N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa  -
  Previsione di un contributo, per l'esercizio finanziario 2020,  per
  la corresponsione degli emolumenti al  personale  dipendente  e  al
  personale della societa' partecipata Siracusa Risorse -  Previsione
  che  ai  relativi  oneri  si  fa  fronte  mediante   corrispondente
  riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo
  finanziario per  l'anno  2014  relativo  ai  fondi  ordinari  della
  Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire  dal
  2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004). 
- Legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n. 36 (Disposizioni
  urgenti in materia  di  personale  e  proroga  di  titoli  edilizi.
  Disposizioni varie), art. 8. 
(GU n.14 del 7-4-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il  patrocinio  ex
lege,  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  (codice  fiscale  n.
80224030587,         fax          06-96514000          e          Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia nei confronti  della  Regione
Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, nella sua sede legale
in piazza Indipendenza n. 21 - palazzo D'Orleans - 90129 Palermo (Pec
presidente@certmail.regione.sicilia.it). 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata  nel  B.U.R.
n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti in materia
di personale  e  proroga  di  titoli  edilizi.  Disposizioni  varie»,
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 8. 
    La legge regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata
nel B.U.R. n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti
in materia di personale e proroga  di  titoli  edilizi.  Disposizioni
varie», e'  censurabile  relativamente  alle  disposizioni  contenute
nell'art. 8, come si intende  dimostrare  con  la  illustrazione  dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Con la legge regionale n. 36 del 30  dicembre  2020,  la  Regione
Siciliana detta disposizioni riguardanti diversi  ambiti,  talune  in
materia di personale, di proroga di titoli edilizi e urbanistica e di
interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA, assunte
al fine di contrastare gli effetti della  crisi  economica  scaturita
dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal COVID-19. 
    Tuttavia la legge regionale contiene una disposizione che  eccede
dalla competenza legislativa attribuita alla Regione siciliana  dallo
statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo  15  maggio
1946,  n.  455  convertito  in  legge  costituzionale   dalla   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), in quanto contrastante con il
principio  dell'annualita'  del  bilancio  di  cui   all'Allegato   l
(Principi contabili  generali)  della  legge  n.  196  del  2009,  in
violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui
la copertura finanziaria delle spese deve  essere  certa,  attuale  e
contestabile, per i seguenti motivi: 
        l'art. 8 recante «Disposizioni in favore del libero Consorzio
comunale di Siracusa» dispone la copertura  degli  oneri  discendenti
dalle disposizioni ivi previste  mediante  corrispondente  riduzione,
per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo  finanziario
per  l'anno  2014  relativo  ai  fondi  ordinari  della  regione,  da
riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015. 
    Tale modalita' di copertura non e' conforme al combinato disposto
degli articoli 17 e 19 della legge n. 196 del 2009,  da  considerarsi
parametri interposti dell'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,
segnatamente nella parte  in  cui  il  citato  art.  17  prevede  che
ciascuna  legge  che  comporti  nuovi  o   maggiori   oneri   indichi
espressamente, per  ciascun  anno  e  per  ogni  intervento  da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le  relative  previsioni  di  spesa,  provvedendo  alla
contestuale copertura finanziaria dei medesimi  oneri  ai  sensi  del
presente comma, identificando  in  modo  tassativo  le  modalita'  di
copertura degli oneri recati dalle norme legislative e la  previsione
dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della   copertura   finanziaria
riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 
    Anche  se  la  copertura  finanziaria  individuata  nella   legge
regionale in esame e' stata disposta facendo  affidamento  sul  testo
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvato  dalla
Commissione paritetica in data 24 novembre  2020,  che  prevedeva  il
rinvio delle quote di ripiano del disavanzo  per  l'anno  2020  -  si
rappresenta che con la successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio
2021, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del  bilancio
della  regione  per  l'esercizio   finanziario   2021.   Disposizioni
finanziarie», la regione ha provveduto a sostituire la copertura  per
l'anno 2020 di cui al richiamato art.  8  della  legge  regionale  n.
36/2020 con altre coperture. Tuttavia, la legge regionale  n.  1  del
2021, atta a superare  i  profili  di  illegittimita'  rilevati,  non
risulta rispettare il  principio  dell'annualita'  del  bilancio,  in
quanto la stessa introduce variazioni agli stanziamenti del  bilancio
2020  ad  esercizio  finanziario  ormai  concluso.  La  disposizione,
quindi, introduce ad esercizio finanziario ormai concluso  variazioni
agli stanziamenti del bilancio 2020, in contrasto  con  il  principio
dell'annualita'  di  bilancio  di  cui  ali'  Allegato  l   (Principi
contabili generali) della legge n. 196 del 2009 e,  conseguentemente,
viola l'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  la
copertura finanziaria  delle  spese  deve  essere  certa,  attuale  e
contestuale. 
    Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la  questione  di
legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte  costituzionale  della
legge della Regione Siciliana n. 36 del 2020, relativamente  all'art.
8 per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude chiedendo  che  siano  dichiarate  costituzionalmente
illegittime  le  disposizioni  contenute  nell'art.  8  della   legge
regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata  nel  B.U.R.
n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti in materia
di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie». 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 26 febbraio 2021. 
      Roma, 27 febbraio 2021 
 
                   Avvocato dello Stato: Basilica