AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura decentrata, del  medicinale  per  uso  umano  «Rivastigmina
Mylan Pharma», con conseguente modifica stampati. (21A01997) 
(GU n.85 del 9-4-2021)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 211/2021 del 18 marzo 2021 
 
    Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  secondo
procedura   decentrata   DE/H/3304/001-002/R/001    del    medicinale
RIVASTIGMINA MYLAN PHARMA con conseguente modifica stampati. 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio del 
    medicinale: «Rivastigmina Mylan Pharma». 
    Confezioni: 
      041260011 - «4,6 mg/24 h cerotto  transdermico»  7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260023 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  30  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260035 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  60  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260047 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  90  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260050 - «9,5 mg/24 h cerotto  transdermico»  7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260062 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  30  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260074 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  60  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260086 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  90  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan. 
    Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale
in  via  Vittor  Pisani   20,   20124   Milano,   Italia   -   codice
fiscale/partita IVA 13179250157. 
    Procedura: decentrata. 
    Codice procedura europea: DE/H/3304/001-002/R/001. 
    Codice pratica: FVRMC/2017/90, 
    e' rinnovata  con  validita'  illimitata  dalla  data  comune  di
rinnovo europeo (CRD) 7  marzo  2018  con  conseguente  modifica  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo
e dell'etichettatura. 
    In adeguamento alla lista dei termini standard  della  farmacopea
europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  delle
confezioni da: 
      041260011 - «4,6 mg/24 h cerotto  transdermico»  7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260023 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  30  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260035 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  60  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260047 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico»  90  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260050 - «9,5 mg/24 h cerotto  transdermico»  7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260062 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  30  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260074 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  60  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260086 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico»  90  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
    a: 
      041260011 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260023 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260035 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260047 - «4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260050 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 7  cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260062 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260074 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan; 
      041260086 - «9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti  in
bustina carta/pet/al/pan. 
 
                              Stampati 
 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
presente   determina   mentre   per   il   foglio   illustrativo    e
l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti,
che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.