N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 - Clausola di salvaguardia - Previsione che, in caso di mancata approvazione delle modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri derivanti, pari ad euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'art. 111 del decreto-legge n. 34 del 2020. - Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario).(GU n.14 del 7-4-2021 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) contro la Regione siciliana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge della Regione Siciliana del 28 dicembre 2020, n. 33, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di nome in materia di stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del 29 dicembre 2020. La legge della Regione Siciliana del 28 dicembre 2020, n. 33, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di nome in materia di stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del 29 dicembre 2020, al suo art. 3 (Clausola di salvaguardia) dispone: "In caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni". Tale disposizione e, di conseguenza, l'intera legge regionale e' illegittima per il seguente Motivo 1) Violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. L'articolo 3 della legge regionale in esame reca una "Clausola di salvaguardia" in base alla quale, nel caso in cui non fossero state approvate le modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 - modifiche che prevedevano il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, alla copertura degli oneri derivanti dalla legge, per l'importo di euro 351.753.973,32 -, si sarebbe provveduto a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. Senonche', nell'ambito della richiamata modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvata dal Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2021, non ha trovato considerazione il differimento delle quote di competenza dell'anno 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86. Ed infatti, l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2021 n. 8, recante modifiche al citato art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, ha previsto il rinvio del ripiano del disavanzo 2021 e non quello 2020. La copertura degli oneri derivanti dalla legge oggi impugnata e' rimasta, quindi, affidata, per l'importo di euro 351.753.973,32, a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020. Ma tale copertura e' evidentemente insufficiente a compensare la mancata liberazione delle quote di competenza del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari come detto a euro 421.889.971,86, con conseguente violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La Regione ha successivamente comunicato che la differenza tra l'importo delle quote di ripiano anno 2020 del disavanzo utilizzato a copertura degli oneri della legge in esame (come riportato in tabella B, tra le minori spese, a titolo di riduzione del disavanzo) e l'importo della clausola di salvaguardia trova copertura: - per circa 29 milioni a valere sull'accantonamento previsto in tabella B sul capitolo 215779 in relazione alle modifiche dell'articolo 7 del D.lgs. 158/2019; - per 33 milioni a valere sulle risorse del Piano di sviluppo e coesione, la cui disponibilita' si sarebbe verificata positivamente in data 23 dicembre 2020 con la Cabina di regia nazionale; - e per l'ulteriore somma di 931.519,62, attraverso la disponibilita' delle risorse del capitolo 219202. Per tali due ultimi importi, la copertura e' stata formalmente individuata solo con la successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie), che, all'articolo 7, ha previsto l'incremento delle quote di ripiano del disavanzo previste per l'anno 2020 per gli importi ridotti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33. Ma tale disposizione, introducendo ad esercizio finanziario ormai concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020, si pone a sua volta in contrasto con il principio dell'annualita' del bilancio, di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale violazione, ad avviso della Regione, sarebbe stata determinata dal ritardo dello Stato nell'approvazione della modifica dell'articolo 7 del d.lgs. 158/2019 e, pertanto, le variazioni effettuate con la legge regionale n. 1/2021 sarebbero da considerarsi delle "mere operazioni contabili per la sistemazione delle coperture esistenti nel 2020". In realta' e' evidente che la sopravvenuta indisponibilita' della copertura finanziaria a valere sulla quota di ripiano del disavanzo per l'anno 2020 - e la conseguente operativita' della clausola di salvaguardia - e' imputabile non al ritardo nell'approvazione della norma di attuazione, bensi' al fatto che nel Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e' stato approvato un testo diverso da quello atteso dalla Regione, testo che prevede, come detto, il rinvio del ripiano del disavanzo 2021 piuttosto che di quello 2020. Sulla base di quanto detto, emergono con chiarezza i profili di illegittimita' della legge in esame in quanto: a) le quote di ripiano del disavanzo previste per l'anno 2020 non avrebbero potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in presenza di una norma di attuazione - vale a dire l'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, nella versione vigente al momento dell'emanazione della legge, oltre che all'attualita' - che prevede il ripiano anche nell'anno 2020 delle quote del disavanzo accertato con il rendiconto 2018. Cio', a maggior ragione, ove si consideri che la stessa quota di ripiano 2020 stanziata nel bilancio e utilizzata a copertura degli oneri della legge in esame, assumendo la possibilita' di un ripiano decennale del disavanzo, richiedeva necessariamente come presupposto fondante la sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, Accordo non ancora definito all'atto dell'adozione della legge in esame ma sottoscritto solo a gennaio 2021; b) dal punto di vista formale la copertura degli oneri di cui trattasi, facendo affidamento sull'approvazione della norma di attuazione che prevedeva il rinvio del ripiano 2020, contrasta con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione il cui disposto, stabilendo che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», esprime il principio secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa ed attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento; c) con riferimento alla copertura "alternativa" prevista con la clausola di salvaguardia si ribadisce la sua insufficienza a garantire l'integrale ripristino della quota di ripiano 2020. E' evidente che le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al richiamato articolo 111 per l'intero ammontare ivi previsto, attraverso una clausola di salvaguardia alla fine dell'anno, giustificano le censure precedentemente rilevate. Ne' i profili di illegittimita' appena rilevati possono essere superati in virtu' delle previsioni dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2021, posto che, dal punto di vista formale, non risulta rispettato il principio dell' annualita' del bilancio, in quanto tale legge introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso. Sulla base di quanto detto, risulta evidente l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge regionale per violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione, in quanto il carattere generico della clausola di salvaguardia, non direttamente correlabile ad alcun specifico onere discendente dalla legge in esame, comporta che la mancanza di copertura dalla stessa derivante si applica pro quota a tutti gli oneri derivanti dalla legge medesima. Si osserva da ultimo che la natura dell'illegittimita' da cui e' affetta la legge regionale impugnata, ossia la violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione, non puo' implicare il contrasto con nessun parametro portato dallo Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, (legge cost. n. 2 del 1948), non ponendosi evidentemente questione di travalicamento di competenze da parte della Regione. Solo per completezza si rappresenta che la legge impugnata non e' in linea con la stessa normativa regionale di riferimento, in particolare con l'art. 7 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche, il cui comma 1 stabilisce che "Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria, ...", indicando successivamente le relative modalita' di determinazione di detta copertura.
P.Q.M. Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso; Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Siciliana del 28 dicembre 2020, n. 33, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di nome in materia di stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del 29 dicembre 2020; Assieme all'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. originale estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 26 febbraio 2021, e della relazione allegata al verbale. Roma, 1° marzo 2021 L'avvocato dello Stato: Colelli