MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2020, n. 194 

Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro delle  poste
e delle telecomunicazioni 10  aprile  1996,  n.  296,  concernente  i
documenti  amministrativi  formati  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico. (21G00052) 
(GU n.78 del 31-3-2021)
 
 Vigente al: 15-4-2021  
 

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, ed in particolare gli articoli 8 e 10; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
10 aprile 1996, n.  296,  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione
all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai
documenti   formati   dal   Ministero   o   rientranti   nella    sua
disponibilita'; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   ed   in
particolare l'articolo 1, comma 6, come modificato dal  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, il  quale  stabilisce  che  con  regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono  disciplinati  le  procedure,  le  modalita'  e  i
termini con cui, tra l'altro, «a) i soggetti di cui al  comma  2-bis,
che intendano procedere, anche  per  il  tramite  delle  centrali  di
committenza alle quali essi sono  tenuti  a  fare  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 512, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
all'affidamento,  di  forniture  di  beni,  sistemi  e  servizi   ICT
destinati a essere impiegati sulle reti, sui  sistemi  informativi  e
per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera
b), appartenenti a categorie individuate, sulla base  di  criteri  di
natura  tecnica,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro dieci  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ne  danno
comunicazione al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale
(CVCN), istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico;  la
comunicazione comprende anche la valutazione  del  rischio  associato
all'oggetto  della  fornitura,  anche  in  relazione  all'ambito   di
impiego.  Entro   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, prorogabili di quindici giorni,  una  sola  volta,  in
caso di particolare complessita', il CVCN puo'  effettuare  verifiche
preliminari ed imporre condizioni e test di hardware  e  software  da
compiere anche in collaborazione con  i  soggetti  di  cui  al  comma
2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di
sicurezza.»; 
  Ravvisata l'esigenza di integrare il  decreto  del  Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296,  al  fine  di
tutelare le procedure e le metodologie di test  utilizzate  dal  CVCN
costituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
finalita' richiamate; 
  Sentita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  1510/2020,  reso  dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  3
settembre 2020; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con lettera n. 20503 del 28 settembre  2020,  ai  sensi  del
citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste  e
telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296: 
    a) alla fine della lettera i) il punto e' sostituito con il punto
e virgola; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis)  documenti
relativi alle procedure ed alle metodologie di  test  di  hardware  e
software  definiti,   disposti,   imposti   o   comunque   impiegati,
direttamente  o  indirettamente,  dal   Centro   di   valutazione   e
certificazione nazionale (CVCN), di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  per  le
finalita' stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 16 ottobre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020 
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