N. 51 ORDINANZA 10 - 30 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia - Norme della Regione Puglia -  Mobilita'  venatoria  gratuita
  dei cacciatori in ambiti territoriali di caccia diversi  da  quello
  di residenza  -  Ricorso  del  Governo  -  Successiva  rinuncia  in
  mancanza di costituzione in giudizio della resistente -  Estinzione
  del processo. 
- Legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.13 del 31-3-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme  per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per  la  tutela  e  la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il  prelievo
venatorio) e alla legge regionale 23 marzo  2015,  n.  8  (Disciplina
della    coltivazione,    ricerca,    raccolta,    conservazione    e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati  nel  territorio
della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre  1985,  n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge
30 dicembre 2004, n. 311,  articolo  1,  comma  109)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  27
agosto-2 settembre 2019, depositato in  cancelleria  il  3  settembre
2019, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del  10  marzo  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  27  agosto-2  settembre
2019 e depositato in cancelleria il successivo 3 settembre 2019 (reg.
ric. n. 96 del 2019),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1  della
legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme  per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per  la  tutela  e  la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il  prelievo
venatorio) e alla legge regionale 23 marzo  2015,  n.  8  (Disciplina
della    coltivazione,    ricerca,    raccolta,    conservazione    e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati  nel  territorio
della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre  1985,  n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge
30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1,  comma  109)»,  in  riferimento
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
    che,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione regionale impugnata, inserendo all'art. 11  della  legge
della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela  e  la  programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo  venatorio)  il
comma 6-bis, a tenore del quale «[p]er i cacciatori  residenti  nella
Regione Puglia e' consentita la mobilita' venatoria gratuita  per  il
solo prelievo di fauna  migratoria  per  numero  venti  giornate  per
annata, in  ATC  diversi  da  quello  di  residenza,  nei  termini  e
modalita' previste dal relativo regolamento  di  attuazione  e/o  dal
programma e calendario venatorio annuale» avrebbe violato l'art.  14,
comma 5,  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio)   secondo   cui   «ogni   cacciatore,    previa    domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in  un  ambito
territoriale di caccia o in un  comprensorio  alpino  compreso  nella
regione in cui risiede e puo' avere accesso  ad  altri  ambiti  o  ad
altri comprensori anche  compresi  in  una  diversa  regione,  previo
consenso dei relativi organi di gestione»; 
    che,  cosi'  disponendo,   il   legislatore   regionale   avrebbe
consentito senz'altro la caccia nei confronti della fauna  migratoria
in Ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da  quelli  in  cui  i
cacciatori risultano iscritti, prescindendo dalla preventiva  domanda
all'amministrazione  competente  e  dal  conseguente  consenso  degli
organi di gestione richiesti dall'art. 14, comma 5,  della  legge  n.
157 del 1992; 
    che da  cio'  deriverebbe,  pertanto,  la  denunciata  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 
    che, in prossimita' dell'udienza pubblica del 6 ottobre 2020,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio
della trattazione della questione, al fine  di  valutare,  alla  luce
delle modifiche apportate alla disposizione impugnata  dall'art.  24,
comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 1° agosto 2020,
n. 26 (Disposizioni varie urgenti), l'esistenza dei  presupposti  per
la rinuncia al ricorso; 
    che, dopo il rinvio  a  nuovo  ruolo  del  ricorso  disposto  dal
Presidente della Corte costituzionale con decreto  del  25  settembre
2020, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri  del  29  gennaio  2021,  ha
rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021. 
    Considerato che,  dopo  il  rinvio  a  nuovo  ruolo  del  ricorso
disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 25
settembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
conforme deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  29  gennaio
2021, ha rinunciato al ricorso con atto  depositato  il  12  febbraio
2021, sul presupposto  che  in  conseguenza  dello  ius  superveniens
«sono, dunque,  venute  meno  le  motivazioni  che  avevano  condotto
all'impugnazione»; 
    che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
in   mancanza   della   costituzione   della   resistente,   comporta
l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n.
244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n.  112  e  n.  100  del
2017). 
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA