AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ganciclovir Medac» (21A01883) 
(GU n.83 del 7-4-2021)

 
          Estratto determina n. 334/2021 del 19 marzo 2021 
 
    Medicinale: GANCICLOVIR MEDAC. 
    Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l. 
    Confezione: 
      «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047414014 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: ganciclovir; 
      eccipienti: sodio idrossido per l'aggiustamento del  pH,  acido
cloridrico per l'aggiustamento del pH. 
    Produttore/i del principio attivo: 
      Hainan Poly Pharm. Co., Ltd., Guilinyang  Economic  Development
Area, Haikou, Hainan, 571127, China. 
    Produttore/i del  prodotto  finito,  confezionamento  primario  e
secondario: 
      Hainan Poly Pharm. Co., Ltd., Guilinyang  Economic  Development
Area, Haikou, Hainan. 
    Controllo di qualita': 
      ADOH B.V., Godfried Bomansstraat 31, Nijmegen, 6543  JA,  Paesi
Bassi. 
    Rilascio dei lotti: 
      ADOH B.V., Godfried Bomansstraat 31, Nijmegen, 6543  JA,  Paesi
Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Ganciclovir  Medac»  e'  indicato   negli   adulti   e   negli
adolescenti di eta' pari o superiore a dodici anni per: 
        il trattamento di pazienti immunocompromessi con malattia  da
citomegalovirus (CMV); 
        la  prevenzione  della  malattia  da  CMV  in  pazienti   con
immunosoppressione indotta da farmaci (per esempio dopo trapianto  di
organo o chemioterapia oncologica). 
    Devono essere prese in considerazione le  linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antivirali. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilita' della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ganciclovir Medac» (ganciclovir) e' la seguente: uso riservato  agli
ospedali o alle cliniche e alle case di cura. Vietata la  vendita  al
pubblico (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei  medicinali  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.