da leggi  speciali  al  codice  penale,  ai  fine  di
soddisfare esigenze di maggior facilita' nella conoscenza della legge
penale. 
    Il decreto legislativo n. 21/2018 aveva il compito di attuare  il
seguente criterio direttivo, enunciato nella legge  delega  (art.  1,
comma 85, lettera  q)  legge  n.  103/2017):  «attuazione,  sia  pure
tendenziale, del principio della  riserva  di  codice  nella  materia
penale, al fine di una  migliore  conoscenza  dei  precetti  e  delle
sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa  della
pena,  presupposto  indispensabile   perche'   l'intero   ordinamento
penitenziario sia pienamente  conforme  ai  principi  costituzionali,
attraverso l'inserimento nel codice penale di  tutte  le  fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che  abbiano  a
diretto oggetto  di  tutela  beni  di  rilevanza  costituzionale,  in
particolare i valori della persona umana, e tra questi  il  principio
di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di  ogni
forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e  i
beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica
e dell'ordine pubblico, della  salubrita'  e  integrita'  ambientale,
dell'integrita' del territorio, della correttezza e  trasparenza  del
sistema economico di mercato». 
    Dovendo attuare il suddetto criterio  direttivo,  il  legislatore
delegato ha dunque inserito l'art. 586-bis,  comma  7  c.p.,  con  la
seguente formulazione: «Chiunque commercia i farmaci  e  le  sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive  ricompresi  nelle  classi
indicate dalla legge, che siano idonei  a  modificare  le  condizioni
psicofisiche o biologiche dell'organismo,  al  fine  di  alterare  le
prestazioni agonistiche degli atleti ovvero  idonei  a  modificare  i
risultati  dei  controlli  sull'uso  di  tali  farmaci  o   sostanze,
attraverso canali diversi dalle farmacie aperte  al  pubblico,  dalle
farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre
strutture  che  detengono   farmaci   direttamente   destinati   alla
utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a  sei
anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468». 
    Il   legislatore   delegato   ha   quindi   inserito   la   norma
incriminatrice del commercio di sostanze dopanti nel  codice  penale,
Con contestuale abrogazione  della  precedente  norma  incriminatrice
contenuta in una legge speciale e, precisamente, nell'art.  9,  comma
7, legge n. 376/2000, il quale cosi' disponeva: «Chiunque commercia i
farmaci e le  sostanze  farmacologicamente  o  biologicamente  attive
ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali
diversi  dalle  farmacie   aperte   al   pubblico,   dalle   farmacie
ospedaliere,  dai  dispensari  aperti  al  pubblico  e  dalle   altre
strutture  che  detengono  farmaci   direttamente,   destinati   alla
utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a  sei
anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni». 
    E' evidente come il legislatore delegato - oltre ad aggiornare il
rinvio alle classi di farmaci  e  di  sostanze  farmacologicamente  o
biologicamente attive previste dalla  legge  (e  non  piu'  a  quelle
previste dall'art. 2, comma 1) e convertire  la  pena  pecuniaria  in
euro, modifiche non sostanziali della norma  incriminatrice  -  abbia
aggiunto i seguenti elementi costitutivi nell'art. 586-bis,  comma  7
c.p., non previsti nell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000: «al  fine
di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero  idonei  a
modificare i risultati dei  controlli  sull'uso  di  tali  farmaci  o
sostanze». 
    6. Il mancato rispetto del  criterio  direttivo  contenuto  nella
legge delega da parte del legislatore delegato. 
    Il  legislatore  delegato,  inserendo  l'elemento  del  «fine  di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»  (non  considerando
in  questa  sede,  l'altro  elemento  dell'idoneita'  «a   modificare
risultati dei controlli sull'uso di tali  farmaci  o  sostanze»,  per
difetto di rilevanza), ha effettuato una parziale abolitio  criminis.
Infatti, l'introduzione di questo dolo specifico ha reso non punibili
tutte  quelle  condotte  di  commercio  di   sostanze   dopanti   non
finalisticamente dirette ad alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti. Tali condotte erano invece punibili  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 7, legge n. 376/2000,  che  sanzionava  la  commercializzazione
tout court di  sostanze  dopanti  e  dunque  anche,  ad  esempio,  la
commercializzazione di sostanze dopanti diretta agli amatori. 
    La. scelta effettuata dal legislatore delegato di  introdurre  il
dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti»  non  sembra  rispettare   l'enunciato   criterio   direttivo
contenuto nella legge delega, con il quale si era affidato il compito
al Governo dell'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore» (e  non  della
modifica  delle  stesse).  Il  legislatore  delegato,   dunque,   era
autorizzato semplicemente a trasferire all'interno del codice penale,
in attuazione del principio  c.d.  «di  riserva  di  codice»,  talune
figure criminose gia' contemplate da norme  incriminatrici  contenute
in leggi speciali, senza tuttavia modificarle. 
    Del  resto,  che  l'intenzione  del  legislatore   delegante   (e
originariamente anche di quello delegato) fosse quella  di  una  mera
traslazione dei reati contenuti in leggi speciali nel  codice  penale
si comprende perfettamente leggendo lo «Schema di decreto legislativo
recante disposizioni di attuazione del  principio  della  riserva  di
codice. Atto del Governo n. 466», nel quale  si  legge  espressamente
che «la delega e' stata intesa come limitata al solo trasferimento di
fattispecie vigenti, escludendo  qualsiasi  ulteriore  intervento  di
correzione delle fattispecie penali». (55) Ancora piu'  esplicita  e'
la «Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante
disposizioni di attuazione del principio  della  riserva  di  codice.
Atto del Governo n. 466», nella quale si chiarisce come  deve  essere
«letta la delega nella parte in  cui  discorre  di  "inserimento  nel
codice  penale  di  tutte  le  fattispecie  criminose   previste   da
disposizioni di legge in  vigore":  tale  dizione  sembra,  pertanto,
escludere che l'attivita' delegata possa consistere in modifiche alle
fattispecie criminose vigenti,  contenute  in  contesti  diversi  dal
codice penale. L'intento del legislatore  delegante  risulta  essere,
infatti, quello di razionalizzare  e  rendere,  quindi,  maggiormente
conoscibile e comprensibile la normativa penale e di porre  un  freno
alla  eccessiva,  caotica  e  non  sempre  facilmente   intellegibile
produzione legislativa di settore. Sotto questo profilo, dunque,  non
sarebbe  consentita  un'opera  di  razionalizzazione   che   passasse
attraverso la revisione generale  della  parte  speciale  del  codice
penale e della legislazione complementare». (56) Inoltre  -  aggiunge
la Corte di cassazione, con motivazione  pienamente  condivisibile  -
«che  l'intenzione  del  legislatore  fosse  quella   di   una   mera
traslazione della fattispecie di cui alla legge n. 376 del 2000, art.
9 all'interno del codice  penale  e'  confermata  sia  dall'identita'
della pena comminata, sia dal disposto del decreto legislativo n.  21
del 2018, art. 8 il quale stabilisce che «dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i richiami  alle  disposizioni  abrogate
dall'art.  7,  ovunque   presenti,   si   intendono   riferiti   alle
corrispondenti disposizioni del codice  penale  come  indicato  dalla
tabella A allegata al presente decreto»;  nell'indicata  tabella,  il
riferimento alla legge  14  dicembre  2000,  n.  376,  art.  9  trova
corrispondenza  nell'art.  586-bis  c.p.,  a  conferma  l'assenza  di
qualsivoglia    intento    abrogativo    della    previgente    norma
incriminatrice». (57) 
    Si sottolinea poi come la stessa Corte costituzionale si sia gia'
occupata del tema specifico, seppure con riferimento ad  altra  norma
incriminatrice (art. 570-bis c.p.),  sempre  introdotta  dal  decreto
legislativo  n.  21/2018.  In  quella  occasione,  la   Consulta   ha
evidenziato come «il Governo non avrebbe d'altra parte potuto,  senza
violare le indicazioni vincolanti della legge delega, procedere a una
modifica, in senso restrittivo  o  estensivo,  dell'area  applicativa
delle disposizioni trasferite  all'interno  del  codice  penale;  ne'
avrebbe potuto, in particolare, determinare - in esito all'intrapreso
riordino normativo - una parziale abolitio criminis con riferimento a
una classe di fatti in  precedenza  qualificabili  come  reato,  come
quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di rimessione». (58) 
    Si evidenzia infine come la delega  legislativa  autorizzasse  il
Governo all'«inserimento nel codice penale di  tutte  le  fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che  abbiano  a
diretto oggetto di tutela (...) i beni della salute». Il  legislatore
delegato, quindi, veniva autorizzato a trasferire nel  codice  penale
il reato di commercio di sostanze dopanti previsto e punito dall'art.
9, comma 7, legge n. 376/2000, norma  pacificamente  posta  a  tutela
della salute (59) (e non solo  del  fair  play  nelle  manifestazioni
sportive), in considerazione del fatto che il commercio  di  sostanze
dopanti veniva  sanzionato  a  prescindere  che  fosse  destinato  ad
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti  proprio  in  quanto
dettagliato da una norma posta a  tutela  della  salute:  qualora  il
reato di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 avesse avuto come
unico  bene  giuridico  tutelato   quello   del   fair   play   nelle
manifestazioni sportive, il legislatore delegato non  avrebbe  potuto
trasporlo nel codice penale, non essendo tale ultimo  bene  giuridico
menzionato nella legge delega. Bene giuridico della  salute  che  del
resto ha orientato  anche  la  scelta  del  legislatore  delegato  di
inserire il reato di commercio di  sostanze  dopanti  nel  Libro  II,
Titolo XII, Capo I del codice penale, cioe'  in  quel  capo  dedicato
alle   norme   incriminatrici   poste   a   tutela   della   vita   e
dell'incolumita' individuale (e non,  dunque,  del  fair  play  nelle
manifestazioni sportive). 
    Se dunque il reato originariamente previsto dall'art. 9, comma 7,
legge n. 376/2000  e'  stato  oggetto  della  riforma  attuativa  del
principio c.d. «di riserva di codice» in  quanto  tutelante  il  bene
giuridico della salute e se, sempre in  considerazione  del  medesimo
bene giuridico, e' stato  inserito  nella  parte  del  codice  penale
dedicata alla tutela dell'incolumita' individuale, ben  si  comprende
come l'inserimento nell'art. 586-bis, comma 7 del codice  penale  del
dolo specifico  costituito  dal  «fine  di  alterare  le  prestazioni
agonistiche degli atleti» - idoneo a trasformare  il  bene  giuridico
primario tutelato da quello della salute a quello del fair play nelle
manifestazioni sportive (attraverso la conseguente abolitio  criminis
del reato  con  riferimento  a  condotte  di  commercializzazione  di
sostanze dopanti non  dirette  ad  atleti  impegnati  in  prestazioni
agonistiche) - violi completamente il  criterio  direttivo  contenuto
nella legge delega. E cio' a maggior ragione se si considera  che  la
«Relazione illustrativa allo schema di  decreto  legislativo  recante
disposizioni di attuazione del principio  della  riserva  di  codice.
Atto del Governo n.  466»  continui  a  considerare  la  nuova  norma
incriminatrice di cui all'art. 568-bis del codice penale come posta a
tutela del bene primario della salute (60) , bene  che,  come  visto,
viene invece sacrificato  attraverso  la  limitazione  della  portata
applicativa della norma ai soli contesti agonistici. 
    Per questi  motivi,  si  ritiene  che  il  legislatore  delegato,
introducendo nell'art. 586-bis, comma 7 del  codice  penale  il  dolo
specifico del «fine di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti», non previsto dalla legge delega,  abbia  violato  l'art.  76
della Costituzione, violazione che dunque ricade sulla  stessa  norma
incriminatrice. 
    7. La possibilita' di sollevare  una  questione  di  legittimita'
costituzionale che possa produrre potenziali effetti in malam  partem
nei confronti degli imputati. 
    La presente questione di legittimita' costituzionale, ove accolta
dalla Corte costituzionale, potrebbe produrre effetti in malam partem
nei   confronti   degli   imputati    (con    conseguente    astratta
conflittualita' con il principio di  riserva  di  legge),  posto  che
andrebbe  a  (ri)espandere  la  portata   applicativa   della   norma
incriminatrice di cui  all'art.  586-bis,  comma  7  c.p.,  la  quale
diverrebbe applicabile anche a casi di commercio di sostanze  dopanti
non finalizzati all'alterazione delle prestazioni  agonistiche  degli
atleti. 
    Cio' non preclude la possibilita' di sollevare la detta questione
di legittimita' costituzionale. 
    Infatti, come insegna la stessa  Corte  costituzionale,  «quando,
deducendo la violazione dell'art. 76 Cost., si propone una  questione
di legittimita' costituzionale di  una  norma  di  rango  legislativo
adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa
Corte non puo' essere precluso invocando il principio  della  riserva
di legge in materia penale. Questo principio rimette al  legislatore,
nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti  da
sottoporre a pena e  delle  sanzioni  da  applicare,  ed  e'  violato
qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza  o
fuori dai limiti  di  una  valida  delega  legislativa.  La  verifica
sull'esercizio  da  parte  del  Governo  della  funzione  legislativa
delegata diviene, allora, strumento  di  garanzia  del  rispetto  del
principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art.
25,  secondo  comma,  Cost.,  e   non   puo'   essere   limitata   in
considerazione  degli  eventuali  effetti   che   una   sentenza   di
accoglimento potrebbe produrre nel giudizio a  quo.  Si  rischierebbe
altrimenti, come gia' rilevato in altre occasioni da questa Corte, di
creare zone  franche  dell'ordinamento,  sottratte  al  controllo  di
costituzionalita', entro le quali  sarebbe  di  fatto  consentito  al
Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la  Costituzione
riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri
direttivi  fissati  dal  legislatore  delegante,  eludendo  cosi'  il
disposto dell'art. 25, secondo comma, della stessa Costituzione.  Per
superare il paradosso ed evitare al tempo  stesso  eventuali  effetti
impropri  di  una  pronuncia  in  malam   partem,   «occorre   quindi
distinguere tra controllo di  legittimita'  costituzionale,  che  non
puo' soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo  le  norme
vigenti, ed effetti  delle  sentenze  di  accoglimento  nel  processo
principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo
i principi generali che reggono la successione nel tempo delle  leggi
penali» (sentenza n. 28 del 2010)». (61) 
    Si tratta di un principio ribadito di recente dalla Consulta,  la
quale  ha  affermato  che   «qualora   la   disposizione   dichiarata
incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava  una
norma  incriminatrice  preesistente  (come  nel  caso  deciso   dalla
sentenza  n.  5  del  2014),  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della prima non potra' che  comportare  il  ripristino
della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata». (62) 
    Proprio per tale ragione, considerato che i fatti di  causa  sono
stati commessi antecedentemente  alla  riforma  attuata  dal  decreto
legislativo n. 21/2018, durante la  vigenza  dell'art.  9,  comma  7,
legge n. 376/2000 (che non prevedeva il piu'  volte  richiamato  dolo
specifico), non si pone nemmeno un problema di successione  di  leggi
penali nel tempo. Infatti, nel caso in cui  la  Corte  costituzionale
ritenesse fondata la questione di legittimita' costituzionale, l'art.
586-bis, comma 7 c.p., nella parte in cui prevede il  dolo  specifico
del «fine di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli  atleti»,
risulterebbe come mai esistito nell'ordinamento ex arti 30  comma  3,
legge n.  87/1953,  inidoneo  quindi  a  produrre  effetti  su  fatti
verificatisi prima della sua entrata in vigore. Non potrebbe pertanto
invocarsi l'art. 2, comma 4 c.p., in  considerazione  del  fatto  che
tale norma e' espressiva del principio di retroattivita'  favorevole,
fondato sul principio di uguaglianza (e non su  quello  colpevolezza,
sub specie di calcolabilita' delle conseguenze giuridico-penali della
propria condotta): un principio che non puo' operare rispetto  a  una
legge intermedia piu' favorevole dichiarata incostituzionale. 
    Si   veda   a   tal   proposito   l'insegnamento   della    Corte
costituzionale, secondo la  quale  «i/  principio  di  retroattivita'
della norma piu' favorevole  ha  una  valenza  distinta  rispetto  al
principio di  irretroattivita'  della  norma  penale  sfavorevole  in
quanto, mentre quest'ultimo si  pone  come  essenziale  strumento  di
garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo
della esigenza di calcolabilita' delle  conseguenze  giuridico-penali
della propria condotta, quale condizione  necessaria  per  la  libera
autodeterminazione  individuale,  il  primo,  invece,  non  ha  alcun
collegamento con tale liberta', in quanto la «lex mitior» sopravviene
alla commissione del fatto, al  quale  l'autore  si  era  liberamente
determinato in base al pregresso panorama normativa. Percio',  mentre
la   irretroattivita'   della   norma   sfavorevole   trova   diretto
riconoscimento nell'art. 25, comma  2  Cost.,  non  altrettanto  puo'
dirsi per la retroattivita' della legge  favorevole,  fondamento  va,
invece, individuato nel principio  di  eguaglianza,  che  impone,  in
linea di massima, di  equiparare  il  trattamento  sanzionatorio  dei
medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano  stati
commessi prima  o  dopo  l'entrata  in  vigore  della  «lex  mitior».
Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza segna anche  il
limite del principio stesso, che appare, percio', a differenza  della
irretroattivita' della  norma  penale  sfavorevole,  suscettibile  di
deroghe,  legittime  sul  piano  costituzionale   ove   sorrette   da
giustificazioni  oggettivamente  ragionevoli».  (63)  Sulla  base  di
queste premesse la Consulta conclude: «Il principio di legalita'  non
preclude lo scrutinio di costituzionalita', anche "in malam  partem",
delle cd. Norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano,
per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento  penalistico  piu'
favorevole di quello  che  risulterebbe  dall'applicazione  di  norme
generali o comuni. In tal caso,  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della norma di favore comporta l'applicabilita'  anche
ai processi in corso  della  norma  incriminatrice  generale,  se  al
momento della commissione del reato la norma di favore non era ancora
vigente; negli altri casi, spettera' al  giudice  valutare  caso  per
caso quali siano gli effetti dell'abrogazione della norma  penale  di
favore». (64) 
 
Parte  III  -  Il  tentativo  di  interpretazione  costituzionalmente
                              conforme 
 
    Il tenore letterale dell'art. 586-bis, comma 7 c.p.  e'  tale  da
rendere impossibile una interpretazione  costituzionalmente  conforme
della  norma.  Infatti,  l'inserimento  nella  fattispecie  del  dolo
specifico del «fine di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti» muta completamente la struttura del reato rispetto a come era
originariamente previsto nell'art. 9, comma  7,  legge  n.  376/2000,
modificando di fatto anche il bene giuridico primario  tutelato.  Non
e' pertanto possibile ricondurre  il  nuovo  art.  586-bis,  comma  7
codice  penale  nell'alveo  del  criterio  direttivo   previsto   dal
legislatore delegante, ostandovi in maniera  insormontabile  il  dato
letterale. 
    Si  evidenzia  infine  che,  secondo  la  Corte   costituzionale,
«l'effettivo  esperimento  del  tentativo  di   una   interpretazione
costituzionalmente orientata - ancorche' risolto dal  giudice  a  quo
con esito negativo  per  l'ostacolo  ravvisato  nella  lettera  della
disposizione  denunciata  -  consente  di  superare  il   vaglio   di
ammissibilita' della questione incidentale sollevata. La  correttezza
o  meno  dell'esegesi  presupposta  dal  rimettente  -  e,  piu'   in
particolare, la superabilita'  o  non  superabilita'  degli  ostacoli
addotti  a  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata   della
disposizione impugnata - attiene  invece  al  merito,  e  cioe'  alla
successiva verifica di fondatezza della questione stessa (sentenze n.
262 e n. 221 del 2015; piu' di recente, ex multis,  sentenze  n.  135
del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017)». (65) 
    Pertanto, si ritiene la questione di legittimita'  costituzionale
sopra enunciata rilevante e  non  manifestamente  infondata.  Non  e'
possibile effettuare una interpretazione costituzionalmente  conforme
della norma di. cui si sospetta l'illegittimita'. 

(1) Cfr. cartolina di spedizione. 

(2) Cfr. deposizione C., p. 8. 

(3) Cfr. anche relazione tecnica del 27.10.2014. 

(4) Cfr. deposizione P., p. 46 

(5) Cfr. deposizione P., p. 49. 

(6) Cfr. deposizione, p. 49. 

(7) Cfr. deposizione, p. 49 

(8) Cfr. deposizione, p. 57. 

(9) Cfr. deposizione, p. 57. 

(10) Infatti, si ricorda che nel presente processo non e'  contestato
     il reato di cui all'art. 73, comma 1 t.u.  stup.  unicamente  ex
     art 2, codice penale,  per  effetto  del  principio  di  diritto
     enunciato da Cass. pen., SS. UU., 26 febbraio 2015, n. 29316: «A
     seguito della dichiarazione d'incostituzionalita' degli articoli
     4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
     convertito con modificazioni dalla legge 21  febbraio  2006,  n.
     49, pronunciata con sentenza della Corte  costituzionale  n.  32
     del 2014, deve escludersi la  rilevanza  penale  delle  condotte
     che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore  di  detta
     legge e fino all'entrata in vigore del  decreto-legge  20  marzo
     2014, n. 36, abbiano  avuto  ad  oggetto  sostanze  stupefacenti
     incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore
     del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel
     testo novellato dalla  citata  legge  n.  49  del  2006.  (Nella
     fattispecie, riferita alla  sostanza  «nandrolone»,  la  Suprema
     Corte ha chiarito che la novella  del  2014,  reinserendo  nelle
     tabelle   le   sostanze    introdotte    con    la    disciplina
     incostituzionale, per rimediare all'intervenuta caducazione  «ex
     tunc» delle fattispecie aventi ad oggetto tali stupefacenti,  ha
     creato  nuove  incriminazioni  alle  quali  deve  applicarsi  il
     principio di irretroattivita' della legge penale)». 

(11) Cfr. deposizione P., p. 59. 

(12) Cfr. deposizione P. p. 64. 

(13) Cfr. fotografie del luogo ove si  svolsero  i  fatti  tratte  da
     Google maps, sebbene aggiornate al 2016. Cfr.  anche  fotografie
     prodotte dalla difesa L. 

(14) Cfr. deposizione, p. 7. 

(15) Cfr. ricevuta di consegna. 

(16) Cfr. deposizione P, p. 9. 

(17) Cfr. deposizione P, p, 11. 

(18) Cfr. telefonata intercettata in data 18.12.2014, ore 13,41  (RIT
     , prog. ). 

(19) Cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 18.02.2014. 

(20) Cfr. foglio manoscritto. 

(21) Cfr:verbale di perquisizione e sequestro del 19.02.2014. 

(22) Cfr. fotocopia ricevuta di pagamento in atti. 

(23) Cfr. fotocopia ricevuta di pagamento in atti. 

(24) Cfr. fotocopia foglio in atti. 

(25) Cfr. fotocopia foglio in atti. 

(26) Cfr. deposizione F., p. 40. 

(27) Cfr. deposizione ..., p. 4. 

(28) Cfr deposizione ..., p. 5. 

(29) Cfr deposizione ..., p. 10. 

(30) Cfr deposizione ..., p. 16 

(31) Cfr. deposizione pp 14 ss. 

(32) Cfr. deposizione pp 14. 

(33) Cfr. deposizione pp 19. 

(34) Cfr. deposizione pp 19. 

(35) Cfr. deposizione pp 15. 

(36) Cfr. deposizione pp 15. 

(37) Cfr. deposizione pp 13. 

(38) Cfr. deposizione C , p. 22 

(39) Cfr. deposizione p. 7. 

(40) Cfr. deposizione p. 27. 

(41) Cfr. deposizione P , p. 30. 

(42) Cfr. discussione difesa L. , p. 16. 

(43) Cfr. deposizione P , p. 30. 

(44) Si evidenzia peraltro che la difesa ha  prodotto  una  schermata
     Linkedin  dalla  quale  risulta  che  il  L.  era  il  direttore
     commerciale del locale. 

(45) Cfr. dichiarazioni scritte del C. 

(46) Cfr. fotografia e filmato di una gara di culturismo  alla  quale
     parteciparono entrambi gli imputati. 

(47) Cfr. dichiarzioni scritte del C. 

(48) Si ricorda che «non e' precluso al giudice l'ascolto  in  Camera
     di consiglio, anziche' nel pubblico dibattimento,  delle  bobine
     magnetiche   sulle   quali   sono   incise   le    conversazioni
     intercettate, cosi' come l'utilizzo, ai  fini  della  decisione,
     dei risultati dell'ascolto  stesso,  anche  se  cio'  avvenga  a
     seguito  di  rigetto  dell'istanza  della   difesa   concernente
     l'audizione dei nastri in dibattimento«  (cfr.  Cassazione  pen.
     sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 25806). 

(49) Cfr. deposizione P., p. 27 

(50) Cfr. Cassazione pen. , sez. III, 28.02.2017, n. 19198. 

(51) Cfr. Cassazione pen. , sez. III, 14 maggio 2019, n. 26289.«57. 

(52) Cfr., ex plurimis, Cassazione pen, sez. 11, 10 novembre 2016, n.
     2640 

(53) Cfr. Cassazione pen., sez. III, 14 maggio 2019, n. 26289. 

(54) Cfr. Enciclopedia Treccani, consultabile al  seguente  indirizzo
     web: https://www.treccani.it/vocabolario/commerciare/ 

(55) Cfr. Schema  di  decreto  legislativo  recante  disposizioni  di
     attuazione del principio  della  riserva  di  codice.  Atto  del
     Governo n. 466, p. 3. 

(56) Cfr. Relazione illustrativa allo schema di  decreto  legislativo
     recante disposizioni di attuazione del principio  della  riserva
     di codice. Atto del Governo n. 466, pp. 1 ss. 

(57) Cfr. Cassazione pen, sez. III, 21 luglio 2020, n. 26326. 

(58) Cfr. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189. 

(59) Cfr., ex plurimis, Cassazione pen., sez. II, 11 marzo  2010,  n.
     12744. 

(60) Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo  n.  21/2018,
     p. 5. 

(61) Cfr. Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 5. 

(62) Cfr. Corte cost., 6 marzo 2019, n. 37. Cfr. anche  Corte  cost.,
     18 luglio 2019, n. 189. 

(63) Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394. 

(64) Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394. 

(65) Cfr. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis,  comma  7
c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d) decreto legislativo
1° marzo 2018, n. 21, nella parte in  cui  -  sostituendo  l'art.  9,
comma 7, legge n. 14 dicembre 2000, n.  376,  abrogato  dall'art.  7,
comma 1, lettera n) decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21  prevede
il «fine di alterare le prestazioni  agonistiche  degli  atleti»,  in
relazione all'art. 76 Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il processo in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Visto l'art. 159 del codice penale; 
    Sospende il corso della prescrizione. 
    La presente ordinanza viene letta  in  udienza  ai  fini  di  cui
all'art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. 
        Busto Arsizio, 14 ottobre 2020 
 
                        Il Giudice: Montanari