MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2021 

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo  ruolo  dei  crediti
vantati da Hydrogea S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico
integrato. (21A02183) 
(GU n.88 del 13-4-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare,  il  comma  2  dell'art.  17,  del  predetto
decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale  dispone,  tra  l'altro,
che puo' essere effettuata con ruolo la  riscossione  coattiva  della
tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,   recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  193
del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare  al
soggetto  preposto  alla  riscossione  nazionale  le   attivita'   di
riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle  entrate  tributarie   o
patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
delle societa' da esse partecipate»; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Considerato  che  Hydrogea  S.p.a.,  partecipata  dal   Comune   di
Pordenone e da altri comuni della Provincia di Pordenone, gestisce il
servizio idrico integrato nel  territorio  degli  stessi,  in  quanto
affidataria della gestione del servizio, a seguito di convenzione con
l'Ente di Governo d'ambito; 
  Vista la nota del 10 gennaio 2019, con la quale Hydrogea S.p.a.  ha
chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei
crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato; 
  Vista la nota n. 10748 del 14 ottobre 2019, con la  quale  Hydrogea
S.p.a. ha  integrato  la  documentazione  a  supporto  della  propria
richiesta di  autorizzazione  alla  riscossione  a  mezzo  ruolo  dei
crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato; 
  Viste le note n. 12957 del 17 novembre 2020 e n. 548 del 14 gennaio
2021, con le quali Hydrogea S.p.a. ha fornito i chiarimenti richiesti
ed  ha  rinnovato  la  propria  richiesta  di   autorizzazione   alla
riscossione a mezzo ruolo  dei  crediti  relativi  alla  tariffa  del
servizio idrico integrato, integrando ulteriormente la documentazione
a supporto; 
  Viste le deliberazioni con le quali i comuni che detengono quote di
azioni della  predetta  societa'  hanno  deliberato  di  affidare  la
riscossione delle entrate patrimoniali della societa',  dagli  stessi
partecipata,  all'Agenzia   delle   entrate-riscossione,   ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 37507 del 1° marzo 2021; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei  crediti  vantati  da  Hydrogea
S.p.a., in  ragione  della  natura  dell'attivita'  svolta,  relativa
all'erogazione del servizio idrico integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati da Hydrogea S.p.a., partecipata dal  Comune
di  Pordenone  e  da  altri  comuni  della  Provincia  di  Pordenone,
relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco