PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2021 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia  Romagna  nelle  iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza delle  ripetute  e  persistenti  avversita'  atmosferiche
verificatesi nel  periodo  dal  2  febbraio  al  19  marzo  2018  nei
territori di  alcuni  comuni  delle  Province  di  Reggio-Emilia,  di
Modena, di Bologna,  di  Forli-Cesena  e  di  Rimini,  nei  territori
montani e collinari delle Province di  Piacenza  e  di  Parma  e  nei
territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio,  di  Brisighella,
di Castel Bolognese  e  di  Riolo  Terme  in  Provincia  di  Ravenna.
(Ordinanza n. 760). (21A02017) 
(GU n.82 del 6-4-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza  delle  ripetute  e  persistenti  avversita'
atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018
nei territori di alcuni comuni delle Province  di  Reggio-Emilia,  di
Modena, di Bologna,  di  Forli-Cesena  e  di  Rimini,  nei  territori
montani e collinari delle Province di  Piacenza  e  di  Parma  e  nei
territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio,  di  Brisighella,
di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna  nonche'
la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile  2019
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino  al  26
aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 533 del 19 luglio  2018  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle  ripetute  e   persistenti
avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19
marzo  2018  nei  territori  di  alcuni  comuni  delle  Province   di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli-Cesena  e  di  Rimini,
nei territori montani e collinari delle province  di  Piacenza  e  di
Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di  Casola  Valsenio,  di
Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo  Terme  in  Provincia  di
Ravenna»; 
  Visto l'art. 14, comma 4, del decreto-legge n.  34  del  19  maggio
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17  luglio
2020, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  che  ha  prorogato  di
ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli  stati  di  emergenza,
diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilita' speciali,  gia'
dichiarati ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018,  n.  1  in  scadenza  entro  il  31  luglio  2020  e  non  piu'
prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale  in  rassegna,  la
cui scadenza deve intendersi prorogata al 26 ottobre 2020; 
  Vista la nota del 13 ottobre  2020  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
533  del  19  luglio  2018,  nel  coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia-Romagna  e'  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei Piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 533/2018 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia'  formalmente  approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 533/2018  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2,  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6097,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 533/2018, che viene al medesimo intestata fino al 26 aprile
2022.  Le  eventuali  somme  giacenti  sulla  predetta   contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile della Regione Emilia-Romagna che provvede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  nei  modi  ivi  indicati,   al
completamento degli stessi. Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al
completamento di detti interventi,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della  chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 
 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile:
www.protezionecivile.it - sezione provvedimenti.