N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Caccia - Norme della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 29 del 1994, recante  norme  per  la  protezione
  della fauna selvatica omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio  -
  Previsione che per arco temporale  massimo,  di  cui  all'art.  18,
  commi 1 e 2, della legge n. 157 del  1992,  si  intende  il  numero
  complessivo di giornate di caccia fruibili  nel  corso  dell'intera
  stagione venatoria, riferite ad una determinata specie  -  Previsto
  divieto temporaneo  di  caccia  ad  una  specie,  che  sospende  la
  decorrenza  dei  termini  contenuti  nel  suddetto  arco  temporale
  massimo, non necessariamente collocabile all'inizio  o  al  termine
  della stagione venatoria. 
- Legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n.  32  (Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' per  l'anno  finanziario  2021),
  art. 29, comma 3. 
(GU n.15 del 14-4-2021 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio della  Avvocatura  generale
dello Stato, giusta  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  26
febbraio 2021; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
29, comma 3 della legge della Regione Liguria n.  32/2020  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione n. 16  del  31  dicembre  2020
(disposizioni  collegate  alla  legge  di   stabilita'   per   l'anno
finanziario 2021). 
    Delibera Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. 
    L'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria n.  32  del
2020 e'  costituzionalmente  illegittimo  per  i  motivi  di  seguito
indicati. 
    La  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  della  fauna
selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro  11
febbraio 1992, n. 157. La Corte costituzionale ha ritenuto che questa
legge quadro costituisca il nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica, il  cui  rispetto  va  assicurato  sull'intero  territorio
nazionale (sentenza n. 233/2010). La stessa Corte  ha  affermato  che
«spetta  allo  Stato,  nell'esercizio  della   potesta'   legislativa
esclusiva in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione,
stabilire standard minimi e uniformi di tutela della  fauna,  ponendo
regole che possono essere modificate  dalle  regioni,  nell'esercizio
della loro potesta' legislativa in materia di caccia,  esclusivamente
nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (sentenza n.
303 del 2013). 
    L'art.  29,  comma  3,  della  legge  regionale  impugnata,   che
inserisce nell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 i commi 1-ter
ed 1-quater, viola il principio fissato dall'art. 18, commi  1  e  2,
della legge n. 157/1992 sopracitata, in base ai quali tra le date  di
inizio e fine dell'esercizio  venatorio  ad  una  determinata  specie
animale  deve  intercorrere  un  arco  temporale  (numero  di  giorni
complessivo) non dilatabile, di modo che se la data di  inizio  della
caccia  viene  spostata  di  alcuni  giorni,  la  data   della   fine
dell'attivita' venatoria alla specie stessa puo'  essere  posticipata
per non piu' di un certo numero di giorni. Al  riguardo  la  sentenza
costituzionale n. 278/2012 ha dichiarato l'incostituzionalita'  delle
norme della Provincia autonoma di Bolzano (art. 2, comma 2, legge  n.
14/2011), che per talune specie prevedeva un periodo di cacciabilita'
piu' esteso di quello fissato dal legislatore statale con l'art.  18,
commi 1 e 2, della legge n. 157/1992. 
    In tale contesto si evidenzia, inoltre, che l'art. 18,  comma  2,
della legge n. 157 del  1992,  espressivo  della  competenza  di  cui
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera   s)   della   Costituzione,
stabilisce che le regioni possono modificare il calendario venatorio,
con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e  al  periodo  in
cui e'  consentita  la  caccia,  indicati  dal  precedente  comma  1,
attraverso uno specifico procedimento  che  contempla  l'acquisizione
del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle  cui
competenze oggi e' subentrato l'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale - ISPRA). 
    Ha statuito in particolare codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale
(sentenza n. 10/2019) la incostituzionalita'  delle  norme  regionali
che derogano alle disposizioni statali  che  pianificano  il  settore
faunistico con garanzie procedimentali  funzionali  all'obiettivo  di
conseguire un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. 
    Da ultimo, con la sentenza n. 178 del 30 luglio 2020, il  giudice
delle leggi ha ancora una volta statuito che l'art. 18 della legge n.
157/1992 in materia di calendario venatorio  detta  disposizioni  che
costituiscono espressione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato
relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sicche' e'
di  solare  evidenza  che  al  legislatore  regionale  e'  interdetto
qualsiasi  intervento  in  tali  ambiti  che  non  si  risolva  nella
previsione di un maggior livello di tutela. 
    Inoltre, l'art. 29, comma 3, espone ad un rischio  di  infrazione
rispetto ad uno dei pilastri  dei  principi  di  conservazione  delle
specie esplicitati dalla  direttiva  n.  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che pone  il  divieto  di  cacciare  uccelli
selvatici durante il periodo della nidificazione,  durante  le  varie
fasi della riproduzione e della dipendenza e,  quando  si  tratta  di
specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione. 
    Da tutto quanto sopra indicato deriva il contrasto dell'art.  29,
comma 3, della legge in oggetto con il  secondo  comma,  lettera  s),
dell'art.  117  della  Costituzione,  con  riferimento  ai  parametri
interposti nazionali ed eurounitari sopra indicati, poiche'  tendente
a ridurre in  peius  il  livello  di  tutela  della  fauna  selvatica
stabilito dalla legislazione nazionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
accogliere  il  presente   ricorso   dichiarando   costituzionalmente
illegittimo e conseguentemente annullare  il  comma  3  dell'art.  29
della  legge  della  Regione  Liguria  n.  32/2020  (pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale della regione n. 16 del 31 dicembre 2020) per  i
motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notifica del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto delibera consiliare del 26 febbraio 2021; 
        2) legge regionale impugnata. 
          Roma, 1° marzo 2021 
 
          Il Vice avvocato generale dello Stato: Figliolia