N. 58 SENTENZA 9 - 31 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Validita' temporale delle graduatorie  concorsuali
  adottate all'esito di selezioni  pubbliche,  a  partire  da  quelle
  approvate dal 1° gennaio 2011,  anche  nel  comparto  del  Servizio
  sanitario regionale,  con  ulteriori  adempimenti  procedurali  per
  quelle piu' risalenti - Ricorso cautelativo della Regione  autonoma
  Valle d'Aosta  -  Lamentata  violazione  della  propria  competenza
  normativa e amministrativa  nelle  materie  dell'ordinamento  degli
  uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico  ed
  economico del personale, dell'ordinamento degli enti locali,  delle
  finanze regionali e comunali e dell'igiene e sanita', nonche' nelle
  materie di competenza concorrente del coordinamento  della  finanza
  pubblica e della  tutela  della  salute,  del  principio  di  leale
  collaborazione e dei principi di economicita' e di semplificazione,
  efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa - Non fondatezza
  delle questioni. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Spese per il personale sanitario -
  Estensione dell'ambito di  applicazione  della  disciplina  statale
  alle Regioni ad autonomia speciale  e  alle  Province  autonome  di
  Trento e Bolzano - Ricorso cautelativo della Regione autonoma Valle
  d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione
  delle  rispettive  competenze  normative  e  amministrative   nelle
  materie dell'ordinamento degli uffici e  degli  enti  dipendenti  e
  stato giuridico ed economico del personale, delle finanze regionali
  e comunali e  dell'igiene  e  sanita',  nonche'  nelle  materie  di
  competenza concorrente del coordinamento della finanza  pubblica  e
  della tutela della salute, dell'autonomia finanziaria, dei principi
  di  leale  collaborazione  e   di   ragionevolezza   -   Successiva
  modificazione della norma impugnata - Cessazione della materia  del
  contendere. 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.  1,  commi  147,  149  e  269,
  modificativo del comma 5-ter dell'art. 35 del  decreto  legislativo
  30 marzo 2001, n. 165. 
- Statuto per la Valle d'Aosta, artt. 2, lettere a) e b), 3,  lettere
  f) e l), e 4; Costituzione, artt. 3, 5, 97 e  117,  commi  secondo,
  terzo e quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  art.
  10. 
(GU n.14 del 7-4-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
147, 149 e 269 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  promossi  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia  autonoma  di
Trento con ricorsi notificati il 25 febbraio e il  27  febbraio  -  3
marzo 2020, depositati in cancelleria il 28 febbraio  e  il  6  marzo
2020, iscritti, rispettivamente, ai  numeri  25  e  36  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
numeri 14 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore
Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, l'avvocato dello Stato Marina Russo per
il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  gli  avvocati  Franco
Mastragostino e Maria Chiara  Lista  per  la  Provincia  autonoma  di
Trento, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del  decreto
del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020,  e  l'avvocato  dello
Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2020  e  depositato  il
successivo 28 febbraio  (reg.  ric.  n.  25  del  2020),  la  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale, in  via  principale,  dell'art.1,  commi
147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), in riferimento agli artt.  2,
primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere  f)  e  l),  4,
48-bis e 50  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3,  5,  97,  117,
secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    1.1.- In linea preliminare, la ricorrente premette  che,  sebbene
l'applicabilita' alla Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
delle disposizioni impugnate sia  incerta,  essa,  tuttavia,  non  e'
implausibile. A tale scopo, sottolinea che esse - in specie  i  commi
147  e  149  -  si  riferiscono,  indistintamente,   alle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  in  cui  rientrano
anche le Regioni, le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale. Cio' potrebbe rivelare la volonta' del legislatore statale
di  ritenere  applicabili  tali  disposizioni  anche   alla   Regione
ricorrente. 
    Pertanto,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  delle
medesime disposizioni sono promosse in via cautelativa  e  ipotetica,
nell'ipotesi, cioe', in cui esse dovessero ritenersi applicabili alla
medesima Regione. 
    1.2.- In primo luogo la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste impugna il comma 147 dell'art. 1 della citata  legge  n.  160
del 2019, che dispone una proroga  della  validita'  temporale  delle
graduatorie  dei  concorsi  pubblici  in   essere   nelle   pubbliche
amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1°  gennaio  2011,
differenziata "per scaglioni", in ragione del termine di approvazione
finale, e condiziona il reclutamento, per quelle  piu'  risalenti,  a
ulteriori  adempimenti  procedurali  -  la  frequenza  di  corsi   di
aggiornamento   e   formazione   e   il   superamento   di   apposito
esame-colloquio - facendo salvi i soli «periodi di vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali». 
    Tale disposizione sarebbe,  anzitutto,  lesiva  della  competenza
legislativa primaria attribuita alla ricorrente  dall'art.  2,  primo
comma, dello statuto speciale, nelle materie dell'«ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione  e  stato  giuridico  e
economico del personale» (lettera a) e dell'«ordinamento  degli  enti
locali e delle relative circoscrizioni» (lettera b), e delle connesse
competenze amministrative di cui all'art.  4  dello  stesso  statuto.
Essa  violerebbe,  inoltre,  la  competenza   legislativa   regionale
residuale nella materia «ordinamento e organizzazione  amministrativa
delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui all'art.  117,
quarto comma. Cost., spettante  alla  Regione  ricorrente  in  virtu'
della clausola di maggior favore  di  cui  all'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Secondo la ricorrente, in linea con  la  costante  giurisprudenza
costituzionale, rientrerebbero nella competenza legislativa regionale
residuale   disciplinare   i   profili    pubblicistico-organizzativi
dell'impiego pubblico regionale  e,  in  specie,  le  graduatorie  di
procedure selettive  pubbliche.  Pertanto,  la  norma  impugnata,  in
quanto volta a regolare le modalita' di accesso  al  lavoro  pubblico
all'interno del  comparto  unico  regionale  e  il  reclutamento  del
personale  medico,  tecnico-professionale  e  infermieristico  presso
l'ASL Valle d'Aosta e gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
definendo  criteri,  termini  e  limiti  di   utilizzabilita'   delle
graduatorie di  concorso,  sarebbe  lesiva,  in  primo  luogo,  delle
competenze regionali nelle citate materie. 
    Sarebbe,  inoltre,  violata  anche  la   competenza   legislativa
integrativa, assegnata alla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste dall'art. 3 dello statuto  speciale  nelle  materie  «finanze
regionali e comunali» (lettera f) e  «igiene  e  sanita',  assistenza
ospedaliera  e  profilattica»  (lettera  l),  nonche'  le  competenze
concorrenti in tema di «coordinamento della finanza  pubblica»  e  di
«tutela della salute», di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
queste ultime attribuite alla resistente in virtu' della clausola  di
maggior favore. A tal proposito la ricorrente sottolinea che la spesa
relativa al proprio personale  sanitario  e'  interamente  finanziata
dalla  Regione  stessa,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  come
stabilito dall'art. 34, comma  3,  ultimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica). Pertanto, la  disciplina  in  esame  non  potrebbe  essere
qualificata  come  normativa  di  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica, posto che il legislatore statale,  non  concorrendo
al finanziamento di un determinato aggregato di  spesa,  non  avrebbe
titolo a dettare norme di coordinamento finanziario. 
    La ricorrente denuncia, altresi', la violazione del principio  di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.,  per  il  fatto
che il legislatore statale avrebbe adottato la disposizione impugnata
senza prevedere alcuno strumento di coinvolgimento delle Regioni, ne'
nella forma dell'intesa, ne' in altro tipo  di  forma  collaborativa,
sebbene la disciplina  contestata  incida  su  titoli  di  competenza
regionale residuale. 
    Infine, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto  anche
con gli artt. 3 e 97 Cost. La disciplina in  essa  contenuta  darebbe
luogo a una proliferazione di concorsi  da  bandire,  con  decorrenze
differenziate  a  seconda  dei  termini  di   utilizzabilita'   delle
graduatorie  indicati  dal  legislatore  statale,  con  un   evidente
aggravio dell'attivita' amministrativa, connesso, in particolare  per
le assunzioni inerenti alle graduatorie piu'  risalenti,  all'obbligo
di predisporre corsi di aggiornamento e formazione ed esami-colloqui,
in violazione dei principi  di  economicita'  e  di  semplificazione,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 
    1.3.- Le medesime censure sono  rivolte  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al comma 149 dell'art. 1 della legge  n.
160 del 2019 che, modificando l'art. 35, comma 5-ter, del  d.lgs.  n.
165 del 2001, riduce la  durata  della  validita'  delle  graduatorie
sopra indicate, a regime, da tre a due anni. 
    Una simile previsione sarebbe invasiva della competenza regionale
residuale nella materia «ordinamento e organizzazione  amministrativa
delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui all'art.  117,
quarto comma, Cost.,  spettante  anche  alla  Regione  ricorrente  in
virtu' della clausola di favore, oltre che delle competenze  primarie
statutarie  -  legislative   e   amministrative   -   nelle   materie
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico e economico del personale»  (art.  2,  lettera  a)  e
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art.
2, lettera b). 
    Essa  sarebbe   anche   lesiva   della   competenza   legislativa
integrativa, assegnata alla  Regione  dallo  statuto  speciale  nelle
materie «finanze regionali e comunali» (art. 3, lettera f) e  «igiene
e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica»  (art.  3,  lettera
l), nonche' delle competenze concorrenti in  tema  di  «coordinamento
della finanza pubblica» e di «tutela della salute», di  cui  all'art.
117,  terzo  comma,  Cost.,  non   potendo   una   simile   normativa
configurarsi  come  normativa   di   principio   ne'   in   tema   di
organizzazione sanitaria, ne' in tema di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    Quanto  a  quest'ultimo  titolo  di  competenza,  la   ricorrente
ribadisce che, dal momento che il legislatore statale non concorre  a
finanziare la spesa per il personale del comparto unico  regionale  e
per quello degli enti del  servizio  sanitario  regionale,  non  puo'
dettare norme di principio di coordinamento della  finanza  idonee  a
vincolare la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Peraltro,
ricorda che le forme del concorso alla finanza pubblica della Regione
ricorrente non possono mai prescindere dalla conclusione di  appositi
accordi bilaterali. 
    Viene,  inoltre,  dedotta  la  lesione  del  principio  di  leale
collaborazione,  in  quanto  non  sono  stati  predisposti   adeguati
strumenti di coinvolgimento della Regione al fine di contemperare  le
ragioni dell'esercizio  unitario  delle  competenze  statali  con  la
garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alla ricorrente
dallo statuto di autonomia. 
    Infine,  la  previsione  della   durata   solo   biennale   delle
graduatorie di concorso di cui alla norma impugnata  si  porrebbe  in
contrasto con i principi di ragionevolezza intrinseca, economicita' e
buon andamento dell'amministrazione. La necessita' per  le  pubbliche
amministrazioni di bandire nuovi concorsi con cosi' elevata frequenza
impedirebbe alle stesse  di  garantire,  anche  con  l'aggiornamento,
l'adeguata formazione e lo sviluppo professionale del dipendente, una
volta immesso in ruolo. 
    1.4.- La Regione ricorrente impugna anche l'art.  1,  comma  269,
della citata legge n. 160 del 2019 la'  dove,  modificando  il  testo
dell'art.  11  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35  (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con  modificazioni,
nella legge 25 giugno 2019, n. 60, che impone limiti alle Regioni per
la spesa relativa al personale  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, ne estende l'applicazione alle Regioni a statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' disponendo,  tale  norma  inciderebbe  indebitamente  sulla
materia di  competenza  regionale  primaria  dell'«ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  stato  giuridico  ed
economico  del  personale»,  nonche'  sulle  competenze   integrative
relative alla materia «finanze regionali  e  comunali»  e  «igiene  e
sanita'», di cui allo statuto  speciale  (rispettivamente,  artt.  2,
lettere a e f, e 3, lettera l dello statuto  speciale),  nonche',  in
virtu' della clausola di maggior favore, sulla materia di  competenza
regionale residuale dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa
delle Regioni e degli enti  pubblici  regionali»  (art.  117,  quarto
comma, Cost.) e sulle competenze concorrenti del «coordinamento della
finanza pubblica» e della «tutela  della  salute»  (art.  117,  terzo
comma, Cost.). 
    La disciplina della spesa per il personale del servizio sanitario
regionale sarebbe  riconducibile,  in  particolare,  alla  competenza
legislativa della Regione sia  sotto  il  profilo  del  coordinamento
finanziario, sia sotto il profilo  dell'organizzazione  del  servizio
sanitario  regionale.  La  Regione,  infatti,  organizza  e  finanzia
autonomamente il proprio servizio sanitario, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, e,  quindi,  lo  Stato  non  avrebbe  titolo  a
dettare norme di coordinamento finanziario  direttamente  applicabili
nella Regione. 
    La  norma  impugnata,  inoltre,  incidendo  in  modo  unilaterale
sull'autonomia finanziaria  della  ricorrente,  in  violazione  dello
specifico procedimento di cui agli artt. 48-bis e 50 del suo  statuto
speciale, che impone l'emanazione di  decreti  legislativi  elaborati
dalla commissione paritetica, l'avrebbe vanificata. 
    Infine,  la   ricorrente   denuncia   l'irragionevolezza   e   la
contraddittorieta'  interna  della  norma  impugnata,  in  quanto  la
previsione di vincoli alla spesa sanitaria, imposti «nell'ambito  del
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato», contrasterebbe apertamente con la circostanza
che lo Stato non concorre al  finanziamento  del  servizio  sanitario
regionale,  nonche'  con  la  clausola  di   salvaguardia   contenuta
nell'art. 15-bis del medesimo decreto-legge n. 35 del 2019. 
    2.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2020  e  depositato  il
successivo 6 marzo (reg. ric. n. 36 del 2020), la Provincia  autonoma
di Trento ha impugnato varie disposizioni  della  legge  n.  160  del
2019, e, fra di esse, l'art. 1, comma 269, in riferimento agli  artt.
8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto
comma, e 104 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474  (Norme
di attuazione dello statuto per la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene  e  sanita')  e  agli  artt.  2  e  4  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), nonche' all'art. 117,
terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di ragionevolezza. 
    2.1.- La ricorrente premette che il testo dell'art. 11  del  d.l.
n. 35 del 2019 era stato  riformulato,  in  sede  di  conversione  in
legge, in maniera da escludere le Province  autonome  dall'ambito  di
applicazione della disposizione statale relativa alla  spesa  per  il
personale del  servizio  sanitario  regionale,  proprio  al  fine  di
evitare  contrasti  con   l'assetto   statutario   delle   competenze
riconosciute alle medesime dallo statuto speciale  e  dalle  relative
norme di attuazione. Pertanto, le modifiche apportate  dall'impugnato
art. 1, comma 269, con l'abrogazione  della  clausola  che  escludeva
l'applicazione della predetta disciplina nei confronti delle  Regioni
e  delle  Province  autonome  che  provvedono  al  finanziamento  del
fabbisogno  complessivo  del   Servizio   sanitario   nazionale   sul
territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato,  e
con l'introduzione del riferimento espresso  alle  Province  autonome
accanto alle Regioni, sarebbero  in  contrasto  con  l'assetto  delle
competenze attribuite dallo statuto speciale alle  medesime  Province
autonome. 
    Esse avrebbero determinato la violazione  di  quel  complesso  di
norme costituzionali, statutarie  e  di  attuazione  statutaria,  che
attribuiscono  alla  Provincia  autonoma  la  competenza  legislativa
primaria e la corrispondente competenza amministrativa in materia  di
ordinamento  dei  propri  uffici  e  del  relativo  personale,  e  la
competenza  legislativa  concorrente   e   la   relativa   competenza
amministrativa in materia di igiene e sanita' (artt. 8, numero 1,  9,
numero 10, e 16 dello statuto speciale;  d.P.R.  n.  474  del  1975),
quest'ultima estesa alla piu' ampia sfera  costituita  dalla  «tutela
della salute» per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale  n.
3 del 2001. Infatti,  nelle  materie  di  competenza  delle  Province
autonome,  tra  cui  rientra  anche  l'organizzazione  del   servizio
sanitario, secondo le norme di attuazione statutaria - sottolinea  la
ricorrente - la legislazione provinciale deve essere adeguata solo ai
principi che costituiscono limite ai  sensi  dello  statuto  speciale
(artt. 4 e 5), mentre restano applicabili le disposizioni legislative
provinciali preesistenti, in base a quanto previsto dall'art.  2  del
d.l. n. 266 del 1992. 
    La norma impugnata striderebbe,  inoltre,  con  il  quadro  delle
competenze provinciali delineato dallo statuto (in  specie,  all'art.
79) e dalle norme di attuazione, secondo cui la  razionalizzazione  e
il contenimento della spesa pubblica provinciale non puo' che  essere
rimessa alle autonome scelte delle rispettive Province  autonome  per
conseguire i relativi obiettivi. 
    Sarebbero  anche  violate  quelle  disposizioni   dello   statuto
speciale (di cui, in specie, all'art. 104) che  stabiliscono  che  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  dotate  di  particolare
autonomia finanziaria, provvedono in modo autonomo  al  finanziamento
della spesa sanitaria e del proprio  servizio  sanitario  provinciale
nel rispettivo territorio, senza alcun apporto a carico del  bilancio
dello Stato, e, pertanto, non sono sottoposte all'applicazione  delle
norme statali di coordinamento della finanza pubblica  nella  materia
dell'organizzazione sanitaria. 
    Infine, la ricorrente ritiene che la norma  impugnata  si  riveli
anche contraddittoria sia  rispetto  alla  clausola  di  salvaguardia
contenuta nell'art. 1, comma 856, della medesima  legge  n.  160  del
2019, sia rispetto a quella di cui all'art.  13  dell'intesa  del  23
marzo 2005 raggiunta in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
fra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
    3.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
entrambi i giudizi. 
    3.1.- Con riguardo alle  questioni  promosse  sia  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, sia dalla  Provincia  autonoma
di Trento nei confronti dell'art. 1, comma 269, della  legge  n.  160
del 2019, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati improcedibili per
sopravvenuta  carenza  di  interesse,  a  seguito   delle   modifiche
apportate alla norma impugnata dall'art.  25,  comma  4-septies,  del
decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162  (Disposizioni  urgenti  in
materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione   tecnologica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
    Quest'ultimo, ripristinando la formulazione dell'art. 11 del d.l.
n. 35 del 2019 precedente all'entrata in vigore della  legge  n.  160
del 2019, con la rimozione dei riferimenti alle Province  autonome  e
l'affermazione  che  resta  ferma   l'autonomia   finanziaria   delle
medesime, «che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo
del Servizio sanitario nazionale  nel  loro  territorio  senza  alcun
apporto a carico del bilancio di Stato», avrebbe fatto venir meno  le
ragioni del ricorso. 
    3.2.- Quanto alle censure proposte dalla Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste nei confronti dei commi 147 e 149 del medesimo
art. 1 della legge n. 160 del 2019,  la  difesa  statale  chiede  che
siano dichiarate non fondate. 
    Le disposizioni impugnate, incidendo sulla disciplina generale di
atti funzionali e  propedeutici  all'instaurazione  dei  rapporti  di
lavoro,  quali  sarebbero  le  graduatorie   concorsuali,   sarebbero
riconducibili  anzitutto  alla   materia   dell'ordinamento   civile,
assegnata  alla  competenza  legislativa  esclusiva  del  legislatore
statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 
    Esse, inoltre, dettando  le  regole  generali  e  uniformi  delle
procedure amministrative, in attuazione dei principi di  eguaglianza,
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt.
3 e 97 Cost., sarebbero anche riconducibili alla  competenza  statale
esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali, minimi
ed inderogabili, delle prestazioni. 
    La  determinazione  dei  limiti  soggettivi  di  efficacia  delle
graduatorie selettive - e la conseguente previsione di corsi e  prove
dirette  ad  accertare  la  perdurante  idoneita'  dei  soggetti  ivi
inseriti - si risolverebbe, altresi', nella  fissazione  di  principi
fondamentali in materia  di  accesso  ai  pubblici  uffici  sanitari,
funzionali ad assicurare la qualita' del servizio e delle prestazioni
sanitarie, in riferimento alla materia della «tutela della salute» di
cui all'art. 117, terzo comma Cost. 
    4.- Con memoria depositata nell'imminenza  dell'udienza  pubblica
la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  chiede  che  questa
Corte  dichiari  la  cessazione  della  materia  del  contendere  con
riferimento alle questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse
nei confronti dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019. 
    La modifica introdotta dall'art. 25, comma 4-septies, del d.l. n.
162  del  2019,  come   convertito,   ripristinando   la   disciplina
antecedente a quella introdotta  con  la  norma  impugnata,  che  non
avrebbe trovato alcuna applicazione, sarebbe,  infatti,  satisfattiva
delle richieste della ricorrente. 
    Quanto, invece, alle questioni promosse con riguardo all'art.  1,
commi 147 e 149, della citata legge  n.  160  del  2019,  la  Regione
insiste nel chiederne l'accoglimento. 
    5.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza  pubblica,
anche la Provincia autonoma di Trento chiede che si  dia  atto  della
cessazione della materia del contendere  in  relazione  alle  censure
promosse nei confronti dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del
2019. Le modifiche apportate successivamente  alla  proposizione  del
ricorso - per effetto dell'art. 25, comma 4-septies, del d.l. n.  162
del 2019 - avrebbero determinato il superamento  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  proposte  nel  ricorso  con  riferimento
all'impugnata disposizione, in  accordo  con  quanto  rilevato  dalla
stessa difesa statale nella memoria di costituzione in giudizio. 
    6.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con ricorso
iscritto al n. 25 del registro ricorsi del  2020,  ha  impugnato  tre
disposizioni della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) e, precisamente, i commi  147,
149 e 269 dell'art. 1, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e  b),
3, lettere f) e l), 4, 48-bis e  50  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta),  e  agli
artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo  e  quarto  comma,  e  120  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione). 
    2.- Avverso il citato art. 1, comma 269, della legge n.  160  del
2019 anche la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  promosso  ricorso
(iscritto al n. 36 del registro ricorsi del 2020),  denunciandone  il
contrasto con gli artt. 8, primo comma, numero 1),  9,  primo  comma,
numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), con le norme di attuazione di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28  marzo  1975,  n.  474  (Norme  di
attuazione dello  statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene  e  sanita')  e  agli  artt.  2  e  4  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento),  nonche'  con  l'art.
117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con  l'art.  10  della
legge  costituzionale  n.  3  del  2001,  e  con  il   principio   di
ragionevolezza. 
    4.- Riservata a separata pronuncia la decisione  delle  ulteriori
questioni proposte, con il ricorso indicato, dalla Provincia autonoma
di  Trento,  va  disposta  la  riunione  dei   giudizi   in   ragione
dell'identita' di una delle norme impugnate con i due ricorsi. 
    5.-  Con  riferimento  alle  questioni  promosse  dalla   Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  occorre  rilevare  che  essa,
anzitutto, impugna i commi 147 e 149 del citato art. 1 della legge n.
160 del 2019,  sull'assunto  che  tali  disposizioni,  incidendo  sul
periodo di validita' delle graduatorie concorsuali adottate all'esito
di selezioni pubbliche,  siano  in  contrasto  con  il  quadro  delle
competenze  statutarie  e  costituzionali  della   medesima   Regione
autonoma. 
    Piu' precisamente, il comma 147 del citato art. 1 e' censurato in
quanto dispone la proroga della validita' temporale delle graduatorie
in essere  nelle  pubbliche  amministrazioni,  a  partire  da  quelle
approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata a seconda del termine di
approvazione, e per quelle piu' risalenti condiziona il  reclutamento
a ulteriori adempimenti procedurali, quali la frequenza di  corsi  di
aggiornamento   e   formazione   e   il   superamento   di   apposito
esame-colloquio. 
    Il comma 149 del medesimo art. 1 e' impugnato  per  il  fatto  di
aver ridotto da tre a due anni la durata della validita',  a  regime,
delle graduatorie, stabilita dall'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    Entrambe le disposizioni violerebbero la  competenza  legislativa
primaria  attribuita  alla  ricorrente  dall'art.   2   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), nelle materie dell'«ordinamento degli uffici e  degli  enti
dipendenti dalla Regione e stato giuridico e economico del personale»
(lettera a) e dell'«ordinamento degli enti locali  e  delle  relative
circoscrizioni» (lettera b), e le connesse competenze  amministrative
di cui all'art. 4 dello stesso statuto. 
    E', inoltre, denunciata la lesione della  competenza  legislativa
regionale residuale  in  materia  di  «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui
all'art. 117,  terzo  comma.  Cost.,  che  spetterebbe  alla  Regione
ricorrente in virtu' della clausola di maggior favore di cui all'art.
10  della  legge  costituzionale  n.   3   del   2001.   Secondo   la
giurisprudenza   costituzionale,   rientrerebbe,    infatti,    nella
competenza legislativa regionale residuale la disciplina dei  profili
pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico e, in specie, delle
graduatorie di  procedure  selettive  pubbliche.  A  tale  competenza
dovrebbero, pertanto, ricondursi  le  norme  impugnate,  che  dettano
criteri, termini e limiti di utilizzabilita'  delle  graduatorie  dei
concorsi per l'accesso al lavoro pubblico  all'interno  del  comparto
unico regionale, come pure per il reclutamento del personale  medico,
tecnico-professionale e infermieristico  presso  l'Azienda  sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale. 
    Le disposizioni in esame sarebbero lesive anche della  competenza
legislativa  integrativa,  assegnata  alla  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  dall'art.  3  dello  statuto  speciale  nelle
materie «finanze regionali  e  comunali»  (lettera  f)  e  «igiene  e
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» (lettera l),  nonche'
della competenza concorrente in tema di «coordinamento della  finanza
pubblica» e di «tutela della salute»,  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., applicabile alla ricorrente in virtu' della clausola di
maggior favore. Una simile normativa non potrebbe  configurarsi  come
normativa di principio ne' in tema di organizzazione  sanitaria,  ne'
in tema di coordinamento della finanza pubblica, dal momento  che  la
Regione  organizza  e  finanzia  autonomamente  il  proprio  servizio
sanitario, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    Sarebbe, inoltre, violato il principio di leale collaborazione di
cui agli artt. 5 e  120  Cost.,  in  quanto  il  legislatore  statale
avrebbe adottato le disposizioni  impugnate  senza  prevedere  alcuno
strumento  partecipativo  delle  Regioni,   sebbene   la   disciplina
contestata incida su svariati  titoli  di  competenza  della  Regione
ricorrente. 
    Infine, la ricorrente sostiene che sia le previsioni  di  cui  al
comma 147, sia quelle contenute nel comma 149 del citato art. 1 della
legge  n.  160  del  2019  comportino  un   aggravio   dell'attivita'
amministrativa,  connesso  alla  necessita'  di  bandire  numerosi  e
frequenti  concorsi  e  di  organizzare  corsi  di  aggiornamento   e
formazione  ed  esami-colloqui,  in  contrasto  con  i  principi   di
economicita'  e   di   semplificazione,   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    5.1.-  Preliminarmente,  occorre  rilevare  che  il  ricorso   e'
promosso in via cautelativa, nell'ipotesi  in  cui  fossero  ritenute
applicabili anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste
le disposizioni impugnate. Cio' non e' d'ostacolo  all'ammissibilita'
delle censure. 
    Nel giudizio in via principale - questa  Corte  ha  costantemente
affermato - «il ricorso promosso in via cautelativa supera il  vaglio
di ammissibilita' se, nonostante i dubbi avanzati,  l'interpretazione
prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia  ragionevolmente
desumibile dalle disposizioni impugnate (ex multis,  sentenze  n.  89
del 2019, n. 103 e n. 73 del 2018, n. 270 del 2017)» (sentenza n.  77
del 2020). 
    Le norme impugnate dalla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, nel fare generico riferimento alle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), potrebbero  ritenersi  indirizzate  anche
alle amministrazioni regionali valdostane. 
    Pertanto,  l'interpretazione  sostenuta  dalla  ricorrente   deve
considerarsi non implausibile. 
    5.2.- Nel merito, le questioni, promosse nei confronti dei  commi
147 e 149 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, non sono  fondate,
in riferimento ad alcuno dei parametri evocati. 
    5.2.1.- Questa Corte ha piu' volte affermato  che  la  disciplina
delle «procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego
regionale (sentenze n. 191 del 2017, punto 5.4.  del  Considerato  in
diritto, e n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in  diritto)
e  la  regolamentazione  delle  graduatorie,  che  rappresentano   il
provvedimento conclusivo delle procedure selettive (sentenza  n.  241
del 2018, punto 4. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 126  del
2020), «rientrano nella competenza legislativa residuale  in  materia
di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa   delle   Regioni»
(sentenza n. 273 del 2020) di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Tale  competenza  spetta  anche  alla  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in virtu' della cosiddetta clausola di  favore
di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001.  Essa,
infatti, per effetto dell'applicazione dell'art. 117,  quarto  comma,
Cost.  e'  titolare  della  competenza  legislativa  residuale  nella
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», piu'
ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico
ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e  delle
relative circoscrizioni» (art.  2,  lettere  a  e  b,  dello  statuto
speciale), che  incontra  il  limite  delle  «norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale» (sentenza n. 77  del  2020;  nello  stesso
senso, sentenza n. 241 del 2018). 
    Sulla base di tali presupposti, deve, pertanto, escludersi che le
norme statali in esame,  che  dettano  una  disciplina  puntuale  del
termine di validita'  delle  graduatorie,  riferendosi  genericamente
alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.
n.  165  del  2001,  si  applichino  alla  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Ne consegue che non si e'  determinata  alcuna  violazione  della
competenza  regionale  residuale,  ne'   del   principio   di   leale
collaborazione, non essendo le norme denunciate destinate a  spiegare
alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti
principi fondamentali di coordinamento della finanza  pubblica.  Cio'
vale anzitutto in  riferimento  all'uso  di  graduatorie  inerenti  a
procedure selettive pubbliche di personale sanitario,  posto  che  il
legislatore statale, non concorrendo «al  finanziamento  della  spesa
sanitaria, "neppure ha titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario" (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 133  del  2010;
nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115  e  n.  187  del
2012 e n. 125 del 2015; nello stesso senso anche sentenza n. 241  del
2018). Ad analoga  conclusione  deve,  in  ogni  caso,  giungersi  in
riferimento a tutte le graduatorie che concludono concorsi pubblici. 
    Anche ove si volesse configurare la  disciplina  della  validita'
delle graduatorie concorsuali, sebbene non piu' affiancata  a  misure
di contenimento delle assunzioni, come disciplina recante principi di
coordinamento della finanza pubblica, essa non potrebbe imporsi  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in  assenza  di  una
specifica previsione mediante un  apposito  accordo.  Tali  principi,
infatti, non possono imporsi alle autonomie speciali  ove  non  siano
«individuati nel rispetto del "principio  dell'accordo,  inteso  come
vincolo di metodo (e non gia' di risultato) e declinato  nella  forma
della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n.  118
del 2012)" (sentenza n. 103 del 2018)» (sentenza n.  273  del  2020).
Per la Regione resistente il rispetto di tale metodo ha portato  alla
conclusione dell'Accordo con il Governo in  data  16  novembre  2018,
recepito nell'art. 1, commi da 876 a 879,  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
in cui  si  individuano  i  contributi  della  Regione  alla  finanza
pubblica. Fra questi non compare la disciplina  dell'efficacia  delle
graduatorie. 
    Le disposizioni statali impugnate non possono, inoltre, ritenersi
applicabili alla Regione autonoma come unica  declinazione  possibile
dei  principi  di  ragionevolezza,  buon  andamento  e  imparzialita'
dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97  Cost.,  da  intendersi
come limiti all'esercizio della sua competenza (sentenze n. 126 e  n.
77 del 2020). 
    Questa Corte ha gia' affermato che  «[l]'ampio  campo  di  azione
riservato  al  legislatore  valdostano  consente   allo   stesso   di
intervenire [...] con  efficienza  e  ragionevolezza  nella  gestione
delle graduatorie, anche tenendo conto della posizione degli  idonei»
(sentenza n. 77 del 2020). In quell'occasione e' emerso con chiarezza
che le norme  statali  non  limitano  la  competenza  della  Regione,
purche' nel disciplinare  le  graduatorie  il  legislatore  regionale
contemperi il reclutamento imparziale degli  idonei  e  verifichi  la
perdurante  attitudine  professionale  degli  stessi.  In  tal  modo,
nell'esercitare la  propria  competenza,  la  Regione  non  entra  in
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perche' tale  esercizio
«costituisce una delle possibili espressioni  del  buon  andamento  e
dell'imparzialita' dell'amministrazione» (sentenza n. 77  del  2020).
Questo ormai costante orientamento non puo' che trovare conferma  nel
presente giudizio. 
    6.-  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  la
Provincia autonoma di Trento, nei rispettivi indicati ricorsi,  hanno
impugnato l'art. 1, comma 269, della citata legge n.  160  del  2019,
nella parte in cui estende espressamente alle  Regioni  ad  autonomia
speciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  la
disciplina dettata dall'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
35 (Misure emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della  Regione
Calabria e altre misure urgenti in  materia  sanitaria),  convertito,
con modificazioni, nella legge 25 giugno  2019,  n.  60,  che  impone
limiti alle Regioni per la spesa relativa al personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale. 
    6.1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  contesta
l'indebita  incidenza,  per  effetto  della  norma  impugnata,  sulla
materia di competenza regionale primaria «ordinamento degli uffici  e
degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico  ed  economico
del personale» (art. 2, lettera a), nonche' su  competenze  regionali
integrative, relative alla materie  «finanze  regionali  e  comunali»
(art. 3, lettera f) e «igiene e sanita'» (art. 3, lettera l), di  cui
allo statuto speciale, cosi' come, in forza della clausola di maggior
favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001,
sulla  materia  di  competenza  regionale  residuale  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa delle Regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali» ex art.  117,  quarto  comma,  Cost.  e  sulle  competenze
concorrenti  del  «coordinamento  della  finanza  pubblica»  e  della
«tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.). 
    La disciplina della spesa per il personale del servizio sanitario
regionale rientrerebbe nella competenza legislativa della Regione sia
per  il  coordinamento  finanziario,  sia  per  l'organizzazione  del
servizio sanitario regionale, in  considerazione  del  fatto  che  la
Regione  organizza  e  finanzia  autonomamente  il  proprio  servizio
sanitario, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    La norma impugnata, incidendo in modo unilaterale  sull'autonomia
finanziaria della ricorrente, violerebbe lo specifico procedimento di
cui agli artt.  48-bis  e  50  dello  statuto  speciale,  che  impone
l'emanazione  di  decreti  legislativi  elaborati  dalla  commissione
paritetica. Si  rivelerebbe  anche  irragionevole  e  contraddittoria
rispetto alla previsione  che  i  vincoli  alla  spesa  sanitaria  si
impongono «nell'ambito del livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato», nonche' rispetto
alla clausola di salvaguardia di cui  all'art.  15-bis  del  medesimo
d.l. n. 35 del 2019. 
    6.2.-  La  Provincia  autonoma  di  Trento  ravvisa,  nel   testo
dell'art.  11  del  d.l.  n.  35  del  2019  modificato  dalla  norma
impugnata, la violazione di un  complesso  di  norme  costituzionali,
statutarie e  di  attuazione  statutaria,  che  le  attribuiscono  la
competenza  legislativa  primaria  e  la  corrispondente   competenza
amministrativa in  materia  di  organizzazione  degli  uffici  e  del
relativo personale, nonche' la competenza concorrente in  materia  di
igiene e sanita' (artt. 8, numero 1; 9, numero 10; e 16  del  decreto
del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  statuto  speciale»),
quest'ultima estesa alla piu' ampia sfera  costituita  dalla  «tutela
della salute» per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale  n.
3 del 2001. 
    La norma impugnata si porrebbe,  inoltre,  in  contrasto  con  il
quadro delle  competenze  provinciali  delineato  dallo  statuto  (in
specie, all'art. 79) e dalle norme  di  attuazione,  secondo  cui  la
razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica  provinciale
non puo' che essere rimessa alle  scelte  delle  rispettive  Province
autonome, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. 
    Sarebbero anche violate le disposizioni  dello  statuto  speciale
(art. 104) in cui si stabilisce che le Province autonome di Trento  e
Bolzano, dotate di particolare autonomia finanziaria,  provvedono  in
modo autonomo al finanziamento della spesa sanitaria  e  del  proprio
servizio sanitario provinciale nel rispettivo territorio, senza alcun
apporto a carico del bilancio dello  Stato,  e,  pertanto,  non  sono
sottoposte all'applicazione  delle  norme  statali  di  coordinamento
della finanza pubblica nella materia dell'organizzazione sanitaria. 
    La norma impugnata sarebbe, infine, contraddittoria in  relazione
alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 856, della
medesima legge n. 160 del  2019,  e  a  quella  di  cui  all'art.  13
dell'intesa del 23  marzo  2005,  raggiunta  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome. 
    6.3.- In linea preliminare, occorre tener conto  del  fatto  che,
successivamente alla proposizione dei due ricorsi, l'art. 11 del d.l.
n. 35 del 2019, su cui e' intervenuta la disposizione  impugnata,  e'
stato oggetto di ulteriori modifiche  a  opera  dell'art.  25,  comma
4-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n. 8. 
    A seguito di  cio',  la  difesa  statale  ha  chiesto  che  venga
dichiarato improcedibile  il  ricorso  per  sopravvenuto  difetto  di
interesse.  Entrambe  le  ricorrenti  hanno  presentato  istanza   di
cessazione  della  materia  del  contendere,  in  considerazione  del
carattere satisfattivo delle modifiche apportate. 
    6.3.1.-  Come   riconosciuto   espressamente   da   entrambe   le
ricorrenti,  le  modifiche  apportate  dal  citato  art.  25,   comma
4-septies, del d.l. n. 162 del 2019, eliminando ogni riferimento alle
Province  autonome  -  e,  di  conseguenza,  anche  alle  Regioni  ad
autonomia speciale  -  e  reintroducendo  una  clausola  di  salvezza
dell'autonomia finanziaria delle Regioni e  delle  Province  autonome
che  provvedono  al  finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del
Servizio sanitario nazionale nel loro territorio, senza alcun apporto
a carico del bilancio  dello  Stato,  sono  palesemente  satisfattive
delle pretese di entrambe le ricorrenti. 
    Le stesse ricorrenti hanno, pertanto, dichiarato di non coltivare
piu' alcun  interesse  per  l'impugnazione,  in  accordo  con  quanto
rilevato dalla stessa difesa statale. 
    La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha   anche
precisato che, durante il breve periodo di vigenza, la norma  non  ha
ricevuto alcuna applicazione. 
    Da queste convergenti allegazioni  si  deve,  pertanto,  desumere
che, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 7 e n. 3 del 2021, n. 200 del 2020), esistono  i  presupposti  per
dichiarare cessata  la  materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  nei  confronti
dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Provincia  autonoma  di
Trento con il ricorso n. 36 del 2020; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge 27  dicembre
2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio  2020-2022),
promosse, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f)
e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3, 5, 97,  117,
secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione),
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il  ricorso
iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020; 
    2) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  269,
della legge n. 160 del 2019, promosse dalla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettera  a),  3,
lettere f) e l), 48-bis e 50 dello  statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta, nonche' agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto  comma,  e  120
Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001, con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020,
e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento  agli  artt.  8,
primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10),  16,  79,  quarto
comma, e 104 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige),  agli
artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia  di  finanza  regionale  e  provinciale),  al   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene e sanita'), nonche'  agli  artt.  3  e  117,  terzo
comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della  legge  cost.
n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 36 del registro  ricorsi
2020. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA