PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 aprile 2021 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in  relazione  allo
stato di attivita' del vulcano  Stromboli,  conseguente  agli  eventi
parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28  agosto  2019  nel
territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di  Lipari,
in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 762). (21A02181) 
(GU n.88 del 13-4-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio  dell'isola  di  Stromboli,  ricompresa  nel
Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di
attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici
verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 608 del 15 ottobre  2019  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in relazione allo stato di  attivita'  del  vulcano
Stromboli, conseguente  agli  eventi  parossistici  verificatisi  nei
giorni 3 luglio  e  28  agosto  2019  nel  territorio  dell'isola  di
Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2020,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del
decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  sono  state  stanziate
ulteriori risorse per il completamento delle attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d)
del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  5  ottobre  2020,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma  3,  del
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  il  predetto  stato  di
emergenza e' prorogato per ulteriori dodici mesi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
settembre  2012  n.  4134  recante  «Definizione  dei  principi   per
l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza»; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per  il  ripristino,  l'implementazione,  il  potenziamento  e
  l'ottimizzazione dei sistemi  di  sorveglianza  e  di  monitoraggio
  vulcanico e di allarme pubblico della popolazione. 
  1.   Il   Dipartimento    della    protezione    civile    provvede
all'approvazione delle misure e degli interventi proposti dai  centri
di competenza, agli esiti della ricognizione di cui all'art. 5, comma
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
608 del 15 ottobre 2019, per l'implementazione,  il  potenziamento  e
l'ottimizzazione    della    dotazione    strumentale     ai     fini
dell'ottimizzazione dei sistemi di early-warning e  di  allertamento,
quali misure di riduzione del rischio residuo da attivita'  vulcanica
e da tsunami connesse con la mutata attivita' del vulcano  Stromboli,
ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  provvede  altresi'  al
completamento  delle  attivita'  di  cui   all'art.   2,   comma   3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
608 del 15 ottobre 2019. 
  3. Per la realizzazione delle attivita' e degli interventi previsti
dai commi 1 e 2, i centri di  competenza  ed  il  Dipartimento  della
protezione civile possono provvedere ai sensi dell'art. 2,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
608 del 15 ottobre 2019. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  copertura
degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui  ai
commi 1 e 2 nei limiti di euro 1.790.000,00, a valere  sulle  risorse
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020. 
  5. I centri di competenza rendicontano le spese  sostenute  per  le
attivita' e gli interventi di cui al comma 1 secondo quanto  previsto
nel documento tecnico di rendicontazione,  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012  indicato
in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio