N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa - Previsione di un contributo, per l'esercizio finanziario 2020, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e al personale della societa' partecipata Siracusa Risorse - Previsione che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004). - Legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie), art. 8.(GU n.14 del 7-4-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il patrocinio ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587, fax 06-96514000 e Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia nei confronti della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, nella sua sede legale in piazza Indipendenza n. 21 - palazzo D'Orleans - 90129 Palermo (Pec presidente@certmail.regione.sicilia.it). Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata nel B.U.R. n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie», relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 8. La legge regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata nel B.U.R. n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie», e' censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 8, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti Motivi Con la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020, la Regione Siciliana detta disposizioni riguardanti diversi ambiti, talune in materia di personale, di proroga di titoli edilizi e urbanistica e di interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA, assunte al fine di contrastare gli effetti della crisi economica scaturita dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal COVID-19. Tuttavia la legge regionale contiene una disposizione che eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Regione siciliana dallo statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), in quanto contrastante con il principio dell'annualita' del bilancio di cui all'Allegato l (Principi contabili generali) della legge n. 196 del 2009, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestabile, per i seguenti motivi: l'art. 8 recante «Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa» dispone la copertura degli oneri discendenti dalle disposizioni ivi previste mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015. Tale modalita' di copertura non e' conforme al combinato disposto degli articoli 17 e 19 della legge n. 196 del 2009, da considerarsi parametri interposti dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, segnatamente nella parte in cui il citato art. 17 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma, identificando in modo tassativo le modalita' di copertura degli oneri recati dalle norme legislative e la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Anche se la copertura finanziaria individuata nella legge regionale in esame e' stata disposta facendo affidamento sul testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvato dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020, che prevedeva il rinvio delle quote di ripiano del disavanzo per l'anno 2020 - si rappresenta che con la successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie», la regione ha provveduto a sostituire la copertura per l'anno 2020 di cui al richiamato art. 8 della legge regionale n. 36/2020 con altre coperture. Tuttavia, la legge regionale n. 1 del 2021, atta a superare i profili di illegittimita' rilevati, non risulta rispettare il principio dell'annualita' del bilancio, in quanto la stessa introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso. La disposizione, quindi, introduce ad esercizio finanziario ormai concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020, in contrasto con il principio dell'annualita' di bilancio di cui ali' Allegato l (Principi contabili generali) della legge n. 196 del 2009 e, conseguentemente, viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestuale. Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 36 del 2020, relativamente all'art. 8 per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
P.Q.M. Si conclude chiedendo che siano dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale Sicilia n. 36 del 30 dicembre 2020, pubblicata nel B.U.R. n. 67 del 31 dicembre 2020, che reca «Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie». Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2021. Roma, 27 febbraio 2021 Avvocato dello Stato: Basilica